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Document 32015D1470

Decisione (UE) 2015/1470 della Commissione del 30 marzo 2015 relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione — Lodo arbitrale Micula/Romania dell’11 dicembre 2013 [notificata con il numero C(2015) 2112] (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 232, 4.9.2015, p. 43–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1470/oj

4.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/43


DECISIONE (UE) 2015/1470 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2015

relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione — Lodo arbitrale Micula/Romania dell’11 dicembre 2013

[notificata con il numero C(2015) 2112]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, ai sensi dei suddetti articoli (2), e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lodo arbitrale dell’11 dicembre 2013 («il lodo»), un tribunale arbitrale («il Tribunale») costituito sotto l’egida del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti («ICSID») ha deciso, nel caso Micula et alii/Romania  (3), di concedere un risarcimento in favore dei cinque ricorrenti (i fratelli Viorel e Ioan Micula e le società S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L. e S.C. Multipack, tutte di proprietà dei fratelli Micula; collettivamente, «i ricorrenti»), condannando la Romania a versare loro l’importo di 376 433 229 RON (ca. 82 milioni di EUR (4)) per non avere assicurato un trattamento giusto ed equo dei loro investimenti, violando così l’articolo 2, paragrafo 3, dell’accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Romania sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti («il TBI») (5). Il Tribunale ha inoltre deciso che su tale importo sarebbero maturati interessi fino alla piena attuazione del lodo da parte della Romania. All’11 dicembre 2013 l’importo totale dovuto dalla Romania ai ricorrenti ammontava a 791 882 452 RON (ca. 178 milioni di EUR (6)).

(2)

Con lettera del 31 gennaio 2014, i servizi della Commissione hanno informato le autorità rumene che l’attuazione o l’esecuzione del lodo costituiva un nuovo aiuto che avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione.

(3)

Il 20 febbraio 2014 le autorità rumene hanno comunicato ai servizi della Commissione di avere dato parziale esecuzione al lodo effettuando una compensazione tra parte del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale e le imposte dovute alle autorità rumene da una delle società ricorrenti, ossia S.C. European Food SA Il debito fiscale così compensato ammontava a 337 492 864 RON (ca. 76 milioni di EUR (7)). La Romania ha inoltre chiesto ai servizi della Commissione chiarimenti in merito alla possibilità di versare l’importo residuo a una persona fisica (i fratelli Viorel e Ioan Micula o qualunque altra persona fisica alla quale il risarcimento potesse essere assegnato).

(4)

Il 12 marzo 2014 i servizi della Commissione hanno chiesto alla Romania maggiori informazioni riguardo alla prevista ulteriore attuazione o esecuzione del lodo, fornite dalla Romania con lettera del 26 marzo 2014.

(5)

Il 1o aprile 2014 i servizi della Commissione hanno comunicato alle autorità rumene che la Commissione stava esaminando la possibilità di adottare un’ingiunzione di sospensione per assicurare che non fossero erogati ulteriori aiuti di Stato incompatibili e hanno invitato la Romania a trasmettere osservazioni in proposito. Con lettera del 7 aprile 2014 la Romania ha dichiarato di non voler formulare osservazioni sulla possibilità che la Commissione emettesse un’ingiunzione di sospensione.

(6)

Con lettera del 26 maggio 2014 la Commissione ha informato la Romania della sua decisione di emettere un’ingiunzione di sospensione («l’ingiunzione di sospensione») ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (8), obbligandola a sospendere qualsiasi azione potesse dare luogo all’attuazione o all’esecuzione della parte del lodo non ancora corrisposta, in quanto ciò sarebbe equivalso al pagamento di un aiuto di Stato illegale, fino a quando la Commissione non avesse adottato una decisione finale sulla compatibilità dell’aiuto di Stato con il mercato interno.

(7)

Con lettera del 1o ottobre 2014 la Commissione ha comunicato alla Romania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato («la decisione di avvio») in relazione alla parziale attuazione del lodo da parte della Romania, avvenuta all’inizio del 2014 (9), e all’eventuale ulteriore attuazione o esecuzione del lodo.

(8)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (10) il 7 novembre 2014. Con detta decisione la Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni.

(9)

La Romania ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio il 26 novembre 2014. I ricorrenti hanno presentato osservazioni in qualità di parti interessate l’8 dicembre 2014, dopo che la loro richiesta di disporre di un periodo più lungo a tal fine era stata respinta dalla Commissione. Le osservazioni dei ricorrenti sono state trasmesse alla Romania, alla quale è stata data la possibilità di rispondere; le considerazioni della Romania sulle osservazioni dei ricorrenti sono pervenute in data 27 gennaio 2015.

(10)

I ricorrenti hanno inoltre richiesto accesso a tutte le comunicazioni scritte fra la Commissione e la Romania contenute nel fascicolo. La richiesta è stata respinta il 19 dicembre 2014 e il diniego è stato confermato il 2 marzo 2015.

(11)

Con lettere del 9 e dell’11 marzo 2015 le autorità rumene hanno comunicato alla Commissione che nel periodo compreso fra il 5 e il 25 febbraio 2015 l’esecutore nominato dal giudice aveva sequestrato un ulteriore importo di 9 197 482 RON al ministero delle Finanze e che quest’ultimo aveva volontariamente provveduto al versamento dell’importo restante (cioè 466 760 066 RON) (11) su un conto bloccato aperto in nome dei cinque ricorrenti.

2.   CONTESTO

La normativa in materia di aiuti di Stato in vigore in Romania prima dell’adesione all’Unione

(12)

Il 1o febbraio 1995 entrava in vigore l’accordo europeo («l’accordo») tra la Comunità europea («la Comunità») e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall’altra (12). Scopo dell’accordo era preparare la Romania all’adesione all’Unione. L’articolo 64, paragrafo, 1, punto iii), dell’accordo dichiara incompatibile con il corretto funzionamento dell’accordo stesso, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra l’Unione e la Romania, qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. Secondo l’articolo 64, paragrafo 2, dell’accordo, le pratiche contrarie a detto articolo devono essere valutate «secondo i criteri derivanti dall’applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea» (attuali articoli 101, 102 e 107 del trattato). Questo riferimento dinamico ai «criteri derivanti dall’applicazione» di detti articoli riguarda tutte le disposizioni dell’Unione in materia di aiuti di Stato, comprese quelle che disciplinano la concessione di aiuti di Stato a finalità regionale (13). Oltre all’obbligo sostanziale di conformarsi alla normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato, gli articoli 69 e 71 dell’accordo imponevano alla Romania di armonizzare la legislazione nazionale con l’acquis communautaire, menzionando espressamente le regole di concorrenza dell’Unione, e quindi la normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato che ne costituisce parte integrante. Di conseguenza, l’accordo obbligava la Romania e la Romania si impegnava a rispettare l’intero corpus di norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Inoltre, dopo essere stato ratificato dal parlamento nazionale mediante legge 20/1993 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale nazionale il 12 aprile 1993 (14), l’accordo fa parte dell’ordinamento nazionale.

(13)

Per conformarsi all’obbligo di armonizzazione previsto dall’accordo, nel 1999 la Romania approvava la legge n. 143/1999 sugli aiuti di Stato («legge sugli aiuti di Stato»), entrata in vigore il 1o gennaio 2000. Tale legge conteneva la stessa definizione di aiuto di Stato prevista dall’articolo 64 dell’accordo e dal diritto dell’Unione. La legge designava il Consiglio per la concorrenza (15) e l’Ufficio per la concorrenza (16) rumeni quali organismi nazionali di controllo degli aiuti di Stato, competenti a valutare la compatibilità degli aiuti concessi alle imprese dalla Romania (17), e stabiliva la procedura da seguire per la notifica e l’autorizzazione degli aiuti di Stato prendendo a modello l’articolo 108 del trattato.

Il regime di incentivi agli investimenti

(14)

Il 2 ottobre 1998 la Romania adottava l’ordinanza governativa di emergenza n. 24/1998 («EGO 24»), che concedeva ad alcuni investitori in regioni sfavorite una serie di incentivi, fra cui:

articolo 6, paragrafo 1, lettera a): esenzione dal pagamento dei dazi doganali e dell’imposta sul valore aggiunto per macchinari, strumenti, impianti, attrezzature, mezzi di trasporto, altri beni soggetti ad ammortamento importati o fabbricati internamente al fine di effettuare investimenti in tale regione (strumento «Macchinari»),

articolo 6, paragrafo 1, lettera b): rimborso dei dazi doganali su materie prime, parti di ricambio e/o componenti necessari per realizzare la produzione propria dell’investitore in tale regione (strumento «Materie prime»),

articolo 6, paragrafo 1, lettera c): esenzione dal pagamento dell’imposta sugli utili nel periodo durante il quale l’area pertinente è designata come regione sfavorita (strumento «Imposta sugli utili»).

(15)

Il governo rumeno stabiliva quali regioni designare come sfavorite e la durata di tale designazione, fino a un periodo massimo di dieci anni. Con decisione del 25 marzo 1999, il governo designava l’area mineraria di Ștei-Nucet, provincia di Bihor, come regione sfavorita per un periodo di dieci anni, a decorrere dal 1o aprile 1999.

(16)

Il 15 maggio 2000 il Consiglio per la concorrenza rumeno adottava la decisione n. 244/2000, nella quale constatava che alcuni incentivi offerti nel quadro della EGO 24 falsavano la concorrenza, osservando che «[l]’esenzione dal pagamento dei dazi doganali sulle materie prime è considerata un aiuto di Stato al funzionamento… che determina una distorsione della concorrenza» e decideva che «il rimborso dei dazi doganali su materie prime, parti di ricambio e/o componenti importati necessari per la produzione propria all’interno di una regione … deve essere revocato». Tale decisione veniva adottata in conseguenza della notifica al Consiglio per la concorrenza, ai sensi della legge n. 143/1999, delle modifiche della EGO 24 previste dall’ordinanza governativa di emergenza n. 75/2000 («EGO 75»), da parte dell’agenzia nazionale per lo sviluppo regionale (l’ente che concede l’aiuto a norma della EGO 24). Tra le modifiche notificate, il legislatore rumeno prevedeva di sostituire il rimborso dei dazi doganali ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della EGO 24 (lo strumento «Materie prime») con un’esenzione dal pagamento dei dazi su materie prime, parti di ricambio e/o componenti importati necessari per la produzione propria. Con decisione n. 244/2000, il Consiglio per la concorrenza concedeva un’autorizzazione condizionata ad adottare la EGO 75, purché fossero soddisfatte le seguenti condizioni: i) abrogazione degli strumenti previsti all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della EGO 24 e ritiro della modifica intesa a sostituire il rimborso dei dazi doganali con l’esenzione dal pagamento degli stessi; ii) limitazione del campo di applicazione delle modifiche dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della EGO 24 (strumento «Imposta sugli utili») ai soli utili reinvestiti.

(17)

La EGO 75 entrava in vigore il 1o luglio 2000. La EGO 75, nella versione adottata, tuttavia non rispettava le condizioni stabilite dal Consiglio per la concorrenza relative all’abrogazione dello strumento «Materie prime» e al ritiro della relativa modifica. Essa modificava invece l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della EGO 24 sostituendo il rimborso dei dazi doganali nell’ambito dello strumento «Materie prime» con un’esenzione dal pagamento di dazi sulle materie prime importate, in netto contrasto con la decisione n. 244/2000.

(18)

Il Consiglio per la concorrenza contestava la mancata attuazione della propria decisione dinanzi alla Corte d’appello di Bucarest, che tuttavia respingeva la domanda il 26 gennaio 2001 in quanto irricevibile (18). L’irricevibilità si fondava sul fatto che la EGO 75 non era considerata una misura amministrativa, bensì una misura legislativa, la cui legittimità non poteva essere contestata dal Consiglio per la concorrenza ai sensi della legge n. 143/1999, e che gli eventuali conflitti tra disposizioni giuridiche dovevano essere risolti dal governo e dal parlamento, senza interferenze da parte degli organi giudiziari. Il 19 febbraio 2002 l’Alta Corte di cassazione della Romania respingeva il ricorso del Consiglio per la concorrenza contro la decisione della Corte d’appello, in quanto irricevibile per motivi analoghi (19).

(19)

Nel febbraio 2000 venivano avviati i negoziati di adesione della Romania all’Unione. La politica di concorrenza, compresa la conformità alle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, faceva parte di tali negoziati. Nel contesto dei negoziati, l’Unione, nella posizione comune del 21 novembre 2001, rilevava che «alcuni regimi di aiuti esistenti e nuovi incompatibili non sono stati allineati all’acquis», tra cui «gli strumenti previsti [dalla EGO 24 e dalla EGO 75]» (20).

(20)

Il 31 agosto 2004 la Romania abrogava tutti gli incentivi previsti dalla EGO 24, come modificata dalla EGO 75, tranne lo strumento «Imposta sugli utili». La revoca degli incentivi previsti dalla EGO 24 aveva effetto a decorrere dal 22 febbraio 2005. La relazione che accompagnava l’atto di abrogazione della EGO 24, come modificata dalla EGO 75, spiegava: «Al fine di rispettare i criteri previsti dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, e per completare i negoziati di cui al capitolo 6 – Politica di concorrenza, è necessario sopprimere tutte le forme di aiuti di Stato nella legislazione nazionale incompatibili con l’acquis communautaire relativo a questo settore e, al riguardo, si propone di abrogare […] le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), dell’ordinanza governativa di emergenza n. 24/1998 relativa alle regioni svantaggiate […]» (21).

Gli investimenti dei ricorrenti e il procedimento arbitrale dell’ICSID

(21)

I ricorrenti avevano effettuato alcuni investimenti nell’area di Ștei-Nucet, provincia di Bihor, Romania, all’inizio degli anni 2000. Il 1o giugno 2000 veniva attribuito a S.C. European Food SA il certificato di investitore permanente, mentre S.C. Starmill S.R.L. e S.C. Multipack ottenevano il rispettivo certificato di investitore permanente (PIC) il 17 maggio 2002; le società erano così ammesse a beneficiare del regime istituito dalla EGO 24, come modificata dalla EGO 75, per gli investimenti effettuati a partire da tali date nell’area di Ștei-Nucet, provincia di Bihor, Romania.

(22)

Nel 2003 la Romania e la Svezia concludevano il TBI, che accordava agli investitori di ciascun paese determinate tutele quando investivano nell’altro paese (anche per gli investimenti effettuati prima dell’entrata in vigore del TBI (22)). Il TBI garantiva, fra l’altro, il trattamento giusto ed equo degli investimenti rientranti nel suo ambito di applicazione effettuati nello Stato ospitante ed era interpretato nel senso di comprendere anche la tutela del legittimo affidamento degli investitori. Esso consentiva inoltre agli investitori di adire un tribunale arbitrale internazionale, qualora ritenessero che i diritti riconosciuti loro dal TBI fossero violati dallo Stato ospitante. Essendo cittadini svedesi, i fratelli Micula sostenevano che i loro investimenti in Romania rientravano nell’ambito di applicazione del TBI.

(23)

Il 28 luglio 2005, in risposta alla revoca degli incentivi agli investimenti previsti dalla EGO 24, i ricorrenti chiedevano l’istituzione di un tribunale arbitrale ai sensi delle disposizioni del TBI relative alla risoluzione delle controversie. Con decisione del 24 settembre 2008, il Tribunale dichiarava ricevibili i ricorsi proposti dai ricorrenti. I ricorrenti avevano inizialmente chiesto il ripristino degli incentivi agli investimenti previsti dalla EGO 24, che erano stati revocati il 22 febbraio 2005. Durante il procedimento, tuttavia, i ricorrenti ritiravano in parte il loro ricorso nel 2009 e chiedevano invece un risarcimento dei danni derivanti dalla revoca degli incentivi di cui alla EGO 24. I ricorrenti sostenevano che, revocando gli incentivi, la Romania aveva violato il loro legittimo affidamento nel fatto che tali incentivi sarebbero stati disponibili, in sostanza, fino al 1o aprile 2009. Pertanto, secondo i ricorrenti, la Romania era venuta meno all’obbligo di trattamento giusto ed equo riconosciuto loro in quanto investitori svedesi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del TBI.

(24)

Nel corso del procedimento arbitrale, la Commissione era intervenuta in qualità di amicus curiae. Nel suo intervento, presentato il 20 luglio 2009, la Commissione spiegava che gli incentivi della EGO 24 erano: «incompatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti a finalità regionale. In particolare, gli incentivi non rispettavano i criteri previsti dal diritto comunitario per quanto riguarda i costi ammissibili e le intensità di aiuto. Inoltre gli strumenti costituivano un aiuto al funzionamento, che è vietato in base alle norme sugli aiuti a finalità regionale».

(25)

La Commissione osservava inoltre che «[Q]ualunque decisione intesa a ristabilire i privilegi aboliti dalla Romania, o a risarcire i ricorrenti della perdita di tali privilegi, si tradurrebbe nella concessione di un nuovo aiuto che sarebbe incompatibile con il trattato CE». Essa segnalava inoltre al Tribunale che l’«esecuzione di [un lodo che imponga alla Romania di ripristinare i regimi di investimento considerati incompatibili con il mercato interno nell’ambito dei negoziati di adesione] non può dunque avere luogo qualora sia in contrasto con le regole della politica dell’UE in materia di aiuti di Stato».

