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Document 32014R1142

Regolamento (UE, Euratom) n. 1142/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 , che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei

OJ L 317, 4.11.2014, p. 28–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2018; abrog. impl. da 32018R1046

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1142/oj

4.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/28


REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1142/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2014

che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore d'integrazione all'interno dell'Unione.

(2)

L'articolo 10 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispongono che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

(3)

Il 4 novembre 2003 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 2004/2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (3).

(4)

Nella risoluzione del 6 aprile 2011 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e delle norme relative al loro finanziamento (4), il Parlamento europeo ha suggerito, alla luce dell'esperienza acquisita, una serie di miglioramenti sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

(5)

Il 22 ottobre 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (5) che abroga il regolamento (CE) n. 2004/2003 e che stabilisce nuove norme concernenti, tra l'altro, il finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo, in particolare per quanto riguarda le condizioni di finanziamento, le modalità e la distribuzione dei fondi, le donazioni e i contributi, il finanziamento di campagne per le elezioni al Parlamento europeo, le spese rimborsabili, il divieto di finanziamento, la contabilità, la rendicontazione e la revisione contabile, l'attuazione e il controllo, le sanzioni, la cooperazione tra l'Autorità per i partiti politici e le fondazioni politiche a livello europeo, l'ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri, e la trasparenza.

(6)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («regolamento finanziario») dovrebbe contenere regole sui contributi dal bilancio generale dell'Unione europea ai partiti politici europei come previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Tali regole dovrebbero concedere ai partiti politici a livello europeo un maggiore grado di flessibilità per quanto riguarda i termini per utilizzare tali contributi, conformemente alla natura delle loro attività.

(7)

Il sistema di sostegno finanziario ai partiti politici europei attraverso una sovvenzione di funzionamento di cui all'articolo 125, paragrafo 6, del regolamento finanziario non è adatto alle loro esigenze, in particolare l'obbligo di presentare un programma di lavoro annuale, un criterio che non esiste nella legislazione degli Stati membri. Pertanto, il sostegno finanziario concesso ai partiti politici europei dovrebbe assumere la forma di un contributo specifico, che soddisfi le esigenze specifiche dei partiti politici europei. Tuttavia, visto che le fondazioni politiche a livello europeo sono tuttora soggette alle disposizioni relative alle sovvenzioni del regolamento finanziario, dovrebbe potersi applicare a esse il riporto limitato al primo trimestre, attualmente previsto dall'articolo 125, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

(8)

Benché un sostegno finanziario sia concesso senza che sia richiesto un programma di lavoro annuale, i partiti politici europei dovrebbero giustificare ex post il corretto utilizzo dei fondi dell'Unione. In particolare, è opportuno che l'ordinatore competente verifichi se i fondi sono stati utilizzati per sostenere spese rimborsabili che corrispondono ai criteri definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi entro i termini stabiliti dal presente regolamento. I contributi ai partiti politici europei dovrebbero essere spesi entro la fine dell'esercizio finanziario successivo all'esercizio in cui sono stati concessi; successivamente i fondi non spesi dovrebbero essere recuperati dall'ordinatore competente.

(9)

I fondi dell'Unione concessi per finanziare i costi operativi dei partiti politici europei non dovrebbero essere utilizzati per fini diversi da quelli stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in particolare per finanziare, direttamente o indirettamente, altre organizzazioni, quali i partiti politici nazionali. I partiti politici europei dovrebbero utilizzare i contributi per sostenere una percentuale delle spese correnti e future e non spese o debiti contratti prima della presentazione delle loro domande di contributo.

(10)

È opportuno che la concessione dei contributi sia semplificata e adeguata alle specificità dei partiti politici europei, in particolare mediante l'eliminazione dei criteri di selezione, l'istituzione di un unico pieno prefinanziamento come regola generale e mediante la possibilità di utilizzare un regime di finanziamento a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari.

(11)

È opportuno che i contributi provenienti dal bilancio generale dell'Unione siano sospesi, ridotti o revocati se i partiti politici europei violano gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(12)

È opportuno che le sanzioni basate sia sul regolamento finanziario sia sul regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 siano applicate in modo coerente e rispettino il principio del ne bis in idem. A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, le sanzioni amministrative e/o pecuniarie previste dal regolamento finanziario non si applicano in uno dei casi per i quali sono già state irrogate sanzioni sulla base del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(13)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento finanziario,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è così modificato:

1)

all'articolo 121, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«j)

contributi ai partiti politici europei di cui al titolo VIII della Parte seconda.»;

2)

l'articolo 125 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Se, alla fine di un esercizio finanziario per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, una fondazione politica a livello europeo ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) realizza un'eccedenza di entrate rispetto alle spese, può riportare all'esercizio successivo la parte di tale eccedenza corrispondente sino al massimo al 25 % delle entrate totali di quell'esercizio, in deroga al principio del divieto del fine di lucro di cui al paragrafo 4 del presente articolo, a condizione che tale parte sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio successivo.

