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Document 32014R0561

Regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014 , che istituisce l’impresa comune ECSEL Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 169, 7.6.2014, p. 152–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2021; abrogato da 32021R2085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/561/oj

7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/152


REGOLAMENTO (UE) N. 561/2014 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2014

che istituisce l’impresa comune ECSEL

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 187 e l’articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

I partenariati pubblico-privato sotto forma di iniziative tecnologiche congiunte sono stati inizialmente previsti dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

La decisione 2006/971/CE del Consiglio (3) ha individuato specifici partenariati pubblico-privato che meritano di essere sostenuti, tra l’altro nei particolari campi d’azione delle iniziative tecnologiche congiunte per la nanoelettronica (ENIAC) e per i sistemi elettronici incorporati (ARTEMIS).

(3)

La comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020»), approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sottolinea la necessità di sviluppare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell’innovazione per realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’Unione.

(4)

Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha istituito Orizzonte 2020 - il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020. Orizzonte 2020 intende conseguire un maggiore impatto con riguardo alla ricerca e all’innovazione associando i fiondi di Orizzonte 2020 a fondi privati nell’ambito di partenariati pubblico-privato in settori chiave nei quali la ricerca e l’innovazione possono contribuire a realizzare i più ampi obiettivi dell’Unione in materia di competitività, a mobilitare gli investimenti privati e ad affrontare le sfide per la società. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner, dovrebbero essere considerati responsabili per il conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell’Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti, efficaci ed efficienti e offrire la possibilità di partecipare a un’ampia gamma di parti interessate attive nei rispettivi settori specifici. Conformemente al regolamento (UE) n. 1291/2013, la partecipazione dell’Unione a tali partenariati pubblico-privato può assumere la forma di contributi finanziari a imprese comuni istituite ai sensi dell’articolo 187 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) a norma della decisione n. 1982/2006/CE.

(5)

Conformemente al regolamento (UE) n. 1291/2013 e alla decisione 2013/743/UE del Consiglio (5), è opportuno fornire ulteriore sostegno alle imprese comuni istituite ai sensi della decisione n. 1982/2006/CE alle condizioni specificate nella decisione 2013/743/UE. La priorità «Leadership industriale» è incentrata su due linee di attività specifiche nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): «micro e nanoelettronica» e «una nuova generazione di componenti e sistemi, ingegneria di componenti e sistemi incorporati avanzati e intelligenti». ARTEMIS ed ENIAC dovrebbero essere abbinati in un’unica iniziativa.

(6)

La comunicazione della Commissione del 26 giugno 2012 dal titolo «Una strategia europea per le tecnologie abilitanti — Un ponte verso la crescita e l’occupazione» identifica le tecnologie chiave abilitanti (Key Enabling Technologies), comprendenti la microelettronica e la nanoelettronica, come indispensabili fonti di innovazione. Esiste attualmente un divario tra la produzione di conoscenze di base e la loro successiva commercializzazione in beni e servizi. Tale divario va colmato, tra l’altro, mediante uno sforzo mirato verso le linee di produzione pilota e i progetti pilota innovativi, compresi quelli su vasta scala, ai fini della convalida di tecnologie e prodotti in condizioni industriali, e attraverso una maggiore integrazione e arricchimento reciproco tra le varie tecnologie chiave abilitanti.

(7)

Secondo la comunicazione della Commissione del 23 maggio 2013 dal titolo «Una strategia europea per i componenti e i sistemi micro e nanoelettronici», i componenti e i sistemi micro e nanoelettronici sono alla base dell’innovazione e della competitività in tutti i principali settori economici. L’importanza del settore e le sfide che devono affrontare gli operatori interessati nell’Unione richiedono interventi urgenti per non lasciare alcun anello debole nelle catene di valore e di innovazione in Europa. Si propone pertanto di istituire a livello unionale un meccanismo di sostegno combinato e mirato alla ricerca e all’innovazione nel campo dei componenti e dei sistemi elettronici da parte degli Stati membri, dell’Unione e del settore privato.

(8)

Al fine di riconquistare una posizione di punta nell’ecosistema della nanoelettronica in Europa, i portatori d’interesse del mondo dell’industria e della ricerca hanno proposto un programma strategico di ricerca e innovazione con un investimento complessivo di 100 miliardi di EUR per il periodo fino al 2020, inteso a incrementare le entrate dell’Europa provenienti dalla nanoelettronica a livello mondiale di oltre 200 miliardi di EUR all’anno e a creare 250 000 nuovi posti di lavoro, tra diretti e indotti, in Europa.

(9)

Le denominazioni «componenti elettronici» e «sistemi» dovrebbero comprendere i settori della microelettronica, della nanoelettronica e dei sistemi e applicazioni integrati, incorporati/ciberfisici e intelligenti.

(10)

L’impresa comune ENIAC, istituita dal regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio (6), ha attuato con successo un’agenda di ricerca, consolidando i settori interessati della nanoelettronica, nei quali l’Europa aveva migliorato la propria competitività grazie alla promozione di investimenti in tematiche prioritarie e mobilitando l’intero ecosistema.

(11)

L’impresa comune ARTEMIS, istituita dal regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio (7), ha dimostrato con successo il proprio posizionamento strategico grazie alla sua duplice funzione di orientamento, dall’alto verso il basso, e di definizione delle questioni tecniche da trattare, dal basso verso l’alto, attraendo progetti di diretto interesse e di immediata applicazione per l’industria.

(12)

Le valutazioni intermedie delle due imprese comuni ENIAC e ARTEMIS hanno evidenziato la loro utilità e idoneità a creare sinergie e hanno un impatto considerevole sui rispettivi ambiti operativi. È quindi opportuno che i campi di ricerca interessati dalle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS continuino a fruire di finanziamenti allo scopo di migliorare ulteriormente la competitività dell’industria europea dei componenti e dei sistemi elettronici, concentrando il sostegno su una serie di attività strategiche concordate tra i soggetti pubblici e privati partecipanti alle iniziative.

(13)

Il proseguimento del sostegno ai programmi di ricerca nei campi della nanoelettronica e dei sistemi informatici incorporati deve fare tesoro dell’esperienza acquisita nel corso delle attività delle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS, tenendo conto dei risultati delle valutazioni intermedie, delle raccomandazioni delle parti interessate e dell’esigenza di un efficace coordinamento e sinergia delle risorse.

(14)

Esiste una crescente interazione tra i soggetti partecipanti alle piattaforme tecnologiche europee ARTEMIS, ENIAC e la piattaforma tecnologica europea sull’integrazione dei sistemi intelligenti (EPoSS), come descritto nell’agenda strategica di ricerca e innovazione ad alto livello delle industrie di componenti e sistemi per le TIC, da essi pubblicata nel 2012. Per meglio captare e sfruttare le sinergie derivanti da tali interazioni, è opportuno costituire un’unica impresa comune in materia di componenti e sistemi elettronici, che comprenda anche le precedenti attività delle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS e sia dotata di una struttura e di regole più adatte al conseguimento di una maggiore efficienza e semplificazione («l’impresa comune ECSEL»). A questo scopo, l’impresa comune ECSEL dovrebbe adottare un regolamento finanziario specifico, confacente al proprio fabbisogno, a norma dell’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(15)

L’attuazione dell’agenda strategica di ricerca e innovazione ad alto livello elaborata dal settore dipende dal sostegno finanziario erogato da più fonti: programmi nazionali, regionali e intergovernativi, il programma quadro dell’Unione e un’iniziativa tecnologica congiunta sotto forma di partenariato pubblico-privato.

(16)

Il partenariato pubblico-privato per i componenti e i sistemi elettronici dovrebbe combinare i mezzi tecnici e finanziari indispensabili per padroneggiare la complessità dell’innovazione in questo settore, che progredisce a un ritmo sempre maggiore. Per questo, i membri dell’impresa comune ECSEL dovrebbero essere l’Unione, gli Stati membri e i paesi associati a Orizzonte 2020 («i paesi associati») su base volontaria, nonché, a titolo privato, associazioni rappresentative di imprese e altre organizzazioni attive nel campo dei componenti e dei sistemi elettronici in Europa. L’impresa comune ECSEL dovrebbe essere aperta all’adesione di nuovi membri.