(26)

Nel lodo dell’11 dicembre 2013, il Tribunale constatava che, revocando gli incentivi previsti dalla EGO 24, la Romania aveva «violato il legittimo affidamento dei ricorrenti per quanto riguarda la disponibilità degli incentivi della EGO 24» fino al 1o aprile 2009 (23). Il Tribunale concludeva inoltre che, fatta eccezione per il mantenimento degli obblighi degli investitori ai sensi della EGO 24 in seguito alla revoca dei pertinenti incentivi, «l’abrogazione degli incentivi da parte della Romania è stata un atto ragionevole ai fini di una politica razionale» (24). Tuttavia, il Tribunale proseguiva affermando che (25): «[Q]uesta conclusione non priva di fondamento la valutazione del Tribunale […] di cui sopra, secondo cui la Romania ha violato il legittimo affidamento dei ricorrenti nella disponibilità degli incentivi fino al 1o aprile 2009. Di conseguenza, i provvedimenti adottati dalla Romania, pur essendo per la maggior parte adeguati e attentamente calibrati ai fini di una politica razionale, non sono giusti o equi nei confronti dei ricorrenti».

Il Tribunale concludeva la propria analisi affermando che (26): «[A]brogando gli incentivi di cui alla EGO 24 prima del 1o aprile 2009, la Romania non ha agito in modo irragionevole né in cattiva fede (ma si è comportata in modo irragionevole mantenendo in essere gli obblighi degli investitori dopo aver posto fine agli incentivi). Il Tribunale, tuttavia, conclude a maggioranza che la Romania ha violato il legittimo affidamento dei ricorrenti nel fatto che tali incentivi sarebbero stati disponibili, sostanzialmente nella stessa forma, fino al 1o aprile 2009. Inoltre la Romania non ha agito in modo trasparente omettendo di comunicare tempestivamente ai ricorrenti che il regime sarebbe cessato prima della data di scadenza prevista. Di conseguenza, il Tribunale constata che la Romania non ha «assicurato il trattamento giusto ed equo degli investimenti» dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del TBI».

(27)

Il Tribunale condannava altresì la Romania a risarcire i danni subiti dai ricorrenti (27) e concedeva loro, complessivamente, l’importo di 376 433 229 RON più gli interessi. Il Tribunale definiva i risarcimenti come segue: la Romania doveva versare ai ricorrenti 85,1 milioni di RON (28) a titolo di risarcimento danni per l’aumento del costo dello zucchero (per la cui importazione i ricorrenti avevano dovuto pagare i dazi doganali dopo la revoca dello strumento «Materie prime»), 17,5 milioni di RON (29) a titolo di risarcimento danni per l’aumento del costo delle materie prime diverse dallo zucchero e dal PET (30), 18,1 milioni di RON (31) a titolo di risarcimento danni per la perdita della capacità di stoccaggio di zucchero a prezzi più bassi e 255,7 milioni di RON (32) a titolo di risarcimento danni per lucro cessante derivante dal calo delle vendite dei prodotti finiti. Il Tribunale condannava inoltre la Romania a pagare gli interessi (ROBOR più 5 %), calcolati a decorrere dal 1o marzo 2007, per quanto riguarda l’aumento del costo dello zucchero e di altre materie prime, dal 1o novembre 2009 per quanto riguarda la perdita della capacità di stoccaggio dello zucchero e dal 1o maggio 2008 per quanto riguarda il lucro cessante. Alla data del lodo, il capitale e gli interessi dovuti ai ricorrenti ammontavano a 791 882 452 RON, come illustrato nella tabella.

Risarcimenti e interessi assegnati ai ricorrenti in base al lodo

Risarcimenti assegnati

Importo (in RON)

Interessi calcolati a decorrere dal

Aumento del costo dello zucchero

85 100 000

1o marzo 2007

Aumento del costo delle materie prime diverse dallo zucchero e dal PET

17 500 000

1o marzo 2007

Perdita della possibilità di stoccaggio dello zucchero

18 133 229

1o novembre 2009

Lucro cessante derivante dal calo delle vendite dei prodotti finiti

255 700 000

1o maggio 2008

TOTALE

376 433 229

Totale comprensivo di interessi all’11 dicembre 2013:

791 882 452 RON

Il procedimento di annullamento presso l’ICSID

(28)

Il 18 aprile 2014 la Romania ha presentato domanda di annullamento del lodo, sulla base dell’articolo 52 della convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965 («convenzione ICSID»), a un comitato ad hoc. Date le regole di procedura applicabili a questi procedimenti, la Romania non ha fornito alla Commissione detta domanda. Tuttavia è risultato chiaro che, nella sua domanda, la Romania ha anche chiesto al comitato ad hoc di ordinare la sospensione dell’esecuzione del lodo fino a quando non si fosse pronunciato sulla domanda di annullamento. Con lettera del 18 agosto 2014, la Romania ha informato la Commissione che, con ordinanza del 7 agosto 2014, il comitato ad hoc ha sospeso l’esecuzione del lodo, a condizione che la Romania depositasse entro un mese le seguenti garanzie: «la Romania si impegna senza riserve (comprese quelle relative al diritto o alle decisioni [dell’UE]) a effettuare il pagamento integrale dell’obbligazione pecuniaria imposta dal lodo nel caso ICSID n. ARB/05/20 e dovuta ai ricorrenti, nella misura in cui il lodo non sia annullato, in seguito alla notifica della decisione sull’annullamento».

(29)

La Commissione ha spiegato alla Romania, su richiesta della stessa, che non poteva assumere l’impegno incondizionato di versare ai ricorrenti il risarcimento concesso in base al lodo anche qualora comportasse una violazione degli obblighi ad essa incombenti ai sensi del diritto dell’Unione e a prescindere da eventuali decisioni della Commissione. Alla luce di questa precisazione, la Romania ha risposto al comitato ad hoc, il quale ha revocato la sospensione dell’esecuzione del lodo a decorrere dal 7 settembre 2014.

(30)

Il 15 ottobre 2014 la Commissione ha presentato al comitato ad hoc una richiesta di autorizzazione a intervenire quale parte non contestante nel ricorso per annullamento. Il comitato ad hoc ha concesso l’autorizzazione a intervenire il 4 dicembre 2014 e la Commissione ha presentato la sua relazione amicus curiae in tale procedimento il 9 gennaio 2015.

Le azioni dei ricorrenti ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione del lodo presso i tribunali rumeni e statunitensi

(31)

Le autorità rumene hanno informato i servizi della Commissione del procedimento nazionale avviato dai ricorrenti ai fini dell’esecuzione del lodo. Nel febbraio 2014 Viorel Micula ha intentato una prima azione ai fini del riconoscimento del lodo sulla base del nuovo codice di procedura civile (articoli 1124-1132) (33). Il 7 maggio 2014 la Commissione è intervenuta nel procedimento ai sensi dell’articolo 23 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999. Tuttavia, il 28 maggio 2014 Viorel Micula ha ritirato il proprio ricorso e il giudice pertanto non si è pronunciato. Separatamente, il 18 marzo 2014, gli altri quattro ricorrenti (S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack e il signor Ion Micula) hanno adito il giudice in Romania ai fini dell’esecuzione del lodo, ai sensi dell’articolo 54 della convenzione ICSID, chiedendo il pagamento dell’80 % dell’importo residuo (cioè 301 146 583 RON) e dell’interesse corrispondente.

(32)

Il 24 marzo 2014 il tribunale di Bucarest ha autorizzato l’esecuzione del lodo, come richiesto dai quattro ricorrenti, considerando che, sulla base dell’articolo 54 della convenzione ICSID, ratificata dalla Romania e facente parte dell’ordinamento nazionale, il lodo è un atto direttamente esecutivo e deve essere trattato come una sentenza nazionale definitiva, ovviando così alla procedura di riconoscimento del lodo sulla base del nuovo codice di procedura civile rumeno (articoli 1123-1132) (34). Il 30 marzo 2014 un esecutore ha avviato la procedura di esecuzione e ha ingiunto al ministero delle Finanze rumeno di versare ai quattro ricorrenti l’80 % del lodo più gli interessi e altre spese entro il termine ultimo di sei mesi.

(33)

La Romania ha impugnato l’esecuzione del lodo dinanzi al tribunale di Bucarest e ha chiesto misure provvisorie, cioè la temporanea sospensione dell’esecuzione fino all’adozione di una decisione nel merito (35). Il 14 maggio 2014 il tribunale di Bucarest ha temporaneamente sospeso l’esecuzione del lodo, fino all’adozione di una decisione in merito al ricorso e alla richiesta della Romania di sospendere l’esecuzione. Il 26 maggio 2014 la Commissione è intervenuta in tale procedimento ai sensi dell’articolo 23 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999. La Commissione ha invitato il tribunale di Bucarest a sospendere e annullare l’esecuzione forzata del lodo. In alternativa, la Commissione ha invitato il tribunale di Bucarest a sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea («CGUE») una questione pregiudiziale.

(34)

Il 23 settembre 2014 il tribunale di Bucarest, nel caso relativo alle misure provvisorie, ha revocato la sospensione e ha respinto la richiesta della Romania di sospendere l’esecuzione del lodo. Il motivo principale del rigetto era la revoca della sospensione dell’esecuzione del lodo da parte del comitato ad hoc dell’ICSID il 7 settembre 2014 (cfr.considerando 29). Il 30 settembre 2014 la Romania ha deciso di proporre ricorso contro la decisione del tribunale di Bucarest del 23 settembre 2014 (36). Il 13 ottobre 2014 il tribunale di Bucarest ha respinto la richiesta di sottoporre alla CGUE questioni pregiudiziali sulla base dell’articolo 267 del trattato. Il 17 ottobre 2014, nel contesto della causa n. 15755/3/2014 dinanzi al tribunale di Bucarest, la Romania ha nuovamente richiesto misure provvisorie sotto forma di sospensione dell’esecuzione forzata del lodo, in considerazione della decisione della Commissione del 1o ottobre 2014 di avviare il procedimento di indagine formale.

(35)

Nonostante l’obbligo incombente a tutte le autorità rumene, comprese quelle giudiziarie, di conformarsi alle decisioni della Commissione del 26 maggio 2014 e del 1o ottobre 2014, il 31 ottobre 2014 l’esecutore nominato dal giudice di Bucarest ha emesso ordini intesi a porre sotto sequestro i conti del ministero delle Finanze rumeno e intimare l’esecuzione dell’80 % del lodo. In conseguenza dei decreti di sequestro conservativo emessi dall’esecutore, la Tesoreria dello Stato e i conti bancari del ministero delle Finanze sono in parte congelati.

(36)

Il 24 novembre 2014 il tribunale di Bucarest ha respinto anche il ricorso principale della Romania contro l’ordine di esecuzione del 24 marzo 2014, compresa la richiesta di misure provvisorie del 17 ottobre 2014. Il 14 gennaio 2015 la Romania ha proposto ricorso in appello al tribunale di Bucarest (37). Il 24 febbraio 2015 la Corte d’appello di Bucarest ha revocato la decisione del tribunale di Bucarest del 23 settembre 2014 e ha sospeso l’esecuzione forzata fino all’adozione di una decisione sul ricorso contro la decisione del tribunale di Bucarest del 24 novembre 2014. La Commissione ha deciso di chiedere di intervenire in tale procedimento di ricorso sulla base dell’articolo 23 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999.

(37)

Il 5 gennaio 2015 l’esecutore nominato dal giudice ha sequestrato 36 484 232 RON (ca. 8,1 milioni di EUR (38)) al ministero delle Finanze rumeno. Di tale importo, l’esecutore ha successivamente trasferito 34 004 232 RON (ca. 7,56 milioni di EUR), suddivisi in parti uguali, a tre dei cinque ricorrenti e ha trattenuto la somma restante a copertura delle spese di esecuzione. Tra il 5 e il 25 febbraio 2015 l’esecutore nominato dal giudice ha sequestrato altri 9 197 482 RON (ca. 2 milioni di EUR (39)) al ministero delle Finanze. Il 9 marzo 2015 il ministero delle Finanze ha volontariamente trasferito il restante importo di 472 788 675 RON (ca. 106,5 milioni di EUR (40)) (comprensivo delle spese dell’esecutore nominato dal giudice pari a 6 028 608 RON) su un conto bloccato aperto in nome dei cinque ricorrenti, ai fini dell’attuazione del lodo. Tuttavia i cinque ricorrenti possono ritirare tale importo soltanto se la Commissione decide che l’aiuto di Stato concesso sulla base del lodo è compatibile con il mercato interno.

(38)

La Commissione è inoltre venuta a conoscenza del fatto che anche Viorel Micula aveva intentato un’azione contro la Romania, ai fini dell’esecuzione, dinanzi al tribunale distrettuale degli Stati Uniti del District of Columbia (41). La causa è in attesa di giudizio. La Commissione intende richiedere l’autorizzazione a intervenire amicus curiae in questo procedimento al fine di presentare informazioni. Il 3 ottobre 2014 Viorel Micula ha inoltre avviato un ulteriore procedimento di esecuzione contro la Romania dinanzi ai tribunali rumeni, ma il ricorso è stato respinto dal tribunale di Bucarest il 3 novembre 2014.

3.   DESCRIZIONE DELLA MISURA E MOTIVAZIONI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Descrizione della misura

(39)

La misura sottoposta a valutazione è il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale in virtù del lodo, mediante l’attuazione o l’esecuzione del lodo stesso, più gli interessi maturati dalla data di emissione del lodo.

(40)

Come rilevato al considerando 3, la Romania ha già corrisposto un risarcimento parziale all’inizio del 2014, effettuando una compensazione con i debiti fiscali dovuti allo Stato rumeno da una delle società ricorrenti, S.C. European Food SA I debiti fiscali così compensati ammontano a 337 492 864 RON (ca. 76 milioni di EUR (42)).

(41)

Come indicato al considerando 37, l’esecutore nominato dal giudice ha sequestrato 45 681 714 RON (ca. 10,17 milioni di EUR (43)) al ministero delle Finanze rumeno, ai fini dell’esecuzione del lodo. Le autorità rumene hanno inoltre trasferito il restante importo di 472 788 675 RON (ca. 106,5 milioni di EUR (44)) (comprensivo delle spese dell’esecutore nominato dal giudice pari a 6 028 608 RON) su un conto bloccato aperto in nome dei cinque ricorrenti.

(42)

Secondo le autorità rumene, il lodo arbitrale è stato integralmente attuato.

Motivazioni per l’avvio del procedimento d’indagine formale

(43)

Nella decisione di avvio, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale tramite l’attuazione o l’esecuzione del lodo costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Questa conclusione si fonda sulla constatazione in via preliminare che:

i cinque ricorrenti costituiscono un’unità economica che deve essere qualificata come un’impresa,

il risarcimento danni concesso conferirebbe ai ricorrenti un vantaggio economico non altrimenti disponibile sul mercato,

la presenza di un vantaggio non è preclusa dal fatto che il risarcimento concesso dal Tribunale è designato come risarcimento danni, in quanto il lodo non rientra nell’ambito di applicazione della giurisprudenza Asteris, che opera una distinzione fra risarcimento danni e aiuto di Stato,

il vantaggio conferito è selettivo, in quanto i ricorrenti sarebbero gli unici beneficiari della misura,

il vantaggio è concesso mediante risorse statali, in quanto i pertinenti pagamenti sarebbero effettuati a titolo del bilancio dello Stato, e la decisione di concedere il vantaggio è imputabile alla Romania, a prescindere dal fatto che quest’ultima abbia dato attuazione al lodo volontariamente o su ingiunzione di un giudice,

il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri.

(44)

La Commissione ha poi stabilito che l’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato nel caso in esame non influisce sui diritti e sugli obblighi sanciti dall’articolo 351 del trattato. La Commissione ha inoltre constatato che il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti costituirebbe un nuovo aiuto, in quanto l’attuazione o l’esecuzione del lodo avrebbe luogo dopo l’adesione della Romania all’Unione, e che la circostanza che alcune delle spese effettivamente rimborsate tramite la misura fossero state sostenute dai ricorrenti prima dell’adesione è irrilevante. Infine la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale mediante l’attuazione o l’esecuzione del lodo non sarebbe compatibile con il mercato interno, in quanto le condizioni di compatibilità applicabili agli aiuti a finalità regionale non sarebbero soddisfatte.

4.   OSSERVAZIONI DELLA ROMANIA

(45)

La Romania fa notare innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, della convenzione ICSID, di cui la Romania è parte dal 1975, ogni Stato contraente «riconosce come vincolante ogni sentenza resa in conformità alla presente Convenzione e assicura, sul proprio territorio, l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie disposte dalla sentenza, come se si trattasse di una sentenza definitiva di un tribunale funzionante sul territorio dello Stato stesso». La Romania sostiene che, in conseguenza di questa clausola, ogni Stato contraente è tenuto a riconoscere e a dare esecuzione a un lodo arbitrale dell’ICSID, la cui esecuzione non sia stata sospesa in conformità delle disposizioni della convenzione ICSID, senza alcuna possibilità di proporre ricorso contro tale lodo dinanzi ai tribunali nazionali.

