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Document 32015R0488

Regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione, del 4 settembre 2014 , che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda i requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali per le imprese Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 78, 24.3.2015, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/488/oj

24.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/488 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2014

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda i requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali per le imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 97, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 prevede, fra l'altro, requisiti prudenziali per le imprese di investimento per assicurare che siano sicure e solide e rispettino in ogni momento i requisiti di fondi propri. I requisiti di fondi propri stabiliti da tale regolamento mirano ad assicurare che i rischi derivanti dalle attività di un'impresa siano garantiti da un importo sufficiente di fondi propri. A norma dell'articolo 97 del regolamento (UE) n. 575/2013 le imprese [ossia le imprese di investimento e le entità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), lettera c)] possono utilizzare un metodo alternativo basato sui costi fissi per calcolare l'esposizione complessiva al rischio. È pertanto necessario stabilire la metodologia per calcolare le spese fisse generali e l'elenco degli elementi da includere nel calcolo al fine di disporre di un'impostazione comune per tutti gli Stati membri.

(2)

Per assicurare di essere in grado di organizzare la liquidazione o ristrutturazione ordinate delle attività, le imprese dovrebbero disporre di risorse finanziarie sufficienti a far fronte alle proprie spese di esercizio per un lasso di tempo adeguato. Durante la liquidazione o la ristrutturazione le imprese dovrebbero proseguire le proprie attività ed essere in grado di assorbire le perdite che non sono coperte da un volume sufficiente di profitti, al fine di tutelare gli investitori. Mentre alcuni costi (quali i bonus al personale) possono diminuire, altri (ad esempio le spese legali) possono aumentare. Considerando che non tutte le imprese utilizzano gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e al fine di evitare l'arbitraggio regolamentare è essenziale seguire un'impostazione prudente per il calcolo dei fondi propri delle imprese, secondo la quale le modifiche della disciplina contabile sono automaticamente prese in considerazione e non possono essere oggetto di arbitraggio regolamentare modificando la classificazione contabile. Per rispecchiare in maniera più adeguata l'effetto delle spese variabili sui fondi propri, le norme sui fondi propri delle imprese dovrebbero basarsi su un approccio che prevede la detrazione delle spese variabili dalle spese totali.

(3)

Dato che le imprese si avvalgono di agenti collegati e che le attività svolte tramite essi le espongono a rischi al pari delle attività svolte direttamente, adeguate norme sui requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali per le imprese dovrebbero prevedere l'inclusione delle spese relative agli agenti collegati per tener conto di tali rischi. Tuttavia, poiché le spese relative agli agenti collegati hanno una certa variabilità, senza poter essere considerate spese interamente variabili, e sarebbe sproporzionato includerne l'intero importo nei requisiti di fondi propri, dette norme dovrebbero prescrivere l'inclusione soltanto di una percentuale di esse. Inoltre, al fine di evitare il doppio conteggio degli importi relativi alle commissioni degli agenti collegati, le norme dovrebbero prevederne la detrazione prima di aggiungere siffatta percentuale ai requisiti di fondi propri.

(4)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 dispone che le autorità competenti possano adeguare i requisiti di fondi propri qualora vi sia stato un cambiamento sostanziale nell'attività dell'impresa. Al fine di garantire che le autorità competenti applichino le stesse condizioni in tutta l'Unione è necessario stabilire criteri per definire quale cambiamento è ritenuto sostanziale. Considerate le differenti dimensioni delle imprese, per quelle molto piccole o in fase di avvio risulterebbe inutilmente gravoso imporre adeguamenti ai requisiti di fondi propri, dato che per esse i cambiamenti sono destinati a essere frequenti. È pertanto opportuno stabilire soglie minime di requisiti di fondi propri al di sotto delle quali le imprese siano esonerate dall'obbligo di adeguamento.

(5)

Il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione (2) stabilisce norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti. Il presente regolamento definisce la metodologia per il calcolo delle spese fisse generali per le imprese. A fini di coerenza e per facilitare una prospettiva d'insieme e un accesso unico a tutte le disposizioni sui fondi propri da parte dei soggetti cui incombono obblighi in materia, è opportuno inserire tutte le norme tecniche di regolamentazione previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 sui fondi propri in un unico regolamento. Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 241/2014.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(7)

L'Autorità bancaria europea ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Prima di presentare i progetti di norme tecniche su cui si basa il presente regolamento l'Autorità bancaria europea ha consultato anche l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento delegato (UE) n. 241/2014 è inserito il seguente capo V bis:

«CAPO V bis

FONDI PROPRI BASATI SULLE SPESE FISSE GENERALI

Articolo 34 ter

Calcolo del capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente ai fini dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

1.   Ai fini del presente capo, per “impresa” si intende un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 che fornisce i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o un'impresa di investimento.