(17)

L’impresa comune ECSEL dovrebbe trattare tematiche chiaramente definite, tali da consentire alle industrie europee in generale di progettare, fabbricare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di componenti e sistemi elettronici. Occorre un sostegno finanziario strutturato e coordinato a livello europeo per aiutare i gruppi di ricerca e le industrie europee a rimanere in posizione di punta in un contesto internazionale altamente competitivo, assicurare un rapido e ampio sfruttamento industriale della leadership tecnologica in ogni parte d’Europa, con cospicui effetti di ricaduta sull’insieme della società, condividere la presa di rischi e unire le forze armonizzando strategie e investimenti nella prospettiva di un comune interesse europeo. La Commissione può decidere, previa notifica da parte dello Stato membro o del gruppo di Stati membri interessati e purché sussistano tutte le condizioni del caso, che le iniziative dell’impresa comune ECSEL sono qualificabili come importanti progetti d’interesse comune europeo.

(18)

Le associazioni private AENEAS, ARTEMISIA ed EPoSS hanno espresso per iscritto il loro accordo affinché le attività di ricerca e innovazione nell’ambito dell’impresa comune ECSEL si svolgano all’interno di una struttura confacente alla natura del partenariato pubblico-privato. È opportuno che le associazioni private accettino lo statuto che figura in allegato al presente regolamento mediante una lettera di adesione.

(19)

Ai fini del conseguimento dei propri obiettivi, l’impresa comune ECSEL dovrebbe erogare aiuti finanziari, prevalentemente sotto forma di sovvenzioni, ai partecipanti selezionati in seguito a inviti aperti e concorrenziali a presentare proposte. Il sostegno finanziario dovrebbe avere come bersaglio comprovate disfunzioni del mercato che impediscono lo svolgimento del programma in questione e come effetto quello di incentivare cambiamenti di comportamento dei beneficiari.

(20)

L’impresa comune ECSEL dovrebbe operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti ai suoi organi competenti e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e diffusione destinate al pubblico. Il regolamento interno degli organi dell’impresa comune ECSEL dovrebbe essere reso pubblico.

(21)

Nel valutare l’impatto complessivo dell’impresa comune ECSEL, è opportuno tenere conto degli investimenti realizzati da tutti i soggetti giuridici diversi dall’Unione e dagli Stati partecipanti all’impresa comune ECSEL («stati partecipanti ECSEL») che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell’impresa comune ECSEL. Sono previsti investimenti complessivi pari ad almeno 2 340 000 000 EUR.

(22)

Al fine di mantenere la parità di condizioni per tutte le imprese attive nel mercato interno, è opportuno che i finanziamenti erogati dal programma quadro dell’Unione siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato, in modo da garantire l’efficacia della spesa pubblica e prevenire distorsioni del mercato quali il soffocamento dei finanziamenti privati, la creazione di strutture di mercato inefficaci o la preservazione di aziende inefficienti.

(23)

La partecipazione ad azioni indirette finanziate dall’impresa comune ECSEL dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). L’impresa comune ECSEL dovrebbe altresì assicurare un’applicazione coerente di tali norme sulla base delle misure pertinenti adottate dalla Commissione. I criteri di ammissibilità specifici applicabili ai singoli candidati per ottenere finanziamenti da parte degli Stati partecipanti a ECSEL possono essere stabiliti dalle competenti autorità. Le norme specifiche in merito all’ammissibilità dei costi possono essere stabilite dagli Stati partecipanti a ECSEL quando non incaricano l’impresa comune ECSEL di assegnare i loro contributi ai partecipanti alle azioni indirette.

(24)

L’impresa comune ECSEL dovrebbe inoltre utilizzare mezzi elettronici gestiti dalla Commissione per garantire l’apertura e la trasparenza e agevolare la partecipazione a essa. Pertanto, gli inviti a presentare proposte dell’impresa comune ECSEL dovrebbero altresì essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione. Dati pertinenti relativi fra l’altro alle proposte, ai richiedenti, alle sovvenzioni e ai partecipanti dovrebbero inoltre essere resi disponibili dall’impresa comune ECSEL a fini di inserimento nei sistemi elettronici di diffusione e comunicazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione in un formato appropriato e con la frequenza corrispondente agli obblighi di comunicazione della Commissione.

(25)

Nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione, l’impresa comune ECSEL dovrebbe tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level).

(26)

Il contributo finanziario dell’Unione dovrebbe essere gestito secondo il principio della sana gestione finanziaria e conformemente alle pertinenti norme in materia di gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (10).

(27)

Ai fini della semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e documentazione e relazioni sproporzionate. Gli audit sui beneficiari di fondi dell’Unione nell’ambito del presente regolamento dovrebbero essere effettuati a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013.

(28)

Gli interessi finanziari dell’Unione e degli altri membri dell’impresa comune ECSEL dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate per l’intero ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione e l’individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, indebitamente o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni amministrative e pecuniarie conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(29)

È opportuno che il revisore contabile interno della Commissione eserciti nei confronti dell’impresa comune ECSEL le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.

(30)

In considerazione della natura specifica e dell’attuale status delle imprese comuni e al fine di assicurare continuità con il settimo programma quadro, le imprese comuni dovrebbero continuare a essere oggetto di una procedura di discarico distinta. In deroga all’articolo 60, paragrafo 7, e all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune ECSEL dovrebbe pertanto essere dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Di conseguenza, gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 non dovrebbero applicarsi al contributo finanziario dell’Unione per l’impresa comune ECSEL ma dovrebbero allinearsi per quanto possibile a quelli previsti per gli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. La verifica dei conti e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.

(31)

Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire a colmare i divari in materia di ricerca e innovazione all’interno dell’Unione promuovendo sinergie con i fondi strutturali e d’investimento europei (fondi ESI). L’impresa comune ECSEL dovrebbe pertanto cercare di sviluppare strette interazioni con i fondi ESI che possono contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale nell’ambito dell’impresa comune ECSEL e sostenere le iniziative di specializzazione intelligente.

(32)

Le imprese comuni ENIAC e ARTEMIS sono state costituite per un periodo che va fino al 31 dicembre 2017. L’impresa comune ECSEL dovrebbe continuare a sostenere i programmi di ricerca nei campi della nanoelettronica e dei sistemi informatici incorporati realizzando le restanti azioni intraprese nell’ambito dei regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008 conformemente a tali regolamenti. Per garantire l’uso ottimale dei finanziamenti destinati alla ricerca, la fase di transizione dalle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS all’impresa comune ECSEL dovrebbe essere allineata e sincronizzata con la fase di transizione dal settimo programma quadro a Orizzonte 2020. Per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è pertanto opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008 e adottare disposizioni transitorie.

(33)

In considerazione dell’obiettivo di Orizzonte 2020 di conseguire una maggiore semplificazione e coerenza, tutti gli inviti a presentare proposte nell’ambito dell’impresa comune ECSEL dovrebbero tenere conto della durata del programma quadro Orizzonte 2020.

(34)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire il rafforzamento della ricerca industriale e dell’innovazione in tutta l’Unione attraverso l’attuazione, da parte dell’impresa comune RCSEL, dell’iniziativa tecnologica congiunta «Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea», non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, per evitare duplicazioni non necessarie, mantenere la massa critica e garantire che pubblico il finanziamento sia utilizzato in modo ottimale, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Costituzione

1.   Ai fini dell’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta «Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea», è costituita, per un periodo fino al 31 dicembre 2024, un’impresa comune ai sensi dell’articolo 187 TFUE («l’impresa comune ECSEL»). Per tenere conto della durata di Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte nell’ambito dell’impresa comune ECSEL sono lanciati entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati entro il 31 dicembre 2021.

2.   L’impresa comune ECSEL sostituisce le imprese comuni ENIAC e ARTEMIS, istituite rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008, alle quali subentra.

3.   L’impresa comune ECSEL è un organismo incaricato dell’attuazione di un partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

4.   L’impresa comune ECSEL è dotata di personalità giuridica. In tutti gli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni di tali Stati membri. In particolare, essa può acquistare o alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio.

