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Document 32015D2309

Decisione (PESC) 2015/2309 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi

OJ L 326, 11.12.2015, p. 56–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2309/oj

11.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/56


DECISIONE (PESC) 2015/2309 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2015

relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quando segue:

(1)

La strategia europea in materia di sicurezza, adottata dai capi di Stato e di governo il 12 dicembre 2003, delinea cinque sfide fondamentali cui deve far fronte l'Unione: il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, i conflitti regionali, il fallimento dello stato e la criminalità organizzata. Le conseguenze della circolazione incontrollata delle armi convenzionali sono cruciali per quattro di queste cinque sfide. Detta strategia sottolinea l'importanza dei controlli sulle esportazioni nel contenere la proliferazione delle armi.

(2)

Il 5 giugno 1998 l'Unione ha adottato un codice di condotta per le esportazioni di armi, politicamente vincolante, che stabilisce criteri comuni per la regolamentazione del commercio legale di armi convenzionali.

(3)

La strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, adottata dal Consiglio europeo il 15 e 16 dicembre 2005, dispone che l'Unione, a livello regionale e internazionale, sostenga il rafforzamento dei controlli sulle esportazioni e la promozione dei criteri del codice di condotta per le esportazioni di armi, fra l'altro, mediante l'assistenza ai paesi non appartenenti all'UE nel settore dell'elaborazione della pertinente legislazione interna e la promozione di misure sulla trasparenza.

(4)

L'8 dicembre 2008 il codice di condotta per le esportazioni di armi è stato sostituito dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (1), che è giuridicamente vincolante e stabilisce otto criteri di valutazione delle domande di esportazione di armi convenzionali. Essa include altresì un meccanismo di notifica e di consultazione per i casi di rifiuto di esportazione delle armi e misure di trasparenza quali la pubblicazione delle relazioni annuali dell'UE sulle esportazioni di armi. Un certo numero di paesi non appartenenti all'UE si sono conformati alla posizione comune 2008/944/PESC.

(5)

L'articolo 11 della posizione comune 2008/944/PESC dispone che gli Stati membri devono adoperarsi al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di tecnologia o attrezzature militari ad applicare i criteri di detta posizione comune.

(6)

Il trattato sul commercio delle armi (ATT) è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014. L'ATT mira a rafforzare la trasparenza e la responsabilità nel commercio delle armi. Come con la posizione comune 2008/944/PESC, l'ATT stabilisce una serie di criteri di valutazione dei rischi in base ai quali devono essere valutate le esportazioni di armi. L'Unione sostiene concretamente l'effettiva attuazione e universalizzazione dell'ATT tramite l'apposito programma adottato ai sensi della decisione 2013/768/PESC del Consiglio (2). Tale programma aiuta una serie di paesi non appartenenti all'UE, su loro richiesta, a rafforzare i loro sistemi di controllo sui trasferimenti di armi conformemente ai requisiti dell'ATT.

(7)

È quindi importante garantire la complementarità tra le attività di sensibilizzazione e di assistenza previste dalla presente decisione e quelle previste dalla decisione 2013/768/PESC del Consiglio. Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo (3), Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova, Ucraina, Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, Mauritania, Camerun, Ciad e Cina sono stati identificati quali beneficiari nell'ambito della presente decisione del Consiglio. Se del caso, i beneficiari pertinenti individuati dalla presente decisione che non hanno compiuto passi in direzione della firma dell'ATT e dell'adesione allo stesso dovrebbero essere incoraggiati a farlo tramite le attività realizzate nell'ambito della presente decisione. Analogamente, se del caso, i beneficiari che hanno firmato l'ATT ma non l'hanno ancora ratificato, dovrebbero essere incoraggiati a ratificarlo. Pertanto, se attuata con successo, la presente decisione potrebbe altresì fungere da via d'accesso al rafforzamento dell'assistenza relativa all'ATT ai sensi della decisione 2013/768/PESC.

(8)

Le attività dell'Unione che promuovono un sistema efficace e trasparente di controlli sulle esportazioni di armi sin sono sviluppate sin dal 2008 ai sensi dell'azione comune 2008/230/PESC del Consiglio (4) e delle decisioni del Consiglio 2009/1012/PESC (5) e 2012/711/PESC (6). Dette attività hanno in particolare sostenuto l'approfondimento della cooperazione regionale nonché l'incremento della trasparenza e della responsabilità in linea con i principi della posizione comune 2008/944/PESC e i criteri di valutazione del rischio ivi sanciti. Le attività in questione si sono tradizionalmente indirizzate a paesi terzi del vicinato orientale e meridionale dell'Unione.

