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Document 32014R0605
Commission Regulation (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian language and its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione, del 5 giugno 2014 , recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione, del 5 giugno 2014 , recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 167 del 6.6.2014, p. 36–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/03/2015
6.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/36 |
REGOLAMENTO (UE) N. 605/2014 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2014
recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (1), in particolare l'articolo 50,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (2), in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione (3) modifica alcune tabelle linguistiche per le indicazioni di pericolo di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008 e alcune delle tabelle linguistiche relative ai consigli di prudenza di cui all'allegato IV del regolamento. Con l'adesione della Croazia all'Unione europea il 1o luglio 2013, è necessario che tutte le indicazioni di pericolo e consigli di prudenza di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal regolamento (UE) n. 487/2013 siano disponibili anche in croato. Il presente regolamento introduce i necessari adeguamenti alle tabelle linguistiche. |
(2) |
L'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene due elenchi di sostanze pericolose che sono oggetto di classificazione e etichettatura armonizzate. La tabella 3.1 elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008. La tabella 3.2 elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (4). |
(3) |
Alcune proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate nuove o aggiornate sono state trasmesse all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Sulla base dei pareri elaborati su queste proposte dal comitato per la valutazione dei rischi dell'ECHA, nonché dei commenti ricevuti dalle parti interessate, è opportuno introdurre, rimuovere o aggiornare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze mediante la modifica dell'allegato VI di tale regolamento. |
(4) |
Non è necessario conformarsi alle nuove classificazioni armonizzate immediatamente, visto che occorrerà concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e di vendere le scorte esistenti. Sarà necessario inoltre prevedere un determinato periodo di tempo per consentire ai fornitori di adempiere gli obblighi di registrazione derivanti dalle nuove classificazioni armonizzate per le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, di categoria 1 A e 1B (tabella 3.1) e di categoria 1 e 2 (tabella 3.2), o come molto tossiche per gli organismi acquatici che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico, in particolare gli obblighi di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (5). |
(5) |
In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consente l'applicazione delle nuove disposizioni in una fase precedente su base volontaria, è opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le nuove classificazioni armonizzate e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza su base volontaria prima della scadenza del termine per conformarsi alle nuove disposizioni. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
(1) |
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
(2) |
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; |
(3) |
l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, le sostanze e le miscele possono, anteriormente al 1o dicembre 2014 e al 1o giugno 2015, rispettivamente, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o dicembre 2014 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1o dicembre 2016.
3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, fino al 1o giugno 2017 non sussiste l'obbligo di rietichettare e reimballare in conformità del presente regolamento le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015.
4. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, le classificazioni armonizzate definite nell'allegato III del presente regolamento, possono essere applicate anteriormente alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
Articolo 3
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applica alle sostanze a decorrere dal 1o dicembre 2014 e alle miscele a decorrere dal 1o giugno 2015.
3. L'articolo 1, paragrafo 3, si applica dal 1o aprile 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.
(2) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione, dell'8 maggio 2013, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 149 dell'1.6.2013, pag. 1).
(4) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.
(5) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(6) Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200, del 30.7.1999, pag. 1).
ALLEGATO I
Nell'allegato III, parte 1, la tabella 1.1 è così modificata:
1) |
Al codice H229, dopo la voce corrispondente a GA, è inserita la menzione seguente:
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2) |
Al codice H230, dopo la voce corrispondente a GA, è inserita la menzione seguente:
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3) |
Al codice H231, dopo la voce corrispondente a GA, è inserita la menzione seguente:
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ALLEGATO II
All'allegato IV, la parte 2 è così modificata:
1) |
La tabella 1.2 è così modificata:
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2) |
La tabella 1.3 è così modificata:
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ALLEGATO III
L'allegato VI, parte 3, è così modificato:
1) |
La tabella 3.1 è così modificata:
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2) |
La tabella 3.2 è così modificata:
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