(46)

In secondo luogo, la Romania sottolinea che il governo rumeno è tenuto a rispettare la costituzione rumena, che gli vieta di influenzare indebitamente i giudici nazionali in merito all’opportunità di dare o non dare esecuzione al lodo. Essa sottolinea che il giudice nazionale ha deciso autonomamente che i vari atti adottati dalla Commissione nel 2014 non potevano sospendere l’esecuzione del lodo ai sensi dell’ordinamento rumeno. La Romania sostiene inoltre che, secondo la costituzione rumena, il diritto dell’Unione in generale è preminente rispetto al diritto nazionale (ordinario) rumeno, ma il diritto dell’Unione non può prevalere sulla costituzione stessa.

(47)

In terzo luogo, la Romania afferma che il risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale non dovrebbe essere trattato alla stregua di un nuovo aiuto incompatibile, bensì come un risarcimento danni ai sensi della giurisprudenza Asteris. La Romania si oppone, in particolare, all’applicazione della giurisprudenza Lucchini, sostenendo che il contesto fattuale distingue il caso di specie da quello deciso dalla CGUE nella sentenza Lucchini  (45).

(48)

Infine la Romania ribadisce più volte il conflitto emerso nel caso in esame fra gli obblighi ad essa incombenti in forza della convenzione ICSID e ai sensi del diritto dell’Unione. A suo parere, non si dovrebbe ritenere che l’attuazione o l’esecuzione di un lodo dell’ICSID costituisca un aiuto di Stato illegale fino a quando non sia stato determinato a livello ICSID se la preminenza vada accordata alla convenzione ICSID o al diritto dell’Unione.

5.   OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

(49)

Gli unici interessati a presentare osservazioni sulla decisione di avvio sono stati i ricorrenti nel procedimento arbitrale sfociato nel lodo. I ricorrenti contestano le conclusioni preliminari contenute nella decisione di avvio. In particolare, formulano osservazioni riguardo a: i) il contesto del caso in esame e ii) la presunta descrizione inesatta della misura; sostengono che iii) non esiste alcun conflitto tra le norme dell’Unione sugli aiuti di Stato e i TBI intra-UE; affermano che iv) l’attuazione o l’esecuzione del lodo non costituisce un aiuto di Stato o v) quanto meno non un nuovo aiuto; affermano che, se qualificata come aiuto, vi) l’attuazione o l’esecuzione del lodo costituirebbe un aiuto compatibile; sostengono che vii) la tutela del legittimo affidamento impedisce alla Commissione di adottare una decisione negativa; infine, rilevano che viii) la Commissione deve adottare provvedimenti per consentire un’adeguata partecipazione dei ricorrenti al procedimento di indagine.

Sul contesto del caso in esame

(50)

I ricorrenti spiegano che, dopo il crollo del regime comunista nel 1989, la Romania versava in condizioni di privazione economica spaventose. La situazione era così grave che, all’avvio del processo di adesione all’Unione europea nel 1995, la Romania era ben lontana dal soddisfare i criteri di adesione. Al fine di accelerare lo sviluppo economico e ridurre le disparità regionali, il governo rumeno ha istituito un quadro per lo sviluppo regionale e poco dopo ha adottato la EGO 24 per incoraggiare gli investimenti del settore privato nelle regioni sfavorite. Gli incentivi introdotti dalla EGO 24 erano unicamente rivolti agli investitori che creavano posti di lavoro nelle regioni più svantaggiate in uno dei paesi più poveri d’Europa. In questo contesto, i ricorrenti sottolineano, in particolare, che la EGO 24 non conferiva agli investitori soltanto vantaggi, ma imponeva anche degli obblighi, per esempio la creazione di posti di lavoro e l’assunzione di lavoratori disoccupati, lo sviluppo e la produzione di nuovi materiali nelle regioni sfavorite, il mantenimento della sede centrale dell’impresa di nuova costituzione nella regione sfavorita, nonché l’obbligo di richiedere e ottenere un certificato di investitore permanente (PIC).

(51)

I ricorrenti hanno altresì spiegato che le loro società avevano ottenuto il rispettivo PIC tra il 2000 e il 2002 per investire nella provincia di Bihor. Secondo i PIC, che erano validi fino al 1o aprile 2009, i ricorrenti si sono impegnati a mantenere i loro investimenti per «un periodo pari al doppio di quello durante il quale hanno beneficiato dei vantaggi» introdotti dalla EGO 24. Tramite i rispettivi investimenti, i ricorrenti sostengono di avere creato circa 9 000 nuovi posti di lavoro, 7 000 dei quali sono tuttora esistenti. I ricorrenti affermano inoltre che tali investimenti hanno prodotto notevoli effetti diffusivi nella regione. La conclusione che i ricorrenti traggono da queste osservazioni è che, tramite i rispettivi investimenti, essi hanno contribuito ad alleviare le privazioni causate dalle condizioni economiche spaventose nella provincia di Bihor e hanno migliorato la qualità della vita nella regione.

(52)

Per quanto riguarda la normativa in materia di aiuti di Stato vigente in Romania prima della sua adesione all’Unione, i ricorrenti sostengono che, poiché la EGO 24 era stata promulgata prima che la legge n. 143/1999 entrasse in vigore, ai fini della suddetta normativa la EGO 24 costituiva un aiuto esistente per il quale non era necessaria l’autorizzazione del Consiglio per la concorrenza. I ricorrenti segnalano inoltre che, pur avendo tentato di impugnare la EGO 75 dinanzi ai giudici rumeni, il Consiglio per la concorrenza non ha contestato la compatibilità della EGO 24 con la legge n. 143/1999. I ricorrenti rammentano altresì che, fatta salva la posizione comune del 21 novembre 2001, nessun comunicato emanato dall’Unione durante il processo di adesione aveva specificamente individuato la EGO 24 come problematica dal punto di vista degli aiuti di Stato.

(53)

Infine i ricorrenti dichiarano che la mancata attuazione integrale del lodo o il recupero della parte già attuata mediante compensazione dei debiti fiscali del ricorrente con il risarcimento dovuto, sarebbero disastrosi per i ricorrenti e per la regione e metterebbero a rischio migliaia di posti di lavoro, vanificando lo sviluppo economico avvenuto nella regione.

Sulla descrizione della misura

(54)

Secondo i ricorrenti, la decisione di avvio non sarebbe coerente nell’identificare la misura in questione. In riferimento ai considerando 25 e 26 della decisione di avvio, i ricorrenti fanno notare che la Commissione afferma di condurre indagini soltanto in merito all’attuazione o all’esecuzione del lodo, ma in realtà contesta il regime previsto dalla EGO 24. I ricorrenti sostengono altresì che, in ogni caso, non è mai stato efficacemente dimostrato che la EGO 24 costituisse un aiuto di Stato incompatibile.

(55)

Ribadendo che la decisione di avvio non identifica correttamente il lodo, i ricorrenti affermano che esso concede un risarcimento esclusivamente per i danni derivanti dalla violazione del TBI da parte della Romania e non riprende i vantaggi previsti dalla EGO 24. Infatti, secondo i ricorrenti, il Tribunale non ha concesso il risarcimento per la revoca prematura degli incentivi di cui alla EGO 24 di per sé; esso ha anzi ritenuto che la violazione del TBI fosse dovuta al fatto che la Romania ha agito irragionevolmente i) mantenendo nel complesso gli obblighi imposti agli investitori ai sensi della EGO 24 pur avendo abolito praticamente tutti i vantaggi che ne derivano, ii) violando il legittimo affidamento dei ricorrenti nel fatto che gli incentivi previsti dalla EGO 24 avrebbero continuato a essere disponibili e iii) non assicurando sufficiente trasparenza nei confronti dei ricorrenti.

(56)

I ricorrenti asseriscono inoltre che la decisione di avvio si basa sull’assunto che la EGO 24 costituisse un aiuto incompatibile e che questa presunzione è erronea, perché la compatibilità della EGO 24 quale aiuto a finalità regionale non è mai stata efficacemente determinata.

Sull’assenza di conflitto fra le norme dell’Unione sugli aiuti di Stato e i TBI intra-UE

(57)

In riferimento ai considerando da 51 a 55 della decisione di avvio, i ricorrenti affermano che le disposizioni del diritto dell’Unione riguardanti gli obblighi degli Stati membri ai sensi del diritto internazionale sono irrilevanti nel caso in esame, in quanto non sussiste alcun conflitto tra la normativa dell’Unione sugli aiuti di Stato e il TBI. In sostanza, secondo i ricorrenti, il conflitto sarebbe escluso dal fatto che il procedimento arbitrale in questione è iniziato prima che la Romania aderisse all’Unione. L’obbligo della Romania di dare attuazione al lodo sorgerebbe a partire dal momento in cui si è verificata la presunta violazione del TBI, cioè prima dell’adesione della Romania all’Unione, e pertanto resterebbe impregiudicato dal diritto dell’Unione.

Sulla qualificazione dell’attuazione/esecuzione del lodo quale aiuto di Stato

(58)

I ricorrenti affermano che l’attuazione o l’esecuzione del lodo da parte della Romania non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(59)

In primo luogo, sebbene non contestino la qualificazione di S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L. e S.C. Multipack quali imprese, a loro parere non si può affermare che Ioan e Viorel Micula stessi esercitino attività economiche. In particolare, il fatto che i fratelli Micula detengano partecipazioni in varie società è ritenuto insufficiente a qualificarli come imprese. I ricorrenti sono inoltre del parere che le tre società summenzionate e i fratelli Micula non possano essere trattati come un’unità economica, in quanto gli interessi dei fratelli non sono identici a quelli di dette società.

(60)

In secondo luogo, i ricorrenti rilevano che l’attuazione del lodo non conferisce loro un vantaggio e sostengono che le misure intese a soddisfare un obbligo giuridico, come il pagamento di un risarcimento danni, non costituiscono un trattamento preferenziale delle imprese. In questo contesto, i ricorrenti ritengono che la Commissione non possa basarsi sulla conclusione dell’avvocato generale nella causa Atzeni, poiché detta causa verteva sul risarcimento del danno arrecato al beneficiario dal recupero di un aiuto incompatibile che era già stato erogato. Secondo i ricorrenti, invece, nel caso in esame non è stato erogato alcun aiuto – tanto meno un aiuto di Stato illegale – pertanto la fattispecie si distingue da quella esaminata nella causa Atzeni. Analogamente, i ricorrenti ritengono che il caso in esame non possa essere equiparato alle cause citate nella decisione di avvio, nelle quali le clausole contrattuali che prevedevano il risarcimento dei beneficiari per il recupero di aiuti incompatibili erano state ritenute costituire esse stesse un aiuto di Stato.

(61)

I ricorrenti sostengono inoltre che l’attuazione o l’esecuzione del lodo rientrerebbe chiaramente nell’ambito di applicazione della giurisprudenza Asteris. Essi affermano che il fondamento logico della giurisprudenza Asteris, nonché di casi quali Denkavit  (46) e ThyssenKrupp  (47), è che il pagamento di un risarcimento danni non rientra fra le competenze degli Stati membri e pertanto non può essere qualificato come un aiuto di Stato. Gli impegni assunti dalla Romania nel quadro del TBI sono inoltre considerati espressione delle norme generali in materia di responsabilità, cui si applica la giurisprudenza Asteris. Per quanto riguarda l’argomento della Commissione secondo cui la giurisprudenza Asteris non si applica al risarcimento danni concesso sulla base di un TBI intra-UE considerato incompatibile con il diritto dell’Unione, i ricorrenti sostengono che l’eventuale incompatibilità non priverebbe di validità il lodo concesso sulla base di tale TBI. L’attuazione o l’esecuzione del lodo non potrebbe inoltre essere vista come la concessione di un aiuto di Stato per una via traversa, in quanto il lodo non ripristina il regime abolito di cui alla EGO; essi ritengono invece che il lodo conceda un risarcimento a causa della decisione autonoma della Romania di mantenere, fra l’altro, un onere irragionevole a carico dei ricorrenti.

(62)

I ricorrenti sostengono altresì che gli argomenti della Commissione in merito all’incompatibilità del TBI con il diritto dell’Unione sono irrilevanti, in quanto la controversia che ha portato al procedimento arbitrale e infine al lodo era emersa prima dell’adesione della Romania all’Unione. Affermando che gli argomenti esposti nella decisione di avvio dalla Commissione si basano sull’erronea individuazione di un nesso fra l’attuazione o l’esecuzione del lodo e l’incompatibilità del regime istituito dalla EGO 24, i ricorrenti ribadiscono che in ogni caso il lodo non ha concesso un risarcimento danni sulla base della decisione della Romania di conformarsi alle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.

(63)

I ricorrenti contestano inoltre la rilevanza della decisione della CGUE nella causa Lucchini, citata dalla Commissione nella decisione di avvio, ai fini del caso in esame. A loro parere, la sentenza Lucchini stabilisce soltanto che le disposizioni del diritto nazionale non possono vanificare il recupero di un aiuto incompatibile e non ha alcuna incidenza sull’attuazione/esecuzione di un lodo arbitrale che concede un risarcimento danni per la violazione di un TBI.

(64)

In terzo luogo, per quanto riguarda l’imputabilità dell’attuazione/esecuzione del lodo alla Romania, i ricorrenti affermano che la valutazione della Commissione non può basarsi sull’imputabilità della EGO 24 stessa. Essi sostengono inoltre che l’attuazione o l’esecuzione di un lodo dell’ICSID è una conseguenza automatica e involontaria degli obblighi della Romania nel quadro della convenzione ICSID. Secondo i ricorrenti, un atto involontario non è imputabile allo Stato e non può costituire un aiuto di Stato. Sottolineano altresì che i lodi dell’ICSID non sono soggetti all’esame dei giudici nazionali e la loro esecuzione non può essere bloccata per motivi di ordine pubblico interno o di incompatibilità con il diritto dell’Unione.

(65)

I ricorrenti affermano inoltre che la successiva adesione della Romania all’Unione lascia inalterati gli obblighi della Romania nel quadro della convenzione ICSID e spiegano che, poiché la presunta violazione del TBI e l’istruzione del procedimento erano avvenuti prima che la Romania aderisse all’Unione, il diritto dell’UE non è applicabile nel caso in esame.

(66)

In quarto luogo, per quanto riguarda la selettività, secondo i ricorrenti l’attuazione o l’esecuzione del lodo non sarebbe selettiva, in quanto i TBI e la convenzione ICSID stabiliscono un sistema di responsabilità generale che si applica uniformemente a tutti gli investitori. Di conseguenza, un risarcimento danni concesso nell’ambito di detto sistema non è selettivo. In questo contesto, i ricorrenti citano anche una dichiarazione attribuita alla Commissione, secondo cui «i TBI, sebbene conferiscano un vantaggio tutelando i diritti di proprietà all’estero, tecnicamente non possono essere qualificati come un aiuto di Stato vietato dall’articolo 107, paragrafo 1, [del trattato], poiché il vantaggio non favorisce talune imprese o talune produzioni, ma è concesso in generale a tutti gli investitori, a prescindere dal settore in cui operano».

(67)

Infine i ricorrenti negano che l’attuazione del lodo possa falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati membri, sostenendo che il ragionamento esposto nella decisione di avvio non si può applicare ai fratelli Micula, i quali non eserciterebbero alcuna attività economica e di conseguenza qualsiasi pagamento a loro favore non può falsare la concorrenza o incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Più in generale, i ricorrenti affermano che l’attuazione del lodo non conferirebbe loro un vantaggio e, pertanto, eventuali effetti sulla concorrenza o sugli scambi possono essere esclusi.

Sulla qualificazione dell’attuazione/esecuzione del lodo quale nuovo aiuto

(68)

I ricorrenti contestano anche la qualificazione dell’attuazione/esecuzione del lodo quale nuovo aiuto, facendo notare che gli unici fatti avvenuti dopo l’adesione della Romania sono stati l’adozione del lodo stesso e la relativa esecuzione. In particolare, essi ritengono che l’esecuzione del lodo da parte della Romania non sia il risultato di una decisione distinta, bensì una conseguenza automatica del lodo stesso. Gli elementi temporali rilevanti, secondo i ricorrenti, sono la data di promulgazione della EGO 24, la data di rilascio dei PIC ai ricorrenti o, al più tardi, la data della conclusione del TBI. I ricorrenti si richiamano altresì alla giurisprudenza e alla prassi della Commissione in materia di garanzie statali (secondo cui l’elemento temporale rilevante è il momento in cui la garanzia viene prestata, non quello in cui viene fatta valere o si provvede al pagamento), per sostenere che, qualora il risarcimento sia pagato sulla base di un impegno previsto da un accordo internazionale, la data da considerare decisiva è quella della conclusione dell’accordo stesso.

Sulla compatibilità dell’attuazione/esecuzione del lodo

(69)

I ricorrenti affermano innanzitutto che, quando la Commissione conduce accertamenti in merito a un aiuto non notificato e lo Stato membro interessato non presenta argomenti a sostegno della compatibilità, la Commissione è tenuta a esaminare se l’aiuto possa essere compatibile ai sensi delle norme o degli orientamenti applicabili, se necessario chiedendo ulteriori informazioni allo Stato membro o al beneficiario.

(70)

Per quanto riguarda l’analisi preliminare della compatibilità esposta nella decisione di avvio, i ricorrenti ritengono che sia concettualmente errata, in quanto applica gli attuali orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale («gli orientamenti») all’attuazione/esecuzione del lodo, anche se è evidente che quest’ultima non è motivata da un obiettivo di sviluppo regionale. Ribadendo che la decisione di avvio presume erroneamente che l’attuazione del lodo ripristini retroattivamente la EGO 24, i ricorrenti ritengono che l’unico aiuto che possa essere stato concesso consista nei vantaggi previsti dal regime istituito dalla EGO 24. La EGO 24 andava quindi valutata alla luce degli orientamenti del 1998, in base ai quali sarebbe stata dichiarata compatibile.