(9)

Negli ultimi anni l'Unione, nell'ambito dei progetti avviati tramite strumenti finanziari dell'Unione diversi dal bilancio della politica estera e di sicurezza comune (PESC), ha altresì fornito assistenza per il miglioramento dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso nei paesi non appartenenti all'UE. Tali sforzi sono stati promossi nel contesto dell'iniziativa «Centri di eccellenza». È opportuno garantire il coordinamento con le attività attinenti ai controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso.

(10)

Il Consiglio ha affidato l'esecuzione tecnica delle decisioni 2009/1012/PESC e 2012/711/PESC all'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni («BAFA»), che ha portato a termine con successo l'organizzazione di tutte le attività previste da tali decisioni. Il BAFA è anche l'agenzia esecutiva dei progetti a sostegno dell'effettiva attuazione del trattato sul commercio delle armi ai sensi della decisione 2013/768/PESC. Date queste premesse, la scelta del BAFA quale agenzia esecutiva delle attività dell'Unione ai sensi della presente decisione è giustificata dall'esperienza di cui ha dato prova, dalle sue qualifiche e dalla sua necessaria conoscenza specialistica dell'intera gamma delle pertinenti attività svolte dall'Unione nel settore del controllo delle esportazioni di armi. La scelta del BAFA agevolerà l'individuazione di sinergie tra il programma di sensibilizzazione dell'ATT e le attività di cui alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di promuovere la pace e la sicurezza e conformemente alla strategia europea in materia di sicurezza, l'Unione persegue gli obiettivi seguenti:

a)

promuovere l'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi da parte di paesi non appartenenti all'UE conformemente ai principi fissati nella posizione comune 2008/944/PESC e nel trattato sul commercio delle armi, e ricercare, ove opportuno, complementarità e sinergie con i progetti di assistenza dell'Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso;

b)

sostenere gli sforzi compiuti dai paesi non appartenenti all'UE a livello nazionale e regionale al fine di rendere più responsabile e trasparente il commercio delle armi convenzionali;

2.   L'Unione persegue gli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante le seguenti attività di progetto:

a)

promuovere ulteriormente tra i paesi non appartenenti all'UE i criteri e i principi di cui alla posizione comune 2008/944/PESC e al trattato sul commercio delle armi basandosi sui risultati raggiunti mediante l'attuazione delle decisioni 2012/711/PESC e 2009/1012/PESC e dell'azione comune 2008/230/PESC;

b)

assistere i paesi non appartenenti all'UE nella redazione, nell'aggiornamento e nell'attuazione, ove occorra, delle pertinenti misure legislative e amministrative che mirano a porre in essere un efficace sistema di controlli sulle esportazioni di armi convenzionali;

c)

assistere i beneficiari nella formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell'esecuzione per assicurare un'attuazione e un'esecuzione adeguate dei controlli sulle esportazioni di armi;

d)

promuovere la trasparenza e la responsabilità nel commercio internazionale di armi, anche mediante il sostegno a misure nazionali e regionali che incentivano la trasparenza e l'adeguato controllo delle esportazioni di armi convenzionali;

e)

incoraggiare tali beneficiari che non hanno compiuto passi in direzione della firma dell'ATT e dell'adesione a quest'ultimo e incoraggiare i firmatari a ratificarlo;

f)

promuovere l'ulteriore esame del rischio di diversione delle armi e della relativa attenuazione, dal punto di vista sia dell'importazione sia dell'esportazione.

In allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al presente paragrafo.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata al BAFA.

3.   Il BAFA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine quest'ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 999 000 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con il BAFA. L'accordo prevede che il BAFA assicuri che la visibilità del contributo dell'Unione sia in funzione della sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di tale processo e sulla data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche preparate dal BAFA. Tali relazioni costituiscono la base per la valutazione effettuata dal Consiglio. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dell'attuazione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Essa cessa di produrre effetti decorsi trenta mesi dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure decorsi sei mesi dalla data di adozione, nel caso in cui non sia concluso alcun accordo di finanziamento entro tale periodo.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. BAUSCH


(1)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

(2)  Decisione 2013/768/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 56).

(3)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(4)  Azione comune 2008/230/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi tra i paesi terzi (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 81).

