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Document 32015R0514
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/514 of 18 December 2014 on the information to be provided by competent authorities to the European Securities and Markets Authority pursuant to Article 67(3) of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione, del 18 dicembre 2014 , sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione, del 18 dicembre 2014 , sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 82 del 27.3.2015, p. 5–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 82/5 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/514 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2014
sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (1), in particolare l'articolo 67, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
È necessario specificare il contenuto delle informazioni che le autorità competenti degli Stati membri devono trasmettere trimestralmente all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE per consentirle di valutare il funzionamento del passaporto per i gestori di fondi di investimento alternativi UE (GEFIA UE) che gestiscono o commercializzano nell'Unione fondi di investimento alternativi UE (FIA UE), le condizioni di esercizio dei FIA e dei relativi gestori e l'impatto potenziale di un'estensione del passaporto. |
(2) |
Poiché è importante che le informazioni trasmesse dalle autorità competenti siano pertinenti e funzionali a una valutazione informata, tutte le autorità competenti dovrebbero trasmettere informazioni che consentano una valutazione coerente in tutta l'Unione, conservando nel contempo la possibilità di trasmettere le eventuali informazioni supplementari che reputano utili ai fini della valutazione del funzionamento complessivo del passaporto UE, delle norme nazionali che disciplinano il collocamento privato e dell'impatto potenziale dell'estensione del passaporto ai fondi e gestori dei paesi terzi. Affinché a tutte le autorità competenti si applichi direttamente un insieme uniforme di obblighi di informazione, è necessario disciplinare le informazioni da trasmettere all'ESMA mediante regolamento. |
(3) |
Per valutare l'impiego del passaporto UE è importante acquisire dati quantitativi sui GEFIA e FIA che usano i passaporti previsti agli articoli 32 e 33 della direttiva 2011/61/UE, così come dati sulle giurisdizioni in cui si svolgono attività transfrontaliere e sui tipi di attività transfrontaliere. |
(4) |
Una cooperazione efficace tra le autorità competenti è uno degli aspetti essenziali del funzionamento generale del passaporto UE. Per valutare l'efficacia è indispensabile acquisire informazioni sulla cooperazione tra autorità competenti nell'assolvimento delle loro responsabilità a norma degli articoli 45 e 50 della direttiva 2011/61/UE, il che implica una valutazione delle circostanze in cui si sono attivate le diverse competenze, delle misure adottate in risposta a tali circostanze e dell'efficienza della cooperazione in termini di tempi, pertinenza e livello di dettaglio. |
(5) |
Il passaporto UE si basa sul sistema di notifica previsto agli articoli 32 e 33 della direttiva 2011/61/UE. Le autorità competenti dovrebbero pertanto trasmettere informazioni sul funzionamento di tale sistema, soprattutto in termini di tempi, fluidità, qualità delle informazioni comunicate e potenziali divergenze emerse nella fase applicativa. |
(6) |
Ai fini di una valutazione obiettiva, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a trasmettere informazioni sul funzionamento del passaporto anche dal punto di vista degli investitori, in particolare in termini di impatto sulla loro tutela. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere informazioni anche sulle denunce presentate dagli investitori contro GEFIA o FIA stabiliti in Stati membri diversi da quello del loro domicilio, sui quesiti degli investitori in merito alla ripartizione delle competenze tra autorità competenti di Stati membri diversi e su tutte le questioni attinenti alle modalità di commercializzazione. |
(7) |
Il funzionamento del passaporto deve essere valutato tenendo debitamente conto del ruolo dell'ESMA nel sanare le divergenze tra autorità competenti relative alla gestione o commercializzazione transfrontaliera. Le autorità competenti dovrebbero pertanto comunicare la propria posizione circa l'utilità, i tempi, la qualità e qualsiasi altro aspetto inerente al ruolo dell'ESMA. |
(8) |
Per valutare il funzionamento degli attuali regimi nazionali che autorizzano i GEFIA non UE e i FIA non UE a esercitare attività nei singoli Stati membri, è necessario conoscere nei dettagli la disciplina giuridica vigente nei singoli Stati membri, con le relative peculiarità e differenze rispetto alle norme applicabili ai GEFIA UE e ai FIA UE. Altrettanto importante è acquisire informazioni quantitative sul numero dei FIA non UE commercializzati negli Stati membri e dei GEFIA non UE che gestiscono o commercializzano FIA negli Stati membri. Tali informazioni dovrebbero riportare anche i dati sugli interventi di controllo del rispetto e sulle azioni di vigilanza, nonché sulle ulteriori informazioni ricevute, dietro richiesta, dalle autorità di vigilanza dei paesi terzi. |
