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Document 32014R0821

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014 , recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati

OJ L 223, 29.7.2014, p. 7–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/821/oj

29.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 38, paragrafo 10, l'articolo 46, paragrafo 3, l'articolo 115, paragrafo 4, e l'articolo 125, paragrafo 8, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione (2) stabilisce le disposizioni necessarie per l'elaborazione dei programmi. Al fine di garantire l'attuazione dei programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (i «fondi SIE»), è necessario stabilire ulteriori disposizioni per l'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per agevolare una visione completa e l'accesso a tali disposizioni, è opportuno che queste ultime siano riunite in un unico atto di esecuzione.

(2)

Per rendere più flessibile la mobilitazione del sostegno agli strumenti finanziari proveniente da diverse fonti gestite dall'autorità di gestione secondo le modalità di cui all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario chiarire le modalità di trasferimento e di gestione dei contributi del programma. Occorre in particolare chiarire le circostanze in cui uno strumento finanziario può ricevere contributi da più programmi o da più assi prioritari o misure dello stesso programma, nonché le condizioni alle quali i contributi nazionali, pubblici o privati, effettuati a livello di destinatari finali a sostegno degli strumenti finanziari, possono essere presi in considerazione a titolo di risorse nazionali di cofinanziamento.

(3)

È necessario stabilire un modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari alla Commissione al fine di garantire che le autorità di gestione forniscano le informazioni richieste all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 in maniera coerente e comparabile. Il modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari è necessario anche per consentire alla Commissione di fornire sintesi dei dati relativi ai progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari.

(4)

Per garantire l'armonizzazione dell'identità visiva delle misure di informazione e di comunicazione delle operazioni nel settore della politica di coesione dell'Unione, è opportuno stabilire le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione e definirne i colori standard, nonché le caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione e i riferimenti al fondo o ai fondi che sostengono le operazioni.

(5)

Per garantire l'armonizzazione dell'identità visiva delle misure di informazione e di comunicazione relative alle infrastrutture e agli interventi di costruzione nel settore della politica di coesione dell'Unione, occorre stabilire le caratteristiche tecniche dei cartelloni e delle targhe permanenti per le infrastrutture e gli interventi di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500 000 EUR per ogni singola operazione.

(6)

Ai fini dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario definire le specifiche tecniche del sistema di registrazione e memorizzazione informatizzata dei dati relativi a ciascun intervento, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, le attività di verifica e di audit.

(7)

Ai fini di un'efficace attuazione dell'articolo 122, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario provvedere affinché le specifiche tecniche del sistema di registrazione e memorizzazione dei dati garantiscano la piena interoperabilità con il sistema di cui all'articolo 122, paragrafo 3, del medesimo regolamento, a livello tecnico, semantico e di architettura.

(8)

È opportuno che le specifiche tecniche dettagliate del sistema di registrazione e memorizzazione dei dati siano sufficientemente documentate da garantire la disponibilità di una pista di controllo che permetta di verificare la conformità ai requisiti di legge.

(9)

È inoltre opportuno che il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati comprenda funzioni di informazione e strumenti di ricerca adeguati che permettano di reperire e aggregare facilmente le informazioni in esso memorizzate a fini di monitoraggio, valutazione, gestione finanziaria, verifiche ed audit.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

MODALITÀ DETTAGLIATE PER IL TRASFERIMENTO E LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI DEL PROGRAMMA E PER LA PRESENTAZIONE DI RELAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 1

Trasferimento e gestione dei contributi del programma

[Articolo 38, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   Qualora a sostegno di uno strumento finanziario vengano effettuati contributi a valere su più programmi oppure su più assi prioritari o misure dello stesso programma, l'organismo di attuazione di tale strumento finanziario mantiene una contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per i contributi di ciascun programma, di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura, ai fini della presentazione di relazioni e dell'attività di audit.

2.   Qualora a sostegno degli strumenti finanziari vengano effettuati contributi nazionali, pubblici o privati, a livello dei destinatari finali in conformità alle norme specifiche di ciascun Fondo, gli organismi di attuazione di tali strumenti finanziari gestiscono in conformità ai paragrafi da 3 a 6 i contributi nazionali, pubblici o privati, che rappresentano un cofinanziamento nazionale e che sono effettuati a livello di destinatari finali.