(5)  Decisione 2009/1012/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2009, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC tra i paesi terzi (GU L 348 del 29.12.2009, pag. 16).

(6)  Decisione 2012/711/PESC del Consiglio, del 19 novembre 2012, relativa al sostegno alle attività dell'Unione volte a promuovere tra i paesi terzi il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 62).


ALLEGATO

ATTIVITÀ DI PROGETTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

1.   OBIETTIVI

La presente decisione ha come obiettivi la promozione del miglioramento dei controlli sui trasferimenti di armi e il sostegno agli sforzi compiuti ai livelli interno e regionale al fine di rendere più responsabile e trasparente il commercio delle armi convenzionali. Tali obiettivi dovrebbero includere, se del caso, la promozione dei principi e dei criteri stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC e nel trattato sul commercio delle armi e dovrebbero essere perseguiti ricercando, ove opportuno, complementarità e sinergie con i progetti di assistenza dell'Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso.

Per raggiungere i succitati obiettivi, l'Unione dovrebbe continuare a promuovere le norme contenute nella posizione comune 2008/944/PESC basandosi sui risultati raggiunti mediante l'attuazione delle decisioni 2012/711/PESC e 2009/1012/PESC nonché dell'azione comune 2008/230/PESC. A tal fine dovrebbe essere fornita assistenza ai beneficiari per la redazione, l'aggiornamento e l'attuazione, ove occorra, delle pertinenti misure legislative e amministrative a sostegno di un efficace sistema di controlli sui trasferimenti di armi convenzionali. Un supporto dovrebbe essere altresì fornito per quanto riguarda la valutazione e l'attenuazione del rischio di diversione delle armi.

Si dovrebbe altresì dare sostegno sia alla formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell'esecuzione, responsabili dell'attuazione e dell'esecuzione dei controlli sui trasferimenti di armi, sia alle misure nazionali e regionali che promuovono la trasparenza e l'adeguato controllo delle esportazioni di armi convenzionali. È inoltre opportuno promuovere i contatti con il settore privato e la conformità alle pertinenti disposizioni giuridiche e amministrative nazionali che disciplinano il trasferimento di armi.

2.   SCELTA DELL'AGENZIA ESECUTIVA

L'attuazione della presente decisione è affidata al BAFA che opererà, se del caso, in partenariato con le agenzie degli Stati membri preposte al controllo delle esportazioni, le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, i gruppi di riflessione, gli istituti di ricerca e le ONG.

Nella prestazione di attività di assistenza e sensibilizzazione per il controllo delle esportazioni il BAFA vanta un'esperienza di primo piano, acquisita in tutti i pertinenti settori del controllo delle esportazioni strategiche trattando questioni relative al settore CBRN, ai prodotti a duplice uso e alle armi. Attraverso tali programmi e attività, il BAFA ha acquisito un'approfondita conoscenza dei sistemi di controllo delle esportazioni della maggior parte dei beneficiari contemplati dalla presente decisione.

Riguardo all'assistenza e alla sensibilizzazione per il controllo delle esportazioni di armi, il BAFA ha completato con successo l'attuazione delle decisioni 2009/1012/PESC e 2012/711/PESC. Il BAFA è anche responsabile dell'attuazione tecnica del programma di sostegno all'attuazione dell'ATT, istituito dalla decisione 2013/768/PESC.

Nel complesso, il BAFA si trova quindi in una posizione unica per individuare i punti di forza e di debolezza dei sistemi di controllo delle esportazioni dei beneficiari delle attività previste dalla presente decisione. È quindi il soggetto più idoneo per facilitare le sinergie tra i diversi programmi di assistenza e sensibilizzazione in materia di controllo delle esportazioni di armi e per evitare inutili duplicazioni.

3.   COORDINAMENTO CON ALTRI PROGETTI DI ASSISTENZA DELL'UNIONE NEL SETTORE DEI CONTROLLI SULLE ESPORTAZIONI

Sulla base dell'esperienza di precedenti attività di sensibilizzazione dell'Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni sia di prodotti a duplice uso che di armi convenzionali, si dovrebbero ricercare sinergia e complementarità. A tal fine, le attività di cui ai punti da 4.2.1 a 4.2.3 dovrebbero essere svolte, se del caso, insieme ad altre attività relative ai controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, finanziate tramite strumenti finanziari dell'Unione diversi dal bilancio PESC. Andrebbe in particolare esplorata la possibilità di organizzare eventi in parallelo. Quanto sopra dovrebbe essere posto in essere nel pieno rispetto dei limiti giuridici e finanziari stabiliti per l'utilizzo dei pertinenti strumenti finanziari dell'Unione.