2.   Ai fini dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese calcolano le loro spese fisse generali dell'anno precedente utilizzando i dati risultanti dalla disciplina contabile applicabile, sottraendo i seguenti elementi dalle spese totali dopo la distribuzione agli azionisti dei profitti dell'ultimo bilancio annuale sottoposto a revisione o, qualora non disponibile, del bilancio annuale convalidato dall'autorità nazionale di vigilanza:

a)

bonus pienamente discrezionali per il personale;

b)

quote dei profitti per dipendenti, amministratori e soci, se pienamente discrezionali;

c)

altre forme di partecipazione ai profitti e altre componenti variabili della remunerazione, se pienamente discrezionali;

d)

provvigioni e commissioni pagabili condivise che sono direttamente collegate a provvigioni e commissioni ricevibili, incluse nel totale delle entrate, e qualora il pagamento delle prime sia subordinato all'effettiva riscossione delle seconde;

e)

commissioni, spese di mediazione e altri oneri pagati a stanze di compensazione, borse e mediatori interposti per l'esecuzione, la registrazione o la compensazione di operazioni;

f)

commissioni di agenti collegati, quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva 2004/39/CE ove applicabile;

g)

interessi versati ai clienti sul loro denaro;

h)

spese non ricorrenti da attività non ordinarie.

3.   In caso di spese fisse sostenute per conto delle imprese da parte di terzi diversi da agenti collegati e se tali spese fisse non sono già comprese nelle spese totali di cui al paragrafo 2, le imprese eseguono una delle seguenti azioni:

a)

qualora sia disponibile una ripartizione delle spese di detti terzi, le imprese determinano l'importo delle spese fisse da essi sostenute per loro conto e lo aggiungono al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 2;

b)

qualora la ripartizione di cui alla lettera a) non sia disponibile, le imprese determinano l'importo delle spese sostenute per loro conto da detti terzi conformemente ai propri piani aziendali e lo aggiungono al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 2.

4.   Nel caso si avvalgano di agenti collegati le imprese aggiungono un importo pari al 35 % di tutte le commissioni degli agenti collegati al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 2.

5.   Se l'ultimo bilancio sottoposto a revisione non corrisponde a un periodo di dodici mesi, le imprese dividono il risultato del calcolo di cui ai paragrafi da 2 a 4 per il numero di mesi oggetto del bilancio e moltiplicano il risultato per 12, in modo da ottenere un importo annuo equivalente.

Articolo 34 quater

Condizioni per l'adeguamento da parte delle autorità competenti del requisito di detenere capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente in conformità dell'articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

1.   Per le imprese definite al secondo comma, un cambiamento nell'attività è considerato sostanziale se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

il cambiamento nell'attività dell'impresa determina una variazione pari o superiore al 20 % delle spese fisse generali previste dell'impresa;

b)

il cambiamento nell'attività dell'impresa determina una variazione pari o superiore a 2 milioni di EUR dei requisiti di fondi propri dell'impresa basati sulle spese fisse generali previste.

Le imprese di cui al primo comma sono quelle che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)

i loro attuali requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali sono pari o superiori a 125 000 EUR;

b)

i loro requisiti di fondi propri soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

i)

se basati sulle spese fisse generali attuali, sono inferiori a 125 000 EUR;

ii)

se basati sulle spese fisse generali previste, sono pari o superiori a 150 000 EUR.

2.   Per le imprese definite al secondo comma, un cambiamento nell'attività è considerato sostanziale se determina una variazione pari o superiore al 100 % delle spese fisse generali previste dell'impresa.

Le imprese di cui al primo comma sono quelle che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

a)

i loro requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali attuali sono inferiori a 125 000 EUR;

b)

i loro requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali previste sono inferiori a 150 000 EUR.

Articolo 34 quinquies

Calcolo delle spese fisse generali previste nel caso in cui il periodo di attività dell'impresa è inferiore a un anno completo in conformità dell'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

Nel caso in cui il periodo di attività sia inferiore a un anno completo a decorrere dal giorno d'inizio dell'attività, le imprese usano, ai fini del calcolo degli elementi di cui alle lettere da a) a h) dell'articolo 34 ter, paragrafo 2, le spese fisse generali previste iscritte nel bilancio per i primi dodici mesi di attività presentato con la domanda di autorizzazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(4)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).»


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