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Document 32014R0668

Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014 , recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

OJ L 179, 19.6.2014, p. 36–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj

19.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 668/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 12, paragrafo 7, secondo comma, l'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, l'articolo 44, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 7, secondo comma, l'articolo 51, paragrafo 6, secondo comma, l'articolo 53, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 54, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (2) e il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (3). Il regolamento (UE) n. 1151/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione. Per garantire il corretto funzionamento dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari nel nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare determinate norme mediante tali atti. Le nuove norme dovrebbero sostituire le modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (4), e dal regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (5). Detti regolamenti sono abrogati dal regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (6).

(2)

Per fare in modo che gli operatori e i consumatori di tutti gli Stati membri siano in grado di leggere e comprendere le denominazioni e le diciture che figurano sui prodotti, è opportuno stabilire norme specifiche in merito ai caratteri linguistici da usare per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e alla traduzione delle diciture che accompagnano le specialità tradizionali garantite.

(3)

È opportuno che la zona geografica delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette sia delimitata nel disciplinare di produzione in modo chiaro e dettagliato così da non presentare ambiguità, per consentire ai produttori, alle autorità competenti e agli organismi di controllo di basarsi su dati certi e affidabili.

(4)

Dovrebbe essere previsto l'obbligo di includere nei disciplinari dei prodotti di origine animale, i cui nomi sono registrati come denominazioni di origine protette, norme dettagliate sull'origine e sulla qualità dei mangimi, al fine di garantire una qualità uniforme del prodotto e armonizzare la redazione di tali norme.

(5)

Nel disciplinare delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dovrebbero essere incluse le misure adottate per garantire che il prodotto è originario della zona geografica delimitata, come specificato all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Dette misure devono essere chiare e dettagliate per consentire la tracciabilità del prodotto, delle materie prime, dei mangimi e di altri elementi provenienti dalla zona geografica delimitata.

(6)

Per quanto riguarda le domande di registrazione di una denominazione o di approvazione di una modifica che riguardano prodotti distinti, è necessario definire i casi in cui prodotti recanti la stessa denominazione registrata sono considerati prodotti distinti. Al fine di evitare che prodotti che non soddisfano i requisiti per ottenere la denominazione di origine e l'indicazione geografica di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 siano commercializzati con una denominazione registrata, è necessario dimostrare che i requisiti per la registrazione sono soddisfatti per ogni singolo prodotto oggetto di una domanda.

(7)

Esigere che il confezionamento di un prodotto agricolo o alimentare o che le operazioni attinenti alla sua presentazione, come l'affettatura o la grattugiatura, possano avere luogo solo all'interno di una zona geografica delimitata costituisce una restrizione della libera circolazione delle merci e della libera prestazione di servizi. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tali restrizioni possono essere imposte solo se sono necessarie, proporzionate e atte a salvaguardare la reputazione dell'indicazione geografica o della denominazione di origine. Come stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tali restrizioni devono essere motivate con argomenti specifici al prodotto.

(8)

Per il corretto funzionamento del sistema, è opportuno specificare le procedure relative alle domande di registrazione, di opposizione, di modifica e di cancellazione.

(9)

Per garantire l'uniformità e l'efficienza delle procedure, è opportuno fornire i moduli da utilizzare per le domande di registrazione, di opposizione, di modifica e di cancellazione, e i moduli per la pubblicazione dei documenti unici per le denominazioni registrate anteriormente al 31 marzo 2006.

(10)

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno specificare chiaramente i criteri per individuare la data di presentazione di una domanda di registrazione e di una domanda di modifica.

(11)

È opportuno fissare un limite alla lunghezza dei documenti unici per snellire il processo e per esigenze di normalizzazione.

(12)

Per esigenze di normalizzazione dovrebbero essere adottate norme specifiche sulla descrizione del prodotto e sul metodo di produzione. Al fine di consentire un esame agevole e rapido delle domande di registrazione di una denominazione o di approvazione di una modifica, la descrizione del prodotto e del metodo di produzione dovrebbe contenere solo elementi pertinenti e comparabili. È opportuno evitare ripetizioni, requisiti impliciti e parti ridondanti.