5.   L’impresa comune ECSEL ha sede a Bruxelles, Belgio.

6.   Lo statuto dell’impresa comune ECSEL («lo statuto») è riportato nell’allegato.

Articolo 2

Obiettivi e ambito di applicazione

1.   L’impresa comune ECSEL persegue i seguenti obiettivi:

a)

contribuire all’attuazione del regolamento (UE) n. 1291/2013 e, in particolare, della parte II della decisione 2013/743/UE;

b)

contribuire allo sviluppo di un’industria forte e competitiva a livello mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici nell’Unione;

c)

garantire la disponibilità di componenti e sistemi elettronici sui principali mercati, in risposta alle molteplici sfide per la società e nell’intento di mantenere l’Europa all’avanguardia dello sviluppo tecnologico, colmando il divario tra ricerca e sfruttamento, rafforzando le capacità di innovazione e stimolando la crescita economica e occupazionale nell’Unione;

d)

armonizzare le strategie degli Stati membri in modo da attrarre investimenti privati e contribuire all’efficacia dei finanziamenti pubblici evitando un’inutile duplicazione e frammentazione degli sforzi, nonché agevolando la partecipazione di quanti sono impegnati nella ricerca e nell’innovazione;

e)

mantenere e incrementare la capacità di fabbricazione di semiconduttori e sistemi intelligenti in Europa, assicurando la leadership anche in termini di mezzi di produzione e di lavorazione dei materiali;

f)

occupare e consolidare una posizione di punta nella progettazione e nell’ingegneria di sistemi, comprese le tecnologie incorporate;

g)

offrire a tutti gli operatori interessati l’accesso a un’infrastruttura di livello mondiale per la progettazione e la fabbricazione di componenti elettronici e di sistemi incorporati/ciberfisici e intelligenti; e

h)

creare un ecosistema dinamico comprendente piccole e medie imprese (PMI), così da consolidare i cluster esistenti e promuovere la creazione di nuovi cluster in nuovi settori promettenti.

2.   L’ambito d’azione dell’impresa comune ECSEL si fonda sui risultati ottenuti dalle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS, dalla piattaforma tecnologica europea EPoSS e dai lavori finanziati attraverso altri programmi nazionali ed europei. L’impresa comune ECSEL promuoverà in modo adeguato ed equilibrato nuovi sviluppi e sinergie, principalmente tra i seguenti comparti:

a)

tecnologie di progettazione, lavorazione e integrazione, apparecchiature, materiali e fabbricazione per micro e nanoelettronica, tendenti alla miniaturizzazione, diversificazione e differenziazione, integrazione eterogenea;

b)

processi, metodi, strumenti e piattaforme, progettazioni e architetture di riferimento per software e/o sistemi incorporati/ciberfisici ad alta intensità di controllo, imperniati su una connettività e un’interoperabilità senza soluzione di continuità, sicurezza funzionale, massima disponibilità e sicurezza per le applicazioni di tipo professionale e di largo consumo, nonché servizi connessi; e

c)

approcci multidisciplinari per sistemi intelligenti, supportati da sviluppi nella progettazione olistica e nella fabbricazione avanzata per la realizzazione di sistemi intelligenti autonomi e adattabili, dotati di interfacce sofisticate e capaci di offrire funzionalità complesse, basate ad esempio sull’integrazione senza soluzione di continuità di funzioni di rilevamento, attivazione, elaborazione, fornitura di energia e messa in rete.

Articolo 3

Contributo finanziario dell’Unione

1.   Il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune ECSEL, compresi gli stanziamenti dell’EFTA, a copertura delle spese amministrative e dei costi operativi, ammonta fino a 1 184 874 000 EUR. Il contributo finanziario dell’Unione è a carico degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell’Unione e destinati al programma specifico, recante attuazione di Orizzonte 2020 (2014-2020), istituito dalla decisione 2013/743/UE. L’esecuzione del bilancio riguardo al contributo finanziario dell’Unione è affidata all’impresa comune ECSEL in quanto organismo di cui all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e agli articoli 60 e 61 dello stesso regolamento.

2.   Le modalità del contributo finanziario dell’Unione sono stabilite in un accordo di delega e in convenzioni annuali per il trasferimento di fondi che la Commissione deve concludere, per conto dell’Unione, con l’impresa comune ECSEL.

3.   L’accordo di delega di cui al paragrafo 2 del presente articolo tiene conto degli elementi di cui all’articolo 58, paragrafo 3, e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché all’articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, come pure dei seguenti elementi:

a)

i requisiti relativi al contributo dell’impresa comune ECSEL per quanto riguarda i pertinenti indicatori di prestazione di cui all’allegato II della decisione 2013/743/UE;

b)

i requisiti relativi al contributo dell’impresa comune ECSEL ai fini del controllo di cui all’allegato III della decisione 2013/743/UE;

c)

gli indicatori di prestazione specifici connessi al funzionamento dell’impresa comune ECSEL;

d)

le disposizioni concernenti la messa a disposizione di dati necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai propri obblighi di diffusione e comunicazione di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1291/2013, compreso sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;

e)

le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte dell’impresa comune ECSEL anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;

f)

l’impiego di risorse umane e le relative modifiche, in particolare l’assunzione per gruppo di funzioni, grado e categoria, la riclassificazione e qualsiasi modifica dell’organico.

Articolo 4

Contributi di membri diversi dall’Unione

1.   Gli Stati partecipanti a ECSEL apportano un contributo finanziario a copertura dei costi operativi dell’impresa comune ECSEL commisurato al contributo finanziario dell’Unione. Per il periodo di cui all’articolo 1 è previsto l’importo di almeno 1 170 000 000 EUR.

2.   I membri privati dell’impresa comune ECSEL apportano - o provvedono affinché le loro entità costitutive ed entità affiliate apportino - un contributo all’impresa comune ECSEL. Per il periodo di cui all’articolo 1 è previsto l’importo di almeno 1 657 500 000 EUR.

3.   I contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono costituiti dai contributi versati all’impresa comune ECSEL di cui all’articolo 16, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettere b) e c), dello statuto.

4.   I membri dell’impresa comune ECSEL diversi dall’Unione riferiscono al consiglio di direzione della stessa, entro il 31 gennaio di ogni anno, il valore dei contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 apportati in ciascuno dei precedenti esercizi finanziari.

5.   Per la valutazione dei contributi di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera c), dello statuto, i costi sono determinati secondo le consuete prassi contabili delle entità interessate, conformemente ai principi contabili vigenti nello Stato in cui ha sede l’entità e ai pertinenti principi contabili internazionali e ai principi internazionali d’informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore dei conti esterno indipendente, nominato dall’entità interessata. Il metodo di valutazione può essere verificato dall’impresa comune ECSEL se vi è incertezza derivante dalla certificazione. Ove persistano incertezze, esso può essere sottoposto a revisione contabile dall’impresa comune ECSEL.

6.   La Commissione può intraprendere azioni correttive ed eventualmente cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune ECSEL, oppure avviare la procedura di liquidazione di cui all’articolo 26, paragrafo 2, dello statuto, qualora i membri diversi dall’Unione, comprese le loro entità costitutive ed entità affiliate, non apportino, apportino solo parzialmente o apportino in ritardo i contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 5

Regolamento finanziario

Fatto salvo l’articolo 12 del presente regolamento, l’impresa comune ECSEL adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma dell’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione (11).

Articolo 6

Personale

1.   Al personale dell’impresa comune ECSEL si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, quale definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (12) («Statuto dei funzionari» e «Regime applicabile agli altri agenti»), e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per l’applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

2.   Il consiglio di direzione dell’impresa comune ECSEL esercita, nei confronti del personale, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e i poteri conferiti dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a stipulare contratti («i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina»).

Il consiglio di direzione adotta, a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell’autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di tale delega. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di direzione può decidere di sospendere la delega dei poteri dell’autorità che ha il potere di nomina al direttore esecutivo e qualsiasi successiva subdelega da parte di quest’ultimo. In tali casi il consiglio di direzione esercita i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale dell’impresa comune ECSEL che non sia il direttore esecutivo.

3.   Il consiglio di direzione adotta adeguate modalità di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari.

4.   Il numero degli effettivi è stabilito nella tabella dell’organico dell’impresa comune ECSEL che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, sulla base del bilancio annuale.