3)

nella Parte seconda è inserito il titolo seguente:

«TITOLO VIII

CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI

Articolo 204 bis

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente regolamento, per partiti politici europei si intendono le entità registrate come tali a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

2.   Possono essere concessi contributi finanziari diretti a carico del bilancio ai partiti politici europei affinché possano contribuire a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Articolo 204 ter

Principi

1.   I contributi sono utilizzati solo per il rimborso della percentuale di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 dei costi di funzionamento dei partiti politici europei direttamente connessi agli obiettivi di tali partiti, come specificato all'articolo 17, paragrafo 5, e all'articolo 21 di tale regolamento.

2.   I contributi possono essere utilizzati per rimborsare spese connesse a contratti conclusi da partiti politici europei, a condizione che all'atto dell'aggiudicazione di tali contratti non vi fossero conflitti di interesse.

3.   I contributi non sono utilizzati per concedere, direttamente o indirettamente, vantaggi personali, in denaro o in natura, ad alcun membro o dipendente di un partito politico europeo. I contributi non sono utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di terzi, in particolare partiti politici nazionali o fondazioni politiche a livello europeo o nazionale, sotto forma di sovvenzioni, donazioni, prestiti o altri accordi simili. I contributi non sono utilizzati per gli scopi esclusi dall'articolo 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

4.   I contributi sono subordinati al rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, conformemente ai criteri di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

5.   I contributi sono concessi dal Parlamento europeo su base annuale e sono pubblicati a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento e dell'articolo 32, paragrafo 1, regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

6.   I partiti politici europei che ricevono un contributo non ricevono, direttamente o indirettamente, altri fondi provenienti dal bilancio. In particolare, sono vietate le donazioni a titolo dei bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo. Una voce di spesa non può, in nessuna circostanza, essere finanziata due volte dal bilancio.

Articolo 204 quater

Aspetti di bilancio

I contributi sono versati dalla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo. Gli stanziamenti destinati a organismi o esperti indipendenti esterni di revisione contabile di cui all'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 sono imputati direttamente al bilancio del Parlamento europeo.

Articolo 204 quinquies

Bando per la presentazione delle domande di contributi

1.   I contributi sono concessi in esito a bando per la presentazione delle domande di contributi pubblicato ogni anno, almeno sul sito web del Parlamento europeo.

2.   A un partito politico europeo può essere concesso un solo contributo all'anno.

3.   Un partito politico europeo può ricevere un contributo solo se ne fa richiesta nei termini e nel rispetto delle condizioni stabilite nel bando per la presentazione delle domande di contributi.

4.   Il bando per la presentazione delle domande di contributi stabilisce i criteri di ammissibilità del richiedente nonché i criteri di esclusione.

5.   Il bando per la presentazione delle domande di contributi determina, almeno, la natura delle spese che possono essere rimborsate mediante il contributo.

6.   Il bando per la presentazione delle domande di contributi richiede un bilancio di previsione.

Articolo 204 sexies

Procedura di attribuzione

1.   Le domande di contributi sono presentate per iscritto con debito anticipo, e, se del caso, in un formato elettronico protetto.

2.   I contributi non sono concessi a richiedenti che, al momento di una procedura di attribuzione del contributo, si trovano in una delle situazioni previste dall'articolo 106, paragrafo 1, dall'articolo 107 e dall'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), e a quelli che sono registrati nella banca dati centrale sull'esclusione di cui all'articolo 108.

3.   I richiedenti sono tenuti ad attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui al paragrafo 2.

4.   I contributi sono concessi tramite un accordo o una decisione di contributo come precisato nel bando per la presentazione delle domande di contributi.

5.   L'ordinatore competente può essere assistito da un comitato ai fini della valutazione e dell'adozione dell'accordo o della decisione di contributo. L'ordinatore competente precisa, nel debito rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, le regole in materia di composizione, nomina e funzionamento di detto comitato e le regole volte a prevenire eventuali conflitti d'interesse.

Articolo 204 septies

Procedura di valutazione

1.   Le domande di contributo sono selezionate in base ai criteri di assegnazione stabiliti nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 fra le domande che soddisfano i criteri di ammissibilità e di esclusione.

