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Document 32014R1348

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014 , relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 363, 18.12.2014, p. 121–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1348/oj

18.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 363/121


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1348/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (1), in particolare l'articolo 8, paragrafi 2 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

Una sorveglianza efficace dei mercati dell'energia all'ingrosso richiede un monitoraggio regolare delle informazioni dettagliate relative ai contratti, compresi gli ordini di compravendita, nonché i dati sulle capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di energia elettrica e di gas naturale.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1227/2011 impone all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («l'Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) di monitorare i mercati dell'energia all'ingrosso nell'Unione. Al fine di poter svolgere in suoi compiti in modo tempestivo, l'Agenzia dovrebbe ricevere insiemi completi di informazioni rilevanti in modo tempestivo.

(3)

Gli operatori di mercato dovrebbero segnalare all'Agenzia, su base regolare, le informazioni dettagliate relative ai contratti sull'energia all'ingrosso sia per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica e di gas naturale sia per quanto riguarda il trasporto di tali materie prime. I contratti per i servizi di bilanciamento, i contratti tra diversi membri dello stesso gruppo di società e i contratti di vendita della produzione dei piccoli impianti di energia dovrebbero essere segnalati all'Agenzia unicamente su sua richiesta motivata su base ad-hoc.

(4)

In generale, le due parti del contratto dovrebbero segnalare le informazioni dettagliate richieste del contratto stipulato. Per facilitare la segnalazione, ciascuna parte dovrebbe essere in grado di trasmettere informazioni per conto dell'altra o di avvalersi dei servizi di terzi a tale scopo. Nonostante ciò e per facilitare la raccolta dei dati, le informazioni dettagliate relative ai contratti di trasporto acquisiti attraverso l'allocazione di capacità primaria di un gestore del sistema di trasporto/trasmissione («TSO») dovrebbero essere segnalate unicamente dal rispettivo TSO. I dati segnalati dovrebbero comprendere anche richieste di capacità soddisfatte e non soddisfatte.

(5)

Al fine di individuare gli abusi di mercato in modo efficace, è importante che, accanto alle informazioni dettagliate relative ai contratti, l'Agenzia possa inoltre monitorare gli ordini di compravendita emessi sui mercati organizzati. Dal momento che non è semplice per gli operatori di mercato registrare tali dati con facilità, gli ordini, abbinati e non, dovrebbero essere segnalati attraverso lo stesso mercato organizzato dove erano stati emessi o tramite terzi che siano in grado di fornire tali informazioni.

(6)

Al fine di evitare doppie segnalazioni l'Agenzia dovrebbe raccogliere informazioni dettagliate sui derivati relativi ai contratti per la fornitura o il trasporto di energia elettrica o di gas naturale che sono state segnalate in conformità alla regolamentazione finanziaria applicabile ai repertori di dati sulle negoziazioni o alle autorità di regolamentazione finanziaria a partire da tali fonti. Ciononostante, i mercati organizzati e i sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni che hanno segnalato le informazioni dettagliate di tali derivati conformemente a norme finanziarie, dovrebbero essere in grado di segnalare, fatto salvo il loro consenso, le stesse informazioni anche all'Agenzia.

(7)

È necessario operare una distinzione tra contratti standard e contratti non standard ai fini di una segnalazione efficace e di un monitoraggio mirato. Poiché i prezzi dei contratti standard servono anche come prezzi di riferimento per i contratti non standard, l'Agenzia dovrebbe ricevere informazioni sui contratti standard su base giornaliera. Le informazioni relative ai contratti non standard dovrebbero essere disponibili entro un mese dalla loro stipula.

(8)

Gli operatori di mercato dovrebbero inoltre segnalare all'Agenzia e alle autorità nazionali di regolamentazione, su loro richiesta, su base regolare i dati relativi alla disponibilità e all'utilizzo delle infrastrutture di produzione e del trasporto dell'energia, compreso il gas naturale liquefatto («GNL») e gli impianti di stoccaggio. Al fine di ridurre l'onere di segnalazione sugli operatori di mercato e per un migliore utilizzo delle fonti di dati esistenti, le segnalazioni dovrebbero coinvolgere, ove possibile, i TSO, la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (la «ENTSO per l'energia elettrica»), la rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto per il gas (la «ENTSO per il gas»), i gestori dei sistemi GNL e i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale. A seconda dell'importanza e della disponibilità dei dati, la periodicità delle segnalazioni può variare, con la maggior parte dei dati segnalati su base giornaliera. I requisiti di segnalazione dovrebbero rispettare l'obbligo dell'Agenzia di non rendere pubbliche le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale e di pubblicare o rendere disponibili unicamente le informazioni che non siano suscettibili di creare distorsioni della concorrenza nei mercati dell'energia all'ingrosso.

(9)

È importante che le parti che segnalano i dati abbiano una comprensione chiara in merito alle informazioni dettagliate che sono tenute a segnalare. A tal fine l'Agenzia dovrebbe illustrare il contenuto delle informazioni da segnalare in un manuale d'uso. Essa dovrebbe inoltre accertarsi che le informazioni siano segnalate in formati elettronici facilmente accessibili per le parti che segnalano i dati.

(10)

Al fine di garantire la continuità e la sicurezza dei trasferimenti di dati completi, le parti che segnalano i dati dovrebbero rispettare i requisiti di base in relazione alla loro capacità di autenticare le fonti dei dati, verificare l'esattezza e la completezza dei dati e garantire la continuità delle attività commerciali. L'Agenzia dovrebbe valutare se le parti che segnalano i dati rispettano i requisiti suddetti. La valutazione dovrebbe garantire un trattamento adeguato dei terzi professionisti che trattano i dati degli operatori di mercato e degli operatori di mercato che segnalano i propri dati.

(11)

La tipologia e la fonte dei dati da segnalare possono influenzare le risorse e i tempi che le parti che segnalano i dati devono investire nella preparazione della presentazione dei dati. Ad esempio, il completamento delle procedure di segnalazione dei contratti standard stipulati nei mercati organizzati richiede meno tempo rispetto alla creazione di sistemi per la segnalazione di contratti non standard o di alcuni dati fondamentali. A tal fine, l'obbligo di segnalazione dovrebbe essere introdotto gradualmente iniziando con la trasmissione dei dati fondamentali disponibili sulle piattaforme di trasparenza dell'ENTSO per l'energia elettrica e dell'ENTSO per il gas, come pure dei contratti standard stipulati nei mercati organizzati. La segnalazione dei contratti non standard dovrebbe seguire, in funzione del tempo supplementare necessario per completare le procedure di segnalazione. La segnalazione scaglionata dei dati aiuterebbe inoltre l'Agenzia a ripartire meglio le sue risorse per prepararsi a ricevere le informazioni.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1227/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme per la trasmissione dei dati all'Agenzia in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011. Esso definisce le informazioni dettagliate da segnalare relativamente ai prodotti energetici all'ingrosso e ai dati fondamentali. Esso stabilisce inoltre canali adeguati per la segnalazione dei dati, definendo i tempi e la periodicità della loro segnalazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1227/2011 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 984/2013 della Commissione (3).

Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

(1)

«dati fondamentali», le informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di energia elettrica e di gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l'uso di impianti GNL, inclusa l'indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti;

(2)

«contratto standard», un contratto relativo ad un prodotto energetico all'ingrosso ammesso alla negoziazione su un mercato organizzato, indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia effettivamente luogo in tale mercato;

(3)

«contratto non standard», un contratto relativo a un prodotto energetico all'ingrosso diverso da un contratto standard;

(4)

«mercato organizzato»,

a)

un sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro di molteplici interessi di terzi relativi all'acquisto e alla vendita di prodotti energetici all'ingrosso in modo che si traducano in un contratto,

b)

qualsiasi altro sistema o sede nel quale molteplici interessi di terzi relativi all'acquisto e alla vendita di prodotti energetici sono in grado di interagire in modo che si traducano in un contratto.

Tra questi figurano scambi di energia elettrica e di gas, broker e altri soggetti che eseguono tali operazioni a titolo professionale nonché sedi di negoziazione come definite all'articolo 4 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

(5)

«gruppo», ha lo stesso significato definito all'articolo 2 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

(6)

«contratto infragruppo», un contratto relativo a prodotti di energia all'ingrosso stipulato con una controparte appartenente allo stesso gruppo, a condizione che entrambe le controparti siano integralmente conglobate nello stesso consolidamento;

(7)

«fuori borsa (OTC)», qualsiasi operazione effettuata al di fuori di un mercato organizzato;

(8)

«nomina» (nomination),

per l'energia elettrica: la notifica dell'uso della capacità interzonale da parte di un titolare di diritti di trasmissione fisica e della sua controparte ai rispettivi gestori del sistema di trasmissione;

per il gas naturale: la comunicazione preliminare da parte dell'utente della rete al gestore del sistema di trasporto del flusso effettivo che desidera immettere nel sistema o prelevare da esso;

(9)

«energia di bilanciamento», l'energia utilizzata dai TSO ai fini del bilanciamento;

(10)

«capacità di bilanciamento (riserve)», la capacità di riserva oggetto di contratto;

(11)

«servizi di bilanciamento»,

per l'energia elettrica: la capacità di bilanciamento, l'energia di bilanciamento o entrambe;

per il gas naturale: un servizio fornito a un TSO mediante un contratto per il gas richiesto per soddisfare fluttuazioni a breve termine nella domanda o offerta del gas;

(12)

«unità di consumo», una risorsa che riceve energia elettrica o gas naturale per uso proprio;

(13)

«unità di produzione», un impianto di produzione di energia elettrica costituito di un'unica unità di generazione o di un insieme di unità di generazione;

CAPO II

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI

Articolo 3

Elenco dei contratti da segnalare

1.   I seguenti contratti sono segnalati all'Agenzia:

a)

Per quanto riguarda i prodotti energetici all'ingrosso relativi alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale con consegna nell'Unione:

i)

contratti infragiornalieri per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,

ii)

contratti su base day-ahead per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,

iii)

contratti su base two days ahead per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,

iv)

contratti di fine settimana per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,

v)

contratti del giorno successivo per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,

vi)

altri contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con tempi di consegna superiori a due giorni e consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,

vii)

contratti per la fornitura di gas naturale o energia elettrica in un'unica unità di consumo avente una capacità tecnica di consumo di 600 GWh/anno o più,

vii)

opzioni, future, swap e altri derivati di contratti relativi all'energia elettrica o al gas naturale prodotti, commercializzati o consegnati nell'Unione.

b)

Per quanto riguarda i prodotti energetici all'ingrosso relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione:

i)

contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione tra due o più località o zone di offerta stipulati a seguito di un'allocazione di capacità primaria esplicita da parte o a nome del TSO, che specifichino i diritti o gli obblighi di capacità fisica o finanziaria,

ii)

contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione tra due o più località o zone di offerta stipulati tra operatori di mercato su mercati secondari, precisando diritti o obblighi di capacità fisica o finanziaria, compresa la rivendita e il trasferimento di tali contratti,

iii)

opzioni, future, swap e altri derivati di contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione.

2.   Al fine di facilitare la segnalazione dei dati, l'Agenzia redige e mantiene un elenco pubblico di contratti standard e l'aggiorna puntualmente. Al fine di facilitare la rendicontazione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenzia redige, pubblica e aggiorna puntualmente un elenco dei mercati organizzati.

Al fine di coadiuvare l'Agenzia nell'adempimento ai propri obblighi ai sensi del primo comma, i mercati organizzati le presentano dati di riferimento identificativi per ciascun prodotto energetico all'ingrosso che ammettono alla negoziazione. Le informazioni sono presentate prima dell'avvio delle negoziazioni relative a quel particolare contratto in un formato definito dall'Agenzia. I mercati organizzati presentano un aggiornamento delle informazioni qualora si verifichino cambiamenti.

Al fine di facilitare la rendicontazione, i clienti finali che sono parte di un contratto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vii), informano la controparte circa la capacità tecnica dell'unità in questione di consumare 600 GWh/anno o più.

Articolo 4

Elenco dei contratti da segnalare su richiesta dell'Agenzia

1.   A meno che non siano conclusi su mercati organizzati, i contratti seguenti e i relativi dettagli delle operazioni sono da segnalare solo su richiesta motivata dell'Agenzia e su base ad hoc:

a)

contratti infragruppo,

b)

contratti per la consegna fisica dell'energia elettrica prodotta da un'unica unità di produzione con una capacità pari o inferiore a 10 MW o da diverse unità di produzione con una capacità complessiva pari o inferiore a 10 MW,

c)

contratti per la fornitura fisica di gas naturale prodotto da un solo impianto di produzione di gas naturale con una capacità di produzione pari o inferiore a 20 MW,

d)

contratti di servizi di bilanciamento per l'energia elettrica e il gas naturale.

2.   Gli operatori di mercato che effettuano unicamente operazioni in relazione ai contratti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), non sono tenuti a registrarsi presso l'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011.

Articolo 5

Informazioni dettagliate relative ai contratti da segnalare compresi gli ordini di compravendita

1.   Le informazioni da segnalare a norma dell'articolo 3 includono:

a)

le informazioni dettagliate di cui alla tabella 1 dell'allegato in relazione ai contratti standard per la fornitura di energia elettrica o gas naturale;

b)

le informazioni dettagliate di cui alla tabella 2 dell'allegato in relazione ai contratti non standard per la fornitura di energia elettrica o gas naturale;

c)

le informazioni dettagliate di cui alla tabella 3 dell'allegato in relazione ai contratti standard e non standard per il trasporto di energia elettrica;

d)

le informazioni dettagliate di cui alla tabella 4 dell'allegato in relazione ai contratti standard e non standard per il trasporto di gas naturale.

Le informazioni dettagliate sulle operazioni effettuate nell'ambito di contratti non standard che specifichino almeno un volume e un prezzo definitivi sono segnalate utilizzando la tabella 1 dell'allegato.

2.   L'Agenzia fornisce i dettagli delle informazioni da segnalare di cui al paragrafo 1 in un manuale d'uso e, previa consultazione delle parti interessate, li rende disponibili al pubblico al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. L'Agenzia consulta le parti interessate sugli aggiornamenti dei contenuti del manuale d'uso.

Articolo 6

Canali di segnalazione delle operazioni

1.   Gli operatori di mercato segnalano le informazioni dettagliate relative ai prodotti energetici all'ingrosso per le operazioni effettuate nei mercati organizzati all'Agenzia, inclusi gli ordini abbinati e non abbinati, attraverso il mercato interessato o attraverso sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni.