5.   L’organico dell’impresa comune ECSEL comprende agenti temporanei e agenti contrattuali.

6.   Tutte le spese per il personale sono a carico dell’impresa comune ECSEL.

Articolo 7

Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

1.   L’impresa comune ECSEL può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti, i quali non sono alle dipendenze dell’impresa comune ECSEL. Il numero degli esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è sommato all’organico di cui all’articolo 6, paragrafo 4, sulla base del bilancio annuale.

2.   Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce le regole per il distacco di esperti nazionali presso l’impresa comune ECSEL e per il ricorso a tirocinanti.

Articolo 8

Privilegi e immunità

All’impresa comune ECSEL e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 9

Responsabilità dell’impresa comune ECSEL

1.   La responsabilità contrattuale dell’impresa comune ECSEL è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile alla convenzione, alla decisione o al contratto in questione.

2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’impresa comune ECSEL risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dal personale nell’esercizio delle sue funzioni.

3.   Qualsiasi pagamento dell’impresa comune ECSEL destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, come pure i costi e le spese sostenuti in relazione a essa, è considerato una spesa dell’impresa comune ECSEL ed è coperto dalle sue risorse.

4.   L’impresa comune ECSEL è la sola responsabile dell’adempimento dei propri obblighi.

Articolo 10

Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile

1.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi:

a)

in base a ogni clausola compromissoria contenuta in convenzioni o contratti conclusi dall’impresa comune ECSEL o in sue decisioni;

b)

sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell’impresa comune ECSEL nell’esercizio delle sue funzioni;

c)

sulle controversie tra l’impresa comune ECSEL e il suo personale, nei limiti e alle condizioni fissati dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti.

2.   Nelle materie riguardanti i paesi associati, si applicano le disposizioni specifiche dei pertinenti accordi.

3.   Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici del diritto dell’Unione, si applica il diritto dello Stato in cui ha sede l’impresa comune ECSEL.

Articolo 11

Valutazione

1.   Entro il 30 giugno 2017 la Commissione effettua, con l’assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell’impresa comune ECSEL, destinata a valutare, in particolare, il livello di partecipazione e l’entità dei contributi apportati alle azioni indirette dai membri privati e dalle loro entità costitutive ed entità affiliate, nonché da altri soggetti giuridici. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include conclusioni della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni, entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia dell’impresa comune ECSEL sono tenuti in considerazione nella valutazione approfondita e nella valutazione intermedia di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013.

2.   Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può procedere come previsto all’articolo 4, paragrafo 6, o adottare qualsiasi altro provvedimento appropriato.

3.   Entro sei mesi dalla liquidazione dell’impresa comune ECSEL, ma non oltre due anni dopo l’avvio della procedura di liquidazione di cui all’articolo 26 dello statuto, la Commissione conduce una valutazione finale dell’impresa comune ECSEL. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12

Discarico

In deroga all’articolo 60, paragrafo 7, e all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune ECSEL è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura di cui al regolamento finanziario dell’impresa comune ECSEL.

Articolo 13

Audit ex post

1.   Gli audit ex post sulle spese relative alle azioni indirette sono realizzati dall’impresa comune ECSEL a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013 nell’ambito delle azioni indirette di Orizzonte 2020.

2.   La Commissione può decidere di effettuare gli audit di cui al paragrafo 1. In tali casi, si attiene alle norme applicabili, in particolare le disposizioni dei regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012, (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.   L’impresa comune ECSEL consente al personale della Commissione e ad altri soggetti autorizzati dall’impresa comune o dalla Commissione, come pure alla Corte dei conti, l’accesso ai propri locali e a tutte le informazioni, comprese le informazioni in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento degli audit.

2.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (13) e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una convenzione, a una decisione o a un contratto finanziati a norma del presente regolamento.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le convenzioni, le decisioni e i contratti risultanti dall’applicazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, l’impresa comune ECSEL, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali audit e indagini, nei limiti delle rispettive competenze.

4.   L’impresa comune ECSEL garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni.

5.   L’impresa comune ECSEL aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (15). L’impresa comune ECSEL adotta le misure necessarie per agevolare l’espletamento di indagini interne da parte dell’OLAF.

Articolo 15

Riservatezza

Fatto salvo l’articolo 16, l’impresa comune ECSEL protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

Articolo 16

Trasparenza

1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) si applica ai documenti in possesso dell’impresa comune ECSEL.

2.   Il consiglio di direzione dell’impresa comune ECSEL può adottare le modalità pratiche per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.   Fatto salvo l’articolo 10 del presente regolamento, le decisioni adottate dall’impresa comune ECSEL ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo alle condizioni stabilite dall’articolo 228 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 17

Norme in materia di partecipazione e diffusione

1.   Il regolamento (UE) n. 1290/2013 si applica alle azioni finanziate dall’impresa comune ECSEL. A norma di detto regolamento, l’impresa comune ECSEL è considerata un organismo di finanziamento e sovvenziona azioni indirette di cui all’articolo 1, lettera a), dello statuto.

2.   I criteri di ammissibilità specifici applicabili ai singoli candidati per ottenere finanziamenti da parte degli Stati partecipanti a ECSEL possono essere stabiliti dalle competenti autorità finanziatrici. Detti criteri potrebbero includere, fra l’altro, il tipo di candidato, compresi status giuridico e scopo, le condizioni di responsabilità e vitalità, fra cui la solidità finanziaria, e il rispetto degli obblighi fiscali e sociali.

3.   Gli Stati partecipanti a ECSEL che non incaricano l’impresa comune ECSEL di assegnare i loro contributi ai partecipanti alle azioni indirette tramite convenzioni di sovvenzione stipulate dall’impresa comune ECSEL con i partecipanti possono stabilire norme specifiche in merito all’ammissibilità dei costi per il finanziamento dei partecipanti.

4.   I criteri e le norme specifici sono inseriti nel piano di lavoro.

Articolo 18

Sostegno da parte dello Stato ospitante

Tra l’impresa comune ECSEL e lo Stato in cui essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato deve concedere all’impresa comune ECSEL.

Articolo 19

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   I regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008 sono abrogati.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le azioni intraprese nell’ambito dei regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008, compresi i piani di attuazione annuali adottati a norma di detti regolamenti, continuano a essere disciplinate da tali regolamenti fino al loro completamento.

3.   Oltre ai contributi menzionati all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 2, i seguenti contributi a copertura delle spese amministrative dell’impresa comune ECSEL sono erogati nell’arco del periodo 2014-2017 per il completamento delle azioni intraprese nel quadro dei regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008:

a)

2 050 000 EUR a carico dell’Unione,

b)

1 430 000 EUR a carico dell’associazione AENEAS e

c)

975 000 EUR a carico dell’associazione ARTEMISIA.

La valutazione intermedia di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento comprende una valutazione finale delle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS a norma dei regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008.

4.   Il direttore esecutivo nominato ai sensi del regolamento (CE) n. 72/2008 passa a espletare, per il periodo restante del mandato, le funzioni di direttore esecutivo dell’impresa comune ECSEL previste dal presente regolamento a decorrere dal 27 giugno 2014. Le altre condizioni contrattuali concernenti il direttore esecutivo rimangono invariate.

5.   Se il direttore esecutivo nominato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo era al suo primo mandato, egli è nominato per il periodo restante del mandato con la possibilità di prorogare il mandato stesso per un massimo di quattro anni, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, dello statuto. Se il direttore esecutivo nominato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo era al suo secondo mandato, non vi è possibilità di proroga. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6.   Il contratto di lavoro del direttore esecutivo nominato ai sensi del regolamento (CE) n. 74/2008 viene a cessare prima del 27 giugno 2014.

7.   Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale assunto nel quadro dei regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008. I relativi contratti di lavoro possono essere rinnovati a norma del presente regolamento, nel rispetto dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti e compatibilmente con i vincoli di bilancio dell’impresa comune ECSEL.

8.   Il direttore esecutivo dell’impresa comune ECSEL indice la prima riunione del consiglio di direzione e del comitato delle autorità pubbliche.