2.   I criteri di ammissibilità stabiliscono a quali condizioni un richiedente può ricevere un contributo ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

3.   La decisione dell'ordinatore competente in merito alle domande precisa almeno:

a)

l'oggetto e l'importo globale del contributo;

b)

il nome dei richiedenti selezionati e gli importi accettati;

c)

i nomi dei richiedenti esclusi e le motivazioni di tale esclusione.

4.   L'ordinatore competente informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alle sue domande. Se la domanda di contributo è respinta o gli importi richiesti non sono concessi in parte o in tutto, l'ordinatore competente comunica i motivi del rifiuto della richiesta o della mancata attribuzione degli importi richiesti, con riferimento in particolare ai criteri di ammissibilità e di attribuzione di cui ai paragrafi 1 e 2. Se la richiesta è respinta, l'ordinatore competente informa il richiedente dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giurisdizionale a sua disposizione previsti dall'articolo 97 del presente regolamento.

Articolo 204 octies

Forma dei contributi

1.   I contributi possono assumere una delle seguenti forme:

a)

rimborso di una percentuale delle spese rimborsabili effettivamente sostenute;

b)

rimborso sulla base di costi unitari;

c)

somme forfettarie;

d)

finanziamenti a tasso fisso;

e)

una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d).

2.   Possono essere rimborsate solo le spese che soddisfano i criteri stabiliti nel bando per la presentazione delle domande di contributi e che non sono state sostenute prima della data di presentazione della domanda.

Articolo 204 nonies

Regole applicabili ai contributi

1.   Il costo unitario copre tutte o alcune categorie specifiche di spese rimborsabili, chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un determinato importo per unità.

2.   Le somme forfettarie coprono in modo generale determinate spese necessarie per lo svolgimento di una specifica attività da parte del partito politico europeo. Le somme forfettarie sono utilizzate solo in combinazione con altre forme di contributi.

3.   Il finanziamento a tasso fisso copre determinate categorie di spese rimborsabili, chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale.

4.   Quando si utilizzano le somme forfettarie, il finanziamento a tasso fisso o i costi unitari sono definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi, precisando ove necessario i rispettivi importi e tassi. Il bando per la presentazione delle domande di contributi contiene inoltre una descrizione dei metodi per determinare gli importi forfettari, i finanziamenti a tasso fisso o i costi unitari, basati su strumenti obiettivi quali dati statistici, dati storici certificati o verificabili dei partiti politici europei o delle loro consuete prassi contabili. L'accordo o la decisione di contributo contiene disposizioni che consentono di verificare l'osservanza delle condizioni per l'attribuzione di somme forfettarie, finanziamenti a tasso fisso o costi unitari.

Articolo 204 decies

Prefinanziamento

I contributi sono versati nella loro totalità, sotto forma di un unico prefinanziamento, a meno che l'ordinatore competente decida altrimenti in casi debitamente giustificati.

Articolo 204 undecies

Garanzie

L'ordinatore competente può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, caso per caso e previa analisi dei rischi, chiedere che il partito politico europeo costituisca una garanzia anticipata per limitare i rischi finanziari connessi al pagamento del prefinanziamento solo quando, alla luce della valutazione dei rischi, il partito politico europeo è esposto al rischio imminente di trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere a) e d), del presente regolamento o quando una decisione dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, istituita a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (“Autorità”), è stata comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento.

Le disposizioni di cui all'articolo 134 del presente regolamento sulla garanzia di prefinanziamento per le sovvenzioni si applicano mutatis mutandis alle garanzie che possono essere richieste nei casi di cui al primo comma del presente articolo per i pagamenti di prefinanziamento a favore dei partiti politici europei.

Articolo 204 duodecies

Uso dei contributi

1.   I contributi sono spesi a norma dell'articolo 204 ter.

2.   Qualsiasi parte del contributo non spesa entro l'esercizio finanziario cui si riferisce tale contributo (anno n) è utilizzata per le spese rimborsabili sostenute entro il 31 dicembre dell'anno n+1. Qualsiasi parte rimanente del contributo non spesa entro tale data è recuperata conformemente al titolo IV, capo 5, della parte prima.

3.   I partiti politici europei rispettano il tasso massimo di cofinanziamento stabilito all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Gli importi che rimangono dai contributi del precedente esercizio non possono essere utilizzati per finanziare la parte che i partiti politici europei sono tenuti a fornire dalle risorse proprie. I contributi di terzi a eventi congiunti non sono considerati parte delle risorse proprie di un partito politico europeo.

4.   I partiti politici europei utilizzano la parte del contributo che non è stata usata entro l'esercizio finanziario cui si riferisce tale contributo prima di utilizzare i contributi concessi dopo tale esercizio.