3.   Gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari conservano prove documentali dei seguenti elementi:

a)

accordi giuridici conclusi con soggetti privati o pubblici concernenti i contributi nazionali pubblici o privati che rappresentano un cofinanziamento nazionale che tali soggetti devono fornire a livello di destinatari finali;

b)

trasferimento effettivo ai destinatari finali delle risorse che costituiscono il cofinanziamento nazionale da parte di soggetti privati o pubblici;

c)

contributi nazionali pubblici o privati che rappresentano un cofinanziamento nazionale e che sono effettuati da soggetti privati o pubblici, comunicati all'organismo di attuazione dello strumento finanziario.

4.   Gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari assumono la responsabilità generale dell'investimento a favore dei destinatari finali, compreso il successivo monitoraggio dei contributi dei programmi conformemente agli accordi di finanziamento.

5.   Gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari provvedono affinché le spese coperte dai contributi nazionali, pubblici o privati, che rappresentano un cofinanziamento nazionale siano ammissibili prima di dichiararle all'autorità di gestione.

6.   Gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari mantengono la pista di controllo dei contributi nazionali, pubblici o privati, che rappresentano un cofinanziamento nazionale, fino al livello dei destinatari finali.

Articolo 2

Modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari

[Articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Per la relazione specifica di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le autorità di gestione utilizzano il modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MISURE DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE RELATIVE ALLE OPERAZIONI E ISTRUZIONI PER LA CREAZIONE DELL'EMBLEMA DELL'UNIONE E PER LA DEFINIZIONE DEI COLORI STANDARD

[Articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Articolo 3

Istruzioni per la creazione dell'emblema e per la definizione dei colori standard

L'emblema dell'Unione è creato conformemente agli standard grafici di cui all'allegato II.

Articolo 4

Caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione e riferimento al fondo o ai fondi che sostengono le operazioni

1.   L'emblema dell'Unione di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è pubblicato a colori sui siti web. In tutti gli altri mezzi di comunicazione, il colore è impiegato ogni qualvolta possibile; una versione monocromatica può essere utilizzata solo in casi giustificati.

2.   L'emblema dell'Unione è sempre chiaramente visibile e occupa una posizione di primo piano. La sua posizione e le sue dimensioni sono adeguate alla dimensione del materiale o del documento utilizzato. Agli oggetti promozionali di dimensioni ridotte non si applica l'obbligo di fare riferimento al Fondo.

3.   Quando l'emblema dell'Unione, il riferimento all'Unione e al Fondo pertinente sono pubblicati su un sito web:

a)

quando si accede al sito web, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione sono resi visibili all'interno dell'area di visualizzazione di un dispositivo digitale, senza che l'utente debba scorrere la pagina verso il basso;

b)

il riferimento al Fondo pertinente è reso visibile sul medesimo sito web.

4.   Il nome «Unione europea» è sempre scritto per esteso. Il nome di uno strumento finanziario comprende un riferimento al fatto che esso è sostenuto dai fondi SIE. Per il testo che accompagna l'emblema dell'Unione va utilizzato uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali. La posizione del testo rispetto all'emblema dell'Unione non interferisce in alcun modo con l'emblema dell'Unione. La dimensione dei caratteri risulta proporzionata alla dimensione dell'emblema. Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato.

5.   Se in aggiunta all'emblema dell'Unione figurano altri logotipi, l'emblema dell'Unione deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi.

Articolo 5

Caratteristiche tecniche delle targhe permanenti e dei cartelloni temporanei o permanenti

1.   Il nome e l'obiettivo principale dell'operazione, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione e al fondo o ai fondi che devono figurare sul cartellone temporaneo di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, occupano almeno il 25 % di tale cartellone.

2.   Il nome dell'operazione, l'obiettivo principale dell'attività sostenuta dall'operazione, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione e al fondo o ai fondi che devono figurare sul cartellone pubblicitario o sulla targa permanente di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, occupano almeno il 25 % di tale cartellone pubblicitario o di tale targa permanente.