Il mercato organizzato in cui sono state effettuate le operazioni relative al prodotto energetico all'ingrosso o in cui è stato emesso l'ordine presenta, su richiesta dell'operatore di mercato, un accordo per la segnalazione dei dati.

2.   I TSO o terzi che agiscono per loro conto segnalano le informazioni dettagliate relative ai contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i), compresi gli ordini abbinati e non abbinati.

3.   Gli operatori di mercato o i terzi che agiscono per loro conto segnalano le informazioni dettagliate relative ai contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punti ii) e iii), che sono stati stipulati al di fuori di un mercato organizzato.

4.   Le informazioni relative ai prodotti energetici all'ingrosso che sono state registrate a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) sono fornite all'Agenzia mediante:

a)

repertori di dati sulle negoziazioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 648/2012,

b)

meccanismi di segnalazione autorizzati di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 600/2014,

c)

autorità competenti di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014,

d)

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM),

secondo i casi.

5.   Quando le persone segnalano le informazioni dettagliate relative alle operazioni in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 o all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, i loro obblighi in materia di segnalazione di tali informazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011 sono considerati assolti.

6.   In linea con l'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1227/2011 e fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, i mercati organizzati e i sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni sono in grado di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo direttamente all'Agenzia.

7.   Se un terzo effettua una segnalazione per conto di una o di entrambe le controparti o qualora una controparte comunichi le informazioni dettagliate relative ad un contratto anche per conto dell'altra controparte, la segnalazione contiene i dati pertinenti della controparte relativamente a ognuna delle controparti e l'insieme completo di informazioni dettagliate che sarebbe stato segnalato se il contratto fosse stato segnalato separatamente da ciascuna controparte.

8.   L'Agenzia può chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti agli operatori di mercato e alle parti che segnalano i dati in relazione ai dati da loro segnalati.

Articolo 7

Tempi di segnalazione delle operazioni

1.   Le informazioni dettagliate relative ai contratti standard e agli ordini di compravendita, inclusi quelli relativi alle aste, sono segnalate il più presto possibile e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla stipula del contratto o all'emissione dell'ordine.

Qualsiasi modifica o la cessazione del contratto stipulato o dell'ordine di compravendita è segnalata il più presto possibile e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla modifica o alla cessazione.

2.   Nel caso dei mercati d'asta, quando gli ordini non sono resi pubblicamente visibili, sono segnalati solo i contratti conclusi e gli ordini finali. Essi sono segnalati al più tardi il giorno lavorativo successivo alla vendita all'asta.

3.   Gli ordini effettuati a voce dai broker nel quadro dei relativi servizi e non figuranti su schermi elettronici sono segnalati solo su richiesta dell'Agenzia.

4.   Le informazioni dettagliate relative ai contratti non standard, inclusa la modifica o la cessazione del contratto e le operazioni descritte all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, sono segnalate entro un mese dopo la stipula, la modifica o la cessazione del contratto.

5.   Le informazioni dettagliate relative ai contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i), sono segnalate il più presto possibile e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla disponibilità dei risultati dell'allocazione. Qualsiasi modifica o la cessazione dei contratti già stipulati è segnalata il più presto possibile e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla modifica o alla cessazione.

6.   Le informazioni dettagliate relative ai contratti sull'energia all'ingrosso che sono stati stipulati prima della data in cui l'obbligo di segnalazione diventa applicabile e ancora in essere a tale data sono segnalati all'Agenzia entro 90 giorni dalla data in cui l'obbligo di segnalazione diventa applicabile a tali contratti.

Le informazioni da segnalare comprendono unicamente i dati che possono essere estratti dai registri esistenti degli operatori di mercato. Esse comprendono almeno i dati di cui all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ed all'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

CAPO III

SEGNALAZIONE DEI DATI FONDAMENTALI

Articolo 8

Norme per la segnalazione dei dati fondamentali relativi all'energia elettrica

1.   L'ENTSO per l'energia elettrica segnala, a nome degli operatori di mercato, informazioni all'Agenzia riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, consumo e trasmissione dell'energia elettrica compresa l'indisponibilità programmata e non programmata di tali impianti di cui agli articoli da 6 a 17 del regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione (10). Le informazioni sono segnalate mediante la piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 543/2013.

2.   L'ENTSO per l'energia elettrica mette a disposizione dell'Agenzia le informazioni di cui al paragrafo 1 non appena si rendono disponibili sulla piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni.

Le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 543/2013, sono messe a disposizione dell'Agenzia in forma disaggregata, compresi il nome e l'ubicazione dell'unità di consumo interessata, non oltre il giorno lavorativo successivo.

Le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 543/2013, sono messe a disposizione dell'Agenzia non oltre il giorno lavorativo successivo.

3.   I TSO di energia elettrica o terzi per loro conto segnalano all'Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1227/2011, le nomine finali tra zone di offerta, specificando l'identità degli operatori di mercato interessati e il quantitativo previsto. Le informazioni sono messe a disposizione non oltre il giorno lavorativo successivo.

Articolo 9

Norme per la segnalazione dei dati fondamentali relativi al gas

1.   L'ENTSO per il gas segnala informazioni all'Agenzia, per conto degli operatori di mercato, riguardanti la capacità e l'uso degli impianti per il trasporto di gas naturale compresa l'indisponibilità programmata e non programmata di tali impianti di cui all'allegato I, punto 3.3, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Le informazioni sono rese disponibili attraverso la piattaforma centrale a livello di UE di cui all'allegato I, punto 3.1.1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 715/2009.

L'ENTSO per il gas mette a disposizione dell'Agenzia le informazioni di cui al primo comma non appena si rendono disponibili sulla piattaforma centrale a livello di UE.

2.   I TSO del gas o terzi per loro conto segnalano all'Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1227/2011, le nomine del giorno prima e le rinomine finali delle capacità riservate, specificando l'identità degli operatori di mercato interessati e i quantitativi allocati. Le informazioni sono messe a disposizione non oltre il giorno lavorativo successivo.

Le informazioni sono fornite per i seguenti punti del sistema di trasporto:

a)

tutti i punti di interconnessione;

b)

i punti di entrata degli impianti di produzione compresi i gasdotti upstream;

c)

i punti di uscita a cui è collegato un unico cliente;

d)

i punti di entrata e uscita degli stoccaggi;

e)

gli impianti GNL;

f)

gli hub fisici e virtuali.

3.   I gestori dei sistemi GNL quali definiti all'articolo 2, paragrafo 12, della direttiva 2009/73/CE segnalano all'Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, per ogni impianto GNL, le seguenti informazioni:

a)

la capacità tecnica, contrattuale e disponibile dell'impianto GNL, con risoluzione giornaliera,

b)

il send-out e l'inventario dell'impianto GNL, con risoluzione giornaliera,

c)

gli annunci di indisponibilità programmate e non programmate dell'impianto GNL, comprese l'ora dell'annuncio e le capacità interessate.

4.   Le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), sono messe a disposizione al più tardi il giorno lavorativo successivo.

Le informazioni, compresi gli aggiornamenti di cui al paragrafo 3, lettera c), sono messe a disposizione non appena si rendono disponibili.