(9) |
Le autorità competenti dovrebbero comunicare informazioni sui meccanismi di cooperazione vigenti con le autorità di vigilanza dei paesi terzi dei quali l'ESMA non sia ancora stata messa al corrente partecipando alla negoziazione di protocolli multilaterali d'intesa. Per poter valutare il funzionamento dei meccanismi di cooperazione, è importante acquisire informazioni sulla loro efficacia, quali dati quantitativi e qualitativi sul ricorso ai diversi poteri in essi previsti. Rientrano in questa tipologia le richieste d'informazioni, le visite in loco e la condivisione delle informazioni. L'efficacia della cooperazione dovrebbe essere valutata in termini di pertinenza, livello di dettaglio, tempi e completezza dell'assistenza ricevuta. |
(10) |
Le autorità competenti dovrebbero trasmettere informazioni sulle caratteristiche dei regimi dei paesi terzi che causano all'autorità competente di uno Stato membro, in fatto o in diritto, restrizioni o difficoltà nell'esercizio delle funzioni di vigilanza o in termini di ricevimento diretto delle informazioni provenienti dai soggetti esterni all'UE. È inoltre necessario raccogliere informazioni sulle denunce presentate dagli investitori e sulle misure con cui le autorità competenti vi hanno risposto. |
(11) |
La valutazione dell'interazione tra i due sistemi instaurati per la gestione o la commercializzazione dei FIA dovrebbe basarsi sia su elementi di prova che riflettano la situazione generale nel mercato interno sia su valutazioni a breve e a lungo termine dell'evoluzione del mercato, comprese le eventuali perturbazioni del mercato o distorsioni della concorrenza. Le valutazioni dovrebbero fondarsi su prove che permettano di stabilire se vigano pari condizioni tra gli Stati membri e i singoli paesi terzi, ad esempio in termini di onere regolamentare, di condizioni di concorrenza o di vigilanza. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere informazioni concrete sui problemi generali o specifici relativi ai singoli paesi terzi, indicandone la causa. |
(12) |
Nel presentare le informazioni sulle eventuali perturbazioni del mercato e distorsioni della concorrenza, le autorità competenti dovrebbero considerare tutti gli organismi di investimento collettivo e relativi gestori. È importante determinare se e in quale misura l'introduzione del passaporto paesi terzi possa incidere sui FIA UE e sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari istituiti ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e sui relativi gestori. Si tratta di un aspetto particolarmente importante, perché la definizione di GEFIA non UE riportata dalla direttiva 2011/61/UE abbraccia tutti gli organismi di investimento collettivo stabiliti nei paesi terzi, compresi quelli che sarebbero assoggettati alla direttiva 2009/65/CE se fossero stabiliti in uno Stato membro. Inoltre, per poter misurare l'impatto complessivo sul mercato è necessario individuare il potenziale impatto su altri intermediari attivi nel settore della gestione delle attività, quali i depositari o i prestatori di servizi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le autorità competenti trasmettono all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE, le informazioni seguenti:
a) |
le informazioni sul funzionamento del passaporto UE per i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) UE che gestiscono e/o commercializzano fondi di investimento alternativi (FIA) UE, elencate negli articoli da 2 a 7; |
b) |
le informazioni sul funzionamento della commercializzazione negli Stati membri di FIA non UE da parte di GEFIA UE e della gestione e/o commercializzazione negli Stati membri di FIA da parte di GEFIA non UE conformemente ai regimi nazionali applicabili, elencate negli articoli da 8 a13; |
c) |
le informazioni sull'impatto del funzionamento dei sistemi di cui alle lettere a) e b), elencate nell'articolo 14. |
Articolo 2
Sull'impiego del passaporto, le autorità competenti trasmettono le informazioni seguenti:
a) |
numero dei GEFIA UE autorizzati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2011/61/UE; |
b) |
numero dei GEFIA UE che commercializzano quote o azioni di FIA UE ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2011/61/UE e numero dei FIA UE e dei comparti di FIA commercializzati ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2011/61/UE, con relativa ripartizione per Stato membro d'origine e Stato membro ospitante; |
c) |
numero dei GEFIA UE che gestiscono FIA UE ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2011/61/UE e numero dei FIA UE gestiti ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2011/61/UE, con relativa ripartizione per Stato membro d'origine e Stato membro ospitante; |
d) |