(13)

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno fissare i termini applicabili alla procedura di opposizione e stabilire i criteri per individuare le date di decorrenza degli stessi.

(14)

Ai fini della trasparenza, è opportuno che le informazioni relative alle domande di modifica e alle richieste di cancellazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 siano esaustive.

(15)

Per motivi di razionalizzazione e di semplificazione, la trasmissione delle domande, delle informazioni e dei documenti dovrebbe essere ammessa esclusivamente in forma elettronica.

(16)

È opportuno definire norme sull'uso dei simboli e delle indicazioni figuranti sui prodotti commercializzati come denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette o specialità tradizionali garantite, comprese le versioni linguistiche appropriate da utilizzare.

(17)

È opportuno chiarire le norme sull'uso delle denominazioni registrate in associazione con i simboli, le indicazioni o le abbreviazioni corrispondenti di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 6, e all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (EU) n. 1151/2012.

(18)

Al fine di garantire una protezione uniforme delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli e per sensibilizzare l'opinione pubblica sui regimi di qualità dell'Unione, dovrebbero essere fissate norme sull'uso delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli nei mezzi di comunicazione e sul materiale pubblicitario relativo ai prodotti ottenuti in conformità dei corrispondenti regimi di qualità.

(19)

Ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, è opportuno adottare norme sulla forma e il contenuto del registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Norme specifiche relative alla denominazione

1.   Il nome di una denominazione di origine protetta, di un'indicazione geografica protetta o di una specialità tradizionale garantita è registrato nella sua grafia originale. Quando la grafia originale non è in caratteri latini, insieme alla denominazione nella grafia originale è registrata una trascrizione in caratteri latini.

2.   Nel caso in cui la denominazione di una specialità tradizionale garantita è accompagnata dall'affermazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e detta affermazione deve essere tradotta nelle altre lingue ufficiali, le traduzioni figurano nel disciplinare.

Articolo 2

Delimitazione della zona geografica

Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la zona geografica deve essere delimitata in modo preciso e univoco, facendo riferimento nella misura del possibile a confini fisici o amministrativi.

Articolo 3

Norme specifiche relative ai mangimi

Il disciplinare di un prodotto di origine animale il cui nome è registrato come denominazione di origine protetta contiene norme dettagliate sull'origine e la qualità dei mangimi.

Articolo 4

Prova dell'origine

1.   Il disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta contiene le procedure che gli operatori devono istituire per fornire gli elementi relativi alla prova dell'origine per quanto riguarda il prodotto, le materie prime, i mangimi e gli altri elementi che, secondo il disciplinare, devono provenire dalla zona geografica delimitata.

2.   Gli operatori devono poter individuare:

a)

il fornitore, la quantità e l'origine di tutte le partite di materie prime e/o di prodotti ricevuti;

b)

il destinatario, la quantità e la destinazione dei prodotti forniti;

c)

la correlazione fra ogni partita in entrata di cui alla lettera a) e ogni partita in uscita di cui alla lettera b).

Articolo 5

Descrizione di più prodotti distinti

Se la domanda di registrazione di una denominazione o di approvazione di una modifica contiene la descrizione di più prodotti distinti che sono autorizzati a utilizzare la denominazione in questione, il rispetto dei requisiti per la registrazione è dimostrato per ogni prodotto separatamente.

Ai fini del presente articolo, per «prodotti distinti» si intendono prodotti che, sebbene recanti la stessa denominazione registrata, sono differenziati al momento dell'immissione sul mercato o sono considerati come prodotti diversi dai consumatori.

Articolo 6

Procedura per le domande di registrazione

1.   Il documento unico di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 contiene le informazioni specificate nell'allegato I del presente regolamento. Tale documento è redatto utilizzando il modulo che figura in tale allegato. Il documento unico è conciso e non deve superare le 2 500 parole, tranne in casi debitamente giustificati.

Nel documento unico il riferimento alla pubblicazione del disciplinare rimanda alla versione oggetto della proposta.

2.   Il disciplinare di una specialità tradizionale garantita di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 include le informazioni richieste all'allegato II del presente regolamento. Il disciplinare è redatto utilizzando il modulo che figura in tale allegato.