9.   Salvo diverso accordo tra i membri dell’impresa comune ENIAC e dell’impresa comune ARTEMIS a norma dei regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008, tutti i diritti e gli obblighi, compresi le attività, i debiti o le passività, dei membri delle imprese comuni di cui ai predetti regolamenti sono trasferiti ai membri dell’impresa comune ECSEL ai sensi del presente regolamento.

10.   Gli eventuali stanziamenti inutilizzati nell’ambito dei regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008 sono trasferiti all’impresa comune ECSEL. Ogni eventuale importo dovuto dalle associazioni AENEAS e ARTEMISIA per le spese amministrative delle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS nel periodo 2008-2013 è trasferito all’impresa comune ECSEL secondo modalità stabilite di comune accordo con la Commissione.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. STOURNARAS


(1)  Parere del 10 dicembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (CE) n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)  Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

(4)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 - 2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(5)  Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

(6)  Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell’impresa comune ENIAC (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21).

(7)  Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell’Impresa comune ARTEMIS per l’attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

(10)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(11)  Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2).

(12)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, e istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(13)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(14)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(15)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(16)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


ALLEGATO

STATUTO DELL’IMPRESA COMUNE ECSEL

Articolo 1

Compiti

L’impresa comune ECSEL svolge i seguenti compiti:

a)

sostiene finanziariamente azioni indirette nel campo della ricerca e dell’innovazione, prevalentemente sotto forma di sovvenzioni;

b)

assicura la gestione sostenibile dell’impresa comune ECSEL;

c)

sviluppa una stretta cooperazione e assicura il coordinamento con attività, organismi e soggetti interessati a livello europeo (in particolare Orizzonte 2020), nazionale e transnazionale al fine di creare un ambiente propizio all’innovazione in Europa, promuovere sinergie e migliorare lo sfruttamento dei risultati della ricerca e dell’innovazione nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici;

d)

definisce il piano strategico pluriennale e vi apporta le eventuali modifiche necessarie;

e)

elabora e attua piani di lavoro in esecuzione del piano strategico pluriennale;

f)

bandisce inviti aperti a presentare proposte, valuta le proposte ricevute e assegna sovvenzioni alle azioni indirette attraverso procedure aperte e trasparenti, nei limiti delle risorse disponibili;

g)

pubblica informazioni sulle azioni indirette;

h)

supervisiona la realizzazione delle azioni indirette e gestisce le convenzioni o le decisioni di sovvenzione;

i)

segue i progressi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell’impresa comune ECSEL;

j)

conduce attività di informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione mediante l’attuazione, mutatis mutandis, delle disposizioni dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1291/2013, anche rendendo disponibili e accessibili tramite un database elettronico Orizzonte 2020 comune le informazioni dettagliate sui risultati degli inviti a presentare proposte;

k)

assicura il collegamento con un’ampia gamma di portatori d’interessi, inclusi gli organismi di ricerca e le università;

l)

svolge qualsiasi altro compito necessario al conseguimento degli obiettivi enunciati all’articolo 2.

Articolo 2

Membri

1.

I membri dell’impresa comune ECSEL sono i seguenti:

a)

l’Unione, rappresentata dalla Commissione;

b)

Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, e

c)

previa accettazione del presente statuto mediante lettera di adesione, l’associazione AENEAS, associazione di diritto francese con sede legale a Parigi (Francia); l’associazione ARTEMISIA, associazione di diritto neerlandese con sede legale a Eindhoven (Paesi Bassi); l’associazione EpoSS, associazione di diritto tedesco con sede legale a Berlino (Germania).

2.

I paesi membri dell’impresa comune ECSEL sono di seguito denominati «Stati partecipanti a ECSEL». Ogni Stato partecipante a ECSEL nomina i suoi rappresentanti negli organi dell’impresa comune ECSEL e designa la o le entità nazionali incaricate di adempiere i suoi obblighi in relazione alle attività dell’impresa comune ECSEL.

3.

Gli Stati partecipanti a ECSEL e la Commissione sono di seguito denominati le «autorità pubbliche» dell’impresa comune ECSEL.

4.

Le associazioni private sono di seguito denominate i «membri privati» dell’impresa comune ECSEL. Le entità costitutive sono le entità che costituiscono ciascun membro privato, come definito nello statuto del membro in questione.

Articolo 3

Modifiche della composizione

1.

Gli Stati membri dell’Unione o i paesi associati che non sono elencati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), diventano membri dell’impresa comune ECSEL dopo aver notificato per iscritto al consiglio di direzione la loro accettazione del presente statuto e delle altre disposizioni che disciplinano il funzionamento dell’impresa comune ECSEL.

2.

Purché contribuiscano al finanziamento di cui all’articolo 16, paragrafo 4, ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune ECSEL enunciati all’articolo 2 del presente regolamento e accettino il presente statuto, le seguenti entità possono chiedere di diventare membri dell’impresa comune ECSEL:

a)

qualsiasi altro paese diverso da quelli di cui al paragrafo 1, che porti avanti strategie o programmi di ricerca e innovazione nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici;

b)

qualsiasi altro soggetto giuridico che finanzi direttamente o indirettamente la ricerca e l’innovazione in uno Stato membro o in un paese associato.

3.

Ogni richiesta di adesione all’impresa comune ECSEL ai sensi del paragrafo 2 va indirizzata al consiglio di direzione, il quale valuta la richiesta tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune ECSEL, dopodiché decide in merito alla richiesta stessa.

4.

Qualsiasi membro può porre fine alla sua partecipazione all’impresa comune ECSEL. Il recesso diventa effettivo e irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine, l’ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall’impresa comune ECSEL prima della notifica del recesso.

5.

La partecipazione all’impresa comune ECSEL può essere trasferita a terzi solo previo assenso del consiglio di direzione.

6.

Immediatamente dopo qualsiasi modifica della composizione ai sensi del presente articolo, l’impresa comune ECSEL pubblica nel proprio sito Internet un elenco aggiornato dei suoi membri, unitamente alla data in cui ha effetto tale modifica.

Articolo 4

Organizzazione dell’impresa comune ECSEL

Gli organi dell’impresa comune ECSEL sono:

a)

il consiglio di direzione;

b)

il direttore esecutivo;

c)

il comitato delle autorità pubbliche;

d)

il comitato dei membri privati.

Articolo 5

Composizione del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è composto di rappresentanti dei membri dell’impresa comune ECSEL.

Ogni membro dell’impresa comune ECSEL nomina i suoi rappresentanti e un capo delegazione che è il detentore dei voti del membro che rappresenta in seno al consiglio di direzione.

Articolo 6

Funzionamento del consiglio di direzione

1.

I diritti di voto nel consiglio di direzione sono ripartiti nel modo seguente:

a)

per 1/3 ai membri privati collettivamente;

b)

per 1/3 alla Commissione; e

c)

per 1/3 agli Stati partecipanti a ECSEL collettivamente.

I membri fanno tutto il possibile per raggiungere un consenso. Se non è possibile raggiungerlo, il consiglio di direzione delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi i voti dei membri non presenti.

2.

Nei primi due esercizi finanziari, i diritti di voto degli Stati partecipanti a ECSEL sono ripartiti nel modo seguente:

a)

uno per cento a ciascuno Stato partecipante a ECSEL;

b)

la restante percentuale è ripartita annualmente tra gli Stati partecipanti a ECSEL proporzionalmente ai rispettivi contributi finanziari effettivamente apportati nel corso dei due esercizi precedenti, compresi i contributi alle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS.

Negli esercizi finanziari successivi, la ripartizione dei diritti di voto degli Stati partecipanti a ECSEL è stabilita annualmente in proporzione ai fondi che hanno effettivamente impegnato per azioni indirette nel corso dei due esercizi finanziari precedenti.

I diritti di voto dei membri privati sono ripartiti in parti uguali tra le associazioni private, salvo diversa decisione del comitato dei membri privati.

I diritti di voto per qualsiasi nuovo membro dell’impresa comune ECSEL che non sia uno Stato membro o un paese associato sono determinati dal consiglio di direzione prima dell’adesione di tale membro all’impresa comune ECSEL.

3.

Il consiglio di direzione elegge il proprio presidente per un mandato di almeno un anno.

4.

Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno due volte all’anno. Può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o della maggioranza dei rappresentanti degli Stati partecipanti a ECSEL o della maggioranza dei membri privati, oppure a richiesta del presidente o del direttore esecutivo conformemente all’articolo 16, paragrafo 5. Le riunioni del consiglio di direzione sono indette dal presidente e si tengono abitualmente presso la sede dell’impresa comune ECSEL.

Il quorum del consiglio di direzione è costituito dalla Commissione, dai membri privati e da almeno tre capi delegazione degli Stati partecipanti a ECSEL.

Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, salvo diversa decisione del consiglio di direzione, ma non ha diritto di voto.

Il consiglio di direzione può invitare, a sua discrezione, altre persone ad assistere alle proprie riunioni in veste di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali dell’UE.

5.

I rappresentanti dei membri dell’impresa comune ECSEL non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti in seno al consiglio di direzione.

6.

Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Compiti del consiglio di direzione

1.

Il consiglio di direzione assume la responsabilità generale dell’orientamento strategico e dell’operato dell’impresa comune ECSEL e supervisiona lo svolgimento delle sue attività.

2.

La Commissione, nell’ambito del ruolo da essa svolto all’interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell’impresa comune ECSEL e le pertinenti attività di Orizzonte 2020, al fine di promuovere sinergie in fase di individuazione delle priorità contemplate dalla ricerca collaborativa.

3.

Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti:

a)

valuta, accoglie o respinge le domande di adesione di nuovi membri conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, di tale statuto;

b)

decide di porre fine alla partecipazione all’impresa comune ECSEL di qualsiasi membro inadempiente;

c)

adotta il regolamento finanziario dell’impresa comune ECSEL, conformemente all’articolo 5 del presente regolamento;

d)

adotta il bilancio annuale dell’impresa comune ECSEL, compresa la tabella dell’organico con l’indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;

e)

esercita, nei confronti del personale, i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;

f)

nomina e destituisce il direttore esecutivo, proroga il suo mandato, gli fornisce orientamenti e ne controlla l’operato;

g)

approva l’organigramma dell’ufficio di programma su raccomandazione del direttore esecutivo;

h)

adotta il piano strategico pluriennale di cui all’articolo 21, paragrafo 1;

i)

adotta il piano di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti di cui all’articolo 21, paragrafo 2;

j)

approva la relazione annuale di attività e le spese corrispondenti di cui all’articolo 22, paragrafo 1;

k)

provvede, se del caso, alla costituzione di una struttura di revisione contabile interna dell’impresa comune ECSEL, su raccomandazione del direttore esecutivo;

l)

definisce la strategia di comunicazione dell’impresa comune ECSEL, su raccomandazione del direttore esecutivo;

m)

se del caso, adotta modalità di attuazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento;

n)

se del caso, adotta regole per il distacco di esperti nazionali presso l’impresa comune ECSEL e per il ricorso a tirocinanti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento;

o)

se del caso, costituisce gruppi consultivi che affiancano gli organi dell’impresa comune ECSEL;

p)

se del caso, sottopone alla Commissione una richiesta di modifica del presente regolamento proposta da un membro dell’impresa comune ECSEL;

q)

è responsabile di qualsiasi compito non espressamente assegnato a uno degli organi dell’impresa comune ECSEL e può assegnare tali compiti a uno degli organi suddetti.

Articolo 8

Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

1.

Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione su una rosa di candidati proposta dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. La Commissione provvede affinché gli altri membri dell’impresa comune ECSEL siano adeguatamente rappresentati nella procedura di selezione.

In particolare, sarà assicurata un’idonea rappresentanza degli altri membri dell’impresa comune ECSEL nella fase di preselezione della procedura di selezione. A tale scopo, gli Stati partecipanti a ECSEL e i membri privati nominano di comune accordo un rappresentante e un osservatore a nome del consiglio di direzione.

2.

Il direttore esecutivo fa parte dell’organico dell’impresa comune ECSEL ed è assunto come agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

Ai fini della stipula del contratto di lavoro del direttore esecutivo, l’impresa comune ECSEL è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

3.

La durata del mandato del direttore esecutivo è di tre anni. Alla scadenza del mandato la Commissione valuta, associando opportunamente alla valutazione gli Stati partecipanti a ECSEL e i membri privati, l’operato del direttore esecutivo e i compiti e obiettivi futuri dell’impresa comune ECSEL.

4.

Il consiglio di direzione, deliberando su proposta della Commissione, che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un massimo di quattro anni.

5.

Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6.

Il direttore esecutivo può essere destituito dal suo incarico soltanto previa decisione del consiglio di direzione, che delibera su proposta della Commissione, la quale associa opportunamente gli Stati partecipanti a ECSEL e i membri privati.

Articolo 9

Compiti del direttore esecutivo

1.

Il direttore esecutivo è il massimo responsabile della gestione quotidiana dell’impresa comune ECSEL, in conformità con le decisioni del consiglio di direzione.

2.

Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’impresa comune ECSEL. Risponde al consiglio di direzione.

3.

Il direttore esecutivo provvede all’esecuzione del bilancio dell’impresa comune ECSEL.

4.

Il direttore esecutivo svolge in particolare i seguenti compiti, in modo indipendente:

a)

coordina e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di piano strategico pluriennale, costituito dall’agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione proposta dal comitato dei membri privati e dalle prospettive finanziarie pluriennali elaborate dalle autorità pubbliche;

b)

prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella dell’organico con l’indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;

c)

prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di piano di lavoro, specificando l’oggetto degli inviti a presentare proposte necessari alla realizzazione del piano di attività di ricerca e innovazione proposto dal comitato dei membri privati e le corrispondenti previsioni di spesa proposte dalle autorità pubbliche;

d)

presenta per approvazione al consiglio di direzione i conti annuali;

e)

prepara e presenta per approvazione al consiglio di direzione la relazione annuale di attività, incluse le spese corrispondenti;

f)

firma le singole convenzioni o decisioni di sovvenzione;

g)

firma contratti di appalto;

h)

attua la strategia di comunicazione dell’impresa comune ECSEL;

i)

organizza, dirige e supervisiona le attività e il personale dell’impresa comune ECSEL nei limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;

j)

istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne assicura il funzionamento; riferisce al consiglio di direzione ogni modifica sostanziale dello stesso;

k)

provvede alla valutazione e alla gestione dei rischi;

l)

prende ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati dall’impresa comune ECSEL nel perseguimento degli obiettivi enunciati all’articolo 2 del presente regolamento;

m)

svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.

5.

Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di programma addetto all’esecuzione, sotto la propria responsabilità, di tutte le mansioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L’ufficio di programma è composto dal personale dell’impresa comune ECSEL e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a)

coadiuva la costituzione e la gestione di un idoneo sistema contabile in conformità al regolamento finanziario dell’impresa comune ECSEL;

b)

gestisce gli inviti a presentare proposte in base al piano di lavoro, gestisce le convenzioni o le decisioni di sovvenzione;

c)

fornisce ai membri e agli altri organi dell’impresa comune ECSEL tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all’espletamento delle loro funzioni e risponde alle loro richieste specifiche;

d)

funge da segretariato per gli organi dell’impresa comune ECSEL e assiste i gruppi consultivi eventualmente creati dal consiglio di direzione.

Articolo 10

Composizione del comitato delle autorità pubbliche

Il comitato delle autorità pubbliche è composto di rappresentanti delle autorità pubbliche dell’impresa comune ECSEL.

Ciascuna autorità pubblica nomina i suoi rappresentanti e un capo delegazione che è il detentore dei voti in seno al comitato delle autorità pubbliche.

Articolo 11

Funzionamento del comitato delle autorità pubbliche

1.

I voti in seno al comitato delle autorità pubbliche sono attribuiti annualmente alle autorità pubbliche proporzionalmente al loro contributo finanziario alle attività dell’impresa comune ECSEL per l’anno considerato, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, e con un limite massimo per ogni membro pari al 50 % del numero totale di voti disponibili nel comitato delle autorità pubbliche.

Se meno di tre Stati partecipanti a ECSEL hanno comunicato al direttore esecutivo il loro contributo finanziario ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, la Commissione detiene il 50 % dei voti, mentre il rimanente 50 % è ripartito in parti uguali tra gli Stati partecipanti a ECSEL.