numero dei GEFIA UE che gestiscono FIA UE stabiliti in altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2011/61/UE, stabilendovi una succursale e numero dei GEFIA UE che gestiscono direttamente FIA UE stabiliti in altri Stati membri ai sensi del medesimo articolo. |
Articolo 3
Sui problemi riscontrati per quanto riguarda la cooperazione efficace tra loro, le autorità competenti trasmettono le informazioni seguenti:
a) |
numero dei casi in cui l'autorità competente ha notificato all'omologa dello Stato membro d'origine del GEFIA l'esistenza di una delle situazioni descritte all'articolo 45, paragrafo 5, della direttiva 2011/61/UE, con indicazione della tipologia; |
b) |
numero dei casi in cui l'autorità competente, ricevuta la notifica di cui all'articolo 45, paragrafo 5, della direttiva 2011/61/UE dall'omologa dello Stato membro ospitante, ha adottato le misure previste dalla medesima disposizione, con indicazione della tipologia; |
c) |
numero dei casi in cui l'autorità competente, notificata all'omologa dello Stato membro d'origine del GEFIA l'esistenza di una delle situazioni descritte all'articolo 45, paragrafo 5, della direttiva 2011/61/UE, ha adottato le misure di cui al medesimo articolo, paragrafo 6, con indicazione della tipologia; |
d) |
numero dei casi in cui l'autorità competente ha notificato all'omologa dello Stato membro d'origine del GEFIA l'esistenza di una delle situazioni descritte all'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva 2011/61/UE, con indicazione della tipologia; |
e) |
numero dei casi in cui l'autorità competente, ricevuta la notifica di cui all'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva 2011/61/UE dall'omologa dello Stato membro ospitante, ha adottato le misure previste dalla medesima disposizione, con indicazione della tipologia; |
f) |
numero dei casi in cui l'autorità competente, notificata all'omologa dello Stato membro d'origine del GEFIA l'esistenza di una delle situazioni descritte all'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva 2011/61/UE, ha adottato le misure di cui al medesimo articolo, paragrafo 8, con indicazione della tipologia; |
g) |
numero delle notifiche trasmesse e delle notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 5, della direttiva 2011/61/UE, con indicazione delle azioni intraprese a seguito della notifica; |
h) |
sulle richieste di assistenza emanate dall'autorità competente:
|
i) |
sulle richieste di assistenza ricevute dall'autorità competente in provenienza da omologhe di altri Stati membri:
|
j) |
numero delle verifiche sul posto o indagini compiute dall'autorità competente in un altro Stato membro in conformità all'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE e numero delle richieste di verifica sul posto o indagine in un altro Stato membro che sono state respinte. |
Articolo 4
Sui problemi riscontrati per quanto riguarda il funzionamento efficace del sistema di notifica previsto agli articoli 32 e 33 della direttiva 2011/61/UE, le autorità competenti trasmettono le informazioni seguenti:
a) |
tempo medio intercorso tra il ricevimento del fascicolo di notifica completo dal GEFIA e il momento in cui l'autorità competente ricevente ne dà notifica all'omologa dello Stato membro ospitante; |
b) |
tempo medio necessario all'autorità competente dello Stato membro d'origine per notificare al GEFIA che può intraprendere attività transfrontaliere, calcolato a partire dalla data di trasmissione del fascicolo di notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante; |
c) |
numero delle richieste di chiarimenti circa la notifica emanate dall'autorità competente del paese ospitante; |
d) |
numero delle controversie tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante in relazione al processo di notifica. |
Articolo 5
Sugli aspetti inerenti alla tutela degli investitori in relazione ai FIA commercializzati o gestiti a partire da un altro Stato membro e ai FIA commercializzati ai sensi dell'articolo 43 della direttiva 2011/61/UE, le autorità competenti trasmettono le informazioni seguenti:
a) |
numero e tipo delle denunce presentate dagli investitori all'autorità competente in relazione ai FIA commercializzati o gestiti dai GEFIA stabiliti in un altro Stato membro, motivi addotti e soluzioni trovate; |
b) |
prove della scarsa chiarezza per gli investitori circa la ripartizione dei compiti di vigilanza tra le autorità competenti del paese di origine e del paese ospitante; |
c) |
questioni connesse al funzionamento delle modalità adottate dal GEFIA per la commercializzazione dei FIA e delle modalità adottate per impedire la commercializzazione delle quote o delle azioni del FIA presso gli investitori al dettaglio, ai sensi dell'allegato IV, lettera h), della direttiva 2011/61/UE. |
Articolo 6
Sulla mediazione dell'ESMA, le autorità competenti trasmettono informazioni sul grado di soddisfazione per la mediazione offerta dall'ESMA su questioni relative al funzionamento del passaporto per i GEFIA UE che gestiscono e/o commercializzano FIA UE.