(71)

I ricorrenti affermano poi che non è mai stata adottata una decisione ufficiale e fondata atta a stabilire che la EGO 24 costituisce un aiuto di Stato incompatibile. A parere dei ricorrenti, la decisione del Consiglio per la concorrenza rumeno (decisione n. 244) che censurava la EGO 24 era lacunosa, in quanto non valutava la compatibilità e non forniva la motivazione delle conclusioni raggiunte. I ricorrenti sostengono inoltre che l’adozione della EGO 75, che confermava la EGO 24, da parte del governo rumeno prevaleva sulla decisione del Consiglio per la concorrenza. Essi sostengono altresì che il rigetto del ricorso proposto dal Consiglio per la concorrenza contro la EGO 75 dinanzi ai tribunali rumeni è una prova ulteriore della preminenza della EGO 24 e della EGO 75 rispetto alla decisione del Consiglio per la concorrenza.

(72)

I ricorrenti affermano inoltre che la Commissione non era e non è competente a riesaminare la EGO 24, nemmeno incidentalmente. Le parti pertinenti della EGO 24 erano state revocate prima dell’adesione della Romania all’Unione. Qualora il lodo sia considerato ripristinare l’aiuto concesso a norma della EGO 24, i ricorrenti affermano che la Commissione non ha competenze di riesame. In questo contesto, essi citano anche la decisione relativa all’aiuto di Stato n. 380/2004, nella quale la Commissione constatava che l’attuazione dopo l’adesione di un lodo arbitrale adottato prima dell’adesione e riguardante unicamente periodi antecedenti l’adesione non costituiva un nuovo aiuto.

(73)

Infine i ricorrenti sostengono che la EGO 24 e i singoli incentivi da essa previsti erano compatibili con il mercato interno ai sensi degli orientamenti applicabili del 1998, poiché tutte le condizioni di compatibilità erano soddisfatte. A questo proposito, essi affermano innanzitutto che la EGO 24 in realtà può essere considerata un aiuto compatibile a favore degli investimenti, anziché un aiuto al funzionamento, e, in secondo luogo, che la EGO 24 risulterebbe compatibile anche se fosse interpretata come un aiuto al funzionamento.

Sul legittimo affidamento

(74)

Secondo i ricorrenti, una decisione della Commissione da cui risulti che l’attuazione o l’esecuzione del lodo è contraria alle norme sugli aiuti di Stato violerebbe il principio del legittimo affidamento. I ricorrenti sostengono che l’Unione ha espressamente incoraggiato la Romania a concludere TBI con gli Stati membri prima dell’adesione; che la Commissione continua a sostenere la conclusione di TBI; che i ricorrenti si sono basati sull’aspettativa che il procedimento arbitrale permettesse loro di ottenere un risarcimento dei danni causati dalla decisione della Romania di mantenere tutti gli obblighi imposti agli investitori dalla EGO 24, e che non esiste un interesse pubblico prevalente a escludere il legittimo affidamento dei ricorrenti.

Sui diritti procedurali dei ricorrenti

(75)

Infine i ricorrenti rammentano che, secondo la giurisprudenza, gli interessati «dispongono […] del diritto di essere associati al procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie» (48). Sostenendo che la Romania non ha assicurato la partecipazione adeguata dei ricorrenti al procedimento relativo all’aiuto di Stato, mettendoli così in una situazione di particolare svantaggio, i ricorrenti segnalano che, qualora la Commissione non permettesse loro di difendere i propri interessi in modo adeguato associandoli pienamente al procedimento, la sua decisione finale potrebbe risultarne viziata. I ricorrenti concludono rilevando che la prassi della Commissione in materia di aiuti di Stato in generale non tutela adeguatamente i presunti diritti procedurali dei beneficiari e, allorché non garantisce il diritto a un ricorso effettivo, è in contrasto con l’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

6.   CONSIDERAZIONI DELLA ROMANIA SULLE OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(76)

Nella sua risposta alle osservazioni presentate dai ricorrenti, la Romania contesta innanzitutto l’affermazione che Ioan e Viorel Micula non possano essere considerati costituire un’impresa ai fini dell’applicazione della normativa dell’UE sugli aiuti di Stato. La Romania sostiene che i cinque ricorrenti dovrebbero anzi essere considerati un’unità economica, dato che i fratelli Micula esercitano un controllo diretto o indiretto sulle società ricorrenti. A sostegno di questa affermazione la Romania spiega, fra l’altro, che durante i negoziati tra la Romania e i ricorrenti, svoltisi in seguito all’adozione del lodo, i fratelli Micula hanno preso decisioni ufficiali per conto delle tre società ricorrenti.

(77)

In secondo luogo, la Romania contesta il tentativo dei ricorrenti di negare il nesso tra la revoca degli incentivi previsti dalla EGO 24 e la concessione del risarcimento danni in base al lodo. A suo parere, risulta chiaramente dal lodo che il Tribunale ha determinato il valore dei danni sulla base dei vantaggi economici che i ricorrenti avrebbero ottenuto se gli incentivi fossero rimasti disponibili.

(78)

In terzo luogo, per quanto riguarda l’affermazione dei ricorrenti secondo cui non sarebbe stata e non sarebbe tuttora assicurata la loro partecipazione adeguata al procedimento di indagine relativo all’aiuto di Stato, la Romania nega di avere omesso di informare immediatamente i ricorrenti della decisione di avvio, aggiungendo inoltre che nessun obbligo giuridico le impone di assicurare una partecipazione dei ricorrenti maggiore di quella garantita attualmente e in passato.

7.   VALUTAZIONE

7.1.   Esistenza dell’aiuto

(79)

L’articolo 107, paragrafo 1, del trattato prevede che «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Di conseguenza, una misura costituisce un aiuto di Stato se sono soddisfatte le seguenti quattro condizioni cumulative:

la misura conferisce un vantaggio economico selettivo a un’impresa,

la misura è imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali,

la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza,

la misura è atta a incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

(80)

La Commissione sottolinea che la nozione di aiuto di Stato è un concetto giuridico oggettivo, definito direttamente dal trattato. Se una particolare misura configuri un aiuto di Stato non dipende dalle intenzioni o dalle motivazioni degli Stati membri al momento della sua concessione, bensì dagli effetti della misura in questione (49).

Impresa

(81)

La CGUE ha costantemente definito un’impresa come qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (50). La classificazione di una determinata entità come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività.

(82)

Più entità con personalità giuridica distinta possono essere considerate un’unità economica, ai fini dell’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Tale unità economica è quindi considerata l’impresa interessata. Come precedentemente statuito dalla CGUE, «[n]ell’ambito del diritto della concorrenza la nozione d’impresa deve essere intesa nel senso ch’essa si riferisce ad un’unità economica […], anche se sotto il profilo giuridico quest’unità economica è costituita da più persone, fisiche o giuridiche» (51). Per stabilire se diverse entità costituiscano un’unità economica, la CGUE valuta l’esistenza di una quota di controllo o di legami funzionali, economici e organici (52).

(83)

I ricorrenti nel procedimento arbitrale sfociato nel lodo sono i fratelli Ioan Micula e Viorel Micula e tre società di loro proprietà (S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L. e S.C. Multipack). È chiaro che le tre società esercitano attività economiche, in quanto sono rispettivamente specializzate nella fabbricazione industriale di prodotti alimentari, prodotti della molitura e imballaggi in plastica. Le tre società sono dunque delle imprese. Questa qualificazione non è contestata dai ricorrenti.

(84)

I ricorrenti sostengono tuttavia che i fratelli Micula non possono, quali persone fisiche, essere considerati imprese ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che di conseguenza gli importi versati loro in attuazione o esecuzione del lodo non costituiscono un aiuto di Stato. In particolare, affermano che gli interessi dei fratelli Micula non coincidono con quelli delle tre società ricorrenti.

(85)

La Commissione ritiene tuttavia che le tre società e i fratelli Micula costituiscano insieme un’unità economica, ai fini dell’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Questa unità economica è pertanto considerata l’impresa interessata.

(86)

Questa conclusione si basa, innanzitutto, sul fatto che i fratelli Micula detengono, direttamente o indirettamente, la proprietà quasi esclusiva delle società ricorrenti, il che dimostra l’esistenza di una partecipazione di controllo in dette società.

(87)

In secondo luogo, questa constatazione tiene conto del fatto che le società ricorrenti fanno parte di un gruppo più vasto, denominato European Food and Drinks Group («EFDG»). Durante il procedimento arbitrale, i fratelli Micula hanno richiesto il risarcimento anche per altre società appartenenti al gruppo EFDG, le quali avrebbero subito perdite a causa degli interventi della Romania che hanno dato luogo al procedimento. Di fatto, invece di dichiarare e quantificare le perdite specifiche di ciascuna società e delle due persone fisiche ricorrenti, i ricorrenti hanno fondato la loro domanda di risarcimento sulle presunte perdite subite dal gruppo EFDG nel suo insieme. Dopo aver esaminato la struttura della proprietà del gruppo EFDG e accertato che i fratelli Micula detenevano, direttamente o indirettamente, almeno il 99,96 % di tutte le società del gruppo EFDG per le quali i fratelli Micula avevano richiesto il risarcimento danni (cioè European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export S.R.L., West Leasing S.R.L), il Tribunale ha ammesso questo approccio e ha consentito ai ricorrenti di richiedere il risarcimento delle perdite subite dal gruppo EFDG nel suo insieme (53). Questo comportamento dei ricorrenti durante il procedimento arbitrale e le corrispondenti deliberazioni del Tribunale dimostrano che i fratelli Micula e le tre società ricorrenti, nonché le società summenzionate appartenenti al gruppo EFDG, costituiscono una sola unità economica con un medesimo interesse economico.

(88)

In terzo luogo, la qualificazione dei fratelli Micula e delle loro società come un’unità economica è ulteriormente rafforzata dalle modalità di concessione del risarcimento previste dal lodo. Invece di assegnare un risarcimento individuale a ciascuno dei cinque ricorrenti, il lodo ha concesso loro il risarcimento «collettivamente», sulla base di un «diritto comune». Il fatto che i cinque ricorrenti insieme (cioè comprese le società ricorrenti) abbiano chiesto al Tribunale di assegnare l’intero risarcimento soltanto ai fratelli Micula dimostra che le società ricorrenti non dispongono di alcuna autonomia nei confronti dei fratelli Micula. Il Tribunale ha infine permesso a ciascun ricorrente di recuperare l’intero importo del risarcimento concesso e poi di ripartirlo tra i ricorrenti nel modo ritenuto opportuno, a prescindere dai danni effettivamente subiti da ciascuno di essi.

(89)

Tale conclusione non è inficiata dall’argomento dei ricorrenti secondo cui il caso in esame deve essere distinto dalla sentenza Hydrotherm, in quanto in tale causa la persona fisica era un socio responsabile a titolo personale delle obbligazioni finanziarie delle varie società con le quali era considerato costituire un’unità economica, mentre i fratelli Micula non sono responsabili a titolo personale. In risposta la Commissione rammenta che, nei pertinenti punti della sentenza Hydrotherm, la CGUE non fa alcun accenno alla responsabilità personale della persona fisica interessata, anzi si limita a rilevare che detta persona fisica «controlla interamente» le società in questione (54). Come già indicato, i fratelli Micula, in virtù della loro proprietà, controllano interamente le società ricorrenti e, di fatto, le altre società interessate del gruppo EFDG.

(90)

In contrasto con le affermazioni dei ricorrenti, la Commissione ritiene inoltre che la logica alla base della sentenza Cassa di Risparmio di Firenze si applichi anche nel caso in esame. In tale sentenza la CGUE ha riconosciuto che un’entità può esercitare un’attività economica direttamente o indirettamente, mediante il controllo di un operatore nell’ambito di un’unità economica che essi formano insieme. Sebbene la CGUE riconosca che il semplice possesso di partecipazioni, anche di controllo, non è sufficiente a configurare un’attività economica del soggetto che detiene tali partecipazioni, quando tale possesso dà luogo soltanto all’esercizio dei diritti connessi alla qualità di azionista o socio nonché alla percezione dei dividendi, semplici frutti della proprietà di un bene, è chiaro che nel caso in esame la situazione è diversa. Infatti, secondo la CGUE, «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell’attività economica svolta dall’impresa controllata» (55). La CGUE si è altresì premurata di precisare che «la semplice suddivisione di un’impresa in due enti distinti» non può essere sufficiente a eludere le norme sugli aiuti di Stato (56). Questa logica si applica anche nel caso in cui una delle due entità interessate sia una persona fisica. Diversamente, la concessione di un aiuto a una persona fisica che detenga il controllo di un’impresa non sarebbe considerata configurare un aiuto di Stato, sebbene tale persona fisica possa utilizzare l’aiuto a beneficio dell’impresa controllata. In realtà, nel caso in esame, il fatto che il risarcimento concesso collettivamente ai cinque ricorrenti dal Tribunale sia corrisposto ai fratelli Micula o alle società di loro proprietà non può fare alcuna differenza ai fini dell’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

(91)

La Commissione conclude infine che i fratelli Micula e le tre società ricorrenti formano insieme un’unità economica, che costituisce un’impresa ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Le altre società del gruppo EFDG per le cui presunte perdite i fratelli Micula hanno ottenuto un risarcimento in virtù del lodo (European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export S.R.L., West Leasing S.R.L) (57) fanno ugualmente parte di questa unità economica. Il beneficiario finale della misura di aiuto è l’unità economica costituita dai cinque ricorrenti e dalle suddette società del gruppo EFDG.

Vantaggio economico (1)

(92)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per vantaggio si intende qualsiasi vantaggio economico che un’impresa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento statale (58). La forma precisa della misura è irrilevante per stabilire se conferisca un vantaggio economico a un’impresa. La nozione di vantaggio comprende, per esempio, tutte le situazioni in cui le imprese sono dispensate dai costi inerenti alla loro attività economica.

(93)

Con il lodo, il Tribunale ha condannato la Romania a versare ai ricorrenti un risarcimento di 376 433 229 RON più gli interessi. Per comprendere come l’attuazione o l’esecuzione del lodo conferisca ai ricorrenti un vantaggio economico è istruttivo esaminare innanzitutto su quali basi il Tribunale ha stabilito che andava concesso un risarcimento ai ricorrenti in detto lodo.

(94)

Dopo aver deciso che la Romania aveva violato il TBI, il Tribunale ha spiegato che il risarcimento danni doveva essere concesso in base al principio secondo cui «il ricorrente deve essere rimesso nella condizione in cui ‘con tutta probabilità’ si sarebbe trovato in assenza del torto internazionale» (59). Esso ha altresì spiegato che soltanto le perdite riconducibili all’atto che costituisce il torto internazionale possono essere compensate tramite il risarcimento danni e che «tutte le violazioni del TBI denunciate dai ricorrenti derivano dal medesimo fatto: la revoca prematura degli incentivi [previsti dalla EGO 24], o sono direttamente connesse a tale revoca prematura» (60). Nel valutare l’importo preciso del risarcimento dovuto ai ricorrenti, il Tribunale ha esaminato se le perdite fossero state realmente subite e se fossero direttamente connesse alla revoca del regime di incentivi. Per esempio, riguardo al risarcimento danni concesso per l’aumento del prezzo dello zucchero, il Tribunale ha stabilito (61): «Sia l’esistenza del danno sia il nesso causale tra la revoca degli incentivi e il danno subito sono stati adeguatamente dimostrati. Non vi è dubbio che, in conseguenza della revoca dell’incentivo relativo alle materie prime, i ricorrenti abbiano dovuto pagare un prezzo più elevato per lo zucchero acquistato dopo febbraio 2005».

(95)

Alla luce di queste considerazioni, è chiaro che, tramite l’attuazione o l’esecuzione del lodo, la Romania concede ai ricorrenti un importo che corrisponde esattamente ai vantaggi previsti dal regime di cui alla EGO 24 a partire dal momento in cui è stato abrogato (22 febbraio 2005) fino alla sua scadenza programmata (1o aprile 2009). Più precisamente, l’attuazione o l’esecuzione del lodo di fatto rimborsa i dazi doganali applicati allo zucchero e ad altre materie prime importate fra il 22 febbraio 2005 e il 31 marzo 2009, nonché i dazi applicati allo zucchero importato che i ricorrenti avrebbero evitato di pagare se avessero avuto la possibilità di stoccare lo zucchero prima della scadenza programmata degli strumenti previsti dalla EGO 24 il 31 marzo 2009. Inoltre, per assicurare che i ricorrenti beneficino integralmente di un importo corrispondente a quello del regime abolito e siano «rimessi nella condizione in cui ‘con tutta probabilità’ si sarebbero trovati», il Tribunale ha concesso anche gli interessi e un risarcimento per la presunta perdita della possibilità di stoccaggio e per il lucro cessante (62). Di fatto, l’attuazione o l’esecuzione del lodo ristabilisce la situazione in cui i ricorrenti, in tutta probabilità, si sarebbero trovati se il regime previsto dalla EGO 24 non fosse mai stato abolito.