4.   DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO

4.1.   Obiettivi del progetto

L'obiettivo principale è quello di fornire assistenza tecnica a una serie di paesi beneficiari che hanno dimostrato di voler sviluppare le loro norme e prassi in materia di controllo delle esportazioni di armi. A tal fine, le attività da intraprendere presteranno attenzione allo status dei beneficiari, in particolare per quanto riguarda:

l'eventuale adesione o domanda di adesione a regimi internazionali di controllo delle esportazioni riguardanti il trasferimento di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso,

le candidature all'adesione all'Unione e il fatto se i beneficiari siano candidati ufficiali o potenziali,

la posizione relativa all'ATT.

Nel caso in cui i beneficiari destinatari siano unicamente firmatari dell'ATT, le attività dovrebbero — ove possibile — cercare di meglio accertare gli ostacoli alla ratifica, in particolare quando tali ostacoli sono di natura tecnica e legati a carenze o esigenze nell'ambito delle capacità di attuazione. Se del caso, dovrebbe essere promosso l'eventuale sostegno dell'Unione ai sensi della decisione 2013/768/PESC. Qualora i beneficiari destinatari non abbiano compiuto passi in direzione della firma dell'ATT e dell'adesione allo stesso le attività dovrebbero promuovere l'adesione all'ATT, eventualmente con il sostegno di altri beneficiari che hanno ratificato l'ATT.

Un altro obiettivo complementare consiste nel sensibilizzare un certo numero di beneficiari alla valutazione del rischio di diversione delle armi e alla limitazione della diversione delle armi, dal punto di vista sia dell'importazione sia dell'esportazione. Le attività incentrate su tale obiettivo complementare consentiranno in particolare di correlare i controlli sui trasferimenti di armi ad altri progetti che mirano a prevenire la diversione delle armi, quali le attività relative alla sicurezza fisica e alla gestione delle scorte e le attività a sostegno della tracciabilità di armi e munizioni.

4.2.   Descrizione del progetto

4.2.1.   Workshop regionali

Il progetto consisterà di un massimo di sei workshop della durata di due giorni e fornirà una formazione nei pertinenti settori dei controlli sulle esportazioni di armi convenzionali.

I partecipanti al workshop (trenta al massimo), comprenderanno funzionari governativi nonché funzionari incaricati del rilascio di licenze e dell'esecuzione dei beneficiari. Potranno anche essere invitati, secondo opportunità, rappresentanti dei parlamenti e rappresentanti dell'industria e della società civile.

La formazione sarà fornita da esperti delle amministrazioni nazionali degli Stati membri, anche ex funzionari, rappresentanti di paesi che si sono conformati alla posizione comune 2008/944/PESC, rappresentanti del settore privato e della società civile.

I workshop possono svolgersi in un luogo che sarà stabilito dall'alto rappresentante in consultazione con il gruppo «Esportazioni di armi convenzionali» (COARM) del Consiglio.

I workshop regionali saranno organizzati come segue:

a)

fino a due workshop nell'Europa sudorientale;

b)

fino a due workshop per i paesi dell'Europa orientale e del Caucaso interessati dalla politica europea di vicinato;

c)

fino a due workshop per i paesi mediterranei nordafricani interessati dalla politica europea di vicinato.

Tale ripartizione regionale di due workshop per regione potrebbe non essere realizzata se le circostanze non sono favorevoli, per esempio se il numero di partecipanti è inaspettatamente troppo basso, se non vi è alcuna offerta seria di ospitare il workshop da parte di un beneficiario della regione o se vi sono doppioni con altre attività di sensibilizzazione prestate da altri soggetti. In un simile caso di mancata attuazione da parte di una o due regioni, il numero di workshop nell'altra regione (nelle altre regioni) potrebbe essere aumentato di conseguenza nell'ambito del massimale globale di sei workshop.

4.2.2.   Visite di studio

Il progetto consisterà di un massimo di sei visite di studio della durata di due giorni per funzionari governativi nonché funzionari incaricati del rilascio di licenze e dell'esecuzione presso le pertinenti autorità degli Stati membri. Le visite di studio dovrebbero contemplare almeno tre beneficiari e includere almeno un beneficiario che non abbia ratificato l'ATT.