Articolo 7
Sull'efficacia dell'acquisizione e della condivisione delle informazioni riguardo al monitoraggio dei rischi sistemici, le autorità competenti trasmettono le informazioni seguenti:
a) |
numero dei casi in cui l'autorità competente ha ricevuto informazioni da un'omologa in relazione al monitoraggio del rischio sistemico, distinguendo tra:
|
b) |
numero dei casi in cui l'autorità competente ha condiviso informazioni con un'omologa in relazione al monitoraggio del rischio sistemico, distinguendo tra:
|
Articolo 8
Sulla commercializzazione dei FIA non UE da parte dei GEFIA UE ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE, le autorità competenti trasmettono le informazioni seguenti:
a) |
disposizioni giuridiche ai cui sensi è autorizzata la commercializzazione, compresa la descrizione delle condizioni specifiche applicabili; |
b) |
numero dei GEFIA UE autorizzati dall'autorità competente a commercializzare FIA non UE nella sua giurisdizione ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2011/61/UE e numero dei FIA non UE commercializzati; |
c) |
numero delle richieste d'informazioni rivolte dall'autorità competente ai GEFIA UE in relazione alla commercializzazione dei FIA non UE; |
d) |
interventi di controllo del rispetto o azioni di vigilanza ovvero sanzioni decisi nei confronti dei GEFIA UE in relazione alla commercializzazione dei FIA non UE. |
Articolo 9
Sulla commercializzazione dei FIA da parte dei GEFIA non UE ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE, le autorità competenti trasmettono le informazioni seguenti:
a) |
disposizioni giuridiche ai cui sensi è autorizzata la commercializzazione, compresa la descrizione delle condizioni specifiche applicabili; |
b) |
numero dei GEFIA non UE che commercializzano FIA nella giurisdizione dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE e numero dei FIA commercializzati; |
c) |
numero delle richieste d'informazioni rivolte dall'autorità competente ai GEFIA non UE in relazione alla commercializzazione dei FIA ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE; |
d) |
interventi di controllo del rispetto o azioni di vigilanza ovvero sanzioni decisi dall'autorità competente nei confronti dei GEFIA non UE in relazione agli obblighi previsti agli articoli 22, 23, 24 e da 26 a 30 della direttiva 2011/61/UE. |
Articolo 10
Sulla gestione dei FIA UE da parte dei GEFIA non UE conformemente al regime nazionale applicabile, le autorità competenti trasmettono le informazioni seguenti:
a) |
disposizioni giuridiche ai cui sensi è autorizzata la gestione, compresa la descrizione delle condizioni specifiche applicabili; |
b) |
numero dei GEFIA non UE che gestiscono FIA UE nella giurisdizione dell'autorità competente e numero dei FIA UE gestiti; |
c) |
numero delle richieste d'informazioni rivolte dall'autorità competente ai GEFIA non UE in relazione alla gestione dei FIA UE. |
Articolo 11
Sull'esistenza e efficacia dei meccanismi di cooperazione tra l'autorità competente dello Stato membro e l'autorità di vigilanza del paese terzo finalizzati alla vigilanza sul rischio sistemico, le autorità competenti trasmettono le informazioni seguenti:
a) |
esistenza di meccanismi di cooperazione bilaterale tra l'autorità competente e le autorità di vigilanza dei paesi terzi, diversi da quelli negoziati e adottati sotto gli auspici dell'ESMA, e relativi paesi terzi interessati; |
b) |
sulle richieste di informazioni o di assistenza presentate dall'autorità competente all'autorità di un paese terzo in base ai meccanismi di cooperazione:
|
c) |