CAPO III

SISTEMA DI REGISTRAZIONE E DI MEMORIZZAZIONE DEI DATI

[Articolo 125, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Articolo 6

Disposizioni generali

Il sistema di registrazione e di memorizzazione dei dati relativi alle operazioni di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è conforme alle specifiche tecniche di cui agli articoli da 7 a 11.

Articolo 7

Protezione e conservazione dei dati, dei documenti e loro integrità

1.   L'accesso al sistema si basa su diritti predefiniti per i diversi tipi di utilizzatori e viene soppresso quando non è più necessario.

2.   Il sistema tiene traccia di tutte le attività di registrazione, modifica e cancellazione di dati e documenti.

3.   Il sistema non consente di modificare il contenuto dei documenti recanti una firma elettronica. Una validazione temporale non modificabile, atta a certificare il deposito del documento recante una firma elettronica, viene generata e allegata al documento. La cancellazione di tali documenti viene registrata conformemente al paragrafo 2.

4.   Vengono effettuati regolari backup dei dati memorizzati. Il backup contenente una copia dell'intero contenuto dell'archivio di file elettronici è immediatamente disponibile in caso di emergenza.

5.   L'archivio elettronico è protetto contro il rischio di eventuali perdite o alterazioni della sua integrità. Tale protezione comprende la protezione fisica contro temperature e livelli di umidità non appropriati, sistemi antincendio e antifurto, sistemi adeguati di protezione contro virus informatici, hacker e altre forme di accesso non autorizzato.

6.   Il sistema prevede la migrazione dei dati, del formato e dell'ambiente informatico ad intervalli regolari, in modo da garantire la leggibilità e l'accessibilità dei dati e dei documenti fino alla fine del periodo pertinente di cui all'articolo 140, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 8

Interoperabilità

1.   Il sistema è interoperabile con i sistemi di scambio elettronico dei dati con i beneficiari di cui all'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

All'occorrenza, il sistema facilita la verifica della veridicità e della completezza dei dati forniti dai beneficiari prima che tali dati siano memorizzati in modo sicuro.

2.   Il sistema è interoperabile con altri sistemi pertinenti informatizzati del quadro nazionale di interoperabilità e del quadro europeo di interoperabilità (QEI) istituito dalla decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

3.   Il sistema è interoperabile a livello tecnico e semantico. Le specifiche sono compatibili con formati standard di scambio dei dati e garantiscono che tali formati possano essere riconosciuti e scambiati anche tra sistemi eterogenei.

Articolo 9

Funzioni di ricerca e di informazione

Il sistema include:

a)

strumenti di ricerca appropriati che permettono di recuperare facilmente documenti, dati e metadati;

b)

una funzione di informazione che consente la produzione di relazioni sulla base di criteri predefiniti, in particolare per i dati di cui al regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (4);

c)

la possibilità di salvare, esportare o stampare le relazioni di cui alla lettera b), o un collegamento a un programma esterno che permetta tale possibilità.

Articolo 10

Documentazione relativa al sistema

L'autorità di gestione fornisce una documentazione funzionale e tecnica completa e aggiornata sul funzionamento e sulle caratteristiche del sistema, accessibile su richiesta dei soggetti pertinenti incaricati della gestione del programma, della Commissione e della Corte dei conti europea.

La documentazione di cui al primo comma fornisce la prova dell'attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 negli Stati membri interessati.

Articolo 11

Sicurezza dello scambio di informazioni

Il sistema utilizzato è protetto da misure di sicurezza adeguate relative alla classificazione dei documenti e alla protezione dei sistemi informativi e dei dati personali. Tali misure sono conformi alle norme internazionali e alle prescrizioni del diritto nazionale.

Le misure di sicurezza di cui al primo comma proteggono le reti e i mezzi di trasmissione in cui il sistema interagisce con altri moduli e sistemi.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 65).

(3)  Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).


ALLEGATO I

Modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari

N.

Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario

I.   Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE [articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1

Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE

1.1

Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE

2

Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura

3

Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario

4

Altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario

4.1

Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario

II.   Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione [articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

5

Nome dello strumento finanziario

6

Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)

7

Modalità di attuazione

7.1

Strumento finanziario istituito a livello dell'Unione e gestito direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE

7.1.1

Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione

7.2

Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

8

Tipo di strumento finanziario

8.1

Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi

8.2

Strumento finanziario organizzato tramite un fondo di fondi o senza un fondo di fondi

8.2.1

Nome del fondo di fondi istituito per l'attuazione degli strumenti finanziari

9

Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013

9.1

Descrizione degli altri prodotti finanziari

9.2

Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013

10

Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario

III.   Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 [articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

11

Organismo di attuazione dello strumento finanziario

11.1

Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013: entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; la Banca europea per gli investimenti; il Fondo europeo per gli investimenti; istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione; istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica; un organismo di diritto pubblico o privato; l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)

11.1.1

Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

11.1.2

Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

12

Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

12.1

Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

13

Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario

IV.   Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate [articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

14

Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)

14.1

di cui contributi dei fondi SIE (in EUR)

15

Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)

15.1

di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

15.1.1

di cui FESR (in EUR)

15.1.2

di cui Fondo di coesione (in EUR)

15.1.3

di cui FSE (in EUR)

15.1.4

di cui FEASR (in EUR)

15.1.5

di cui FEAMP (in EUR)

15.2

di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)

15.2.1

di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)

15.2.2

di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)

16

Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (1) (in EUR)

17

Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)

17.1

di cui remunerazione di base (in EUR)

17.2

di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)

18

Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)

19

Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)

20

Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)

21

Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)

V.   Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura [articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

22

Denominazione di ciascun prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario

23

Data della firma dell'accordo di finanziamento per il prodotto finanziario

24

Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)

24.1

di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

25

Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)

25.1

di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

25.1.1

di cui FESR (in EUR)

25.1.2

di cui Fondo di coesione (in EUR)

25.1.3

di cui FSE (in EUR)

25.1.4

di cui FEASR (in EUR)

25.1.5

di cui FEAMP (in EUR)

25.2

di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)

25.3

di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)

26

Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)

27

Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto

28

Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto

29

Numero di destinatari finali sostenuti dal prodotto finanziario

29.1

di cui grandi imprese

29.2

di cui PMI

29.2.1

di cui microimprese

29.3

di cui persone fisiche

29.4

di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti

29.4.1

descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti

VI.   Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi [articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

30

Data di completamento della valutazione ex ante

31

Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario

31.1

numero di procedure di selezione già avviate

31.2

numero di accordi di finanziamento già firmati

32

Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento

32.1

Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione

33

Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito

34

Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)

VII.   Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti [articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

35

Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)

36

Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)

36.1

di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)

36.2

di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)

37

Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE

37.1

di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)

37.2

di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)

VIII.   Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni [articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

38

Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

38.1

Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)

38.2

Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

38.2.1

di cui contributi pubblici (in EUR)

38.2.2

di cui contributi privati (in EUR)

38.3

Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)

38.3.1

di cui contributi pubblici (in EUR)

38.3.2

di cui contributi privati (in EUR)

39

Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento

39.1

Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto

39.2

Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto

40

Valore degli investimenti e delle partecipazioni rispetto agli anni precedenti (in EUR)

IX.   Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata [articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

41

Indicatore del risultato (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario

41.1

Valore obiettivo dell'indicatore di output.

41.2

Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output


(1)  Comprende la dotazione specifica dell'IOG e il corrispondente sostegno dell'FSE.


ALLEGATO II

Istruzioni per la creazione dell'emblema e definizione dei colori standard

DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile poiché 12 è simbolo di perfezione e unità.

DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

DESCRIZIONE GEOMETRICA

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L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte iscritte nella circonferenza di un cerchio invisibile, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Nel cerchio, le stelle sono nella posizione delle ore sul quadrante di un orologio. Il numero delle stelle è invariabile.

COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell'emblema sono:

PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo,

PANTONE YELLOW per le stelle.

RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti utilizzando i quattro colori della quadricromia.

PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % del «Process Yellow».

PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % del «Process Cyan» con l'80 % del «Process Magenta».

INTERNET

Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

RIPRODUZIONE MONOCROMA

Se si utilizza il nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco.

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Se si impiega il blu («Reflex Blue»), usarlo al 100 % e ricavare le stelle in negativo (bianche).

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RIPRODUZIONE SU FONDO COLORATO

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.

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