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Document 32014R0662

Regolamento (UE) n. 662/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 per quanto riguarda l’attuazione tecnica del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 189, 27.6.2014, p. 155–160 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32018R1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/662/oj

27.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/155


REGOLAMENTO (UE) N. 662/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 per quanto riguarda l’attuazione tecnica del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’8 dicembre 2012, alla sua ottava sessione, la conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, ha adottato l’emendamento di Doha, che istituisce un secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, che inizia il 1o gennaio 2013 e termina il 31 dicembre 2020 («emendamento di Doha»).

(2)

L’articolo 4 del protocollo di Kyoto prevede la possibilità per le parti di adempiere congiuntamente gli obblighi assunti a norma dell’articolo 3 del protocollo di Kyoto. Alla data dell’adozione dell’emendamento di Doha, l’Unione e i suoi Stati membri, insieme alla Croazia e all’Islanda, hanno dichiarato che gli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni per l’Unione, i suoi Stati membri, la Croazia e l’Islanda per il secondo periodo di impegno nel quadro del protocollo di Kyoto si basano sul presupposto che saranno adempiuti congiuntamente a norma dell’articolo 4 del protocollo di Kyoto. Tale dichiarazione si riflette nella relazione della conferenza ed è stata approvata dal Consiglio il 17 dicembre 2012.

(3)

Il protocollo di Kyoto stabilisce che le parti che hanno raggiunto un accordo adempiono congiuntamente ai loro impegni, a norma dell’articolo 3 del protocollo di Kyoto, di definire in tale accordo il livello rispettivo di emissione assegnato a ciascuna delle parti. Il protocollo di Kyoto impone alle parti di un accordo sull’adempimento congiunto di notificare al segretariato dell’UNFCCC i termini di tale accordo alla data di deposito dei loro strumenti di accettazione.

(4)

La conclusione dell’emendamento di Doha, l’attuazione delle decisioni connesse della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC, che funge da riunione delle parti al protocollo di Kyoto e un accordo sull’adempimento congiunto richiederanno la definizione di norme volte a garantire l’attuazione tecnica del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto nell’Unione, compreso il passaggio dal primo al secondo periodo di impegno, a consentire il funzionamento efficace di un accordo sull’adempimento congiunto, e a garantire il suo allineamento con il funzionamento del sistema di scambio delle quote di emissione («sistema ETS dell’Unione»), istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dalla decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Durante il primo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, le prescrizioni concordate a livello internazionale per la contabilizzazione e la gestione delle emissioni e delle unità e l’adempimento congiunto da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri sono stati attuati a norma della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dal regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione (6) e dal regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione (7). I regolamenti (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010 sono stati sostituiti dal regolamento (UE) n 389/2013 della Commissione (8), che contiene disposizioni sulla gestione delle unità in relazione alla realizzazione e al funzionamento del sistema ETS dell’Unione e dalla decisione n. 406/2009/CE. Il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) di recente adozione, che ha abrogato e sostituito la decisione n. 280/2004/CE, non contiene le basi giuridiche che consentirebbero alla Commissione di adottare le norme necessarie all’attuazione tecnica per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, in conformità dei termini dell’emendamento di Doha, delle decisioni della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC, che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto e di un accordo sull’adempimento congiunto.

(6)

Se uno Stato membro è gravemente sfavorito da una situazione specifica ed eccezionale, tra cui incoerenze contabili nella corrispondenza tra la legislazione dell’Unione e le norme convenute nell’ambito del protocollo di Kyoto, fermo restando l’adempimento degli obblighi dello Stato membro in forza della decisione n. 406/2009/CE, la Commissione, fatta salva la disponibilità di unità al termine del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, dovrebbe adottare misure per far fronte a tale situazione, mediante un trasferimento di riduzioni di emissioni certificate (CER), di unità di riduzione delle emissioni (ERU) o di unità di quantità assegnate (AAU) detenute nel registro dell’Unione al registro dello Stato membro in questione.

(7)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 525/2013 dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(8)

La decisione 1/CMP.8 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (decisione 1/CMP.8) modifica le regole relative all’ammissibilità a partecipare ai meccanismi di flessibilità durante il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Essa definisce anche limiti relativi al riporto di unità dal primo al secondo periodo di impegno, e include un obbligo per ciascuna delle parti di stabilire un conto di riserva di unità eccedentarie del periodo precedente. Inoltre, tale decisione stabilisce un prelievo del 2 % dai fondi dei primi trasferimenti internazionali di AAU e dal rilascio di ERU per progetti di attuazione congiunta immediatamente dopo la conversione in ERU di AAU o di unità di assorbimento (RMU), precedentemente detenute dalle parti. Ulteriori regole per l’attuazione del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto sono attualmente oggetto di negoziazione.