5.   Gli operatori di mercato o, per loro conto, i gestori dei sistemi GNL segnalano all'Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, le seguenti informazioni per ciascun impianto GNL:

a)

in relazione alle operazioni di carico e scarico dei prodotti:

i)

la data di scarico o carico,

ii)

i volumi scaricati o ricaricati per nave,

iii)

il nome del cliente finale,

iv)

il nome e la dimensione della nave che utilizza l'impianto,

b)

le operazioni di scarico o carico previste negli impianti GNL, con risoluzione giornaliera, per il mese successivo, precisando l'operatore di mercato e il nome del cliente finale (se diverso dall'operatore di mercato).

6.   Le informazioni di cui al paragrafo 5, lettera a), sono messe a disposizione al più tardi il giorno lavorativo successivo alle operazioni di carico e scarico.

Le informazioni di cui al paragrafo 5, lettera b), sono messe a disposizione prima del mese a cui si riferiscono.

7.   I gestori dei sistemi di stoccaggio, quali definiti all'articolo 2, punto 10, della direttiva 2009/73/CE, segnalano informazioni all'Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, relativamente ad ogni impianto di stoccaggio o, nel caso di impianti gestiti in gruppo, per ciascun gruppo di impianti di stoccaggio, le seguenti informazioni mediante una piattaforma comune:

a)

la capacità tecnica, contrattuale e disponibile dell'impianto di stoccaggio,

b)

il quantitativo di gas in giacenza alla fine del giorno gas, entrate (iniezioni) e uscite (ritiri) per ciascun giorno gas,

c)

gli annunci di indisponibilità programmate e non programmate dell'impianto di stoccaggio, comprese l'ora dell'annuncio e le capacità interessate.

8.   Le informazioni di cui al paragrafo 7, lettere a) e b), sono messe a disposizione al più tardi il giorno lavorativo successivo.

Le informazioni, compresi gli aggiornamenti, di cui al paragrafo 7, lettera c), sono messe a disposizione non appena si rendono disponibili.

9.   Gli operatori di mercato o i gestori del sistema di stoccaggio per loro conto segnalano all'Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, il quantitativo di gas che l'operatore di mercato ha stoccato alla fine del giorno gas. Le informazioni suddette sono messe a disposizione non oltre il giorno lavorativo successivo.

Articolo 10

Procedure di segnalazione

1.   Gli operatori di mercato che pubblicano informazioni privilegiate sul loro sito web o i fornitori di servizi che comunicano tali informazioni per conto degli operatori di mercato forniscono un web feed per permettere all'Agenzia di raccogliere tali dati in modo efficace.

2.   Nel segnalare le informazioni di cui agli articoli 6, 8 e 9, comprese le informazioni privilegiate, l'operatore di mercato identifica sé stesso o è identificato dalla terza parte che effettua la segnalazione per suo conto utilizzando il codice di registrazione dell'ACER che l'operatore di mercato ha ricevuto o utilizzando il codice unico che l'operatore di mercato ha fornito durante la registrazione conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

3.   L'Agenzia, previa consultazione con le parti interessate, definisce procedure, norme e formati elettronici basati su norme di settore stabilite per la segnalazione delle informazioni di cui agli articoli 6, 8 e 9. L'Agenzia consulta le parti interessate sugli aggiornamenti dei contenuti delle procedure, degli standard e dei formati elettronici segnalati.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Responsabilità e requisiti tecnici e organizzativi per la segnalazione dei dati

1.   Al fine di garantire uno scambio e un trattamento efficienti, efficaci e sicuri delle informazioni, l'Agenzia, dopo aver sentito le parti interessate, elabora requisiti tecnici e organizzativi per la presentazione dei dati. L'Agenzia consulta le parti interessate sugli aggiornamenti dei contenuti di tali requisiti.

I requisiti:

a)

garantiscono la sicurezza, la riservatezza e la completezza delle informazioni,

b)

consentono l'identificazione e la correzione di errori nella segnalazione dei dati,

c)

consentono l'autenticazione della fonte delle informazioni,

d)

garantiscono la continuità delle attività commerciali.

L'Agenzia valuta se le parti che segnalano i dati rispettano i requisiti. Se questo è il caso esse sono registrate dall'Agenzia. Per le parti di cui all'articolo 6, paragrafo 4, i requisiti di cui al secondo comma sono considerati soddisfatti.

2.   Le persone tenute a segnalare i dati di cui agli articoli 6, 8 e 9 sono responsabili della completezza, esattezza e tempestiva trasmissione dei dati all'Agenzia e, se necessario, alle autorità nazionali di regolamentazione.

Se una delle persone di cui al primo comma segnala i dati suddetti tramite terzi, essa non è responsabile della mancata completezza, esattezza e tempestiva trasmissione dei dati che sono imputabili ai terzi. In tali casi la terza parte è responsabile di tali mancanze, fatti salvi gli articoli 4 e 18 del regolamento (UE) n. 543/2013 sulla presentazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica.

Le persone di cui al primo comma adottano comunque misure ragionevoli per verificare la completezza, l'esattezza e la tempestività dei dati che trasmettono tramite terzi.

Articolo 12

Entrata in vigore e altre misure

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   L'obbligo di segnalazione definito all'articolo 9, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 7 ottobre 2015.

L'obbligo di segnalazione definito all'articolo 6, paragrafo 1, ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si applica a decorrere dal 7 ottobre 2015.

Gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 7 ottobre 2015, ma non prima che la piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni diventi operativa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 543/2013.

Gli obblighi di segnalazione definiti all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 3 e all'articolo 9, paragrafi 2, 3, 5, 7 e 9, si applicano a decorrere dal 7 aprile 2016.

L'obbligo di segnalazione definito all'articolo 6, paragrafo 1, relativo ai contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b, si applica a decorrere dal 7 aprile 2016.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, secondo e quinto comma, l'Agenzia può concludere accordi con i mercati organizzati e i sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni per ricevere le informazioni dettagliate relative ai contratti prima che l'obbligo di segnalazione diventi applicabile.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 273 del 15.10.2013, pag. 5).

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(5)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(6)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(7)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(8)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(9)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(10)  Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).


ALLEGATO

INFORMAZIONI DETTAGLIATE RELATIVE AI CONTRATTI DA SEGNALARE

Tabella 1

Informazioni dettagliate da segnalare relativamente ai contratti standard per la fornitura di energia elettrica e gas

(formulario standard di segnalazione)

Campo n.

Identificativo del campo

Descrizione

Parti del contratto

1

Identificativo dell'operatore di mercato o della controparte

L'operatore di mercato o la controparte per conto della quale è segnalata la registrazione dell'operazione sono identificati con un unico codice.

2

Tipo di codice utilizzato nel campo 1

Codice di registrazione dell'ACER, identificativo della persona giuridica (LEI), codice di identificazione della banca (BIC), codice di identificazione dell'energia (EIC), numero di localizzazione globale (GLN/GS1).

3

Identificativo del trader e/o dell'operatore di mercato o della controparte quale fornito dal mercato organizzato

Login utente o conto delle operazioni del trader e/o dell'operatore di mercato o della controparte quale specificato dal sistema tecnico del mercato organizzato.

4

Identificativo dell'altro operatore di mercato o della controparte

Identificativo unico dell'altra controparte del contratto.

