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Document 32014R0452

Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014 , che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 133, 6.5.2014, p. 12–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/04/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/452/oj

6.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/12


REGOLAMENTO (UE) N. 452/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2014

che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, gli operatori di paesi terzi che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale con aeromobili devono soddisfare le norme corrispondenti dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).

(2)

Il regolamento (CE) n. 216/2008 non si applica agli operatori di paesi terzi che sorvolano il territorio soggetto alle disposizioni del trattato.

(3)

Il regolamento (CE) n. 216/2008 prevede che, nella misura in cui non esistono norme ICAO pertinenti, gli operatori di paesi terzi devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di cui agli allegati I, III e IV e, se applicabile, all'allegato V ter del regolamento (CE) n. 216/2008, purché tali requisiti non contrastino con i diritti di paesi terzi previsti dalle convenzioni internazionali.

(4)

Il regolamento (CE) n. 216/2008 prevede che l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso «l'Agenzia») rilasci autorizzazioni e monitori costantemente le autorizzazioni da essa rilasciate. L'autorizzazione costituisce una condizione preliminare della procedura per ottenere un permesso operativo o un documento equivalente emesso dal rispettivo Stato membro dell'UE nell'ambito degli attuali accordi in materia di servizi aerei tra gli Stati membri dell'UE e paesi terzi.

(5)

Ai fini delle autorizzazioni iniziali e del monitoraggio continuo, l'Agenzia conduce valutazioni e adotta tutte le misure necessarie per impedire il perdurare di una violazione.

(6)

È necessario che la procedura di autorizzazione degli operatori di paesi terzi sia semplice, proporzionata, conveniente, efficiente e tenga conto dei risultati del programma ispettivo universale di monitoraggio della sicurezza («Universal Safety Oversight Audit Programme») dell'ICAO, delle ispezioni di rampa e delle altre informazioni riconosciute sugli aspetti di sicurezza concernenti operatori di paesi terzi.

(7)

Le valutazioni di operatori di paesi terzi soggetti a divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) possono includere un audit in loco presso i locali dell'operatore. Al fine di rimuovere la sospensione di un'autorizzazione, l'Agenzia può considerare l'eventualità di condurre un audit dell'operatore di un paese terzo.

(8)

Al fine di assicurare una transizione agevole e un elevato livello di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione europea, è necessario che le misure attuative tengano conto delle pratiche raccomandate e dei documenti di orientamento adottati sotto gli auspici dell'ICAO.

(9)

È necessario che l'industria aeronautica e l'amministrazione dell'Agenzia abbiano il tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo quadro normativo e per riconoscere, a determinate condizioni, i permessi operativi o i documenti equivalenti emessi da uno Stato membro per operare verso, all'interno o in uscita dal suo territorio.

(10)

L'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha preparato delle proposte di norme di attuazione e le ha presentate, sotto forma di parere, alla Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per gli operatori di aeromobili di paesi terzi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 216/2008 utilizzati in operazioni di trasporto aereo commerciale in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato, ivi comprese le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca della loro autorizzazione, i privilegi e le responsabilità dei titolari di autorizzazioni nonché le condizioni in base alle quali le operazioni sono vietate, limitate o subordinate a determinate condizioni a fini di sicurezza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«Metodi alternativi di rispondenza», i metodi che propongono un'alternativa ai metodi accettabili di rispondenza esistenti o quelli che propongono nuovi metodi per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative per il quale non sono stati adottati dall'Agenzia metodi accettabili di rispondenza corrispondenti.

2)

«Operazione di trasporto aereo commerciale», l'esercizio di un aeromobile finalizzato al trasporto di passeggeri, merci e posta effettuato dietro compenso o ad altro titolo oneroso.

3)

«Volo», la partenza da un aeroporto specifico verso un aeroporto di destinazione specifico.

4)

«Operatore di un paese terzo», ogni operatore titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da un paese terzo.

Articolo 3

Autorizzazioni

Gli operatori di paesi terzi possono effettuare operazioni di trasporto aereo commerciale in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato solo se soddisfano i requisiti dell'allegato 1 e sono in possesso di un'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia in conformità all'allegato 2 del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri che alla data di entrata in vigore del presente regolamento rilasciano permessi operativi o documenti equivalenti a operatori di paesi terzi a norma della propria legislazione nazionale continuano a farlo. Gli operatori di paesi terzi si conformano al campo di applicazione e ai privilegi definiti nel permesso o nella documentazione equivalente rilasciata dallo Stato membro fino a quando l'Agenzia adotta una decisione in conformità all'allegato 2 del presente regolamento. Gli Stati membri informano l'Agenzia in merito al rilascio di tali autorizzazioni o documenti equivalenti.