3.   La data di presentazione di una domanda di registrazione è la data in cui la domanda perviene alla Commissione per via elettronica. La Commissione invia una conferma di avvenuta ricezione.

Articolo 7

Norme specifiche per la descrizione del prodotto e del metodo di produzione

1.   Il documento unico per la domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 identifica il prodotto mediante le definizioni e i criteri comunemente usati per quel prodotto.

La descrizione si concentra sulle specificità del prodotto che reca il nome da registrare, utilizzando unità di misura e termini di confronto comuni o tecnici, tralasciando le caratteristiche tecniche inerenti a tutti i prodotti dello stesso tipo e i relativi obblighi giuridici applicabili a tutti i prodotti di quel tipo.

2.   La descrizione del prodotto ai fini della registrazione di una specialità tradizionale garantita di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 riprende esclusivamente le caratteristiche necessarie a identificare il prodotto e le sue caratteristiche specifiche. Nella descrizione non sono ripetuti gli obblighi generali né, in particolare, le caratteristiche tecniche proprie a tutti i prodotti dello stesso tipo e i relativi obblighi giuridici.

Le descrizione del metodo di produzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 riguarda esclusivamente il metodo di produzione in uso. La descrizione comprende le pratiche tradizionali solo se sono tuttora seguite. È descritto esclusivamente il metodo necessario per ottenere un prodotto specifico, in modo da permetterne la riproduzione ovunque.

Gli elementi essenziali che comprovano la tradizionalità del prodotto comprendono le principali caratteristiche rimaste invariate nel tempo, corredate di riferimenti precisi e consolidati.

Articolo 8

Domande di registrazione comuni

La domanda di registrazione comune di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 è presentata alla Commissione dallo Stato membro interessato o da un gruppo di un paese terzo interessato, direttamente o per il tramite delle autorità del paese terzo. La domanda comune include la dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), o all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 di tutti gli Stati membri interessati. I requisiti specificati agli articoli 8 e 20 del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono rispettati in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi interessati.

Articolo 9

Norme relative alla procedura di opposizione

1.   Ai fini dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 la dichiarazione di opposizione motivata è redatta utilizzando il modulo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

2.   Il periodo di tre mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, inizia a decorrere dalla data in cui le parti interessate ricevono, per via elettronica, l'invito a trovare un accordo.

3.   La notifica di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 e le informazioni da fornire alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono trasmesse entro un mese dal termine delle consultazioni utilizzando il modulo che figura nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 10

Procedura di modifica di un disciplinare

1.   Le domande di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette sono redatte utilizzando il modulo che figura nell'allegato V. I moduli di domanda sono compilati con le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il documento unico modificato è redatto utilizzando il modulo che figura nell'allegato I del presente regolamento. Nel documento unico modificato il riferimento alla pubblicazione del disciplinare rimanda all'ultima versione proposta del disciplinare.

Le domande di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di specialità tradizionali garantite sono redatte utilizzando il modulo che figura nell'allegato VI del presente regolamento. I moduli di domanda sono compilati con le informazioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il disciplinare modificato è redatto utilizzando il modulo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Le informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 comprendono la domanda debitamente compilata come specificato al primo e secondo comma.

2.   Le domande di approvazione di una modifica minore di cui all'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono redatte utilizzando il modulo che figura nell'allegato VII del presente regolamento.

Le domande di approvazione di una modifica minore che riguardano denominazioni di origine protette o indicazioni di origine protette sono accompagnate dal documento unico aggiornato, se modificato, il quale è redatto utilizzando il modulo che figura nell'allegato I. Nel documento unico modificato il riferimento alla pubblicazione del disciplinare rimanda all'ultima versione proposta del disciplinare.

Nelle domande presentate dagli Stati membri dell'Unione, lo Stato interessato include una dichiarazione in cui afferma che la domanda soddisfa le condizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma del medesimo e indica il riferimento alla pubblicazione della versione aggiornata del disciplinare. Nelle domande presentate da paesi terzi, il gruppo interessato o le autorità del paese terzo allegano la versione aggiornata del disciplinare. Le domande di modifica minore nei casi citati all'articolo 6, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 includono il riferimento alla pubblicazione della versione aggiornata del disciplinare, per le domande presentate da Stati membri, e il disciplinare aggiornato, per le domande presentate da paesi terzi.