Le autorità pubbliche fanno tutto il possibile per raggiungere un consenso. Se non è possibile raggiungerlo, il comitato delle autorità pubbliche delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi i voti degli Stati partecipanti a ECSEL che non sono presenti.

Ciascuna autorità pubblica ha diritto di veto su tutte le questioni relative all’utilizzo del proprio contributo all’impresa comune ECSEL.

2.

Il comitato delle autorità pubbliche elegge il proprio presidente per un mandato di almeno due anni.

3.

Il comitato delle autorità pubbliche tiene riunioni ordinarie almeno due volte all’anno. Può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o della maggioranza dei rappresentanti degli Stati partecipanti a ECSEL, oppure a richiesta del presidente. Le riunioni del comitato delle autorità pubbliche sono indette dal presidente e si tengono abitualmente presso la sede dell’impresa comune ECSEL.

Il quorum del comitato delle autorità pubbliche è costituito dalla Commissione e da almeno tre capi delegazione degli Stati partecipanti a ECSEL.

Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, salvo diversa decisione del comitato delle autorità pubbliche, ma non ha diritto di voto.

Qualsiasi Stato membro o paese associato che non sia membro dell’impresa comune ECSEL può partecipare al comitato delle autorità pubbliche in veste di osservatore. Gli osservatori ricevono tutta la documentazione pertinente e possono esprimere pareri sulle deliberazioni del comitato delle autorità pubbliche. Tutti gli osservatori saranno vincolati dalle norme in materia di riservatezza cui sono soggetti i membri del comitato delle autorità pubbliche.

Il comitato delle autorità pubbliche può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da una o più autorità pubbliche.

Il comitato delle autorità pubbliche adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

Compiti del comitato delle autorità pubbliche

Il comitato delle autorità pubbliche:

a)

garantisce la corretta applicazione dei principi di equità e trasparenza nell’assegnazione dei fondi pubblici ai partecipanti alle azioni indirette;

b)

approva il regolamento interno per gli inviti a presentare proposte e per la valutazione, la selezione e il controllo delle azioni indirette;

c)

approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte in base al piano di lavoro;

d)

stabilisce una graduatoria delle proposte in base ai criteri di selezione e di aggiudicazione, tenendo conto del contributo di ciascuna di esse al conseguimento degli obiettivi dell’invito e della sinergia con le priorità nazionali;

e)

decide l’assegnazione di fondi pubblici alle proposte selezionate, nei limiti delle dotazioni disponibili, tenendo conto delle verifiche effettuate a norma dell’articolo 18, paragrafo 5. La decisione è vincolante per gli Stati partecipanti a ECSEL senza altre procedure di valutazione o di selezione.

Articolo 13

Composizione del comitato dei membri privati

Il comitato dei membri privati è composto di rappresentanti dei membri privati dell’impresa comune ECSEL.

Ciascun membro privato nomina i suoi rappresentanti e un capo delegazione che è il detentore dei voti in seno al comitato dei membri privati.

Articolo 14

Funzionamento del comitato dei membri privati

1.

Il comitato dei membri privati si riunisce almeno due volte all’anno.

2.

Il comitato dei membri privati può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri.

3.

Il comitato dei membri privati elegge il proprio presidente.

4.

Il comitato dei membri privati adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Compiti del comitato dei membri privati

Il comitato dei membri privati:

a)

redige e aggiorna regolarmente il progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, per il conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune ECSEL enunciati all’articolo 2 del presente regolamento;

b)

prepara ogni anno il progetto di attività di ricerca e innovazione per l’anno seguente, che serve come base per gli inviti a presentare proposte di cui all’articolo 21, paragrafo 2;

c)

presenta al direttore esecutivo, entro i termini fissati dal consiglio di direzione, il progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione e il progetto annuale di attività di ricerca e innovazione;

d)

organizza una consultazione delle parti interessate, aperta a tutti i portatori d’interesse pubblici e privati nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici, per informarli e suscitare reazioni sul progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione e sul progetto di attività di ricerca e innovazione per un determinato anno.

Articolo 16

Fonti di finanziamento

1.

L’impresa comune ECSEL è finanziata congiuntamente dai suoi membri mediante contributi finanziari versati ratealmente e contributi in natura corrispondenti ai costi sostenuti dai membri privati o dalle loro entità costitutive ed entità affiliate per la realizzazione delle azioni indirette e non rimborsati dall’impresa comune ECSEL.

2.

Le spese amministrative dell’impresa comune ECSEL sono coperte dai contributi finanziari di cui:

a)

all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento per il contributo dell’Unione pari a un massimo di 15 255 000 EUR;

b)

all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento per il contributo dei membri privati pari a un massimo di 19 710 000 EUR o l’1 % della somma del costo totale di tutti i progetti, prendendo in considerazione l’importo più elevato dei due, ma comunque non superiore a 48 000 000 EUR;

c)

e all’articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento per i contributi per il completamento delle azioni intraprese nell’ambito dei regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008.

Se una parte dei contributi destinati alle spese amministrative non viene utilizzata, può essere resa disponibile per coprire i costi operativi dell’impresa comune ECSEL.

3.

I costi operativi dell’impresa comune ECSEL sono coperti mediante:

a)

un contributo finanziario dell’Unione;

b)

contributi finanziari degli Stati partecipanti a ECSEL;

c)

contributi in natura dei membri privati o delle loro entità costitutive ed entità affiliate, corrispondenti ai costi da essi sostenuti per la realizzazione delle azioni indirette, al netto dei contributi dell’impresa comune ECSEL, degli Stati partecipanti a ECSEL e di qualsiasi altro contributo dell’Unione a copertura degli stessi costi.

4.

Le risorse dell’impresa comune ECSEL iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:

a)

contributi finanziari dei membri a copertura delle spese amministrative;

b)

contributi finanziari dei membri a copertura dei costi operativi, compresi quelli degli Stati partecipanti a ECSEL che affidano all’impresa comune ECSEL l’incarico ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1;

c)

eventuali entrate generate dall’impresa comune ECSEL;

d)

eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

Gli interessi maturati dai contributi percepiti dall’impresa comune ECSEL sono considerati un suo reddito.

5.

Se uno dei membri dell’impresa comune ECSEL non adempie ai suoi impegni riguardo al contributo finanziario concordato, il direttore esecutivo lo mette per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all’inadempienza. Se l’interessato non vi pone rimedio entro il termine stabilito, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se escludere il membro inadempiente o applicare qualsiasi altra misura fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi.

6.

Tutte le risorse e le attività dell’impresa comune ECSEL sono destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

7.

L’impresa comune ECSEL è proprietaria di tutti gli attivi prodotti o che le sono trasferiti ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

8.

Eccetto in caso di liquidazione dell’impresa comune ECSEL, le eventuali eccedenze rispetto alle uscite non sono versate ai membri dell’impresa comune ECSEL.

Articolo 17

Contributi degli Stati partecipanti a ECSEL

1.

Gli Stati partecipanti a ECSEL possono incaricare l’impresa comune ECSEL di assegnare i loro contributi ai partecipanti alle azioni indirette tramite convenzioni di sovvenzione stipulate dall’impresa comune ECSEL con i partecipanti. Essi possono anche incaricare l’impresa comune ECSEL di pagare i contributi ai partecipanti, oppure effettuare essi stessi i pagamenti previe verifiche compiute dall’impresa comune ECSEL.

2.

Gli Stati partecipanti a ECSEL che non affidano all’impresa comune ECSEL gli incarichi di cui al paragrafo 1 provvedono essi stessi a stipulare le convenzioni di sovvenzione secondo una tempistica analoga a quella delle convenzioni di sovvenzione stipulate dall’impresa comune ECSEL. Gli Stati partecipanti a ECSEL che scelgono di effettuare essi stessi i pagamenti possono avvalersi, nell’ambito della procedura di pagamento, della verifica dell’ammissibilità dei costi effettuata dall’impresa comune ECSEL ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 7.

3.