Dopo la data in cui l'Agenzia prende una decisione riguardante l'operatore di un paese terzo, o dopo un periodo massimo di 30 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, a seconda della data che cade per prima, lo Stato membro non effettua più una valutazione di sicurezza dell'operatore del paese terzo in questione in conformità alla propria legislazione nazionale quando rilascia permessi operativi.

3.   Gli operatori di paesi terzi che alla data di entrata in vigore sono titolari di un permesso operativo o documento equivalente, presentano una domanda di autorizzazione all'Agenzia entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La domanda deve contenere informazioni in merito a qualsiasi permesso operativo rilasciato da uno Stato membro.

4.   Quando riceve una domanda l'Agenzia valuta la conformità dell'operatore del paese terzo ai requisiti applicabili. La valutazione deve concludersi entro 30 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005 relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'art. 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344, del 27.12.2005, pag. 15).


ALLEGATO 1

PARTE TCO

OPERATORI DI PAESI TERZI

SEZIONE I

Requisiti generali

TCO.100   Campo di applicazione

Il presente allegato (in appresso «Parte — TCO») stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti da un operatore di un paese terzo che effettua operazioni di trasporto aereo commerciale in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato.

TCO.105   Metodi di rispondenza

a)

Dei metodi alternativi di rispondenza rispetto a quelli adottati dall'Agenzia possono essere utilizzati da un operatore di un paese terzo per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 (1) e alla parte-TCO.

b)

Quando un operatore di un paese terzo soggetto ad autorizzazione desideri avvalersi di un metodo alternativo di rispondenza rispetto a quelli adottati dall'Agenzia per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alla parte-TCO, prima di applicarlo, lo notifica all'Agenzia assieme ad una descrizione completa del metodo alternativo di rispondenza. La descrizione include tutte le revisioni ai manuali o alle procedure che possano essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri l'ottemperanza alle norme attuative.

L'operatore del paese terzo può applicare tale metodo alternativo di rispondenza previa approvazione da parte dell'Agenzia e ricezione della notifica come stabilito alla norma ART. 105 nell'allegato 2 (in appresso «Parte-ART»).

TCO.110   Misure di mitigazione

a)

Se lo Stato dell'operatore o lo Stato di immatricolazione hanno notificato differenze rispetto alle norme dell'ICAO che sono state individuate dall'Agenzia in conformità alla norma ART 200, lettera d), della parte-ART, l'operatore del paese terzo può proporre misure di mitigazione per stabilire la conformità alla parte-TCO.

b)

L'operatore di un paese terzo dimostra all'Agenzia che queste misure garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello ottenuto con la norma rispetto alla quale sono state notificate le differenze.

TCO.115   Accesso

a)

L'operatore di un paese terzo assicura che a ogni persona autorizzata dall'Agenzia o dallo Stato membro sul cui territorio è atterrato uno dei suoi aeromobili, sarà consentito salire a bordo di tali aeromobili, in qualsiasi momento, con o senza preavviso per:

1)

controllare i documenti e i manuali che devono essere trasportati a bordo ed effettuare ispezioni per garantire l'osservanza della parte-TCO; oppure

2)

effettuare un'ispezione a terra di cui all'allegato 2 del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012 (2).

b)

L'operatore di un paese terzo assicura che ogni persona autorizzata dall'Agenzia abbia accesso a tutte le sue strutture o documenti relativi alle sue attività, comprese le attività subappaltate, per accertare la conformità alla parte-TCO.

SEZIONE II

Operazioni di volo

TCO.200   Requisiti generali

a)

L'operatore di un paese terzo deve rispettare:

1)

le norme applicabili contenute negli allegati alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, in particolare gli allegati 1 (Rilascio delle licenze del personale), 2 (Regole dell'aria), 6 (Utilizzo di aeromobili), parte I (Trasporto aereo commerciale internazionale — Velivoli) o parte III (Operazioni internazionali — Elicotteri), ove applicabile, 8 (Aeronavigabilità di aeromobili), 18 (Merci pericolose) e 19 (Gestione della sicurezza);

2)

le misure di mitigazione accettate dall'Agenzia in conformità alla norma ART. 200, lettera d);

3)

i requisiti pertinenti della parte-TCO; e

4)

le regole dell'aria dell'Unione applicabili.

b)

L'operatore di un paese terzo assicura che un aeromobile utilizzato in operazioni in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato sia utilizzato in conformità:

1)

al suo certificato di operatore aereo (COA) e alle specifiche operative associate; e

2)

all'autorizzazione rilasciata in conformità al presente regolamento e al campo di applicazione e ai privilegi definiti nelle specifiche ad esso allegate.

c)

L'operatore di un paese terzo assicura che un aeromobile utilizzato in operazioni in entrata, all'interno o in uscita dall'Unione abbia un certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile (CofA) rilasciato o convalidato da:

1)

lo Stato di immatricolazione; oppure

2)

lo Stato dell'operatore, a condizione che lo Stato dell'operatore e lo Stato di immatricolazione abbiano concluso un accordo a norma dell'articolo 83 bis della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, che trasferisce la responsabilità per il rilascio del certificato di navigabilità.

d)

L'operatore di un paese terzo deve, su richiesta, fornire all'Agenzia tutte le informazioni rilevanti per la verifica della conformità alla parte-TCO.

e)

Fatto salvo il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'operatore di un paese terzo notifica, senza indebito ritardo, all'Agenzia qualsiasi incidente come definito nell'allegato 13 dell'ICAO, che coinvolge aeromobili utilizzati nell'ambito del proprio COA.

TCO.205   Apparati di navigazione, comunicazione e sorveglianza

Quando si effettuano operazioni all'interno dello spazio aereo al di sopra del territorio al quale si applica il trattato, l'operatore di un paese terzo deve attrezzare i propri aeromobili con apparati di navigazione, comunicazione e sorveglianza e utilizzarli come previsto in detto spazio aereo.

TCO.210   Documenti, manuali e registrazioni da trasportare

L'operatore di un paese terzo assicura che tutti i documenti, manuali e registrazioni, che devono essere presenti a bordo, siano validi e aggiornati.

TCO.215   Produzione di documentazione, manuali e giornali di bordo

Entro un tempo ragionevole dalla richiesta in tal senso da parte di una persona autorizzata dall'Agenzia o dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'aeromobile è atterrato, il pilota in comando presenta a tale persona la documentazione, i manuali e i giornali di bordo.

SEZIONE III

Autorizzazione di operatori di paesi terzi

TCO.300   Domanda di autorizzazione

a)

Prima di iniziare le operazioni di trasporto aereo commerciale a norma della parte-TCO l'operatore del paese terzo chiede e ottiene un'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia.

b)

La domanda di autorizzazione deve essere:

1)

presentata almeno 30 giorni prima della data d'inizio prevista dell'operazione; e

2)

inoltrata nella forma e nei modi stabiliti dall'Agenzia.

c)

Fatti salvi gli accordi bilaterali applicabili, il richiedente fornisce all'Agenzia tutte le informazioni necessarie per valutare se l'operazione in questione sarà condotta in conformità ai requisiti applicabili della norma TCO.200, lettera a). Le informazioni devono comprendere:

1)

la domanda debitamente compilata;

2)

la denominazione ufficiale, la denominazione commerciale, l'indirizzo e l'indirizzo postale del richiedente;

3)

una copia del COA del richiedente e le relative specifiche operative, o documentazione equivalente, attestante la capacità del titolare di effettuare le operazioni in questione, rilasciata dallo Stato dell'operatore;

4)

l'attuale atto di costituzione del richiedente o certificato di registrazione delle imprese o documento simile rilasciato dal registro delle società nel paese della sede principale di attività;

5)

la data proposta di inizio, il tipo di operazione e le aree geografiche interessate.

d)

Se necessario, l'Agenzia può richiedere qualsiasi altro documento pertinente, manuali o approvazioni specifiche rilasciate o approvate dallo Stato dell'operatore o Stato di immatricolazione.

e)

Per gli aeromobili non immatricolati nello Stato dell'operatore l'Agenzia può richiedere:

1)

i dettagli del contratto di noleggio per ciascun aeromobile gestito in tal modo; e

2)

se applicabile, una copia del contratto tra lo Stato dell'operatore e lo Stato di immatricolazione ai sensi dell'articolo 83 bis della Convenzione dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale riguardante l'aeromobile.

TCO.305   Voli non di linea — notifica una tantum

a)

In deroga alla norma TCO.300 lettera a), un operatore di un paese terzo può eseguire voli di ambulanza aerea o voli non di linea o una serie di voli non di linea per superare una necessità operativa imprevista, immediata e urgente senza aver prima ottenuto un'autorizzazione, a condizione che l'operatore:

(1)

ne dia comunicazione all'Agenzia prima della data prevista del primo volo nella forma e modalità da essa stabilite;

(2)

non sia soggetto a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); e

(3)

chieda un'autorizzazione entro dieci giorni lavorativi dalla data di notifica all'Agenzia in conformità alla norma TCO.300.

b)

Il volo(i) specificato(i) nella notifica di cui alla lettera a), punto 1, può essere effettuato per un periodo che non superi sei settimane dalla data di notifica o fino a quando l'Agenzia abbia preso una decisione in merito alla domanda in conformità alla parte-ART, a seconda di quale data cade prima.

c)

Una notifica può essere presentata solo una volta ogni 24 mesi, da un operatore.