Le domande di approvazione di una modifica minore relativa a una specialità tradizionale garantita sono accompagnate dalla versione aggiornata del disciplinare, redatta utilizzando il modulo che figura nell'allegato II. Gli Stati membri includono una dichiarazione in cui affermano che la domanda soddisfa le condizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma del medesimo.

Le informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 comprendono la domanda debitamente compilata come specificato al primo comma.

3.   Le modifiche temporanee di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 sono comunicate alla Commissione utilizzando il modulo che figura nell'allegato VIII del presente regolamento. La comunicazione è accompagnata dai documenti indicati all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.

4.   La data di presentazione di una domanda di modifica è la data in cui la domanda perviene alla Commissione per via elettronica. La Commissione invia una conferma di avvenuta ricezione.

Articolo 11

Cancellazione

1.   La richiesta di cancellazione di una registrazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 è redatta utilizzando il modulo che figura nell'allegato IX del presente regolamento.

Le richieste di cancellazione includono la dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), oppure all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

2.   Le informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 comprendono la richiesta di cancellazione debitamente compilata come specificato al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo.

Articolo 12

Modalità di presentazione

Le domande, le informazioni e i documenti da presentare alla Commissione a norma degli articoli 6, 8, 9, 10, 11, e 15 sono trasmessi per via elettronica.

Articolo 13

Uso dei simboli e delle indicazioni

1.   I simboli dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e stabiliti dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 sono riprodotti conformemente all'allegato X del presente regolamento.

2.   Le diciture «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA», «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» e «SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA» all'interno del simbolo possono essere utilizzate in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, quali figurano nell'allegato X del presente regolamento.

3.   I simboli dell'Unione, le indicazioni o le abbreviazioni corrispondenti di cui agli articoli 12 e 23 del regolamento (UE) n. 1151/2012, se figurano sull'etichetta di un prodotto, sono accompagnati dalla denominazione registrata.

4.   Le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli possono essere usati in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 nei mezzi di comunicazione e sul materiale pubblicitario a fini di divulgazione del regime di qualità o per pubblicizzare le denominazioni registrate.

5.   I prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che non soddisfano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 possono rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 14

Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e registro delle specialità tradizionali garantite

1.   Con l'entrata in vigore di uno strumento giuridico che permette di registrare le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette, la Commissione iscrive le seguenti informazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012:

a)

la denominazione registrata (o le denominazioni registrate) del prodotto;

b)

la classe del prodotto, in conformità dell'allegato XI del presente regolamento;

c)

il riferimento allo strumento di registrazione del nome;

d)

l'informazione che la denominazione è protetta in quanto indicazione geografica o denominazione di origine;

e)

il nome del paese o dei paesi di origine.

2.   Con l'entrata in vigore di uno strumento giuridico che permette di registrare le specialità regionali garantite, la Commissione iscrive le seguenti informazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012:

a)

la denominazione registrata (o le denominazioni registrate) del prodotto;

b)

la classe del prodotto, in conformità dell'allegato XI del presente regolamento;

c)

il riferimento allo strumento di registrazione del nome;

d)

il paese o i paesi del gruppo o dei gruppi richiedenti;

e)

se la decisione di registrazione stabilisce che il nome della specialità tradizionale garantita deve essere accompagnato dall'affermazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

f)

se la registrazione è senza riserva d'uso del nome [solo per le domande ricevute prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1151/2012].

3.   Quando approva una modifica al disciplinare di produzione che prevede una modifica delle informazioni contenute nei registri, la Commissione cancella i dati originali e registra i nuovi dati con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che approva la modifica.

4.   La Commissione cancella la denominazione dal registro pertinente non appena la cancellazione acquista efficacia.

Articolo 15

Norme transitorie

La richiesta di pubblicazione del documento unico presentato da uno Stato membro a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 riguardante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta registrata anteriormente al 31 marzo 2006 è redatta utilizzando il modulo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 16

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 9, paragrafo 1, si applica unicamente alle procedure di opposizione per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo di tre mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è iniziato.

