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Document 32014R0623

Regolamento delegato (UE) n. 623/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014 , recante deroga al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del «programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020» per quanto riguarda l'impresa comune Bioindustrie Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 174, 13.6.2014, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/623/oj

13.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/12


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 623/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2014

recante deroga al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del «programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020» per quanto riguarda l'impresa comune Bioindustrie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del «programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020» e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1291/2013 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020, prevede la partecipazione dell'Unione a partenariati pubblico-privato, tra cui le imprese comuni, nei settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione sono suscettibili di contribuire ai più ampi obiettivi di competitività dell'Unione e aiutare a risolvere le sfide per la società.

(2)

La partecipazione ad azioni indirette nel quadro di Orizzonte 2020 è soggetta al rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1290/2013. Tuttavia, per tener conto delle esigenze operative specifiche delle imprese comuni istituite a norma dell'articolo 187 del trattato nel settore delle bioindustrie, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti delegati in forza dell'articolo 290 del trattato per la durata del programma Orizzonte 2020.

(3)

L'impresa comune Bioindustrie (IC Bioindustrie) è stata istituita dal regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio (3) per un periodo che scade il 31 dicembre 2024, allo scopo di realizzare un'iniziativa tecnologica congiunta nel settore delle bioindustrie.

(4)

Sono state individuate esigenze operative specifiche per agevolare e incoraggiare la partecipazione di determinate tipologie di partecipanti. Tali esigenze operative specifiche derivano dall'attuale frammentazione di questo settore industriale nascente e dal numero elevato di piccole e medie imprese (PMI) interessate. In considerazione dell'indiscussa importanza che rivestono nel campo della ricerca e dello sviluppo, è opportuno inoltre agevolare e promuovere la partecipazione all'IC Bioindustrie delle PMI, nonché degli istituti di istruzione secondaria e superiore e di altri soggetti. Al fine di esercitare un effetto leva ottimale sugli investimenti privati, l'ammissibilità al finanziamento dell'IC Biondustrie, per le azioni diverse dalle azioni di innovazione, dovrebbe essere limitato alle parti interessate di cui sopra.

(5)

È opportuno pertanto prevedere una deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013 al fine di limitare l'ammissibilità al finanziamento, per le azioni diverse dalle azioni di innovazione, a soggetti come le PMI o gli istituti di istruzione secondaria e superiore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013, sono ammissibili al finanziamento dell'impresa comune Bioindustrie, per le azioni nel settore delle bioindustrie diverse dalle azioni di innovazione, solo le seguenti tipologie di partecipanti:

a)

piccole e medie imprese;

b)

istituti di istruzione secondaria o superiore;

c)

organizzazioni senza scopo di lucro, incluse quelle che annoverano tra i propri obiettivi principali lo svolgimento di attività di ricerca o sviluppo tecnologico;

d)

il Centro comune di ricerca;

e)

organizzazioni internazionali di interesse europeo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81.

(2)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2000 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347, del 20.12.2013, pag. 104).

(3)  Regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio del 6 maggio 2014 che istituisce l'impresa comune Bioindustrie (GU L 169, del 7.6.2014, pag. 130).


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