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Document 32015R0340

Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015 , che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 63, 6.3.2015, p. 1–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/340/oj

6.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/340 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2015

che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 8 quater, paragrafo 10, e l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

I controllori del traffico aereo, al pari delle persone e delle organizzazioni che partecipano alla formazione, ai test, ai controlli ed esami medici nonché valutazioni degli stessi controllori, devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato V ter del regolamento (CE) n. 216/2008. In particolare, essi devono ricevere un attestato o una licenza dopo aver dimostrato la conformità ai requisiti essenziali.

(2)

La licenza europea si è dimostrata un mezzo efficace per riconoscere e certificare la competenza dei controllori del traffico aereo che, in quanto professione, svolgono un ruolo cruciale nel funzionamento in condizioni di sicurezza del controllo del traffico aereo. L'introduzione di uno standard di competenza a livello dell'Unione ha ridotto la frammentazione in questo settore, contribuendo a una più efficiente organizzazione del lavoro nell'attuale contesto di crescente collaborazione a livello regionale fra i fornitori di servizi di navigazione aerea. Il mantenimento e il rafforzamento del sistema comune di licenze per i controllori del traffico aereo nell'Unione costituiscono un elemento essenziale del sistema europeo di controllo del traffico aereo. A questo fine, è necessario ora stabilire requisiti tecnici e procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo che rispecchino lo stato dell'arte in questo settore.

(3)

La fornitura di servizi di navigazione aerea richiede personale altamente qualificato e in particolare controllori del traffico aereo la cui competenza sia dimostrata da una licenza rilasciata sulla base dei dettagliati requisiti stabiliti nel presente regolamento. L'abilitazione riportata sulla licenza deve indicare il tipo di servizio relativo al traffico aereo che il controllore è competente a fornire. Le specializzazioni indicate sulla licenza devono attestare sia le capacità specifiche del controllore sia l'autorizzazione delle autorità competenti a fornire servizi per un particolare settore, gruppo di settori e/o posizioni operative.

(4)

È necessario che le autorità preposte alla vigilanza e al controllo dell'osservanza ai sensi del presente regolamento siano sufficientemente indipendenti dai controllori del traffico aereo quando rilasciano licenze o prorogano la validità delle specializzazioni e quando sospendono o revocano licenze, abilitazioni, specializzazioni e certificati nei casi in cui le condizioni per il loro rilascio non siano più soddisfatte. È necessario inoltre che tali autorità siano indipendenti sia dai fornitori di servizi di navigazione aerea sia dalle organizzazioni di formazione. È necessario che esse siano sempre in grado di svolgere i propri compiti in modo efficiente. L'autorità o le autorità competenti cui vengono assegnate le responsabilità indicate nel presente regolamento possono essere l'organismo o gli organismi designati o istituiti in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). È necessario che l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso «l'Agenzia») agisca in quanto autorità competente per il rilascio ed il rinnovo dei certificati in possesso delle organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo situate fuori dal territorio degli Stati membri e, se del caso, del loro personale. In quanto tale, essa deve soddisfare gli stessi requisiti.

(5)

Alla luce delle particolari caratteristiche del traffico aereo nell'Unione europea, è necessario introdurre e applicare in modo efficiente standard di competenza comuni relativi ai controllori del traffico aereo che operano alle dipendenze di fornitori di servizi di navigazione aerea, assicurando la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) al pubblico.

(6)

È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di applicare il presente regolamento al loro personale militare che fornisce servizi al pubblico, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 216/2008.

(7)

Una scarsa comunicazione è spesso un notevole fattore di inconvenienti e incidenti. Pertanto, è necessario stabilire dettagliati requisiti di competenza linguistica per i controllori del traffico aereo. Tali requisiti si basano sui requisiti adottati dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e costituiscono uno strumento per far applicare tali norme riconosciute a livello internazionale. Allo scopo di promuovere la libera circolazione dei lavoratori, garantendo nel contempo la sicurezza, per quanto riguarda i requisiti di competenza linguistica valgono i principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. È necessario che la validità della specializzazione di competenza linguistica sia proporzionata al livello di competenza, come stabilito nel presente regolamento.

(8)

Norme comuni per il rilascio e il mantenimento in vigore delle licenze per i controllori del traffico aereo sono essenziali per accrescere la fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi sistemi. Per assicurare il massimo livello di sicurezza è necessario adottare requisiti uniformi in materia di addestramento, qualifiche e competenza dei controllori del traffico aereo. Questo serve inoltre ad assicurare la fornitura di servizi di controllo del traffico aereo sicuri e di elevata qualità, oltre a contribuire al riconoscimento delle licenze in tutta l'Unione europea, migliorando in tal modo la libertà di circolazione e la disponibilità di controllori del traffico aereo.

(9)

L'organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) ha fissato norme appropriate per quanto riguarda l'addestramento iniziale, esposte nella «Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training». Al fine di rispecchiare il progresso tecnico e scientifico e agevolare un approccio uniforme per l'addestramento iniziale, che costituisce l'elemento essenziale per assicurare la mobilità dei controllori del traffico aereo, tali norme devono ora figurare nella normativa dell'Unione. È necessario inoltre stabilire requisiti per l'addestramento di unità e l'addestramento continuo, tenendo conto dei requisiti essenziali applicabili, come specificato all'articolo 8 quater, del regolamento (CE) n. 216/2008. In mancanza di requisiti europei in materia di addestramento gli Stati membri possono continuare a basarsi sulle norme elaborate dall'ICAO.

(10)

In consultazione con un gruppo di esperti, Eurocontrol ha elaborato i requisiti relativi agli esami medici dei controllori del traffico aereo, che sono già stati utilizzati dagli Stati membri assieme all'allegato 1 dell'ICAO. È necessario recepire tali requisiti nella normativa dell'Unione per assicurarne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(11)

Allo scopo di assicurare che gli Stati membri ottemperino ai loro obblighi e responsabilità in materia di sicurezza in modo corretto e strutturato mediante un sistema amministrativo e di gestione operato dalle autorità competenti e dalle organizzazioni che agiscono a loro nome, in conformità al programma statale di sicurezza dell'ICAO, è necessario che il presente regolamento stabilisca i requisiti che le autorità competenti devono applicare.

(12)

La certificazione delle organizzazioni di addestramento costituisce uno dei fattori essenziali che contribuiscono alla qualità dell'addestramento dei controllori del traffico aereo e, di conseguenza, alla sicurezza delle operazioni di controllo aereo. È quindi necessario rafforzare i requisiti relativi alle organizzazioni di addestramento. È opportuno prevedere la possibilità di certificare l'addestramento in base al tipo, in quanto pacchetto di servizi di addestramento o pacchetto di servizi di addestramento e di navigazione aerea, senza perdere di vista le caratteristiche peculiari dell'addestramento offerto da ogni organizzazione.

(13)

È necessario che le condizioni generali previste per il rilascio di una licenza, nella misura in cui si riferiscono all'età e ai requisiti medici, non incidano sui titolari di licenze già rilasciate. Al fine di salvaguardare le attribuzioni delle licenze esistenti e permettere una transizione senza ostacoli per tutti i titolari di licenze e per le autorità competenti, le licenze e i certificati medici rilasciati dagli Stati membri in conformità alla direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al regolamento (UE) n. 805/2011 (4) della Commissione si considerano rilasciati in conformità al presente regolamento.

(14)

Per motivi di coerenza, è necessario modificare la definizione di sostanza psicoattiva contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (5).

(15)

Mentre il presente regolamento si basa su precedenti risultati e requisiti normativi UE, a fini di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 805/2011.

(16)

A norma degli articoli 17, paragrafo 2, lettera b), e 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, la Commissione ha ricevuto l'assistenza dell'Agenzia nell'elaborazione delle misure previste dal presente regolamento.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate relative a:

a)

le condizioni per il rilascio, la sospensione e la revoca di licenze, delle relative abilitazioni e specializzazioni di controllori del traffico aereo e studenti controllori del traffico aereo, nonché delle attribuzioni e responsabilità dei rispettivi titolari;

b)

le condizioni per il rilascio, la limitazione, la sospensione e la revoca di certificati medici, di controllori del traffico aereo e studenti controllori del traffico aereo, nonché delle attribuzioni e responsabilità dei rispettivi titolari;

c)

la certificazione di esaminatori aeromedici e di centri aeromedici per controllori del traffico aereo e studenti controllori del traffico aereo;

d)

la certificazione di organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo;

e)

le condizioni per la convalida del rinnovo, del ripristino e dell'utilizzo delle suddette licenze, abilitazioni, specializzazioni e certificati.

2.   Il presente regolamento si applica:

a)

agli studenti controllori del traffico aereo e ai controllori del traffico aereo che esercitano le loro funzioni nell'ambito del regolamento (CE) n. 216/2008;

b)

alle persone e organizzazioni che partecipano al rilascio delle licenze, all'addestramento, ai test, ai controlli e agli esami medici nonché valutazioni dei candidati in conformità al presente regolamento.

Articolo 2

Conformità a requisiti e procedure

1.   Gli studenti controllori del traffico aereo, i controllori del traffico aereo e i soggetti che partecipano al rilascio delle licenze, all'addestramento, a prove, controlli ed esami medici nonché valutazione dei richiedenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), devono essere qualificati e abilitati in conformità alle disposizioni degli allegati I, III e IV da parte dell'autorità competente di cui all'articolo 6.

2.   Le organizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere qualificate in conformità ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative stabilite negli allegati I, III e IV e devono essere certificate dall'autorità competente di cui all'articolo 6.

3.   La certificazione medica delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), deve essere conforme ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati III e IV.

4.   I controllori del traffico aereo alle dipendenze di fornitori dei servizi di navigazione aerea che forniscono servizi di traffico aereo nello spazio aereo del territorio nel quale si applica il trattato e aventi la loro sede principale di attività e la propria sede sociale, se del caso, situata al di fuori del territorio soggetto alle disposizioni del trattato, sono considerati titolari di licenza rilasciata in conformità al paragrafo 1, se soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

a)

siano titolari di una licenza di controllore del traffico aereo rilasciata da un paese terzo in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago;

b)

abbiano dimostrato all'autorità competente di cui all'articolo 6, di aver ricevuto l'addestramento e di aver superato esami e valutazioni equivalenti a quelli richiesti dalla parte ATCO, capo D, Sezioni 1-4, di cui all'allegato I.

I compiti e le funzioni assegnati ai controllori del traffico aereo di cui al primo comma non superano le attribuzioni della licenza rilasciata dal paese terzo.

5.   Gli istruttori pratici e gli addetti alla valutazione pratica alle dipendenze di un'organizzazione di addestramento situata al di fuori del territorio degli Stati membri si considerano qualificati in conformità al paragrafo 1, se soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

a)

siano titolari di una licenza di controllore del traffico aereo rilasciata da un paese terzo in conformità all'allegato I della convenzione di Chicago con una abilitazione e, ove applicabile, una specializzazione di abilitazione corrispondente a quella per la quale sono autorizzati a fornire addestramento o valutare;

b)

abbiano dimostrato all'autorità competente di cui all'articolo 6, di aver ricevuto l'addestramento e di aver superato esami e valutazioni equivalenti a quelli richiesti dalla parte ATCO, capo D, sezione 5, di cui all'allegato I.

Le attribuzioni di cui al primo comma sono specificate in un certificato rilasciato da un paese terzo e sono limitate a fornire addestramento e valutazioni per le organizzazioni di addestramento situate al di fuori del territorio degli Stati membri.

Articolo 3

Fornitura di servizi di controllo del traffico aereo

1.   Servizi di controllo del traffico aereo possono essere forniti solo da controllori del traffico aereo qualificati e abilitati in conformità al presente regolamento.

2.   Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008, gli Stati membri, per quanto possibile, assicurano che i servizi forniti o messi a disposizione del pubblico dal personale militare, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del suddetto regolamento, offrano un livello di sicurezza almeno equivalente al livello previsto dai requisiti essenziali di cui all'allegato V ter del medesimo regolamento.

3.   Gli Stati membri possono applicare il presente regolamento al proprio personale militare che fornisce servizi al pubblico.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«situazione anomala», delle circostanze, comprese le situazioni degradate, che non sono né abitualmente né comunemente riscontrate e per le quali il controllore del traffico aereo non ha sviluppato capacità automatiche;

2)

«metodi accettabili di rispondenza (AMC)», norme non vincolanti adottate dall'Agenzia per definire i metodi per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle corrispondenti norme attuative;

3)

«servizio di controllo del traffico aereo (ATC)», un servizio fornito al fine di:

a)

prevenire collisioni:

tra aeromobili, e

nell'area di manovra tra aeromobili e ostacoli; e

b)

rendere spedito e mantenere un ordinato flusso di traffico aereo;

4)

«unità di controllo del traffico aereo», espressione generica che indica indifferentemente un centro di controllo di area, un'unità di controllo di avvicinamento o una torre di controllo di aeroporto;

5)

«metodi alternativi di rispondenza», un'alternativa agli AMC esistenti o nuovi strumenti per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e le relative norme attuative per i quali l'Agenzia non ha adottato AMC corrispondenti;

6)

«valutazione», una valutazione delle competenze pratiche che porta al rilascio della licenza, dell'abilitazione e/o della(e) specializzazione(i) e il loro rinnovo e/o ripristino, incluso il comportamento e l'applicazione pratica delle conoscenze e della comprensione di cui ha dato prova la persona interessata;

7)

«abilitazione di valutatore», l'autorizzazione riportata nella licenza e che ne costituisce parte integrante, che indica la competenza del titolare a valutare le capacità pratiche di studente controllore del traffico aereo e di controllore del traffico aereo;

8)

«stress da evento critico», il manifestarsi di reazioni insolite e/o estremamente emotive, sul piano fisico e/o comportamentale in un individuo in seguito ad un evento inatteso, un incidente, un inconveniente o un inconveniente grave;

9)

«situazione di emergenza», una situazione grave e pericolosa che richiede interventi immediati;

10)

«esame», una prova formale diretta a valutare la conoscenza e la comprensione di una persona;

11)

«materiale esplicativo (GM)», materiale non vincolante elaborato dall'Agenzia che aiuta a definire il significato di un requisito o di una specifica e che viene utilizzato per facilitare l'interpretazione del regolamento (CE) n. 216/2008, delle relative norme attuative e degli AMC;

12)

«codice ICAO di località», il codice formato da quattro lettere e composto secondo le regole previste dall'ICAO nel suo manuale «DOC 7910» nella sua ultima versione e assegnato alla località in cui si trova una stazione aeronautica fissa;

13)

«abilitazione di competenza linguistica», la dichiarazione riportata nella licenza e che ne costituisce parte integrante, indicante le competenze linguistiche del titolare;

14)

«licenza», un documento rilasciato e approvato in conformità al presente regolamento, che abilita il suo legittimo titolare a esercitare le attribuzioni delle abilitazioni e specializzazioni in esso indicate;

15)

«fase di addestramento in posizione operativa», la fase finale dell'addestramento di unità operativa durante la quale le procedure e competenze legate al lavoro precedentemente acquisite vengono integrate nella pratica sotto la supervisione di un istruttore qualificato per l'addestramento in posizione operativa in una situazione di traffico reale;

16)

«specializzazione di istruttore in posizione operativa (OJTI)», l'autorizzazione riportata nella licenza e che ne costituisce parte integrante, indicante la competenza del titolare a impartire un addestramento in posizione operativa e su dispositivi di addestramento;

17)

«part-task trainer (PTT)», un dispositivo di addestramento che fornisce addestramento per compiti specifici e operativi selezionati senza richiedere all'allievo di praticare tutti i compiti che sono normalmente associati a un ambiente pienamente operativo;

18)

«obiettivo di prestazione», una dichiarazione chiara e inequivocabile dei risultati attesi dalla persona che segue l'addestramento, le condizioni alle quali la prestazione è effettuata e le norme che la persona che segue l'addestramento deve soddisfare;

19)

«incapacità provvisoria», situazione temporanea nella quale il titolare della licenza non è in grado di esercitare le attribuzioni della licenza mentre abilitazioni, specializzazioni e il suo certificato medico sono validi;

20)

«sostanza psicoattiva», alcool, oppiacei, derivati della cannabis, sedativi ed ipnotici, cocaina, altri psicostimolanti, allucinogeni e solventi volatili, ad esclusione di caffè e tabacco;

21)

«specializzazione di abilitazione», l'autorizzazione riportata nella licenza e che ne costituisce parte integrante, che indica le condizioni, le attribuzioni o le limitazioni specifiche relative alla pertinente abilitazione;

22)

«ripristino», l'atto amministrativo adottato dopo che un'abilitazione, una specializzazione o un certificato sono scaduti, che ripristina le attribuzioni dell'abilitazione, della specializzazione o del certificato per un ulteriore periodo specifico, fermo restando il rispetto di determinati requisiti;

23)

«rinnovo», l'azione amministrativa adottata all'interno del periodo di validità di un'abilitazione, di una specializzazione o di un certificato, che consente al titolare di continuare ad esercitare le attribuzioni di un'abilitazione, di una specializzazione o di un certificato per un ulteriore periodo specifico, fermo restando il rispetto di determinati requisiti;

24)

«settore», una parte di un'area di controllo e/o una parte di una regione di informazione di volo o di regione superiore;

25)

«simulatore», un dispositivo di addestramento che presenta le caratteristiche rilevanti dell'ambiente operativo reale e riproduce le condizioni operative nelle quali la persona che riceve l'addestramento può praticare i compiti direttamente in tempo reale;

26)

«dispositivo di addestramento», ogni tipo di dispositivo con il quale vengono simulate le condizioni operative, inclusi simulatori e part-task trainer;

27)

«specializzazione di istruttore su dispositivo di addestramento (STDI)», l'autorizzazione riportata nella licenza e che ne costituisce parte integrante, indicante la competenza del titolare a impartire un addestramento su dispositivi di addestramento;

28)

«corso di addestramento», la formazione teorica e/o pratica, sviluppata in un quadro strutturato e dispensata entro una durata determinata;

29)

«organizzazione di addestramento», un'organizzazione certificata dall'autorità competente come idonea a fornire uno o più tipi di addestramento;

30)

«specializzazione di unità operativa», l'autorizzazione riportata nella licenza e parte integrante della stessa, indicante il codice ICAO della località, nonché il settore, il gruppo di settori o posizioni operative nei quali il titolare della licenza è abilitato a svolgere le proprie mansioni;

31)

«convalida», il processo mediante il quale, attraverso il completamento di un corso di specializzazione di unità operativa associato ad un'abilitazione o ad una specializzazione di abilitazione, il titolare può iniziare ad esercitare le attribuzioni di tale abilitazione o specializzazione di abilitazione.

Articolo 5

Autorità competente

1.   Gli Stati membri nominano o istituiscono una o più autorità competenti con responsabilità di certificazione e sorveglianza delle persone e organizzazioni soggette al presente regolamento.

2.   All'interno di un blocco funzionale di spazio aereo o in caso di fornitura di servizi transfrontalieri le autorità competenti sono designate con l'accordo degli Stati membri interessati.

3.   Se uno Stato membro nomina o istituisce più di un'autorità competente, gli ambiti di competenza di ciascuna autorità competente sono chiaramente definiti, ove opportuno, sotto il profilo della responsabilità e delle aree geografiche. È istituito un coordinamento tra tali autorità al fine di assicurare una sorveglianza effettiva di tutte le persone e le organizzazioni soggette al presente regolamento nell'ambito dei rispettivi mandati.

4.   Le autorità competenti sono indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e dalle organizzazioni di addestramento. Tale indipendenza è garantita mediante una separazione adeguata, almeno a livello funzionale, tra autorità competenti, da un lato, e fornitori di servizi di navigazione aerea e organizzazioni di addestramento, dall'altro. Le autorità competenti esercitano i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

Il primo comma si applica anche all'Agenzia, quando agisce come autorità competente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera a), ii).

5.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano della capacità necessaria per svolgere le attività di certificazione e sorveglianza previste dai rispettivi programmi di certificazione e sorveglianza, incluse le risorse sufficienti per soddisfare i requisiti dell'allegato II (parte ATCO.AR). In particolare, gli Stati membri utilizzano le valutazioni effettuate dalle autorità competenti in conformità al punto ATCO.AR.A. 005, lettera a) dell'allegato II per dimostrare le loro capacità.

6.   Gli Stati membri assicurano che, per quanto riguarda il personale delle autorità competenti che svolge le attività di certificazione e sorveglianza a norma del presente regolamento, non sussista alcun conflitto di interessi, diretto o indiretto, in particolare per quanto riguarda interessi di tipo famigliare o finanziario del personale in questione.

7.   Le autorità competenti nominate o istituite da uno Stato membro ai fini del regolamento (UE) n. 805/2011, si considerano autorità competenti ai fini del presente regolamento, salvo diversa disposizione dello Stato membro interessato. In quest'ultimo caso, gli Stati membri comunicano all'Agenzia il nome e l'indirizzo delle autorità competenti da essi nominate o istituite in applicazione del presente articolo, nonché eventuali modifiche che le riguardano.

Articolo 6

Autorità competente ai fini degli allegati I, III e IV

1.   Ai fini dell'allegato I, l'autorità competente è l'autorità nominata o istituita dallo Stato membro alla quale una persona si rivolge per chiedere il rilascio di una licenza.

2.   Ai fini dell'allegato III e del controllo dei requisiti dell'allegato I per quanto riguarda i fornitori di servizi di navigazione aerea, l'autorità competente è:

a)

l'autorità nominata o istituita dallo Stato membro in quanto propria autorità competente per la sorveglianza dove il richiedente ha la propria sede di attività principale o, eventualmente, la propria sede sociale, salvo se diversamente disposto da accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra Stati membri o le rispettive autorità competenti;

b)

l'Agenzia, se il richiedente ha la propria sede di attività principale o, eventualmente, la propria sede sociale, al di fuori del territorio degli Stati membri.

3.   Ai fini dell'allegato IV, l'autorità competente è:

a)

per i centri aeromedici:

i)

l'autorità designata dallo Stato membro nel quale il centro aeromedico ha la propria sede di attività principale;

ii)

l'Agenzia, se il centro aeromedico ha sede in un paese terzo;

b)

per gli esaminatori aeromedici:

i)

l'autorità designata dallo Stato membro nel quale l'esaminatore aeromedico ha il proprio gabinetto medico principale;

ii)

se il gabinetto medico principale di un esaminatore aeromedico si trova in un paese terzo, l'autorità designata dallo Stato membro al quale l'esaminatore aeromedico si rivolge per il rilascio del certificato.

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1.   Le licenze, abilitazioni e specializzazioni rilasciate in conformità alle pertinenti disposizioni delle legislazioni nazionali sulla base della direttiva 2006/23/CE e le licenze, abilitazioni e specializzazioni rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 805/2011 si considerano rilasciate in conformità al presente regolamento.

2.   L'abilitazione per controllo di area procedurale (ACP) con la specializzazione di abilitazione per controllo oceanico (OCN) rilasciate sulla base di norme nazionali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 805/2011 si considerano rilasciate in conformità al presente regolamento.

3.   I certificati medici e i certificati per organizzazioni di addestramento, esaminatori aeromedici e centri aeromedici, le approvazioni di programmi di competenza di unità operativa e di piani di addestramento rilasciati in conformità alle pertinenti disposizioni delle legislazioni nazionali sulla base della direttiva 2006/23/CE, a norma del regolamento (UE) n. 805/2011, si considerano rilasciati in conformità al presente regolamento.

Articolo 8

Sostituzione di licenze, adattamenti di attribuzioni, corsi di addestramento e programmi di competenza di unità operativa

1.   Gli Stati membri sostituiscono le licenze di cui all'articolo 7, paragrafo 1, con licenze conformi al formato stabilito nell'appendice 1 dell'allegato II del presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2015, o il 31 dicembre 2016 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri sostituiscono i certificati per organizzazioni di addestramento di controllori del traffico aereo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, con certificati conformi al formato stabilito nell'appendice 2 dell'allegato II del presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2015, o il 31 dicembre 2016 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri sostituiscono i certificati per esaminatori aeromedici e i certificati per centri aeromedici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, con certificati conformi al formato stabilito nelle appendici 3 e 4 dell'allegato II del presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2015, o il 31 dicembre 2016 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

4.   Le autorità competenti convertono le attribuzioni di esaminatori e valutatori per l'addestramento iniziale a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 805/2011 e di esaminatori e valutatori delle competenze per l'addestramento di unità e l'addestramento continuo approvati dall'autorità competente a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 805/2011 nelle attribuzioni di una specializzazione di assessore a norma del presente regolamento, se del caso, entro e non oltre il 31 dicembre 2015, o il 31 dicembre 2016 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

5.   Le autorità competenti possono convertire le attribuzioni per istruttori nazionali su dispositivo per addestramento o su simulatore in attribuzioni per una specializzazione di istruttore su dispositivo di addestramento a norma del presente regolamento, se opportuno, entro e non oltre il 31 dicembre 2015, o il 31 dicembre 2016 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

6.   I fornitori di servizi di navigazione aerea adeguano i loro programmi di competenza di unità operativa per conformarsi ai requisiti del presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2015, o il 31 dicembre 2016 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

7.   Le organizzazioni di addestramento di controllori del traffico aereo adeguano i loro piani di addestramento per conformarsi ai requisiti del presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2015, o il 31 dicembre 2016 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

8.   I certificati di completamento di corsi di addestramento iniziati prima dell'applicazione del presente regolamento, a norma del regolamento (UE) n. 805/2011, sono accettati ai fini del rilascio delle pertinenti licenze, abilitazioni e specializzazioni in conformità al presente regolamento, a condizione che l'addestramento e la valutazione siano stati completati entro e non oltre il 30 giugno 2016, o il 30 giugno 2017 se lo Stato membro si avvale della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 9

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione

All'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, il punto 104 è sostituito dal seguente:

«104.

“sostanza psicoattiva”, alcool, oppiacei, derivati della cannabis, sedativi ed ipnotici, cocaina, altri psicostimolanti, allucinogeni e solventi volatili, ad esclusione di caffeina e tabacco;»

Articolo 10

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 805/2011 è abrogato.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 2015.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare gli allegati da I a IV, in tutto o in parte, nel periodo che si conclude il 31 dicembre 2016.

Quando uno Stato membro si avvale di tale possibilità, esso ne informa la Commissione e l'Agenzia entro e non oltre il 1o luglio 2015. Tale notifica descrive il campo di applicazione della(e) deroga(he) in questione nonché il programma di attuazione con le azioni previste e il relativo calendario. In tal caso, le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 805/2011 continuano ad applicarsi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10).

(3)  Direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 22).

(4)  Regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che stabilisce norme dettagliate in materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 206 dell'11.8.2011, pag. 21).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).


 

INDICE

ALLEGATO I —

PARTE ATCO — REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO 18

CAPO A —

REQUISITI GENERALI 18

ATCO.A.001

Campo di applicazione 18

ATCO.A.005

Domanda di rilascio di licenze, abilitazioni e specializzazioni 18

ATCO.A.010

Scambio di licenze 18

ATCO.A.015

Esercizio delle attribuzioni di licenze e incapacità provvisoria 18

ATCO.A.020

Revoca e sospensione di licenze, abilitazioni e specializzazioni 19

CAPO B —

LICENZE, ABILITAZIONI E SPECIALIZZAZIONI 19

ATCO.B.001

Licenza di tirocinante controllore del traffico aereo 19

ATCO.B.005

Licenza di controllore del traffico aereo 19

ATCO.B.010

Abilitazioni dei controllori del traffico aereo 20

ATCO.B.015

Specializzazioni di abilitazione 20

ATCO.B.020

Specializzazioni di unità operativa 21

ATCO.B.025

Programma di competenza di unità operativa 22

ATCO.B.030

Specializzazione di competenza linguistica 23

ATCO.B.035

Validità della specializzazione della competenza linguistica 23

ATCO.B.040

Valutazione della competenza linguistica 24

ATCO.B.045

Formazione linguistica 24

CAPO C —

REQUISITI PER ISTRUTTORI E VALUTATORI 24

TITOLO 1 —

ISTRUTTORI 24

ATCO.C.001

Istruttori teorici 24

ATCO.C.005

Istruttori pratici 25

ATCO.C.010

Attribuzioni dell'istruttore per l'addestramento in posizione operativa (OJTI) 25

ATCO.C.015

Domanda di specializzazione di istruttore per l'addestramento in posizione operativa 25

ATCO.C.020

Validità della specializzazione di istruttore per l'addestramento in posizione operativa 25

ATCO.C.025

Autorizzazione OJTI temporanea 25

ATCO.C.030

Attribuzioni degli istruttori sui dispositivi di addestramento (STDI) 26

ATCO.C.035

Domanda di specializzazione di istruttore su dispositivi di addestramento 26

ATCO.C.040

Validità di una specializzazione di istruttore su dispositivi di addestramento 26

TITOLO 2 —

VALUTATORI 27

ATCO.C.045

Attribuzioni dei valutatori 27

ATCO.C.050

Interessi acquisiti 27

ATCO.C.055

Domanda per la specializzazione di valutatore 27

ATCO.C.060

Validità della specializzazione di valutatore 28

ATCO.C.065

Autorizzazione temporanea di valutatore 28

CAPO D —

ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO 28

TITOLO 1 —

REQUISITI GENERALI 28

ATCO.D.001

Obiettivi dell'addestramento di controllore del traffico aereo 28

ATCO.D.005

Tipi di addestramento dei controllori del traffico aereo 28

TITOLO 2 —

REQUISITI DELL'ADDESTRAMENTO INIZIALE 29

ATCO.D.010

Composizione dell'addestramento iniziale 29

ATCO.D.015

Programma di addestramento iniziale 30

ATCO.D.020

Corsi di addestramento di base e per le abilitazioni 30

ATCO.D.025

Esami e valutazione dell'addestramento di base 31

ATCO.D.030

Obiettivi delle prestazioni dell'addestramento di base 31

ATCO.D.035

Esami e valutazione dell'addestramento per le abilitazioni 31

ATCO.D.040

Obiettivi di prestazione dell'addestramento per le abilitazioni 32

TITOLO 3 —

REQUISITI DELL'ADDESTRAMENTO DI UNITÀ OPERATIVA 32

ATCO.D.045

Composizione dell'addestramento di unità operativa 32

ATCO.D.050

Prerequisiti dell'addestramento di unità operativa 33

ATCO.D.055

Piano di addestramento di unità operativa 33

ATCO.D.060

Corso di specializzazione di unità operativa 34

ATCO.D.065

Dimostrazione della conoscenza e comprensione teorica 34

ATCO.D.070

Valutazioni durante i corsi di specializzazione di unità operativa 34

TITOLO 4 —

REQUISITI DELL'ADDESTRAMENTO CONTINUO 34

ATCO.D.075

Addestramento continuo 34

ATCO.D.080

Addestramento di aggiornamento 34

ATCO.D.085

Addestramento di conversione 35

TITOLO 5 —

ADDESTRAMENTO DI ISTRUTTORI E VALUTATORI 35

ATCO.D.090

Addestramento di istruttori pratici 35

ATCO.D.095

Addestramento di valutatori 35

APPENDICE 1 dell'allegato I —

CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE — REQUISITI DI COMPETENZA LINGUISTICA 36

APPENDICE 2 dell'allegato I —

FORMAZIONE DI BASE 39

Soggetto 1:

INTRODUZIONE AL CORSO 39

Soggetto 2:

DIRITTO AERONAUTICO 39

Soggetto 3:

GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO 40

Soggetto 4:

METEOROLOGIA 41

Soggetto 5:

NAVIGAZIONE 42

Soggetto 6:

AEROMOBILI 43

Soggetto 7:

FATTORI UMANI 44

Soggetto 8:

ATTREZZATURE E SISTEMI 45

Soggetto 9:

AMBIENTE PROFESSIONALE 46

APPENDICE 3 dell'allegato I —

ABILITAZIONE PER CONTROLLO DI AEROPORTO A VISTA (ADV) 47

Soggetto 1:

INTRODUZIONE AL CORSO 47

Soggetto 2:

DIRITTO AERONAUTICO 47

Soggetto 3:

GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO 48

Soggetto 4:

METEOROLOGIA 49

Soggetto 5:

NAVIGAZIONE 49

Soggetto 6:

AEROMOBILI 49

Soggetto 7:

FATTORI UMANI 50

Soggetto 8:

ATTREZZATURE E SISTEMI 51

Soggetto 9:

AMBIENTE PROFESSIONALE 51

Soggetto 10:

SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA 51

Soggetto 11:

AEROPORTI 52

APPENDICE 4 dell'allegato I —

ABILITAZIONE AL CONTROLLO STRUMENTALE DI AEROPORTO PER TORRE — ADI (TWR) 53

Soggetto 1:

INTRODUZIONE AL CORSO 53

Soggetto 2:

DIRITTO AERONAUTICO 53

Soggetto 3:

GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO 54

Soggetto 4:

METEOROLOGIA 55

Soggetto 5:

NAVIGAZIONE 55

Soggetto 6:

AEROMOBILI 56

Soggetto 7:

FATTORI UMANI 56

Soggetto 8:

ATTREZZATURE E SISTEMI 57

Soggetto 9:

AMBIENTE PROFESSIONALE 57

Soggetto 10:

SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA 58

Soggetto 11:

AEROPORTI 58

APPENDICE 5 dell'allegato I —

ABILITAZIONE PER CONTROLLO AVVICINAMENTO PROCEDURALE (APP) 59

Soggetto 1:

INTRODUZIONE AL CORSO 59

Soggetto 2:

DIRITTO AERONAUTICO 59

Soggetto 3:

GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO 60

Soggetto 4:

METEOROLOGIA 61

Soggetto 5:

NAVIGAZIONE 61

Soggetto 6:

AEROMOBILI 61

Soggetto 7:

FATTORI UMANI 62

Soggetto 8:

ATTREZZATURE E SISTEMI 63

Soggetto 9:

AMBIENTE PROFESSIONALE 63

Soggetto 10:

SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA 63

Soggetto 11:

AEROPORTI 64

APPENDICE 6 dell'allegato I —

ABILITAZIONE PER CONTROLLO DI AREA PROCEDURALE (ACP) 65

Soggetto 1:

INTRODUZIONE AL CORSO 65

Soggetto 2:

DIRITTO AERONAUTICO 65

Soggetto 3:

GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO 66

Soggetto 4:

METEOROLOGIA 67

Soggetto 5:

NAVIGAZIONE 67

Soggetto 6:

AEROMOBILI 67

Soggetto 7:

FATTORI UMANI 68

Soggetto 8:

ATTREZZATURE E SISTEMI 68

Soggetto 9:

AMBIENTE PROFESSIONALE 69

Soggetto 10:

SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA 69

APPENDICE 7 dell'allegato I —

ABILITAZIONE PER SORVEGLIANZA DI CONTROLLO AVVICINAMENTO (APS) 70

Soggetto 1:

INTRODUZIONE AL CORSO 70

Soggetto 2:

DIRITTO AERONAUTICO 70

Soggetto 3:

GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO 71

Soggetto 4:

METEOROLOGIA 72

Soggetto 5:

NAVIGAZIONE 72

Soggetto 6:

AEROMOBILI 73

Soggetto 7:

FATTORI UMANI 73

Soggetto 8:

ATTREZZATURE E SISTEMI 74

Soggetto 9:

AMBIENTE PROFESSIONALE 74

Soggetto 10:

SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA 75

Soggetto 11:

AEROPORTI 75

APPENDICE 8 dell'allegato I —

ABILITAZIONE PER SORVEGLIANZA DI CONTROLLO DI AREA (ACS) 76

Soggetto 1:

INTRODUZIONE AL CORSO 76

Soggetto 2:

DIRITTO AERONAUTICO 76

Soggetto 3:

GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO 77

Soggetto 4:

METEOROLOGIA 78

Soggetto 5:

NAVIGAZIONE 78

Soggetto 6:

AEROMOBILI 79

Soggetto 7:

FATTORI UMANI 79

Soggetto 8:

ATTREZZATURE E SISTEMI 80

Soggetto 9:

AMBIENTE PROFESSIONALE 80

Soggetto 10:

SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA 81

ALLEGATO II —

PARTE ATCO.AR — REQUISITI PER LE AUTORITÀ COMPETENTI 82

CAPO A —

REQUISITI GENERALI 82

ATCO.AR.A.001

Campo di applicazione 82

ATCO.AR.A.005

Personale 82

ATCO.AR.A.010

Compiti delle autorità competenti 82

ATCO.AR.A.015

Metodi di rispondenza 83

ATCO.AR.A.020

Informazioni all'Agenzia 83

ATCO.AR.A.025

Reazione immediata a un problema di sicurezza 84

CAPO B —

GESTIONE 84

ATCO.AR.B.001

Sistema di gestione 84

ATCO.AR.B.005

Assegnazione di compiti a soggetti qualificati 85

ATCO.AR.B.010

Modifiche al sistema di gestione 85

ATCO.AR.B.015

Tenuta della documentazione 85

CAPO C —

SUPERVISIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE 86

ATCO.AR.C.001

Sorveglianza 86

ATCO.AR.C.005

Programma di sorveglianza 86

ATCO.AR.C.010

Constatazioni di non conformità e provvedimenti attuativi per il personale 87

CAPO D —

RILASCIO, RINNOVO, RIPRISTINO, SOSPENSIONE E REVOCA DI LICENZE, ABILITAZIONI E SPECIALIZZAZIONI 87

ATCO.AR.D.001

Procedura per rilascio, rinnovo e ripristino di licenze, abilitazioni, specializzazioni e autorizzazioni 87

ATCO.AR.D.005

Revoca e sospensione di licenze, abilitazioni e specializzazioni 88

CAPO E —

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE PER ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO E APPROVAZIONE DI CORSI DI ADDESTRAMENTO 88

ATCO.AR.E.001

Domanda e procedura di certificazione per le organizzazioni di addestramento 88

ATCO.AR.E.005

Approvazione di corsi e programmi di addestramento 89

ATCO.AR.E.010

Modifiche alle organizzazioni di addestramento 89

ATCO.AR.E.015

Rilievi e azioni correttive 89

CAPO F —

REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE AEROMEDICA 90

TITOLO 1 —

REQUISITI GENERALI 90

ATCO.AR.F.001

Centri aero-medici e certificazione aero-medica 90

TITOLO 2 —

DOCUMENTAZIONE 91

ATCO.AR.F.005

Certificato medico 91

ATCO.AR.F.010

Certificato AME 91

ATCO.AR.F.015

Certificato AeMC 91

ATCO.AR.F.020

Modelli aero-medici 91

APPENDICE 1 dell'allegato II —

Modello di licenza — LICENZA DI CONTROLLORE DEL TRAFFICO AEREO 92

APPENDICE 2 dell'allegato II —

CERTIFICATO PER ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO (ATCO OT) 98

APPENDICE 3 dell'allegato II —

CERTIFICATO PER ESAMINATORI AEROMEDICI (AMEi) 100

APPENDICE 4 dell'allegato II —

CERTIFICATO PER CENTRI AEROMEDICI (AeMCs) 102

ALLEGATO III —

PARTE ATCO.OR — REQUISITI PREVISTI PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO E I CENTRI AEROMEDICI 103

CAPO A —

REQUISITI GENERALI 103

ATCO.OR.A.001

Campo di applicazione 103

CAPO B —

REQUISITI PREVISTI PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO 103

ATCO.OR.B.001

Domanda di certificato di organizzazione di addestramento 103

ATCO.OR.B.005

Metodi di rispondenza 103

ATCO.OR.B.010

Condizioni di approvazione e attribuzioni di un certificato di organizzazione di addestramento 104

ATCO.OR.B.015

Modifiche all'organizzazione di addestramento 104

ATCO.OR.B.020

Mantenimento della validità 104

ATCO.OR.B.025

Accesso alle strutture e ai dati delle organizzazioni di addestramento 104

ATCO.OR.B.030

Rilievi 104

ATCO.OR.B.035

Reazione immediata a un problema di sicurezza 105

ATCO.OR.B.040

Segnalazione di eventi 105

CAPO C —

GESTIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO 105

ATCO.OR.C.001

Sistema di gestione delle organizzazioni di addestramento 105

ATCO.OR.C.005

Attività appaltate 105

ATCO.OR.C.010

Requisiti del personale 106

ATCO.OR.C.015

Strutture ed equipaggiamento 106

ATCO.OR.C.020

Tenuta della documentazione 106

ATCO.OR.C.025

Finanziamenti e assicurazioni 106

CAPO D —

REQUISITI PER CORSI E PROGRAMMI DI ADDESTRAMENTO 107

ATCO.OR.D.001

Requisiti per corsi e programmi di addestramento 107

ATCO.OR.D.005

Risultati di esami e valutazioni e certificati 107

CAPO E —

REQUISITI PER I CENTRI AEROMEDICI 107

ATCO.OR.E.001

Centri aero-medici 107

ALLEGATO IV —

PARTE ATCO.MED — REQUISITI MEDICI PER CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO 108

CAPO A —

REQUISITI GENERALI 108

TITOLO 1 —

REQUISITI GENERALI 108

ATCO.MED.A.001

Autorità competente 108

ATCO.MED.A.005

Campo di applicazione 108

ATCO.MED.A.010

Definizioni 108

ATCO.MED.A.015

Riservatezza medica 109

ATCO.MED.A.020

Diminuzione dell'idoneità medica 109

ATCO.MED.A.025

Obblighi di AMC e AME 109

TITOLO 2 —

REQUISITI PER CERTIFICATI MEDICI 110

ATCO.MED.A.030

Certificati medici 110

ATCO.MED.A.035

Domanda di certificato medico 110

ATCO.MED.A.040

Rilascio, rinnovo e ripristino di certificati medici 110

ATCO.MED.A.045

Validità, rinnovo e ripristino di certificati medici 111

ATCO.MED.A.046

Sospensione o revoca di un certificato medico 111

ATCO.MED.A.050

Rinvio 112

CAPO B —

REQUISITI PER CERTIFICATI MEDICI DI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO 112

TITOLO 1 —

REQUISITI GENERALI 112

ATCO.MED.B.001

Limitazioni ai certificati medici 112

TITOLO 2 —

REQUISITI MEDICI PER CERTIFICATI MEDICI DI CATEGORIA 3 112

ATCO.MED.B.005

Aspetti generali 112

ATCO.MED.B.010

Apparato cardiovascolare 113

ATCO.MED.B.015

Apparato respiratorio 115

ATCO.MED.B.020

Apparato digerente 116

ATCO.MED.B.025

Sistemi metabolico ed endocrino 116

ATCO.MED.B.030

Ematologia 116

ATCO.MED.B.035

Apparato genito-urinario 117

ATCO.MED.B.040

Malattie infettive 117

ATCO.MED.B.045

Ostetricia e ginecologia 117

ATCO.MED.B.050

Apparato muscolo-scheletrico 117

ATCO.MED.B.055

Psichiatria 118

ATCO.MED.B.060

Psicologia 118

ATCO.MED.B.065

Neurologia 118

ATCO.MED.B.070

Sistema visivo 119

ATCO.MED.B.075

Percezione dei colori 120

ATCO.MED.B.080

Otorinolaringoiatria 120

ATCO.MED.B.085

Dermatologia 120

ATCO.MED.B.090

Oncologia 121

CAPO C —

ESAMINATORI AEROMEDICI (AMEs) 121

ATCO.MED.C.001

Attribuzioni 121

ATCO.MED.C.005

Domanda 121

ATCO.MED.C.010

Requisiti per il rilascio di un certificato di AME 121

ATCO.MED.C.015

Corsi di formazione in medicina aeronautica 122

ATCO.MED.C.020

Modifiche al certificato di AME 122

ATCO.MED.C.025

Validità dei certificati di AME 122

ALLEGATO I

PARTE ATCO

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO

CAPO A

REQUISITI GENERALI

ATCO.A.001   Campo di applicazione

La presente parte, esposta nel presente allegato, stabilisce i requisiti per il rilascio, la revoca e la sospensione delle licenze di tirocinanti controllori del traffico aereo e delle licenze di controllori del traffico aereo, le relative abilitazioni e specializzazioni e le condizioni della loro validità e utilizzo.

ATCO.A.005   Domanda di rilascio di licenze, abilitazioni e specializzazioni

(a)

La domanda per il rilascio di licenze, abilitazioni e specializzazioni viene presentata all'autorità competente in conformità alla procedura stabilita da quest'ultima.

(b)

La domanda per il rilascio di ulteriori abilitazioni o specializzazioni, per il rinnovo o il ripristino di specializzazioni e per il nuovo rilascio della licenza viene presentata all'autorità competente che ha rilasciato la licenza.

(c)

La licenza resta di proprietà della persona alla quale è stata rilasciata, a meno che sia revocata dall'autorità competente. Il titolare deve firmare la licenza.

(d)

La licenza contiene tutte le informazioni pertinenti relative alle attribuzioni concesse dalla licenza e si conforma ai requisiti specificati nell'appendice 1 dell'allegato II.

ATCO.A.010   Scambio di licenze

(a)

Se il titolare della licenza intende esercitare le attribuzioni della licenza in uno Stato membro per il quale l'autorità competente non è quella che ha rilasciato la licenza, il titolare deve presentare una domanda al fine di scambiare la sua licenza con una rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende esercitare le attribuzioni in conformità alla procedura stabilita da questa autorità, con l'eccezione dei casi in cui accordi conclusi tra gli Stati membri prevedono altrimenti. A questo fine, le autorità interessate devono condividere tutte le informazioni rilevanti necessarie per effettuare lo scambio della licenza in conformità alle procedure di cui al punto ATCO.AR.B.001, lettera c).

(b)

Ai fini dello scambio e per esercitare le attribuzioni della licenza in uno Stato membro diverso da quello nel quale la licenza è stata rilasciata, il titolare della licenza deve soddisfare i requisiti di competenza linguistica di cui al punto ATCO.B.030 stabiliti dallo Stato membro in questione.

(c)

La nuova licenza deve includere le abilitazioni, le specializzazioni di abilitazione, le specializzazioni della licenza e tutte le specializzazioni di unità operativa valide, inclusa la data del loro primo rilascio e della scadenza, ove applicabile.

(d)

Successivamente all'ottenimento della nuova licenza, il titolare della licenza deve presentare una domanda di cui al punto ATCO.A.005 corredata della sua licenza di controllore del traffico aereo al fine di ottenere nuove abilitazioni, specializzazioni di abilitazione, specializzazioni della licenza o specializzazioni di unità operativa.

(e)

In seguito allo scambio, la licenza rilasciata precedentemente deve essere restituita all'autorità che l'ha rilasciata.

ATCO.A.015   Esercizio delle attribuzioni di licenze e incapacità provvisoria

(a)

L'esercizio delle attribuzioni riconosciute da una licenza è subordinato alla validità delle abilitazioni, delle specializzazioni e del certificato medico.

(b)

I titolari di una licenza non possono esercitare le attribuzioni della loro licenza quando dubitano di poter esercitare tali attribuzioni in sicurezza e in tali casi devono informare immediatamente il fornitore dei servizi di navigazione aerea pertinente in merito all'incapacità provvisoria di esercitare le attribuzioni della loro licenza.

(c)

I fornitori dei servizi di navigazione aerea possono dichiarare l'incapacità provvisoria del titolare della licenza se vengono a conoscenza di eventuali dubbi riguardanti la capacità del titolare della licenza di esercitare in sicurezza le attribuzioni della licenza.

(d)

I fornitori di servizi di navigazione aerea devono sviluppare e attuare procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per permettere ai titolari delle licenze che dichiarano l'incapacità provvisoria a esercitare le attribuzioni della loro licenza in conformità alla lettera b), di dichiarare l'incapacità provvisoria del titolare della licenza in conformità alla lettera c), di gestire l'impatto operativo dei casi di incapacità provvisoria e di informare l'autorità competente come definito in tale procedura.

(e)

Le procedure di cui alla lettera d) devono essere incluse nel programma di competenza di unità operativa in conformità al punto ATCO.B.025, lettera a), punto 13.

ATCO.A.020   Revoca e sospensione di licenze, abilitazioni e specializzazioni

(a)

Licenze, abilitazioni e specializzazioni possono essere sospese o revocate dall'autorità competente in conformità al punto ATCO.AR.D.005 quando il titolare della licenza non soddisfa i requisiti della presente parte.

(b)

Quando il titolare si vede revocata la licenza deve restituirla immediatamente all'autorità competente in conformità alle procedure amministrative stabilite da quest'ultima.

(c)

Con il rilascio della licenza di controllore del traffico aereo, la licenza di tirocinante controllore del traffico aereo viene revocata e deve essere restituita all'autorità competente che rilascia la licenza di controllore del traffico aereo.

CAPO B

LICENZE, ABILITAZIONI E SPECIALIZZAZIONI

ATCO.B.001   Licenza di tirocinante controllore del traffico aereo

(a)

I titolari di una licenza di tirocinante controllore del traffico aereo sono autorizzati a fornire servizi di controllo del traffico aereo in conformità all'abilitazione/le abilitazioni e alla specializzazione/le specializzazioni di abilitazione annotate sulla licenza sotto la supervisione di un istruttore abilitato all'addestramento operativo e a intraprendere l'addestramento per la specializzazione/le specializzazioni di abilitazione.

(b)

Per poter presentare domanda di rilascio di una licenza di tirocinante controllore del traffico aereo i richiedenti devono:

(1)

avere almeno 18 anni di età;

(2)

aver completato con esito positivo un addestramento iniziale presso un'organizzazione di addestramento che soddisfa i requisiti stabiliti nell'allegato III (parte ATCO.OR) rilevanti ai fini dell'abilitazione e, se applicabile, alla specializzazione di abilitazione, come indicato nella parte ATCO, capo D, titolo 2;

(3)

avere un certificato medico valido;

(4)

aver dimostrato di possedere un livello adeguato di competenze linguistiche in conformità ai requisiti di cui al punto ATCO.B.030.

(c)

La licenza di tirocinante controllore del traffico aereo indica la(le) specializzazione(i) linguistica(he) e almeno una abilitazione e, ove applicabile, una specializzazione di abilitazione.

(d)

Il titolare di una licenza di controllore del traffico aereo che non ha iniziato a esercitare le attribuzioni di tale licenza entro un anno dalla data del suo rilascio o che ha interrotto l'esercizio di tali attribuzioni per un periodo superiore ad un anno può iniziare o continuare l'addestramento di unità operativa in quell'abilitazione solo dopo una valutazione della sua competenza precedente, condotta da un'organizzazione di addestramento che soddisfa i requisiti stabiliti nell'allegato III (parte ATCO.OR) e certificata a fornire l'addestramento iniziale pertinente ai fini dell'abilitazione, atta a valutare se il titolare continui a soddisfare i requisiti pertinenti a tale abilitazione e dopo aver soddisfatto tutti i requisiti di addestramento derivanti da tale valutazione.

ATCO.B.005   Licenza di controllore del traffico aereo

(a)

I titolari di una licenza di controllore del traffico aereo sono autorizzati a fornire i servizi di controllo del traffico aereo in conformità alle abilitazioni e specializzazioni di abilitazione riportate nella licenza e a esercitare le attribuzioni delle specializzazioni in essa contenute.

(b)

Le attribuzioni di una licenza di controllore del traffico aereo includono le attribuzioni di una licenza di tirocinante controllore del traffico aereo di cui al punto ATCO.B.001, lettera a).

(c)

Per presentare domanda di primo rilascio di una licenza di controllore del traffico aereo i richiedenti devono:

(1)

essere titolari di una licenza di tirocinante controllore del traffico aereo;

(2)

aver completato un corso di specializzazione di unità operativa e superato con esito positivo gli opportuni esami e valutazioni in conformità ai requisiti di cui alla parte ATCO, capo D, sezione 3;

(3)

avere un certifico medico valido;

(4)

aver dimostrato di possedere un livello adeguato di competenze linguistiche in conformità ai requisiti di cui al punto ATCO.B.030.

(d)

La licenza di controllore del traffico aereo è convalidata mediante l'inclusione di una o più abilitazioni e delle relative specializzazioni di abilitazione, di unità operativa e linguistiche, per le quali l'addestramento è stato completato con esito positivo.

(e)

Il titolare di una licenza di controllore del traffico aereo che non ha iniziato a esercitare le attribuzioni di abilitazione entro un anno dalla data del suo rilascio può iniziare l'addestramento di unità operativa nell'abilitazione in questione solo dopo una valutazione della sua competenza precedente, condotta da un'organizzazione di addestramento che soddisfa i requisiti stabiliti nell'allegato III (parte ATCO.OR) e certificata a fornire l'addestramento iniziale pertinente a tale abilitazione, atta a valutare se il titolare continui a soddisfare i requisiti pertinenti a tale abilitazione e dopo aver soddisfatto tutti i requisiti di addestramento derivanti da tale valutazione.

ATCO.B.010   Abilitazioni dei controllori del traffico aereo

(a)

Le licenze riportano una o più delle seguenti abilitazioni, in modo da indicare il tipo di servizi che il titolare può fornire:

(1)

il controllo di aeroporto a vista (ADV, aerodrome control visual), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire un servizio di controllo del traffico aereo per il traffico di aeroporto in un aeroporto nel quale non esistono procedure strumentali pubblicate di avvicinamento o di partenza;

(2)

il controllo di aeroporto strumentale (ADI, aerodrome control instrument), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo per il traffico di aeroporto in un aeroporto che dispone di procedure strumentali pubblicate di avvicinamento o di partenza; tale abilitazione è accompagnata da almeno una delle specializzazioni dell'abilitazione di cui al punto ATCO.B.015, lettera a);

(3)

il controllo avvicinamento procedurale (APP, approach control procedural), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo agli aeromobili in arrivo, in partenza o in transito senza l'ausilio di apparati di sorveglianza;

(4)

il controllo di avvicinamento con sorveglianza (APS, approach control surveillance), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo agli aeromobili in arrivo, in partenza o in transito con l'ausilio di apparati di sorveglianza;

(5)

il controllo di area procedurale (ACP, area control procedural), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili senza l'ausilio di apparati di sorveglianza;

(6)

il controllo di area con sorveglianza (ACS, area control surveillance), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili con l'ausilio di apparati di sorveglianza.

(b)

Il titolare di una abilitazione che ha interrotto l'esercizio delle attribuzioni a essa associate per un periodo di quattro o più anni consecutivi immediatamente precedenti, può iniziare un addestramento di unità operativa per tale abilitazione solo dopo una valutazione della competenza precedente, condotta da un'organizzazione di addestramento che soddisfa i requisiti stabiliti all'allegato III (parte ATCO.OR) e certificata a fornire l'addestramento pertinente all'abilitazione in questione, atta ad accertare che l'interessato continui a soddisfare i requisiti stabiliti per tale abilitazione e dopo aver soddisfatto eventuali requisiti di addestramento derivanti dalla suddetta valutazione.

ATCO.B.015   Specializzazioni di abilitazione

(a)

L'abilitazione controllo di aeroporto strumentale (ADI) deve contenere almeno una delle seguenti specializzazioni:

(1)

controllo aereo (AIR, air control), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire il servizio di controllo del traffico aereo che si svolge nelle vicinanze di un aeroporto e sulla pista;

(2)

controllo movimenti al suolo (GMC, ground movement control), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire il servizio di controllo dei movimenti al suolo;

(3)

controllo di torre (TWR, tower control), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire il servizio di controllo di aeroporto. La specializzazione TWR include le attribuzioni delle specializzazioni AIR e GMC;

(4)

la specializzazione sorveglianza movimenti al suolo (GMS, ground movement surveillance), rilasciata in aggiunta alle specializzazioni controllo movimenti al suolo o controllo di torre, indicante che il titolare della licenza è competente a fornire il servizio di controllo dei movimenti al suolo con l'impiego di sistemi per la guida della circolazione di superficie negli aeroporti;

(5)

controllo radar di aeroporto (RAD, aerodrome radar control), rilasciata in aggiunta alla specializzazione controllo aereo o controllo di torre, indicante che il titolare della licenza è competente a fornire il servizio di controllo di aeroporto con l'ausilio di apparati radar di sorveglianza.

(b)

L'abilitazione controllo di avvicinamento con sorveglianza (APS) può contenere una o più delle seguenti specializzazioni:

(1)

radar avvicinamento di precisione (PAR, precision approach radar), indicante che il titolare della licenza è competente ad assicurare ad aeromobili in fase di avvicinamento finale alla pista di atterraggio avvicinamenti di precisione controllati da terra con l'impiego di apparati radar per l'avvicinamento di precisione;

(2)

radar avvicinamento di sorveglianza (SRA, surveillance radar approach), indicante che il titolare della licenza è competente ad assicurare ad aeromobili in fase di avvicinamento finale alla pista di atterraggio avvicinamenti non di precisione controllati da terra per mezzo di apparati di sorveglianza;

(3)

controllo di terminale (TCL, terminal control), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo del traffico aereo con l'impiego di qualsiasi apparato di sorveglianza ad aeromobili che operano in una determinata area del terminale e/o in settori limitrofi.

(c)

L'abilitazione controllo di area procedurale (ACP, area control procedural) può contenere la specializzazione controllo oceanico (OCN, oceanic control), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili operanti in un'area di controllo oceanico.

(d)

L'abilitazione controllo di area sorveglianza (ACS) può contenere una delle seguenti specializzazioni:

(1)

controllo di terminale (TCL, terminal control), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo del traffico aereo con l'impiego di qualsiasi apparato di sorveglianza ad aeromobili che operano in una determinata area del terminale e/o in settori limitrofi;

(2)

controllo oceanico (OCN, oceanic control), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili operanti in un'area di controllo oceanico.

ATCO.B.020   Specializzazioni di unità operativa

(a)

La specializzazione di unità operativa autorizza il titolare della licenza a fornire servizi di controllo del traffico aereo per un particolare settore, gruppo di settori e/o posizioni di lavoro operative sotto la responsabilità di un'unità dei servizi di traffico aereo.

(b)

I richiedenti una specializzazione di unità operativa devono aver completato con esito positivo un corso di specializzazione di unità operativa in conformità ai requisiti indicati nella parte ATCO, capo D, sezione 3.

(c)

I richiedenti una specializzazione di unità operativa in seguito a scambio di una licenza di cui al punto ATCO.A.010 devono, in aggiunta ai requisiti indicati alla lettera b), soddisfare i requisiti di cui al punto ATCO.D.060, lettera f).

(d)

Per i controllori del traffico aereo che forniscono servizi di controllo del traffico aereo agli aeromobili che effettuano prove di volo, l'autorità competente può, in aggiunta ai requisiti indicati alla lettera b), stabilire requisiti aggiuntivi da soddisfare.

(e)

Le specializzazioni di unità operativa sono valide per un periodo definito nel programma di competenza di unità operativa. Questo periodo non deve superare tre anni.

(f)

Il periodo di validità delle specializzazioni di unità operativa per il primo rilascio e il ripristino inizia non più tardi di 30 giorni dalla data di completamento con esito positivo della valutazione.

(g)

Le specializzazioni di unità operativa vengono rinnovate se:

(1)

il richiedente ha esercitato le attribuzioni della licenza per un numero minimo di ore, come definito nel programma di competenza di unità operativa;

(2)

il richiedente ha seguito un corso di aggiornamento entro il periodo di validità della specializzazione di unità operativa in conformità al programma di competenza di unità operativa;

(3)

la competenza del richiedente è stata valutata in conformità al programma di competenza di unità operativa non prima di 3 mesi prima della data di scadenza della specializzazione di unità operativa.

(h)

Le specializzazioni di unità operativa devono essere rinnovate, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui alla lettera g), entro il periodo di 3 mesi immediatamente precedenti la data di scadenza. In tali casi il periodo di validità deve essere calcolato a partire da tale data di scadenza.

(i)

Se la specializzazione di unità operativa viene rinnovata prima del periodo indicato alla lettera h), il suo periodo di validità ha inizio non più tardi di 30 giorni dalla data di completamento con esito positivo della valutazione, sempre che siano soddisfatti anche i requisiti di cui alla lettera g), punti 1 e 2.

(j)

In caso di scadenza del periodo di validità di una specializzazione di unità operativa, il titolare della licenza deve completare con esito positivo il corso di specializzazione di unità operativa in conformità ai requisiti indicati nella parte ATCO, capo D, titolo 3 al fine di rinnovare la specializzazione.

ATCO.B.025   Programma di competenza di unità operativa

(a)

I programmi di competenza di unità operativa devono essere stabiliti dal fornitore dei servizi di navigazione aerea e approvati dall'autorità competente. Essi includono almeno i seguenti elementi:

(1)

la validità della specializzazione di unità operativa in conformità al punto ATCO.B.020, lettera e);

(2)

il periodo massimo continuo durante il quale le attribuzioni di una specializzazione di unità operativa non vengono esercitate durante la sua validità. Questo periodo non deve superare 90 giorni di calendario;

(3)

il numero minimo di ore per esercitare le attribuzioni della specializzazione di unità operativa entro un periodo definito di tempo, che non deve superare 12 mesi ai fini del punto ATCO.B.020, lettera g), punto 1. Per gli istruttori di addestramento in posizione operativa che esercitano le attribuzioni di specializzazione OJTI, il tempo trascorso deve essere contato per il massimo del 50 % delle ore richieste per il rinnovo della specializzazione di unità operativa;

(4)

le procedure per i casi in cui il titolare della licenza non soddisfa i requisiti indicati alla lettera a), punti 2 e 3;

(5)

i processi per valutare la competenza, inclusa la valutazione delle materie dell'addestramento di aggiornamento in conformità al punto ATCO.D.080, lettera b);

(6)

i processi per l'esame della conoscenza e comprensione teorica necessarie per esercitare le attribuzioni di abilitazione e specializzazione;

(7)

i processi per identificare i temi e gli argomenti, gli obiettivi e i metodi di addestramento dell'addestramento continuo;

(8)

la durata minima e la frequenza dell'addestramento di aggiornamento;

(9)

i processi per gli esami della conoscenza teorica e/o la valutazione delle capacità pratiche acquisite durante l'addestramento di conversione, inclusi i punteggi minimi per gli esami;

(10)

i processi in caso di non superamento di un esame o di una valutazione, inclusi i processi di ricorso;

(11)

le qualifiche, ruoli e responsabilità del personale di addestramento;

(12)

le procedure per garantire che gli istruttori pratici abbiano praticato le tecniche didattiche nelle procedure nelle quali intendono impartire un addestramento in conformità ai punti ATCO.C.010, lettera b), punto 3 e ATCO.C.030, lettera b), punto 3;

(13)

le procedure per la dichiarazione e la gestione dei casi di incapacità provvisoria a esercitare le attribuzioni di una licenza, nonché per informare l'autorità competente in conformità al punto ATCO.A.015, lettera d);

(14)

l'identificazione dei documenti da conservare attinenti all'addestramento continuo e alle valutazioni, in conformità al punto ATCO.AR.B.015;

(15)

i processi e le motivazioni per la revisione e la modifica del programma di competenza di unità operativa e la sua presentazione all'autorità competente. La revisione del programma di competenza di unità operativa deve essere effettuata almeno una volta ogni tre anni.

(b)

Al fine di soddisfare i requisiti indicati alla lettera a), punto 3, i fornitori dei servizi di navigazione aerea conservano la documentazione relativa alle ore durante le quali ciascun titolare di licenza esercita le attribuzioni della propria specializzazione di unità operativa lavorando in settori, gruppi di settori e/o posizioni di lavoro nell'unità ATC e forniscono tali dati alle autorità competenti e al titolare della licenza dietro domanda.

(c)

Nello stabilire le procedure di cui alla lettera a), punti 4 e 13, i fornitori dei servizi di navigazione aerea assicurano che siano applicati meccanismi per garantire un trattamento equo dei titolari di licenze nei casi in cui la validità delle loro specializzazioni non può essere prorogata.

ATCO.B.030   Specializzazione di competenza linguistica

(a)

I controllori del traffico aereo e gli tirocinanti controllori del traffico aereo non possono esercitare le attribuzioni previste dalle loro licenze se non sono in possesso di una valida specializzazione di competenza linguistica in inglese e, ove applicabile, nella/e lingua/e imposta/e dallo Stato membro per motivi di sicurezza presso l'unità ATC come pubblicato nelle pubblicazioni di informazioni aeronautiche. La specializzazione di competenza linguistica deve indicare la/e lingua/e, il/i livello/i di competenza e la/e data/e di scadenza.

(b)

Il livello di competenza linguistica è determinato in conformità alla classificazione delle abilitazioni di cui all'appendice 1 dell'allegato I.

(c)

Il richiedente una specializzazione di competenza linguistica deve dimostrare, in conformità alla classificazione di cui alla lettera b), di possedere almeno il livello operativo (livello quattro) di competenza linguistica.

A tal fine i richiedenti devono essere in grado di:

(1)

comunicare efficacemente tanto nei contatti in cui l'interlocutore non è presente (voice-only: telefono/radiotelefono) quanto in presenza dell'interlocutore;

(2)

comunicare con precisione e chiarezza su argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa;

(3)

utilizzare strategie comunicative appropriate per lo scambio di messaggi e per riconoscere e risolvere i malintesi sia in un contesto generale sia nell'ambito professionale;

(4)

risolvere con relativa facilità le difficoltà linguistiche nate da complicazioni o eventi inaspettati che si verificano durante l'espletamento dell'attività di routine o delle mansioni di comunicazione con le quali hanno in genere familiarità; e

(5)

parlare con un'inflessione dialettale o con un accento comprensibili alla comunità aeronautica.

(d)

In deroga alla lettera c), il fornitore di servizi di navigazione aerea ha la facoltà di richiedere il livello avanzato (livello 5) della classificazione di competenza linguistica di cui all'appendice 1 dell'allegato I, qualora le circostanze operative della particolare abilitazione o specializzazione richiedano un livello superiore per motivi imperativi di sicurezza. Tale requisito deve essere non discriminatorio, proporzionato, trasparente e obiettivamente giustificato dal fornitore di servizi di navigazione aerea che desideri applicare un livello superiore di competenze e deve essere approvato dall'autorità competente.

(e)

La competenza linguistica è dimostrata da un certificato attestante il risultato della valutazione.

ATCO.B.035   Validità della specializzazione della competenza linguistica

(a)

La validità della specializzazione di competenza linguistica, a seconda del livello determinato in conformità all'appendice 1 dell'allegato I, è pari a:

(1)

per il livello operativo (livello quattro), tre anni dalla data della valutazione; oppure

(2)

per il livello avanzato (livello cinque), sei anni dalla data della valutazione;

(3)

per il livello di esperto (livello sei):

i)

nove anni dalla data della valutazione, per la lingua inglese;

ii)

illimitata, per ogni altra lingua di cui al punto ATCO.B.030, lettera a).

(b)

Il periodo di validità delle specializzazioni di competenza linguistica per il primo rilascio e il ripristino inizia entro 30 giorni dalla data di completamento con esito positivo della valutazione della competenza linguistica.

(c)

Le specializzazioni di competenza linguistica devono essere rinnovate dopo il completamento con esito positivo della valutazione della competenza linguistica effettuata entro i tre mesi immediatamente precedenti alla loro data di scadenza. In tali casi il nuovo periodo di validità deve essere calcolato a partire da tale data di scadenza.

(d)

Se la specializzazione di competenza linguistica viene rinnovata prima del periodo di cui alla lettera c), il suo periodo di validità inizia entro 30 giorni dalla data di completamento con esito positivo della valutazione della competenza linguistica.

(e)

Alla scadenza della validità di una specializzazione di competenza linguistica, il titolare della licenza deve completare con esito positivo una valutazione della competenza linguistica ai fini del ripristino della specializzazione.

ATCO.B.040   Valutazione della competenza linguistica

(a)

La competenza linguistica deve essere dimostrata per mezzo di un metodo di valutazione approvato dall'autorità competente, che deve contenere:

(1)

il processo con il quale viene effettuata la valutazione;

(2)

la qualifica dei valutatori;

(3)

la procedura di ricorso.

(b)

Gli organismi di valutazione della competenza linguistica devono soddisfare i requisiti stabiliti dalle autorità competenti in conformità al punto ATCO.AR.A.010.

ATCO.B.045   Formazione linguistica

(a)

I fornitori dei servizi di navigazione aerea devono mettere a disposizione dei meccanismi di formazione linguistica per mantenere il livello richiesto di competenza dei controllori del traffico aereo:

(1)

ai titolari di una specializzazione di competenza linguistica di livello operativo (livello quattro);

(2)

ai titolari di licenza privi della possibilità di utilizzare regolarmente le proprie capacità al fine di mantenere le proprie conoscenze linguistiche.

(b)

La formazione linguistica può anche essere messa a disposizione sotto forma di addestramento continuo.

CAPO C

REQUISITI PER ISTRUTTORI E VALUTATORI

TITOLO 1

Istruttori

ATCO.C.001   Istruttori teorici

(a)

L'addestramento teorico deve essere svolto soltanto da istruttori adeguatamente qualificati.

(b)

Un istruttore teorico è adeguatamente qualificato se:

(1)

possiede una licenza di controllore del traffico aereo e/o possiede una qualifica professionale adeguata alla materia insegnata e/o abbia dimostrato all'organizzazione di addestramento di avere una conoscenza ed esperienza adeguate;

(2)

ha dimostrato all'organizzazione di addestramento di possedere capacità didattiche.

ATCO.C.005   Istruttori pratici

Una persona può svolgere l'addestramento pratico soltanto se è titolare di una licenza di controllore del traffico aereo con specializzazione d'istruttore per l'addestramento in posizione operativa (OJTI) o di istruttore su dispositivi di addestramento (STDI).

ATCO.C.010   Attribuzioni dell'istruttore per l'addestramento in posizione operativa (OJTI)

(a)

I titolari di una specializzazione OJTI sono autorizzati a fornire addestramento pratico e supervisione su posizioni di lavoro operative per le quali sono in possesso di una valida specializzazione di unità operativa e sui dispositivi di addestramento nelle abilitazioni possedute.

(b)

I titolari di una specializzazione OJTI possono esercitare le attribuzioni di specializzazione soltanto se hanno:

(1)

esercitato le attribuzioni di abilitazione nella quale forniranno addestramento per almeno due anni;

(2)

esercitato, per almeno i sei mesi immediatamente precedenti, le attribuzioni di una valida specializzazione di unità operativa nella quale forniranno addestramento;

(3)

praticato capacità didattiche nelle procedure nelle quali si intende fornire addestramento.

(c)

Il periodo di due anni di cui alla lettera b), punto 1, può essere ridotto a non meno di un anno dall'autorità competente su domanda dell'organizzazione di addestramento.

ATCO.C.015   Domanda di specializzazione di istruttore per l'addestramento in posizione operativa

I richiedenti il rilascio di una specializzazione OJTI devono:

(a)

essere titolari di una licenza di controllore del traffico aereo con una valida specializzazione di unità operativa;

(b)

aver esercitato le attribuzioni di una licenza di controllore del traffico aereo per un periodo di almeno due anni precedente la domanda; Questo periodo può essere ridotto a non meno di un anno dall'autorità competente su domanda dell'organizzazione di addestramento; e

(c)

entro l'anno precedente la domanda, aver completato con esito positivo un corso di tecniche di addestramento pratico durante il quale vengono insegnate e adeguatamente valutate le necessarie conoscenze e capacità pedagogiche.

ATCO.C.020   Validità della specializzazione di istruttore per l'addestramento in posizione operativa

(a)

La specializzazione OJTI ha una validità di tre anni.

(b)

Può essere rinnovata attraverso il completamento con esito positivo dell'addestramento di aggiornamento sulle capacità didattiche pratiche durante il periodo della sua validità, sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui al punto ATCO.C.015, lettere a) e b).

(c)

Se la specializzazione OJTI è scaduta, può essere ripristinata nel modo seguente:

(1)

seguendo un addestramento di aggiornamento sulle capacità didattiche pratiche; e

(2)

superando con successo una valutazione della competenza di istruttore pratico

entro l'anno precedente la domanda per il rinnovo, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui al punto ATCO.C.015, lettere a) e b).

(d)

Nel caso di primo rilascio e di ripristino il periodo di validità della specializzazione OJTI inizia non più tardi di 30 giorni dalla data di completamento con esito positivo della valutazione.

(e)

Se i requisiti di cui al punto ATCO.C.015, lettere a) e b) non sono soddisfatti, la specializzazione OJTI può essere scambiata per una specializzazione STDI, a condizione che sia assicurato il rispetto dei requisiti di cui al punto ATCO.C.040, lettere b) e c).

ATCO.C.025   Autorizzazione OJTI temporanea

(a)

Nel caso in cui la conformità ai requisiti di cui al punto ATCO.C.010, lettera b), punto 2, non fosse possibile, l'autorità competente può concedere un'autorizzazione OJTI temporanea basata su un'analisi della sicurezza presentata dal fornitore dei servizi di navigazione aerea.

(b)

L'autorizzazione OJTI temporanea di cui alla lettera a) può essere rilasciata ai titolari di una valida specializzazione OJTI rilasciata in conformità al punto ATCO.C.015.