5

Tipo di codice utilizzato nel campo 4

Codice di registrazione dell'ACER, identificativo della persona giuridica (LEI), codice di identificazione della banca (BIC), codice di identificazione dell'energia (EIC), numero di localizzazione globale (GLN/GS1).

6

Identificativo dell'entità che segnala i dati

Identificativo dell'entità che segnala i dati.

7

Tipo di codice utilizzato nel campo 6

Codice di registrazione dell'ACER, identificativo della persona giuridica (LEI), codice di identificazione della banca (BIC), codice di identificazione dell'energia (EIC), numero di localizzazione globale (GLN/GS1).

8

Identificativo del beneficiario

Se il beneficiario del contratto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011 è controparte del contratto lasciare il campo in bianco. Se il beneficiario del contratto non è una controparte del presente contratto, la controparte che segnala i dati deve identificare il beneficiario con un codice unico.

9

Tipo di codice utilizzato nel campo 8

Codice di registrazione dell'ACER, identificativo della persona giuridica (LEI), codice di identificazione della banca (BIC), codice di identificazione dell'energia (EIC), numero di localizzazione globale (GLN/GS1).

10

Capacità di negoziazione dell'operatore di mercato o della controparte figuranti nel campo 1

Indicare se la controparte segnalante ha concluso il contratto come parte principale per conto proprio (a nome proprio o a nome di un cliente) o come agente per conto e a nome di un cliente.

11

Indicatore acquisto/vendita

Indicare se il contratto è un contratto di acquisto o di vendita per l'operatore di mercato o per la controparte identificati nel campo 1.

12

Iniziatore/«aggressore»

Quando la negoziazione si svolge su una piattaforma per ordini elettronici o trasmessi a voce dai broker, l'iniziatore è la parte che ha emesso per primo l'ordine fermo sul mercato e l'aggressore è la parte che avvia l'operazione.

Informazioni dettagliate sull'ordine

13

Identificativo dell'ordine

L'ordine è identificato mediante un codice identificativo unico fornito dal mercato o dalle controparti.

14

Tipo di ordine

Il tipo di ordine definito dalla funzionalità offerta dal mercato organizzato.

15

Condizioni dell'ordine

Condizioni particolari dell'ordine da eseguire.

16

Status dell'ordine

Lo status dell'ordine, per esempio se l'ordine è attivo o disattivato.

17

Volume minimo di esecuzione

Volume minimo di esecuzione — Il quantitativo/volume di qualsiasi esecuzione minima definita.

18

Prezzo limite

Il prezzo limite definito di attivazione dell'ordine o di «stop-loss».

19

Volume non comunicato

Il volume dell'ordine che non è stato comunicato al mercato.

20

Durata dell'ordine

La durata dell'ordine consiste nel periodo di tempo in cui l'ordine esiste all'interno del sistema fino al momento in cui viene rimosso o annullato se non eseguito.

Informazioni dettagliate sul contratto

21

Identificativo del contratto

Il contratto è identificato mediante un codice identificativo unico fornito dal mercato o dalle controparti.

22

Nome del contratto

Il nome del contratto quale identificato dal mercato organizzato.

23

Tipo di contratto

Il tipo di contratto.

24

Prodotto energetico

La classificazione del prodotto energetico.

25

Indice di fissazione o prezzo di riferimento

Indice di fissazione che determina il prezzo per il contratto o il prezzo di riferimento per i derivati.

26

Metodo di pagamento

Indica se il contratto viene regolato fisicamente o in contanti, mediante un'opzione o mediante altri mezzi.

27

Identificativo del mercato organizzato/OTC

Nel caso in cui l'operatore di mercato ricorra ad un mercato organizzato per eseguire il contratto, tale mercato è identificato da un codice identificativo unico.

28

Ore di negoziazione del contratto

Le ore di negoziazione del contratto.

29

Ultima data e ora di negoziazione

L'ultima data e ora di negoziazione del contratto segnalato.

Informazioni dettagliate sull'operazione

30

Data e ora dell'operazione

La data e l'ora dell'esecuzione del contratto o della presentazione dell'ordine, o di modifica, annullamento o cessazione.

31

Identificativo unico dell'operazione

Identificativo unico per un'operazione assegnata dal mercato organizzato di esecuzione, o dai due operatori di mercato in caso di contratti bilaterali per abbinare le due parti di un'operazione.

32

Identificativo dell'operazione collegata

Il codice identificativo dell'operazione collegata deve identificare il contratto associato all'esecuzione.

33

Identificativo dell'ordine collegato

Il codice identificativo dell'ordine collegato deve identificare l'ordine associato all'esecuzione.

34

Operazione con assistenza vocale

Indica se l'operazione è stata condotta con assistenza vocale, indicare «S» in caso affermativo, lasciare in bianco in caso negativo.

35

Prezzo

Il prezzo per unità.

36

Valore dell'indice

Il valore dell'indice di fissazione

37

Valuta

Il modo in cui è espresso il prezzo.

38

Importo nozionale

Valore del contratto.

39

Valuta nozionale

Valuta dell'importo nozionale.

40

Quantitativo/volume

Il numero totale di unità che figurano nel contratto o nell'ordine.

41

Quantitativo nozionale totale del contratto

Il numero totale di unità del prodotto energetico all'ingrosso.

42

Unità di quantitativo per i campi 40 e 41

L'unità di misura utilizzata nei campi 40 e 41.

43

Data di cessazione

Data di cessazione del contratto segnalato. Lasciare in bianco se identica alla data di consegna.

Informazioni dettagliate sulle opzioni

44

Stile dell'opzione

Indicare se l'opzione può essere esercitata soltanto ad una data fissa (stile europeo e stile asiatico), ad una serie di date prestabilite (stile bermudiano) o in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del contratto (stile americano).

45

Tipo di opzione

Indica se si tratta di un'opzione di acquisto, di vendita o altro.

46

Data di esercizio dell'opzione

La data o le date in cui un'opzione viene esercitata. Se più di una, possono essere utilizzati altri campi.

47

Prezzo di esercizio dell'opzione

Il prezzo di esercizio dell'opzione.

Profilo di consegna

48

Punto o zona di consegna

Il codice o i codici EIC per il punto o i punti di consegna o l'area o le aree di mercato.

49

Data di inizio della consegna

La data di inizio della consegna.

50

Data del termine della consegna

La data del termine della consegna.

51

Durata

La durata del periodo di consegna.

52

Tipo di carico

Identificazione del profilo di consegna (carico di base, carico di picco, orario normale, blocco di ore o altro)

53

Giorni della settimana

I giorni della settimana della consegna.

54

Intervalli di consegna del carico

L'intervallo di tempo per ogni blocco o forma.

55

Capacità di consegna

Il numero di unità incluse nell'operazione per intervallo di tempo di consegna.

56

Unità di quantitativo utilizzata nel campo 55

L'unità di misura utilizzata.

57

Prezzo per quantitativo per intervallo di tempo

Se applicabile, prezzo per quantitativo per intervallo di tempo di consegna.

Informazioni sul ciclo di vita

58

Tipo di azione

Quando la segnalazione contiene:

un contratto o un ordine da negoziare per la prima volta, è classificata come «nuova» (new);

una modifica dei dettagli di una segnalazione precedente, è classificata come «modificata» (modified);

un annullamento di una segnalazione erroneamente presentata, è classificata come «erronea» (error);

la cessazione di un contratto esistente o di un ordine di compravendita, è classificata come «annullata» (cancel).