numero delle visite in loco che l'autorità competente ha chiesto, in base ai meccanismi di cooperazione, all'autorità di vigilanza di un paese terzo di effettuare per suo conto e numero delle richieste di visite in loco respinte; |
d) |
numero dei casi in cui, in base ai meccanismi di cooperazione, l'autorità di vigilanza di un paese terzo ha trasmesso spontaneamente informazioni circa:
|
e) |
numero dei casi in cui l'autorità competente ha condiviso con le omologhe, in base ai meccanismi di cooperazione, informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza dei paesi terzi ai fini del monitoraggio del rischio sistemico. |
Articolo 12
Sugli aspetti inerenti alla tutela degli investitori in relazione alla commercializzazione e gestione secondo il regime nazionale applicabile, le autorità competenti trasmettono le informazioni seguenti:
a) |
numero e tipologia delle denunce presentate dagli investitori all'autorità competente in relazione ai FIA commercializzati nella sua giurisdizione secondo il regime nazionale applicabile; |
b) |
interventi di controllo del rispetto o di regolamentazione ovvero sanzioni decisi dall'autorità competente, comprese revoca, sospensione o modifica della corrispondente licenza o registrazione, e diretti o relativi ai GEFIA non UE che commercializzano o gestiscono FIA nella giurisdizione dell'autorità competente o ai FIA non UE commercializzati dai GEFIA UE nella stessa giurisdizione. |
Articolo 13
Sugli aspetti del quadro regolamentare e di vigilanza dei paesi terzi in grado di impedire all'autorità competente di esercitare efficacemente le funzioni di vigilanza, le autorità competenti trasmettono le informazioni seguenti:
a) |
problemi e ostacoli incontrati nella fase applicativa del quadro regolamentare e di vigilanza dall'autorità competente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sui GEFIA non UE o sui FIA non UE; |
b) |
problemi a ottenere informazioni direttamente dai GEFIA non UE. |
Articolo 14
Sull'impatto del funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 1, lettere a) e b), le autorità competenti trasmettono le informazioni seguenti:
a) |
prove che dimostrino che GEFIA stabiliti nella giurisdizione dell'autorità competente si sono trasferiti in paesi terzi, con indicazione in forma aggregata del numero di FIA e di attività gestite per paese terzo, e motivi del trasferimento; |
b) |
informazioni particolareggiate sulle perturbazioni del mercato o distorsioni della concorrenza, riscontrate o previste, tra gli organismi di investimento collettivo UE e non UE e tra i relativi gestori UE e non UE; |
c) |
prove del fatto che i gestori di organismi di investimento collettivo UE autorizzati nella giurisdizione dell'autorità competente hanno incontrato difficoltà o limitazioni all'atto di stabilirsi in un paese terzo o di commercializzarvi gli organismi di investimento collettivo che gestiscono, con indicazione del paese terzo; |
d) |
prove che dimostrino l'esistenza nei paesi terzi di difficoltà o limitazioni che dissuadono i gestori di organismi di investimento collettivo UE autorizzati nella giurisdizione dell'autorità competente dallo stabilirsi in un dato paese terzo o dal commercializzarvi gli organismi di investimento collettivo che gestiscono, con indicazione del paese terzo; |
e) |
informazioni su qualsiasi altra difficoltà generale o specifica incontrata dai gestori di organismi di investimento collettivo UE all'atto di stabilirsi in un paese terzo o di commercializzarvi gli organismi di investimento collettivo che gestiscono, con indicazione del paese terzo. |
Articolo 15
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.
(2) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).