4.2.3.   Assistenza individuale ai beneficiari

Il progetto consisterà di un massimo di trenta giorni di workshop, preferibilmente in loco, per singoli paesi beneficiari cui parteciperanno funzionari governativi nonché funzionari incaricati del rilascio di licenze e dell'esecuzione. In funzione delle precise esigenze e della disponibilità dei beneficiari e gli esperti degli Stati membri dell'UE, i trenta giorni complessivi disponibili saranno ripartiti in periodi di al minimo due giorni e al massimo di cinque giorni.

La conoscenza specifica sarà condivisa da esperti delle amministrazioni nazionali degli Stati membri (anche ex funzionari), rappresentanti di paesi che si sono conformati alla posizione comune 2008/944/PESC, o rappresentanti del settore privato e della società civile.

Detti workshop di assistenza individuale si terranno principalmente su richiesta dei beneficiari. Essi sono intesi ad affrontare questioni particolari o necessità specifiche sollevate dal paese beneficiario, per esempio a margine di un workshop regionale o in occasione di contatti periodici con esperti dell'Unione e con l'agenzia esecutiva.

4.2.4.   Applicazione degli elenchi di controllo

L'agenzia esecutiva istituisce un gruppo di esperti tecnici in materia di applicazione degli elenchi di controllo delle esportazioni. Gli esperti sono selezionati da un ventaglio quanto più possibile ampio di Stati membri.

Si potrà utilizzare un monte di 100 ore lavorative (in base agli onorari ordinari degli esperti di cui al punto 5) per assegnare le richieste relative all'applicazione degli elenchi di controllo presentate dalle autorità competenti dei beneficiari agli esperti (in funzione della loro disponibilità). L'agenzia esecutiva elaborerà modelli per tali richieste, tenendo nella dovuta considerazione il carattere informale del parere valutativo e la questione della riservatezza.

4.2.5.   Incontro di valutazione finale

Allo scopo di fornire una valutazione finale delle attività previste dalla presente decisione, sarà organizzato a Bruxelles un incontro della durata di due giorni, con la partecipazione congiunta dei beneficiari e degli Stati membri, se possibile in concomitanza con una riunione del COARM.

Saranno invitati al massimo due rappresentanti (funzionari governativi, funzionari incaricati del rilascio di licenze e dell'esecuzione) di ciascun beneficiario di cui al punto 6.1.

4.2.6.   Attività relative alla diversione delle armi

Il progetto consisterà di due workshop per i paesi dell'Africa occidentale e del Sahel e per la Cina, articolato come segue:

un workshop iniziale («di lancio») di due giorni per un massimo di due rappresentanti dei beneficiari,

un workshop finale di due giorni per un massimo di tre rappresentanti dei beneficiari.

I workshop dovrebbero svolgersi nei paesi dell'Africa occidentale e del Sahel.

5.   ONORARI DEGLI ESPERTI

Gli onorari degli esperti sono applicabili per quanto riguarda le attività di cui ai punti da 4.2.2. a 4.2.4. Per le attività di cui al punto 4.2.4, gli onorari degli esperti saranno ripartiti in ore in funzione del tempo effettivamente dedicato (misurato in ore) alle richieste di individuazione delle merci. Si prevede una dotazione massima pari a 100 onorari di esperti (800 ore).

6.   BENEFICIARI

6.1.   Beneficiari delle attività previste ai punti da 4.2.1 a 4.2.5.

i)

Europa sudorientale: Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo*;

ii)

paesi mediterranei nordafricani interessati dalla politica europea di vicinato: Algeria, Egitto, Libia, Marocco e Tunisia;

iii)

paesi dell'Europa orientale e del Caucaso interessati dalla politica europea di vicinato: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina.

6.2.   Beneficiari delle attività previste al punto 4.2.6.

Paesi dell'ECOWAS: Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, Mauritania, Camerun, Ciad, Cina.

6.3.   Modifica della gamma dei beneficiari

Su proposta dell'alto rappresentante, il gruppo COARM può decidere di modificare l'elenco dei beneficiari ove esista un'opportuna giustificazione.