(c)

L'autorizzazione OJTI temporanea di cui alla lettera a) è limitata all'addestramento necessario per affrontare situazioni eccezionali e la sua validità non deve superare un anno o la scadenza della validità della specializzazione OJTI rilasciata in conformità al punto ATCO.C.015, a seconda di quale si verifica prima.

ATCO.C.030   Attribuzioni degli istruttori sui dispositivi di addestramento (STDI)

(a)

I titolari di una specializzazione STDI sono autorizzati a fornire addestramento pratico sui dispositivi di addestramento:

(1)

per materie di natura pratica durante l'addestramento iniziale;

(2)

per l'addestramento di unità operativa diverso dall'OJT; e

(3)

per l'addestramento continuo.

Nei casi in cui un istruttore STDI fornisce addestramento pre-OJT, deve possedere o aver posseduto la specializzazione di unità operativa pertinente.

(b)

I titolari di una specializzazione STDI possono esercitare le attribuzioni di specializzazione soltanto se:

(1)

sono in possesso di almeno due anni di esperienza nell'abilitazione nella quale forniranno addestramento;

(2)

hanno dimostrato conoscenza delle prassi operative correnti;

(3)

hanno praticato tecniche didattiche nelle procedure nelle quali si intende fornire addestramento.

(c)

In deroga alla lettera b), punto 1,

(1)

ai fini dell'addestramento di base si considera appropriata qualsiasi abilitazione posseduta;

(2)

ai fini dell'addestramento di abilitazione, l'addestramento può essere fornito per compiti specifici e operativi selezionati da un STDI in possesso di abilitazione rilevante per tale compito specifico e operativo selezionato.

ATCO.C.035   Domanda di specializzazione di istruttore su dispositivi di addestramento

I richiedenti il rilascio di una specializzazione STDI devono:

(a)

aver esercitato le attribuzioni di una licenza di controllore del traffico aereo in una qualsiasi abilitazione per almeno due anni; e

(b)

entro l'anno precedente la domanda aver completato con successo un corso di tecniche di addestramento pratico durante il quale vengono insegnate e adeguatamente valutate le necessarie conoscenze e capacità pedagogiche utilizzando metodi teorici e pratici.

ATCO.C.040   Validità di una specializzazione di istruttore su dispositivi di addestramento

(a)

La specializzazione STDI ha una validità di tre anni.

(b)

Può essere rinnovata completando con successo un corso di aggiornamento sulle capacità didattiche pratiche e sulle attuali prassi operative durante il suo periodo di validità.

(c)

Se la specializzazione STDI è scaduta, può essere ripristinata nel modo seguente:

(1)

seguendo un addestramento di aggiornamento sulle capacità didattiche pratiche e sulle prassi operative attuali; e

(2)

superando con successo una valutazione della competenza di istruttore pratico

entro l'anno precedente la domanda di ripristino.

(d)

Nel caso di primo rilascio e di ripristino il periodo di validità della specializzazione OJTI inizia non più tardi di 30 giorni dalla data di completamento con esito positivo della valutazione.

TITOLO 2

Valutatori

ATCO.C.045   Attribuzioni dei valutatori

(a)

Un soggetto può effettuare valutazioni soltanto se è titolare di una specializzazione di valutatore.

(b)

I titolari di una specializzazione di valutatore sono autorizzati a svolgere valutazioni:

(1)

durante l'addestramento iniziale per il rilascio di una licenza di tirocinante controllore del traffico aereo o per il rilascio di una nuova abilitazione e/o specializzazione di abilitazione, se applicabile;

(2)

della competenza precedente ai fini del punto ATCO.B.001, lettera d) e del punto ATCO.B.010, lettera b);

(3)

di tirocinanti controllori del traffico aereo per il rilascio di una specializzazione di unità operativa e delle specializzazioni di abilitazione, se applicabile;

(4)

di controllori del traffico aereo, per il rilascio di una specializzazione di unità operativa e specializzazioni di abilitazione, se applicabile, nonché per la rinnovo e il ripristino di una specializzazione di unità operativa;

(5)

di istruttori pratici o valutatori candidati se è assicurata la conformità ai requisiti della lettera d), dal punto 2 al punto 4.

(c)

I titolari di una specializzazione di valutatore possono esercitare le attribuzioni di specializzazione soltanto se:

(1)

hanno un'esperienza di almeno due anni nell'abilitazione e nella/e specializzazione/i di abilitazione nelle quali svolgeranno le valutazioni; e

(2)

hanno dimostrato una conoscenza delle prassi operative correnti.

(d)

Oltre ai requisiti indicati alla lettera c), i titolari di una specializzazione di valutatore possono esercitare le attribuzioni della specializzazione soltanto:

(1)

per le valutazioni che portano al rilascio, rinnovo e ripristino di una specializzazione di unità operativa, se sono anche titolari della specializzazione di unità operativa associata alla valutazione per un periodo immediatamente precedente di almeno un anno.

(2)

per valutare le competenze di un candidato per il rilascio o il rinnovo di una specializzazione STDI, se sono titolari di una specializzazione STDI o OJTI e hanno esercitato le attribuzioni di tale specializzazione per almeno tre anni;

(3)

per valutare le competenze di un candidato per il rilascio o il ripristino di una specializzazione OJTI, se sono titolari di una specializzazione OJTI e hanno esercitato le attribuzioni di tale specializzazione per almeno tre anni;

(4)

per valutare le competenze di un candidato per il rilascio o il ripristino di una specializzazione di valutatore, se hanno esercitato le attribuzioni della specializzazione di valutatore per almeno tre anni.

(e)

Nelle valutazioni ai fini del rilascio e del ripristino di una specializzazione di unità operativa, e al fine di garantire la supervisione delle posizioni di lavoro operative, il valutatore deve essere anche titolare di una specializzazione OJTI, o deve essere presente un OJTI titolare di una specializzazione di unità operativa valida associata alla valutazione.

ATCO.C.050   Interessi acquisiti

I valutatori non possono condurre valutazioni nei casi in cui la loro oggettività può essere influenzata.

ATCO.C.055   Domanda per la specializzazione di valutatore

I richiedenti il rilascio di una specializzazione di valutatore devono:

(a)

aver esercitato le attribuzioni di una licenza di controllore del traffico aereo per almeno due anni, e

(b)

entro l'anno precedente la domanda aver completato con successo un corso di valutatore durante il quale vengono insegnate e adeguatamente valutate le necessarie conoscenze e capacità pedagogiche utilizzando metodi teorici e pratici.

ATCO.C.060   Validità della specializzazione di valutatore

(a)

La specializzazione di valutatore ha una validità di tre anni.

(b)

Può essere rinnovata completando con successo un corso di aggiornamento sulle tecniche di valutazione e sulle attuali prassi operative durante il suo periodo di validità.

(c)

Se la specializzazione di valutatore è scaduta, può essere ripristinata nel modo seguente:

(1)

seguendo un addestramento di aggiornamento sulle tecniche di valutazione e sulle prassi operative attuali; e

(2)

superando con successo un esame sulle competenze di valutatore

entro l'anno precedente la domanda di rinnovo.

(d)

Nel caso di primo rilascio e di ripristino il periodo di validità della specializzazione di valutatore inizia entro 30 giorni dalla data di completamento con esito positivo della valutazione.

ATCO.C.065   Autorizzazione temporanea di valutatore

(a)

Quando l'obbligo di cui al punto ATCO.C.045, lettera d), punto 1), non può essere soddisfatto, l'autorità competente può autorizzare i titolari di una specializzazione di valutatore rilasciata in conformità al punto ATCO.C.055 a svolgere valutazioni di cui al punto ATCO.C.045, lettera b), punti 3) e 4), per affrontare situazioni eccezionali o per garantire l'indipendenza della valutazione, a condizione che i requisiti di cui alle lettere b) e c) siano soddisfatti.

(b)

Per far fronte a situazioni eccezionali il titolare della specializzazione di valutatore deve possedere anche una specializzazione di unità operativa, con la relativa abilitazione e, ove applicabile, la specializzazione di abilitazione, pertinente alla valutazione, per un periodo immediatamente precedente di almeno un anno. L'autorizzazione è limitata alle valutazioni necessarie per affrontare situazioni eccezionali e la sua validità non deve superare un anno o la scadenza della validità della specializzazione di valutatore rilasciata in conformità al punto ATCO.C.055, a seconda di quale si verifica prima.

(c)

Al fine di assicurare l'indipendenza della valutazione per ragioni di tipo ricorrente, il titolare della specializzazione di valutatore deve possedere anche una specializzazione di unità operativa, con la relativa abilitazione e, ove applicabile, la specializzazione di abilitazione, pertinente alla valutazione per un periodo immediatamente precedente di almeno un anno. La validità dell'autorizzazione è stabilita dall'autorità competente, ma non supera il periodo di validità della specializzazione di valutatore rilasciata in conformità al punto ATCO.C.055.

(d)

Per il rilascio di un'autorizzazione temporanea di valutatore per i motivi di cui alle lettere b) e c), l'autorità competente può richiedere un'analisi di sicurezza che deve essere presentata dal fornitore di servizi di navigazione aerea.

CAPO D

ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO

TITOLO 1

Requisiti generali

ATCO.D.001   Obiettivi dell'addestramento di controllore del traffico aereo

L'addestramento dei controllori del traffico aereo deve comprendere l'insieme dei corsi teorici, delle esercitazioni pratiche, tra cui le simulazioni e l'addestramento in posizione operativa, finalizzati all'acquisizione e al mantenimento delle competenze necessarie per garantire servizi di controllo del traffico aereo sicuri, ordinati e rapidi.

ATCO.D.005   Tipi di addestramento dei controllori del traffico aereo

(a)

L'addestramento dei controllori del traffico aereo consiste nei seguenti tipi:

(1)

addestramento iniziale che porta al rilascio di una licenza di tirocinante controllore del traffico aereo o al rilascio di un'abilitazione aggiuntiva e, se applicabile, a una specializzazione di abilitazione, fornendo:

i)   «addestramento di base»: addestramento teorico e pratico diretto a impartire le conoscenze fondamentali e le capacità pratiche relative alle procedure operative di base;

ii)   «addestramento di abilitazione»: addestramento teorico e pratico diretto a impartire le conoscenze e le capacità pratiche relative a un'abilitazione specifica e, se applicabile, a una specializzazione di abilitazione;

(2)

addestramento di unità operativa, che porta al rilascio di una licenza di controllore del traffico aereo, al rilascio di una specializzazione di abilitazione, alla convalida di abilitazioni o di specializzazioni di abilitazione e/o al rilascio o ripristino di una specializzazione di unità operativa. Comprende le seguenti fasi:

i)

fase di addestramento di transizione, diretta principalmente ad impartire le conoscenze e la comprensione delle procedure operative specifiche al sito e gli aspetti specifici alle attività; e

ii)

fase di addestramento in posizione operativa, che è la fase finale dell'addestramento di unità operativa durante la quale le procedure e competenze legate al lavoro precedentemente acquisite vengono integrate in pratica sotto la supervisione di un istruttore qualificato per l'addestramento in posizione operativa in una situazione di traffico reale.

iii)

In aggiunta ai punti i) e ii), per le specializzazioni di unità operativa che richiedono la gestione di situazioni di traffico denso e complesso è necessaria una fase di pre-addestramento in posizione operativa per migliorare le procedure e competenze precedentemente acquisite relative all'abilitazione e per la preparazione a situazioni di traffico reale che si potrebbero incontrare in tale unità;

(3)

addestramento continuato, diretto a mantenere la validità delle specializzazioni della licenza, consistente in:

i)

addestramento di aggiornamento;

ii)

formazione di conversione, se pertinente.

(b)

In aggiunta ai tipi di addestramento di cui alla lettera a), i controllori del traffico aereo possono effettuare i seguenti tipi di addestramento:

(1)

addestramento per istruttori pratici, che porta al rilascio, rinnovo o ripristino di una specializzazione OJTI o STDI;

(2)

addestramento per valutatori, che porta al rilascio, rinnovo o ripristino di una specializzazione di valutatore.

TITOLO 2

Requisiti dell'addestramento iniziale

ATCO.D.010   Composizione dell'addestramento iniziale

(a)

Addestramento iniziale, destinato ad un richiedente di licenza di tirocinante controllore del traffico aereo o per il rilascio di un'abilitazione supplementare e/o, se applicabile, una specializzazione di abilitazione, consistente in:

(1)

addestramento di base, che comprende tutti i soggetti, temi e argomenti contenuti nell'appendice 2 dell'allegato I; e

(2)

addestramento di abilitazione, che comprende tutti i soggetti, temi e argomenti di almeno uno dei seguenti:

i)

abilitazione controllo di aeroporto a vista — ADV, definita nell'appendice 3 dell'allegato I;

ii)

abilitazione controllo strumentale di aeroporto per la torre — ADI (TWR), definita nell'appendice 4 dell'allegato I;

iii)

abilitazione controllo di avvicinamento procedurale — APP, definita nell'appendice 5 dell'allegato I;

iv)

abilitazione controllo di area procedurale — ACP, definita nell'appendice 6 dell'allegato I;

v)

abilitazione controllo di avvicinamento sorveglianza — APS, definita nell'appendice 7 dell'allegato I;

vi)

abilitazione controllo di area sorveglianza — ACS, definita nell'appendice 8 dell'allegato I.

(b)

Addestramento finalizzato ad un'abilitazione aggiuntiva consistente nei soggetti, temi e argomenti applicabili ad almeno una delle abilitazioni di cui alla lettera a), punto 2.

(c)

L'addestramento finalizzato alla riattivazione di un'abilitazione a seguito di una valutazione negativa delle competenze precedenti in conformità al punto ATCO.B.010, lettera b), deve essere adattato in base al risultato di tale valutazione.

(d)

L'addestramento finalizzato ad una specializzazione di abilitazione diversa dal punto ATCO.B.015, lettera a), punto 3, deve comprendere i soggetti, temi e argomenti sviluppati dall'organizzazione di addestramento e approvati nell'ambito del corso di addestramento.

(e)

L'addestramento di base e/o per le abilitazioni può essere integrato da soggetti, temi e argomenti che sono aggiuntivi o specifici del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) o del contesto nazionale.

ATCO.D.015   Programma di addestramento iniziale

L'organizzazione di addestramento deve stabilire un programma di addestramento iniziale che deve essere approvato dall'autorità competente. Esso deve prevedere almeno:

(a)

la composizione del corso di addestramento iniziale fornito in conformità al punto ATCO.D.010;

(b)

la struttura dell'addestramento iniziale fornita in conformità al punto ATCO.D.020, lettera b);

(c)

il processo per la condotta dei corsi di addestramento iniziale;

(d)

le modalità d'addestramento;

(e)

la durata minima e massima dei corsi di addestramento iniziale;

(f)

in merito al punto ATCO.D.010, lettera b), il processo per adattare i corsi di addestramento iniziale al fine di tenere nel debito conto un corso di addestramento di base completato con successo;

(g)

i processi per gli esami e le valutazioni in conformità ai punti ATCO.D.025 e ATCO.D.035, nonché gli obiettivi di prestazioni in conformità ai punti ATCO.D.030 e ATCO.D.040;

(h)

qualifiche, ruoli e responsabilità del personale di addestramento;

(i)

il processo per la cessazione anticipata dell'addestramento;

(j)

la procedura di ricorso;

(k)

l'identificazione della documentazione da conservare specifica all'addestramento iniziale;

(l)

i processi e le motivazioni per la revisione e la modifica del programma di addestramento iniziale e la sua presentazione all'autorità competente. Almeno una volta ogni tre anni deve essere effettuata la revisione del programma di addestramento iniziale.

ATCO.D.020   Corsi di addestramento di base e per le abilitazioni

(a)

L'addestramento di base e per le abilitazioni può essere impartito sotto forma di corsi separati o integrati.

(b)

I corsi di addestramento di base e per le abilitazioni o un corso di addestramento iniziale integrato devono essere sviluppati e impartiti dalle organizzazioni di addestramento e approvati dall'autorità competente.

(c)

Quando l'addestramento iniziale viene impartito come corso integrato, deve essere stabilita una chiara distinzione tra gli esami e le valutazioni per:

(1)

l'addestramento di base; e

(2)

l'addestramento per ciascuna abilitazione.

(d)

Il completamento con successo dell'addestramento iniziale o dell'addestramento per le abilitazioni per il rilascio di un'abilitazione aggiuntiva deve essere comprovato da un certificato rilasciato dall'organizzazione di addestramento.

(e)

Il completamento con successo dell'addestramento di base deve essere comprovato da un certificato rilasciato dall'organizzazione di addestramento su domanda del richiedente.

ATCO.D.025   Esami e valutazione dell'addestramento di base

(a)

I corsi di addestramento di base devono includere esami teorici e valutazioni.

(b)

Un esame teorico si intende superato con successo se il candidato ottiene un punteggio minimo pari al 75 % del punteggio previsto per tale esame.

(c)

Le valutazioni degli obiettivi di prestazione elencati nel punto ATCO.D.030 devono essere condotte su una postazione di autoapprendimento o un simulatore.

(d)

Una valutazione si intende superata con successo se il candidato produce in maniera costante le prestazioni domande elencate nel punto ATCO.D.030 e mostra il comportamento richiesto per la sicurezza delle operazioni nell'ambito del servizio di controllo del traffico aereo.

ATCO.D.030   Obiettivi delle prestazioni dell'addestramento di base

La valutazione deve includere un esame dei seguenti obiettivi di prestazione:

(a)

controllo e utilizzo dei dispositivi della postazione di lavoro;

(b)

sviluppo e mantenimento della consapevolezza della situazione monitorando il traffico e identificando gli aeromobili, ove applicabile;

(c)

monitoraggio e aggiornamento degli schermi dei dati di volo;

(d)

mantenimento dell'ascolto radio continuo sulla frequenza appropriata;

(e)

rilascio di autorizzazioni, istruzioni e informazioni adeguate al traffico;

(f)

utilizzo della fraseologia approvata;

(g)

comunicazione efficace;

(h)

applicazione della separazione;

(i)

applicazione del coordinamento secondo le necessità;

(j)

applicazione delle procedure prescritte per lo spazio aereo simulato;

(k)

rilevazione di potenziali conflitti tra aeromobili;

(l)

apprezzamento della priorità delle azioni;

(m)

scelta dei metodi di separazione adeguati.

ATCO.D.035   Esami e valutazione dell'addestramento per le abilitazioni

(a)

I corsi di addestramento per le abilitazioni devono includere esami teorici e valutazioni.

(b)

Un esame teorico si intende superato con successo se il candidato ottiene un punteggio minimo pari al 75 % del punteggio previsto per tale esame.

(c)

Le valutazioni devono basarsi sugli obiettivi di prestazione dell'addestramento per l'abilitazione descritti nel punto ATCO.D.040.

(d)

Le valutazioni devono essere condotte su un simulatore.

(e)

Una valutazione si intende superata con successo se il candidato produce in maniera costante le prestazioni prescritte di cui al punto ATCO.D.040 e mostra il comportamento richiesto per la sicurezza delle operazioni nell'ambito del servizio di controllo del traffico aereo.

ATCO.D.040   Obiettivi di prestazione dell'addestramento per le abilitazioni

(a)

Gli obiettivi delle prestazioni dell'addestramento per le abilitazioni e le attività relative agli obiettivi di prestazione devono essere definiti per ciascun corso di addestramento per le abilitazioni.

(b)

Gli obiettivi delle prestazioni dell'addestramento per le abilitazioni richiedono a un candidato di:

(1)

dimostrare la capacità a gestire il traffico aereo in modo tale da garantire servizi sicuri, ordinati e rapidi; e

(2)

gestire situazioni di traffico denso e complesso.

(c)

Oltre alla lettera b), gli obiettivi di prestazione dell'addestramento per le abilitazioni controllo di aeroporto a vista (ADV, aerodrome control visual) e controllo di aeroporto strumentale (ADI, aerodrome control instrument) devono assicurare che i candidati:

(1)

gestiscano il carico di lavoro e forniscano servizi del traffico aereo nell'ambito di un'area di responsabilità definita dell'aeroporto; e

(2)

applichino le tecniche di controllo e le procedure operative aeroportuali al traffico aeroportuale.

(d)

Oltre alla lettera b), gli obiettivi della prestazione dell'addestramento di abilitazione per l'abilitazione controllo avvicinamento procedurale devono assicurare che i candidati:

(1)

gestiscano il carico di lavoro e forniscano servizi del traffico aereo nell'ambito di un'area di responsabilità definita del controllo avvicinamento; e

(2)

applichino il controllo avvicinamento procedurale, le tecniche di pianificazione e le procedure operative al traffico in arrivo, in attesa, in partenza e in transito.

(e)

Oltre alla lettera b), gli obiettivi di prestazione dell'addestramento di abilitazione per l'abilitazione controllo avvicinamento sorveglianza devono assicurare che i candidati:

(1)

gestiscano il carico di lavoro e forniscano servizi del traffico aereo nell'ambito di un'area di responsabilità definita del controllo avvicinamento; e

(2)

applichino il controllo avvicinamento sorveglianza, le tecniche di pianificazione e le procedure operative al traffico in arrivo, in attesa, in partenza e in transito.

(f)

Oltre alla lettera b), gli obiettivi di prestazione dell'addestramento di abilitazione per l'abilitazione controllo di area procedurale devono assicurare che i candidati:

(1)

gestiscano il carico di lavoro e forniscano servizi del traffico aereo nell'ambito di un'area di responsabilità definita del controllo di area; e

(2)

applichino il controllo di area procedurale, le tecniche di pianificazione e le procedure operative al traffico in area.

(g)

Oltre alla lettera b), gli obiettivi di prestazione dell'addestramento di abilitazione per l'abilitazione controllo di area sorveglianza devono assicurare che i candidati:

(1)

gestiscano il carico di lavoro e forniscano servizi del traffico aereo nell'ambito di un'area di responsabilità definita del controllo di area; e

(2)

applichino il controllo di area sorveglianza, le tecniche di pianificazione e le procedure operative al traffico in area.

TITOLO 3

Requisiti dell'addestramento di unità operativa

ATCO.D.045   Composizione dell'addestramento di unità operativa

(a)

L'addestramento di unità operativa si articola in corsi di addestramento per ciascuna specializzazione di unità operativa stabilita presso l'unità ATC come definito nel piano di addestramento di unità operativa.

(b)

I corsi di specializzazione di unità operativa devono essere sviluppati e forniti dalle organizzazioni di addestramento in conformità al punto ATCO.D.060 e approvati dall'autorità competente.

(c)

L'addestramento di unità operativa comporta l'addestramento in:

(1)

procedure operative;

(2)

aspetti specifici alle attività;

(3)

situazioni anomale e di emergenza; e

(4)

fattori umani.

ATCO.D.050   Prerequisiti dell'addestramento di unità operativa

All'addestramento di unità operativa possono essere ammessi soltanto quanti sono già titolari di:

(a)

una licenza di tirocinante controllore del traffico aereo con relativa abilitazione e, ove applicabile, specializzazione di abilitazione; oppure

(b)

una licenza di controllore del traffico aereo con relativa abilitazione e, ove applicabile, specializzazione di abilitazione

a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti ai punti ATCO.B.001, lettera d), e ATCO.B.010, lettera b),.

ATCO.D.055   Piano di addestramento di unità operativa

(a)

L'organizzazione di addestramento deve stabilire un piano di addestramento di unità operativa per ciascuna unità ATC e tale piano deve essere approvato dall'autorità competente.

(b)

Il piano di addestramento di unità operativa deve contenere almeno:

(1)

le abilitazioni e le specializzazioni per le quali viene condotto l'addestramento;

(2)

la struttura dell'addestramento di unità operativa;

(3)

l'elenco dei corsi di specializzazione di unità operativa in conformità al punto ATCO.D.060;

(4)

il processo per la condotta di un corso di specializzazione di unità operativa;

(5)

le modalità d'addestramento;

(6)

la durata minima dei corsi di specializzazione di unità operativa;

(7)

il processo per adeguare i corsi di specializzazione di unità operativa per tenere nel debito conto le abilitazioni acquisite e/o le specializzazioni di abilitazione e l'esperienza dei candidati, se del caso;

(8)

i processi per dimostrare la conoscenza e comprensione teorica in conformità al punto ATCO.D.065, incluso il numero, la frequenza, il tipo e il punteggio minimo per gli esami, che deve essere almeno pari al 75 % del punteggio previsto per tali esami;

(9)

i processi per la valutazione in conformità al punto ATCO.D.070, incluso il numero e la frequenza delle valutazioni;

(10)

qualifiche, ruoli e responsabilità del personale di addestramento;

(11)

il processo per la cessazione anticipata dell'addestramento;

(12)

la procedura di ricorso;

(13)

l'identificazione della documentazione specifica da conservare relativa all'addestramento di unità operativa;

(14)

un elenco specifico di situazioni anomale e di emergenza individuate per ciascuna specializzazione di unità operativa;

(15)

i processi e le motivazioni per la revisione e la modifica del programma di addestramento di unità operativa e la sua presentazione all'autorità competente. La revisione del programma di addestramento di unità operativa deve essere effettuata almeno una volta ogni tre anni.

ATCO.D.060   Corso di specializzazione di unità operativa

(a)

Un corso di specializzazione di unità operativa deve consistere nella combinazione delle fasi pertinenti di addestramento di unità operativa per il rilascio o il ripristino di una specializzazione di unità operativa nella licenza. Ciascun corso prevede:

(1)

una fase transitoria di addestramento;

(2)

una fase di addestramento in posizione operativa.

Deve essere inclusa una fase di pre-addestramento in posizione operativa, se necessario, in conformità al punto ATCO.D.005, lettera a), punto 2.

(b)

Le fasi di addestramento di unità operativa di cui alla lettera a) devono essere fornite separatamente o in maniera integrata.

(c)

I corsi di specializzazione di unità operativa devono definire il programma e gli obiettivi di prestazione in conformità al punto ATCO.D.045, lettera c), e devono essere condotti secondo il piano di addestramento di unità operativa.

(d)

I corsi di specializzazione di unità operativa che includono l'addestramento per le specializzazioni di abilitazione in conformità al punto ATCO.B.015 devono essere integrati da un addestramento aggiuntivo che permetta l'acquisizione delle pertinenti capacità relative alla specializzazione di abilitazione.

(e)

L'addestramento previsto per una specializzazione di abilitazione diversa dal punto ATCO.B.015, lettera a), punto 3, deve comprendere soggetti, obiettivi di soggetti, temi e argomenti sviluppati dall'organizzazione di addestramento e approvati nell'ambito del corso di addestramento.

(f)

I corsi di specializzazione di unità operativa intrapresi a seguito di uno scambio di licenza devono essere adattati per includere gli elementi dell'addestramento iniziale che sono specifici del blocco funzionale di spazio aereo o dell'ambiente nazionale.

ATCO.D.065   Dimostrazione della conoscenza e comprensione teorica

La conoscenza e comprensione teorica devono essere dimostrate per mezzo di esami.

ATCO.D.070   Valutazioni durante i corsi di specializzazione di unità operativa

(a)

La valutazione del richiedente deve essere effettuata nell'ambiente operativo alle normali condizioni operative almeno una volta alla fine dell'addestramento in posizione operativa.

(b)

Nel caso in cui il corso di specializzazione di unità operativa contenga una fase di pre-addestramento in posizione operativa, le capacità del richiedente devono essere valutate su un dispositivo di addestramento almeno alla fine di questa fase.

(c)

In deroga alla lettera a), un dispositivo di addestramento può essere utilizzato durante una valutazione della specializzazione di unità operativa per dimostrare l'applicazione delle procedure di addestramento non riscontrate nell'ambiente operativo durante la valutazione.

TITOLO 4

Requisiti dell'addestramento continuo

ATCO.D.075   Addestramento continuo

L'addestramento continuo deve consistere in corsi di aggiornamento e corsi di addestramento di conversione e deve essere fornito in conformità ai requisiti previsti nel programma di competenza di unità operativa di cui al punto ATCO.B.025.

ATCO.D.080   Addestramento di aggiornamento

(a)

I corsi di addestramento di aggiornamento devono essere sviluppati e forniti dalle organizzazioni di addestramento e approvati dall'autorità competente.

(b)

L'addestramento di aggiornamento deve essere concepito per rivedere, potenziare o migliorare le attuali conoscenze e capacità dei controllori del traffico aereo al fine di garantire un flusso del traffico aereo sicuro, ordinato e spedito e deve prevedere almeno:

(1)

prassi e procedure standard, utilizzando la fraseologia approvata e una comunicazione efficace;

(2)

addestramento per affrontare situazioni anomale e di emergenza, utilizzando la fraseologia approvata e una comunicazione efficace; e

(3)

l'addestramento ai fattori umani.

(c)

Deve essere definito un programma per il corso di addestramento di aggiornamento e quando un soggetto aggiorna le capacità dei controllori del traffico aereo, devono anche essere definiti gli obiettivi di prestazione.

ATCO.D.085   Addestramento di conversione

(a)

I corsi di addestramento di conversione devono essere sviluppati e tenuti da organizzazioni di addestramento e approvati dall'autorità competente.

(b)

L'addestramento di conversione deve essere concepito per fornire le conoscenze e le capacità adeguate a una modifica dell'ambiente operativo e deve essere fornito da organizzazioni di addestramento quando la valutazione della sicurezza della modifica concluda che si renda necessario tale addestramento.

(c)

I corsi di addestramento di conversione devono determinare:

(1)

il metodo di addestramento adeguato e la durata del corso, tenendo conto della natura e dell'entità della modifica; e

(2)

i metodi di esame e/o di valutazione per l'addestramento di conversione.

(d)

L'addestramento di conversione deve essere fornito prima che i controllori del traffico aereo esercitino le attribuzioni della loro licenza nell'ambiente operativo modificato.

TITOLO 5

Addestramento di istruttori e valutatori

ATCO.D.090   Addestramento di istruttori pratici

(a)

L'addestramento degli istruttori pratici deve essere sviluppato e fornito da organizzazioni di addestramento e prevedere:

(1)

un corso sulle tecniche didattiche pratiche per OJTI e/o STDI, inclusa una valutazione;

(2)

un corso di addestramento di aggiornamento sulle capacità didattiche pratiche;

(3)

i metodi per valutare le competenze degli istruttori pratici.

(b)

I corsi di addestramento e i metodi di valutazione di cui alla lettera a) devono essere approvati dall'autorità competente.

ATCO.D.095   Addestramento di valutatori

(a)

L'addestramento dei valutatori deve essere sviluppato e fornito da organizzazioni di addestramento e deve includere:

(1)

un corso di addestramento dei valutatori, comprendente una valutazione;

(2)

un corso di addestramento di aggiornamento sulle capacità di valutazione;

(3)

i metodi per valutare le competenze dei valutatori.

(b)

I corsi di addestramento e i metodi di valutazione di cui alla lettera a) devono essere approvati dall'autorità competente.

Appendice 1 dell'allegato I

CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE — REQUISITI DI COMPETENZA LINGUISTICA

Classificazione delle competenze linguistiche: livello esperto, livello elevato e livello operativo

Livello

Pronuncia

Si presuppone l'uso di un'inflessione dialettale e/o di un accento comprensibile alla comunità aeronautica.

Struttura

Le pertinenti strutture grammaticali e sintattiche sono determinate da funzioni linguistiche adeguate alle mansioni.

Vocabolario

Fluidità

Comprensione

Interazioni

Esperto

6

Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione — per quanto risentano dell'influsso della prima lingua o di varianti regionali — non incidono quasi mai sulla facilità di comprensione.

Costante buona padronanza delle strutture grammaticali e sintattiche sia di base che complesse.

La ricchezza e la precisione del vocabolario sono sufficienti per comunicare con efficacia su un gran numero di argomenti noti e non noti. Il vocabolario è idiomatico, vario e adeguato al registro.

Capacità di parlare a lungo con naturalezza e senza fatica. Capacità di variare il discorso per ottenere effetti stilistici, ad esempio per insistere su un punto determinato. Capacità di utilizzare spontanea-mente e correttamente le marche e i connettivi del discorso.

Buona capacità di comprensione in quasi tutti i contesti, compresa la comprensione di sottigliezze linguistiche e culturali.

Capacità di interagire con facilità in quasi tutte le situazioni. Capacità di reagire ai segnali verbali e non verbali e di rispondervi adeguatamente.

Avanzato

5

Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione — per quanto risentano dell'influsso della prima lingua o di varianti regionali — raramente incidono sulla facilità di comprensione.

Buona e costante padronanza delle strutture grammaticali e sintattiche. Tenta di comporre strutture complesse, tuttavia con errori che talvolta incidono sul senso.

La ricchezza e la precisione del vocabolario sono sufficienti per comunicare efficacemente su argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa. Capacità di parafrasare con coerenza e successo. Il vocabolario è talvolta idiomatico.

Capacità di parlare a lungo con relativa facilità su argomenti noti, ma non di variare il flusso del discorso come strumento stilistico. Capacità di utilizzare adeguatamente marche o i connettivi del discorso.

La comprensione è precisa su argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa e quasi sempre precisa quando il locutore si trova dinanzi ad una difficoltà linguistica, una situazione complessa o a un evento inaspettato. Capacità di comprendere una gamma di varietà di discorso (inflessione dialettale e/o accento) o di registro.

Le risposte sono immediate, appropriate e informative. Gestisce con efficacia il rapporto locutore-interlocutore.

Operativo

4

Pronuncia, accentuazione, ritmo ed intonazione sono influenzati dalla prima lingua o da varietà regionali, ma solo occasionalmente incidono sulla facilità di comprensione.

Le strutture grammaticali e sintattiche di base sono usate in modo creativo e sono generalmente ben controllate. Possono intervenire errori, specialmente in circostanze inusuali o inaspettate, che raramente incidono sul senso.

La ricchezza e la precisione del vocabolario sono in genere sufficienti per comunicare efficacemente su argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa. Può spesso parafrasare con successo quando faccia difetto il vocabolario in circostanze inusuali o inaspettate.

Capacità di produrre enunciati ad un ritmo adeguato. Può verificarsi occasionalmente una perdita di fluidità di espressione passando da formule apprese all'interazione spontanea, senza che ciò impedisca una comunicazione efficace. Capacità di fare un uso limitato di marche o connettivi del discorso. I riempitivi non distraggono l'attenzione.

Buona comprensione della maggior parte degli argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa quando l'accento o la variante utilizzati sono sufficientemente intelligibili per una comunità internazionale di utenti. Dinanzi ad una difficoltà linguistica, una situazione complessa o un evento inaspettato la comprensione può essere più lenta o richiedere strategie di chiarimento.

Le risposte sono in genere immediate, adeguate e informative. Inizia e mantiene la conversazione anche in situazioni impreviste. Reagisce adeguatamente a eventuali malintesi tramite verifiche, conferme e chiarimenti.

Classificazione delle competenze linguistiche: livello pre-operativo, livello elementare e livello pre-elementare

Livello

Pronuncia

Uso di un'inflessione dialettale e/o di un accento comprensibile alla comunità aeronautica

Struttura

Le pertinenti strutture grammaticali e sintattiche sono determinate da funzioni linguistiche adeguate alle mansioni

Vocabolario

Fluidità

Comprensione

Interazioni

Pre-operativo

3

Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione risentono dell'influsso della prima lingua o di varianti regionali e interferiscono spesso con la facilità di comprensione.

Le strutture grammaticali di base e le strutture sintattiche associate a situazioni prevedibili non sono sempre ben padroneggiate. Gli errori incidono spesso sul senso della frase.

La ricchezza e la precisione del vocabolario sono spesso sufficienti per comunicare su argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa, ma il vocabolario è limitato e la scelta delle parole spesso scorretta. Il locutore è spesso incapace di ricorrere a parafrasi quando gli fa difetto il vocabolario.

Capacità di produrre enunciati, ma la struttura delle frasi e le pause sono spesso inadeguate. Le esitazioni o lentezza nella produzione di frasi possono impedire un'efficace comunicazione. I riempitivi distraggono talvolta l'attenzione.

La comprensione è spesso corretta su argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa quando l'accento o la varietà utilizzata sono sufficientemente comprensibili per una comunità internazionale di utenti. La comprensione può venire meno dinanzi a una difficoltà linguistica, una situazione complessa o a un evento inaspettato.

Le risposte sono talvolta immediate, adeguate ed informative. È capace di iniziare e sostenere una conversazione con ragionevole facilità su argomenti familiari e in situazioni prevedibili. Risposta generalmente inadeguata dinanzi a situazioni impreviste.

Elementare

2

Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione risentono pesantemente dell'influsso della prima lingua o di varianti regionali e in genere interferiscono con la facilità di comprensione.

Dimostra soltanto una padronanza limitata di poche e semplici strutture grammaticali e frasi memorizzate.