TCO.310   Privilegi di un titolare di autorizzazione

I privilegi dell'operatore sono elencati nelle specifiche dell'autorizzazione e non eccedono i privilegi concessi dallo Stato dell'operatore.

TCO.315   Modifiche

a)

Salvo accordi di cui alla norma ART.210, lettera c), qualsiasi modifica riguardante le condizioni di un'autorizzazione o le specifiche associate è soggetta all'autorizzazione preventiva dell'Agenzia.

b)

La richiesta di autorizzazione preventiva da parte dell'Agenzia è presentata dall'operatore del paese terzo almeno 30 giorni prima della data di modifica prevista.

L'operatore del paese terzo fornisce all'Agenzia le informazioni di cui alla norma TCO.300, limitatamente alla portata della modifica.

Dopo la presentazione della domanda di modifica l'operatore del paese terzo opera secondo le condizioni prescritte dall'Agenzia in conformità alla norma ART.225, lettera b).

c)

Tutte le modifiche che non richiedono autorizzazione preventiva, come concordato secondo la norma ART.210, lettera c), sono notificate all'Agenzia prima che avvenga la modifica.

TCO.320   Mantenimento della validità

a)

L'autorizzazione resta valida a condizione che:

1)

l'operatore del paese terzo continui a soddisfare i pertinenti requisiti della parte-TCO. Vengono prese in considerazione anche le disposizioni relative al trattamento dei rilievi, come specificato alla norma TCO.325;

2)

venga mantenuta la validità del COA o di un documento equivalente rilasciato dallo Stato dell'operatore e le specifiche delle operazioni, se del caso;

3)

all'Agenzia venga concesso l'accesso all'operatore del paese terzo come specificato alla norma TCO.115;

4)

l'operatore del paese terzo non sia soggetto a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005;

5)

l'autorizzazione non sia ceduta, sospesa o revocata;

6)

l'operatore del paese terzo abbia effettuato almeno un volo ogni 24 mesi civili in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato relativo all'autorizzazione.

b)

In caso di rinuncia o revoca, l'autorizzazione è restituita all'Agenzia.

TCO.325   Rilievi

Dopo avere ricevuto una notifica dei rilievi evidenziati dall'Agenzia ai sensi della norma ART.230, l'operatore di un paese terzo:

a)

individua le cause che sono alla base della non conformità;

b)

stabilisce un piano di azioni correttive per affrontare le cause che sono alla base della non conformità entro un periodo di tempo accettabile e presenta tale piano all'Agenzia;

c)

dimostra l'attuazione di azioni correttive in modo soddisfacente per l'Agenzia entro il periodo concordato con l'Agenzia ai sensi della norma ART.230, lettera e), punto 1).


(1)  Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n 6/2013 della Commissione dell'8 gennaio 2013 (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 34).

(2)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).

(4)  Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005 relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344, del 27.12.2005, pag. 15).


ALLEGATO 2

PARTE ART

REQUISITI PER LE AUTORITÀ RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE DI OPERATORI DI PAESI TERZI

SEZIONE I

Generalità

ART.100   Campo di applicazione

Il presente allegato (Parte-ART) stabilisce i requisiti amministrativi cui devono conformarsi gli Stati membri e l'Agenzia, in particolare per quanto riguarda:

a)

il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni degli operatori di paesi terzi che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale; e

b)

il monitoraggio di questi operatori.

ART.105   Metodi alternativi di rispondenza

L'Agenzia valuta tutti i metodi alternativi di rispondenza proposti dagli operatori di paesi terzi in conformità alla norma TCO.105, lettera b), analizzando la documentazione fornita e, se ritenuto necessario, conducendo un'ispezione dell'operatore del paese terzo.

Se l'Agenzia ritiene che i metodi alternativi di rispondenza siano conformi alla parte-TCO, comunica al richiedente, senza indebito ritardo, che i metodi alternativi di rispondenza possono essere attuati e, ove applicabile, modifica di conseguenza l'autorizzazione del richiedente.