(96)

Di conseguenza, l’attuazione o l’esecuzione del lodo conferisce ai ricorrenti un vantaggio economico non altrimenti disponibile sul mercato. In primo luogo, i costi delle materie prime, quali fattori produttivi dei prodotti finiti, sono spese ordinarie di funzionamento delle imprese e, esonerandole da alcune di tali spese, si conferisce loro un vantaggio specifico. In secondo luogo, la concessione ai ricorrenti di un risarcimento per lucro cessante in ragione del fatto che hanno dovuto sostenere essi stessi le proprie spese di funzionamento costituisce parimenti un vantaggio economico non disponibile in condizioni normali di mercato e in assenza del lodo; in condizioni normali di mercato l’impresa avrebbe dovuto sostenere i costi inerenti alla propria attività economica e di conseguenza non avrebbe realizzato tale lucro. In terzo luogo, la corresponsione di interessi su presunti pagamenti dovuti ai ricorrenti in passato, ma che devono essere considerati conferire un vantaggio, conferisce un ulteriore e distinto vantaggio. Anche in questo caso, in condizioni normali di mercato e in assenza del lodo, l’impresa avrebbe dovuto sostenere le proprie spese ordinarie di funzionamento, non avrebbe realizzato il presunto lucro cessante e non sarebbe quindi stata in grado di percepire un interesse su tale capitale. In realtà, abrogando il regime previsto dalla EGO 24, la Romania ha ristabilito le condizioni di concorrenza normali sul mercato in cui operano i ricorrenti e qualunque tentativo di risarcire questi ultimi per le conseguenze della revoca degli incentivi previsti dalla EGO 24 conferisce un vantaggio non disponibile in tali condizioni normali di mercato.

(97)

I tentativi dei ricorrenti di scindere la concessione del risarcimento dalla revoca degli incentivi previsti dalla EGO 24 non sono convincenti. I ricorrenti affermano: «[N]el presente procedimento, il Tribunale dell’ICSID ha concluso che la decisione di conformarsi alla normativa dell’UE in materia di aiuti di Stato rispettava gli obblighi della Romania nel quadro del TBI e non ha concesso ai ricorrenti il risarcimento danni su questa base. Il tribunale dell’ICSID ha invece concesso il risarcimento in ragione della condotta illecita dello Stato rumeno, consistente nel mantenere in essere gli obblighi imposti in relazione alla EGO 24 dopo il ritiro del regime e nel comportamento non trasparente nei confronti degli investitori».

(98)

Questa descrizione del lodo è imprecisa e in ogni caso non tiene conto degli effetti dell’attuazione/esecuzione del lodo stesso. È già stato rilevato che il Tribunale ha ritenuto che le presunte violazioni del TBI fossero tutte dovute alla «revoca prematura degli incentivi o direttamente collegate a tale revoca prematura» (63), e ha concesso il risarcimento danni per le perdite derivanti direttamente dalla revoca del regime di incentivi. È stata già anche citata la seguente statuizione del Tribunale (64): «[A]brogando gli incentivi di cui alla EGO 24 prima del 1o aprile 2009, la Romania non ha agito in modo irragionevole né in cattiva fede (ma si è comportata in modo irragionevole mantenendo in essere gli obblighi degli investitori dopo aver posto fine agli incentivi). Il Tribunale, tuttavia, conclude a maggioranza che la Romania ha violato il legittimo affidamento dei ricorrenti nel fatto che tali incentivi sarebbero stati disponibili, sostanzialmente nella stessa forma, fino al 1o aprile 2009. Inoltre la Romania non ha agito in modo trasparente omettendo di comunicare tempestivamente ai ricorrenti che il regime sarebbe cessato prima della data di scadenza prevista. Di conseguenza, il Tribunale constata che la Romania non ha «assicurato il trattamento giusto ed equo degli investimenti» dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del TBI».

(99)

Alla luce di questa conclusione, non si può sostenere, come fanno i ricorrenti, che il Tribunale abbia stabilito che la decisione della Romania di conformarsi alla normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato revocando la EGO 24 non costituisse una violazione del TBI, o che non abbia concesso il risarcimento danni su tale base (65). La Commissione rileva che, nel giustificare la propria decisione di concedere il risarcimento per l’aumento dei prezzi e la perdita della possibilità di stoccaggio, oltre che per il lucro cessante, il Tribunale ha menzionato soltanto i danni subiti dai ricorrenti in conseguenza della revoca degli incentivi previsti dalla EGO 24 (66). In particolare, il Tribunale non ha menzionato la sua conclusione che la Romania aveva agito in modo irragionevole mantenendo in essere gli obblighi imposti agli investitori dalla EGO 24 e non aveva assicurato la trasparenza, né ha concesso risarcimenti aggiuntivi su tali basi.

Vantaggio economico (2): risarcimento danni e aiuto di Stato

(100)

Al contrario di quanto sostengono i ricorrenti, la presenza di un vantaggio non è inoltre preclusa dal fatto che il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale tramite l’attuazione o l’esecuzione del lodo comporti un pagamento per risarcimento danni. La questione centrale a questo proposito è se i principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza Asteris  (67) siano applicabili nel caso di specie. Nella sentenza Asteris, la CGUE ha stabilito che gli aiuti di Stato «hanno natura giuridica del tutto diversa dal risarcimento che le autorità nazionali siano eventualmente condannate a corrispondere ai singoli, per un danno da loro causato» (68). I ricorrenti sostengono che il caso in esame rientra chiaramente nell’ambito di applicazione di questa giurisprudenza e che qualunque tentativo della Commissione di operare una distinzione tra la causa Asteris e il caso di specie non è convincente. La Commissione non concorda con questa posizione.

(101)

La Commissione osserva, innanzitutto, che la causa Asteris aveva avuto origine in un contesto assai diverso da quello del caso in esame. Nella causa Asteris, la CGUE ha emesso una sentenza in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice greco, che chiedeva alla Corte di pronunciarsi sulla competenza dei giudici di uno Stato membro a conoscere di azioni esperite da singoli nei confronti delle autorità nazionali per risarcimento del danno conseguente al mancato versamento di aiuti nell’ambito della politica agricola comune dell’Unione. Il mancato versamento degli aiuti non era dovuto a una promessa non mantenuta dalle autorità elleniche di concedere tali aiuti, era invece la conseguenza di un errore tecnico che viziava un regolamento della Commissione. Le imprese interessate avevano già esperito un’azione di risarcimento nei confronti della Commissione, che la CGUE aveva respinto in quanto infondata. In risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale, la CGUE ha precisato nella sua sentenza che, poiché aveva precedentemente respinto la domanda di risarcimento nei confronti della Commissione, un’eventuale azione di risarcimento contro la Repubblica ellenica avrebbe dovuto fondarsi su una causa diversa da quella su cui si basava l’azione contro la Commissione da essa respinta, vale a dire un illecito imputabile alle autorità elleniche. In particolare, la CGUE non ha affermato che la concessione di un risarcimento danni pari all’importo dell’aiuto di Stato illegale promesso ma non versato di per sé non equivarrebbe a un aiuto di Stato. Pertanto, dalla sentenza Asteris non consegue che ogni risarcimento danni sia automaticamente escluso dall’ambito di applicazione della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato, come sembrano sostenere i ricorrenti. Anzi, in caso di responsabilità basata sul comportamento illecito delle autorità nazionali, non viene conferito alcun vantaggio a un’impresa quando tale responsabilità si limita ad assicurare che la parte lesa ottenga ciò che le spetta, esattamente come lo otterrebbe qualsiasi altra impresa, ai sensi delle norme generali in materia di responsabilità civile vigenti nello Stato membro interessato. Il risarcimento concesso in base a tali norme generali in materia di responsabilità civile si distingue da un aiuto di Stato nella misura in cui non può far sì che il soggetto leso si trovi in una situazione più favorevole dopo aver ricevuto il risarcimento.

(102)

In secondo luogo, per essere escluso dall’ambito di applicazione delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato alla luce della giurisprudenza Asteris, il risarcimento deve basarsi su una norma generale in materia di risarcimento (69). Nel caso in esame, il risarcimento è stato concesso ai ricorrenti sulla base di un TBI intra-UE, che la Commissione considera nullo a partire dalla data di adesione della Romania all’Unione. La Commissione ha costantemente espresso il parere che i TBI intra-UE, come il TBI sul quale i ricorrenti fondano la loro domanda (70), sono in contrasto con il diritto dell’Unione, in quanto sono incompatibili con le disposizioni dei trattati, e dovrebbero quindi essere considerati nulli (71). La Commissione ha reso noto più volte questo parere agli Stati membri, compreso lo Stato membro in questione.

(103)

In terzo luogo, la Commissione rileva che la finalità del lodo è risarcire i ricorrenti per gli incentivi che la Romania aveva promesso loro in base alla EGO 24 (modificata dalla EGO 75), ma che l’Unione le ha imposto di sopprimere per completare i negoziati di adesione all’Unione. Pertanto, a differenza della causa Asteris, il motivo per cui i ricorrenti richiedono il risarcimento nel caso in esame è che si sono visti negare gli incentivi che la Romania aveva promesso di concedere loro in violazione dei propri obblighi ai sensi dell’articolo 64 dell’accordo europeo e della legge n. 143/1999, come interpretati dalla decisione n. 244/2000 del Consiglio per la concorrenza rumeno di non concedere un aiuto di Stato illegale. Tuttavia, come ha spiegato l’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer (72), un risarcimento danni equiparabile all’importo delle somme dell’aiuto che si era previsto di concedere presupporrebbe una concessione indiretta dell’aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno. Seguendo tale ragionamento, il Tribunale dell’Unione europea ha ritenuto che le clausole di indennizzo per il recupero di aiuti di Stato costituissero un aiuto di Stato (73). Inoltre, nella sentenza Lucchini, la CGUE ha statuito che un giudice nazionale non può applicare una disposizione del diritto nazionale nel caso in cui l’applicazione di tale disposizione impedisca «l’applicazione del diritto comunitario in quanto renderebbe impossibile il recupero di un aiuto di Stato concesso in violazione del diritto comunitario» (74).

(104)

I tentativi dei ricorrenti di operare una distinzione fra tali fattispecie e il caso in esame non sono convincenti. Ciò che conta non è la differenza tra i fatti precisi alla base di tali cause e quelli su cui verte il caso in esame, bensì il principio al quale tali cause si informano, ovvero che il diritto nazionale, comprese le disposizioni in materia di responsabilità, non può essere applicato nel caso in cui impedisca l’applicazione della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato e sfoci pertanto nella concessione di un aiuto di Stato illegale. In quest’ottica, la causa Asteris non esclude il risarcimento danni concesso a titolo di compensazione per il recupero di aiuti di Stato illegali o la mancata percezione di aiuti di Stato illegali. La Commissione ritiene che tale principio si applichi anche nel caso in cui la responsabilità derivi da un trattato di diritto internazionale concluso fra due Stati membri (come un TBI intra-UE), la cui applicazione dia luogo alla concessione di un aiuto di Stato. Qualora l’attuazione di un trattato intra-UE da parte di uno Stato membro impedisca l’applicazione del diritto dell’Unione, tale Stato membro deve garantirne la tutela, poiché le disposizioni del diritto primario dell’Unione, quali gli articoli 107 e 108 del trattato, hanno preminenza rispetto agli obblighi internazionali degli Stati membri.

(105)

La tesi dei ricorrenti, secondo cui non è mai stata adottata una decisione ufficiale e fondata atta a stabilire che la EGO 24 costituisce un aiuto di Stato illegale, o che tali incentivi fossero incompatibili con il mercato interno, è irrilevante in questo contesto, poiché la misura controversa alla base della presente decisione è l’attuazione/esecuzione del lodo, non gli incentivi agli investimenti promessi in base alla EGO 24. Infatti, considerando che la EGO 24 è stata abrogata il 22 febbraio 2005 e che nessun aiuto è stato erogato ai sensi di tale legge dopo tale data, né il Consiglio per la concorrenza rumeno né la Commissione potevano concludere in una decisione ufficiale che la EGO 24 aveva dato luogo alla concessione di aiuti di Stato incompatibili nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2005 e il 1o aprile 2009, ossia il periodo per il quale il risarcimento è concesso ai ricorrenti in base al lodo.

(106)

Per questo motivo, non è neanche necessario che la Commissione adotti una decisione ufficiale in cui constati l’esistenza di un aiuto di Stato nel caso in cui un giudice nazionale o un tribunale arbitrale condanni uno Stato membro a pagare un risarcimento per il ritiro di una misura di aiuto. L’articolo 107, paragrafo 1, del trattato contiene una disposizione generale che vieta la concessione di aiuti di Stato «sotto qualsiasi forma». La forma precisa della misura è dunque irrilevante per stabilire se conferisca un vantaggio economico a un’impresa (75). Pertanto, se l’aiuto di Stato è concesso mediante l’attuazione o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo, come secondo la Commissione avviene nel caso in esame, è in relazione a tale attuazione o esecuzione che la Commissione deve dimostrare che le condizioni cumulative di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono soddisfatte e che l’aiuto è incompatibile con il mercato interno.

(107)

In ogni caso, la Commissione rammenta che il Consiglio per la concorrenza rumeno, varie posizioni comuni dell’Unione e il governo rumeno al momento dell’abrogazione della EGO 24 concludono tutti che la EGO 24 dava luogo alla concessione di aiuti di Stato illegali ai sensi dell’accordo europeo, della decisione n. 4/2000 del Consiglio di associazione UE-Romania, della legge n. 143/99 e dell’acquis communautaire. Inoltre, la decisione n. 244/2000 del Consiglio per la concorrenza rumeno non è mai stata impugnata né annullata, ma solo ignorata dal legislatore rumeno, che ha adottato la EGO 75 in contrasto con le disposizioni della legge n. 143/1999 sugli aiuti di Stato e pertanto in violazione degli obblighi imposti dall’accordo europeo e dalla decisione n. 4/2000 del Consiglio di associazione UE-Romania. Nel contesto dei negoziati di adesione, l’Unione ha poi invitato la Romania a ottemperare a tale decisione, ai propri obblighi ai sensi dell’accordo europeo e all’acquis communautaire, e la Romania lo ha fatto abrogando la EGO 24.

(108)

Per i motivi suesposti, la Commissione conclude che il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale mediante l’attuazione o l’esecuzione del lodo costituisce un vantaggio economico a favore dei ricorrenti che essi non avrebbero ottenuto in condizioni normali di mercato.

Selettività

(109)

Non tutte le misure che concedono a un’impresa un vantaggio economico costituiscono un aiuto di Stato: soltanto quelle che conferiscono un vantaggio economico in modo selettivo a determinate imprese o categorie di imprese o determinati settori di attività.

(110)

Il lodo concede il risarcimento soltanto ai ricorrenti. Pertanto, pagando tale risarcimento mediante l’attuazione o l’esecuzione del lodo, la Romania concede un vantaggio soltanto ai ricorrenti. La misura è quindi selettiva.

(111)

Inoltre, come consegue dalla sentenza Asteris, il risarcimento danni non conferisce un vantaggio selettivo a una singola impresa soltanto se tale risarcimento discende dall’applicazione di un principio generale di diritto concernente la responsabilità della pubblica amministrazione che ogni singolo soggetto può far valere, in modo da escludere che l’eventuale risarcimento concesso conferisca un vantaggio selettivo a determinati gruppi della società. La misura controversa, che discende dall’applicazione delle disposizioni del TBI, non soddisfa questa condizione per tutti i motivi inerenti al caso in esame.

(112)

In primo luogo, il TBI conferisce il diritto al risarcimento soltanto ad alcuni gruppi di investitori, ossia gli investitori dei due Stati membri che hanno concluso il TBI intra-UE, cioè la Svezia e la Romania. Di conseguenza, non tutti gli investitori dell’Unione che si trovavano in una situazione analoga potevano richiamarsi a tale TBI per ottenere un risarcimento danni corrispondente agli incentivi promessi nel quadro del regime di aiuti di cui alla EGO 24, ma solamente gli investitori di una determinata nazionalità. Pertanto, allorché il pagamento del risarcimento concesso a un investitore ai sensi di un TBI conferisce un vantaggio, tale vantaggio è selettivo. Per quanto riguarda la tesi dei ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe già riconosciuto il carattere generale dei vantaggi offerti dai TBI (cfr. considerando 66), la dichiarazione citata dai ricorrenti a sostegno di tale tesi in realtà non è affatto attribuibile alla Commissione, ma è tratta da uno studio condotto da un appaltatore esterno per conto del Dipartimento tematico della direzione generale delle politiche esterne del Parlamento europeo. Peraltro, al fine di fugare ogni dubbio in merito alla titolarità delle opinioni espresse in tale studio, è stata inserita una riserva complementare in cui si precisa che i pareri espressi impegnano soltanto l’autore e non riflettono la posizione ufficiale del Parlamento europeo. La dichiarazione contenuta in tale relazione non può essere attribuita alla Commissione ed è irrilevante ai fini del caso di specie.

(113)

In secondo luogo, la misura controversa risarcisce i ricorrenti per l’abrogazione di incentivi agli investimenti che sono essi stessi di natura selettiva. Infatti gli incentivi offerti nel quadro della EGO 24 erano disponibili soltanto per le imprese che investivano in determinate regioni. Di conseguenza, il risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale dovrebbe di per sé considerarsi selettivo, in quanto corrisponde ai vantaggi promessi nel quadro della EGO 24 abrogata.