Vocabolario limitato consistente esclusivamente di parole isolate e frasi memorizzate.

Può produrre enunciati molto brevi, isolati e memorizzati, con pause frequenti. L'impiego di riempitivi per cercare espressioni e articolare parole meno familiari distrae l'attenzione.

La comprensione si limita a espressioni isolate e memorizzate, quando sono articolate lentamente e distintamente.

I tempi di risposta sono lenti e spesso inadeguati. L'interazione si limita a semplici dialoghi di routine.

Pre-elementare

1

Non raggiunge il livello elementare.

Non raggiunge il livello elementare.

Non raggiunge il livello elementare.

Non raggiunge il livello elementare.

Non raggiunge il livello elementare.

Non raggiunge il livello elementare.

Appendice 2 dell'allegato I

FORMAZIONE DI BASE

[Riferimento: allegato I — parte ATCO capo D, titolo 2, ATCO.D. 010 lettera a), punto 1)]

INDICE

SOGGETTO 1:

INTRODUZIONE AL CORSO

SOGGETTO 2:

DIRITTO AERONAUTICO

SOGGETTO 3:

GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

SOGGETTO 4:

METEOROLOGIA

SOGGETTO 5:

NAVIGAZIONE

SOGGETTO 6:

AEROMOBILI

SOGGETTO 7:

FATTORI UMANI

SOGGETTO 8:

EQUIPAGGIAMENTI E SISTEMI

SOGGETTO 9:

AMBIENTE PROFESSIONALE

SOGGETTO 1:   INTRODUZIONE AL CORSO

TEMA INTRB 1 —   GESTIONE DEL CORSO

Argomento INTRB 1.1 —

Introduzione al corso

Argomento INTRB 1.2 —

Amministrazione del corso

Argomento INTRB 1.3 —

Materiale di studio e documentazione di addestramento

TEMA INTRB 2 —   INTRODUZIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ATC

Argomento INTRB 2.1 —

Contenuto e organizzazione del corso

Argomento INTRB 2.2 —

Etica del corso

Argomento INTRB 2.3 —

Processo di valutazione

TEMA INTRB 3 —   INTRODUZIONE AL FUTURO DEGLI ATCO

Argomento INTRB 3.1 —

Prospettive della professione

SOGGETTO 2:   DIRITTO AERONAUTICO

TEMA LAWB 1 —   INTRODUZIONE AL DIRITTO AERONAUTICO

Argomento LAWB 1.1 —

Importanza del diritto aeronautico

TEMA LAWB 2 —   ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Argomento LAWB 2.1 —

ICAO

Argomento LAWB 2.2 —

Agenzia europea e altre agenzie

Argomento LAWB 2.3 —

Associazione aeronautiche

TEMA LAWB 3 —   ORGANIZZAZIONI NAZIONALI

Argomento LAWB 3.1 —

Finalità e funzioni

Argomento LAWB 3.2 —

Procedure legislative nazionali

Argomento LAWB 3.3 —

Autorità competente

Argomento LAWB 3.4 —

Associazioni aeronautiche nazionali

TEMA LAWB 4 —   GESTIONE DELLA SICUREZZA ATS

Argomento LAWB 4.1 —

Normativa sulla sicurezza

Argomento LAWB 4.2 —

Sistema di gestione della sicurezza

TEMA LAWB 5 —   NORME E REGOLAMENTI

Argomento LAWB 5.1 —

Unità di misura

Argomento LAWB 5.2 —

Licenze/certificazioni ATCO

Argomento LAWB 5.3 —

Rassegna di ANS e ATS

Argomento LAWB 5.4 —

Regole dell'aria

Argomento LAWB 5.5 —

Spazio aereo e rotte ATS

Argomento LAWB 5.6 —

Piano di volo

Argomento LAWB 5.7 —

Aeroporti

Argomento LAWB 5.8 —

Procedure di attesa per voli IFR

Argomento LAWB 5.9 —

Procedure di attesa per voli VFR

SOGGETTO 3:   GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

TEMA ATMB 1 —   GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

Argomento ATMB 1.1 —

Applicazione di unità di misura

Argomento ATMB 1.2 —

Servizio di controllo del traffico aereo (ATC)

Argomento ATMB 1.3 —

Servizio d'informazione di volo (FIS)

Argomento ATMB 1.4 —

Servizio di allarme

Argomento ATMB 1.5 —

Servizio consultivo del traffico aereo

Argomento ATMB 1.6 —

Gestione dei flussi di traffico aereo e della capacità del sistema ATS

Argomento ATMB 1.7 —

Gestione dello spazio aereo (ASM)

TEMA ATMB 2 —   ALTIMETRIA E ASSEGNAZIONE DI LIVELLO

Argomento ATMB 2.1 —

Altimetria

Argomento ATMB 2.2 —

Livello di transizione

Argomento ATMB 2.3 —

Assegnazione di livello

TEMA ATMB 3 —   RADIOTELEFONIA (RTF)

Argomento ATMB 3.1 —

Procedure operative generali di RTF

TEMA ATMB 4 —   AUTORIZZAZIONI E ISTRUZIONI ATC

Argomento ATMB 4.1 —

Tipo e contenuto delle autorizzazioni ATC

Argomento ATMB 4.2 —

Istruzioni ATC

TEMA ATMB 5 —   COORDINAMENTO

Argomento ATMB 5.1 —

Principi, tipi e contenuto del coordinamento

Argomento ATMB 5.2 —

Necessità del coordinamento

Argomento ATMB 5.3 —

Strumenti di coordinamento

TEMA ATMB 6 —   VISUALIZZAZIONE DI DATI

Argomento ATMB 6.1 —

Estrazione dei dati

Argomento ATMB 6.2 —

Gestione dei dati

TEMA ATMB 7 —   SEPARAZIONI

Argomento ATMB 7.1 —

Separazione verticale e procedure

Argomento ATMB 7.2 —

Separazione orizzontale e procedure

Argomento ATMB 7.3 —

Separazione a vista

Argomento ATMB 7.4 —

Separazione aeroportuale e procedure

Argomento ATMB 7.5 —

Separazione basata su sistemi di sorveglianza ATS

Argomento ATMB 7.6 —

Separazione per turbolenza di scia

TEMA ATMB 8 —   SISTEMI ANTICOLLISIONI DI BORDO E RETI DI SICUREZZA A TERRA

Argomento ATMB 8.1 —

Sistemi anticollisioni di bordo

Argomento ATMB 8.2 —

Reti di sicurezza a terra

TEMA ATMB 9 —   COMPETENZE PRATICHE FONDAMENTALI

Argomento ATMB 9.1 —

Processi di gestione del traffico

Argomento ATMB 9.2 —

Competenze pratiche fondamentali applicabili a tutte le abilitazioni

Argomento ATMB 9.3 —

Competenze pratiche fondamentali applicabili all'aeroporto

Argomento ATMB 9.4 —

Competenze pratiche fondamentali applicabili alla sorveglianza

SOGGETTO 4:   METEOROLOGIA

TEMA METB 1 —   INTRODUZIONE ALLA METEOROLOGIA

Argomento METB 1.1 —

Applicazione delle unità di misura

Argomento METB 1.2 —

Aviazione e meteorologia

Argomento METB 1.3 —

Organizzazione di servizi meteorologici

TEMA METB 2 —   ATMOSFERA

Argomento METB 2.1 —

Composizione e struttura

Argomento METB 2.2 —

Aria tipo

Argomento METB 2.3 —

Calore e temperatura

Argomento METB 2.4 —

Acqua nell'atmosfera

Argomento METB 2.5 —

Pressione dell'aria

TEMA METB 3 —   CIRCOLAZIONE ATMOSFERICA

Argomento METB 3.1 —

Circolazione generale dell'aria

Argomento METB 3.2 —

Masse d'aria e sistemi frontali

Argomento METB 3.3 —

Sistemi di mesoscala

Argomento METB 3.4 —

Vento

TEMA METB 4 —   FENOMENI METEOROLOGICI

Argomento METB 4.1 —

Nubi

Argomento METB 4.2 —

Tipi di precipitazioni

Argomento METB 4.3 —

Visibilità

Argomento METB 4.4 —

Rischi meteorologici

TEMA METB 5 —   INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AVIAZIONE

Argomento METB 5.1 —

Messaggi e comunicati

SOGGETTO 5:   NAVIGAZIONE

TEMA NAVB 1 —   INTRODUZIONE ALLA METEOROLOGIA

Argomento NAVB 1.1 —

Applicazione di unità di misura

Argomento NAVB 1.2 —

Finalità e uso della navigazione

TEMA NAVB 2 —   LA TERRA

Argomento NAVB 2.1 —

Posto e movimento della Terra

Argomento NAVB 2.2 —

Sistema di coordinate, direzione e distanza

Argomento NAVB 2.3 —

Magnetismo

TEMA NAVB 3 —   MAPPE E CARTE AERONAUTICHE

Argomento NAVB 3.1 —

Cartografia e proiezioni

Argomento NAVB 3.2 —

Mappe e carte utilizzate in aviazione

TEMA NAVB 4 —   FONDAMENTI DELLA NAVIGAZIONE

Argomento NAVB 4.1 —

Effetto del vento

Argomento NAVB 4.2 —

Velocità

Argomento NAVB 4.3 —

Navigazione a vista

Argomento NAVB 4.4 —

Aspetti della navigazione nella pianificazione del volo

TEMA NAVB 5 —   NAVIGAZIONE STRUMENTALE

Argomento NAVB 5.1 —

Sistemi al suolo

Argomento NAVB 5.2 —

Sistemi di navigazione inerziale

Argomento NAVB 5.3 —

Sistemi via satellite

Argomento NAVB 5.4 —

Procedure di avvicinamento strumentale

TEMA NAVB 6 —   NAVIGAZIONE BASATA SU REQUISITI DI PRESTAZIONE (PBN)

Argomento NAVB 6.1 —

Principi e vantaggi della navigazione a copertura d'area

Argomento NAVB 6.2 —

Introduzione alla PBN

Argomento NAVB 6.3 —

Applicazioni PBN

TEMA NAVB 7 —   SVILUPPI NELLA NAVIGAZIONE

Argomento NAVB 7.1 —

Futuri sviluppi

SOGGETTO 6:   AEROMOBILI

TEMA ACFTB 1 —   INTRODUZIONE AGLI AEROMOBILI

Argomento ACFTB 1.1 —

Applicazione di unità di misura

Argomento ACFTB 1.2 —

Aviazione e meteorologia

TEMA ACFTB 2 —   PRINCIPI DEL VOLO

Argomento ACFTB 2.1 —

Forze che agiscono sull'aeromobile

Argomento ACFTB 2.2 —

Componenti strutturali e controllo di un aeromobile

Argomento ACFTB 2.3 —

Inviluppo di volo

TEMA ACFTB 3 —   CATEGORIE DI AEROMOBILI

Argomento ACFTB 3.1 —

Categorie di aeromobili

Argomento ACFTB 3.2 —

Categorie di turbolenza di scia

Argomento ACFTB 3.3 —

Categorie di avvicinamento ICAO

Argomento ACFTB 3.4 —

Categorie ambientali

TEMA ACFTB 4 —   DATI RELATIVI AGLI AEROMOBILI

Argomento ACFTB 4.1 —

Riconoscimento

Argomento ACFTB 4.2 —

Dati di prestazione

TEMA ACFTB 5 —   MOTORI AERONAUTICI

Argomento ACFTB 5.1 —

Motori a pistoni

Argomento ACFTB 5.2 —

Motori a reazione

Argomento ACFTB 5.3 —

Motori a turboelica

Argomento ACFTB 5.4 —

Carburanti per aerei

TEMA ACFTB 6 —   SISTEMI E STRUMENTI AERONAUTICI

Argomento ACFTB 6.1 —

Strumenti di volo

Argomento ACFTB 6.2 —

Strumenti per la navigazione

Argomento ACFTB 6.3 —

Strumenti del motore

Argomento ACFTB 6.4 —

Sistemi di bordo

TEMA ACFTB 7 —   FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI DEGLI AEROMOBILI

Argomento ACFTB 7.1 —

Fattori al decollo

Argomento ACFTB 7.2 —

Fattori alla salita

Argomento ACFTB 7.3 —

Fattori di crociera

Argomento ACFTB 7.4 —

Fattori di avvicinamento iniziale e discesa

Argomento ACFTB 7.5 —

Fattori di avvicinamento finale e atterraggio

Argomento ACFTB 7.6 —

Fattori economici

Argomento ACFTB 7.7 —

Fattori ambientali

SOGGETTO 7:   FATTORI UMANI

TEMA HUMB 1 —   INTRODUZIONE AI FATTORI UMANI

Argomento HUMB 1.1 —

Tecniche di apprendimento

Argomento HUMB 1.2 —

Importanza dei fattori umani per l'ATC

Argomento HUMB 1.3 —

Fattori umani e l'ATC

TEMA HUMB 2 —   PRESTAZIONI UMANE

Argomento HUMB 2.1 —

Comportamento individuale

Argomento HUMB 2.2 —

Cultura della sicurezza e condotta professionale

Argomento HUMB 2.3 —

Salute e benessere

Argomento HUMB 2.4 —

Lavoro di gruppo

Argomento HUMB 2.5 —

Esigenze essenziali delle persone sul lavoro

Argomento HUMB 2.6 —

Stress

TEMA HUMB 3 —   ERRORI UMANI

Argomento HUMB 3.1 —

Rischi di errore

Argomento HUMB 3.2 —

Definizione di errore umano

Argomento HUMB 3.3 —

Classificazione degli errori umani

Argomento HUMB 3.4 —

Analisi e gestione dei rischi

TEMA HUMB 4 —   COMUNICAZIONE

Argomento HUMB 4.1 —

Importanza dell'efficienza delle comunicazioni nell'ATC

Argomento HUMB 4.2 —

Processo di comunicazione

Argomento HUMB 4.3 —

Modi di comunicazione

TEMA HUMB 5 —   L'AMBIENTE DI LAVORO

Argomento HUMB 5.1 —

Ergonomia e necessità di una buona progettazione

Argomento HUMB 5.2—

Attrezzature e strumenti

Argomento HUMB 5.3 —

Automazione

SOGGETTO 8:   ATTREZZATURE E SISTEMI

TEMA EQPSB 1 —   ATTREZZATURE ATC

Argomento EQPSB 1.1 —

Principali tipi di attrezzature ATC

TEMA EQPSB 2 —   RADIO

Argomento EQPSB 2.1 —

Radio

Argomento EQPSB 2.2 —

Radiogoniometria

TEMA EQPSB 3 —   ATTREZZATURE DI COMUNICAZIONE

Argomento EQPSB 3.1 —

Comunicazioni radio

Argomento EQPSB 3.2 —

Comunicazione vocale tra unità/ posizioni

Argomento EQPSB 3.3 —

Comunicazioni di collegamento dati

Argomento EQPSB 3.4 —

Comunicazioni di compagnia aerea

TEMA EQPSB 4 —   INTRODUZIONE ALLA SORVEGLIANZA

Argomento EQPSB 4.1 —

Concetto di sorveglianza in ATS

TEMA EQPSB 5 —   RADAR

Argomento EQPSB 5.1 —

Principi del radar

Argomento EQPSB 5.2 —

Radar primario

Argomento EQPSB 5.3 —

Radar secondario

Argomento EQPSB 5.4 —

Uso di radar

Argomento EQPSB 5.5 —

Modo S

TEMA EQPSB 6 —   SORVEGLIANZA AUTOMATICA DIPENDENTE

Argomento EQPSB 6.1 —

Principi della sorveglianza automatica dipendente

Argomento EQPSB 6.2 —

Uso della sorveglianza automatica dipendente

TEMA EQPSB 7 —   RILEVAMENTO MULTILATERALE

Argomento EQPSB 7.1 —

Principi del rilevamento multilaterale

Argomento EQPSB 7.2 —

Utilizzo del rilevamento multilaterale

TEMA EQPSB 8 —   ELABORAZIONE DI DATI DI SORVEGLIANZA

Argomento EQPSB 8.1 —

Rete di dati di sorveglianza

Argomento EQPSB 8.2 —

Principi di funzionamento della rete di dati di sorveglianza

TEMA EQPSB 9 —   FUTURE ATTREZZATURE

Argomento EQPSB 9.1 —

Nuovi sviluppi

TEMA EQPSB 10 —   L'AUTOMAZIONE IN ATS

Argomento EQPSB 10.1 —

Principi di automazione multilaterale

Argomento EQPSB 10.2 —

Rete fissa delle telecomunicazioni aeronautiche (AFTN)

Argomento EQPSB 10.3 —

Interscambio di dati on-line

Argomento EQPSB 10.4 —

Sistemi utilizzati per la diffusione automatica di informazioni

TEMA EQPSB 11 —   POSIZIONI DI LAVORO

Argomento EQPSB 11.1 —

Attrezzature di posizioni di lavoro

Argomento EQPSB 11.2 —

Controllo di aeroporto

Argomento EQPSB 11.3 —

Controllo di avvicinamento

Argomento EQPSB 11.4 —

Controllo di area

SOGGETTO 9:   AMBIENTE PROFESSIONALE

TEMA PENB 1 —   FAMILIARIZZAZIONE

Argomento PENB 1.1 —

ATS e installazioni aeroportuali

TEMA PENB 2 —   UTENTI DELLO SPAZIO AEREO

Argomento PENB 2.1 —

Aviazione civile

Argomento PENB 2.2 —

Militare

Argomento PENB 2.3 —

Aspettative ed esigenze dei piloti

TEMA PENB 3 —   RELAZIONI CON I CLIENTI

Argomento PENB 3.1 —

Relazioni con i clienti

TEMA PENB 4 —   PROTEZIONE AMBIENTALE

Argomento PENB 4.1 —

Protezione ambientale

Appendice 3 dell'allegato I

ABILITAZIONE PER CONTROLLO DI AEROPORTO A VISTA (ADV)

[Riferimento: allegato I — parte ATCO capo D, titolo 2, ATCO.D. 010 lettera a), punto 2), i)]

INDICE

SOGGETTO 1:

INTRODUZIONE AL CORSO

SOGGETTO 2:

DIRITTO AERONAUTICO

SOGGETTO 3:

GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

SOGGETTO 4:

METEOROLOGIA

SOGGETTO 5:

NAVIGAZIONE

SOGGETTO 6:

AEROMOBILI

SOGGETTO 7:

FATTORI UMANI

SOGGETTO 8:

ATTREZZATURE E SISTEMI

SOGGETTO 9:

AMBIENTE PROFESSIONALE

SOGGETTO 10:

SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA

SOGGETTO 11:

AEROPORTI

SOGGETTO 1:   INTRODUZIONE AL CORSO

TEMA INTR 1 —   GESTIONE DEL CORSO

Argomento INTR 1.1 —

Introduzione al corso

Argomento INTR 1.2 —

Amministrazione del corso

Argomento INTR 1.3 —

Materiale di studio e documentazione di addestramento

TEMA INTR 2 —   INTRODUZIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ATC

Argomento INTR 2.1 —

Contenuto e organizzazione del corso

Argomento INTR 2.2 —

Etica del corso

Argomento INTR 2.3 —

Processo di valutazione

SOGGETTO 2:   DIRITTO AERONAUTICO

TEMA DIRITTO 1 —   LICENZA/CERTIFICATO DI IDONEITÀ ATCO

Argomento DIRITTO 1.1 —

Attribuzioni e condizioni

TEMA DIRITTO 2 —   NORME E REGOLAMENTI

Argomento DIRITTO 2.1 —

Relazioni

Argomento DIRITTO 2.2 —

Spazio aereo

TEMA DIRITTO 3 —   GESTIONE DI SICUREZZA ATC

Argomento DIRITTO 3.1 —

Processo di feedback

Argomento DIRITTO 3.2 —

Indagine di sicurezza

SOGGETTO 3:   GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

TEMA ATM 1 —   FORNITURA DI SERVIZI

Argomento ATM 1.1 —

Servizio di controllo di aeroporto

Argomento ATM 1.2 —

Servizio di informazioni di volo (FIS)

Argomento ATM 1.3 —

Servizio di allarme (ALRS)

Argomento ATM 1.4 —

Gestione dei flussi di traffico aereo e della capacità del sistema ATS

TEMA ATM 2 —   COMUNICAZIONE

Argomento ATM 2.1 —

Comunicazione efficace

TEMA ATM 3 —   AUTORIZZAZIONI E ISTRUZIONI ATC

Argomento ATM 3.1 —

Autorizzazioni ATC

Argomento ATM 3.2 —

Istruzioni ATC

TEMA ATM 4 —   COORDINAMENTO

Argomento ATM 4.1 —

Necessità di coordinamento

Argomento ATM 4.2 —

Strumenti e metodi di coordinamento

Argomento ATM 4.3 —

Procedure di coordinamento

TEMA ATM 5 —   ALTIMETRIA E ASSEGNAZIONE DI LIVELLO

Argomento ATM 5.1 —

Altimetria

TEMA ATM 6 —   SEPARAZIONI

Argomento ATM 6.1 —

Separazione tra aeromobili in partenza

Argomento ATM 6.2 —

Separazione di aeromobile in fase di atterraggio e che precede o di aeromobile in partenza

Argomento ATM 6.3 —

Separazione longitudinale in turbolenza di scia basata sul tempo

Argomento ATM 6.4 —

Minimi di separazione ridotti

TEMA ATM 7 —   SISTEMI ANTICOLLISIONI DI BORDO E RETI DI SICUREZZA A TERRA

Argomento ATM 7.1 —

Sistemi anticollisioni di bordo

Argomento ATM 7.2 —

Reti di sicurezza a terra

TEMA ATM 8 —   VISUALIZZATORE DI DATI

Argomento ATM 8.1 —

Gestione dei dati

TEMA ATM 9 —   AMBIENTE OPERATIVO (SIMULATO)

Argomento ATM 9.1 —

Integrità dell'ambiente operativo

Argomento ATM 9.2 —

Verifica della diffusione delle procedure operative

Argomento ATM 9.3 —

Trasferimento di controllo-Presa in consegna (Handover-takover)

TEMA ATM 10 —   FORNITURA DI SERVIZI DI CONTROLLO DI AEROPORTO

Argomento ATM 10.1 —

Responsabilità della fornitura

Argomento ATM 10.2 —

Funzioni della torre di controllo di aeroporto

Argomento ATM 10.3 —

Processo di gestione del traffico

Argomento ATM 10.4 —

Aiuti visivi luminosi

Argomento ATM 10.5 —

Informazioni dirette all'aeromobile dalla torre di controllo dell'aeroporto

Argomento ATM 10.6 —

Controllo del traffico di aeroporto

Argomento ATM 10.7 —

Controllo del traffico nel circuito di traffico

Argomento ATM 10.8 —

Pista utilizzata

SOGGETTO 4:   METEOROLOGIA

TEMA MET 1 —   FENOMENI METEOROLOGICI

Argomento MET 1.1 —

Fenomeni meteorologici

TEMA MET 2 —   FONTI DI DATI METEOROLOGICI

Argomento MET 2.1 —

Strumenti meteorologici

Argomento MET 2.2 —

Altre fonti di dati meteorologici

SOGGETTO 5:   NAVIGAZIONE

TEMA NAV 1 —   MAPPE E CARTE AERONAUTICHE

Argomento NAV 1.1 —

Mappe e carte

TEMA NAV 2 —   NAVIGAZIONE STRUMENTALE

Argomento NAV 2.1 —

Sistemi di navigazione

Argomento NAV 2.2 —

Avvicinamento stabilizzato

SOGGETTO 6:   AEROMOBILI

TEMA ACFT 1 —   STRUMENTI AERONAUTICI

Argomento ACFT 1.1 —

Strumenti aeronautici

TEMA ACFT 2 —   CATEGORIE DI AEROMOBILI

Argomento ACFT 2.1 —

Turbolenza di scia

TEMA ACFT 3 —   FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI DEGLI AEROMOBILI

Argomento ACFT 3.1 —

Fattori al decollo

Argomento ACFT 3.2 —

Fattori in fase di salita

Argomento ACFT 3.3 —

Fattori di avvicinamento finale e atterraggio

Argomento ACFT 3.4 —

Fattori economici

Argomento ACFT 3.5 —

Fattori ambientali

TEMA ACFT 4 —   DATI RELATIVI AGLI AEROMOBILI

Argomento ACFT 4.1 —

Riconoscimento dei tipi di aeromobili

Argomento ACFT 4.2 —

Dati di prestazione

SOGGETTO 7:   FATTORI UMANI

TEMA HUM 1 —   FATTORI PSICOLOGICI

Argomento HUM 1.1 —

Cognitivi

TEMA HUM 2 —   FATTORI MEDICI E PSICOLOGICI

Argomento HUM 2.1 —

Affaticamento

Argomento HUM 2.2 —

Idoneità

TEMA HUM 3 —   FATTORI SOCIALI E ORGANIZZATIVI

Argomento HUM 3.1 —

Gestione delle risorse di squadra (TRM)

Argomento HUM 3.2 —

Lavoro e ruoli di squadra

Argomento HUM 3.3 —

Comportamento responsabile

TEMA HUM 4 —   STRESS

Argomento HUM 4.1 —

Stress

Argomento HUM 4.2 —

Gestione dello stress

TEMA HUM 5 —   ERRORI UMANI

Argomento HUM 5.1 —

Errori umani

Argomento HUM 5.2 —

Violazione delle norme

TEMA HUM 6 —   COLLABORAZIONE

Argomento HUM 6.1 —

Comunicazione

Argomento HUM 6.2 —

Collaborazione all'interno della stessa area di competenza

Argomento HUM 6.3 —

Collaborazione tra aree diverse di competenza

Argomento HUM 6.4 —

Cooperazione controllore/pilota

SOGGETTO 8:   ATTREZZATURE E SISTEMI

TEMA EQPS 1 —   COMUNICAZIONI VOCALI

Argomento EQPS 1.1 —

Comunicazioni radio

Argomento EQPS 1.2 —

Altre comunicazioni vocali

TEMA EQPS 2 —   L'AUTOMAZIONE IN ATS

Argomento EQPS 2.1 —

Rete fissa delle telecomunicazioni aeronautiche (AFTN)

Argomento EQPS 2.2 —

Interscambio automatico di dati

TEMA EQPS 3 —   POSIZIONE DI LAVORO DEI CONTROLLORI

Argomento EQPS 3.1 —

Gestione e controllo delle attrezzature

Argomento EQPS 3.2 —

Visualizzatori di situazione e sistemi di informazione

Argomento EQPS 3.3 —

Sistemi relativi ai dati di volo

TEMA EQPS 4 —   FUTURE ATTREZZATURE

Argomento EQPS 4.1 —

Nuovi sviluppi

TEMA EQPS 5 —   LIMITAZIONI E DEGRADO DI EQUIPAGGIAMENTI E SISTEMI

Argomento EQPS 5.1 —

Reazioni alle limitazioni

Argomento EQPS 5.2 —

Degrado degli equipaggiamenti di comunicazione

Argomento EQPS 5.3 —

Degrado degli equipaggiamenti di navigazione

SOGGETTO 9:   AMBIENTE PROFESSIONALE

TEMA PEN 1 —   FAMILIARIZZAZIONE

Argomento PEN 1.1 —

Visita di studio in aeroporto

TEMA PEN 2 —   UTENTI DELLO SPAZIO AEREO

Argomento PEN 2.1 —

Contributori alle operazioni civili ATS

Argomento PEN 2.2 —

Contributori alle operazioni militari ATS

TEMA PEN 3 —   RELAZIONI CON I CLIENTI

Argomento PEN 3.1 —

Fornitura di servizi ed esigenze degli utenti

TEMA PEN 4 —   PROTEZIONE AMBIENTALE

Argomento PEN 4.1 —

Protezione ambientale

SOGGETTO 10:   SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA

TEMA ABES 1 —   SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA (ABES)

Argomento ABES 1.1 —

Sintesi/Rassegna/Riepilogo di Abes

TEMA ABES 2 —   MIGLIORAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI

Argomento ABES 2.1 —

Efficienza delle comunicazioni

Argomento ABES 2.2 —

Prevenzione del sovraccarico mentale

Argomento ABES 2.3 —

Cooperazione Aria/suolo

TEMA ABES 3 —   PROCEDURE PER SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA

Argomento ABES 3.1 —

Applicazione di procedure per ABES

Argomento ABES 3.2 —

Guasto al sistema radio

Argomento ABES 3.3 —

Interferenza illecita e allarme bomba su aeromobili

Argomento ABES 3.4 —

Aeromobile fuori rotta (strayed) o non identificato

Argomento ABES 3.5 —

Invasione di pista

SOGGETTO 11:   AEROPORTI

TEMA AGA 1 —   DATI, DISPOSIZIONE E COORDINAMENTO RELATIVI AD AEROPORTO

Argomento AGA 1.1 —

Definizioni

Argomento AGA 1.2 —

Coordinamento

TEMA AGA 2 —   AREA DI MOVIMENTO

Argomento AGA 2.1 —

Area di movimento

Argomento AGA 2.2 —

Area di manovra

Argomento AGA 2.3 —

Piste

TEMA AGA 3 —   OSTACOLI

Argomento AGA 3.1 —

Spazio aereo privo di ostacoli attorno agli aeroporti

TEMA AGA 4 —   ATTREZZATURE VARIE

Argomento AGA 4.1 —

Posizione

Appendice 4 dell'allegato I

ABILITAZIONE AL CONTROLLO STRUMENTALE DI AEROPORTO PER TORRE — ADI (TWR)

[Riferimento: allegato I — parte ATCO capo D, titolo 2, ATCO.D. 010 lettera a), punto 2, ii)]

INDICE

SOGGETTO 1:

INTRODUZIONE AL CORSO

SOGGETTO 2:

DIRITTO AERONAUTICO

SOGGETTO 3:

GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

SOGGETTO 4:

METEOROLOGIA

SOGGETTO 5:

NAVIGAZIONE

SOGGETTO 6:

AEROMOBILI

SOGGETTO 7:

FATTORI UMANI

SOGGETTO 8:

ATTREZZATURE E SISTEMI

SOGGETTO 9:

AMBIENTE PROFESSIONALE

SOGGETTO 10:

SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA

SOGGETTO 11:

AEROPORTI

SOGGETTO 1:   INTRODUZIONE AL CORSO

TEMA INTR 1 —   GESTIONE DEL CORSO

Argomento INTR 1.1 —

Introduzione al corso

Argomento INTR 1.2 —

Amministrazione del corso

Argomento INTR 1.3 —

Materiale di studio e documentazione di addestramento

TEMA INTR 2 —   INTRODUZIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ATC

Argomento INTR 2.1 —

Contenuto e organizzazione del corso

Argomento INTR 2.2 —

Etica del corso

Argomento INTR 2.3 —

Processo di valutazione

SOGGETTO 2:   DIRITTO AERONAUTICO

TEMA DIRITTO 1 —   LICENZA/CERTIFICATO DI IDONEITÀ ATCO

Argomento DIRITTO 1.1 —

Attribuzioni e condizioni

TEMA DIRITTO 2 —   NORME E REGOLAMENTI

Argomento DIRITTO 2.1 —

Relazioni

Argomento DIRITTO 2.2 —

Spazio aereo

TEMA DIRITTO 3 —   GESTIONE DI SICUREZZA ATC

Argomento DIRITTO 3.1 —

Processo di feedback

Argomento DIRITTO 3.2 —

Indagine di sicurezza

SOGGETTO 3:   GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

TEMA ATM 1 —   FORNITURA DI SERVIZI

Argomento ATM 1.1 —

Servizio di controllo di aeroporto

Argomento ATM 1.2 —

Servizio di informazioni di volo (FIS)

Argomento ATM 1.3 —

Servizio di allarme (ALRS)

Argomento ATM 1.4 —

Gestione dei flussi di traffico aereo e della capacità del sistema ATS

TEMA ATM 2 —   COMUNICAZIONE

Argomento ATM 2.1 —

Comunicazione efficace

TEMA ATM 3 —   AUTORIZZAZIONI E ISTRUZIONI ATC

Argomento ATM 3.1 —

Autorizzazioni ATC

Argomento ATM 3.2 —

Istruzioni ATC

TEMA ATM 4 —   COORDINAMENTO

Argomento ATM 4.1 —

Necessità di coordinamento

Argomento ATM 4.2 —

Strumenti e metodi di coordinamento

Argomento ATM 4.3 —

Procedure di coordinamento

TEMA ATM 5 —   ALTIMETRIA E ASSEGNAZIONE DI LIVELLO

Argomento ATM 5.1 —

Altimetria

Argomento ATM 5.2 —

Distanza dal suolo

TEMA ATM 6 —   SEPARAZIONI

Argomento ATM 6.1 —

Separazione tra aeromobili in partenza

Argomento ATM 6.2 —

Separazione di aeromobili in partenza da aeromobili in arrivo

Argomento ATM 6.3 —

Separazione di aeromobile in fase di atterraggio e che precede o di aeromobile in partenza

Argomento ATM 6.4 —

Separazione longitudinale in turbolenza di scia basata sul tempo

Argomento ATM 6.5 —

Minimi di separazione ridotti

TEMA ATM 7 —   SISTEMI ANTICOLLISIONI DI BORDO E RETI DI SICUREZZA A TERRA

Argomento ATM 7.1 —

Sistemi anticollisioni di bordo

Argomento ATM 7.2 —

Reti di sicurezza a terra

TEMA ATM 8 —   VISUALIZZATORE DI DATI

Argomento ATM 8.1 —

Gestione dei dati

TEMA ATM 9 —   AMBIENTE OPERATIVO (SIMULATO)

Argomento ATM 9.1 —

Integrità dell'ambiente operativo

Argomento ATM 9.2 —

Verifica della diffusione delle procedure operative

Argomento ATM 9.3 —

Trasferimento di controllo-Presa in consegna (Handover-takover)

TEMA ATM 10 —   FORNITURA DI SERVIZI DI CONTROLLO DI AEROPORTO

Argomento ATM 10.1 —

Responsabilità della fornitura

Argomento ATM 10.2 —

Funzioni della torre di controllo di aeroporto

Argomento ATM 10.3 —

Processo di gestione del traffico

Argomento ATM 10.4 —

Aiuti visivi luminosi

Argomento ATM 10.5 —

Informazioni dirette all'aeromobile dalla torre di controllo dell'aeroporto

Argomento ATM 10.6 —

Controllo del traffico di aeroporto

Argomento ATM 10.7 —

Controllo del traffico nel circuito di traffico

Argomento ATM 10.8 —

Pista utilizzata

TEMA ATM 11 —   FORNITURA DI SERVIZI DI CONTROLLO DI AEROPORTO — STRUMENTALE

Argomento ATM 11.1 —

Operazioni in bassa visibilità e VFR speciale

Argomento ATM 11.2 —

Traffico in partenza

Argomento ATM 11.3 —

Traffico in arrivo

Argomento ATM 11.4 —

Servizio di controllo di aeroporto con sistema avanzato di sostegno

SOGGETTO 4:   METEOROLOGIA

TEMA MET 1 —   FENOMENI METEOROLOGICI

Argomento MET 1.1 —

Fenomeni meteorologici

TEMA MET 2 —   FONTI DI DATI METEOROLOGICI

Argomento MET 2.1 —

Strumenti meteorologici

Argomento MET 2.2 —

Altre fonti di dati meteorologici

SOGGETTO 5:   NAVIGAZIONE

TEMA NAV 1 —   MAPPE E CARTE AERONAUTICHE

Argomento NAV 1.1 —

Mappe e carte

TEMA NAV 2 —   NAVIGAZIONE STRUMENTALE

Argomento NAV 2.1 —

Sistemi di navigazione

Argomento NAV 2.2 —

Avvicinamento stabilizzato

Argomento NAV 2.3 —

Partenze e arrivi strumentali

Argomento NAV 2.4 —

Sistemi via satellite

Argomento NAV 2.5 —

Applicazioni PBN

SOGGETTO 6:   AEROMOBILI

TEMA ACFT 1 —   STRUMENTI AERONAUTICI

Argomento ACFT 1.1 —

Strumenti aeronautici

TEMA ACFT 2 —   CATEGORIE DI AEROMOBILI

Argomento ACFT 2.1 —

Turbolenza di scia

Argomento ACFTB 2.2 —

Applicazione di categorie di avvicinamento ICAO

TEMA ACFT 3 —   FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI DEGLI AEROMOBILI