L'articolo 9, paragrafo 3, si applica unicamente alle procedure di opposizione per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo di tre mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è scaduto.

La prima frase dell'allegato X, punto 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016, fatti salvi i prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(3)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(4)  GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 275 del 19.10.2007, pag. 3.

(6)  Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

DOCUMENTO UNICO

[inserire il nome, come in 1 infra:] «…»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una «X» la casella pertinente]

DOP

IGP

1.   Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]

[inserire il nome di cui è proposta la registrazione oppure la denominazione registrata nel caso di una domanda di approvazione di una modifica al disciplinare o di una richiesta di pubblicazione a norma dell'articolo 15 del presente regolamento]

2.   Stato membro o paese terzo

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

[riprendere gli elementi principali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Utilizzare le definizioni e i criteri generalmente impiegati per identificare il prodotto. Soffermarsi in particolare sulla specificità del prodotto, utilizzando unità di misura e termini di confronto comuni o tecnici, tralasciando le caratteristiche tecniche inerenti a tutti i prodotti dello stesso tipo e i relativi obblighi giuridici applicabili a tutti i prodotti di quel tipo (articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento).]

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

[per le DOP: confermare che i mangimi e le materie prime sono originarie della zona. Nel caso di mangimi o di materie prime non originarie dell'area geografica, fornire una descrizione dettagliata dell'eccezione e specificarne i motivi. Le eccezioni devono rispettare le norme adottate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

per le IGP: indicare eventuali requisiti in materia di qualità o restrizioni sull'origine delle materie prime. Le restrizioni devono essere giustificate. Le restrizioni devono rispettare le norme adottate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e devono essere giustificate con riferimento al legame di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del medesimo.]

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

[indicare la ragione di eventuali restrizioni o deroghe.]

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

[se non pertinente, lasciare in bianco. Fornire motivazioni specifiche al prodotto in caso di restrizioni.]

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

[se non pertinente, lasciare in bianco. Fornire motivazioni in caso di restrizioni.]

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

[se opportuno, inserire una cartina della zona.]

5.   Legame con la zona geografica

[per le DOP: specificare il legame causale tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico, con i fattori naturali ed umani che lo caratterizzano, compresi, se del caso, elementi della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame.

Per le IGP: specificare il legame causale tra l'origine geografica e, se del caso, una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto.

Dichiarare esplicitamente su quali fattori (reputazione, data qualità, altre caratteristiche del prodotto) si basa il legame e fornire informazioni soltanto per quanto riguarda i fattori rilevanti, compresi, se del caso, gli elementi della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame.]

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)


ALLEGATO II

DISCIPLINARE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

[inserire il nome, come in 1 infra:] «…»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

Stato membro o paese terzo «»

1.   Nome (nomi) da registrare

2.   Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

3.   Motivi della registrazione

3.1.   Specificare se il prodotto:

è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;

è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

[spiegare]

3.2.   Specificare se il nome:

è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico;

designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

[spiegare]

4.   Descrizione

4.1.   Descrivere il prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)

4.2.   Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento).

4.3.   Descrivere i principali elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento).


ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DI OPPOSIZIONE MOTIVATA

[barrare con una «X» la casella pertinente]

DOP

IGP

STG

1.   Denominazione del prodotto

[quale figura nella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU)]

2.   Riferimento ufficiale

[quale figura nella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU)]

Numero di riferimento:

Data di pubblicazione nella GU:

3.   Recapiti

Persona di contatto:

Titolo (Sig., sig.ra ecc.): ...

Nome: ...

Associazione/organizzazione/persona richiedente:

O autorità nazionale:

 

Servizio:

Indirizzo:

Telefono + …

Indirizzo di posta elettronica:

4.   Motivo dell'opposizione

Per le IGP:

mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1151/2012;

la registrazione della denominazione sarebbe contraria al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 (varietà vegetali o razze animali);

la registrazione della denominazione sarebbe contraria al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 (denominazione omonima o parzialmente omonima);

la registrazione della denominazione sarebbe contraria al disposto dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1151/2012 (marchio esistente);

la registrazione danneggerebbe l'esistenza di denominazioni, marchi o prodotti come precisato all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012;

la denominazione proposta per la registrazione è generica; precisare gli elementi come previsto all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1151/2012.

