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Document 32014R1361

Regolamento (UE) n. 1361/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 e 13 e il Principio contabile internazionale (IAS) 40 Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 365, 19.12.2014, p. 120–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1361/oj

19.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 365/120


REGOLAMENTO (UE) N. 1361/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 e 13 e il Principio contabile internazionale (IAS) 40

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 12 dicembre 2013, l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013 dei principi contabili internazionali (i miglioramenti annuali), nel contesto dell'ordinaria attività di razionalizzazione e di chiarimento dei principi contabili internazionali. L'obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di trattare argomenti necessari relativi a incoerenze riscontrate negli International Financial Reporting Standard (IFRS) oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che non rivestono un carattere di urgenza, ma che sono stati discussi dallo IASB nel corso del ciclo progettuale iniziato nel 2011. Le modifiche agli IFRS 3 e 13 sono chiarimenti o correzioni ai principi in questione. Le modifiche al Principio contabile internazionale (IAS) 40 comportano cambiamenti ai requisiti vigenti o forniscono ulteriori indicazioni in merito alla loro applicazione.

(3)

Tali modifiche ai principi esistenti contengono alcuni riferimenti all'IFRS 9 che attualmente non possono essere applicati in quanto l'IFRS 9 non è ancora stato adottato dall'Unione. Pertanto qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato al presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

(4)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che i miglioramenti soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(a)

l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento;

(b)

l'IFRS 13 Valutazione del fair value è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento;

(c)

lo IAS 40 Investimenti immobiliari è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento.

2.   Qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato al presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

Articolo 2

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il [primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento] o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2011–2013 (1)

Modifica allo IFRS 3 Aggregazioni aziendali

Il paragrafo 2 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 64J.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2

Il presente IFRS si applica a una operazione o a un altro evento che soddisfi la definizione di aggregazione aziendale. Il presente IFRS non si applica:

(a)

nel contabilizzare la costituzione di un accordo per un controllo congiunto nel bilancio dello stesso.

(b)

...

Data di entrata in vigore

...

64J

Il Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 2(a). Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifica allo IFRS 13 Valutazione del fair value

Il paragrafo 52 è modificato ed è aggiunto il paragrafo C4.

Applicazione ad attività e passività finanziarie con posizioni compensative dei rischi di mercato o del rischio di credito della controparte

...

52

L'eccezione di cui al paragrafo 48 si applica esclusivamente ad attività e passività finanziarie e ad altri contratti che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione o dell'IFRS 9 Strumenti finanziari. I riferimenti alle attività e passività finanziarie di cui ai paragrafi 48–51 e 53–56 dovrebbero essere letti come applicabili a tutti i contratti rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 39 o dell'IFRS 9, e contabilizzati di conseguenza, indipendentemente dal fatto che soddisfano o meno le definizioni di attività e passività finanziarie di cui allo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio.

...

Appendice C

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

...

C4

Il Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 52. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. L'entità deve applicare tale modifica prospetticamente a partire dall'inizio dell'esercizio in cui l'IFRS 13 era stato inizialmente applicato. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifica allo IAS 40 Investimenti immobiliari

Prima del paragrafo 6 è aggiunto un titolo. È aggiunto il paragrafo 14A. Dopo il paragrafo 84, sono aggiunti un titolo e i paragrafi 84A e 85D.

Classificazione di un immobile come investimento immobiliare o come immobile a uso del proprietario

6

L'interessenza in un immobile detenuto da un locatario tramite un leasing operativo può essere classificata e contabilizzata come un investimento immobiliare se, e soltanto se, l'immobile comunque soddisfa la definizione di investimento immobiliare e il locatario utilizza la contabilizzazione al fair value esposta nei paragrafi 33-55 per l'attività rilevata. Questa classificazione alternativa è utilizzabile, caso per caso, per ogni singolo bene immobile. Tuttavia, una volta che questa classificazione alternativa sia stata adottata per una di tali interessenze in immobili detenuti tramite un leasing operativo, tutti gli immobili classificati come investimenti immobiliari devono essere contabilizzati utilizzando il modello del fair value. Quando viene adottata questa classificazione alternativa qualunque interessenza in immobili così classificata è compresa nell'informativa richiesta dai paragrafi 74-78.

...

14

Per determinare se un immobile soddisfa le condizioni per essere identificato come investimento immobiliare occorre una valutazione. L'entità sviluppa criteri propri così da poter formulare tale valutazione coerentemente con la definizione di investimento immobiliare e le relative indicazioni contenute nei paragrafi 7 — 13. Il paragrafo 75, lettera c), richiede all'entità di indicare questi criteri quando la classificazione risulti difficoltosa.

14A

È necessaria una valutazione anche per determinare se l'acquisizione di un investimento immobiliare rappresenta l'acquisizione di un'attività o di un gruppo di attività o di un'aggregazione aziendale che rientri nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 Aggregazioni aziendali. Per poter stabilire se si tratta di un'aggregazione aziendale occorre far riferimento all'IFRS 3. Le argomentazioni esposte nei paragrafi 7–14 del presente Principio consentono di stabilire se un immobile è da considerare ad uso del proprietario o come investimento immobiliare, e non di determinare se l'acquisizione di un immobile rappresenti un'aggregazione aziendale o meno in base alle specifiche dell'IFRS 3. Per stabilire se una determinata operazione soddisfi o meno la definizione di aggregazione aziendale in base alle specifiche dell'IFRS 3 e se includa un investimento immobiliare ai sensi del presente Principio è necessaria l'applicazione separata di entrambi i Principi contabili.

...

Disposizioni transitorie

...

Modello del costo

...

Aggregazioni aziendali

84A

Il Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013, pubblicato a dicembre 2013, ha aggiunto il paragrafo 14A e un titolo prima del paragrafo 6. Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle acquisizioni di investimenti immobiliari che si verificano a partire dall'inizio del primo esercizio per il quale essa adotta tale modifica. Di conseguenza, non deve essere rettificata la contabilizzazione relativa alle acquisizioni di investimenti immobiliari verificatesi negli esercizi precedenti. Tuttavia, un'entità può scegliere di applicare tale modifica a singole acquisizioni di investimenti immobiliari verificatesi prima dell'inizio del primo esercizio in essere o successivo alla data di entrata in vigore se, e soltanto se, essa dispone delle informazioni necessarie per applicare la modifica a dette operazioni pregresse.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

85D

Il Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013, pubblicato a dicembre 2013, ha aggiunto dei titoli prima del paragrafo 6 e dopo il paragrafo 84 e ha aggiunto i paragrafi 14A e 84A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.


(1)  «Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»


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