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Document 32014R0876

Regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 della Commissione, dell' 8 agosto 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

OJ L 240, 13.8.2014, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/11/2017; abrogato da 32017R1977

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/876/oj

13.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 876/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Martine REICHERTS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Apparecchio portatile a batteria per la cattura e la registrazione di immagini statiche e video (cosiddetto «action cam») avente dimensioni di circa 6 × 4 × 2 cm e peso di circa 74 g e comprendente:

un obiettivo ultragrandangolare,

un indicatore di stato a cristalli liquidi (LCD),

interfacce micro USB e micro HDMI,

un alloggiamento per scheda micro SD,

WiFi incorporato,

una porta per accessori opzionali.

L'apparecchio non è dotato di zoom, mirino o schermo per la visualizzazione delle immagini registrate. Non è progettato per essere tenuto in mano ma per essere fissato, ad esempio a un casco. È destinato ad essere utilizzato per effettuare riprese dinamiche dell'ambiente, ad esempio durante le attività all'aria aperta come il ciclismo, il surf e lo sci. La qualità video può essere regolata ed è compresa tra 848 × 480 pixel e 1 920 × 1 080 pixel.

Le immagini statiche possono essere registrate solo con una qualità di 5 megapixel. L'apparecchio non consente di regolare la qualità delle immagini statiche (ad esempio la nitidezza, il colore o la composizione degli oggetti).

L'apparecchio è in grado di catturare e registrare file video nel formato MPEG4. Con batteria completamente carica consente di riprendere fino a 3 ore ininterrottamente, con una risoluzione massima per la registrazione video di 1 920 × 1 080 pixel a 30 fotogrammi al secondo. L'acquisizione può essere interrotta solo dall'utente. Le immagini catturate sono registrate in file distinti, ciascuno della durata di circa 15 minuti.

In corso di visualizzazione si possono trasferire all'apparecchio dei file da un dispositivo per l'elaborazione automatica di dati tramite l'interfaccia USB.

8525 80 99

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 99.

Tenuto conto delle caratteristiche oggettive dell'apparecchio, ad esempio le dimensioni e il peso ridotti, il fatto che debba essere fissato ad esempio a un casco e la sua capacità di registrare filmati fino a 3 ore ininterrottamente, la funzione principale del prodotto è quella di catturare immagini video.

Sebbene assomigli a una fotocamera digitale, l'apparecchio è in grado di registrare filmati fino a 3 ore ininterrottamente con una qualità di almeno 800 × 600 pixel a 30 fotogrammi al secondo. L'acquisizione non s'interrompe automaticamente dopo 30 minuti (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata per le sottovoci 8525 80 30, 8525 80 91 e 8525 80 99). Il fatto che le immagini catturate siano registrate in file distinti, ciascuno della durata di circa 15 minuti, non influisce sulla durata della capacità di registrazione ininterrotta della videocamera. È pertanto esclusa la classificazione alla sottovoce 8525 80 30 come fotocamera digitale.

Dato che l'apparecchio può registrare file video da fonti diverse dall'obiettivo della telecamera incorporata, è esclusa la classificazione nel codice NC 8525 80 91 come videocamera che permette unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera.

L'apparecchio deve essere pertanto classificato nel codice NC 8525 80 99 come altre videocamere digitali.


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