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Document 32014R1219

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1219/2014 della Commissione, del 13 novembre 2014 , che modifica l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda l'elenco di territori e di paesi terzi Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 329, 14.11.2014, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1219/oj

14.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1219/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2014

che modifica l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda l'elenco di territori e di paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (UE) n. 1160/2014 della Commissione (2) l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è stata inclusa nell'elenco di cui all'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 576/2013 che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 998/2003 a decorrere dal 29 dicembre 2014, i paesi e i territori elencati nell'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 sono elencati, a partire da tale data, nell'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione (4).

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dovrebbe pertanto essere inclusa nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

(3)

Per motivi di chiarezza e per tenere conto delle disposizioni del trattato di adesione della Croazia e della decisione n. 2012/419/UE del Consiglio europeo (5), è opportuno modificare le parti 1 e 2 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 e sostituire l'intero allegato II.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1160/2014, del 30 ottobre 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 17).

(3)  Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).

(5)  Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 576/2013

PARTE 1

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013

Codice ISO

Territorio o paese terzo

AD

Andorra

CH

Svizzera

FO

Isole Fær Øer

GI

Gibilterra

GL

Groenlandia

IS

Islanda

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norvegia

SM

San Marino

VA

Stato della Città del Vaticano

PARTE 2

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

Codice ISO

Territorio o paese terzo

Territori compresi

AC

Isola dell'Ascensione

 

AE

Emirati arabi uniti

 

AG

Antigua e Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnia-Erzegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrein

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES)

 

BY

Bielorussia

 

CA

Canada

 

CL

Cile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Figi

 

FK

Isole Falkland

 

HK

Hong Kong

 

JM

Giamaica

 

JP

Giappone

 

KN

Saint Kitts e Nevis

 

KY

Isole Cayman

 

LC

Santa Lucia

 

MS

Montserrat

 

MK

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

MU

Maurizio

 

MX

Messico

 

MY

Malaysia

 

NC

Nuova Caledonia

 

NZ

Nuova Zelanda

 

PF

Polinesia francese

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

RU

Russia

 

SG

Singapore

 

SH

Sant'Elena

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad e Tobago

 

TW

Taiwan

 

US

Stati Uniti d'America

AS — Samoa americane

GU — Guam

MP — Isole Marianne settentrionali

PR — Portorico

VI — Isole Vergini americane»

VC

Saint Vincent e Grenadine

 

VG

Isole Vergini britanniche

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis e Futuna

 


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