Tabella 2

Informazioni dettagliate da segnalare relativamente ai contratti non standard per la fornitura di energia elettrica e gas

(formulario non standard di segnalazione)

Campo n.

Identificativo del campo

Descrizione

Parti del contratto

1

Identificativo dell'operatore di mercato o della controparte

L'operatore di mercato o la controparte per conto della quale è segnalata la registrazione dell'operazione sono identificati con un unico codice.

2

Tipo di codice utilizzato nel campo 1

Codice di registrazione dell'ACER, identificativo della persona giuridica (LEI), codice di identificazione della banca (BIC), codice di identificazione dell'energia (EIC), numero di localizzazione globale (GLN/GS1).

3

Identificativo dell'altro operatore di mercato o della controparte

Identificativo unico dell'altra controparte del contratto.

4

Tipo di codice utilizzato nel campo 3

Codice di registrazione dell'ACER, identificativo della persona giuridica (LEI), codice di identificazione della banca (BIC), codice di identificazione dell'energia (EIC), numero di localizzazione globale (GLN/GS1).

5

Identificativo dell'entità che segnala i dati

Identificativo dell'entità che segnala i dati.

6

Tipo di codice utilizzato nel campo 5

Codice di registrazione dell'ACER, identificativo della persona giuridica (LEI), codice di identificazione della banca (BIC), codice di identificazione dell'energia (EIC), numero di localizzazione globale (GLN/GS1).

7

Identificativo del beneficiario

Se il beneficiario del contratto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011 è controparte del contratto lasciare il campo in bianco. Se il beneficiario del contratto non è una controparte del presente contratto, la controparte che segnala i dati deve identificare il beneficiario con un codice unico.

8

Tipo di codice utilizzato nel campo 7

Codice di registrazione dell'ACER, identificativo della persona giuridica (LEI), codice di identificazione della banca (BIC), codice di identificazione dell'energia (EIC), numero di localizzazione globale (GLN/GS1).

9

Capacità di negoziazione dell'operatore di mercato o della controparte figuranti nel campo 1

Indicare se la controparte segnalante ha concluso il contratto come parte principale per conto proprio (a nome proprio o a nome di un cliente) o come agente per conto e a nome di un cliente.

10

Indicatore acquisto/vendita

Indica se il contratto è un contratto di acquisto o di vendita per l'operatore di mercato o per la controparte identificati nel campo 1.

Informazioni dettagliate sul contratto

11

Identificativo del contratto

Identificativo unico del contratto quale assegnato dai due operatori di mercato.

12

Data del contratto

La data in cui il contratto è stato stipulato o modificato, annullato o risolto.

13

Tipo di contratto

Il tipo di contratto.

14

Fonte di energia

La classificazione dei prodotti energetici per il contratto stipulato.

15

Prezzo o formula del prezzo

Prezzo fisso o formula di prezzo utilizzati nel contratto.

16

Importo nozionale stimato

Importo nozionale del contratto stimato (se applicabile).

17

Valuta nozionale

Valuta dell'importo nozionale stimato.

18

Quantitativo nozionale totale del contratto

Il numero totale stimato di unità del prodotto energetico all'ingrosso. Si tratta di una cifra calcolata.

19

Capacità delle opzioni relative al volume

Il numero di unità incluse nel contratto per intervallo di tempo di consegna, se disponibile.

20

Unità di quantitativo nozionale

L'unità di misura utilizzata nei campi 18 e 19.

21

Opzioni relative al volume

La classificazione del volume.

22

Frequenza delle opzioni relative al volume

La frequenza delle opzioni relative al volume, ad esempio giornaliera, settimanale, mensile, stagionale o altro, se disponibile.

23

Intervalli delle opzioni relative al volume

Intervallo di tempo per ogni opzione relativa al volume, se disponibile.

Informazioni dettagliate sugli indici di fissazione

24

Tipo di indice dei prezzi

Prezzo classificato come formula di prezzo fisso, a indice semplice (sottostante unico) o complesso (sottostante multiplo).

25

Indice di fissazione

Elenco degli indici di determinazione del prezzo del contratto. Specificare il nome di ciascun indice. In caso di un paniere degli indici per i quali non esiste un identificativo unico indicare il paniere o l'indice.

26

Tipi di indici di fissazione

Spot, forward, swap, spread ecc.

27

Fonti degli indici di fissazione

Specificare la fonte di pubblicazione di ciascun indice.

In caso di un paniere degli indici per i quali non esiste un identificativo unico è indicato il paniere o l'indice.

28

Prima data di fissazione

La prima data di fissazione determinata dalla prima data di tutte le operazioni di fissazione.

29

Ultima data di fissazione

L'ultima data di fissazione determinata dall'ultima data di tutte le operazioni di fissazione.

30

Frequenza di fissazione

La frequenza della fissazione, ad esempio giornaliera, settimanale, mensile, stagionale o altro.

31

Metodo di pagamento

Indicare se il contratto viene regolato fisicamente o in contanti, in entrambi i modi, facoltativamente o mediante altri mezzi.

Informazioni dettagliate sulle opzioni

32

Stile dell'opzione

Indicare se l'opzione può essere esercitata ad una data fissa (stile europeo e stile asiatico), ad una serie di date predefinite (stile bermudiano) o in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del contratto (stile americano).

33

Tipo di opzione

Indicare se si tratta di un'opzione di acquisto, di vendita o altro.

34

Prima data di esercizio dell'opzione

La prima data di esercizio determinata dalla prima data di tutte le operazioni di esercizio.

35

Ultima data di esercizio dell'opzione

L'ultima data di esercizio determinata dall'ultima data di tutte le operazioni di esercizio.

36

Frequenza di esercizio dell'opzione

La frequenza delle opzioni relative al volume, ad esempio giornaliera, settimanale, mensile, stagionale o altro.

37

Indice di esercizio dell'opzione

Specifica il nome di ciascun indice. In caso di un paniere degli indici per i quali non esiste un identificativo unico è indicato il paniere o l'indice.

38

Tipo di indice di esercizio dell'opzione

Spot, forward, swap, spread ecc.

39

Fonte dell'indice di esercizio dell'opzione

Specifica il tipo di fissazione di ciascun indice. In caso di un paniere degli indici per i quali non esiste un identificativo unico è indicato il paniere o l'indice.

40

Prezzo di esercizio dell'opzione

Il prezzo di esercizio dell'opzione.

Profilo di consegna

41

Punto o zona di consegna

Il codice o i codici EIC per il punto o i punti di consegna o l'area o le aree di mercato.

42

Data di inizio della consegna

Data e ora di inizio della consegna. Per contratti consegnati fisicamente si tratta della data di inizio della consegna prevista dal contratto.

43

Data del termine della consegna

Data e ora di fine della consegna. Per contratti consegnati fisicamente si tratta della data del termine della consegna prevista dal contratto.

44

Tipo di carico

Identificazione del profilo di consegna (carico di base, carico di picco, orario normale, blocco di orario o altro)

Informazioni sul ciclo di vita

45

Tipo di azione

Quando la segnalazione contiene:

un contratto segnalato per la prima volta, è classificata come «nuova» (new);

una modifica dei dati di un contratto segnalato precedentemente, è classificata come «modificata» (modified);

un annullamento di una segnalazione erroneamente presentata, è classificata come «erronea» (error);

la cessazione di un contratto esistente, è classificata come «annullata» (cancel).