5.   Qualsiasi interesse maturato sui pagamenti di prefinanziamento è considerato parte del contributo.

Articolo 204 terdecies

Relazione sull'uso dei contributi

1.   A norma dell'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il partito politico europeo presenta all'ordinatore competente, per approvazione, la sua relazione annuale sull'utilizzo del contributo e i relativi rendiconti finanziari annuali.

2.   L'ordinatore competente redige la sua relazione annuale di attività di cui all'articolo 66, paragrafo 9, del presente regolamento sulla base della relazione annuale e dei rendiconti finanziari annuali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Per redigere la relazione, possono essere utilizzati altri documenti giustificativi.

Articolo 204 quaterdecies

Pagamento del saldo

1.   L'importo del contributo diventa definitivo soltanto dopo l'approvazione della relazione annuale e dei rendiconti finanziari annuali di cui all'articolo 204 terdecies, paragrafo 1, da parte dell'ordinatore competente. L'approvazione della relazione annuale e dei rendiconti finanziari annuali non pregiudica controlli successivi da parte dell'Autorità.

2.   Qualsiasi importo non speso del prefinanziamento diventa definitivo soltanto dopo che è stato utilizzato dal partito politico europeo per pagare spese rimborsabili che soddisfano i criteri definiti nel bando per la presentazione di domande di contributi.

3.   Quando il partito politico europeo non si conforma agli obblighi che gli incombono in relazione all'uso dei contributi, i contributi sono sospesi, ridotti o revocati dopo aver dato al partito politico europeo la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

4.   Prima di effettuare il pagamento del saldo, l'ordinatore competente verifica che il partito politico europeo continui a essere iscritto nel registro di cui all'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e che non sia stato oggetto di una delle sanzioni previste all'articolo 27 di tale regolamento tra la data della domanda e la fine dell'esercizio finanziario cui si riferisce il contributo.

5.   Quando il partito politico europeo non è più iscritto nel registro di cui all'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 o è stato oggetto di una delle sanzioni previste all'articolo 27 di tale regolamento, l'ordinatore competente può sospendere, ridurre o revocare il contributo e recuperare gli importi indebitamente versati conformemente all'accordo o alla decisione di contributo, in proporzione alla gravità degli errori, delle irregolarità, delle frodi o di un'altra violazione degli obblighi relativi all'uso del contributo, dopo aver dato al partito politico europeo la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Articolo 204 quindecies

Controlli e sanzioni

1.   Ogni accordo o decisione di finanziamento prevede espressamente che il Parlamento europeo, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti esercitino i loro poteri di controllo, in base a documenti e sul posto, su tutti i partiti politici europei, i contraenti e subcontraenti che hanno ricevuto fondi dell'Unione.

2.   L'ordinatore competente può irrogare ai richiedenti sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto all'articolo 109 del presente regolamento e all'articolo 27 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

3.   Le sanzioni di cui al paragrafo 2 possono altresì essere irrogate ai partiti politici europei che, al momento della presentazione della domanda di contributo o dopo aver ricevuto il contributo, abbiano reso false dichiarazioni fornendo le informazioni richieste dall'ordinatore competente oppure non abbiano fornito tali informazioni.

Articolo 204 sexdecies

Tenuta di registri

1.   I partiti politici europei tengono tutti i registri e i documenti giustificativi relativi al contributo per cinque anni dopo la presentazione della relazione annuale finale e dei rendiconti finanziari annuali di cui all'articolo 204 terdecies, paragrafo 1.

2.   La documentazione inerente agli audit, ai ricorsi, ai contenziosi o alla regolarizzazione delle richieste derivanti dall'utilizzo del contributo è conservata fintanto che tali audit, ricorsi, contenzioni od operazioni di regolarizzazione siano stati conclusi.

Articolo 204 septdecies

Selezione degli organismi o esperti esterni di revisione contabile

Gli organismi o esperti indipendenti esterni di revisione contabile di cui all'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 sono selezionati mediante una procedura d'appalto pubblica. La durata del contratto non può superare i cinque anni. Dopo due rinnovi consecutivi si ritiene che sussista un conflitto di interessi che potrebbe influire negativamente sullo svolgimento della revisione contabile.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017. L'articolo 125, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 125, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nella versione precedente alle modifiche effettuate dall'articolo 1 del presente regolamento, continuano ad applicarsi agli atti e agli impegni attinenti al finanziamento dei partiti politici a livello europeo effettuati sino al 31 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

B. DELLA VEDOVA


(1)  GU C 4 dell'8.1.2014, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 settembre 2014.

(3)  GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

(4)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 46.

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1).»;


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