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Document 32015D1959

Decisione delegata (UE) 2015/1959 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti per il trattamento delle acque reflue a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 284, 30.10.2015, p. 184–186 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2015/1959/oj

30.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/184


DECISIONE DELEGATA (UE) 2015/1959 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2015

relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti per il trattamento delle acque reflue a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 60, lettera h),

considerando quanto segue:

(1)

La procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti per il trattamento delle acque reflue e le specificazioni tecniche applicabili sono state stabilite nella decisione 97/464/CE della Commissione (2).

(2)

La decisione 97/464/CE non fissa criteri dettagliati per la scelta dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione in relazione alla reazione al fuoco dei prodotti per il trattamento delle acque reflue, in particolare le coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di servizio.

(3)

I sistemi per la valutazione delle prestazioni dei prodotti per il trattamento delle acque reflue di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 dovrebbero essere scelti in modo più appropriato. Ciò dovrebbe consentire ai fabbricanti di avere accesso al mercato interno in modo più efficiente, contribuendo così a una maggiore competitività dell'intero settore edile.

(4)

La decisione 97/464/CE dovrebbe essere abrogata e sostituita per motivi di chiarezza e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai prodotti per il trattamento delle acque reflue di cui all'allegato I.

Articolo 2

I prodotti per il trattamento delle acque reflue di cui all'articolo 1 sono oggetto della valutazione e della verifica della costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente ai sistemi indicati nell'allegato II.

Articolo 3

La decisione 97/464/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

(2)  Decisione 97/464/CE della Commissione, del 27 giugno 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue (GU L 198 del 25.7.1997, pag. 33).


ALLEGATO I

PRODOTTI DISCIPLINATI

La presente decisione si applica ai seguenti prodotti:

1)

dispositivi antiriflusso: valvola di immissione dell'aria per la ventilazione delle tubature;

2)

kit per l'impianto di pompaggio delle acque reflue e per le stazioni di estrazione degli effluenti;

3)

kit ed elementi per gli impianti di trattamento delle acque reflue e attrezzature per il trattamento in loco;

4)

fosse settiche;

5)

canali di drenaggio prefabbricati;

6)

cunicoli di servizio e camere di ispezione;

7)

scale metalliche, scalette e corrimano per i cunicoli di servizio e le camere di ispezione;

8)

separatori;

9)

coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di servizio.


ALLEGATO II

SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

I sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione si applicano ai prodotti disciplinati dalla presente decisione, tenendo conto delle loro caratteristiche essenziali, secondo le seguenti modalità:

Tabella 1

Per tutte le caratteristiche essenziali eccetto la reazione al fuoco

Prodotti

Caratteristiche essenziali

Sistemi applicabili di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011

Dispositivi antiriflusso: valvola di immissione dell'aria per la ventilazione delle tubature

Per tutte le caratteristiche essenziali eccetto la reazione al fuoco

4

Kit per l'impianto di pompaggio delle acque reflue e per le stazioni di estrazione degli effluenti

3

Kit ed elementi per gli impianti di trattamento delle acque reflue e attrezzature per il trattamento in loco

3

Fosse settiche

3

Canali di drenaggio prefabbricati

3

Cunicoli di servizio e camere di ispezione

4

Scale metalliche, scale e corrimano per i cunicoli di servizio e le camere di ispezione

4

Separatori

4

Coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di servizio.

1


Tabella 2

Solo per la reazione al fuoco

I sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione sono determinati per tutti i prodotti indicati nella prima colonna della tabella 1, in funzione delle rispettive sottofamiglie, secondo le seguenti modalità:


Sottofamiglie del prodotto

Sistemi applicabili di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011

Prodotti per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della prestazione in relazione alla reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di materiali ignifughi o una limitazione del materiale organico)

1

Prodotti per i quali esiste una base giuridica europea applicabile che consente di classificare la loro prestazione in relazione alla reazione al fuoco senza la realizzazione di prove

4

Prodotti non appartenenti alle sottofamiglie indicate nelle righe 1 e 2

3


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