7.   RISULTATI DEL PROGETTO E INDICATORI DI ESECUZIONE

Oltre all'incontro di valutazione finale di cui al punto 4.2.5, la valutazione dei risultati del progetto prenderà in considerazione i seguenti elementi:

7.1.   Valutazione individuale dei beneficiari

Dopo il completamento delle attività, l'agenzia esecutiva fornirà al SEAE e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti da ciascuno dei beneficiari di cui al punto 6.1. Tale relazione sarà predisposta di concerto con le delegazioni dell'UE nei paesi interessati e recapitolerà le attività svoltesi nel corso della durata della decisione. La relazione valuterà inoltre le capacità del beneficiario destinate ai controlli sui trasferimenti di armi. Nel caso in cui il beneficiario sia parte contraente dell'ATT, la valutazione includerà in che modo le capacità esistenti consentano l'attuazione dell'ATT.

7.2.   Valutazione d'impatto e indicatori di attuazione

L'impatto delle attività previste dalla presente decisione dovrebbe essere valutato sul piano tecnico al loro completamento per i beneficiari di cui al punto 6.1. L'alto rappresentante effettuerà la valutazione d'impatto, in cooperazione con il COARM e, se del caso, con la delegazione dell'UE interessata, nonché con altri soggetti interessati.

A tal fine, saranno utilizzati i seguenti indicatori:

se siano in vigore le pertinenti regolamentazioni interne in materia di controlli sui trasferimenti di armi e se/in quale misura esse ottemperino alle disposizioni della posizione comune 2008/944/CFSP, per quanto riguarda, tra l'altro, l'applicazione dei criteri di valutazione, l'attuazione dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, la rendicontazione,

se disponibili, informazioni sui casi di intervento,

se i beneficiari siano in grado di segnalare le esportazioni e/o importazioni di armi, tenendo conto, tra l'altro, del registro delle Nazioni Unite, della relazione annuale dell'ATT e delle relazioni nazionali,

se il beneficiario si sia ufficialmente conformato alla posizione comune 2008/944/PESC, o abbia intenzione di farlo.

Le relazioni di valutazione individuale di cui al punto 7.1. dovrebbero fare riferimento a tali indicatori di attuazione, secondo opportunità.

8.   PROMUOVERE L'USO DEL PORTALE WEB DI SENSIBILIZZAZIONE DELL'UE

Il portale web previsto dalla decisione 2011/711/PESC è stato sviluppato come risorsa di proprietà dell'UE (https://export-control.jrc.ec.europa.eu). Esso opera come una piattaforma comune per tutti i programmi di sensibilizzazione dell'UE (duplice uso, armi, ATT). Le attività di cui ai punti da 4.2.1 a 4.2.5. dovrebbero rafforzare la consapevolezza del portale web di sensibilizzazione dell'UE e promuoverne l'uso. I partecipanti alle attività di sensibilizzazione dovrebbero essere informati sulla sezione privata del portale web che offre un accesso permanente a risorse, documenti e contatti. Analogamente, si dovrebbe promuovere l'uso del portale web da parte di altri funzionari che non hanno potuto partecipare direttamente alle attività di assistenza e sensibilizzazione.

9.   VISIBILITÀ DELL'UE

L'agenzia esecutiva adotterà tutte le opportune misure per pubblicizzare il fatto che l'azione è finanziata dall'Unione europea. Tali misure saranno attuate conformemente al manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'UE pubblicato dalla Commissione europea. L'agenzia garantirà pertanto la visibilità del contributo dell'Unione con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della decisione, nonché al sostegno dell'Unione alla decisione stessa e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell'Unione, conformemente ai pertinenti orientamenti dell'Unione stessa.

Dato che le attività pianificate variano notevolmente per portata e natura, si ricorrerà a una gamma di strumenti promozionali tra cui: media tradizionali, siti web, media sociali, materiali informativi e promozionali tra cui infografica, opuscoli, newsletter, comunicati stampa e altri materiali, secondo opportunità. Pubblicazioni ed eventi pubblici commissionati nell'ambito del progetto recheranno pertanto un marchio.

10.   DURATA

La durata totale stimata del progetto è di ventiquattro mesi.

11.   RENDICONTAZIONE

L'agenzia esecutiva predispone relazioni periodiche, anche dopo il completamento di ciascuna delle attività. Le relazioni sono presentate all'alto rappresentante non oltre sei settimane dopo il completamento delle pertinenti attività.

12.   STIMA DEL COSTO TOTALE DEL PROGETTO E DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'UNIONE

Il costo totale stimato del progetto è di 1 110 000 EUR, con il cofinanziamento della Germania. Il costo totale stimato del progetto finanziato dall'UE è di 999 000 EUR.


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