(114)

In ogni caso, la Commissione considera che il TBI in base al quale il Tribunale ha concesso il risarcimento ai ricorrenti sia divenuto nullo al momento dell’adesione della Romania all’Unione, pertanto non può costituire la base di un principio generale di diritto concernente la responsabilità della pubblica amministrazione che ogni investitore può far valere.

(115)

Per tutti i motivi suesposti, la Commissione conclude che l’attuazione o l’esecuzione del lodo conferisce ai ricorrenti un vantaggio selettivo.

Risorse statali

(116)

Soltanto i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali possono costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Nel caso in esame, la Romania ha già dato parziale attuazione al lodo effettuando una compensazione tra parte del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale e le imposte dovute allo Stato rumeno da uno dei ricorrenti. L’esecutore nominato dal giudice ha inoltre sequestrato fondi nei conti dello Stato per risarcire i ricorrenti dei danni residui in base al lodo. I pagamenti diretti a titolo del bilancio dello Stato, la rinuncia a entrate pubbliche mediante cancellazione delle imposte dovute o la cessione di altri beni pubblici (per esempio partecipazioni in altre imprese o cessione di beni sequestrati) a favore dei ricorrenti, effettuati volontariamente o tramite esecuzione intimata dal giudice, vanno tutti considerati misure finanziate mediante risorse statali.

Imputabilità

(117)

Perché un vantaggio selettivo costituisca un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, esso deve anche essere imputabile allo Stato (76). Nel caso in esame, i ricorrenti sostengono che, poiché l’attuazione del lodo è «una conseguenza automatica e involontaria degli obblighi della Romania nel quadro della convenzione ICSID, è evidente che non può essere imputata allo Stato e quindi non può costituire un aiuto di Stato». In sostanza, l’argomento dei ricorrenti è che alla Romania incombe l’obbligo di attuare il lodo in virtù del diritto internazionale e il rispetto di tale obbligo non è quindi imputabile allo Stato. La Commissione dissente da questa linea di ragionamento e considera la misura imputabile alla Romania per i motivi di seguito esposti.

(118)

La Commissione rileva innanzitutto che l’accordo volontario della Romania a concludere il TBI, in particolare l’articolo 7 dello stesso, ha creato le condizioni per il vantaggio selettivo derivante dal lodo, come spiegato ai considerando 110 e seguenti.

(119)

Inoltre, se la Romania dà attuazione al lodo volontariamente versando il risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale, non vi è alcun dubbio sul fatto che tale intervento sia imputabile allo Stato rumeno. Ciò vale, in ogni caso, per la parte del risarcimento concesso ai ricorrenti in base al lodo che la Romania ha compensato a fronte delle imposte dovute alle autorità rumene da uno dei ricorrenti, ossia S.C. European Food SA E vale anche per la decisione della Romania di versare volontariamente il risarcimento residuo concesso dal Tribunale.

(120)

Infine, ogni intervento degli organi statali rumeni è imputabile alla Romania. Tali organi statali comprendono il governo dello Stato membro e altre autorità pubbliche. In particolare, anche i giudici nazionali di uno Stato e gli esecutori e gli ufficiali giudiziari nominati dai giudici devono essere considerati organi di tale Stato e sono quindi vincolati dall’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea a rispettare il principio di leale cooperazione nei confronti dell’Unione. Di conseguenza, gli interventi dei giudici nazionali e degli esecutori e ufficiali giudiziari nominati dai giudici sono imputabili allo Stato rumeno e pertanto, se alla Romania viene imposto di risarcire i ricorrenti in base al lodo mediante intervento di tali organi giudiziari nazionali, anche questo intervento è imputabile allo Stato rumeno. Il diritto dell’Unione ammette solo una deroga limitata a questo principio generale di imputabilità: una misura non è imputabile a uno Stato membro se lo Stato membro in questione è tenuto ad attuare la misura ai sensi del diritto dell’Unione senza margini di discrezionalità. In tal caso, la misura deriva da un atto del legislatore dell’Unione e non è imputabile allo Stato. Tuttavia non sussistono dubbi sul fatto che la Romania non è tenuta a dare attuazione al lodo in virtù del diritto dell’Unione. Ogni decisione intesa a dare attuazione o esecuzione al lodo, che sia adottata dal governo rumeno o dai giudici nazionali della Romania, è imputabile allo Stato rumeno.

(121)

In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che la misura è imputabile alla Romania.

Distorsione della concorrenza ed effetti sugli scambi tra gli Stati membri

(122)

Si ritiene che una misura concessa dallo Stato falsi o minacci di falsare la concorrenza qualora sia atta a migliorare la posizione del destinatario nei confronti di altre imprese concorrenti (77). A tutti i fini pratici, pertanto, si presume che sussista una distorsione della concorrenza ai sensi dell’articolo 107 del trattato quando lo Stato conceda un vantaggio finanziario a un’impresa in un settore liberalizzato in cui vi sia o potrebbe esservi concorrenza. Un vantaggio concesso a un’impresa che falsi la concorrenza di norma è anche atto a incidere sugli scambi tra Stati membri. Una misura incide sugli scambi tra Stati membri allorché rafforza la posizione dell’impresa beneficiaria nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari (78).

(123)

La Commissione ha già concluso (cfr. considerando 81 e seguenti) che i ricorrenti formano insieme un’unità economica, che a sua volta costituisce l’impresa interessata ai fini dell’applicazione delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato. Tale impresa è attiva su un mercato liberalizzato, in concorrenza con altre imprese. La Commissione ha anche concluso che il pagamento del risarcimento ai ricorrenti, mediante attuazione o esecuzione del lodo, migliorerebbe la loro posizione nei confronti di altre imprese concorrenti, che non hanno ricevuto risarcimenti analoghi per il ritiro dell’aiuto di Stato illegale. Il risarcimento previsto dal lodo si basa su un importo corrispondente ai dazi doganali applicati alle materie prime, al lucro cessante e agli interessi sull’importo totale del risarcimento danni concesso. I costi delle materie prime, quali fattori produttivi dei prodotti finiti, sono spese ordinarie di funzionamento delle imprese. Esonerando i ricorrenti da alcune di tali spese, nonché concedendo loro un risarcimento per il lucro cessante e il pagamento degli interessi, si conferisce loro un vantaggio concorrenziale specifico. I ricorrenti sono attivi nel settore manifatturiero e fabbricano prodotti alimentari, prodotti della molitura e imballaggi in plastica. Data l’esistenza di un mercato liberalizzato per tutti questi prodotti, qualsiasi vantaggio concesso ai ricorrenti è atto a falsare la concorrenza. Considerando che i prodotti principalmente fabbricati dai ricorrenti possono e di fatto sono ampiamente oggetto di scambi tra gli Stati membri, è evidente che qualsiasi vantaggio concesso ai ricorrenti è anche atto a incidere sugli scambi tra Stati membri.

(124)

La Commissione rileva che gli argomenti addotti dai ricorrenti al fine di negare la distorsione della concorrenza si limitano a ribadire che i fratelli Micula non possono essere considerati imprese e che l’attuazione del lodo non conferirebbe alcun vantaggio ai ricorrenti. Entrambe le affermazioni sono già state ampiamente esaminate (cfr. considerando 81 e seguenti e 92 e seguenti) e non richiedono ulteriori osservazioni.

Conclusione

(125)

Per i motivi suesposti, la Commissione ritiene che il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

7.2.   L’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato non influisce sui diritti e sugli obblighi sanciti dall’articolo 351 del trattato

(126)

L’articolo 351 del trattato prevede che «[l]e disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse […], per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall’altra». Nel caso in esame, i diritti e gli obblighi su cui si basano i ricorrenti sono quelli derivanti dal TBI.

(127)

Dalla formulazione dell’articolo 351 del trattato risulta chiaramente che esso non si applica nel caso di specie, in quanto il TBI è un trattato concluso tra due Stati membri dell’Unione, la Svezia e la Romania, e non un trattato «tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dell’altra». Di conseguenza, nel caso in esame l’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato non influisce sui diritti e sugli obblighi sanciti dall’articolo 351 del trattato

(128)

In questo contesto, la Commissione rammenta che, ai sensi del diritto dell’Unione, i TBI intra-UE e i TBI conclusi tra uno Stato membro dell’Unione e uno Stato terzo sono soggetti a norme diverse. Nel caso dei TBI intra-UE, la Commissione ritiene che tali trattati siano in contrasto con il diritto dell’Unione e incompatibili con le disposizioni dei trattati e pertanto debbano essere considerati nulli. Per contro, i TBI conclusi tra uno Stato membro dell’Unione e uno Stato terzo sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (79), che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi fino a quando tali accordi non saranno progressivamente sostituiti da accordi conclusi dall’Unione nella stessa materia, in virtù della competenza esclusiva dell’Unione per quanto riguarda la politica commerciale comune, nella quale rientrano gli investimenti diretti esteri (80).

(129)

La Romania è anche parte contraente della convenzione multilaterale ICSID, che è stata ratificata prima della sua adesione all’Unione. Tuttavia, poiché nessuno Stato terzo aderente alla convenzione ICSID è parte del TBI considerato nel presente procedimento, l’articolo 351 è irrilevante nella fattispecie.

7.3.   Nuovo aiuto

(130)

Secondo l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato interno. Gli Stati membri non possono dare esecuzione a misure di aiuto di Stato, a meno che la misura in questione sia dichiarata compatibile con il mercato interno dalla Commissione. Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, uno Stato membro deve comunicare alla Commissione i progetti diretti a modificare o istituire aiuti e non può dare esecuzione a una misura progettata prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale sulla compatibilità di tale misura con il mercato interno.

(131)

Il divieto di dare esecuzione a una misura di aiuto senza una decisione finale della Commissione sulla sua compatibilità si applica, com’è ovvio, soltanto alle misure poste in essere dopo l’entrata in vigore del trattato nello Stato membro interessato. In Romania il trattato è entrato in vigore il 1o gennaio 2007.

(132)

I ricorrenti contestano la conclusione che l’attuazione o l’esecuzione del lodo costituisce un «nuovo aiuto» ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999 e sostengono che, anche se la valutazione della Commissione fosse corretta, quod non, e se l’attuazione o l’esecuzione del lodo costituisse un nuovo aiuto, il momento di concessione di tale aiuto sarebbe la data di concessione iniziale ai ricorrenti dei vantaggi conferiti dalla EGO 24, avvenuta nel 2000 e nel 2002 e pertanto prima dell’adesione della Romania all’Unione. Secondo i ricorrenti, il momento che si potrebbe assumere come data di concessione sarebbe al più tardi quello dell’entrata in vigore del TBI, sul quale si fonda il lodo, che risale al 2003.

(133)

La Commissione dissente dai ricorrenti e ritiene che il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale, mediante attuazione o esecuzione del lodo, costituisca un nuovo aiuto e sia quindi soggetto al meccanismo di controllo degli aiuti di Stato previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato. Secondo la giurisprudenza della CGUE, gli aiuti devono essere considerati concessi nel momento in cui il diritto incondizionato a riceverli sia conferito al beneficiario in forza della normativa nazionale applicabile (81). Né l’adozione della EGO 24 il 2 ottobre 1998, né la designazione di Ștei-Nucet, provincia di Bihor, quale regione sfavorita per dieci anni (a decorrere dal 1o aprile 1999), né l’attribuzione dei certificati di investitori permanenti a S.C. European Food SA (il 1o giugno 2000) e a S.C. Starmill S.R.L. e S.C. Multipack (il 17 maggio 2002) hanno conferito ai ricorrenti un diritto incondizionato a beneficiare dello strumento «Materie prime» fino al 1o aprile 2009. Anzi, una società ammessa a beneficiare di aiuti nell’ambito del regime istituito dalla EGO 24 poteva ottenere il diritto a fruire di tale strumento soltanto:

nel quadro del regime iniziale istituito dalla EGO 24, quando l’agenzia per lo sviluppo regionale approvava i documenti commerciali presentati dalla società, attestanti che era stata effettuata un’importazione di materie prime destinate a essere integrate nella produzione interna, dando diritto al rimborso dei dazi doganali versati (82), e

in seguito alla trasformazione dello strumento «Materie prime» istituito dalla EGO 24 in un’esenzione dai dazi doganali, a norma della EGO 75, quando un’impresa ammessa a beneficiare del regime di aiuti importava materie prime da integrare nella produzione interna e richiedeva l’esenzione alle autorità di controllo delle frontiere, sulla base di documenti giustificativi validi.

(134)

Poiché il regime istituito dalla EGO 24, come modificato dalla EGO 75, è stato revocato il 22 febbraio 2005, nessuna società ha potuto ottenere il diritto di beneficiare degli aiuti dopo tale data, secondo il quadro normativo nazionale, importando materie prime in Romania da integrare nella produzione interna. Pertanto la domanda di risarcimento dei ricorrenti nei confronti dello Stato rumeno deriva unicamente dal lodo, in combinato disposto con il diritto nazionale rumeno che gli conferisce efficacia giuridica nell’ordinamento nazionale. Poiché il lodo è stato emesso e rischia di essere attuato o eseguito dopo l’adesione della Romania all’Unione, il diritto incondizionato, ai sensi del diritto interno rumeno, di ottenere il risarcimento concesso dal Tribunale, derivante dalla ratifica della convenzione ICSID che l’ha integrato nell’ordinamento giuridico interno della Romania e che conferisce quindi efficacia giuridica al lodo in Romania, è stato conferito ai ricorrenti soltanto dopo l’adesione della Romania all’Unione.

(135)

È altresì importante rilevare, a questo proposito, che il lodo concede ai ricorrenti un risarcimento di importo pari ai vantaggi previsti dal regime abolito dello strumento «Materie prime» di cui alla EGO 24 dal momento in cui tale normativa è stata abrogata (22 febbraio 2005) fino alla sua presunta scadenza programmata (1o aprile 2009). Questo periodo comprende poco più di 49 mesi, durante la maggior parte dei quali (27 mesi) la Romania è stata membro a pieno titolo dell’Unione e direttamente soggetta alla disciplina degli aiuti di Stato stabilita dal trattato. Inoltre il lodo concede ai ricorrenti un risarcimento per la perdita di possibilità di stoccaggio dello zucchero nel 2009, ipotizzando che le relative perdite siano state subite fra il 31 marzo 2009 e il 1o luglio 2010. Queste presunte perdite sarebbero quindi state interamente subite dopo l’adesione della Romania all’Unione nel 2007. Infine, il Tribunale ha concesso un risarcimento per lucro cessante, tenendo conto di presunte perdite subite tra il 1o gennaio 2005 e il 31 agosto 2011. Questo periodo comprende 80 mesi, durante la grande maggioranza dei quali (56 mesi) la Romania è stata membro a pieno titolo dell’Unione e direttamente soggetta alla disciplina degli aiuti di Stato stabilita dal trattato.

(136)

Infine, il regime di incentivi di cui alla EGO 24 non è menzionato nell’allegato V, capitolo 2, punto 1, dell’atto di adesione della Romania all’Unione, che contiene un elenco esaustivo delle misure di aiuto di Stato che sarebbero state considerate aiuti esistenti al momento dell’adesione della Romania all’Unione (83)  (84).

(137)

Il fatto che né l’atto di adesione né il trattato fossero applicabili in Romania allorché quest’ultima è venuta meno ai propri obblighi nel quadro del TBI revocando il regime di aiuti istituito dalla EGO 24, o quando i ricorrenti hanno proposto ricorso a norma del TBI dinanzi al Tribunale, è irrilevante. Né nell’uno né nell’altro momento i ricorrenti hanno ottenuto un diritto incondizionato al pagamento del risarcimento concesso dal Tribunale, che è la misura in esame. Soltanto quando il Tribunale ha constatato una violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del TBI con l’emissione del lodo, l’11 dicembre 2013, in combinato disposto con il diritto interno rumeno che conferisce al lodo efficacia giuridica nell’ordinamento interno della Romania, i ricorrenti hanno acquisito il diritto incondizionato al risarcimento che potevano far valere nei confronti della Romania. Tale data è successiva all’adesione della Romania all’Unione europea.

(138)

Il caso dei ricorrenti non è quindi paragonabile a quello esaminato dalla Commissione nella decisione relativa all’aiuto N 380/04, alla quale si richiamano. Il caso N 380/04 riguardava un contratto concluso tra l’impresa Latvijas Gāze («LG») e la Lettonia nel 1997. In quel caso, era emersa una controversia tra LG e la Lettonia in merito agli obblighi incombenti a quest’ultima in forza del contratto ed era stato avviato un procedimento di arbitrato commerciale a Stoccolma, nel quadro delle norme UNCITRAL. Il tribunale arbitrale istituito per tale procedimento decideva, il 19 giugno 2003, che la Lettonia doveva risarcire LG per il periodo compreso tra il 10 gennaio 2001 e il 10 marzo 2003. La Lettonia non ottemperava al lodo arbitrale prima di aderire all’Unione il 1o maggio 2004 e notificava alla Commissione la prevista attuazione del lodo dopo l’adesione. Nella sua decisione, la Commissione osservava che l’obbligo di risarcimento era sorto sulla base del contratto del 1997, che il risarcimento concesso dal tribunale arbitrale si riferiva integralmente al periodo preadesione e che il lodo arbitrale stesso era stato emesso prima che la Lettonia aderisse all’Unione. Su tali basi, la Commissione concludeva che «il pagamento […] del risarcimento danni concesso dal tribunale […] costituisce un semplice atto di attuazione di una misura che era stata interamente definita prima dell’adesione» e che l’attuazione del lodo arbitrale nel 2003 non poteva essere considerata un «nuovo aiuto». Inoltre, nella decisione relativa al caso N 380/04, la Commissione indicava che la decisione stessa non pregiudicava l’esame di eventuali futuri pagamenti nel quadro del contratto in relazione a periodi successivi all’adesione, limitando così strettamente l’approccio adottato nei riguardi dei fatti specifici notificati dalla Lettonia.