Tabella 3

Informazioni dettagliate da segnalare relativamente ai prodotti energetici all'ingrosso per quanto riguarda il trasporto di energia elettrica — Risultati di allocazione primaria e risultato della rivendita sul mercato secondario e trasferimento dei diritti di trasmissione dell'energia elettrica a lungo termine

Campo n.

Identificativo del campo

Descrizione

Dati comuni per i risultati totali di allocazione primaria e di rivendita sul mercato secondario, diritti di trasferimento e documento di offerta

1.

Identificazione del documento

Identificazione unica del documento per il quale sono forniti i dati di serie temporali.

2.

Versione del documento

Versione del documento da inviare. Un documento può essere inviato varie volte, ogni trasmissione è identificata con un diverso numero di versione che inizia con 1 e aumenta progressivamente.

3.

Tipo di documento

Il tipo di codice del documento da inviare.

4.

Identificazione del mittente

L'identificazione della parte mittente del documento e responsabile del suo contenuto (codice EIC).

5.

Ruolo del mittente

Identificazione del ruolo svolto dal mittente, ad esempio TSO, altre entità di segnalazione.

6.

Identificazione del destinatario

L'identificazione della parte che riceve il documento.

7.

Ruolo del destinatario

Identificazione del ruolo svolto dal destinatario.

8.

Data e ora della creazione

La data e l'ora della creazione del documento, vale a dire il momento in cui il TSO o altra entità di segnalazione invia l'operazione all'Agenzia.

9.

Intervallo di tempo di offerta/intervallo di tempo applicabile

La data e l'ora di inizio e di fine del periodo a cui si riferisce il documento.

10.

Settore

Il settore coperto dal documento.

11.

Status del documento (se del caso)

Identifica lo status del documento.

Serie temporali dell'allocazione della capacità (per l'allocazione primaria)

12.

Identificazione delle serie temporali

Identificativo unico delle serie temporali.

13.

Identificazione del documento di offerta

L'identificazione del documento che contiene i riferimenti delle offerte o delle rivendite.

14.

Versione del documento di offerta

Versione del documento di offerta o di rivendita inviato.

15.

Identificazione dell'offerta

L'identificazione della serie temporale utilizzata nell'offerta originaria o nella rivendita.

Questo è il numero di serie unico assegnato dall'offerente quando presenta la sua offerta originaria o la rivendita. Lasciare in bianco se non applicabile.

16.

Parte offerente

Identificazione dell'operatore di mercato che ha presentato offerte per la capacità o l'ha rivenduta (codice EIC X).

17.

Identificazione dell'asta

L'identificazione che collega l'allocazione a una serie di specifiche create dal gestore dell'asta.

18.

Tipo di attività

Identifica la natura delle serie temporali.

19.

Area di entrata

L'area in cui l'energia deve essere consegnata (codice EIC Y).

20.

Area di uscita

L'area da cui proviene l'energia (codice EIC Y).

21.

Tipo di contratto

Il tipo di contratto definisce le condizioni alle quali la capacità è stata allocata e trattata, ad esempio in un'asta giornaliera, settimanale, mensile, annuale, contratto a lungo termine ecc.

22.

Identificazione del contratto

L'identificazione contrattuale della serie temporale. Deve trattarsi di un numero unico assegnato dal gestore dell'asta ed è utilizzato per tutti i riferimenti all'allocazione.

23.

Unità di misura dei quantitativi

L'unità di misura in cui è espresso il quantitativo nella serie temporale.

24.

Valuta (se applicabile)

La valuta in cui è espresso l'importo monetario.

25.

Unità di misura per il prezzo (se applicabile)

L'unità di misura in cui è espresso il prezzo nella serie temporale.

26.

Tipo di curva (se applicabile)

Descrive il tipo di curva fornito per la serie temporale in questione (ad esempio blocco di dimensioni variabili o fisse o punto).

27.

Categoria di classificazione (se applicabile)

La categoria del prodotto quale definita dalle regole di mercato.

Serie temporali per aste senza offerta (per l'allocazione primaria)

28.

Identificazione

L'identificazione delle serie temporali.

29.

Identificazione dell'asta

L'identificazione dell'asta in cui non sono state ricevute offerte.

30.

Categoria di classificazione (se applicabile)

La categoria del prodotto quale definita dalle regole di mercato.

Serie temporali dei diritti secondari (per i diritti secondari)

31.

Identificazione delle serie temporali

L'identificazione delle serie temporali.

Deve trattarsi di un numero unico assegnato dal mittente per ogni serie temporale nel documento.

32.

Tipo di attività

Identifica la natura delle serie temporali, ad esempio diritti di capacità, comunicazione di trasferimento di capacità ecc.

33.

Area di entrata

L'area in cui l'energia deve essere consegnata (codice EIC Y).

34.

Area di uscita

L'area da cui proviene l'energia (codice EIC Y).

35.

Titolare dei diritti

L'identificazione dell'operatore di mercato che è proprietario o ha il diritto di utilizzare i diritti di trasmissione in questione (codice EIC X).

36.

Cessionario (se applicabile)

L'identificazione dell'operatore di mercato a cui i diritti sono trasferiti o il responsabile delle operazioni di interconnessione designato dal cedente (come indicato nell'attributo del titolare dei diritti) per utilizzare i diritti.

37.

Identificazione del contratto

L'identificazione contrattuale della serie temporale. Questo deve essere il numero assegnato dall'allocatore della capacità di trasmissione/trasporto (ad esempio, un TSO o un operatore d'asta o una piattaforma di allocazione).

38.

Tipo di contratto

Il tipo di contratto definisce le condizioni alle quali i diritti sono stati allocati e trattati, ad esempio in un'asta giornaliera, settimanale, mensile, annuale ecc.

39.

Identificazione del contratto precedente (se applicabile)

L'identificazione di un contratto precedente utilizzato per identificare i diritti di trasferimento.

40.

Unità di misura dei quantitativi

L'unità di misura in cui è espresso il quantitativo nella serie temporale.

41.

Identificazione dell'asta (se applicabile)

L'identificazione che collega i diritti di capacità ad una serie di specifiche create dall'allocatore della capacità di trasporto (ad esempio, TSO, operatore d'asta o piattaforma di allocazione)

42.

Valuta (se applicabile)

La valuta in cui è espresso l'importo monetario.

43.

Unità di misura per il prezzo (se applicabile)

L'unità di misura in cui è espresso il prezzo nella serie temporale.

44.

Tipo di curva (se applicabile)

Descrive il tipo di curva fornito per la serie temporale in questione (ad esempio blocco di dimensioni variabili o fisse o punto).

Periodo per l'allocazione primaria e i processi secondari

45.

Intervallo di tempo

Queste informazioni forniscono la data e l'ora di inizio e di fine del periodo di riferimento.

46.

Risoluzione

La risoluzione che definisce il numero dei periodi in cui l'intervallo di tempo è diviso (ISO 8601).

Intervallo per l'allocazione primaria e i processi secondari

47.

Posizione

La posizione relativa di un periodo all'interno di un intervallo.

48.

