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Document 32014R0693
Council Implementing Regulation (EU) No 693/2014 of 23 June 2014 implementing Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Regolamento di esecuzione (UE) n. 693/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014 , che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Regolamento di esecuzione (UE) n. 693/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014 , che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
OJ L 183, 24.6.2014, p. 15–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 693/2014 DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2014
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) |
È opportuno aggiornare le informazioni relative ad una persona figurante nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(3) |
Tenuto conto della gravità della situazione, dodici persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
ALLEGATO
1. |
La voce relativa alla persona elencata in appresso, quale figura nell'allegato II, sezione A, del regolamento (UE) n. 36/2012, è sostituita dalla seguente:
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2. |
Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità riportato nell'allegato II, sezione A, del regolamento (UE) n. 36/2012:
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