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Document 32015L0863

Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione, del 31 marzo 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2015/2067

OJ L 137, 4.6.2015, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2015/863/oj

4.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/10


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2015/863 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2015

recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 65/2011/UE istituisce norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

(2)

La direttiva 65/2011/UE vieta l'uso di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche commercializzate sul mercato unionale. L'allegato II di detta direttiva elenca tali sostanze soggette a restrizioni.

(3)

In occasione del riesame periodico dell'elenco di sostanze soggette a restrizioni d'uso di cui all'allegato II dovrebbero essere considerati a titolo prioritario i rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dall'uso dell'esabromociclododecano (HBCDD), dello ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), del benzilbutilftalato (BBP) e del dibutilftalato (DBP). Ai fini di un ampliamento delle restrizioni d'uso, la Commissione dovrebbe riesaminare le sostanze precedentemente sottoposte a valutazione.

(4)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE, sono state consultate le parti interessate, compresi gli operatori economici, gli operatori del settore del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori e si è proceduto a una valutazione accurata.

(5)

Il bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), il butilbenzilftalato (BBP), il dibutilftalato (DBP) e il diisobutilftalato (DIBP) sono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC). Il DIBP può essere usato come sostituto del DBP ed è stato oggetto di precedenti valutazioni da parte della Commissione. Le prove disponibili indicano che queste quattro sostanze, se usate nelle AEE, possono incidere negativamente sul riciclaggio, sulla salute umana e sull'ambiente durante le operazioni di gestione dei rifiuti delle AEE.

(6)

Per la maggior parte delle AEE esistono sostituti dagli impatti meno negativi per DEHP, BBP, DBP e DIBP. Va quindi soggetto a restrizione l'uso di tali sostanze nelle AEE. DEHP, BBP e DBP sono già soggetti a restrizioni d'uso alla voce 51 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), affinché i giocattoli contenenti DEHP, BBP o DBP in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, calcolato cumulativamente per i tre ftalati, non possano essere commercializzati nell'UE. Al fine di evitare una doppia regolamentazione, la restrizione di cui all'allegato XVII, voce 51, di detto regolamento continua pertanto a costituire l'unica restrizione applicabile a DEHP, BBP e DBP nei giocattoli.

(7)

Al fine di agevolare la transizione e ridurre i possibili impatti socioeconomici, è opportuno concedere un adeguato periodo di transizione, che consenta agli operatori economici di presentare domanda di esenzione dalle restrizioni della sostanza, a norma dell'articolo 5 della direttiva 2011/65/UE. Nella determinazione del periodo transitorio è necessario tener conto dei cicli d'innovazione più lunghi dei dispositivi medici e degli strumenti di monitoraggio e controllo. La restrizione d'uso di DEHP, BBP, DBP e DIBP dovrebbe quindi applicarsi ai dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, a decorrere dal 22 luglio 2021.

(8)

Gli eventuali adeguamenti degli allegati III o IV della direttiva 2011/65/UE per esentare le domande relative al DEHP o al DBP dovrebbero evitare la doppia regolamentazione nonché oneri eccessivi, garantire la coerenza con l'amministrazione delle eventuali autorizzazioni concesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1907/2006 in relazione all'integrazione di tali sostanze nelle AEE. Gli operatori che prevedono di presentare domande di esenzione a norma della direttiva 2011/65/UE dovrebbero tenere presente che tali esenzioni possono riguardare l'intero ciclo di vita dell'AEE, compresa la fase di fabbricazione.

(9)

È quindi necessario modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2011/65/UE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Entro il 31 dicembre 2016 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 22 luglio 2019.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

(2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei

 

Piombo (0,1 %)

 

Mercurio (0,1 %)

 

Cadmio (0,01 %)

 

Cromo esavalente (0,1 %)

 

Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)

 

Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)

 

Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)

 

Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %)

 

Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)

 

Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)

La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22 luglio 2021.

La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021.

La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all'allegato XVII, voce 51, del regolamento (CE) n. 1907/2006.»


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