Argomento ACFT 3.1 —

Fattori al decollo

Argomento ACFT 3.2 —

Fattori in fase di salita

Argomento ACFT 3.3 —

Fattori di avvicinamento finale e atterraggio

Argomento ACFT 3.4 —

Fattori economici

Argomento ACFT 3.5 —

Fattori ambientali

TEMA ACFT 4 —   DATI RELATIVI AGLI AEROMOBILI

Argomento ACFT 4.1 —

Riconoscimento dei tipi di aeromobili

Argomento ACFT 4.2 —

Dati di prestazione

SOGGETTO 7:   FATTORI UMANI

TEMA HUM 1 —   FATTORI PSICOLOGICI

Argomento HUM 1.1 —

Cognitivi

TEMA HUM 2 —   FATTORI MEDICI E PSICOLOGICI

Argomento HUM 2.1 —

Affaticamento

Argomento HUM 2.2 —

Idoneità

TEMA HUM 3 —   FATTORI SOCIALI E ORGANIZZATIVI

Argomento HUM 3.1 —

Gestione delle risorse di squadra (TRM)

Argomento HUM 3.2 —

Lavoro e ruoli di squadra

Argomento HUM 3.3 —

Comportamento responsabile

TEMA HUM 4 —   STRESS

Argomento HUM 4.1 —

Stress

Argomento HUM 4.2 —

Gestione dello stress

TEMA HUM 5 —   ERRORI UMANI

Argomento HUM 5.1 —

Errori umani

Argomento HUM 5.2 —

Violazione delle norme

TEMA HUM 6 —   COLLABORAZIONE

Argomento HUM 6.1 —

Comunicazione

Argomento HUM 6.2 —

Collaborazione all'interno della stessa area di competenza

Argomento HUM 6.3 —

Collaborazione tra aree diverse di competenza

Argomento HUM 6.4 —

Cooperazione controllore/pilota

SOGGETTO 8:   ATTREZZATURE E SISTEMI

TEMA EQPS 1 —   COMUNICAZIONI VOCALI

Argomento EQPS 1.1 —

Comunicazioni radio

Argomento EQPS 1.2 —

Altre comunicazioni vocali

TEMA EQPS 2 —   AUTOMAZIONE IN ATS

Argomento EQPS 2.1 —

Rete fissa delle telecomunicazioni aeronautiche (AFTN)

Argomento EQPS 2.2 —

Interscambio automatico di dati

TEMA EQPS 3 —   POSIZIONE DI LAVORO DEI CONTROLLORI

Argomento EQPS 3.1 —

Gestione e controllo delle attrezzature

Argomento EQPS 3.2 —

Visualizzatori di situazione e sistemi di informazione

Argomento EQPS 3.3 —

Sistemi relativi ai dati di volo

TEMA EQPS 4 —   FUTURE ATTREZZATURE

Argomento EQPS 4.1 —

Nuovi sviluppi

TEMA EQPS 5 —   LIMITAZIONI E DEGRADO DI EQUIPAGGIAMENTI E SISTEMI

Argomento EQPS 5.1 —

Reazioni alle limitazioni

Argomento EQPS 5.2 —

Degrado degli equipaggiamenti di comunicazione

Argomento EQPS 5.3 —

Degrado degli equipaggiamenti di navigazione

SOGGETTO 9:   AMBIENTE PROFESSIONALE

TEMA PEN 1 —   FAMILIARIZZAZIONE

Argomento PEN 1.1 —

Visita di studio in aeroporto

TEMA PEN 2 —   UTENTI DELLO SPAZIO AEREO

Argomento PEN 2.1 —

Contributori alle operazioni civili ATS

Argomento PEN 2.2 —

Contributori alle operazioni militari ATS

TEMA PEN 3 —   RELAZIONI CON I CLIENTI

Argomento PEN 3.1 —

Fornitura di servizi ed esigenze degli utenti

TEMA PEN 4 —   PROTEZIONE AMBIENTALE

Argomento PEN 4.1 —

Protezione ambientale

SOGGETTO 10:   SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA

TEMA ABES 1 —   SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA (ABES)

Argomento ABES 1.1 —

Sintesi/Rassegna/Riepilogo di Abes

TEMA ABES 2 —   MIGLIORAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI

Argomento ABES 2.1 —

Efficienza delle comunicazioni

Argomento ABES 2.2 —

Prevenzione del sovraccarico mentale

Argomento ABES 2.3 —

Cooperazione Aria/suolo

TEMA ABES 3 —   PROCEDURE PER SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA

Argomento ABES 3.1 —

Applicazione di procedure per ABES

Argomento ABES 3.2 —

Guasto al sistema radio

Argomento ABES 3.3 —

Interferenza illecita e allarme bomba su aeromobili

Argomento ABES 3.4 —

Aeromobile fuori rotta (strayed) o non identificato

Argomento ABES 3.5 —

Invasione di pista

SOGGETTO 11:   AEROPORTI

TEMA AGA 1 —   DATI, DISPOSIZIONE E COORDINAMENTO RELATIVI AD AEROPORTO

Argomento AGA 1.1 —

Definizioni

Argomento AGA 1.2 —

Coordinamento

TEMA AGA 2 —   AREA DI MOVIMENTO

Argomento AGA 2.1 —

Area di movimento

Argomento AGA 2.2 —

Area di manovra

Argomento AGA 2.3 —

Piste

TEMA AGA 3 —   OSTACOLI

Argomento AGA 3.1 —

Spazio aereo privo di ostacoli attorno agli aeroporti

TEMA AGA 4 —   ATTREZZATURE VARIE

Argomento AGA 4.1 —

Posizione

Appendice 5 dell'allegato I

ABILITAZIONE PER CONTROLLO AVVICINAMENTO PROCEDURALE (APP)

[Riferimento Allegato I — parte ATCO capo D, titolo 2, ATCO.D. 010 lettera a), punto 2, iii)]

INDICE

SOGGETTO 1:

INTRODUZIONE AL CORSO

SOGGETTO 2:

DIRITTO AERONAUTICO

SOGGETTO 3:

GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

SOGGETTO 4:

METEOROLOGIA

SOGGETTO 5:

NAVIGAZIONE

SOGGETTO 6:

AEROMOBILI

SOGGETTO 7:

FATTORI UMANI

SOGGETTO 8:

ATTREZZATURE E SISTEMI

SOGGETTO 9:

AMBIENTE PROFESSIONALE

SOGGETTO 10:

SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA

SOGGETTO 11:

AEROPORTI

SOGGETTO 1:   INTRODUZIONE AL CORSO

TEMA INTR 1 —   GESTIONE DEL CORSO

Argomento INTR 1.1 —

Introduzione al corso

Argomento INTR 1.2 —

Amministrazione del corso

Argomento INTR 1.3 —

Materiale di studio e documentazione di addestramento

TEMA INTR 2 —   INTRODUZIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ATC

Argomento INTR 2.1 —

Contenuto e organizzazione del corso

Argomento INTR 2.2 —

Etica del corso

Argomento INTR 2.3 —

Processo di valutazione

SOGGETTO 2:   DIRITTO AERONAUTICO

TEMA DIRITTO 1 —   LICENZA/CERTIFICATO DI IDONEITÀ ATCO

Argomento DIRITTO 1.1 —

Attribuzioni e condizioni

TEMA DIRITTO 2 —   NORME E REGOLAMENTI

Argomento DIRITTO 2.1 —

Relazioni

Argomento DIRITTO 2.2 —

Spazio aereo

TEMA DIRITTO 3 —   GESTIONE DI SICUREZZA ATC

Argomento DIRITTO 3.1 —

Processo di feedback

Argomento DIRITTO 3.2 —

Indagine di sicurezza

SOGGETTO 3:   GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

TEMA ATM 1 —   FORNITURA DI SERVIZI

Argomento ATM 1.1 —

Servizio di controllo del traffico aereo (ATC)

Argomento ATM 1.2 —

Servizio di informazioni di volo (FIS)

Argomento ATM 1.3 —

Servizio di allarme (ALRS)

Argomento ATM 1.4 —

Gestione dei flussi di traffico aereo e della capacità del sistema ATS

Argomento ATM 1.5 —

Gestione dello spazio aereo (ASM)

TEMA ATM 2 —   COMUNICAZIONE

Argomento ATM 2.1 —

Comunicazione efficace

TEMA ATM 3 —   AUTORIZZAZIONI E ISTRUZIONI ATC

Argomento ATM 3.1 —

Autorizzazioni ATC

Argomento ATM 3.2 —

Istruzioni ATC

TEMA ATM 4 —   COORDINAMENTO

Argomento ATM 4.1 —

Necessità di coordinamento

Argomento ATM 4.2 —

Strumenti e metodi di coordinamento

Argomento ATM 4.3 —

Procedure di coordinamento

TEMA ATM 5 —   ALTIMETRIA E ASSEGNAZIONE DI LIVELLO

Argomento ATM 5.1 —

Altimetria

Argomento ATM 5.2 —

Distanza dal suolo

TEMA ATM 6 —   SEPARAZIONI

Argomento ATM 6.1 —

Separazione verticale

Argomento ATM 6.2 —

Separazione orizzontale

Argomento ATM 6.3 —

Delega di separazione

TEMA ATM 7 —   SISTEMI ANTICOLLISIONI DI BORDO E RETI DI SICUREZZA A TERRA

Argomento ATM 7.1 —

Sistemi anticollisioni di bordo

TEMA ATM 8 —   VISUALIZZATORE DI DATI

Argomento ATM 8.1 —

Gestione dei dati

TEMA ATM 9 —   AMBIENTE OPERATIVO (SIMULATO)

Argomento ATM 9.1 —

Integrità dell'ambiente operativo

Argomento ATM 9.2 —

Verifica della diffusione delle procedure operative

Argomento ATM 9.3 —

Trasferimento di controllo-Presa in consegna (Handover-takover)

TEMA ATM 10 —   FORNITURA DI SERVIZI DI CONTROLLO

Argomento ATM 10.1 —

Responsabilità ed elaborazione di informazioni

Argomento ATM 10.2 —

Controllo di avvicinamento

Argomento ATM 10.3 —

Processo di gestione del traffico

Argomento ATM 10.4 —

Gestione del traffico

TEMA ATM 11 —   ATTESA

Argomento ATM 11.1 —

Procedure generali di attesa

Argomento ATM 11.2 —

Aeromobile in avvicinamento

SOGGETTO 4:   METEOROLOGIA

TEMA MET 1 —   FENOMENI METEOROLOGICI

Argomento MET 1.1 —

Fenomeni meteorologici

TEMA MET 2 —   FONTI DI DATI METEOROLOGICI

Argomento MET 2.1 —

Fonti di informazioni meteorologiche

SOGGETTO 5:   NAVIGAZIONE

TEMA NAV 1 —   MAPPE E CARTE AERONAUTICHE

Argomento NAV 1.1 —

Mappe e carte

TEMA NAV 2 —   NAVIGAZIONE STRUMENTALE

Argomento NAV 2.1 —

Sistemi di navigazione

Argomento NAV 2.2 —

Avvicinamento stabilizzato

Argomento NAV 2.3 —

Partenze e arrivi strumentali

Argomento NAV 2.4 —

Assistenza di navigazione

Argomento NAV 2.5 —

Sistemi via satellite

Argomento NAV 2.6 —

Applicazioni PBN

SOGGETTO 6:   AEROMOBILI

TEMA ACFT 1 —   STRUMENTI AERONAUTICI

Argomento ACFT 1.1 —

Strumenti aeronautici

TEMA ACFT 2 —   CATEGORIE DI AEROMOBILI

Argomento ACFT 2.1 —

Turbolenza di scia

Argomento ACFTB 2.2 —

Applicazione di categorie di avvicinamento ICAO

TEMA ACFT 3 —   FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI DEGLI AEROMOBILI

Argomento ACFT 3.1 —

Fattori in fase di salita

Argomento ACFT 3.2 —

Fattori in fase di crociera

Argomento ACFT 3.3 —

Fattori in fase di avvicinamento iniziale e di discesa

Argomento ACFT 3.4 —

Fattori di avvicinamento finale e atterraggio

Argomento ACFT 3.5 —

Fattori economici

Argomento ACFT 3.6 —

Fattori ambientali

TEMA ACFT 4 —   DATI RELATIVI AGLI AEROMOBILI

Argomento ACFT 4.1 —

Dati di prestazione

SOGGETTO 7:   FATTORI UMANI

TEMA HUM 1 —   FATTORI PSICOLOGICI

Argomento HUM 1.1 —

Cognitivi

TEMA HUM 2 —   FATTORI MEDICI E PSICOLOGICI

Argomento HUM 2.1 —

Affaticamento

Argomento HUM 2.2 —

Idoneità

TEMA HUM 3 —   FATTORI SOCIALI E ORGANIZZATIVI

Argomento HUM 3.1 —

Gestione delle risorse di squadra (TRM)

Argomento HUM 3.2 —

Lavoro e ruoli di squadra

Argomento HUM 3.3 —

Comportamento responsabile

TEMA HUM 4 —   STRESS

Argomento HUM 4.1 —

Stress

Argomento HUM 4.2 —

Gestione dello stress

TEMA HUM 5 —   ERRORI UMANI

Argomento HUM 5.1 —

Errori umani

Argomento HUM 5.2 —

Violazione delle norme

TEMA HUM 6 —   COLLABORAZIONE

Argomento HUM 6.1 —

Comunicazione

Argomento HUM 6.2 —

Collaborazione all'interno della stessa area di competenza

Argomento HUM 6.3 —

Collaborazione tra aree diverse di competenza

Argomento HUM 6.4 —

Cooperazione controllore/pilota

SOGGETTO 8:   ATTREZZATURE E SISTEMI

TEMA EQPS 1 —   COMUNICAZIONI VOCALI

Argomento EQPS 1.1 —

Comunicazioni radio

Argomento EQPS 1.2 —

Altre comunicazioni vocali

TEMA EQPS 2 —   AUTOMAZIONE IN ATS

Argomento EQPS 2.1 —

Rete fissa delle telecomunicazioni aeronautiche (AFTN)

Argomento EQPS 2.2 —

Interscambio automatico di dati

TEMA EQPS 3 —   POSIZIONE DI LAVORO DEI CONTROLLORI

Argomento EQPS 3.1 —

Gestione e controllo delle attrezzature

Argomento EQPS 3.2 —

Visualizzatori di situazione e sistemi di informazione

Argomento EQPS 3.3 —

Sistemi relativi ai dati di volo

TEMA EQPS 4 —   FUTURE ATTREZZATURE

Argomento EQPS 4.1 —

Nuovi sviluppi

TEMA EQPS 5 —   LIMITAZIONI E DEGRADO DI EQUIPAGGIAMENTI E SISTEMI

Argomento EQPS 5.1 —

Reazioni alle limitazioni

Argomento EQPS 5.2 —

Degrado degli equipaggiamenti di comunicazione

Argomento EQPS 5.3 —

Degrado degli equipaggiamenti di navigazione

SOGGETTO 9:   AMBIENTE PROFESSIONALE

TEMA PEN 1 —   FAMILIARIZZAZIONE

Argomento PEN 1.1 —

Visita di studio all'unità di controllo di avvicinamento

TEMA PEN 2 —   UTENTI DELLO SPAZIO AEREO

Argomento PEN 2.1 —

Contributori alle operazioni civili ATS

Argomento PEN 2.2 —

Contributori alle operazioni militari ATS

TEMA PEN 3 —   RELAZIONI CON I CLIENTI

Argomento PEN 3.1 —

Fornitura di servizi ed esigenze degli utenti

TEMA PEN 4 —   PROTEZIONE AMBIENTALE

Argomento PEN 4.1 —

Protezione ambientale

SOGGETTO 10:   SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA

TEMA ABES 1 —   SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA (ABES)

Argomento ABES 1.1 —

Sintesi/Rassegna/Riepilogo di Abes

TEMA ABES 2 —   MIGLIORAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI

Argomento ABES 2.1 —

Efficienza delle comunicazioni

Argomento ABES 2.2 —

Prevenzione del sovraccarico mentale

Argomento ABES 2.3 —

Cooperazione Aria/suolo

TEMA ABES 3 —   PROCEDURE PER SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA SITUAZIONI

Argomento ABES 3.1 —

Applicazione di procedure per ABES

Argomento ABES 3.2 —

Guasto al sistema radio

Argomento ABES 3.3 —

Interferenza illecita e allarme bomba su aeromobili

Argomento ABES 3.4 —

Aeromobile fuori rotta (strayed) o non identificato

Argomento ABES 3.5 —

Diversioni

SOGGETTO 11:   AEROPORTI

TEMA AGA 1 —   DATI, DISPOSIZIONE E COORDINAMENTO RELATIVI AD AEROPORTO

Argomento AGA 1.1 —

Definizioni

Argomento AGA 1.2 —

Coordinamento

TEMA AGA 2 —   AREA DI MOVIMENTO

Argomento AGA 2.1 —

Area di movimento

Argomento AGA 2.2 —

Area di manovra

Argomento AGA 2.3 —

Piste

TEMA AGA 3 —   OSTACOLI

Argomento AGA 3.1 —

Spazio aereo privo di ostacoli attorno agli aeroporti

TEMA AGA 4 —   ATTREZZATURE VARIE

Argomento AGA 4.1 —

Ubicazione

Appendice 6 dell'allegato I

ABILITAZIONE PER CONTROLLO DI AREA PROCEDURALE (ACP)

[Riferimento: allegato I — parte ATCO capo D, titolo 2, ATCO.D. 010 lettera a), punto 2, iv)]

INDICE

SOGGETTO 1:

INTRODUZIONE AL CORSO

SOGGETTO 2:

DIRITTO AERONAUTICO

SOGGETTO 3:

GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

SOGGETTO 4:

METEOROLOGIA

SOGGETTO 5:

NAVIGAZIONE

SOGGETTO 6:

AEROMOBILI

SOGGETTO 7:

FATTORI UMANI

SOGGETTO 8:

ATTREZZATURE E SISTEMI

SOGGETTO 9:

AMBIENTE PROFESSIONALE

SOGGETTO 10:

SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA

SOGGETTO 1:   INTRODUZIONE AL CORSO

TEMA INTR 1 —   GESTIONE DEL CORSO

Argomento INTR 1.1 —

Introduzione al corso

Argomento INTR 1.2 —

Amministrazione del corso

Argomento INTR 1.3 —

Materiale di studio e documentazione di addestramento

TEMA INTR 2 —   INTRODUZIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ATC

Argomento INTR 2.1 —

Contenuto e organizzazione del corso

Argomento INTR 2.2 —

Etica del corso

Argomento INTR 2.3 —

Processo di valutazione

SOGGETTO 2:   DIRITTO AERONAUTICO

TEMA DIRITTO 1 —   LICENZA/CERTIFICATO DI IDONEITÀ ATCO

Argomento DIRITTO 1.1 —

Attribuzioni e condizioni

TEMA DIRITTO 2 —   NORME E REGOLAMENTI

Argomento DIRITTO 2.1 —

Relazioni

Argomento DIRITTO 2.2 —

Spazio aereo

TEMA DIRITTO 3 —   GESTIONE DI SICUREZZA ATC

Argomento DIRITTO 3.1 —

Processo di feedback

Argomento DIRITTO 3.2 —

Indagine di sicurezza

SOGGETTO 3:   GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

TEMA ATM 1 —   FORNITURA DI SERVIZI

Argomento ATM 1.1 —

Servizio di controllo del traffico aereo (ATC)

Argomento ATM 1.2 —

Servizio di informazioni di volo (FIS)

Argomento ATM 1.3 —

Servizio di allarme (ALRS)

Argomento ATM 1.4 —

Gestione dei flussi di traffico aereo e della capacità del sistema ATS

Argomento ATM 1.5 —

Gestione dello spazio aereo (ASM)

TEMA ATM 2 —   COMUNICAZIONE

Argomento ATM 2.1 —

Comunicazione efficace

TEMA ATM 3 —   AUTORIZZAZIONI E ISTRUZIONI ATC

Argomento ATM 3.1 —

Autorizzazioni ATC

Argomento ATM 3.2 —

Istruzioni ATC

TEMA ATM 4 —   COORDINAMENTO

Argomento ATM 4.1 —

Necessità di coordinamento

Argomento ATM 4.2 —

Strumenti e metodi di coordinamento

Argomento ATM 4.3 —

Procedure di coordinamento

TEMA ATM 5 —   ALTIMETRIA E ASSEGNAZIONE DI LIVELLO

Argomento ATM 5.1 —

Altimetria

Argomento ATM 5.2 —

Distanza dal suolo

TEMA ATM 6 —   SEPARAZIONI

Argomento ATM 6.1 —

Separazione verticale

Argomento ATM 6.2 —

Separazione orizzontale

TEMA ATM 7 —   SISTEMI ANTICOLLISIONI DI BORDO E RETI DI SICUREZZA A TERRA

Argomento ATM 7.1 —

Sistemi anticollisioni di bordo

TEMA ATM 8 —   VISUALIZZATORE DI DATI

Argomento ATM 8.1 —

Gestione dei dati

TEMA ATM 9 —   AMBIENTE OPERATIVO (SIMULATO)

Argomento ATM 9.1 —

Integrità dell'ambiente operativo

Argomento ATM 9.2 —

Verifica della diffusione delle procedure operative

Argomento ATM 9.3 —

Trasferimento di controllo-Presa in consegna (Handover-takover)

TEMA ATM 10 —   FORNITURA DI SERVIZI DI CONTROLLO

Argomento ATM 10.1 —

Responsabilità ed elaborazione di informazioni

Argomento ATM 10.2 —

Controllo di area

Argomento ATM 10.3 —

Processo di gestione del traffico

Argomento ATM 10.4 —

Gestione del traffico

TEMA ATM 11 —   ATTESA

Argomento ATM 11.1 —

Procedure generali di attesa

Argomento ATM 11.2 —

Aeromobile in attesa

SOGGETTO 4:   METEOROLOGIA

TEMA MET 1 —   FENOMENI METEOROLOGICI

Argomento MET 1.1 —

Fenomeni meteorologici

TEMA MET 2 —   FONTI DI DATI METEOROLOGICI

Argomento MET 2.1 —

Fonti di informazioni meteorologiche

SOGGETTO 5:   NAVIGAZIONE

TEMA NAV 1 —   MAPPE E CARTE AERONAUTICHE

Argomento NAV 1.1 —

Mappe e carte

TEMA NAV 2 —   NAVIGAZIONE STRUMENTALE

Argomento NAV 2.1 —

Sistemi di navigazione

Argomento NAV 2.2 —

Assistenza di navigazione

Argomento NAV 2.3 —

Applicazioni PBN

SOGGETTO 6:   AEROMOBILI

TEMA ACFT 1 —   STRUMENTI AERONAUTICI

Argomento ACFT 1.1 —

Strumenti aeronautici

TEMA ACFT 2 —   CATEGORIE DI AEROMOBILI

Argomento ACFT 2.1 —

Turbolenza di scia

TEMA ACFT 3 —   FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI DEGLI AEROMOBILI

Argomento ACFT 3.1 —

Fattori in fase di salita

Argomento ACFT 3.2 —

Fattori in fase di crociera

Argomento ACFT 3.3 —

Fattori in fase di discesa

Argomento ACFT 3.4 —

Fattori economici

Argomento ACFT 3.5 —

Fattori ambientali

TEMA ACFT 4 —   DATI RELATIVI AGLI AEROMOBILI

Argomento ACFT 4.1 —

Dati di prestazione

SOGGETTO 7:   FATTORI UMANI

TEMA HUM 1 —   FATTORI PSICOLOGICI

Argomento HUM 1.1 —

Cognitivi

TEMA HUM 2 —   FATTORI MEDICI E FISIOLOGICI

Argomento HUM 2.1 —

Affaticamento

Argomento HUM 2.2 —

Idoneità

TEMA HUM 3 —   FATTORI SOCIALI E ORGANIZZATIVI

Argomento HUM 3.1 —

Gestione delle risorse di squadra (TRM)

Argomento HUM 3.2 —

Lavoro e ruoli di squadra

Argomento HUM 3.3 —

Comportamento responsabile

TEMA HUM 4 —   STRESS

Argomento HUM 4.1 —

Stress

Argomento HUM 4.2 —

Gestione dello stress

TEMA HUM 5 —   ERRORI UMANI

Argomento HUM 5.1 —

Errori umani

Argomento HUM 5.2 —

Violazione delle norme

TEMA HUM 6 —   COLLABORAZIONE

Argomento HUM 6.1 —

Comunicazione

Argomento HUM 6.2 —

Collaborazione all'interno della stessa area di competenza

Argomento HUM 6.3 —

Collaborazione tra aree diverse di competenza

Argomento HUM 6.4 —

Cooperazione controllore/pilota

SOGGETTO 8:   ATTREZZATURE E SISTEMI

TEMA EQPS 1 —   COMUNICAZIONI VOCALI

Argomento EQPS 1.1 —

Comunicazioni radio

Argomento EQPS 1.2 —

Altre comunicazioni vocali

TEMA EQPS 2 —   AUTOMAZIONE IN ATS

Argomento EQPS 2.1 —

Rete fissa delle telecomunicazioni aeronautiche (AFTN)

Argomento EQPS 2.2 —

Interscambio automatico di dati

TEMA EQPS 3 —   POSIZIONE DI LAVORO DEI CONTROLLORI

Argomento EQPS 3.1 —

Gestione e controllo delle attrezzature

Argomento EQPS 3.2 —

Visualizzatori di situazione e sistemi di informazione

Argomento EQPS 3.3 —

Sistemi relativi ai dati di volo

TEMA EQPS 4 —   FUTURE ATTREZZATURE

Argomento EQPS 4.1 —

Nuovi sviluppi

TEMA EQPS 5 —   LIMITAZIONI E DEGRADO DI EQUIPAGGIAMENTI E SISTEMI

Argomento EQPS 5.1 —

Reazioni alle limitazioni

Argomento EQPS 5.2 —

Degrado degli equipaggiamenti di comunicazione

Argomento EQPS 5.3 —

Degrado degli equipaggiamenti di navigazione

SOGGETTO 9:   AMBIENTE PROFESSIONALE

TEMA PEN 1 —   FAMILIARIZZAZIONE

Argomento PEN 1.1 —

Visita di studio al centro di controllo di area

TEMA PEN 2 —   UTENTI DELLO SPAZIO AEREO

Argomento PEN 2.1 —

Contributori alle operazioni civili ATS

Argomento PEN 2.2 —

Contributori alle operazioni militari ATS

TEMA PEN 3 —   RELAZIONI CON I CLIENTI

Argomento PEN 3.1 —

Fornitura di servizi ed esigenze degli utenti

TEMA PEN 4 —   PROTEZIONE AMBIENTALE

Argomento PEN 4.1 —

Protezione ambientale

SOGGETTO 10:   SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA

TEMA ABES 1 —   SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA (ABES)

Argomento ABES 1.1 —

Sintesi/Rassegna/Riepilogo di Abes

TEMA ABES 2 —   MIGLIORAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI

Argomento ABES 2.1 —

Efficienza delle comunicazioni

Argomento ABES 2.2 —

Prevenzione del sovraccarico mentale

Argomento ABES 2.3 —

Cooperazione Aria/suolo

TEMA ABES 3 —   PROCEDURE PER SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA SITUAZIONI

Argomento ABES 3.1 —

Applicazione di procedure per ABES

Argomento ABES 3.2 —

Guasto al sistema radio

Argomento ABES 3.3 —

Interferenza illecita e allarme bomba su aeromobili

Argomento ABES 3.4 —

Aeromobile fuori rotta (strayed) o non identificato

Argomento ABES 3.5 —

Diversioni

Appendice 7 dell'allegato I

ABILITAZIONE PER SORVEGLIANZA DI CONTROLLO AVVICINAMENTO (APS)

[Riferimento: allegato I — parte ATCO capo D, titolo 2, ATCO.D. 010 lettera a), punto 2, v)]

INDICE

SOGGETTO 1:

INTRODUZIONE AL CORSO

SOGGETTO 2:

DIRITTO AERONAUTICO

SOGGETTO 3:

GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

SOGGETTO 4:

METEOROLOGIA

SOGGETTO 5:

NAVIGAZIONE

SOGGETTO 6:

AEROMOBILI

SOGGETTO 7:

FATTORI UMANI

SOGGETTO 8:

ATTREZZATURE E SISTEMI

SOGGETTO 9:

AMBIENTE PROFESSIONALE

SOGGETTO 10:

SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA

SOGGETTO 11:

AEROPORTI

SOGGETTO 1:   INTRODUZIONE AL CORSO

TEMA INTR 1 —   GESTIONE DEL CORSO

Argomento INTR 1.1 —

Introduzione al corso

Argomento INTR 1.2 —

Amministrazione del corso

Argomento INTR 1.3 —

Materiale di studio e documentazione di addestramento

TEMA INTR 2 —   INTRODUZIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ATC

Argomento INTR 2.1 —

Contenuto e organizzazione del corso

Argomento INTR 2.2 —

Etica del corso

Argomento INTR 2.3 —

Processo di valutazione

SOGGETTO 2:   DIRITTO AERONAUTICO

TEMA DIRITTO 1 —   LICENZA/CERTIFICATO DI IDONEITÀ ATCO

Argomento DIRITTO 1.1 —

Attribuzioni e condizioni

TEMA DIRITTO 2 —   NORME E REGOLAMENTI

Argomento DIRITTO 2.1 —

Relazioni

Argomento DIRITTO 2.2 —

Spazio aereo

TEMA DIRITTO 3 —   GESTIONE DI SICUREZZA ATC

Argomento DIRITTO 3.1 —

Processo di feedback

Argomento DIRITTO 3.2 —

Indagine di sicurezza

SOGGETTO 3:   GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

TEMA ATM 1 —   FORNITURA DI SERVIZI

Argomento ATM 1.1 —

Servizio di controllo del traffico aereo (ATC)

Argomento ATM 1.2 —

Servizio di informazioni di volo (FIS)

Argomento ATM 1.3 —

Servizio di allarme (ALRS)

Argomento ATM 1.4 —

Gestione dei flussi di traffico aereo e della capacità del sistema ATS

Argomento ATM 1.5 —

Gestione dello spazio aereo (ASM)

TEMA ATM 2 —   COMUNICAZIONE

Argomento ATM 2.1 —

Comunicazione efficace

TEMA ATM 3 —   AUTORIZZAZIONI E ISTRUZIONI ATC

Argomento ATM 3.1 —

Autorizzazioni ATC

Argomento ATM 3.2 —

Istruzioni ATC

TEMA ATM 4 —   COORDINAMENTO

Argomento ATM 4.1 —

Necessità di coordinamento

Argomento ATM 4.2 —

Strumenti e metodi di coordinamento

Argomento ATM 4.3 —

Procedure di coordinamento

TEMA ATM 5 —   ALTIMETRIA E ASSEGNAZIONE DI LIVELLO

Argomento ATM 5.1 —

Altimetria

Argomento ATM 5.2 —

Distanza dal suolo

TEMA ATM 6 —   SEPARAZIONI

Argomento ATM 6.1 —

Separazione verticale

Argomento ATM 6.2 —

Separazione longitudinale in un ambiente di sorveglianza

Argomento ATM 6.3 —

Delega di separazione

Argomento ATM 6.4 —

Separazione in turbolenza di scia basata sulla distanza

Argomento ATM 6.5 —

Separazione basata su sistemi di sorveglianza ATS

TEMA ATM 7 —   SISTEMI ANTICOLLISIONI DI BORDO E RETI DI SICUREZZA A TERRA

Argomento ATM 7.1 —

Sistemi anticollisioni di bordo

Argomento ATM 7.2 —

Reti di sicurezza a terra

TEMA ATM 8 —   VISUALIZZATORE DI DATI

Argomento ATM 8.1 —

Gestione dei dati

TEMA ATM 9 —   AMBIENTE OPERATIVO (SIMULATO)

Argomento ATM 9.1 —

Integrità dell'ambiente operativo

Argomento ATM 9.2 —

Verifica della diffusione delle procedure operative

Argomento ATM 9.3 —

Trasferimento di controllo-Presa in consegna (Handover-takover)

TEMA ATM 10 —   FORNITURA DI SERVIZI DI CONTROLLO

Argomento ATM 10.1 —

Responsabilità ed elaborazione di informazioni

Argomento ATM 10.2 —

Servizio di sorveglianza ATS

Argomento ATM 10.3 —

Processo di gestione del traffico

Argomento ATM 10.4 —

Gestione del traffico

Argomento ATM 10.5 —

Servizio di controllo con sistema avanzato di sostegno

TEMA ATM 11 —   ATTESA

Argomento ATM 11.1 —

Procedure generali di attesa

Argomento ATM 11.2 —

Aeromobile in avvicinamento

Argomento ATM 11.3 —

Attesa in un ambiente di sorveglianza

TEMA ATM 12 —   IDENTIFICAZIONE

Argomento ATM 12.1 —

Identificazione

Argomento ATM 12.2 —

Mantenimento dell'identificazione

Argomento ATM 12.3 —

Perdita di identità

Argomento ATM 12.4 —

Informazione di posizione

Argomento ATM 12.5 —

Trasferimento di identità

SOGGETTO 4:   METEOROLOGIA

TEMA MET 1 —   FENOMENI METEOROLOGICI

Argomento MET 1.1 —

Fenomeni meteorologici

TEMA MET 2 —   FONTI DI DATI METEOROLOGICI

Argomento MET 2.1 —

Fonti di informazioni meteorologiche

SOGGETTO 5:   NAVIGAZIONE

TEMA NAV 1 —   MAPPE E CARTE AERONAUTICHE

Argomento NAV 1.1 —

Mappe e carte

TEMA NAV 2 —   NAVIGAZIONE STRUMENTALE

Argomento NAV 2.1 —

Sistemi di navigazione

Argomento NAV 2.2 —

Avvicinamento stabilizzato

Argomento NAV 2.3 —

Partenze e arrivi strumentali

Argomento NAV 2.4 —

Assistenza di navigazione

Argomento NAV 2.5 —

Sistemi via satellite

Argomento NAV 2.6 —

Applicazioni PBN

Soggetto 6:   AEROMOBILI

TEMA ACFT 1 —   STRUMENTI AERONAUTICI

Argomento ACFT 1.1 —

Strumenti aeronautici

TEMA ACFT 2 —   CATEGORIE DI AEROMOBILI

Argomento ACFT 2.1 —

Turbolenza di scia

Argomento ACFTB 2.2 —

Applicazione di categorie di avvicinamento ICAO

TEMA ACFT 3 —   FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI DEGLI AEROMOBILI

Argomento ACFT 3.1 —

Fattori in fase di salita

Argomento ACFT 3.2 —

Fattori in fase di crociera

Argomento ACFT 3.3 —

Fattori in fase di avvicinamento iniziale e di discesa

Argomento ACFT 3.4 —

Fattori di avvicinamento finale e atterraggio

Argomento ACFT 3.5 —

Fattori economici

Argomento ACFT 3.6 —

Fattori ambientali

TEMA ACFT 4 —   DATI RELATIVI AGLI AEROMOBILI

Argomento ACFT 4.1 —

Dati di prestazione

SOGGETTO 7:   FATTORI UMANI

TEMA HUM 1 —   FATTORI PSICOLOGICI

Argomento HUM 1.1 —

Cognitivi

TEMA HUM 2 —   FATTORI MEDICI E FISIOLOGICI

Argomento HUM 2.1 —

Affaticamento

Argomento HUM 2.2 —

Idoneità

TEMA HUM 3 —   FATTORI SOCIALI E ORGANIZZATIVI

Argomento HUM 3.1 —

Gestione delle risorse di squadra (TRM)

Argomento HUM 3.2 —

Lavoro e ruoli di squadra

Argomento HUM 3.3 —

Comportamento responsabile

TEMA HUM 4 —   STRESS

Argomento HUM 4.1 —

Stress

Argomento HUM 4.2 —

Gestione dello stress

TEMA HUM 5 —   ERRORI UMANI

Argomento HUM 5.1 —

Errori umani

Argomento HUM 5.2 —

Violazione delle norme

TEMA HUM 6 —   COLLABORAZIONE

Argomento HUM 6.1 —

Comunicazione

Argomento HUM 6.2 —

Collaborazione all'interno della stessa area di competenza

Argomento HUM 6.3 —

Collaborazione tra aree diverse di competenza

Argomento HUM 6.4 —

Cooperazione controllore/pilota

SOGGETTO 8:   ATTREZZATURE E SISTEMI

TEMA EQPS 1 —   COMUNICAZIONI VOCALI

Argomento EQPS 1.1 —

Comunicazioni radio

Argomento EQPS 1.2 —

Altre comunicazioni vocali

TEMA EQPS 2 —   AUTOMAZIONE IN ATS

Argomento EQPS 2.1 —

Rete fissa delle telecomunicazioni aeronautiche (AFTN)