Per le STG:

mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1151/2012;

la registrazione della denominazione sarebbe incompatibile con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 (articolo 21, paragrafo 1, lettera a)];

il nome proposto per la registrazione è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi (articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012).

5.   Elementi dell'opposizione

Fornire ragioni debitamente motivate e giustificare la domanda di opposizione.

Fornire inoltre una dichiarazione che dimostri l'interesse legittimo dell'opponente, a meno che l'opposizione venga presentata dalle autorità nazionali, nel qual caso non è richiesta alcuna dichiarazione di interesse legittimo. La dichiarazione di opposizione deve essere firmata e datata.


ALLEGATO IV

NOTIFICA DELLA CONCLUSIONE DELLE CONSULTAZIONI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

[barrare con una «X» la casella pertinente]

DOP

IGP

STG

1.   Denominazione del prodotto

[quale figura nella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU)]

2.   Riferimento ufficiale [quale figura nella Gazzetta ufficiale (GU)]

Numero di riferimento:

Data di pubblicazione nella GU:

3.   Risultato delle consultazioni

3.1   È stato raggiunto un accordo con i seguenti opponenti:

[allegare copia delle lettere che comprovano l'accordo e comunicare tutti i fattori che hanno consentito il raggiungimento dell'accordo (articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014]

3.2   Non è stato raggiunto un accordo con i seguenti opponenti:

[allegare le informazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 3, secondo comma, ultima frase, del regolamento (UE) n. 1151/2012]

4.   Disciplinare e documento unico

4.1   Il disciplinare è stato modificato:

… Sì (1)

…No

4.2   Il documento unico è stato modificato (solo per le DOP e le IGP):

… Sì (2)

… No

5.   Data e firma

[nome]

[servizio/organizzazione]

[indirizzo]

[telefono:+]

[indirizzo di posta elettronica:]


(1)  In caso affermativo, allegare una descrizione delle modifiche e il disciplinare modificato.

(2)  In caso affermativo, allegare copia del documento aggiornato.


ALLEGATO V

Domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta/di un'indicazione geografica protetta

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

[nome registrato] «…»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una «X» la casella pertinente:]

DOP

IGP

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

[specificare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail del gruppo che propone la modifica (per i paesi terzi fornire anche il nome e l'indirizzo dell'autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare). Fornire inoltre una dichiarazione che comprova l'interesse legittimo del gruppo richiedente.]

2.   Stato membro o paese terzo

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell'origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [da precisare]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

[per ogni voce selezionata al punto 3 fornire una descrizione esauriente e le ragioni specifiche di ciascuna modifica. Il disciplinare originale e, se del caso, il documento unico originale, devono essere comparati in modo approfondito con le versioni modificate proposte per ogni modifica. La domanda di modifica deve essere completa in se stessa. Le informazioni relative a questo punto devono essere esaustive (articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.]


ALLEGATO VI

Domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di una specialità tradizionale garantita

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

[nome registrato] «…»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Nome del gruppo:

Indirizzo:

Telefono: +

Indirizzo di posta elettronica:

Fornire una dichiarazione che prova l'interesse legittimo del gruppo che propone la modifica.

2.   Stato membro o paese terzo

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Metodo di produzione

Altro [da precisare]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

[per ogni voce contrassegnata al punto 3 fornire una descrizione esauriente e le ragioni specifiche di ciascuna modifica. Il disciplinare originale deve essere comparato in modo approfondito con la versione modificata proposta per ogni modifica. La domanda di modifica deve essere completa in se stessa. Le informazioni relative a questo punto devono essere esaustive (articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.]


ALLEGATO VII

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE

Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

[nome registrato] «…»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una «X» la casella pertinente:]

DOP

IGP

STG

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

[specificare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail del gruppo che propone la modifica (per le domande relative a DOP e IGP da parte di paesi terzi fornire anche il nome e l'indirizzo dell'autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare). Fornire inoltre una dichiarazione che comprova l'interesse legittimo del gruppo richiedente.]