(9)

Negli atti delegati che saranno adottati ai sensi del presente regolamento, la Commissione dovrebbe prevedere una procedura di compensazione al termine del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, affinché qualsiasi trasferimento netto di assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE e qualsiasi trasferimento netto di assegnazioni annuali di emissioni con i paesi terzi che partecipano al sistema ETS dell’Unione e che non sono parte di un accordo sull’adempimento congiunto con l’Unione e i suoi Stati membri, siano seguiti dal trasferimento di un corrispondente numero di AAU.

(10)

Le pertinenti norme internazionali che disciplinano la contabilizzazione delle emissioni e i progressi compiuti verso l’adempimento degli impegni dovrebbero essere adottate in occasione della prossima conferenza sul clima che si terrà a Lima a dicembre 2014. L’Unione e i suoi Stati membri dovrebbero collaborare con paesi terzi per contribuire a conseguire tale obiettivo.

(11)

A norma della decisione 1/CMP.8 che impone alle parti di rivedere entro il 2014 i rispettivi impegni per il secondo periodo di impegno, si potrebbe prevedere di cancellare varie AAU, CER e ERU per rendere i loro impegni più ambiziosi.

(12)

Al fine di stabilire norme coerenti per garantire l’attuazione tecnica del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto nell’Unione, compreso il passaggio dal primo al secondo periodo di impegno, consentire il funzionamento efficace dell’adempimento congiunto degli impegni dell’Unione, dei suoi Stati membri e dell’Islanda per il secondo periodo di impegno, e garantirne l’allineamento con il funzionamento del sistema ETS dell’Unione e con la decisione n. 406/2009/CE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a partire dalla data di conclusione dell’emendamento di Doha da parte dell’Unione fino al termine del periodo supplementare per l’adempimento degli impegni previsti dal secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché la loro coerenza con i requisiti contabili concordati a livello internazionale, un accordo sull’adempimento congiunto concluso fra l’Unione i suoi Stati membri e i paesi terzi in conformità degli articoli 3 e 4 del protocollo di Kyoto e la legislazione pertinente dell’Unione.

(13)

Nelle conclusioni del 9 marzo 2012 il Consiglio indica che l’obiettivo quantificato dell’Unione di limitazione o riduzione delle emissioni durante il secondo periodo di adempimento è determinato in base alle emissioni complessive di gas ad effetto serra dell’Unione consentite nel periodo 2013-2020 dal suo pacchetto legislativo in materia di clima ed energia, riflettendo così l’impegno unilaterale dell’Unione per una riduzione del 20 % entro il 2020 e in questo ambito conferma che con questo approccio gli obblighi di riduzione di emissioni nei singoli Stati membri non dovrebbero superare i loro obblighi convenuti nella legislazione dell’Unione.

(14)

È opportuno assicurare l’osservanza dei limiti fissati dalle pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto sul riporto di ERU e CER dal primo al secondo periodo di impegno.

(15)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 525/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 525/2013 è così modificato:

1)

all’articolo 3, sono inseriti i punti seguenti:

«13 bis)   “riserva per il periodo di impegno” o “CPR”: la riserva costituita ai sensi dell’allegato della decisione n. 11/CMP.1 o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;

13 ter)   “riserva di eccedenza del periodo precedente” o “PPSR”: il conto istituito ai sensi della decisione 1/CMP.8 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC, che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (“decisione 1/CMP.8”) o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;

13 quater)   “accordo sull’adempimento congiunto”: i termini di un accordo a norma dell’articolo 4 del protocollo di Kyoto fra l’Unione, i suoi Stati membri e qualsiasi paese terzo per adempiere congiuntamente i loro impegni di cui all’articolo 3 del protocollo di Kyoto per il secondo periodo d’impegno;»