Le modalità di cooperazione tra gli Stati partecipanti a ECSEL e l’impresa comune ECSEL sono stabilite mediante accordi amministrativi conclusi tra l’impresa comune ECSEL e le entità appositamente designate dagli Stati partecipanti a ECSEL.

4.

Se gli Stati partecipanti a ECSEL affidano all’impresa comune ECSEL gli incarichi di cui al paragrafo 1, gli accordi amministrativi di cui al paragrafo 3 sono integrati da convenzioni annuali stipulate tra l’impresa comune ECSEL e le entità appositamente designate dagli Stati partecipanti a ECSEL, le quali definiscono le modalità e le condizioni per il trasferimento dei contributi finanziari degli Stati partecipanti a ECSEL all’impresa comune ECSEL.

5.

Gli Stati membri, i paesi associati e i paesi terzi che non sono membri dell’impresa comune ECSEL possono concludere accordi analoghi con l’impresa comune ECSEL.

Articolo 18

Finanziamento delle azioni indirette

1.

L’impresa comune ECSEL sovvenziona azioni indirette attraverso inviti a presentare proposte aperti e concorrenziali e l’assegnazione di finanziamenti pubblici nei limiti delle dotazioni disponibili. I finanziamenti pubblici previsti nell’ambito dell’impresa comune ECSEL lasciano impregiudicate le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato.

2.

I contributi finanziari delle autorità pubbliche sono quelli di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettere a) e b), erogati ai partecipanti alle azioni indirette a titolo di rimborso dei costi ammissibili. I tassi specifici di rimborso da parte dell’Unione e di ciascuno Stato partecipante a ECSEL sono inclusi nel piano di lavoro.

3.

Le autorità pubbliche comunicano al direttore esecutivo i rispettivi impegni finanziari riservati a ciascuno degli inviti a presentare proposte inclusi nel piano di lavoro e, compatibilmente con l’articolo 17, paragrafo 1, in tempo utile per la stesura del progetto di bilancio dell’impresa comune ECSEL, tenendo conto della portata delle attività di ricerca e innovazione previste nel piano di lavoro.

4.

Il direttore esecutivo verifica l’ammissibilità dei richiedenti di finanziamenti dell’Unione, mentre gli Stati partecipanti a ECSEL verificano l’ammissibilità dei richiedenti dei loro finanziamenti a fronte degli eventuali criteri di finanziamento nazionali prestabiliti e comunicano i risultati di tali verifiche al direttore esecutivo.

5.

Sulla base delle verifiche di cui al paragrafo 4, il direttore esecutivo compila un elenco di azioni indirette proposte per finanziamento, suddivise per partecipante, e lo trasmette al comitato delle autorità pubbliche, il quale decide l’importo massimo di fondi pubblici che può essere assegnato, conformemente all’articolo 12, lettera e), e incarica il direttore esecutivo di stipulare convenzioni con i partecipanti selezionati.

6.

L’impresa comune ECSEL adotta tutte le misure necessarie, compresa la verifica dell’ammissibilità dei costi, ai fini dell’erogazione dei fondi pubblici ai partecipanti secondo le modalità di cui all’articolo 17, paragrafi 3 e 4.

7.

Gli Stati partecipanti a ECSEL non esigono ulteriori controlli e rapporti tecnici oltre a quelli richiesti dall’impresa comune ECSEL.

Articolo 19

Impegni finanziari

Gli impegni finanziari dell’impresa comune ECSEL non superano l’importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al bilancio dai suoi membri.

Articolo 20

Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 21

Pianificazione operativa e finanziaria

1.

Il piano strategico pluriennale specifica la strategia e i piani per il conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune ECSEL di cui all’articolo 2 del presente regolamento sotto forma di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione, messa a punto dal comitato dei membri privati, e di prospettive finanziarie pluriennali elaborate dalle autorità pubbliche. Esso è inteso a individuare le priorità di ricerca e innovazione per lo sviluppo e l’acquisizione di competenze essenziali per i componenti e i sistemi elettronici in vari settori di applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e contribuire all’emergenza di nuovi mercati e di nuove applicazioni societarie. Il piano va riesaminato periodicamente al passo con l’evoluzione del fabbisogno industriale in Europa.

2.

Il direttore esecutivo presenta per adozione al consiglio di direzione un progetto di piano di lavoro annuale o pluriennale, comprensivo del piano delle attività di ricerca e innovazione, delle attività amministrative e delle corrispondenti previsioni di spesa.

3.

Il piano di lavoro è adottato entro la fine dell’anno precedente alla sua attuazione. Esso è reso pubblico.

4.

Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio annuale per l’esercizio successivo e lo presenta per adozione al consiglio di direzione.

5.

Il consiglio di direzione adotta il bilancio annuale per un determinato esercizio entro la fine dell’esercizio precedente.

6.

Il bilancio annuale è adattato per tener conto dell’importo del contributo dell’Unione iscritto nel bilancio dell’Unione.

Articolo 22

Relazioni operative e finanziarie

1.

Il direttore esecutivo riferisce ogni anno al consiglio di direzione in merito al proprio operato, conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune ECSEL.

Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo presenta per approvazione al consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi compiuti dall’impresa comune ECSEL durante l’anno civile precedente, in particolare rispetto al piano di lavoro annuale relativo a quell’anno. La relazione contiene, tra le altre cose, informazioni sui seguenti aspetti:

a)

attività di ricerca, innovazione e altre azioni realizzate, con le voci di spesa corrispondenti;

b)

le proposte presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;

c)

le proposte selezionate per finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l’indicazione dei contributi erogati dall’impresa comune ECSEL e dagli Stati partecipanti a ECSEL ai singoli partecipanti e alle azioni indirette.

2.

Una volta approvata dal consiglio di direzione, la relazione annuale di attività viene resa pubblica.

3.

Entro il 1o marzo dell’esercizio successivo, il contabile dell’impresa comune ECSEL comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

Entro il 31 marzo dell’esercizio successivo, l’impresa comune ECSEL trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’impresa comune ECSEL ai sensi dell’articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 il contabile redige i conti definitivi dell’impresa comune ECSEL e il direttore esecutivo li trasmette al consiglio di direzione per parere.

Il consiglio di direzione esprime un parere sui conti definitivi dell’impresa comune ECSEL.

Entro il 1o luglio successivo a ciascun esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di direzione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’anno successivo.

Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al Consiglio di direzione.

Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell’articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in oggetto.

Articolo 23

Revisione contabile interna

Il revisore contabile interno della Commissione esercita sull’impresa comune ECSEL le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.

Articolo 24

Responsabilità dei membri e assicurazioni

1.

La responsabilità finanziaria dei membri dell’impresa comune ECSEL per i debiti contratti da quest’ultima è limitata ai rispettivi contributi già versati per le spese amministrative.

2.

L’impresa comune ECSEL sottoscrive e mantiene le assicurazioni necessarie.

Articolo 25

Conflitto di interessi

1.

L’impresa comune ECSEL, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività.

2.

Il consiglio di direzione dell’impresa comune ECSEL adotta norme per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti di interessi che riguardino i membri, gli organi e il personale della stessa. Tali norme prescrivono, in particolare, ai rappresentanti dei membri dell’impresa comune ECSEL che siedono nel consiglio di direzione o nel comitato delle autorità pubbliche di evitare ogni conflitto di interessi.

Articolo 26

Liquidazione

1.

L’impresa comune ECSEL è liquidata alla scadenza del periodo di cui all’articolo 1.

2.

La procedura di liquidazione è avviata automaticamente nel caso in cui l’Unione o tutti i membri privati si ritirino dall’impresa comune ECSEL.

3.

Ai fini della procedura di liquidazione dell’impresa comune ECSEL, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.

4.

Durante la procedura di liquidazione dell’impresa comune ECSEL, le attività sono utilizzate per coprire le passività e le spese di liquidazione. Qualsiasi eccedenza è distribuita fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi finanziari all’impresa comune ECSEL. Qualsiasi eccedenza a favore dell’Unione è restituita al bilancio dell’Unione.

5.

È avviata una procedura ad hoc per garantire l’adeguata gestione di tutte le convenzioni stipulate o decisioni adottate dall’impresa comune ECSEL, nonché di qualsiasi contratto d’appalto la cui durata sia superiore a quella dell’impresa comune ECSEL.


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