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Document 32015R0011

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/11 della Commissione, del 6 gennaio 2015 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kranjska klobasa (IGP)]

OJ L 3, 7.1.2015, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/11/oj

7.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/11 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kranjska klobasa (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

Considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (2).

(2)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, la domanda della Slovenia intesa a registrare la denominazione «Kranjska klobasa» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3).

(3)

Il 3 luglio 2012 la Germania, il 16 agosto 2012 la Croazia e il 17 agosto 2012 l'Austria si sono opposte alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4). Le opposizioni sono state ritenute ammissibili.

(4)

Con lettere datate 24 ottobre 2012 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare opportune consultazioni al fine di addivenire a un accordo fra di loro entro sei mesi, conformemente alle rispettive procedure interne.

(5)

La Slovenia e la Germania da una parte, e la Slovenia e l'Austria dall'altra, hanno raggiunto un accordo. Non è stato invece raggiunto un accordo fra la Slovenia e la Croazia.

(6)

Considerato che non è stato raggiunto un accordo fra la Slovenia e la Croazia, la Commissione dovrebbe adottare una decisione a norma della procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(7)

In merito alla presunta mancanza di conformità all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006, sostituito dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per quanto attiene alla delimitazione della zona geografica, ossia che il prodotto non è originario di un luogo, di una regione o di un paese specifico o che il consumatore è indotto in errore, non è stato rilevato alcun errore palese. Per quanto attiene alla presunta mancanza di conformità relativamente all'uso della denominazione di un paese che era consentito in casi eccezionali, «Kranjska» non è il nome di un paese ma di una regione (storica). Il regolamento (UE) n. 1151/2012 non contempla inoltre per le indicazioni geografiche protette l'uso del nome di un paese soltanto in casi eccezionali. Per quanto riguarda l'asserzione secondo la quale la regione geografica non ha caratteristiche naturali che la distinguano dalle zone limitrofe, non è necessario valutare il merito di tale affermazione in quanto non è richiesto dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(8)

I termini «Krainer», «Käsekrainer», «Schweinskrainer», «Osterkrainer» e «Bauernkrainer» da una parte, e i termini «Kranjska» e «Kranjska kobasica» dall'altra sono risultati essere denominazioni di prodotti analoghi rispettivamente nelle lingue tedesca e croata e hanno origini storiche comuni riferibili alla regione storica della «Kranjska» che oggi non esiste più sotto il profilo amministrativo. Considerato che le denominazioni hanno origine comune e date le analogie visive fra i prodotti, la domanda di protezione prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dal paragrafo 1, lettera b), se la denominazione «Kranjska klobasa» fosse registrata, la conseguenza potrebbe essere che i produttori che non si attengono al disciplinare in questione non potrebbero usare i termini «Krainer», «Käsekrainer», «Schweinskrainer», «Osterkrainer» e «Bauernkrainer», «Kranjska» e «Kranjska kobasica».

(9)

Le prove dimostrano che l'uso dei termini «Krainer», «Käsekrainer», «Schweinskrainer», «Osterkrainer», «Bauernkrainer», «Kranjska» e «Kranjska kobasica» in riferimento a prodotti aventi un'origine comune con la «Kranjska klobasa» non era inteso a sfruttare la reputazione di quest'ultima e che il consumatore non è indotto in errore in merito alla reale origine dei prodotti. Si è inoltre dimostrato che tali denominazioni sono state usate legittimamente in modo coerente ed equo per almeno 25 anni prima che la domanda di registrazione della denominazione «Kranjska klobasa» fosse presentata alla Commissione.

(10)

Va tuttavia osservato che in tedesco, in due secoli, il termine «Krainer» e i suoi composti hanno definitivamente perso il legame geografico con la regione della Carniola. Questo elemento è confermato dal fatto che nei rispettivi accordi con la Germania e con l'Austria la Slovenia ha riconosciuto che l'uso dei termini «Krainer», «Käsekrainer», «Schweinskrainer», «Osterkrainer» e «Bauernkrainer» non va inteso come abuso della denominazione «Kranjska klobasa».

(11)

Per tutti i motivi suesposti, nell'interesse dell'equità e dell'uso tradizionale, indipendentemente dal fatto che le espressioni «Krainer», «Käsekrainer», «Schweinskrainer», «Osterkrainer», «Bauernkrainer», «Kranjska» e «Kranjska kobasica» possano essere considerate generiche ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e a condizione che i principi e le regole applicabili nell'ordinamento giuridico unionale siano rispettati, è opportuno mantenere il libero uso delle espressioni «Krainer», «Käsekrainer», «Schweinskrainer», «Osterkrainer» e «Bauernkrainer», mentre è opportuno consentire l'uso delle espressioni «Kranjska» e «Kranjska kobasica» per il periodo transitorio massimo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(12)

L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 vieta la registrazione di denominazioni divenute generiche. Le opposizioni sostenevano che i consumatori in Austria, Croazia e Germania non associano le denominazioni usate sui loro mercati, come «Krainer», «Krainer Wurst», «Kranjska» e «Kranjska kobasica» con un'origine specifica. Laddove la denominazione proposta per la registrazione è «Kranjska klobasa», le prove addotte nelle dichiarazioni di opposizione facevano riferimento al presunto uso generico delle espressioni «Krainer», «Krainer Wurst», «Kranjska» e «Kranjska kobasica» in Austria, Croazia e Germania e non all'espressione «Kranjska klobasa». Le opposizioni non tengono conto della situazione in Slovenia. Nelle dichiarazioni di opposizione non è stata fornita alcuna prova della dimostrazione di un uso generico comprensivo o inclusivo della denominazione proposta per la registrazione. Pertanto, sulla base delle informazioni comunicate, la denominazione «Kranjska klobasa» non può essere considerata generica e non vi è quindi mancanza di conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(13)

Laddove si concede la protezione per l'espressione «Kranjska klobasa» nella sua integrità, la componente non geografica di detta espressione può essere usata, anche nelle traduzioni in tutta l'Unione, a condizione che i principi e le regole applicabili nell'ordinamento giuridico unionale siano rispettati.

(14)

Alla luce di quanto esposto in precedenza, è opportuno che la denominazione «Kranjska klobasa» sia iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Kranjska klobasa» (IGP) è registrata.

La denominazione nella prima frase identifica un prodotto appartenente alla classe 1.2. — Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) — dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (5).

Articolo 2

Le denominazioni «Krainer», «Käsekrainer», «Schweinskrainer», «Osterkrainer» e «Bauernkrainer» possono continuare a essere usate sul territorio dell'Unione, a condizione che i principi e le regole applicabili nel suo ordinamento giuridico siano rispettati.

Le denominazioni «Kranjska» e «Kranjska kobasica» possono essere usate per indicare salsicce non conformi al disciplinare della «Kranjska klobasa» per un periodo di quindici anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12).

(3)  GU C 48 del 18.2.2012, pag. 23.

(4)  Sostituito dall'articolo 10, lettere a), c) e d) del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


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