Argomento EQPS 2.2 —

Interscambio automatico di dati

TEMA EQPS 3 —   POSIZIONE DI LAVORO DEI CONTROLLORI

Argomento EQPS 3.1 —

Gestione e controllo delle attrezzature

Argomento EQPS 3.2 —

Visualizzatori di situazione e sistemi di informazione

Argomento EQPS 3.3 —

Sistemi relativi ai dati di volo

Argomento EQPS 3.4 —

Utilizzo del sistema di sorveglianza ATS

Argomento EQPS 3.5 —

Sistemi avanzati

TEMA EQPS 4 —   FUTURE ATTREZZATURE

Argomento EQPS 4.1 —

Nuovi sviluppi

TEMA EQPS 5 —   LIMITAZIONI E DEGRADO DI EQUIPAGGIAMENTI E SISTEMI

Argomento EQPS 5.1 —

Reazioni alle limitazioni

Argomento EQPS 5.2 —

Degrado degli equipaggiamenti di comunicazione

Argomento EQPS 5.3 —

Degrado degli equipaggiamenti di navigazione

Argomento EQPS 5.4 —

Degrado degli equipaggiamenti di sorveglianza

Argomento EQPS 5.5 —

Degrado del sistema di elaborazione ATC

SOGGETTO 9:   AMBIENTE PROFESSIONALE

TEMA PEN 1 —   FAMILIARIZZAZIONE

Argomento PEN 1.1 —

Visita di studio all'unità di controllo di avvicinamento

TEMA PEN 2 —   UTENTI DELLO SPAZIO AEREO

Argomento PEN 2.1 —

Contributori alle operazioni civili ATS

Argomento PEN 2.2 —

Contributori alle operazioni militari ATS

TEMA PEN 3 —   RELAZIONI CON I CLIENTI

Argomento PEN 3.1 —

Fornitura di servizi ed esigenze degli utenti

TEMA PEN 4 —   PROTEZIONE AMBIENTALE

Argomento PEN 4.1 —

Protezione ambientale

SOGGETTO 10:   SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA

TEMA ABES 1 —   SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA (ABES)

Argomento ABES 1.1 —

Sintesi/Rassegna/Riepilogo di Abes

TEMA ABES 2 —   MIGLIORAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI

Argomento ABES 2.1 —

Efficienza delle comunicazioni

Argomento ABES 2.2 —

Prevenzione del sovraccarico mentale

Argomento ABES 2.3 —

Cooperazione Aria/suolo

TEMA ABES 3 —   PROCEDURE PER SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA SITUAZIONI

Argomento ABES 3.1 —

Applicazione di procedure per ABES

Argomento ABES 3.2 —

Guasto al sistema radio

Argomento ABES 3.3 —

Interferenza illecita e allarme bomba su aeromobili

Argomento ABES 3.4 —

Aeromobile fuori rotta (strayed) o non identificato

Argomento ABES 3.5 —

Diversioni

Argomento ABES 3.6 —

Guasto al trasponder

SOGGETTO 11:   AEROPORTI

TEMA AGA 1 —   DATI, DISPOSIZIONE E COORDINAMENTO RELATIVI AD AEROPORTO

Argomento AGA 1.1 —

Definizioni

Argomento AGA 1.2 —

Coordinamento

TEMA AGA 2 —   AREA DI MOVIMENTO

Argomento AGA 2.1 —

Area di movimento

Argomento AGA 2.2 —

Area di manovra

Argomento AGA 2.3 —

Piste

TEMA AGA 3 —   OSTACOLI

Argomento AGA 3.1 —

Spazio aereo privo di ostacoli attorno agli aeroporti

TEMA AGA 4 —   ATTREZZATURE VARIE

Argomento AGA 4.1 —

Posizione

Appendice 8 dell'allegato I

ABILITAZIONE PER SORVEGLIANZA DI CONTROLLO DI AREA (ACS)

[Riferimento Allegato I — parte ATCO capo D, titolo 2, ATCO.D. 010 lettera a), punto 2, vi)]

INDICE

SOGGETTO 1:

INTRODUZIONE AL CORSO

SOGGETTO 2:

DIRITTO AERONAUTICO

SOGGETTO 3:

GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

SOGGETTO 4:

METEOROLOGIA

SOGGETTO 5:

NAVIGAZIONE

SOGGETTO 6:

AEROMOBILI

SOGGETTO 7:

FATTORI UMANI

SOGGETTO 8:

ATTREZZATURE E SISTEMI

SOGGETTO 9:

AMBIENTE PROFESSIONALE

SOGGETTO 10:

SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA

SOGGETTO 1:   INTRODUZIONE AL CORSO

TEMA INTR 1 —   GESTIONE DEL CORSO

Argomento INTR 1.1 —

Introduzione al corso

Argomento INTR 1.2 —

Amministrazione del corso

Argomento INTR 1.3 —

Materiale di studio e documentazione di addestramento

TEMA INTR 2 —   INTRODUZIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ATC

Argomento INTR 2.1 —

Contenuto e organizzazione del corso

Argomento INTR 2.2 —

Etica del corso

Argomento INTR 2.3 —

Processo di valutazione

SOGGETTO 2:   DIRITTO AERONAUTICO

TEMA DIRITTO 1 —   LICENZA/CERTIFICATO DI IDONEITÀ ATCO

Argomento DIRITTO 1.1 —

Attribuzioni e condizioni

TEMA DIRITTO 2 —   NORME E REGOLAMENTI

Argomento DIRITTO 2.1 —

Relazioni

Argomento DIRITTO 2.2 —

Spazio aereo

TEMA DIRITTO 3 —   GESTIONE DI SICUREZZA ATC

Argomento DIRITTO 3.1 —

Processo di feedback

Argomento DIRITTO 3.2 —

Indagine di sicurezza

SOGGETTO 3:   GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

TEMA ATM 1 —   FORNITURA DI SERVIZI

Argomento ATM 1.1 —

Servizio di controllo del traffico aereo (ATC)

Argomento ATM 1.2 —

Servizio di informazioni di volo (FIS)

Argomento ATM 1.3 —

Servizio di allarme (ALRS)

Argomento ATM 1.4 —

Gestione dei flussi di traffico aereo e della capacità del sistema ATS

Argomento ATM 1.5 —

Gestione dello spazio aereo (ASM)

TEMA ATM 2 —   COMUNICAZIONE

Argomento ATM 2.1 —

Comunicazione efficace

TEMA ATM 3 —   AUTORIZZAZIONI E ISTRUZIONI ATC

Argomento ATM 3.1 —

Autorizzazioni ATC

Argomento ATM 3.2 —

Istruzioni ATC

TEMA ATM 4 —   COORDINAMENTO

Argomento ATM 4.1 —

Necessità di coordinamento

Argomento ATM 4.2 —

Strumenti e metodi di coordinamento

Argomento ATM 4.3 —

Procedure di coordinamento

TEMA ATM 5 —   ALTIMETRIA E ASSEGNAZIONE DI LIVELLO

Argomento ATM 5.1 —

Altimetria

Argomento ATM 5.2 —

Distanza dal suolo

TEMA ATM 6 —   SEPARAZIONI

Argomento ATM 6.1 —

Separazione verticale

Argomento ATM 6.2 —

Separazione longitudinale in un ambiente di sorveglianza

Argomento ATM 6.3 —

Separazione in turbolenza di scia basata sulla distanza

Argomento ATM 6.4 —

Separazione basata su sistemi di sorveglianza ATS

TEMA ATM 7 —   SISTEMI ANTICOLLISIONI DI BORDO E RETI DI SICUREZZA A TERRA

Argomento ATM 7.1 —

Sistemi anticollisioni di bordo

Argomento ATM 7.2 —

Reti di sicurezza a terra

TEMA ATM 8 —   VISUALIZZATORE DI DATI

Argomento ATM 8.1 —

Gestione dei dati

TEMA ATM 9 —   AMBIENTE OPERATIVO (SIMULATO)

Argomento ATM 9.1 —

Integrità dell'ambiente operativo

Argomento ATM 9.2 —

Verifica della diffusione delle procedure operative

Argomento ATM 9.3 —

Trasferimento di controllo-Presa in consegna (Handover-takover)

TEMA ATM 10 —   FORNITURA DI SERVIZI DI CONTROLLO

Argomento ATM 10.1 —

Responsabilità ed elaborazione di informazioni

Argomento ATM 10.2 —

Servizio di sorveglianza ATS

Argomento ATM 10.3 —

Processo di gestione del traffico

Argomento ATM 10.4 —

Gestione del traffico

Argomento ATM 10.5 —

Servizio di controllo con sistema avanzato di sostegno

TEMA ATM 11 —   ATTESA

Argomento ATM 11.1 —

Procedure generali di attesa

Argomento ATM 11.2 —

Aeromobile in attesa

Argomento ATM 11.3 —

Attesa in un ambiente di sorveglianza

TEMA ATM 12 —   IDENTIFICAZIONE

Argomento ATM 12.1 —

Identificazione

Argomento ATM 12.2 —

Mantenimento dell'identificazione

Argomento ATM 12.3 —

Perdita di identità

Argomento ATM 12.4 —

Informazione di posizione

Argomento ATM 12.5 —

Trasferimento di identità

SOGGETTO 4:   METEOROLOGIA

TEMA MET 1 —   FENOMENI METEOROLOGICI

Argomento MET 1.1 —

Fenomeni meteorologici

TEMA MET 2 —   FONTI DI DATI METEOROLOGICI

Argomento MET 2.1 —

Fonti di informazioni meteorologiche

SOGGETTO 5:   NAVIGAZIONE

TEMA NAV 1 —   MAPPE E CARTE AERONAUTICHE

Argomento NAV 1.1 —

Mappe e carte

TEMA NAV 2 —   NAVIGAZIONE STRUMENTALE

Argomento NAV 2.1 —

Sistemi di navigazione

Argomento NAV 2.2 —

Assistenza di navigazione

Argomento NAV 2.3 —

Applicazioni PBN

SOGGETTO 6:   AEROMOBILI

TEMA ACFT 1 —   STRUMENTI AERONAUTICI

Argomento ACFT 1.1 —

Strumenti aeronautici

TEMA ACFT 2 —   CATEGORIE DI AEROMOBILI

Argomento ACFT 2.1 —

Turbolenza di scia

TEMA ACFT 3 —   FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI DEGLI AEROMOBILI

Argomento ACFT 3.1 —

Fattori in fase di salita

Argomento ACFT 3.2 —

Fattori in fase di crociera

Argomento ACFT 3.3 —

Fattori in fase di discesa

Argomento ACFT 3.4 —

Fattori economici

Argomento ACFT 3.5 —

Fattori ambientali

TEMA ACFT 4 —   DATI RELATIVI AGLI AEROMOBILI

Argomento ACFT 4.1 —

Dati di prestazione

SOGGETTO 7:   FATTORI UMANI

TEMA HUM 1 —   FATTORI PSICOLOGICI

Argomento HUM 1.1 —

Cognitivi

TEMA HUM 2 —   FATTORI MEDICI E FISIOLOGICI

Argomento HUM 2.1 —

Affaticamento

Argomento HUM 2.2 —

Idoneità

TEMA HUM 3 —   FATTORI SOCIALI E ORGANIZZATIVI

Argomento HUM 3.1 —

Gestione delle risorse di squadra (TRM)

Argomento HUM 3.2 —

Lavoro e ruoli di squadra

Argomento HUM 3.3 —

Comportamento responsabile

TEMA HUM 4 —   STRESS

Argomento HUM 4.1 —

Stress

Argomento HUM 4.2 —

Gestione dello stress

TEMA HUM 5 —   ERRORI UMANI

Argomento HUM 5.1 —

Errori umani

Argomento HUM 5.2 —

Violazione delle norme

TEMA HUM 6 —   COLLABORAZIONE

Argomento HUM 6.1 —

Comunicazione

Argomento HUM 6.2 —

Collaborazione all'interno della stessa area di competenza

Argomento HUM 6.3 —

Collaborazione tra aree diverse di competenza

Argomento HUM 6.4 —

Cooperazione controllore/pilota

SOGGETTO 8:   ATTREZZATURE E SISTEMI

TEMA EQPS 1 —   COMUNICAZIONI VOCALI

Argomento EQPS 1.1 —

Comunicazioni radio

Argomento EQPS 1.2 —

Altre comunicazioni vocali

TEMA EQPS 2 —   AUTOMAZIONE IN ATS

Argomento EQPS 2.1 —

Rete fissa delle telecomunicazioni aeronautiche (AFTN)

Argomento EQPS 2.2 —

Interscambio automatico di dati

TEMA EQPS 3 —   POSIZIONE DI LAVORO DEI CONTROLLORI

Argomento EQPS 3.1 —

Gestione e controllo delle attrezzature

Argomento EQPS 3.2 —

Visualizzatori di situazione e sistemi di informazione

Argomento EQPS 3.3 —

Sistemi relativi ai dati di volo

Argomento EQPS 3.4 —

Utilizzo del sistema di sorveglianza ATS

Argomento EQPS 3.5 —

Sistemi avanzati

TEMA EQPS 4 —   FUTURE ATTREZZATURE

Argomento EQPS 4.1 —

Nuovi sviluppi

TEMA EQPS 5 —   LIMITAZIONI E DEGRADO DI EQUIPAGGIAMENTI E SISTEMI

Argomento EQPS 5.1 —

Reazioni alle limitazioni

Argomento EQPS 5.2 —

Degrado degli equipaggiamenti di comunicazione

Argomento EQPS 5.3 —

Degrado degli equipaggiamenti di navigazione

Argomento EQPS 5.4 —

Degrado degli equipaggiamenti di sorveglianza

Argomento EQPS 5.5 —

Degrado del sistema di elaborazione ATC

SOGGETTO 9:   AMBIENTE PROFESSIONALE

TEMA PEN 1 —   FAMILIARIZZAZIONE

Argomento PEN 1.1 —

Visita di studio al centro di controllo di area

TEMA PEN 2 —   UTENTI DELLO SPAZIO AEREO

Argomento PEN 2.1 —

Contributori alle operazioni civili ATS

Argomento PEN 2.2 —

Contributori alle operazioni militari ATS

TEMA PEN 3 —   RELAZIONI CON I CLIENTI

Argomento PEN 3.1 —

Fornitura di servizi ed esigenze degli utenti

TEMA PEN 4 —   PROTEZIONE AMBIENTALE

Argomento PEN 4.1 —

Protezione ambientale

SOGGETTO 10:   SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA

TEMA ABES 1 —   SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA (ABES)

Argomento ABES 1.1 —

Sintesi di ABES

TEMA ABES 2 —   MIGLIORAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI

Argomento ABES 2.1 —

Efficienza delle comunicazioni

Argomento ABES 2.2 —

Prevenzione del sovraccarico mentale

Argomento ABES 2.3 —

Cooperazione Aria/suolo

TEMA ABES 3 —   PROCEDURE PER SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA SITUAZIONI

Argomento ABES 3.1 —

Applicazione di procedure per ABES

Argomento ABES 3.2 —

Guasto al sistema radio

Argomento ABES 3.3 —

Interferenza illecita e allarme bomba su aeromobili

Argomento ABES 3.4 —

Aeromobile fuori rotta (strayed) o non identificato

Argomento ABES 3.5 —

Diversioni

Argomento ABES 3.6 —

Guasto al trasponder


ALLEGATO II

PARTE ATCO.AR

REQUISITI PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPO A

REQUISITI GENERALI

ATCO.AR.A.001   Campo di applicazione

Questa parte, esposta nel presente allegato, stabilisce i requisiti amministrativi applicabili alle autorità competenti responsabili per il rilascio, il mantenimento, la sospensione o la revoca di licenze, abilitazioni, specializzazioni e certificati medici per i controllori del traffico aereo e la certificazione e sorveglianza di organizzazioni di addestramento e centri aeromedici.

ATCO.AR.A.005   Personale

(a)

Le autorità competenti devono produrre e aggiornare ogni due anni una valutazione delle risorse umane necessarie per svolgere le loro funzioni di sorveglianza, basata sull'analisi dei processi previsti dal presente regolamento e della loro applicazione.

(b)

Il personale autorizzato dall'autorità competente a svolgere i compiti di certificazione e/o sorveglianza deve essere autorizzato a svolgere come minimo i seguenti compiti:

(1)

esaminare documenti, incluse licenze, certificati, documentazione, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente all'esecuzione delle attività richieste;

(2)

fare copie — in tutto o in parte — di detti fascicoli, dati, procedure e altri documenti;

(3)

chiedere spiegazioni;

(4)

accedere a locali e siti operativi;

(5)

svolgere audit e ispezioni, incluse ispezioni senza preavviso;

(6)

adottare o avviare provvedimenti attuativi ove opportuno.

(c)

L'autorità competente può autorizzare il proprio personale a procedere a valutazioni che conducano al rilascio, rinnovo e ripristino di una specializzazione di unità operativa a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui al punto ATCO.C.045, ad eccezione della lettera d), punto 1. Deve tuttavia essere garantita la familiarità con le attuali pratiche e procedure operative dell'unità, quando viene effettuata la valutazione.

ATCO.AR.A.010   Compiti delle autorità competenti

(a)

Tra i compiti delle autorità competenti figurano:

(1)

il rilascio, la sospensione e la revoca di licenze, abilitazioni, specializzazioni e certificati medici;

(2)

il rilascio di autorizzazioni OJTI temporanee in conformità al punto ATCO.C.025;

(3)

il rilascio di autorizzazioni temporanee per valutatori in conformità al punto ATCO.C.065;

(4)

il rinnovo e il ripristino di specializzazioni;

(5)

il rinnovo, il ripristino e la limitazione di certificati medici a seguito della domanda dell'AME o dell'AeMC;

(6)

il rilascio, il rinnovo, il ripristino, la sospensione, la revoca, la limitazione e la modifica di certificati di esaminatore aeromedico;

(7)

il rilascio, la sospensione, la revoca e la limitazione di certificati delle organizzazioni di addestramento e di certificati dei centri aeromedici;

(8)

l'approvazione di corsi di addestramento, piani e programmi di competenza di unità operativa, nonché di metodi di valutazione;

(9)

l'approvazione del metodo di valutazione per dimostrare la competenza linguistica e definire i requisiti applicabili agli organismi per la valutazione della competenza linguistica in conformità al punto ATCO.B.040;

(10)

l'approvazione della necessità del livello avanzato (livello 5) di competenza linguistica in conformità al punto ATCO.B.030, lettera d);

(11)

il controllo delle organizzazioni di addestramento, inclusi i relativi corsi e programmi di addestramento;

(12)

l'approvazione e il controllo dei programmi di competenza di unità operativa;

(13)

la definizione di adeguate procedure di ricorso e di meccanismi di notifica;

(14)

l'agevolazione del riconoscimento e dello scambio delle licenze, compreso il trasferimento della documentazione dei controllori del traffico aereo e la restituzione delle vecchie licenze all'autorità competente che le ha rilasciate in conformità al punto ATCO.A.010;

(15)

l'agevolazione del riconoscimento di certificati delle organizzazioni di addestramento e delle approvazioni dei corsi.

ATCO.AR.A.015   Metodi di rispondenza

(a)

L'Agenzia sviluppa metodi accettabili di rispondenza (AMC) che possono essere utilizzati per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e le corrispondenti norme attuative. Se si ha conformità agli AMC, i corrispondenti requisiti delle norme attuative sono soddisfatti.

(b)

Possono essere utilizzati dei metodi alternativi di rispondenza per stabilire la conformità alle norme attuative.

(c)

L'autorità competente stabilisce un sistema per decidere in modo coerente se tutti i metodi alternativi di rispondenza utilizzati da essa stessa o dalle organizzazioni e soggetti che si trovano sotto la sua sorveglianza permettano di stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative.

(d)

L'autorità competente deve valutare tutti i metodi alternativi di rispondenza proposti da un'organizzazione in conformità al punto ATCO.OR.B.005 analizzando la documentazione fornita e, se ritenuto necessario, procedendo ad un'ispezione dell'organizzazione.

Qualora ritenga che i metodi alternativi di rispondenza siano conformi alle norme attuative, l'autorità competente deve senza alcun indugio:

(1)

notificare al richiedente l'accettazione dei metodi alternativi di rispondenza e, se del caso, modificare di conseguenza l'approvazione o il certificato del richiedente;

(2)

notificare all'Agenzia il loro contenuto, accludendo copie di tutta la documentazione pertinente; e

(3)

informare gli altri Stati membri in merito ai metodi alternativi di rispondenza che sono stati accettati.

(e)

Nel caso in cui l'autorità competente stessa utilizzi metodi alternativi di rispondenza per conformarsi al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative, deve:

(1)

mettere a disposizione tali metodi a tutte le organizzazioni e soggetti sotto la sua sorveglianza; e

(2)

comunicarli all'Agenzia senza alcun indugio.

L'autorità competente fornisce all'Agenzia una descrizione dettagliata dei metodi alternativi di rispondenza, comprese tutte le revisioni delle procedure che possono essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri l'attuazione delle norme attuative.

ATCO.AR.A.020   Informazioni all'Agenzia

(a)

L'autorità competente informa immediatamente l'Agenzia qualora si verifichino problemi in merito all'attuazione del regolamento (CE) n.216/2008 e del presente regolamento.

(b)

L'autorità competente fornisce all'Agenzia informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza, ricavate da segnalazioni di eventi ricevute.

ATCO.AR.A.025   Reazione immediata a un problema di sicurezza

(a)

Fatto salvo il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), l'autorità competente deve attuare un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere in maniera adeguata le informazioni concernenti la sicurezza.

(b)

L'Agenzia attua un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni pertinenti ricevute in materia di sicurezza e trasmette immediatamente agli Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, necessarie per reagire tempestivamente a un problema di sicurezza concernente i prodotti, le parti, le pertinenze, le persone o le organizzazioni soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative.

(c)

Al momento della ricezione delle informazioni di cui alle lettere a) e b), l'autorità competente deve prendere le misure adeguate per affrontare i problemi di sicurezza.

(d)

Le misure adottate di cui alla lettera c) devono essere immediatamente notificate a tutti i soggetti o organizzazioni che devono conformarsi ad esse a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative. L'autorità competente deve inoltre notificare tali misure all'Agenzia e, nel caso in cui fosse necessaria un'azione combinata, agli altri Stati membri interessati.

CAPO B

GESTIONE

ATCO.AR.B.001   Sistema di gestione

(a)

L'autorità competente stabilisce e mantiene un sistema di gestione, che preveda almeno:

(1)

strategie e procedure documentate per descrivere la propria organizzazione, mezzi e metodi per conformarsi al regolamento (CE) n. 216/2008 e al presente regolamento. Le procedure devono essere costantemente aggiornate e servire da documenti di lavoro di base dell'autorità competente per tutti i compiti corrispondenti;

(2)

un organico sufficiente, inclusi gli ispettori per il rilascio delle licenze e della certificazione, per poter svolgere i propri compiti e per adempiere alle proprie responsabilità. Il personale deve essere qualificato a svolgere i compiti che gli sono stati assegnati e deve avere la necessaria conoscenza ed esperienza, oltre a ricevere l'addestramento iniziale, operativo e periodico necessario per garantire il mantenimento delle competenze. È necessario dotarsi di un sistema per pianificare la disponibilità del personale, al fine di garantire il corretto completamento di tutti i compiti connessi;

(3)

strutture e uffici adeguati allo svolgimento dei compiti che le sono stati assegnati;

(4)

una funzione per monitorare la conformità del sistema di gestione ai corrispondenti requisiti e l'adeguatezza delle procedure, inclusa la definizione di un processo di audit interno e di un processo di gestione dei rischi di sicurezza. Il monitoraggio della conformità deve includere un sistema di feedback delle conclusioni dell'audit ai dirigenti dell'autorità competente per garantire l'attuazione delle azioni correttive necessarie; e

(5)

una persona o gruppo di persone che rispondono unicamente ai dirigenti dell'autorità competente per la funzione di monitoraggio della conformità.

(b)

Per ogni settore di attività incluso nel sistema di gestione, l'autorità competente deve nominare una o più persone che siano responsabili per la gestione dei corrispondenti compiti.

(c)

L'autorità competente deve stabilire procedure per la partecipazione allo scambio di tutte le informazioni necessarie e l'assistenza alle altre autorità competenti interessate, incluso lo scambio di informazioni su tutte le conclusioni raggiunte e le azioni avviate in conseguenza della sorveglianza di soggetti e organizzazioni che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma che sono certificate dall'autorità competente di un altro Stato membro o dall'Agenzia.

(d)

Ai fini della standardizzazione, è messa a disposizione dell'Agenzia una copia delle procedure inerenti al sistema di gestione e delle relative modifiche.

ATCO.AR.B.005   Assegnazione di compiti a soggetti qualificati

(a)

Se l'autorità competente assegna compiti relativi alla certificazione iniziale o alla sorveglianza continua di soggetti e organizzazioni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 e sue norme attuative, tali compiti devono essere assegnati solo a soggetti qualificati. Nell'assegnare tali compiti, l'autorità competente si assicura di:

(1)

disporre di un sistema per valutare, inizialmente e in maniera continua, che il soggetto qualificato sia conforme all'allegato V del regolamento (CE) n. 216/2008.

Tale sistema e i risultati delle valutazioni devono essere documentati;

(2)

di avere stabilito un accordo documentato con un soggetto qualificato, approvato da entrambe le parti al livello dirigenziale adeguato, che definisca chiaramente:

i)

i compiti che devono essere svolti;

ii)

le dichiarazioni, le segnalazioni e la documentazione da fornire;

iii)

le condizioni tecniche da soddisfare nell'esecuzione di tali compiti;

iv)

la corrispondente copertura di responsabilità; e

v)

la protezione delle informazioni acquisite nello svolgimento dei suddetti compiti.

(b)

L'autorità competente deve assicurare che le procedure di audit interno e di gestione dei rischi di sicurezza previste al punto ATCO.AR.B.001, lettera a), punto 4, riguardino tutti i compiti di certificazione o sorveglianza svolti per suo conto.

ATCO.AR.B.010   Modifiche al sistema di gestione

(a)

L'autorità competente deve dotarsi di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti ed espletare le sue responsabilità come prevedono il regolamento (CE) n. 216/2008 e il presente regolamento. Tale sistema deve permettere l'adozione di azioni appropriate per assicurare che il sistema di gestione continui ad essere adeguato ed efficace.

(b)

L'autorità competente deve aggiornare il proprio sistema di gestione per rispecchiare le modifiche al regolamento (CE) n. 216/2008 e al presente regolamento in maniera tempestiva in modo da garantire un'attuazione efficace.

(c)

L'autorità competente deve notificare all'Agenzia le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti ed espletare le sue responsabilità come prevedono il regolamento (CE) n. 216/2008 e il presente regolamento.

ATCO.AR.B.015   Tenuta della documentazione

(a)

Le autorità competenti devono conservare un elenco di tutti i certificati di organizzazioni e licenze e certificati del personale da esse rilasciati.

(b)

L'autorità competente deve stabilire un sistema di conservazione della documentazione che permetta un'archiviazione adeguata, l'accessibilità e una tracciabilità affidabile per quanto concerne:

(1)

le strategie e procedure documentate del sistema di gestione;

(2)

l'addestramento, la qualifica e l'approvazione del proprio personale;

(3)

l'assegnazione dei compiti, inclusi gli elementi richiesti dal punto ATCO.AR.B.005, nonché i dettagli dei compiti assegnati;

(4)

i processi di certificazione e sorveglianza continua delle organizzazioni certificate;

(5)

i dettagli dei corsi forniti dalle organizzazioni di addestramento;

(6)

i processi per il rilascio di licenze, abilitazioni, specializzazioni e certificati, e per la sorveglianza continua dei titolari di tali licenze, abilitazioni, specializzazioni e certificati;

(7)

la sorveglianza continua di soggetti e organizzazioni che svolgono attività nel territorio dello Stato membro, ma sono certificati dall'autorità competente di un altro Stato membro, come concordato tra tali autorità;

(8)

i rilievi, le azioni correttive e la data di conclusione delle azioni;

(9)

i provvedimenti attuativi adottati;

(10)

le informazioni in materia di sicurezza e le misure per il monitoraggio;

(11)

il ricorso a misure di flessibilità in conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 216/2008; e

(12)

la valutazione e notifica all'Agenzia di metodi alternativi di rispondenza proposti dalle organizzazioni e la valutazione di metodi alternativi di rispondenza utilizzati dall'autorità competente stessa.

(c)

La documentazione deve essere conservata per un periodo minimo di 5 anni e in merito alle licenze del personale per un periodo minimo di 10 anni dopo la scadenza dell'ultima specializzazione sulla licenza, fatta salva la legge sulla protezione dei dati.

CAPO C

SUPERVISIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE

ATCO.AR.C.001   Sorveglianza

(a)

L'autorità competente verifica:

(1)

il soddisfacimento dei requisiti applicabili alle organizzazioni o alle persone prima del rilascio di un certificato dell'organizzazione o di una licenza, certificato, abilitazione o specializzazione del personale, a seconda dei casi;

(2)

l'osservanza ininterrotta dei requisiti e delle condizioni applicabili allegate al certificato dell'organizzazione di addestramento, nonché dei requisiti applicabili ai corsi, piani e programmi di addestramento da essa approvati e i requisiti applicabili al personale;

(3)

l'attuazione di appropriate misure di sicurezza imposte dall'autorità competente come previsto al punto ATCO.AR.A.025, lettere c) e d).

(b)

Tale verifica:

(1)

deve essere effettuata sulla base della documentazione intesa specificamente a fornire un orientamento al personale responsabile per la sorveglianza in materia di sicurezza per lo svolgimento delle rispettive funzioni;

(2)

fornire alle persone e alle organizzazioni interessate i risultati dell'attività di sorveglianza della sicurezza;

(3)

fondarsi su audit e ispezioni, incluse, se del caso, ispezioni senza preavviso; e

(4)

fornire all'autorità competente le prove necessarie nel caso in cui siano richieste azioni aggiuntive, inclusi i provvedimenti previsti ai punti ATCO.AR.C.010 e ATCO.AR.E.015.

(c)

Il campo di applicazione della sorveglianza deve essere determinato sulla base del campo di applicazione e dei risultati delle attività di sorveglianza passate e delle priorità in materia di sicurezza.

(d)

Fatte salve le competenze degli Stati membri, il campo di applicazione e i risultati della sorveglianza delle attività svolte nel territorio di uno Stato membro dalle persone o dalle organizzazioni stabilite o residenti in un altro Stato membro devono essere determinati sulla base delle priorità di sicurezza, nonché delle attività di sorveglianza pregresse.

(e)

Nel caso in cui le attività di una persona o di una organizzazione interessino più di uno Stato membro, l'autorità competente responsabile per la sorveglianza secondo le lettere da a) a c) può concordare dei sistemi di sorveglianza alternativi specifici con le altre autorità competenti. Ogni persona o organizzazione soggetta a tale accordo è informata dell'esistenza dello stesso e del suo campo di applicazione.

ATCO.AR.C.005   Programma di sorveglianza

(a)

L'autorità competente deve stabilire e mantenere un programma di sorveglianza che includa le attività di sorveglianza prescritte dal punto ATCO.AR.C.001.

(b)

Per le organizzazioni certificate dall'autorità competente il programma di sorveglianza deve essere sviluppato tenendo conto della natura specifica dell'organizzazione, la complessità delle sue attività e i risultati delle attività di certificazione e/o di sorveglianza pregresse. Tale programma comprende all'interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:

(1)

audit e ispezioni, se necessario, incluse le ispezioni senza preavviso, ove opportuno; e

(2)

riunioni convocate tra i dirigenti dell'organizzazione di addestramento e l'autorità competente per assicurare che entrambi siano informati in merito a questioni significative.

(c)

Per le organizzazioni certificate dall'autorità competente è applicato un ciclo di pianificazione della sorveglianza non superiore a 24 mesi.

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se è dimostrato che le prestazioni in materia di sicurezza dell'organizzazione sono diminuite.

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere prorogato fino a un massimo di 36 mesi nel caso in cui l'autorità competente abbia stabilito che, durante i 24 mesi precedenti:

(1)

l'organizzazione ha dimostrato di saper individuare in maniera efficace i pericoli per la sicurezza aerea e di saper gestire i rischi associati; e

(2)

l'organizzazione ha dimostrato in maniera continua, ai sensi del punto ATCO.OR.B.015, di avere un pieno controllo su tutte le modifiche; e

(3)

non sono stati emessi rilievi di livello 1; e

(4)

tutte le azioni correttive sono state attuate entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall'autorità competente come previsto al punto ATCO.AR.E.015.

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente prorogato fino ad un massimo di 48 mesi nel caso in cui, in aggiunta ai punti di cui sopra, l'organizzazione abbia stabilito, e l'autorità competente approvato, un'efficace sistema di segnalazione continua all'autorità competente sul livello conseguito in materia di sicurezza e sulla rispondenza alla normativa da parte dell'organizzazione stessa.

(d)

Il programma di sorveglianza per le organizzazioni di addestramento deve includere il monitoraggio degli standard di addestramento incluso il campionamento dell'addestramento fornito, se del caso.

(e)

Per i soggetti titolari di una licenza, abilitazione o specializzazione rilasciate dall'autorità competente, il programma di sorveglianza deve includere delle ispezioni, incluse ispezioni senza preavviso, se del caso.

ATCO.AR.C.010   Constatazioni di non conformità e provvedimenti attuativi per il personale

(a)

Se durante la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo vengono individuati dall'autorità competente responsabile della sorveglianza in conformità al punto ATCO.AR.C.001 elementi che dimostrano la non conformità ai requisiti applicabili da parte di un titolare di una licenza rilasciata a norma del presente regolamento, l'autorità competente deve dichiarare una non conformità, registrarla e comunicarla per iscritto al titolare della licenza e darne notifica all'organizzazione per cui quest'ultimo lavora, se del caso.

(b)

Se l'autorità competente che ha dichiarato la non conformità è l'autorità competente responsabile del rilascio della licenza:

(1)

può sospendere o revocare la licenza, l'abilitazione o la specializzazione, a seconda dei casi, se è stata identificata una questione di sicurezza; e

(2)

deve adottare tutte le ulteriori misure esecutive necessarie per impedire il protrarsi della non conformità.

(c)

Se l'autorità competente che ha dichiarato la non conformità non è l'autorità competente responsabile per il rilascio della licenza, deve informarne l'autorità competente che ha rilasciato la licenza. In questo caso, l'autorità competente che ha rilasciato la licenza deve adottare le azioni previste alla lettera b) e informarne l'autorità competente che ha dichiarato la non conformità.

CAPO D

RILASCIO, RINNOVO, RIPRISTINO, SOSPENSIONE E REVOCA DI LICENZE, ABILITAZIONI E SPECIALIZZAZIONI

ATCO.AR.D.001   Procedura per rilascio, rinnovo e ripristino di licenze, abilitazioni, specializzazioni e autorizzazioni

(a)

L'autorità competente deve stabilire le procedure per la domanda, il rilascio e lo scambio di licenze, il rilascio di abilitazioni e specializzazioni, nonché il rinnovo e il ripristino di specializzazioni. Tali procedure possono includere:

(1)

il rilascio dell'autorizzazione temporanea di OJTI e dell'autorizzazione temporanea di valutatore; e

(2)

se applicabile, l'autorizzazione per valutatori per il rinnovo e il ripristino di specializzazioni di unità operativa, nel qual caso i valutatori devono presentare tutta la documentazione, le relazioni e tutte le altre informazioni all'autorità competente come previsto nelle rispettive procedure.

(b)

Al ricevimento di una domanda e, se rilevante, della documentazione di supporto, l'autorità competente deve verificare che la domanda sia completa e se il richiedente soddisfa i requisiti di cui all'allegato I.

(c)

Se il richiedente soddisfa i requisiti applicabili, l'autorità competente rilascia, rinnova o ripristina, se del caso, la relativa licenza, abilitazione/i e specializzazione/i utilizzando il modello per le licenze previsto all'appendice 1 dell'allegato II. L'autorizzazione di OJTI temporanea di cui al punto ATCO.C.025 e l'autorizzazione temporanea di valutatore di cui al punto ATCO.C.065 viene rilasciata come documento separato nel quale devono essere specificate le attribuzioni del titolare nonché la validità dell'autorizzazione.

(d)

Al fine di ridurre inutili oneri amministrativi, l'autorità competente può adottare procedure che permettano di stabilire una data unica di validità per diverse specializzazioni. In ogni caso, i periodi di validità delle specializzazioni in questione non possono essere prorogati.

(e)

L'autorità competente deve sostituire la licenza di controllore del traffico aereo se necessario per motivi amministrativi e quando il punto XII bis della licenza è completo e non rimane altro spazio libero. La data del primo rilascio delle abilitazioni e delle specializzazioni di abilitazione viene trasferita alla nuova licenza.

