EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1125

Regolamento delegato (UE) n. 1125/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014 , che integra la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analoga garanzia di cui devono essere in possesso gli intermediari del credito Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 305, 24.10.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1125/oj

24.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1125/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2014

che integra la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analoga garanzia di cui devono essere in possesso gli intermediari del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/17/UE, gli intermediari del credito devono essere in possesso di un'assicurazione della responsabilità civile professionale valida in tutto il territorio dei paesi nei quali offrono i propri servizi, oppure di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell'esercizio della loro professione.

(2)

Sebbene sia una novità nella normativa dell'Unione, l'obbligo per gli intermediari del credito nel comparto ipotecario di essere in possesso dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analoga garanzia vige sul piano nazionale in taluni Stati membri. Di fatto le giurisdizioni in cui vige tale obbligo presentano le percentuali più elevate di vendite di credito ipotecario tramite intermediazione di tutta l'Unione e vantano storicamente una penetrazione rilevante del mercato da parte degli intermediari del credito; di conseguenza, seguono anche un'impostazione più specifica alla regolamentazione del comparto. Per stabilire l'impostazione più adatta per il calcolo dell'importo minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analoga garanzia, le norme dell'Unione in materia dovrebbero quindi basarsi sull'esperienza maturata in tali giurisdizioni.

(3)

Detta impostazione sarebbe adeguata per l'Unione nel suo complesso, anche per le giurisdizioni con mercati dei mutui ipotecari di dimensioni più contenute. I sinistri che implicano la responsabilità degli intermediari del credito non sono infatti correlati all'ammontare dei crediti ipotecari sottostanti, che può variare sensibilmente all'interno dell'Unione, ma si fondano sui casi di negligenza professionale, dai quali derivano danni molto più omogenei.

(4)

L'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), terzo comma, della direttiva 2014/17/UE obbliga a riesaminare l'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analoga garanzia a intervalli regolari. In futuro potrebbero quindi delinearsi altre opzioni o metodologie più adatte per determinare il livello di tali obblighi degli intermediari del credito, in particolare se si renderanno disponibili ulteriori dati storici e se sarà stata maturata una maggiore esperienza di vigilanza sul funzionamento dell'assicurazione della responsabilità civile professionale.

(5)

Al fine di determinare con chiarezza l'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analoga garanzia e di armonizzare maggiormente l'impostazione seguita in tutta l'Unione, sarebbe opportuno precisare l'applicazione di tale importo minimo per sinistro e per anno. La direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede l'obbligo di un importo minimo, per anno e per sinistro, dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analoga garanzia. Quest'impostazione è pertanto nota alla maggior parte degli intermediari che effettuano intermediazione assicurativa, e ai loro assicuratori, ed è quindi opportuno instaurare un sistema analogo per gli intermediari del credito. Inoltre, la medesima impostazione è seguita anche dalla maggior parte degli Stati membri la cui normativa nazionale impone agli intermediari del credito di essere in possesso di un'assicurazione della responsabilità civile professionale. Pertanto, anche le norme sull'assicurazione della responsabilità civile professionale per gli intermediari del credito dovrebbero proporre tale distinzione dell'importo per anno e per sinistro.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(7)

L'Autorità bancaria europea ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analoga garanzia di cui devono essere in possesso gli intermediari del credito, di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), primo comma, della direttiva 2014/17/UE, ammonta a:

a)

460 000 EUR per singolo sinistro;

b)

750 000 EUR per anno civile, globalmente per tutti i sinistri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34.

(2)  Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


Top