2)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«L’Unione e gli Stati membri, ciascuno nei rispettivi registri, istituiscono a norma del primo comma conti per le rispettive quantità assegnate nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto ed eseguono le operazioni di cui al primo comma, in conformità della decisione 1/CMP.8 o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto e di un accordo sull’adempimento congiunto. A tale scopo, l’Unione e ciascuno Stato membro, ciascuno nei rispettivi registri:

istituiscono e gestiscono conti di deposito della parte, compreso un conto di deposito, e rilasciano una quantità di AAU corrispondente alle rispettive quantità assegnate per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto in tali conti di deposito della parte,

contabilizzano il rilascio, la detenzione, il trasferimento, l’acquisizione, la cancellazione, il ritiro, la sostituzione o la modifica della data di scadenza di AAU, RMU, ERU, CER, tCER e lCER, a seconda del caso, detenute nei rispettivi registri per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto,

istituiscono e mantengono una riserva per il periodo di impegno,

riportano AAU, CER e ERU detenute nei rispettivi registri dal primo al secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, e istituiscono una riserva di eccedenza per il periodo precedente e gestiscono le AAU ivi detenute,

contabilizzano il trasferimento delle AAU o delle ERU come prelievo applicato a seguito del rilascio delle ERU e del primo trasferimento internazionale di AAU.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.   Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 25 in modo da dare effetto, mediante i registri dell’Unione e degli Stati membri, all’attuazione tecnica necessaria del protocollo di Kyoto a norma della decisione 1/CMP.8 o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, e un accordo sull’adempimento congiunto, in conformità del paragrafo 1.

6.   Alla Commissione è conferito anche il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 25 per garantire che:

qualsiasi trasferimento netto di assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE e qualsiasi trasferimento netto di assegnazioni annuali di emissioni con i paesi terzi che partecipano al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra istituito nell’Unione dalla direttiva 2003/87/CE che non sono parte di un accordo sull’adempimento congiunto siano seguiti dal trasferimento di un corrispondente numero di AAU tramite una procedura di compensazione al termine del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto,

siano effettuate le operazioni necessarie per allineare l’applicazione dei limiti fissati dalle decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto sul riporto di ERU e CER dal primo al secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto all’applicazione dell’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE; tali operazioni lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di riportare ulteriori ERU e CER dal primo al secondo periodo di impegno per altri fini, a condizione che non vengano superati i limiti per il riporto di ERU e CER dal primo al secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.

7.   Qualora uno Stato membro sia gravemente sfavorito da una situazione specifica ed eccezionale, tra cui incoerenze contabili nella corrispondenza tra l’attuazione della legislazione dell’Unione e le norme convenute nell’ambito del protocollo di Kyoto, la Commissione può, a seconda della disponibilità di unità al termine del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, adottare misure per far fronte a tale situazione. A tal fine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per trasferire CER, ERU e AAU detenute nel registro dell’Unione al registro dello Stato membro in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Il potere di adottare tale atti di esecuzione è conferito alla Commissione dalla data di conclusione dell’emendamento di Doha al protocollo di Kyoto da parte dell’Unione.

8.   Nell’adottare gli atti delegati ai sensi dei paragrafi 5 e 6, la Commissione assicura la coerenza con la direttiva 2003/87/CE e la decisione n. 406/2009/CE nonché un’attuazione coerente dei requisiti concordati a livello internazionale in materia di contabilizzazione, ottimizza la trasparenza e garantisce l’accuratezza della contabilizzazione di AAU, RMU, ERU, CER, tCER e lCER da parte dell’Unione e degli Stati membri, evitando, per quanto possibile, gli oneri amministrativi e i costi, compresi quelli relativi al prelievo e allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi informatici. È di particolare importanza che la Commissione segua la sua prassi abituale e consulti esperti, compresi quelli degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.»;

3)

all’articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Al termine del secondo periodo di impegno di cui al protocollo di Kyoto e in conformità della decisione 1/CMP.8 o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, nonché di un accordo sull’adempimento congiunto, l’Unione e gli Stati membri ritirano ciascuno dai rispettivi registri AAU, RMU, ERU, CER, tCER o lCER equivalenti alle emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e dall’assorbimento dei pozzi coperte dalle rispettive quantità assegnate.»;

4)

l’articolo 25 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6 e 7 e all’articolo 10, paragrafo 4 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall’8 luglio 2013.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10, paragrafi 5 e 6, è conferito alla Commissione a decorrere dalla data di conclusione dell’emendamento di Doha al protocollo di Kyoto da parte dell’Unione fino al termine del periodo supplementare per l’adempimento degli impegni previsti nell’ambito del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.»;

5)

all’articolo 26 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Nel caso dell’articolo 10, paragrafo 7, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Parere del 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 maggio 2014.

(3)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(4)  Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6. 2009, pag. 136).

(5)  Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo a un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, che istituisce un registro dell’Unione per i periodi che si concludono il 31 dicembre 2012 per il sistema unionale per lo scambio di quote di emissioni a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 270 del 14.10.2010, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


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