ATCO.AR.D.005   Revoca e sospensione di licenze, abilitazioni e specializzazioni

(a)

Ai fini del punto ATCO.A.020 l'autorità competente deve stabilire le procedure amministrative per la sospensione e la revoca di licenze, abilitazioni e specializzazioni.

(b)

L'autorità competente può sospendere la licenza nel caso d'incapacità provvisoria non conclusa secondo le procedure di cui al punto ATCO.A.015, lettera e).

(c)

L'autorità competente deve sospendere o revocare una licenza, abilitazione o specializzazione in conformità al punto ATCO.AR.C.010 in particolare quando:

(1)

le attribuzioni della licenza sono esercitate ma il titolare della licenza non soddisfa più i requisiti applicabili del presente regolamento;

(2)

una licenza di tirocinante controllore del traffico aereo o di controllore del traffico aereo, o un'abilitazione, specializzazione o certificato sono stati ottenuti falsificando la documentazione presentata;

(3)

la licenza o la documentazione relativa al certificato sono state falsificate;

(4)

le attribuzioni della licenza, abilitazione/i o specializzazione/i sono esercitate sotto l'influenza di sostanze psicoattive.

(d)

Nel caso della sospensione o revoca di licenze, abilitazioni e specializzazioni, l'autorità competente deve informare il titolare della licenza per iscritto di tale decisione e del suo diritto di ricorso secondo le procedure stabilite al punto ATCO.AR.A.010, lettera a), punto 14. La sospensione o revoca della specializzazione di valutatore deve essere notificata anche al relativo fornitore di servizi di navigazione aerea.

(e)

L'autorità competente deve sospendere o revocare una licenza, abilitazione o specializzazione anche su domanda scritta del titolare della licenza.

CAPO E

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE PER ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO E APPROVAZIONE DI CORSI DI ADDESTRAMENTO

ATCO.AR.E.001   Domanda e procedura di certificazione per le organizzazioni di addestramento

(a)

Al momento del ricevimento di una domanda di rilascio di un certificato per un'organizzazione di addestramento, l'autorità competente deve verificare che tale organizzazione sia conforme ai requisiti di cui all'allegato III.

(b)

Se l'organizzazione di addestramento soddisfa i requisiti applicabili, l'autorità competente rilascia un certificato utilizzando il modello che figura nell'appendice 2 dell'allegato II.

(c)

Al fine di permettere a un'organizzazione di attuare modifiche senza la previa approvazione dell'autorità competente in conformità al punto ATCO.OR.B.015 e al punto ATCO.AR.E.010, lettera c), l'autorità competente deve approvare la procedura presentata dall'organizzazione di addestramento che definisce il campo di applicazione di tali modifiche e descrive come tali modifiche verranno gestite e notificate.

ATCO.AR.E.005   Approvazione di corsi e programmi di addestramento

(a)

L'autorità competente approva i corsi di formazione e i programmi di formazione sviluppati in conformità ai requisiti stabiliti al punto ATCO.OR.D.001.

(b)

A seguito dello scambio di una licenza in conformità al punto ATCO.A.010, l'autorità competente approva o rifiuta il corso di specializzazione di unità operativa stabilito in conformità al punto ATCO.B.020, lettere b) e c), entro e non oltre sei settimane dalla presentazione della domanda di approvazione del corso e assicura il rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

ATCO.AR.E.010   Modifiche alle organizzazioni di addestramento

(a)

Al momento del ricevimento di una domanda di modifica che richiede la previa approvazione in conformità al punto ATCO.OR.B.015, l'autorità competente verifica che l'organizzazione di addestramento sia conforme ai requisiti di cui all'allegato III prima di rilasciare l'approvazione.

L'autorità competente approva le condizioni alle quali l'organizzazione può operare durante la modifica, a meno che la stessa autorità accerti che la modifica non può essere attuata.

Dopo aver verificato che l'organizzazione di addestramento è conforme ai requisiti applicabili, l'autorità competente approva la modifica.

(b)

Fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti attuativi in conformità al punto ATCO.AR.E.015, nel caso in cui l'organizzazione attui delle modifiche che richiedono una previa approvazione senza aver ricevuto tale approvazione da parte dell'autorità competente come previsto alla lettera a), l'autorità competente adotta misure immediate e adeguate.

(c)

Per le modifiche che non richiedono previa approvazione, l'autorità competente approva una procedura sviluppata dall'organizzazione di addestramento in conformità al punto ATCO.OR.B.015 che definisce la portata di tali modifiche e il relativo meccanismo di gestione e notifica. Nel processo di sorveglianza continua l'autorità competente valuta le informazioni fornite nella notifica per verificare se le azioni adottate sono conformi alle procedure approvate e ai requisiti applicabili.

ATCO.AR.E.015   Rilievi e azioni correttive

(a)

L'autorità competente deve disporre di un sistema per analizzare i rilievi in merito alla loro rilevanza per la sicurezza.

(b)

Un rilievo di livello 1 viene rilasciato dall'autorità competente quando viene riscontrata una non conformità significativa rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e del presente regolamento, alle procedure e ai manuali dell'organizzazione di addestramento, al tipo di addestramento e/o di servizi forniti o di certificato che riduca o metta in serio pericolo la sicurezza e/o risulti in un degrado significativo dell'addestramento fornito.

Un rilievo di livello 1 può consistere, senza che ciò costituisca un elenco tassativo, nel:

(1)

non consentire all'autorità competente l'accesso alle strutture dell'organizzazione di addestramento come prevede il punto ATCO.OR.B.025 durante il normale orario di lavoro e dopo due domande scritte;

(2)

ottenere o mantenere la validità del certificato di organizzazione di addestramento falsificando i documenti presentati;

(3)

fare un uso distorto o fraudolento del certificato dell'organizzazione di addestramento; e

(4)

assenza di un dirigente responsabile.

(c)

Un rilievo di livello 2 viene emesso dall'autorità competente quando viene riscontrata una non conformità ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e del presente regolamento, alle procedure e manuali dell'organizzazione di addestramento, al tipo di addestramento e/o di servizi forniti o al tipo di certificato, che riduca o metta in pericolo la sicurezza e/o potrebbe comportare un degrado dell'addestramento fornito.

(d)

Quando viene riscontrata una non conformità durante la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, l'autorità competente, fatta salva un'eventuale ulteriore azione prevista dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dal presente regolamento, comunica tale non conformità all'organizzazione di addestramento per iscritto e richiede un'azione correttiva per affrontare la non conformità individuata.

(1)

Nel caso di rilievi di livello 1, l'autorità competente deve agire immediatamente e in modo adeguato per proibire o limitare le attività e, se opportuno, revocare il certificato o limitarlo o sospenderlo in tutto o in parte, a seconda della portata del rilievo, fino a quando non sia stata intrapresa con successo un'azione correttiva da parte dell'organizzazione di addestramento.

(2)

In caso di rilievi di livello 2, l'autorità competente deve:

i)

concedere all'organizzazione di addestramento un periodo per l'attuazione delle azioni correttive incluse in un piano d'azione adeguato alle caratteristiche del rilievo; e

ii)

valutare l'azione correttiva e il piano di attuazione proposti dall'organizzazione di addestramento e, se la valutazione conclude che sono sufficienti per affrontare la non conformità, accettarli.

(3)

Nel caso in cui un'organizzazione di addestramento non sottoponga un piano di azioni correttive accettabile, o non esegua le azioni correttive entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall'autorità competente, il rilievo deve essere elevato a un rilievo di livello 1 e devono essere intraprese le azioni indicate alla lettera d), punto 1.

(e)

L'autorità competente deve registrare tutti i rilievi da essa individuati e, se del caso, i provvedimenti attuativi applicati, nonché tutte le azioni correttive e la data di chiusura dell'azione concernente i rilievi.

CAPO F

REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE AEROMEDICA

TITOLO 1

Requisiti generali

ATCO.AR.F.001   Centri aero-medici e certificazione aero-medica

In deroga ai capi A, B e C, per quanto concerne i centri aeromedici (AeMC) e la certificazione aeromedica, l'autorità competente applica le seguenti disposizioni dell'allegato VI al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (il regolamento sull'equipaggio) (2), con l'esclusione di tutti i riferimenti ai medici generalisti (GMP):

Capo ARA.GEN;

Capo ARA.AeMC;

ARA.MED.120 Valutatori medici;

ARA.MED.125 Rinvio all'autorità competente al rilascio delle licenze;

ARA.MED.150 Tenuta della documentazione;

ARA.MED.200 Procedura per il rilascio, il rinnovo, il ripristino o la modifica di un certificato di esaminatore aeromedico (AME);

ARA.MED.245 Sorveglianza continua;

ARA.MED.250 Limitazione, sospensione o revoca di un certificato di esaminatore aeromedico (AME);

ARA.MED.255 Provvedimenti attuativi;

ARA.MED.315 Revisione delle relazioni d'esame; e

ARA.MED.325 Procedura di riesame.

TITOLO 2

Documentazione

ATCO.AR.F.005   Certificato medico

Il certificato medico è conforme alle seguenti specifiche:

(a)

Contenuto

(1)

Stato nel quale è stata rilasciata o domanda la licenza ATCO (I);

(2)

classe del certificato medico (II);

(3)

numero del certificato che inizia con il codice ONU dello Stato dove è stata rilasciata o domanda la licenza ATCO, seguito da un codice formato da numeri e/o lettere in numeri arabi e caratteri latini (III);

(4)

nome del titolare (IV);

(5)

nazionalità del titolare (VI);

(6)

data di nascita del titolare (XIV);

(7)

firma del titolare (VII);

(8)

limitazioni (XIII);

(9)

data di scadenza del certificato medico di classe 3 (IX);

(10)

data dell'esame;

(11)

data dell'ultimo elettrocardiogramma;

(12)

data dell'ultimo audiogramma;

(13)

data del rilascio e firma dell'AME o del valutatore medico che ha rilasciato il certificato medico (X);

(14)

sigillo o timbro.

(b)

Materiale: la carta o altro materiale utilizzato deve impedire o rivelare immediatamente eventuali alterazioni o cancellature. Tutte le registrazioni o cancellazioni nel modulo devono essere autorizzate dall'autorità competente.

(c)

Lingua: i certificati medici devono essere scritti nella lingua/lingue nazionali e in inglese e nella lingua ritenuta opportuna dall'autorità competente.

(d)

Tutte le date sul certificato medico sono riportate nel formato gg/mm/aaaa.

ATCO.AR.F.010   Certificato AME

Dopo aver verificato che l'AME è conforme ai requisiti applicabili, l'autorità competente provvede al rilascio, rinnovo, ripristino o modifica del certificato AME utilizzando il modello stabilito nell'appendice 3 dell'allegato II.

ATCO.AR.F.015   Certificato AeMC

Dopo aver verificato che l'AeMC è conforme ai requisiti applicabili, l'autorità competente provvede al rilascio o alla modifica del certificato AeMC utilizzando il modello stabilito nell'appendice 4 dell'allegato II.

ATCO.AR.F.020   Modelli aero-medici

L'autorità competente deve fornire agli AME e AeMC i modelli da utilizzare per:

(a)

il modello di domanda di certificato medico; e

(b)

il modello di relazione degli esami per i richiedenti della classe 3.


(1)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

(2)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

Appendice 1 dell'allegato II

Modello di licenza

LICENZA DI CONTROLLORE DEL TRAFFICO AEREO

Le licenze di controllore del traffico aereo rilasciate in conformità al presente regolamento sono conformi alle seguenti specifiche:

(a)

Contenuto. Il numero della voce deve sempre essere stampato in associazione al titolo della voce. Le voci da I a XI sono le voci «permanenti» mentre le voci da XII a XIV sono le voci «variabili», che possono figurare su una parte separata o amovibile del modello principale come prescritto sotto. Tutte le parti separate o amovibili devono essere chiaramente individuabili come parti della licenza.

1.   Voci permanenti:

I)

Stato che ha rilasciato la licenza;

II)

titolo della licenza;

III)

numero di serie della licenza che inizia con il codice ONU dello Stato che ha rilasciato la licenza, seguito da «Licenza ATCO (Tirocinante)» e un codice formato da numeri e/o lettere in numeri arabi e caratteri latini;

IV)

nome completo del titolare (in caratteri latini, anche se la lingua nazionale non viene scritta in caratteri latini);

IV bis)

data di nascita;

V)

indirizzo del titolare, se richiesto dall'autorità competente;

VI)

cittadinanza del titolare;

VII)

firma del titolare;

VIII)

autorità competente

IX)

certificazione di validità e approvazione delle attribuzioni concesse, comprese le date del primo rilascio;

X)

firma del funzionario che rilascia la licenza e data del rilascio;

XI)

sigillo o timbro dell'autorità competente.

2.   Voci variabili:

XII)

abilitazioni e specializzazioni con relative date di scadenza;

XIII)

note: specializzazioni di competenza linguistica; e

XIV)

ogni altro dettaglio richiesto dall'autorità competente.

(b)

La licenza deve essere accompagnata da un certificato medico valido, salvo quando siano esercitate solo attribuzioni STDI.

(c)

Materiale. Deve essere utilizzata carta di prima qualità e/o altro materiale idoneo, comprese le carte in plastica, per impedire o rivelare immediatamente eventuali alterazioni o cancellature. Eventuali registrazioni o cancellazioni apportate sul modello devono essere chiaramente autorizzate dall'autorità competente.

(d)

Lingua. Le licenze devono essere scritte in inglese e, se richiesto dagli Stati membri, nelle rispettive lingue nazionali e in altre lingue da essi ritenute opportune.

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Abbreviazioni

Abilitazioni di controllore del traffico aereo

Prescrizioni: n.d.

ADV

Controllo di aeroporto a vista

ADI

Controllo di aeroporto strumentale

APP

Controllo di avvicinamento procedurale

APS

Controllo di avvicinamento sorveglianza

ACP

Controllo di area procedurale

ACS

Controllo di area sorveglianza

Specializzazioni di abilitazione

AIR

Controllo aereo

GMC

Controllo dei movimenti al suolo

TWR

Torre di controllo

GMS

Sorveglianza movimento al suolo

RAD

Controllo radar di aeroporto

PAR

Radar di avvicinamento di precisione

SRA

Avvicinamento con radar di sorveglianza

TCL

Controllo di terminale

OCN

Controllo oceanico

Specializzazioni di licenza

OJTI

Istruttore su posizione operativa

STDI

Istruttore su dispositivo di simulazione per addestramento

Valutatore

Valutatore

Appendice 2 dell'allegato II

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Appendice 3 dell'allegato II

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Appendice 4 dell'allegato II

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ALLEGATO III

PARTE ATCO.OR

REQUISITI PREVISTI PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO E I CENTRI AEROMEDICI

CAPO A

REQUISITI GENERALI

ATCO.OR.A.001   Campo di applicazione

La presente parte, illustrata nel presente allegato, stabilisce i requisiti applicabili alle organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo e ai centri aeromedici al fine di ottenere e mantenere un certificato in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e al presente regolamento.

CAPO B

REQUISITI PREVISTI PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO

ATCO.OR.B.001   Domanda di certificato di organizzazione di addestramento

(a)

Le domande di certificati di organizzazione di addestramento devono essere presentate all'autorità competente in tempo utile per permettere a quest'ultima di valutare la domanda. Le domande devono essere presentate in conformità alla procedura stabilita da tale autorità.

(b)

I richiedenti un certificato iniziale devono dimostrare all'autorità competente in che modo intendono conformarsi ai requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 216/2008 e nel presente regolamento.

(c)

Una domanda di certificato di organizzazione di addestramento deve includere le seguenti informazioni:

(1)

nome e indirizzo del richiedente;

(2)

indirizzo(i) del(i) luogo(hi) di attività (incluso, se del caso, l'elenco delle unità ATC) se diverso dall'indirizzo del richiedente di cui alla lettera a);

(3)

i nomi e i recapiti:

i)

del dirigente responsabile;

ii)

del capo dell'organizzazione di addestramento, se diverso da quello indicato alla lettera i);

iii)

della/e persona/e designata/e dall'organizzazione di addestramento come punto/i focale/i per le comunicazioni con l'autorità competente;

(4)

la data del previsto inizio delle attività o della modifica;

(5)

un elenco dei tipi di addestramento che vengono forniti e almeno un corso per ciascun tipo di addestramento che si intende fornire;

(6)

la dichiarazione di conformità ai requisiti applicabili deve essere firmata dal dirigente responsabile, dichiarando la conformità costante e senza interruzioni dell'organizzazione di addestramento ai requisiti;

(7)

i processi del sistema di gestione; e

(8)

la data della domanda.

ATCO.OR.B.005   Metodi di rispondenza

(a)

Dei metodi alternativi di rispondenza rispetto agli AMC adottati dall'Agenzia possono essere utilizzati da un'organizzazione per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e al presente regolamento.

(b)

Qualora un'organizzazione desideri avvalersi di metodi alternativi di rispondenza, prima di applicarli fornisce all'autorità competente una descrizione completa di tali metodi alternativi di rispondenza. La descrizione deve includere tutte le revisioni a manuali o procedure che possano essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri la conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative.

(c)

L'organizzazione può applicare tali metodi alternativi di rispondenza a condizione che siano previamente approvati da parte dell'autorità competente e alla ricezione della notifica come previsto al punto ATCO.AR.A.015, lettera d).

ATCO.OR.B.010   Condizioni di approvazione e attribuzioni di un certificato di organizzazione di addestramento

(a)

Le organizzazioni di addestramento devono conformarsi al campo di applicazione e alle attribuzioni definite nelle condizioni di approvazione allegate al certificato dell'organizzazione.

(b)

Al fine di garantire che i requisiti applicabili del capo D dell'allegato I (parte ATCO) siano soddisfatti, l'attribuzione di fornire addestramento continuo e di unità operativa è concessa esclusivamente alle organizzazioni di addestramento che:

(1)

sono titolari di un certificato per la fornitura del servizio di controllo del traffico aereo; oppure

(2)

hanno concluso un accordo specifico con il fornitore di servizi ATC.

ATCO.OR.B.015   Modifiche all'organizzazione di addestramento

(a)

Le modifiche all'organizzazione che hanno conseguenze sul certificato o sulle condizioni di approvazione dell'organizzazione di addestramento o qualsiasi elemento rilevante dei sistemi di gestione dell'organizzazione di addestramento richiedono la previa approvazione dell'autorità competente.

(b)

Le organizzazioni di addestramento devono concordare con le loro autorità competenti le modifiche che richiedono una previa approvazione oltre a quelle specificate alla lettera a).

(c)

Per le modifiche che richiedono una previa approvazione in conformità alle lettere a) e b), l'organizzazione di addestramento deve chiedere e ottenere un'approvazione rilasciata dall'autorità competente. La domanda deve essere presentata prima dell'effettuazione di ciascuna di tali modifiche, al fine di permettere all'autorità competente di stabilire la costante conformità al presente regolamento e di modificare, se necessario, il certificato dell'organizzazione di addestramento e le relative condizioni di approvazione a esso allegate.

L'organizzazione di addestramento deve fornire all'autorità competente tutta la documentazione rilevante.

Le modifiche devono essere attuate solamente al momento del ricevimento dell'approvazione formale dell'autorità competente in conformità al punto ATCO.AR.E.010.

Le organizzazioni di addestramento, durante tali modifiche, devono operare alle condizioni prescritte dall'autorità competente a seconda delle circostanze.

(d)

Le modifiche agli elementi di cui alla lettera a) dovuti a circostanze impreviste devono essere immediatamente notificate all'autorità competente al fine di ottenere la necessaria approvazione.

(e)

Tutte le modifiche che non richiedono previa approvazione devono essere gestite e notificate all'autorità competente come specificato nella procedura approvata dall'autorità competente in conformità al punto ATCO.AR.E.010.

(f)

Le organizzazioni di addestramento devono informare l'autorità competente quando cessano la loro attività.

ATCO.OR.B.020   Mantenimento della validità

(a)

Il certificato di un'organizzazione di addestramento rimane valido a condizione che il certificato non venga ceduto o revocato e che l'organizzazione di addestramento rimanga conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 216/2008 e al presente regolamento, tenendo conto delle disposizioni relative alla gestione dei rilievi in conformità al punto ATCO.OR.B.030.

(b)

Il certificato deve essere restituito senza indugi all'autorità competente quando viene revocato o al momento della cessazione di tutte le attività.

ATCO.OR.B.025   Accesso alle strutture e ai dati delle organizzazioni di addestramento

Le organizzazioni di addestramento e i richiedenti di certificati di organizzazione di addestramento devono permettere l'accesso a qualsiasi persona autorizzata dall'autorità competente, o che agisce per conto della stessa, ai relativi locali al fine di esaminare la documentazione, i dati e le procedure previste nonché qualsiasi altro materiale pertinente ai fini dell'espletamento dei compiti dell'autorità competente.

ATCO.OR.B.030   Rilievi

Successivamente al ricevimento della notifica dei rilievi emessi dall'autorità competente in conformità al punto ATCO.AR.E.015, l'organizzazione di addestramento deve:

(a)

identificare le cause che sono alla base del rilievo;

(b)

definire un piano di azioni correttive; e

(c)

dimostrare l'attuazione delle azioni correttive all'autorità competente in modo soddisfacente entro un periodo concordato con tale autorità come previsto al punto ATCO.AR.E.015.

ATCO.OR.B.035   Reazione immediata a un problema di sicurezza

L'organizzazione di addestramento deve attuare tutte le misure di sicurezza prescritte dall'autorità competente, in conformità al punto ATCO.AR.C.001, lettera a), punto 3, per le attività dell'organizzazione di addestramento in questione.

ATCO.OR.B.040   Segnalazione di eventi

(a)

Le organizzazioni di addestramento che forniscono l'addestramento in posizione operativa devono segnalare all'autorità competente e a qualsiasi altra organizzazione che lo Stato dell'operatore richiede di informare, ogni incidente, inconveniente grave ed evento, come prescritto nel regolamento (UE) n. 996/2010 (1) e nel regolamento (UE) n. 376/2014, derivante dalla loro attività di formazione.

(b)

Le segnalazioni devono essere effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui l'organizzazione di addestramento identifica la condizione a cui si riferisce la segnalazione, a meno che lo impediscano circostanze eccezionali.

(c)

Se del caso, l'organizzazione di addestramento deve produrre una segnalazione successiva per fornire i dettagli delle azioni che essa intende adottare per impedire il ripetersi di eventi simili in futuro, non appena tali azioni siano state identificate.

(d)

Fatto salvo il regolamento (UE) n. 996/2010 e il regolamento (UE) n. 376/2014, le segnalazioni di cui alle lettere a), b) e c), devono essere effettuate nella forma e nelle modalità stabilite dall'autorità competente e devono contenere tutte le informazioni pertinenti in merito alle condizioni di cui l'organizzazione di addestramento sia a conoscenza.

CAPO C

GESTIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO

ATCO.OR.C.001   Sistema di gestione delle organizzazioni di addestramento

Le organizzazioni di addestramento devono stabilire, attuare e mantenere un sistema di gestione, che includa:

(a)

linee di responsabilità ben definite all'interno dell'organizzazione, inclusa la responsabilità diretta in termini di sicurezza del dirigente responsabile;

(b)

una descrizione dei principi generali dell'organizzazione in merito alla sicurezza, indicata come politica in materia di sicurezza;

(c)

l'identificazione dei pericoli per la sicurezza aerea insiti nelle attività dell'organizzazione di addestramento, la loro valutazione e la gestione dei rischi associati, incluse le azioni per ridurre il rischio e verificarne l'efficacia;

(d)

il mantenere il personale a livelli di addestramento e competenza adeguati allo svolgimento dei propri compiti;

(e)

la documentazione di tutti i processi chiave del sistema di gestione, tra cui quello per rendere consapevole il personale delle proprie responsabilità e la procedura per modificare tale documentazione;

(f)

una funzione per monitorare la conformità dell'organizzazione ai requisiti applicabili. Il monitoraggio della conformità deve includere un sistema di feedback dei rilievi al dirigente responsabile dell'attuazione efficace delle necessarie azioni correttive;

(g)

il sistema di gestione deve essere proporzionato alle dimensioni dell'organizzazione e alle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati a tali attività.

ATCO.OR.C.005   Attività appaltate

(a)

Le organizzazioni di addestramento devono garantire che nell'appaltare o acquistare parti delle loro attività, l'attività o la parte di attività appaltata o acquistata sia conforme ai requisiti applicabili.

(b)

Nel caso in cui l'organizzazione di addestramento affidi in appalto parte delle sue attività a un'organizzazione che non è certificata a norma del presente regolamento a svolgere tali attività, quest'ultima deve lavorare rispettando le condizioni di approvazione contenute nel certificato rilasciato all'organizzazione di addestramento appaltante. L'organizzazione di addestramento appaltante deve assicurare che l'autorità competente abbia accesso all'organizzazione che ha ricevuto l'appalto, al fine di determinare il persistere della conformità ai requisiti applicabili.

ATCO.OR.C.010   Requisiti del personale

(a)

Le organizzazioni di addestramento devono nominare un dirigente responsabile.

(b)

Le organizzazioni di addestramento devono nominare anche una persona o le persone responsabili dell'addestramento. Tale/i persona/e deve/devono rispondere unicamente al dirigente responsabile.

(c)

Le organizzazioni di addestramento devono avere personale qualificato a sufficienza per poter svolgere i compiti e le attività pianificati che devono essere svolti in conformità ai requisiti applicabili.

(d)

Le organizzazioni di addestramento devono conservare una documentazione relativa agli istruttori teorici che ne specifici le qualifiche professionali, la dimostrazione delle loro conoscenze ed esperienza adeguate, la valutazione delle tecniche didattiche e le materie che sono abilitati ad insegnare.

(e)

Le organizzazioni di addestramento devono stabilire una procedura per mantenere la competenza degli istruttori teorici.

(f)

Le organizzazioni di addestramento devono assicurare che gli istruttori pratici e i valutatori completino con successo un addestramento di aggiornamento al fine di rinnovare la rispettiva specializzazione.

(g)

Le organizzazioni di addestramento devono conservare una documentazione relativa alle persone qualificate per valutare la competenza degli istruttori pratici e la competenza dei valutatori, in conformità al punto ATCO.C.045, con le rispettive specializzazioni.

ATCO.OR.C.015   Strutture ed equipaggiamento

(a)

Le organizzazioni di addestramento devono disporre di strutture che permettano di svolgere e gestire tutti i compiti e le attività pianificati in conformità al presente regolamento.

(b)

Le organizzazioni di addestramento devono garantire che i dispositivi di addestramento siano conformi alle specifiche e ai requisiti applicabili appropriati all'attività.

(c)

Durante l'addestramento in posizione operativa, le organizzazioni di addestramento devono assicurare che l'istruttore disponga esattamente delle stesse informazioni della persona in addestramento OJT e degli strumenti per intervenire immediatamente.

ATCO.OR.C.020   Tenuta della documentazione

(a)

Le organizzazioni di addestramento devono conservare una documentazione dettagliata delle persone che intraprendono o hanno intrapreso un addestramento per dimostrare che tutti i requisiti dei corsi di addestramento sono soddisfatti.

(b)

Le organizzazioni di addestramento devono stabilire e conservare un sistema per documentare le qualifiche professionali e le valutazioni delle tecniche didattiche degli istruttori e dei valutatori, nonché delle materie che sono abilitati ad insegnare, se del caso.

(c)

La documentazione di cui alle lettere a) e b) deve essere conservata per un periodo minimo di cinque anni fatta salva la normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati:

(1)

dopo che la persona che riceve l'addestramento ha completato il corso; e

(2)

dopo che l'istruttore o valutatore cessa di svolgere una funzione per l'organizzazione di addestramento, a seconda dei casi.

(d)

Il processo di archiviazione compreso il formato dei dati deve essere specificato nel sistema di gestione dell'organizzazione di addestramento.

(e)

La documentazione deve essere conservata in modo sicuro.

ATCO.OR.C.025   Finanziamenti e assicurazioni

Le organizzazioni di addestramento devono dimostrare di avere a disposizione finanziamenti sufficienti per condurre l'addestramento a norma del presente regolamento e che le attività dispongono di una copertura assicurativa sufficiente secondo il tipo di addestramento fornito e che tutte le attività possono essere svolte in conformità al presente regolamento.

CAPO D

REQUISITI PER CORSI E PROGRAMMI DI ADDESTRAMENTO

ATCO.OR.D.001   Requisiti per corsi e programmi di addestramento

Le organizzazioni di addestramento devono sviluppare:

(a)

programmi e corsi di addestramento associati al/i tipo(i) di formazione fornito(i) in conformità ai requisiti indicati nell'allegato I (parte ATCO), capo D;

(b)

soggetti, obiettivi dei soggetti, temi e argomenti per specializzazioni di abilitazione in conformità ai requisiti indicati nell'allegato I (parte ATCO);

(c)

metodi di valutazione in conformità al punto ATCO.D.090, lettera a), punto 3, e ATCO.D.095, lettera a), punto 3.

ATCO.OR.D.005   Risultati di esami e valutazioni e certificati

(a)

L'organizzazione di addestramento deve mettere a disposizione del richiedente i risultati di esami e valutazioni che lo riguardano e, su richiesta del richiedente, rilasciare un certificato con il risultato di tali esami e valutazioni.

(b)

Dopo il completamento con successo dell'addestramento iniziale o dell'addestramento di abilitazione per il rilascio di un'abilitazione supplementare, l'organizzazione di addestramento rilascia un certificato.

(c)

Un certificato di completamento dell'addestramento di base viene rilasciato su richiesta del richiedente soltanto se tutti i soggetti, temi e argomenti contenuti nell'appendice 2 dell'allegato I sono stati completati e il richiedente ha superato con esito positivo esami e valutazioni associati.

CAPO E

REQUISITI PER I CENTRI AEROMEDICI

ATCO.OR.E.001   Centri aero-medici

I centri aeromedici (AeMC) applicano le disposizioni dei capi ORA.GEN e ORA.AeMC dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione (2), laddove:

(a)

tutti i riferimenti alla classe 1 devono essere sostituiti con la classe 3; e

(b)

tutti i riferimenti alla parte MED devono essere sostituiti con la parte ATCO.MED.


(1)  Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).

(2)  Regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 5.4.2012, pag. 1).


ALLEGATO IV

PARTE ATCO.MED

REQUISITI MEDICI PER CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO

CAPO A

REQUISITI GENERALI

TITOLO 1

Requisiti generali

ATCO.MED.A.001   Autorità competente

Ai fini della presente parte, l'autorità competente è:

(a)

per i centri aeromedici (AeMC):

(1)

l'autorità designata dallo Stato membro che ospita la sede principale dell'AeMC;

(2)

l'Agenzia, se l'AeMC ha sede in un paese terzo.

(b)

per gli esaminatori aeromedici (AME):

(1)

l'autorità designata dallo Stato membro che ospita la sede principale degli AME;

(2)

se la sede principale di un AME si trova in un paese terzo, l'autorità designata dallo Stato membro al quale l'AME si rivolge per il rilascio del relativo certificato.

ATCO.MED.A.005   Campo di applicazione

Questa parte, illustrata nel presente allegato, stabilisce i requisiti per:

(a)

il rilascio, la validità, il rinnovo e il ripristino del certificato medico richiesto per esercitare le attribuzioni di una licenza di controllore del traffico aereo o di una licenza di tirocinante controllore del traffico aereo con l'eccezione di istruttore su dispositivi di addestramento; e

(b)

la certificazione degli esaminatori aeromedici (AME) per rilasciare i certificati medici di classe 3.

ATCO.MED.A.010   Definizioni

Ai fini della presente parte, si intende per:

a)

«conclusioni mediche accreditate», le conclusioni raggiunte da uno o più esperti medici approvati dall'autorità competente per il rilascio delle licenze, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, ai fini del caso interessato, consultando ove necessario esperti operativi o altri esperti e includendo una valutazione dei rischi operativi;

b)

«valutazione», le conclusioni relative all'idoneità medica di un richiedente sulla base della valutazione della sua storia clinica e/o degli esami aeromedici richiesti nella presente parte nonché di ulteriori esami e analisi mediche ove necessario;

c)

«esame aeromedico», ispezione visiva, palpazione, percussione, auscultazione o altre metodologie di esame, in particolare per determinare l'idoneità medica ad esercitare le attribuzioni della licenza;

d)

«specialista degli occhi», un oftalmologo o uno specialista dei problemi della vista qualificato in optometria e con una formazione che gli permetta di riconoscere condizioni patologiche;

e)

«indagine», l'accertamento di una sospetta condizione patologica di un richiedente mediante esami e test al fine di verificare la presenza o l'assenza di una condizione patologica;

f)

«autorità competente per il rilascio delle licenze», l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato la licenza o alla quale una persona si rivolge per il rilascio di una licenza, oppure, quando la persona non ha ancora presentato domanda per il rilascio di una licenza, l'autorità competente a norma della presente parte;

g)

«limitazione», una condizione indicata sul certificato medico che deve essere rispettata nell'esercizio delle attribuzioni della licenza;

h)

«errore refrattivo», la deviazione dall'emmetropia misurata in diottrie nel meridiano più ametrope, utilizzando metodi standard;

i)

«significativo», il grado di una condizione patologica il cui effetto impedirebbe l'esercizio in sicurezza delle attribuzioni della licenza.

ATCO.MED.A.015   Riservatezza medica

Tutte le persone che intervengono nell'esame aeromedico, e nella valutazione e certificazione aeromedica devono assicurare che venga sempre rispettata la riservatezza medica.

ATCO.MED.A.020   Diminuzione dell'idoneità medica

(a)

I titolari di licenza non possono esercitare mai le attribuzioni della stessa quando:

(1)

sono consapevoli di una diminuzione della loro idoneità medica che può pregiudicare la loro capacità di esercitare in sicurezza tali attribuzioni;

(2)

assumono o utilizzano un farmaco, prescritto o non prescritto, che può interferire con l'esercizio sicuro delle attribuzioni della licenza;

(3)

ricevono un trattamento medico, chirurgico o di altro tipo che può interferire con l'esercizio in sicurezza delle attribuzioni della licenza.

(b)

Inoltre, i titolari di un certificato medico di classe 3 devono rivolgersi, senza indugio e prima di esercitare le attribuzioni della loro licenza, a un consulente aeromedico qualora:

(1)

si siano sottoposti a un'operazione chirurgica o a una procedura invasiva;

(2)

abbiano iniziato ad assumere medicinali con regolarità;

(3)

abbiano subito una lesione personale significativa che comporti una qualunque incapacità a esercitare le attribuzioni della licenza;

(4)

abbiano sofferto di una patologia significativa che comporti una qualunque incapacità a esercitare le attribuzioni della licenza;

(5)

siano in stato di gravidanza;

(6)

siano stati ricoverati in ospedale o in una clinica medica;

(7)

debbano cominciare a usare lenti correttive.

In questi casi l'AeMC o l'AME deve valutare l'idoneità medica del titolare della licenza o del tirocinante controllore del traffico aereo e deciderne l'idoneità a riprendere l'esercizio delle loro attribuzioni.

ATCO.MED.A.025   Obblighi di AMC e AME

(a)

Nell'effettuare esami e valutazioni mediche come previsto nella presente parte, l'AeMC o l'AME sono tenuti:

(1)

ad assicurare la possibilità di comunicare con il richiedente senza barriere linguistiche;

(2)

a informare il richiedente in merito alle conseguenze derivanti dal fornire dichiarazioni incomplete, imprecise o false sulla propria storia clinica;

(3)

a informare l'autorità responsabile del rilascio della licenza se il richiedente fornisce dichiarazioni incomplete, imprecise o false sulla propria storia clinica;

(4)

a informare l'autorità responsabile del rilascio della licenza se il richiedente ritira la domanda di un certificato medico in qualsiasi fase del processo.

(b)

Dopo aver completato gli esami e le valutazioni aeromediche, l'AeMC e l'AME sono tenuti:

(1)

a comunicare al richiedente se è idoneo, non idoneo o rinviato all'autorità competente per il rilascio delle licenze;

(2)

a informare il richiedente in merito a qualsiasi limitazione registrata sul certificato medico; e

(3)

se il richiedente è stato giudicato non idoneo, a informarlo del suo diritto a chiedere una revisione della decisione; e

(4)

a inoltrare tempestivamente all'autorità competente per il rilascio delle licenze una relazione firmata o autenticata per via elettronica, contenente i risultati dettagliati dell'esame e della valutazione aeromedici per il certificato medico e una copia del modulo di domanda, del modulo di esame e del certificato medico; nonché

(5)

a informare il richiedente in merito alla loro responsabilità in caso di diminuzione dell'idoneità medica come specificato al punto ATCO.MED.A.020.

