EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1985

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1985 della Commissione, del 4 novembre 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a un fazzoletto di carta antivirale impregnato di acido citrico (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 289, 5.11.2015, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1985/oj

5.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1985 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2015

a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a un fazzoletto di carta antivirale impregnato di acido citrico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 aprile 2015 il Belgio ha chiesto alla Commissione di decidere, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, se un fazzoletto di carta antivirale immesso sul mercato con l'indicazione «uccide il 99,9 % dei virus del raffreddore e dell'influenza nel fazzoletto» sia un biocida o un articolo trattato e, qualora sia considerato un biocida, se appartenga al tipo di prodotto 1 (igiene umana) o 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali).

(2)

Secondo le informazioni fornite dal Belgio il fazzoletto è costituito da tre strati di cui quello intermedio è impregnato di acido citrico. L'acido citrico viene indicato come irreversibilmente legato alla matrice del fazzoletto, per cui permane nel prodotto per tutto il suo ciclo di vita. Dopo che il fazzoletto è stato utilizzato, ossia quando l'umidità formatasi starnutendo, tossendo o soffiandosi il naso nel fazzoletto raggiunge lo strato intermedio, l'acido citrico, secondo le informazioni, disattiva il carico virale all'interno del fazzoletto per evitare che si trasferisca alle mani, si trasmetta con il contatto da mano a mano e si trasmetta alle superfici con cui il fazzoletto entra in contatto.

(3)

Il fazzoletto soddisfa la definizione di articolo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

Il fazzoletto soddisfa la definizione di articolo trattato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 528/2012 poiché l'acido citrico vi è incorporato intenzionalmente allo scopo di disattivare i virus e limitare la contaminazione incrociata da tali virus.

(5)

I virus soddisfano la definizione di organismo nocivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012 poiché possono avere un effetto dannoso per l'uomo.

(6)

Distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo sono funzioni biocide.

(7)

È pertanto essenziale stabilire se il fazzoletto abbia o no una funzione primaria biocida, in modo da definire se esso sia un articolo trattato o un biocida.

(8)

L'indicazione riportata sulla confezione e nella pubblicità del fazzoletto è «uccide il 99,9 % dei virus del raffreddore e dell'influenza nel fazzoletto». Con tale indicazione viene data maggiore prominenza e primaria importanza alla funzione biocida del fazzoletto piuttosto che alle sue altre funzioni (per esempio soffiarvici il naso). Il fazzoletto antivirale ha pertanto una funzione primaria biocida.

(9)

Poiché il tipo di prodotto 1 riguarda i biocidi utilizzati per disinfettare la pelle o il cuoio capelluto e il tipo di prodotto 2 riguarda i biocidi utilizzati per finalità più ampie, quali la disinfezione di superfici e materiali o dell'aria, l'impiego del fazzoletto corrisponderebbe piuttosto a quest'ultimo tipo di prodotto.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un fazzoletto di carta antivirale impregnato di acido citrico e immesso sul mercato con l'indicazione «uccide il 99,9 % dei virus del raffreddore e dell'influenza nel fazzoletto» è considerato un biocida a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e rientra nel tipo di prodotto 2 quale definito nell'allegato V di detto regolamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.


Top