2.   Stato membro o paese terzo

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Descrizione del prodotto

Prova dell'origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [da precisare]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

[per ogni voce selezionata al punto precedente fornire una descrizione esauriente e una sintesi delle motivazioni di ciascuna modifica. Il disciplinare originale e, se del caso, il documento unico originale, devono essere comparati con le versioni modificate proposte per ogni modifica. Fornire inoltre una chiara motivazione del perché, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo e/o quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica è da considerarsi minore. La domanda di modifica minore deve essere completa in se stessa (articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.]

6.   Versione aggiornata del disciplinare (solo per le DOP e le IGP)

[solo nei casi previsti all'articolo 6, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014]:

a)

in caso di domande presentate dagli Stati membri, inserire il riferimento alla pubblicazione della versione aggiornata del disciplinare;

b)

in caso di domande presentate da paesi terzi, inserire la versione aggiornata del disciplinare.]


ALLEGATO VIII

COMUNICAZIONE DI MODIFICHE TEMPORANEE

Comunicazione di una modifica temporanea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.

[nome registrato] «…»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una «X» la casella pertinente:]

DOP

IGP

STG

1.   Stato membro o paese terzo

2.   Modifica (modifiche)

[indicare la rubrica del disciplinare interessata dalla modifica temporanea. Fornire una descrizione dettagliata e le motivazioni di ciascuna modifica temporanea approvata, incluse la descrizione e la valutazione delle conseguenze di ogni modifica sui requisiti e i criteri secondo cui il prodotto rientra nel regime di qualità (articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 per le DOP e le IGP e articolo 18, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento per le STG). Fornire anche una descrizione dettagliata delle misure che giustificano le modifiche temporanee (misure sanitarie e fitosanitarie, riconoscimento formale di calamità naturali o di avversità atmosferiche ecc.) e le motivazioni per l'adozione di tali misure. Descrivere inoltre il rapporto tra tali misure e la modifica temporanea approvata.]


ALLEGATO IX

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE

Richiesta di cancellazione ai sensi dell'artico 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012

[nome registrato:] «…»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una «X» la casella pertinente:]

IGP

DOP

SGT

1.   Denominazione registrata di cui si propone la cancellazione

2.   Stato membro o paese terzo

3.   Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

4.   Persona o organismo che presenta la richiesta

[Specificare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail della persona fisica o giuridica o dei produttori di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 che chiedono la cancellazione (per le domande relative a DOP e IGP da parte di paesi terzi fornire anche il nome e l'indirizzo dell'autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare). Fornire inoltre una dichiarazione che comprova l'interesse legittimo della persona fisica o giuridica che chiede la cancellazione.]

5.   Tipo di cancellazione e relative motivazioni

In conformità dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1151/2012

lettera a)

[Fornire motivazioni dettagliate e, se del caso, prove a sostegno della richiesta di cancellazione della registrazione della denominazione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012.]

lettera b)

[Fornire motivazioni dettagliate e, se del caso, prove a sostegno della richiesta di cancellazione della registrazione della denominazione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.]

In conformità dell'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1151/2012

[Fornire motivazioni dettagliate e, se del caso, prove a sostegno della richiesta di cancellazione della registrazione della denominazione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.]


ALLEGATO X

RIPRODUZIONE DEI SIMBOLI DELL'UNIONE E INDICAZIONI PER LE DOP IGP STG

1.   Simboli dell'Unione a colori

Se vengono utilizzati i colori, possono essere utilizzati colori diretti (Pantone) o in quadricromia. I colori di riferimento sono indicati infra.

Simboli dell'Unione in Pantone:

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Simboli dell'Unione in quadricromia:

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Contrasto con colori dello sfondo

Nel caso in cui il simbolo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nel simbolo o nello sfondo del medesimo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al simbolo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo:

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2.   Simboli dell'Unione in bianco e nero

L'impiego dei simboli in bianco e nero è ammesso solo se il bianco e il nero sono gli unici colori utilizzati sull'imballaggio.