(c)

L'AeMC e l'AME sono tenuti a conservare i documenti contenenti i dettagli degli esami e valutazioni aeromedici effettuati in conformità alla presente parte, nonché i relativi risultati, per un periodo minimo di 10 anni, o per il periodo previsto dalla normativa nazionale, se quest'ultimo è più lungo.

(d)

L'AeMC e l'AME sono tenuti a presentare all'esaminatore medico dell'autorità competente, su domanda di quest'ultimo, tutti i documenti e i rapporti aeromedici ed eventuali altre informazioni pertinenti se necessari per:

(1)

la certificazione medica;

(2)

le funzioni di sorveglianza.

TITOLO 2

Requisiti per certificati medici

ATCO.MED.A.030   Certificati medici

(a)

I richiedenti e i titolari di una licenza di controllore del traffico aereo, o di una licenza di tirocinante controllore del traffico aereo devono possedere un certificato medico di classe 3.

(b)

Il titolare di una licenza non può, in qualsiasi momento, detenere più di un certificato medico rilasciato in conformità alla presente parte.

ATCO.MED.A.035   Domanda di certificato medico

(a)

La domanda di certificato medico deve essere presentata in un formato stabilito dall'autorità competente.

(b)

I richiedenti un certificato medico devono fornire all'AeMC o all'AME:

(1)

una prova della loro identità;

(2)

una dichiarazione firmata:

i)

contenente i dati medici relativi alla loro storia clinica;

ii)

nella quale si precisa se hanno richiesto un certificato medico in precedenza o se si sono sottoposti ad esame aeromedico per ottenere un certificato medico e, in questo caso, specificando da chi è stato effettuato e con quale esito;

iii)

se sono stati giudicati non idonei o se il loro certificato medico è stato revocato o sospeso.

(c)

Ai fini del rinnovo o del ripristino del certificato medico, i richiedenti devono presentare all'AeMC o all'AME il certificato medico più recente prima di sottoporsi ai relativi esami aeromedici.

ATCO.MED.A.040   Rilascio, rinnovo e ripristino di certificati medici

(a)

Un certificato medico può essere rilasciato, rinnovato o ripristinato solo dopo che siano stati completati i previsti esami e valutazioni aeromedici e il richiedente sia stato giudicato idoneo.

(b)

Rilascio iniziale

I certificati medici iniziali di classe 3 sono rilasciati da un AeMC.

(c)

Rinnovo e ripristino

I certificati medici di classe 3 sono rinnovati e ripristinati da un AeMC o da un AME.

(d)

L'AeMC o l'AME rilasciano, rinnovano o ripristinano un certificato medico solo se:

(1)

il richiedente ha fornito una storia clinica completa e, su domanda dell'AeMC o dell'AME, i risultati di esami aeromedici e test clinici effettuati dal medico del richiedente o da medici specialisti; e

(2)

l'AeMC o l'AME hanno effettuato una valutazione aeromedica basata sugli esami aeromedici e test clinici necessari per verificare se il richiedente soddisfa tutti i requisiti pertinenti della presente parte.

(e)

L'AME, l'AeMC o, in caso di rinvio, l'autorità competente per il rilascio delle licenze, prima di rilasciare, rinnovare o ripristinare un certificato medico, possono invitare il richiedente a sottoporsi a ulteriori esami e indagini medici, se opportuno sulla base del quadro clinico.

(f)

L'autorità competente per il rilascio delle licenze può rilasciare o, a seconda dei casi, riemettere un certificato medico, se:

(1)

un caso è Soggetto di rinvio;

(2)

ha ravvisato la necessità di correggere informazioni riportate sul certificato, in qual caso il certificato medico non corretto deve essere revocato.

ATCO.MED.A.045   Validità, rinnovo e ripristino di certificati medici

(a)   Validità

(1)

I certificati medici di classe 3 sono validi per un periodo di 24 mesi.

(2)

Il periodo di validità dei certificati medici di classe 3 è ridotto a 12 mesi per i titolari di licenza che hanno compiuto 40 anni. Un certificato medico rilasciato prima dei 40 anni cessa di essere valido dopo che il titolare della licenza ha compiuto 41 anni.

(3)

Il periodo di validità di un certificato medico, ivi compresi eventuali esami o indagini speciali ad esso associati, s'intende:

i)

determinato dall'età del richiedente alla data in cui si sottopone all'esame aeromedico; e

ii)

calcolato a partire dalla data dell'esame aeromedico in caso di rilascio iniziale e ripristino, e a partire dalla data di scadenza del precedente certificato medico in caso di rinnovo.

(b)   Rinnovo

Gli esami e le valutazioni aeromedici per il rinnovo di un certificato medico possono essere effettuati fino a 45 giorni prima della data di scadenza dello stesso.

(c)   Ripristino

(1)

Se il titolare di un certificato medico non soddisfa le disposizioni di cui alla lettera b), deve sottoporsi a un esame e a una valutazione aeromedici ai fini del ripristino del certificato.

(2)

Se il certificato medico è scaduto:

i)

da meno di 2 anni, il richiedente deve sottoporsi a un esame aeromedico di routine per il rinnovo;

ii)

da più di 2 anni, l'AeMC o l'AME effettuano l'esame aeromedico di ripristino solo dopo aver valutato i documenti aeromedici del richiedente;

iii)

da più di 5 anni, si applicano i requisiti dell'esame aeromedico per il rilascio iniziale e la valutazione si basa sui requisiti per il rinnovo.

ATCO.MED.A.046   Sospensione o revoca di un certificato medico

(a)

Dopo la revoca del certificato medico, il titolare deve restituire immediatamente il certificato medico all'autorità competente per il rilascio delle licenze.

(b)

Dopo la sospensione del certificato medico, il titolare deve restituire il certificato medico all'autorità competente per il rilascio delle licenze su domanda di quest'ultima.

ATCO.MED.A.050   Rinvio

Se il richiedente un certificato medico di classe 3 viene rinviato all'autorità competente per il rilascio delle licenze in conformità al punto ATCO MED.B.001, l'AeMC o l'AME provvedono a trasferire la relativa documentazione medica alla suddetta autorità.

CAPO B

REQUISITI PER CERTIFICATI MEDICI DI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO

TITOLO 1

Requisiti generali

ATCO.MED.B.001   Limitazioni ai certificati medici

(a)

Limitazioni ai certificati medici di classe 3

(1)

Se il richiedente non soddisfa pienamente i requisiti previsti per un certificato medico di classe 3, ma non si ritiene che possa mettere a rischio l'esercizio in sicurezza delle attribuzioni della licenza, l'AeMC o l'AME provvedono:

i)

a rinviare la decisione sull'idoneità del richiedente all'autorità competente per il rilascio delle licenze, come indicato nel presente capo; oppure

ii)

nei casi in cui nel presente capo non sia indicato il rinvio all'autorità competente per il rilascio delle licenze, a valutare se il richiedente sia in grado di svolgere in sicurezza i propri compiti, rispettando una o più limitazioni annotate sul certificato medico, e a rilasciare il certificato medico accompagnato da limitazioni, se necessario.

(2)

L'AeMC o l'AME possono rinnovare o ripristinare un certificato medico con le stesse limitazioni senza rinviare il richiedente all'autorità competente per il rilascio delle licenze.

(b)

Nel valutare la necessità di una limitazione, occorre considerare in particolare:

(1)

se da una valutazione medica accreditata risulta che, in particolari circostanze, l'incapacità del richiedente di soddisfare un requisito, numerico o di altro tipo, sia tale da rendere improbabile l'esercizio in condizioni non di sicurezza delle attribuzioni della licenza;

(2)

l'esperienza del richiedente in merito alle operazioni da compiere.

(c)

Limitazioni operative

(1)

L'autorità competente, in collaborazione con il fornitore dei servizi di navigazione aerea, deve stabilire le limitazioni operative applicabili nel contesto operativo specifico in questione.

(2)

Appropriate limitazioni operative possono essere annotate sul certificato medico soltanto da parte dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

(d)

Al titolare di un certificato medico possono essere imposte altre limitazioni se ciò è necessario per garantire l'esercizio in sicurezza delle attribuzioni della licenza.

(e)

Eventuali limitazioni imposte al titolare di un certificato medico devono essere riportate sullo stesso.

TITOLO 2

Requisiti medici per certificati medici di categoria 3

ATCO.MED.B.005   Aspetti generali

I richiedenti sono esenti dalle seguenti patologie che potrebbero determinare un grado d'incapacità funzionale tale da interferire con lo svolgimento in sicurezza dei propri compiti o che potrebbero rendere il richiedente improvvisamente incapace di esercitare le attribuzioni della licenza in condizioni di sicurezza:

(1)

anomalie, congenite o acquisite;

(2)

malattie o disabilità attive, latenti, acute o croniche;

(3)

ferite, danni o conseguenze negative di interventi chirurgici;

(4)

conseguenze o effetti collaterali dovuti all'assunzione di farmaci, prescritti o non prescritti, per motivi terapeutici, diagnostici o preventivi,

ATCO.MED.B.010   Apparato cardiovascolare

(a)   Esame

(1)

È prevista l'esecuzione di un normale elettrocardiogramma (ECG) a riposo a 12 derivazioni con relativo referto durante l'esame per il rilascio iniziale di un certificato medico e poi:

i)

ogni 4 anni fino ai 30 anni di età;

ii)

in occasione di tutte le visite per la riconvalida e il rinnovo; e

iii)

se il quadro clinico lo richiede.

(2)

È prevista una valutazione cardiovascolare più approfondita:

i)

in occasione del primo esame per il rinnovo o il ripristino dopo i 65 anni di età;

ii)

successivamente ogni 4 anni; e

iii)

se il quadro clinico lo richiede.

(3)

È richiesta una valutazione dei lipidi sierici, ivi compreso il colesterolo, in occasione della visita per il primo rilascio del certificato medico, in occasione della prima visita medica dopo i 40 anni di età e se il quadro clinico lo richiede.

(b)   Apparato cardiovascolare — Aspetti generali

(1)

I richiedenti affetti dai seguenti disturbi sono giudicati non idonei:

i)

aneurisma dell'aorta toracica o addominale soprarenale, prima di un intervento chirurgico;

ii)

anomalia funzionale o sintomatica significativa di una delle valvole cardiache;

iii)

trapianto di cuore o cuore/polmone.

(2)

I richiedenti con una storia clinica o diagnosi conclamata di uno dei seguenti disturbi sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze prima che si possa considerare una valutazione di idoneità:

i)

malattie vascolari periferiche, prima o dopo intervento chirurgico;

ii)

aneurisma dell'aorta toracica o addominale soprarenale, dopo un intervento chirurgico;

iii)

aneurisma dell'aorta addominale infrarenale, prima o dopo un intervento chirurgico;

iv)

anomalie delle valvole cardiache poco significative in termini funzionali;

v)

chirurgia delle valvole cardiache;

vi)

anomalie del pericardio, miocardio o endocardio;

vii)

anomalia congenita del cuore, prima o dopo un intervento chirurgico correttivo;

viii)

sincope vasovagale ricorrente;

ix)

trombosi arteriosa o venosa;

x)

embolia polmonare;

xi)

disturbo cardiovascolare che richiede una terapia anticoagulante sistemica.

(c)   Pressione sanguigna

(1)

La pressione sanguigna deve essere misurata in occasione di ogni esame.

(2)

La pressione sanguigna del richiedente deve rientrare nei limiti della norma.

(3)

I richiedenti sono giudicati non idonei quando:

i)

sono affetti da ipotensione sintomatica oppure

ii)

quando, durante l'esame, la loro pressione arteriosa sistolica ecceda sistematicamente i 160 mmHg e/o la pressione diastolica i 95 mmHg, con o senza trattamento

(4)

Durante la fase iniziale della terapia farmacologica per il controllo della pressione sanguigna è previsto un periodo di non idoneità temporanea per verificare l'assenza di effetti collaterali significativi.

(d)   Coronaropatie

(1)

I richiedenti affetti dai seguenti disturbi sono giudicati non idonei:

i)

coronaropatia sintomatica;

ii)

sintomi di coronaropatia controllati farmacologicamente.

(2)

I richiedenti affetti da uno dei seguenti disturbi sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e devono sottoporsi a un esame cardiologico per escludere un'ischemia miocardica prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità:

i)

sospetta ischemia miocardica;

ii)

coronaropatia asintomatica minore che non richiede una terapia anti-angina

(3)

I richiedenti con una storia clinica o diagnosi di uno dei seguenti disturbi sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e devono sottoporsi ad un esame cardiologico prima che si possa considerare una valutazione di idoneità:

i)

ischemia miocardica;

ii)

infarto del miocardio;

iii)

rivascolarizzazione e impianto di stent a seguito di coronaropatia.

(e)   Disturbi del ritmo/conduzione

(1)

I richiedenti un certificato medico di classe 3 affetti da disturbi significativi della conduzione cardiaca o del ritmo, parossistica o stabilizzata, sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e devono sottoporsi a un esame cardiologico con esito soddisfacente prima che possa essere presa in considerazione una valutazione di idoneità. Questi disturbi includono i seguenti:

i)

disturbi del ritmo sopraventricolare, tra cui disfunzione seno atriale parossistica o stabilizzata, fibrillazione atriale e/o flutter (aritmia) e pause sinusali asintomatiche;

ii)

blocco di branca sinistro completo;

iii)

blocco atrioventricolare Mobitz tipo 2;

iv)

tachicardia complessa larga e/o stretta;

v)

pre-eccitazione ventricolare;

vi)

QT prolungato asintomatico;

vii)

modello di Brugada nell'elettrocardiogramma.

(2)

I richiedenti affetti da uno qualsiasi dei disturbi di cui ai punti da i) a viii) possono essere giudicati idonei in assenza di altre anomalie e a seguito di una valutazione cardiologica soddisfacente:

i)

blocco di branca incompleto;

ii)

blocco di branca destro completo;

iii)

deviazione stabile dell'asse sinistro;

iv)

bradicardia sinusale asintomatica;

v)

tachicardia sinusale asintomatica;

vi)

complessi ventricolari o sopraventricolari ectopici uniformi, isolati e asintomatici;

vii)

blocco atrioventricolare di primo grado;

viii)

blocco atrioventricolare Mobitz tipo 1.

(3)

I richiedenti con una storia clinica di uno dei seguenti disturbi sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e devono sottoporsi ad un esame cardiologico con esito positivo prima che si possa considerare una valutazione di idoneità:

i)

terapia di ablazione;

ii)

impianto di pacemaker.

(4)

I richiedenti affetti dai seguenti disturbi sono giudicati non idonei:

i)

malattia seno-atriale sintomatica;

ii)

blocco atrioventricolare completo;

iii)

QT prolungato sintomatico;

iv)

sistema di defibrillazione automatico impiantabile;

v)

pacemaker ventricolare antitachicardia.

ATCO.MED.B.015   Apparato respiratorio

(a)

I richiedenti con una compromissione significativa della funzionalità polmonare sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze per una valutazione aeromedica. È possibile procedere a una valutazione di idoneità una volta che la funzionalità polmonare sia stata ripristinata e sia soddisfacente.

(b)

Esame

I test della funzionalità polmonare sono richiesti in occasione dell'esame iniziale e su indicazione clinica.

(c)

I richiedenti con una storia clinica o una diagnosi conclamata di asma che necessita di terapia farmacologica devono superare con esito soddisfacente una valutazione della funzionalità respiratoria. È possibile procedere a una valutazione di idoneità se il richiedente è asintomatico e il trattamento non influenza la sicurezza.

(d)

I richiedenti con una storia clinica o una diagnosi conclamata di uno dei seguenti disturbi sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e devono sottoporsi ad un esame dell'apparato respiratorio con esito positivo prima che si possa considerare una valutazione di idoneità:

(1)

malattie infiammatorie attive dell'apparato respiratorio;

(2)

sarcoidosi attiva;

(3)

pneumotorace;

(4)

sindrome da apnea notturna;

(5)

intervento di chirurgia toracica di grande portata;

(6)

malattia polmonare ostruttiva cronica;

(7)

trapianto di polmone

ATCO.MED.B.020   Apparato digerente

(a)

I richiedenti con postumi di malattie o interventi chirurgici in qualsiasi parte del tubo digerente o dei suoi annessi in grado di causare inabilitazione, in particolare ostruzioni dovute a stenosi o compressione, sono giudicati non idonei.

(b)

I richiedenti devono essere esenti da ernie in grado di provocare sintomi inabilitanti.

(c)

I richiedenti affetti da disturbi del sistema gastrointestinale, tra cui quelli di cui ai punti da 1) a 5) possono essere giudicati idonei a seguito di una valutazione gastroenterologica soddisfacente dopo l'esito positivo di una terapia o il completo recupero dopo un intervento chirurgico:

(1)

disturbi dispeptici ricorrenti che richiedono cure mediche;

(2)

pancreatiti;

(3)

calcoli biliari sintomatici;

(4)

una diagnosi conclamata o una storia clinica di malattie intestinali infiammatorie croniche;

(5)

postumi di interventi chirurgici del tratto digestivo o dei suoi annessi, ivi compresi interventi che comportino l'escissione totale o parziale o la deviazione di uno di questi organi.

ATCO.MED.B.025   Sistemi metabolico ed endocrino

(a)

I richiedenti con disfunzioni metaboliche nutrizionali o endocrine possono essere giudicati idonei ove sia dimostrata la stabilità della condizione e a seguito di una valutazione aeromedica soddisfacente.

(b)

Diabete mellito

(1)

I richiedenti affetti da diabete mellito che richiede la somministrazione di insulina sono giudicati non idonei.

(2)

I richiedenti affetti da diabete mellito che necessitano di terapie diverse dall'insulina per il controllo del livello di zucchero nel sangue sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze. Si può procedere a una valutazione di idoneità se è possibile dimostrare che il livello di zucchero nel sangue è sotto controllo e stabile.

ATCO.MED.B.030   Ematologia

(a)

Le analisi del sangue, se del caso, devono essere stabilite dall'AME o AeMC tenendo conto della storia clinica e a seguito dell'esame fisico.

(b)

I richiedenti affetti da disturbi ematologici, quali:

(1)

disturbi della coagulazione, emorragici o trombotici;

(2)

leucemia cronica;

(3)

emoglobina anomala, comprese (elenco non esaustivo), anemia, eritrocitosi o emoglobinopatia;

(4)

ingrandimento significativo delle ghiandole linfatiche;

(5)

ingrandimento della milza

devono essere rinviati all'autorità competente al rilascio delle licenze. È possibile procedere a una valutazione di idoneità a seguito di una valutazione aeromedica soddisfacente.

(c)

I richiedenti affetti da leucemia acuta sono giudicati non idonei.

ATCO.MED.B.035   Apparato genito-urinario

(a)

L'esame delle urine deve far parte di ogni visita aeromedica. Le urine non devono contenere elementi anomali considerati patologici.

(b)

I richiedenti con postumi di malattie o interventi chirurgici all'apparato genito-urinario o dei suoi annessi in grado di provocare inabilitazione, in particolare ostruzioni dovute a stenosi o compressione, sono giudicati non idonei.

(c)

I richiedenti con disturbi genito-urinari, quali:

(1)

malattie renali;

(2)

uno o più calcoli urinari

possono essere giudicati idonei a seguito di una valutazione renale/urologica soddisfacente.

(d)

I richiedenti che abbiano subito:

(1)

un intervento chirurgico importante all'apparato genito-urinario o ai suoi annessi che comporti l'escissione totale o parziale o la deviazione dei suoi organi; oppure

(2)

un intervento chirurgico urologico importante

devono essere rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze per una valutazione aeromedica dopo il completo recupero, prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità.

ATCO.MED.B.040   Malattie infettive

(a)

I richiedenti HIV positivi sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e possono essere giudicati idonei previa valutazione specialistica soddisfacente e a condizione che l'autorità competente per il rilascio delle licenze abbia elementi sufficienti per ritenere che la terapia non compromette l'esercizio in sicurezza delle prerogative della licenza.

(b)

I richiedenti con diagnosi o che presentano sintomi di malattie infettive quali:

(1)

sifilide acuta;

(2)

tubercolosi attiva;

(3)

epatite infettiva;

(4)

malattie tropicali

devono essere rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze per una valutazione aeromedica. È possibile procedere a una valutazione di idoneità dopo il completo recupero e la valutazione specialistica a condizione che l'autorità competente per il rilascio delle licenze abbia prove sufficienti a dimostrare che la terapia non comprometta l'esercizio in sicurezza delle prerogative della licenza.

ATCO.MED.B.045   Ostetricia e ginecologia

(a)

Le richiedenti che hanno subito un intervento ginecologico di rilievo sono giudicate non idonee fino alla loro completa guarigione.

(b)

Gravidanza

In caso di gravidanza, ove AeMC o AME ritengano che la titolare della licenza sia idonea a esercitare le sue prerogative, il periodo di validità del certificato medico s'intende limitato alla fine della trentaquattresima settimana di gestazione. La titolare della licenza deve sottoporsi a un esame aeromedico per il rinnovo e a valutazione dopo il completo recupero a seguito della fine della gravidanza.

ATCO.MED.B.050   Apparato muscolo-scheletrico

(a)

I richiedenti devono presentare un uso funzionale soddisfacente dell'apparato muscolo-scheletrico che consenta l'esercizio sicuro delle attribuzioni della licenza.

(b)

I richiedenti con condizioni statiche o progressive dell'apparato muscolo-scheletrico o reumatologico che possano interferire con l'esercizio sicuro delle prerogative della licenza sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze. È possibile procedere a una valutazione di idoneità previa valutazione specialistica soddisfacente.

ATCO.MED.B.055   Psichiatria

(a)

I richiedenti affetti da disturbi mentali o comportamentali dovuti all'uso o all'abuso di alcool o altre sostanze psicoattive, incluse sostanze a scopo ricreativo con o senza dipendenza, sono giudicati non idonei, in attesa di un periodo di sobrietà documentata o dell'eliminazione della dipendenza dall'uso o abuso di sostanze psicoattive, a seguito di una valutazione psichiatrica soddisfacente dopo un trattamento con esito positivo. I richiedenti sono rinviati all'autorità competente al rilascio delle licenze.

(b)

I richiedenti affetti da disturbi psichiatrici quali:

(1)

disordini dell'umore;

(2)

disordini nevrotici;

(3)

disordini della personalità;

(4)

disturbi mentali o comportamentali

devono sottoporsi a una valutazione psichiatrica soddisfacente prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità. I richiedenti sono rinviati all'autorità competente al rilascio delle licenze per la valutazione della loro idoneità medica.

(c)

I richiedenti con una storia di atti autolesionistici deliberati, singoli o ripetuti, sono giudicati non idonei. I richiedenti sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e devono sottoporsi a una valutazione psichiatrica soddisfacente prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità.

(d)

I richiedenti con una storia o una diagnosi clinica conclamata di schizofrenia, schizotimia o disturbi delusionali o mania sono giudicati non idonei.

ATCO.MED.B.060   Psicologia

(a)

I richiedenti che soffrono di sintomi legati allo stress che possano interferire con l'esercizio sicuro delle attribuzioni della licenza sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze. È possibile procedere a una valutazione di idoneità soltanto dopo che una valutazione psicologica e/o psichiatrica abbia dimostrato che il richiedente è guarito dai sintomi legati allo stress.

(b)

Può essere domanda una valutazione psicologica nell'ambito di una visita specialistica psichiatrica o neurologica, o a complemento della stessa.

ATCO.MED.B.065   Neurologia

(a)

I richiedenti con una storia o una diagnosi clinica conclamata dei disturbi seguenti sono giudicati non idonei:

(1)

epilessia eccetto nei casi di cui alla lettera b), punti 1 e 2;

(2)

episodi ricorrenti di disturbi della coscienza di causa incerta;

(3)

condizioni con un'alta tendenza per la disfunzione cerebrale.

(b)

I richiedenti con una storia clinica o diagnosi conclamata di uno dei seguenti disturbi sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e devono sottoporsi ad un'ulteriore esame prima che si possa considerare una valutazione di idoneità:

(1)

epilessia senza episodi ricorrenti dopo l'età di 5 anni;

(2)

epilessia senza episodi ricorrenti e senza necessità di cure per più di 10 anni;

(3)

anomalie epilettiformi nell'EEG e onde lente focali;

(4)

malattia progressiva o non progressiva del sistema nervoso;

(5)

un singolo episodio di disturbo o perdita della coscienza;

(6)

lesione cerebrale;

(7)

lesione spinale o dei nervi periferici;

(8)

disturbi del sistema nervoso a causa di carenze vascolari inclusi eventi emorragici e ischemici.

ATCO.MED.B.070   Sistema visivo

(a)

Esame

(1)

L'esame iniziale deve comprendere un esame oculistico completo, che in seguito viene effettuato periodicamente, a seconda della refrazione e delle prestazioni funzionali dell'occhio.

(2)

Tutti gli esami di rinnovo e ripristino devono prevedere un esame oculistico di routine.

(3)

I richiedenti devono sottoporsi a tonometria in occasione dell'esame per il primo rinnovo dopo i 40 anni di età, su indicazione clinica e se opportuno considerando l'anamnesi familiare.

(4)

I richiedenti devono presentare all'AeMC o all'AME una relazione dell'esame oftalmico nei casi in cui:

i)

le prestazioni funzionali mostrano cambiamenti significativi;

ii)

gli standard visivi da lontano possono essere raggiunti solo con lenti correttive;

(5)

I richiedenti con un elevato errore refrattivo sono rinviati all'autorità competente al rilascio delle licenze.

(b)

L'acutezza visiva da lontano, con o senza correzione ottimale, deve essere 6/9 (0,7) o più in ciascun occhio separatamente, con acutezza visiva binoculare di 6/6 (1,0) o più.

(c)

Nell'esame iniziale, i richiedenti che hanno visione monoculare o monoculare funzionale, tra cui problemi di equilibrio dei muscoli degli occhi, devono essere giudicati non idonei. Durante gli esami per il rinnovo o il ripristino i richiedenti possono essere giudicati idonei a condizione che l'esame oftalmologico sia soddisfacente. I richiedenti sono rinviati all'autorità competente al rilascio delle licenze.

(d)

Nell'esame iniziale, i richiedenti con una visione acquisita inferiore alla norma in un occhio devono essere giudicati non idonei. Durante gli esami per il rinnovo o il ripristino i richiedenti sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e possono essere giudicati idonei a condizione che l'esame oftalmologico sia soddisfacente.

(e)

I richiedenti devono essere in grado di leggere una tavola N5 o equivalente a 30-50 cm e una tavola N14 o equivalente a 60–100 cm di distanza, se necessario con correzione.

(f)

I richiedenti devono possedere un campo visivo normale e una normale funzione binoculare.

(g)

I richiedenti che abbiano subito un intervento chirurgico agli occhi devono essere giudicati non idonei fino al completo recupero della funzione visiva. È possibile procedere a una valutazione di idoneità da parte dell'autorità competente per il rilascio delle licenze a seguito di una valutazione oftalmica soddisfacente.

(h)

I richiedenti con una diagnosi clinica di cheratocono devono essere rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e possono essere giudicati idonei a seguito di un esame effettuato da un oftalmologo con esito soddisfacente.

(i)

I richiedenti affetti da diplopia sono giudicati non idonei.

(j)

Occhiali e lenti a contatto

(1)

Se una funzione visiva soddisfacente per le attività valutate si ottiene solo con l'utilizzo di correzioni, gli occhiali o le lenti a contatto devono fornire una funzione visiva ottimale, essere ben tollerate e adatte ai fini del controllo del traffico aereo.

(2)

Per soddisfare i requisiti visivi a tutte le distanze non deve essere utilizzato più di un paio di occhiali durante l'esercizio delle attribuzioni della licenza.

(3)

Un paio di occhiali correttivi di riserva deve essere prontamente disponibile nell'esercizio delle attribuzioni della licenza.

(4)

Le lenti a contatto, quando sono utilizzate durante l'esercizio delle attribuzioni della licenza, devono essere monofocali, non colorate e non ortocheratologiche. Le lenti a contatto monovisione non possono essere utilizzate.

(5)

I richiedenti con un elevato errore refrattivo devono utilizzare lenti a contatto o occhiali con lenti a indice elevato.

ATCO.MED.B.075   Percezione dei colori

I richiedenti devono essere tricromatici normali.

ATCO.MED.B.080   Otorinolaringoiatria

(a)

Esame

(1)

Tutti gli esami iniziali, di rinnovo e ripristino devono prevedere un esame otorinolaringologico di routine.

(2)

L'udito deve essere controllato in tutti gli esami effettuati. Il richiedente deve essere in grado di capire correttamente un discorso colloquiale durante una prova effettuata con ciascun orecchio alla distanza di 2 metri dall'AME e con la schiena rivolta verso quest'ultimo.

(3)

L'udito viene verificato con l'audiometria tonale pura nel primo esame e nei successivi esami di rinnovo o ripristino ogni quattro anni fino ai 40 anni di età e in seguito ogni due anni.

(4)

Audiometria tonale pura:

i)

I richiedenti un certificato medico di classe 3 non devono avere una perdita di udito superiore a 35 dB alle frequenze 500, 1 000 e 2 000 Hz, o superiore a 50 dB a 3 000 Hz in ciascun orecchio.

ii)

I richiedenti che non soddisfano i criteri di udito di cui sopra sono rinviati all'autorità competente al rilascio delle licenze e devono sottoporsi a una valutazione specialistica prima di poter procedere a una valutazione di idoneità. Nell'esame iniziale, i richiedenti devono sottoporsi a un test di discriminazione vocale. I richiedenti per il rinnovo o il ripristino di un certificato medico di classe 3 devono sottoporsi a un esame uditivo funzionale nell'ambiente operativo.

(5)

Apparecchi acustici

i)

Esame iniziale: la necessità di apparecchi acustici per soddisfare i requisiti acustici comporta la non idoneità.

ii)

Esami per il rinnovo o il ripristino: è possibile procedere a una valutazione di idoneità se l'utilizzo di apparecchi acustici o di un aiuto protesico adeguato migliora l'udito fino a raggiungere uno standard normale valutato dal test funzionale completo nell'ambiente operativo.

iii)

Se è necessario l'utilizzo di un aiuto protesico al fine di raggiungere lo standard normale di udito, durante l'esercizio delle attribuzioni della licenza deve essere disponibile un dispositivo di riserva compreso di accessori, quali le batterie.

(b)

I richiedenti affetti da:

(1)

un processo patologico cronico attivo dell'orecchio interno o medio;

(2)

perforazione non guarita o disfunzione della membrana timpanica;

(3)

disturbi della funzione vestibolare;

(4)

malformazione significativa o infezione cronica significativa della cavità orale o del tratto respiratorio superiore;

(5)

disturbo significativo della parola o della voce che riduce l'intelligibilità

sono rinviati all'autorità competente al rilascio delle licenze e devono sottoporsi a ulteriori esami ORL e valutazioni per stabilire che le condizioni non interferiscano con l'esercizio sicuro delle attribuzioni della licenza.

ATCO.MED.B.085   Dermatologia

I richiedenti non devono essere affetti da malattie dermatologiche conclamate che possano interferire con l'esercizio sicuro delle attribuzioni della pertinente licenza.

ATCO.MED.B.090   Oncologia

(a)

Dopo la diagnosi di patologie maligne di tipo primario o secondario, i richiedenti sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e devono sottoporsi a una valutazione oncologica soddisfacente prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità.

(b)

I richiedenti con una storia o una diagnosi clinica conclamata di tumore maligno intracerebrale sono giudicati non idonei.

CAPO C

ESAMINATORI AEROMEDICI (AMEs)

ATCO.MED.C.001   Attribuzioni

(a)

In conformità alla presente parte, le attribuzioni di un AME consistono nel rinnovare e ripristinare certificati medici di classe 3, nonché effettuare i relativi esami e valutazioni aeromedici.

(b)

La portata delle attribuzioni dell'AME, ed eventuali condizioni inerenti, sono specificate nel certificato.

(c)

I titolari di un certificato di AME non possono effettuare esami e valutazioni aeromedici in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il certificato di AME, salvo quando:

(1)

lo Stato membro ospitante abbia concesso loro l'autorizzazione a esercitare l'attività professionale in quanto medici specializzati;

(2)

abbiano comunicato all'autorità competente dello Stato membro ospitante l'intenzione di effettuare esami e valutazioni aeromedici e di rilasciare certificati medici nell'ambito delle loro attribuzioni in quanto AME; e

(3)

abbiano ricevuto istruzioni dall'autorità competente dello Stato membro ospitante.

ATCO.MED.C.005   Domanda

(a)

La domanda per un certificato di AME deve essere presentata in conformità alla procedura stabilita dall'autorità competente.

(b)

I richiedenti un certificato di AME forniscono all'autorità competente le seguenti informazioni:

(1)

dati personali e indirizzo professionale;

(2)

documentazione che attesti l'osservanza dei requisiti stabiliti al punto ATCO.MED.C.010, compreso un certificato attestante la partecipazione al corso di formazione in medicina aeronautica adeguato alle attribuzioni Soggetto della domanda;

(3)

una dichiarazione scritta che l'AME rilascerà certificati medici sulla base dei requisiti della presente parte.

(c)

Quando l'AME effettua esami aeromedici in più sedi, è tenuto a fornire all'autorità competente le informazioni pertinenti in merito a tutte le sedi e strutture in cui esercita.

ATCO.MED.C.010   Requisiti per il rilascio di un certificato di AME

I richiedenti un certificato di AME con le attribuzioni per il rinnovo e il ripristino di certificati medici di classe 3 devono:

(a)

essere pienamente qualificati e abilitati all'esercizio della medicina e possedere un certificato di completamento o dimostrare di possedere una formazione medica specialistica;

(b)

avere completato con successo corsi di formazione di base e avanzata in medicina aeronautica, inclusi moduli specifici per la valutazione aeromedica dei controllori del traffico aereo e l'ambiente specifico del controllo del traffico aereo;

(c)

dimostrare all'autorità competente:

(1)

che essi dispongono di strutture adeguate, nonché di procedure, documentazione e attrezzature operative idonee alle visite aeromediche; e

(2)

hanno adottato le procedure e le condizioni necessarie per garantire la riservatezza medica.

ATCO.MED.C.015   Corsi di formazione in medicina aeronautica

(a)

I corsi di formazione in medicina aeronautica devono essere approvati dall'autorità competente dello Stato membro dove l'organizzazione che li impartisce ha la propria sede principale. L'organizzazione che impartisce i corsi deve dimostrare che il programma di studio contiene gli obiettivi di apprendimento per acquisire le competenze necessarie e che le persone incaricate della formazione possiedono conoscenze ed esperienza adeguate.

(b)

Salvo nel caso dei corsi di aggiornamento, i corsi prevedono al termine una prova scritta sugli argomenti trattati.

(c)

L'organizzazione che impartisce il corso rilascia un certificato di completamento ai candidati che hanno superato l'esame.

ATCO.MED.C.020   Modifiche al certificato di AME

(a)

Gli AME sono tenuti a comunicare all'autorità competente le seguenti circostanze che potrebbero avere rilevanza per i rispettivi certificati:

(1)

l'AME è sottoposto a procedimento disciplinare o ad un'indagine da parte di un organismo medico di regolamentazione;

(2)

sono intervenute variazioni rispetto alle condizioni alle quali è stato concesso il certificato, compreso il contenuto delle dichiarazioni presentate con la domanda;

(3)

non sono più soddisfatti i requisiti per il rilascio di un certificato di AME;

(4)

sono cambiati la sede o l'indirizzo postale dell'esaminatore aeromedico.

(b)

La mancata comunicazione di tali informazioni all'autorità competente può comportare la sospensione o la revoca delle attribuzioni del certificato di AME sulla base di una decisione in tal senso dell'autorità competente che sospende o revoca il certificato.

ATCO.MED.C.025   Validità dei certificati di AME

Un certificato di AME è rilasciato per un periodo non superiore a 3 anni. Il certificato è rinnovato se il titolare:

(a)

continua a soddisfare le condizioni generali richieste per l'esercizio dell'attività medica e mantiene la qualifica di medico generico;

(b)

nel corso degli ultimi 3 anni ha frequentato corsi di aggiornamento in medicina aeronautica e negli ambienti di lavoro dei controllori del traffico aereo;

(c)

ha effettuato almeno 10 esami aeromedici ogni anno. Questo numero di esami può essere ridotto soltanto dall'autorità competente in casi debitamente giustificati;

(d)

continua a conformarsi alle condizioni del certificato di AME; e

(e)

esercita le attribuzioni di AME in conformità alla presente parte.


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