Quantitativo

Il quantitativo che è stato allocato nell'aggiudicazione primaria. Il quantitativo che è stato allocato alla parte che effettua le nomine per i diritti secondari.

49.

Importo del prezzo (se applicabile)

Il prezzo espresso per ogni unità di quantitativo allocato mediante l'allocazione primaria. Il prezzo espresso per ogni unità di quantitativo rivenduta o ceduta sul mercato secondario, se del caso.

50.

Quantitativo di offerta (se applicabile)

Il quantitativo che figura nel documento originario di offerta

51.

Importo del prezzo dell'offerta (se applicabile)

Il prezzo iniziale che figura nell'offerta originaria o nella rivendita per ciascuna unità di quantitativo richiesta.

Motivo dell'allocazione primaria e dei processi secondari

52.

Codice del motivo (se applicabile)

Un codice che indica lo status dell'allocazione o dei diritti.

53.

Testo del motivo (se applicabile)

Spiegazione testuale del codice del motivo.

Documento di intestazione dell'offerta e campi del documento dell'offerta per i mercati organizzati (applicabile per la negoziazione secondaria)

54.

Parte interessata

L'operatore di mercato per il quale è presentata l'offerta (codice EIC).

55.

Ruolo della parte interessata

Il ruolo della parte interessata.

56.

Divisibile

Indica se ciascun elemento dell'offerta può essere parzialmente accolto o meno.

57.

Identificazione delle offerte connesse (se applicabile)

Identificazione unica associata a tutte le offerte connesse.

58.

Offerta per blocco

L'indicazione che i valori nel periodo costituiscono un offerta per blocco e non possono essere modificati.


Tabella 4

Informazioni dettagliate da segnalare relativamente ai prodotti energetici all'ingrosso per quanto riguarda il trasporto di gas — Allocazione di capacità primaria e secondaria per il gas

Campo n.

Identificativo del campo

Descrizione

Dati comuni per i processi di allocazione primaria e secondaria

1.

Identificazione del mittente

L'identificazione della parte proprietaria del documento e responsabile del suo contenuto.

2.

Identificazione del mercato organizzato

Identificazione del mercato organizzato.

3.

Identificazione del processo

Identificazione dell'asta o altro processo quale definito dall'ente di allocazione di capacità.

4.

Tipo di gas

Identifica il tipo di gas.

5.

Identificazione dell'operazione di trasporto

Un numero di identificazione unico per l'allocazione di capacità assegnato dal mercato organizzato o dal TSO.

6.

Data e ora della creazione

La data e l'ora della creazione dell'operazione.

7.

Data/ora di apertura dell'asta

La data e l'ora in cui un'asta si apre per le offerte.

8.

Data/ora di chiusura dell'asta

La data e l'ora in cui un'asta si conclude.

9.

Tipo dell'operazione di trasporto

Il tipo indica la natura dell'operazione di trasporto da segnalare in conformità alle attuali norme del settore come prescritto dal codice di rete del gas in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati.

10.

Data e ora dell'inizio

Data e ora di inizio della durata dell'operazione di trasporto.

11.

Data e ora della fine

Data e ora del termine della durata dell'operazione di trasporto.

12.

Capacità offerta

Il quantitativo di capacità disponibile all'asta espresso nell'unità di misura. Rilevante solo per il monitoraggio dell'andamento dell'asta.

13.

Categoria di capacità

Categoria di capacità applicabile.

Dati relativi alla segnalazione del ciclo di vita

14.

Tipo di azione

Codice dello status della relazione da trasmettere in conformità alle attuali norme del settore come prescritto dal codice di rete del gas in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati.

Dati relativi alla segnalazione dei quantitativi e dei prezzi

15.

Quantitativo

Numero totale delle unità allocate alle operazioni di trasporto espresso nell'unità di misura.

16.

Unità di misura

L'unità di misura utilizzata.

17.

Valuta

La valuta in cui è espresso l'importo monetario.

18.

Prezzo totale

Prezzo di riserva al momento dell'asta più il diritto d'asta o la tariffa regolamentata in caso di meccanismo di allocazione diverso dall'asta.

19.

Prezzo di riserva fisso o variabile

L'identificazione del tipo di prezzo di riserva.

20.

Prezzo di riserva

L'individuazione del prezzo di riserva per le aste.

21.

Prezzo del premio

L'individuazione del prezzo del premio per le aste.

Dati per l'identificazione dell'ubicazione e dell'operatore di mercato

22.

Identificazione del punto di rete

Nell'ambito di un sistema a rete secondo il codice EIC.

23.

Aggregazione

Indicazione dell'aggregazione.

24.

Direzione

Indicazione della direzione.

25.

Identificazione del TSO 1

L'identificazione del TSO per il quale è effettuata la segnalazione dei dati.

26.

Identificazione del TSO 2

L'identificazione del TSO che ha il ruolo di controparte.

27.

Identificazione dell'operatore di mercato

L'operatore di mercato al quale la capacità è allocata.

28.

Gruppo di bilanciamento o codice del portafoglio

Il gruppo di bilanciamento (o i gruppi di bilanciamento in caso di prodotti aggregati) cui appartiene lo shipper o il codice del portafoglio utilizzato dallo shipper se un gruppo di bilanciamento non è applicabile.

Dati applicabili esclusivamente alle allocazioni secondarie

29.

Procedura applicabile

Indicazione della procedura applicabile.

30.

Importo massimo dell'offerta

L'importo massimo che il cessionario sarebbe disposto ad offrire, espresso nella valuta per unità di misura.

31.

Importo minimo dell'offerta

L'importo minimo che il cedente sarebbe disposto ad offrire, espresso nella valuta per unità di misura.

32.

Quantitativo massimo

Il quantitativo massimo che il cessionario/cedente sarebbe disposto ad acquistare/vendere nell'elaborare la proposta di negoziazione.

33.

Quantitativo minimo

Il quantitativo minimo che il cessionario/cedente sarebbe disposto ad acquistare/vendere nell'elaborare la proposta di negoziazione.

34.

Prezzo pagato al TSO (prezzo sottostante)

Applicabile solo quando vi è un'allocazione espressa nella valuta, per unità di misura che deve essere kWh/h.

35.

Prezzo che il cessionario paga al cedente

Prezzo che il cessionario paga al cedente espresso nella valuta, per unità di misura che deve essere kWh/h.

36.

Identificazione del cedente

L'operatore di mercato che cede la capacità.

37.

Identificazione del cessionario

L'operatore di mercato che riceve la capacità.

Campi di dati applicabili solo per gli ordini effettuati nelle vendite all'asta per l'allocazione primaria

38.

Identificativo dell'offerta

Identificativo numerico dell'offerta assegnato dall'entità di segnalazione dei dati.

39.

Numero della procedura di aggiudicazione dell'asta

Un numero intero che aumenta ogni volta che una vendita all'asta non raggiunge alcun risultato e ricomincia con parametri differenti — a partire da 1. Lasciare in bianco in caso di aste senza procedure di aggiudicazione, ad esempio le aste day-ahead.

40.

Prezzo dell'offerta

Il prezzo offerto per ciascuna unità di capacità escluso il prezzo di riserva. Espresso nella valuta e nell'unità di misura.

41.

Quantitativo dell'offerta

Il quantitativo offerto, espresso nell'unità di misura.


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