Se usati in bianco e nero, i simboli dell'Unione sono riprodotti come segue:

Image Image Image

Simboli dell'Unione in bianco e nero in negativo

Se lo sfondo dell'imballaggio o dell'etichetta è scuro, i simboli possono essere riprodotti in negativo come segue:

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3.   Tipografia

Utilizzare per il testo lettere maiuscole in Times Roman.

4.   Riduzione

La dimensione minima dei simboli dell'Unione è di 15 mm di diametro; tuttavia in caso di imballaggi o prodotti di piccole dimensioni, il diametro può essere ridotto a 10 mm.

5.   «Denominazione di origine protetta» (DOP) e sue abbreviazioni nelle lingue UE

Lingua UE | Espressione per esteso | Abbreviazione |

BG | защитено наименование за произход | ЗНП |

ES | denominación de origen protegida | DOP |

CS | chráněné označení původu | CHOP |

DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |

DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |

ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |

EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |

EN | protected designation of origin | PDO |

FR | appellation d'origine protégée | AOP |

GA | bunús ainmníochta cosanta | BAC |

HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |

IT | denominazione d'origine protetta | DOP |

LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |

LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |

HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |

MT | denominazzjoni protetta tà oriġini | DPO |

NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |

PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP |

PT | denominação de origem protegida | DOP |

RO | denumire de origine protejată | DOP |

SK | chránené označenie pôvodu | CHOP |

SL | zaščitena označba porekla | ZOP |

FI | suojattu alkuperänimitys | SAN |

SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |

6.   «Indicazione geografica protetta» (IGP) e sue abbreviazioni nelle lingue dell'Unione

Lingua UE | Espressione per esteso | Abbreviazione |

BG | защитено географско указание | ЗГУ |

ES | indicación geográfica protegida | IGP |

CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |

DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |

DE | geschützte geografische Angabe | g.g.A. |

ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |

EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |

EN | protected geographical indication | PGI |

FR | indication géographique protégée | IGP |

GA | sonra geografach cosanta | SGC |

HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |

IT | indicazione geografica protetta | IGP |

LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |

LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |

HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |

MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |

NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |

PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG |

PT | indicação geográfica protegida | IGP |

RO | indicație geografică protejată | IGP |

SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |

SL | zaščitena geografska označba | ZGO |

FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |

SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |

7.   «Specialità tradizionale garantita» e sue abbreviazioni nelle lingue dell'Unione

Lingua UE | Espressione per esteso | Abbreviazione |

BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |

ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |

CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |

DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |

DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |

ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT |

EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |

EN | traditional speciality guaranteed | TSG |

FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |

GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR |

HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS |

IT | specialità tradizionale garantita | STG |

LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI |

LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |

HU | hagyományos különleges termék | HKT |

MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |

NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |

PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |

PT | especialidade tradicional garantida | ETG |

RO | specialitate tradițională garantată | STG |

SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |

SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |

FI | aito perinteinen tuote | APT |

SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |


ALLEGATO XI

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI

1.   Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato.

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Classe 1.3. Formaggi

Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

2.   Prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012:

I.   Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Classe 2.1. Birra

Classe 2.2. Cioccolato e prodotti derivati

Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Classe 2.4. Bevande a base di estratti di piante

Classe 2.5. Pasta alimentare

Classe 2.6. Sale

Classe 2.7. Gomme e resine naturali

Classe 2.8 Pasta di mostarda

Classe 2.9. Fieno

Classe 2.10 Oli essenziali

Classe 2.11. Sughero

Classe 2.12. Cocciniglia

Classe 2.13. Fiori e piante ornamentali

Classe 2.14. Cotone

Classe 2.15. Lana

Classe 2.16. Vimini

Classe 2.17 Lino stigliato

Classe 2.18. Cuoio

Classe 2.19. Pellame

Classe 2.20. Piume

II.   Specialità tradizionali garantite

Classe 2.21 Piatti pronti

Classe 2.22. Birra

Classe 2.23. Cioccolato e prodotti derivati

Classe 2.24. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Classe 2.25. Bevande a base di estratti di piante

Classe 2.26. Pasta alimentare

Classe 2.27. Sale


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