(139)

Per contro, nel caso in esame l’obbligo di risarcimento discende dal lodo, che è stato emesso nel 2013, il risarcimento concesso ai richiedenti dal Tribunale riguarda per la maggior parte il periodo successivo all’adesione della Romania all’Unione e il lodo stesso è stato emesso quasi sette anni dopo l’adesione della Romania all’Unione. Infine la decisione relativa al caso N 380/04 si distingue nel modo più netto dal caso in esame in quanto, nel primo caso, non vi era alcuna indicazione che, con l’attuazione o l’esecuzione del lodo arbitrale del 2003, LG avrebbe beneficiato di un aiuto di Stato illegale, che la Lettonia aveva promesso di concedere in violazione degli obblighi in materia di aiuti di Stato ad essa incombenti quale paese candidato all’adesione all’Unione.

(140)

La Commissione pertanto conclude che il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale costituisce un nuovo aiuto e che la misura può essere attuata soltanto dopo e se la Commissione la autorizza in base alle norme sugli aiuti di Stato.

7.4.   Illegittimità ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato

(141)

Il risarcimento concesso dal Tribunale è già stato in parte versato ai ricorrenti dalla Romania mediante la compensazione di alcuni debiti fiscali dovuti allo Stato rumeno da uno dei ricorrenti, S.C. European Food SA Poiché tale attuazione parziale del lodo non è stata notificata alla Commissione, la Romania ha dato esecuzione alla misura illegalmente, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Ogni altro pagamento del risarcimento concesso dal Tribunale, mediante l’attuazione o l’esecuzione del lodo, di cui la Commissione non sia a conoscenza o che possa essere effettuato dopo l’adozione della presente decisione, costituirebbe anch’esso, per i medesimi motivi, una violazione dell’obbligo della Romania di ottemperare alle disposizioni di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

7.5.   Compatibilità con il mercato interno

(142)

La Commissione rammenta innanzitutto che, quando valuta la compatibilità di una misura con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato, l’onere della prova grava, in linea di principio, sullo Stato membro (85). In questo contesto, la Commissione rammenta altresì che una misura di aiuto di Stato non può essere dichiarata compatibile con il mercato interno quando comporta una violazione inscindibile di altre disposizioni specifiche del trattato (86). Ad oggi la Romania non ha presentato argomenti atti a giustificare la misura ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato. Ciononostante, a fini di completezza, la Commissione ritiene opportuno svolgere una valutazione della compatibilità di propria iniziativa.

(143)

Secondo i ricorrenti, la misura costituirebbe un aiuto compatibile a finalità regionale. Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all’interno dell’Unione. Le condizioni alle quali gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno sono definite negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 («gli orientamenti del 2014»). Il punto 188 di tali orientamenti spiega che essi si applicano per valutare la compatibilità di tutte le misure di aiuto a finalità regionale da concedere dopo il 30 giugno 2014. Ciò significa che gli aiuti a finalità regionale concessi illegalmente o quelli destinati a essere concessi prima del 1o luglio 2014 devono essere valutati conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (87) («gli orientamenti del 2007»).

(144)

Come spiegato al considerando 134, i ricorrenti hanno acquisito un diritto incondizionato all’aiuto quando è stato emesso il lodo, l’11 dicembre 2013, in combinato disposto con il diritto interno rumeno che gli conferisce efficacia giuridica nell’ordinamento interno della Romania, cioè prima dell’entrata in vigore degli orientamenti del 2014. Pertanto, il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale deve essere valutato alla luce degli orientamenti del 2007.

(145)

In tali orientamenti, la Commissione stabilisce che gli aiuti a finalità regionale destinati a ridurre le spese correnti di un’impresa costituiscono aiuti al funzionamento e non sono considerati compatibili con il mercato interno, a meno che siano concessi in circostanze eccezionali per compensare gli svantaggi specifici incontrati dalle imprese nelle regioni svantaggiate che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato (88).

(146)

Nel caso in esame, il risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale si riferisce alle perdite direttamente connesse alla revoca degli incentivi previsti dalla EGO 24 e mira a mettere il beneficiario nella posizione in cui «con tutta probabilità» si sarebbe trovato se gli incentivi di cui alla EGO 24 non fossero stati revocati. In effetti, l’attuazione del lodo ristabilisce la situazione in cui i ricorrenti, in tutta probabilità, si sarebbero trovati se la EGO 24 non fosse mai stata abrogata dalla Romania. Poiché i vantaggi concessi ai ricorrenti a norma della EGO 24 erano connessi alle loro spese correnti e non erano collegati a un investimento iniziale, tali vantaggi costituiscono un aiuto al funzionamento. Pertanto, mettere il beneficiario nella posizione in cui si sarebbe trovato se gli incentivi previsti dalla EGO 24 non fossero stati revocati e risarcire quindi le perdite connesse a tale revoca equivale a concedere un aiuto al funzionamento. Come spiegato ai considerando 92 e seguenti, il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale di fatto riduce retroattivamente le spese di funzionamento da essi sostenute nell’esercizio della loro attività economica in condizioni normali di mercato.

(147)

Secondo i punti 76, 77 e 79 degli orientamenti del 2007, gli aiuti al funzionamento sono di norma vietati e possono essere concessi soltanto in via eccezionale nelle regioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), purché:

siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale (mirato),

la loro natura e il loro livello siano proporzionali agli svantaggi che intendono compensare,

siano temporanei e ridotti nel tempo e vengano progressivamente soppressi quando le regioni interessate raggiungono una reale convergenza con le zone più ricche dell’UE,

in linea di principio, siano concessi relativamente a una serie predefinita di spese o costi ammissibili e siano limitati a una determinata percentuale di detti costi,

lo Stato membro si sia impegnato a rispettare le regole dettagliate in materia di relazioni, definite al punto 83 degli orientamenti del 2007.

(148)

Le attività economiche che beneficiano dell’attuazione del lodo sono ubicate in una regione che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, come stabilito dalla Commissione nella decisione relativa alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale della Romania per il periodo 2007-2013 (89) e 2014-2020 (90).

(149)

Tuttavia la Commissione non vede come il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti sia giustificato in funzione del suo contributo allo sviluppo regionale nelle zone interessate. L’aiuto al funzionamento derivante da tale pagamento non mira a contribuire all’obiettivo comune di equità, come previsto dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, ma si limita a risarcire i beneficiari delle perdite subite a causa della revoca della EGO 24 prima della data di scadenza prevista. Ciò si traduce in un apporto di liquidità accordato gratuitamente ai ricorrenti, senza alcun impatto positivo sullo sviluppo della regione.

(150)

Non è sufficiente che l’attività economica sia ubicata in «una zona» per considerare la misura proporzionale allo svantaggio che essa intende compensare, in quanto occorre dimostrare innanzitutto quali siano tali svantaggi e, quindi, come rappresentino un ostacolo allo sviluppo della regione interessata. In assenza di prove, la Commissione non ha potuto individuare gli svantaggi specifici che le misure di aiuto intendevano compensare.

(151)

Il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale è di natura temporanea, in quanto non produce effetti dopo l’attuazione o l’esecuzione integrale del lodo. Tuttavia non si limita a una determinata percentuale di costi predefiniti, in quanto il risarcimento mira ad assicurare la copertura di tutte le perdite subite dai ricorrenti.

(152)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale non sia conforme agli orientamenti del 2007 e non possa quindi essere dichiarato compatibile con il mercato interno. Poiché non vi sono altre basi su cui fondare la compatibilità, la Commissione conclude che la compatibilità della misura di aiuto non è stata accertata.

7.6.   Conclusione sulla valutazione della misura di aiuto

(153)

Dall’analisi suesposta emerge che il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale costituisce un nuovo aiuto incompatibile con il trattato. La Commissione si rammarica del fatto che la Romania abbia già in parte corrisposto tale risarcimento mediante compensazione dei debiti fiscali dovuti allo Stato rumeno da uno dei ricorrenti, S.C. European Food SA, nonché mediante i provvedimenti adottati dall’esecutore nominato dal giudice.

8.   RECUPERO

(154)

In conformità con il trattato e con la giurisprudenza consolidata della CGUE, la Commissione, qualora abbia accertato l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno, è competente a decidere che lo Stato membro interessato deve abolire o modificare tale aiuto (91). Secondo la giurisprudenza costante della Corte, inoltre, l’obbligo di uno Stato membro di sopprimere un aiuto ritenuto dalla Commissione incompatibile con il mercato interno mira al ripristino della situazione precedente (92). In questo contesto, la Corte ha statuito che tale obiettivo è conseguito una volta che il beneficiario ha restituito gli importi concessi mediante l’aiuto illegittimo, perdendo così il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata (93). Conformemente a tale giurisprudenza, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 recita: «Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario. […]»

(155)

I ricorrenti sostengono che riponevano un legittimo affidamento nel fatto che gli incentivi concessi a norma della EGO 24 fossero legittimi e che fossero fruibili fino alla loro scadenza programmata il 1o aprile 2009. A questo proposito, la Commissione osserva che l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 precisa inoltre che «[l]a Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto [dell’Unione]». La CGUE ha riconosciuto che il principio di tutela del legittimo affidamento costituisce un principio generale del diritto dell’Unione. La Commissione tuttavia non ritiene che i ricorrenti possano far valere tale legittimo affidamento.

(156)

Secondo la giurisprudenza della CGUE, salvo in circostanze eccezionali, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell’aiuto soltanto se quest’ultimo è stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Nella sua giurisprudenza più recente, la CGUE ha dichiarato che, in mancanza di garanzie sufficientemente precise, risultanti da un intervento attivo della Commissione - che ha competenza esclusiva ad autorizzare la concessione di aiuti di Stato da parte degli Stati membri dell’Unione - che consentano al beneficiario di ritenere che la misura non costituisce un aiuto di Stato, nessuna circostanza eccezionale può giustificare l’applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento per impedire il recupero qualora tale misura di aiuto non sia stata notificata alla Commissione (94). Infatti, è giurisprudenza consolidata che il principio di tutela del legittimo affidamento non può essere invocato contro una disposizione precisa del diritto dell’Unione e che il comportamento di un’autorità nazionale incaricata di applicare il diritto dell’Unione che sia in contrasto con quest’ultimo non può giustificare l’esistenza, in capo a un operatore economico, di un legittimo affidamento sul fatto di poter beneficiare di un trattamento in contrasto con il diritto dell’Unione (95). Si deve presumere che un operatore economico diligente sia in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata (96).

(157)

Per quanto riguarda il risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale, la Commissione rileva che i ricorrenti, ancora prima della concessione dell’aiuto mediante l’adozione del lodo, in combinato disposto con il diritto interno rumeno che gli conferisce efficacia giuridica nell’ordinamento interno della Romania, avrebbero dovuto sapere, al di là di ogni dubbio, che la Commissione riteneva che il pagamento di tale risarcimento costituiva un aiuto di Stato illegale e incompatibile. Questa posizione è stata espressamente comunicata al Tribunale il 20 luglio 2009 e trasmessa ai ricorrenti.

(158)

Per quanto riguarda l’affermazione dei ricorrenti secondo cui essi riponevano legittimo affidamento nella regolarità della EGO 24 e nel fatto che sarebbe rimasta in vigore fino al 1o aprile 2009, la Commissione rammenta, in via preliminare, che la presente decisione si basa sul pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale, non sulla EGO 24. Ciononostante la Commissione aggiunge, a fini di completezza, che i ricorrenti non hanno validi motivi per invocare un legittimo affidamento nella regolarità e nel mantenimento in vigore di tale regime fino al 1o aprile 2009. Per quanto riguarda il regime, la competenza per il controllo e l’autorizzazione degli aiuti di Stato concessi prima dell’adesione della Romania all’Unione non era esercitata dalla Commissione, bensì dal Consiglio per la concorrenza rumeno, in virtù della decisione n. 4/2000 del Consiglio di associazione UE-Romania e della legge rumena n. 143/1999 sugli aiuti di Stato. La Commissione fa notare, a questo proposito, che la EGO 24 era stata notificata al Consiglio per la concorrenza rumeno in vista delle modifiche previste dalla EGO 75 e che detto Consiglio, nella sua decisione n. 244/2000 del 15 maggio 2000, concludeva che tali incentivi costituivano un aiuto di Stato incompatibile. Soltanto dopo l’adozione di tale decisione, il 1o giugno 2000, S.C. European Food S.A ha ottenuto il proprio PIC ed è stata ammessa a beneficiare di aiuti di Stato nel quadro del regime istituito dalla EGO 24, come spiegato al considerando 133. Questo tuttavia non significa che l’aiuto sia stato concesso in tale data, come spiegato al considerando 134.

(159)

Ne consegue che, al momento della concessione a S.C. European Food S.A dell’aiuto di Stato illegittimo previsto dalla EGO 24, avvenuta in ogni caso dopo il 1o giugno 2000, la società doveva essere pienamente a conoscenza della decisione del Consiglio per la concorrenza rumeno del 15 maggio 2000 che dichiarava gli incentivi di cui alla EGO 24 un aiuto di Stato incompatibile. Essa doveva inoltre essere a conoscenza anche dell’accordo europeo, entrato in vigore il 1o gennaio 1995, e della legge rumena n. 143/1999 sugli aiuti di Stato, entrata in vigore il 1o gennaio 2000, i quali vietavano entrambi alla Romania di concedere aiuti di Stato e conferivano al Consiglio per la concorrenza rumeno il potere di autorizzare la concessione di nuovi aiuti. In assenza di un’autorizzazione del Consiglio per la concorrenza e in linea con la giurisprudenza della CGUE, applicabile in virtù dell’articolo 64 dell’accordo europeo del 1995, dell’articolo 1 delle norme di attuazione di cui alla decisione n. 4/2000 del Consiglio di associazione UE-Romania e dell’acquis communautaire, S.C. European Food S.A non avrebbe mai potuto riporre legittimo affidamento nel fatto che gli incentivi concessi a norma della EGO 24 costituissero un aiuto di Stato compatibile, a prescindere dagli interventi del governo rumeno successivi all’adozione della decisione n. 244/2000. Il medesimo ragionamento si applica, come è logico, a Multipack e Starmill, che hanno ottenuto i rispettivi PIC soltanto il 17 maggio 2002, due anni dopo l’adozione della decisione n. 244/2000. Pertanto i ricorrenti non possono fondatamente invocare un legittimo affidamento neanche nel fatto che il regime istituito dalla EGO 24 costituisse un aiuto di Stato legittimo, considerato dalla Commissione irrilevante ai fini della presente decisione.

(160)

Di conseguenza, ogni pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale deve essere recuperato dalla Romania, in quanto costituisce un aiuto di Stato illegale e incompatibile. Poiché i cinque ricorrenti insieme con le altre società interessate del gruppo EFDG costituiscono un’unità economica (cfr. considerando 91), essi sono responsabili in solido di rimborsare allo Stato rumeno l’aiuto percepito da ciascuno di essi. Secondo l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, all’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. Al tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell’Unione.

(161)

A questo proposito, la Commissione osserva che la Romania ha già compensato l’importo di 337 492 864 RON (ca. 76 milioni di EUR (97)) a fronte dei debiti fiscali dovuti da uno dei ricorrenti, S.C. European Food SA La Commissione osserva altresì che il 5 gennaio 2015 l’esecutore nominato dal giudice ha sequestrato 36 484 232 RON (ca. 8,1 milioni di EUR (98)) al ministero delle Finanze rumeno e ha successivamente trasferito 34 004 232 RON (ca. 7,56 milioni di EUR), suddivisi in parti uguali, a tre dei cinque ricorrenti e ha trattenuto la somma restante a copertura delle spese di esecuzione. Tra il 5 e il 25 febbraio 2015 l’esecutore nominato dal giudice ha sequestrato altri 9 197 482 RON (ca. 2 milioni di EUR (99)) nei conti bancari del ministero delle Finanze. Inoltre la Commissione prende atto del fatto che le autorità rumene hanno volontariamente trasferito l’importo di 472 788 675 RON (ca. 106,5 milioni di EUR (100)) (comprensivo delle spese dell’esecutore nominato dal giudice pari a 6 028 608 RON) su un conto bloccato aperto in nome dei cinque ricorrenti. Tali importi, nonché eventuali altri pagamenti a favore dei ricorrenti che siano stati o che saranno effettuati in attuazione del lodo, devono essere recuperati dalla Romania. Di conseguenza, la Commissione

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il pagamento del risarcimento concesso all’unità economica costituita da Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export S.R.L. e West Leasing S.R.L. dal tribunale arbitrale costituito sotto l’egida del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie (ICSID) mediante lodo dell’11 dicembre 2013 nel caso n. ARB/05/20 Micula et alii/Romania  (101) costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato incompatibile con il mercato interno.

Articolo 2

1.   La Romania si astiene dal corrispondere l’aiuto incompatibile di cui all’articolo 1 e recupera ogni aiuto incompatibile di cui all’articolo 1 già versato a ciascuna delle entità che costituiscono l’unità economica beneficiaria di tale aiuto a titolo di parziale attuazione o esecuzione del lodo arbitrale dell’11 dicembre 2013, nonché ogni aiuto versato a ciascuna delle entità che costituiscono l’unità economica beneficiaria dell’aiuto in ulteriore attuazione del lodo arbitrale dell’11 dicembre 2013 di cui la Commissione non sia a conoscenza o che venga corrisposto dopo la data della presente decisione.

2.   Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export S.R.L. e West Leasing S.R.L sono responsabili in solido di rimborsare l’aiuto di Stato percepito da ciascuno di essi.

3.   Gli importi da recuperare sono quelli risultanti dall’attuazione o dall’esecuzione del lodo dell’11 dicembre 2013 (capitale e interessi).

4.   Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono stati posti a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.

5.   La Romania comunica le date precise in cui l’aiuto di Stato è stato messo a disposizione dei rispettivi beneficiari.

6.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 (102).

7.   La Romania assicura che nessun altro pagamento dell’aiuto di cui all’articolo 1 sia effettuato a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   La Romania garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Romania trasmette le seguenti informazioni:

a)

l’importo complessivo dell’aiuto percepito da ciascuna entità menzionata all’articolo 1 della presente decisione;

b)

la descrizione particolareggiata delle misure già adottate e di quelle previste per ottemperare alla presente decisione;

c)

i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l’aiuto.

2.   La Romania informerà la Commissione dell’andamento delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al recupero integrale dell’aiuto di cui all’articolo 1. La Romania trasmetterà immediatamente, su richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per ottemperare alla presente decisione. Fornirà inoltre informazioni particolareggiate sugli importi dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 5

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2015

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 107 e 108 del trattato, ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del trattato vanno intesi, ove opportuno, come riferimenti agli articoli 87 e 88 del trattato CE. Il trattato ha inoltre introdotto alcune modifiche terminologiche, come la sostituzione di «Comunità» con «Unione» e di «mercato comune» con «mercato interno». Nella presente decisione è utilizzata la terminologia del trattato.

(2)  GU C 393 del 7.11.2014, pag. 27.

(3)  Caso ICSID n. ARB/05/20, Ioan Micula, Viorel Micula, SC European Food SA, SC Starmill SRI, SC Multipack SRL/Romania, Lodo arbitrale definitivo dell’11 dicembre 2013.

(4)  Tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea l’11 dicembre 2013: 1 EUR = 4,45 RON.

(5)  Il TBI è entrato in vigore il 1o aprile 2003.

(6)  Cfr. nota 4.

(7)  Tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea il 15 gennaio 2014: 1 EUR = 4,52 RON.

(8)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(9)  Cfr. considerando 3.

(10)  Cfr. nota 2.

(11)  Un importo aggiuntivo di 6 028 608 RON è stato trasferito sul conto bloccato a copertura delle spese di esecuzione.

(12)  GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

(13)  Si veda anche l’articolo 2 delle norme di attuazione di cui alla decisione n. 4/2000 del Consiglio di associazione UE-Romania, del 10 aprile 2001, che adotta le norme di attuazione per l’applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all’articolo 64, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2 ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 3 dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall’altra, nonché all’articolo 9, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2 del protocollo n. 2 di tale accordo sui prodotti della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) (GU L 138 del 22.5.2001, pag. 16).

(14)  Monitorul Oficial, prima parte, n. 73 del 12 aprile 1993.

(15)  Il Consiglio per la concorrenza era ed è un’autorità amministrativa autonoma, competente per il diritto della concorrenza e la normativa in materia di aiuti di Stato e dotata di poteri di regolamentazione e di indagine analoghi a quelli esercitati dalla Commissione europea nel settore della concorrenza e degli aiuti di Stato.

(16)  L’Ufficio per la concorrenza era un organismo specializzato facente capo al governo. Le principali responsabilità dell’Ufficio erano: i) condurre accertamenti e indagini riguardo all’applicazione concreta delle disposizioni giuridiche e delle decisioni del Consiglio per la concorrenza; ii) vigilare sulla fissazione dei prezzi da parte degli enti pubblici e delle imprese pubbliche; iii) assicurare la trasparenza degli aiuti di Stato, controllare e rendere conto della spesa destinata agli aiuti di Stato.

(17)  All’articolo 1 delle norme di attuazione di cui alla decisione n. 4/2000, il Consiglio di associazione UE-Romania designa il Consiglio per la concorrenza e l’Ufficio per la concorrenza quali organismi rumeni responsabili di esaminare e valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con l’accordo europeo del 1995.

(18)  Decisione civile n. 26; cfr. lodo, punto 219.

(19)  Cfr. lodo, punto 224.

(20)  Posizione comune dell’Unione europea del 21 novembre 2001, CONF-RO 43/01, pag. 4. Durante il processo di adesione di un paese candidato, la Commissione propone periodicamente e il Consiglio adotta le cosiddette posizioni comuni, nelle quali sono valutati i progressi del paese candidato verso il rispetto dei criteri di adesione.

(21)  Relazione giustificativa che accompagna la EGO 94/2004, 26 agosto 2004, pagg. 12-13.

(22)  Articolo 9, paragrafo 1, del TBI.

(23)  Lodo, punto 725.

(24)  Lodo, punto 827.

(25)  Cfr. nota 24.

(26)  Lodo, punto 872.

(27)  Lodo, punti 875 e seguenti.

(28)  Questo importo è calcolato per le importazioni effettuate nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2005 e il 31 marzo 2009.

(29)  Cfr. nota 28.

(30)  I ricorrenti hanno richiesto il risarcimento danni per l’aumento del costo del PET. Il Tribunale ha tuttavia respinto la richiesta perché di fatto i ricorrenti non avevano mai beneficiato dello strumento «Materie prime» per l’importazione di PET.

(31)  Questo importo è calcolato sulla base dei dazi doganali applicati allo zucchero importato, che sarebbero stati evitati se il ricorrente avesse avuto la possibilità di accumulare riserve di zucchero prima della prevista scadenza della EGO (cioè il 1o aprile 2009). Il parametro si basa sulle riserve nel periodo 2004/2005.

(32)  Il lucro cessante è calcolato sul periodo 2004-2008 per la perdita di quote sul mercato delle bibite analcoliche e di altri prodotti contenenti zucchero. L’argomento dei ricorrenti è che dopo la revoca degli incentivi previsti dalla EGO i costi sono aumentati, determinando prezzi più elevati e quindi una riduzione delle quote di mercato.

(33)  Causa n. 3456/3/2014, Tribunale di Bucarest.

(34)  Ordinanza emessa dal Tribunale di Bucarest nella causa n. 9261/3/2014, IV Sezione civile.

(35)  Causa n. 15755/3/2014, Tribunale di Bucarest, III Sezione civile.

(36)  Causa n. 15755/3/2014/a1, Corte d’appello di Bucarest, IV Sezione civile.

(37)  Cfr. nota 36.

(38)  Tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea il 5 gennaio 2015: 1 EUR = 4,49 RON.

(39)  Cfr. nota 38.

(40)  Tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea il 9 marzo 2015: 1 EUR = 4,44 RON.

(41)  Causa n. 1-14-cv-600 Viorel Micula/Governo della Romania presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti del District of Columbia – Istanza per ottenere la conferma del lodo ICSID e la pronuncia di una sentenza.

(42)  Cfr. nota 7.

(43)  Cfr. nota 38.

(44)  Cfr. nota 40.

(45)  Cfr. decisione di avvio, considerando 39.

(46)  Causa 61/79 Amministrazione delle finanze dello Stato/Denkavit italiana, EU:C:1980:100.

(47)  Decisione 2008/408/CE della Commissione del 20 novembre 2007 relativa all’aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche (GU L 144 del 4.6.2008, pag. 37).

(48)  Causa T-68/03 Olympiaki Aeroporia Ypiresies, EU:T:2007:253, punto 42.

(49)  Causa C-487/06 P, British Aggregates/Commissione, EU:C:2008:757, punti 85 e 89 e giurisprudenza citata, e causa C-279/08 P, Commissione/Paesi Bassi (NOx), EU:C:2011:551, punto 51.

(50)  Cause riunite da C-180/98 a C-184/98 Pavlov e altri, UE:C:2000:428, punto 74.

(51)  Causa C-170/83 Hydrotherm, EU:C:1984:271, punto 11. Cfr. anche causa T-137/02 Pollmeier Malchow/Commissione, EU:T:2004:304, punto 50.

(52)  Causa C-480/09 P Acea Electrabel Produzione SpA/Commissione, EU:C:2010:787, punti da 47 a 55; causa C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri, EU:C:2006:8, punto 112.

(53)  Cfr. lodo, punti 935-936 e 943.

(54)  Causa C-170/83 Hydrotherm, EU:C:1984:271, punto 10.

(55)  Causa C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri, EU:C:2006:8, punto 112.

(56)  Causa C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri, EU:C:2006:8, punto 114.

(57)  Cfr. considerando 87 e 88.

(58)  Causa C-39/94 SFEI e altri, EU:C:1996:285, punto 60; causa C-342/96 Spagna/Commissione, EU:C:1999:210, punto 41.

(59)  Lodo, punto 917.

(60)  Lodo, punto 928.

(61)  Lodo, punto 953.

(62)  Cfr. considerando 27 per la descrizione degli importi dovuti in base al lodo arbitrale.

(63)  Lodo, punto 928.

(64)  Lodo, punto 872.

(65)  Il Tribunale ha concluso che la revoca degli incentivi previsti dalla EGO 24 violava il principio del legittimo affidamento dei ricorrenti prima ancora di esaminare la ragionevolezza o la trasparenza del comportamento della Romania (lodo, punti 725, 726; la ragionevolezza e la trasparenza sono esaminate rispettivamente ai punti 727 e seguenti e 837 e seguenti). L’argomento proposto dai ricorrenti, secondo cui la constatazione da parte del Tribunale di una violazione del TBI dipenderebbe dall’irragionevole mantenimento in essere degli obblighi degli investitori a norma della EGO 24 o dalla mancanza di trasparenza nel comportamento della Romania è dunque privo di fondamento.

(66)  Lodo, punti 953, 961, 971, 984, 1 016, 1 020, 1 136.

(67)  Cause riunite da 106/87 a 120/87 Asteris, EU:C:1988:457.

(68)  Cause riunite da 106/87 a 120/87 Asteris, EU:C:1988:457, punto 23.

(69)  Cfr. decisione della Commissione del 16 giugno 2004 sugli aiuti dei Paesi Bassi a favore di Akzo-Nobel per ridurre al minimo i trasporti di cloro (caso N 304/2003), sintesi pubblicata nella GU C 81 del 2.4.2005, pag. 4; cfr. anche decisione della Commissione del 20 dicembre 2006 sugli aiuti dei Paesi Bassi per la rilocalizzazione dell’impresa di demolizione di autoveicoli Steenbergen (caso N 575/05), sintesi pubblicata nella GU C 80 del 13.4.2007, pag. 1.

(70)  Per gli stessi motivi, la Commissione considererebbe nulli i TBI intra-UE alla base del procedimento arbitrale, elencati nella nota 53 della domanda.

(71)  Cfr. la risposta del commissario De Gucht all’interrogazione parlamentare orale O-000043/2013/rev.1, nella quale ha dichiarato: «La Commissione concorda sul fatto che i trattati bilaterali in materia di investimento (TBI) fra gli Stati membri dell’UE non sono conformi al diritto dell’UE», discussione durante la seduta plenaria del 22 maggio 2013. Cfr. inoltre il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 febbraio 2012 relativo ai movimenti di capitali e agli investimenti nell’UE - Documento dei servizi della Commissione sul monitoraggio del mercato, SWD(2012)6 final, pag. 13. Cfr. altresì il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 15 aprile 2013 relativo alla libera circolazione dei capitali nell’UE, SWD(2013)146 final, pagg. 11 e 14; il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 18 marzo 2014 relativo alla libera circolazione dei capitali nell’UE, SWD(2014)115 final, pag. 12; Commissione europea, Attività di monitoraggio e analisi, Trattati bilaterali fra gli Stati membri dell’UE in materia di investimenti (TBI intra-UE) 2012; disponibili all’indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/capital/analysis/monitoring_activities_and_analysis/index_en.htm.

(72)  Conclusioni del 28 aprile 2005 nelle cause riunite C-346/03 e C-529/03 Atzori, ECLI:EU:C:2005:256, paragrafo 198.

(73)  Causa T-384/08 Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou/Commissione, EU:T:2011:650, e causa T-565/08 Corsica Ferries/Commissione, EU:T:2012:415, punti 23, 114 e da 120 a 131. Cfr. anche, per analogia, causa C-111/10 Commissione/Consiglio, EU:C:2013:785, punto 44.

(74)  Causa C-119/05 Lucchini, EU:C:2007:434, punto 59.

(75)  Causa C-280/00, Altmark Trans, EU:C:2003:415, punto 84.

(76)  Causa T-351/02 Deutsche Bahn AG/Commissione, EU:T:2006:104, punto 101.

(77)  Causa 730/79 Phillip Morris, EU:C:1980:209, punto 11. Cause riunite T-298/97, T-312/97 ecc. Alzetta, EU:T:2000:151, punto 80.

(78)  Causa T-288/97 Friuli Venezia Giulia, EU:T:2001:115, punto 41.

(79)  Regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 40).

(80)  Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato.

(81)  Causa C-129/12 Magdeburger Mühlenwerke, EU:C:2013:200, punto 40.

(82)  Una traduzione in inglese della disposizione iniziale che istituiva lo strumento «Materie prime» (ossia l’incentivo agli investimenti la cui revoca è sfociata nella concessione ai ricorrenti di un risarcimento danni in base al lodo) è fornita al punto 148 del lodo. Secondo tale traduzione, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), recita: «Privately held companies, Romanian legal entities, as well as small or family business, authorised pursuant to the Decree-Law no. 54/1990 concerning the organisation and operation of free initiative-based economic activities that are headquartered and conduct business within the disadvantaged region, will be granted the following advantages for their new investments in the these regions: […] refunds of customs duties on raw materials, spare parts and/or components necessary of achieving the investor’s own production in that region. The refunds will be made based on the approval by the regional development agencies of the companies’ production sales documents. The funds necessary for the refund of the customs duties will be provided to the Agency for Regional Development from the Regional development Fund. In case of unprivileged regions belonging to two or more administrative-territorial units, the funds necessary for the refund of the customs duties will be provided by the National Agency for Regional Development from the National Development Fund [the «Raw Materials Incentive» or «Raw Materials Facility»].

(83)  Le tre categorie di aiuti esistenti che figurano nell’atto di adesione sono:

misure di aiuto istituite prima del 10 dicembre 1994,

misure di aiuto elencate nell’appendice del presente allegato,

misure di aiuto che anteriormente alla data di adesione sono state esaminate dall’autorità di controllo degli aiuti di Stato del nuovo Stato membro e giudicate compatibili con l’acquis e nei cui confronti la Commissione non ha sollevato obiezioni per seri dubbi sulla compatibilità della misura con il mercato comune, ai sensi della procedura di cui al punto 2.

La decisione di dare esecuzione al lodo non rientra in alcuna di queste tre categorie. Anche qualora si ritenesse che l’attuazione del lodo si limiti a ripristinare i diritti dei ricorrenti ai sensi della EGO 24 come se gli incentivi da essa previsti non fossero stati abrogati prima della loro scadenza programmata, tale ripristino retroattivo dovrebbe comunque essere considerato un «nuovo aiuto» a partire dall’adesione della Romania all’Unione.

(84)  Cfr. anche cause riunite T-80/06 e T-182/09 Budapesti Erömü, EU:T:2012:65, punto 54.

(85)  Causa T-68/03 Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE/Commissione, EU:T:2007:253, punto 34.

(86)  Causa C-225/91 Matra/Commissione, EU:C:1993:239, punto 41.

(87)  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

(88)  Orientamenti del 2007, punto 76.

(89)  Decisione della Commissione N 2/07, sintesi in GU C 73 del 30.3.2007, pag. 15.

(90)  Decisione della Commissione SA 38364, sintesi in GU C 233 del 18.7.2014, pag. 1.

(91)  Causa 70/72, Commissione/Germania, EU:C:1973:87, punto 13.

(92)  Cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92 Spagna/Commissione, EU:C:1994:325, punto 75.

(93)  Causa C-75/97 Belgio/Commissione, EU:C:1999:311, punti 64-65.

(94)  Causa C-148/04 Unicredito Italiano, EU:C:2005:774, punti da 104 a 111.

(95)  Sentenza nella causa C-217/06 Commissione/Italia, EU:C:2007:580, punto 23 e giurisprudenza citata.

(96)  Causa C-5/89 Commissione/Germania, EU:C:1990:320, punto 14.

(97)  Cfr. nota 7.

(98)  Cfr. nota 38.

(99)  Cfr. nota 38

(100)  Cfr. nota 40.

(101)  Caso ICSID n. ARB/05/20, Ioan Micula, Viorel Micula, SC European Food SA, SC Starmill SRI, SC Multipack SRL/Romania, Lodo arbitrale definitivo dell’11 dicembre 2013.

(102)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).


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