ART.110   Scambio di informazioni

a)

L'Agenzia informa la Commissione e gli Stati membri quando:

1)

respinge una domanda di autorizzazione;

2)

impone un limite a causa di problemi di sicurezza, sospende o revoca un'autorizzazione.

b)

L'agenzia informa gli Stati membri delle notifiche ricevute in conformità alla norma TCO.305 entro un giorno lavorativo dalla data di ricezione della notifica.

c)

L'Agenzia mette regolarmente a disposizione degli Stati membri un elenco aggiornato contenente le autorizzazioni che ha rilasciato, limitato, modificato, sospeso o revocato.

d)

Gli Stati membri informano l'Agenzia quando intendono adottare una misura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005.

ART.115   Conservazione della documentazione

a)

L'Agenzia istituisce un sistema per la conservazione della documentazione che prevede un adeguato immagazzinamento, l'accessibilità e una tracciabilità affidabile:

1)

dell'addestramento, della qualificazione e dell'autorizzazione del proprio personale;

2)

delle autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi o notifiche pervenutegli;

3)

delle procedure di autorizzazione e monitoraggio continuo degli operatori del paese terzo autorizzati;

4)

dei rilievi, delle azioni correttive concordate e della data di conclusione dell'azione;

5)

delle misure di esecuzione adottate, anche in forma di ammende richieste dall'Agenzia a norma del regolamento (CE) n. 216/2008;

6)

dell'attuazione delle azioni correttive imposte dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008; e

7)

dell'utilizzo di disposizioni sulla flessibilità in conformità all'articolo 18, lettera d), del regolamento (CE) n. 216/2008.

b)

Tutta la documentazione viene conservata per un periodo minimo di 5 anni, fatta salva la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.

SEZIONE II

Autorizzazione, monitoraggio e controllo dell'attuazione

ART.200   Procedura di valutazione iniziale — Generalità

a)

Dopo avere ricevuto una richiesta di autorizzazione ai sensi della norma TCO.300, l'Agenzia valuta la conformità dell'operatore del paese terzo ai requisiti applicabili.

b)

La valutazione iniziale è completata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda oppure 30 giorni prima della data d'inizio dell'operazione, se successiva.

Se la valutazione iniziale richiede una nuova valutazione, oppure un audit, il periodo di valutazione è prorogato per la durata della nuova valutazione, o dell'audit, a seconda dei casi.

c)

La valutazione iniziale è basata sui seguenti elementi:

1)

documentazione e dati forniti dall'operatore del paese terzo;

2)

informazioni pertinenti sulle prestazioni in termini di sicurezza dell'operatore del paese terzo, incluse le relazioni delle ispezioni di rampa, le informazioni riportate in conformità alla norma ARO.RAMP.145, lettera c), gli standard di settore riconosciuti, i record degli incidenti e i provvedimenti attuativi adottati da un paese terzo;

3)

informazioni pertinenti sulle capacità di supervisione dello Stato dell'operatore o Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, inclusi i risultati degli audit svolti a norma delle convenzioni internazionali o dei programmi di valutazione della sicurezza dello Stato; e

4)

decisioni, indagini ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 o consultazioni congiunte ai sensi del regolamento (CE) n. 473/2006 (1).

d)

L'Agenzia, in consultazione con gli Stati membri, individua quegli standard ICAO per i quali può accettare misure di mitigazione nel caso in cui lo Stato dell'operatore o lo Stato di immatricolazione abbia notificato una differenza rispetto all'ICAO. L'Agenzia accetta le misure di mitigazione quando abbia accertato che questi provvedimenti assicurano un livello di sicurezza equivalente a quello ottenuto dalla norma rispetto alla quale sono state notificate le differenze.

e)

Se l'Agenzia non può stabilire un livello sufficiente di fiducia nell'operatore del paese terzo e/o dello Stato dell'operatore durante la valutazione iniziale:

1)

respinge la richiesta quando il risultato della valutazione indica che un'ulteriore valutazione non porterà al rilascio di un'autorizzazione; oppure

2)

conduce ulteriori valutazioni nella misura necessaria per stabilire che l'operazione che si intende effettuare verrà svolta in conformità ai requisiti applicabili della parte-TCO.

ART.205   Procedura di valutazione iniziale — operatori di paesi terzi soggetti a un divieto operativo

a)

Dopo avere ricevuto una richiesta di autorizzazione da parte di un operatore soggetto a un divieto operativo o a una restrizione operativa ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005, l'Agenzia applica la procedura di valutazione pertinente come descritto nella norma ART.200.

b)

Se l'operatore è soggetto a un divieto operativo a causa del fatto che lo Stato dell'operatore non esegue una supervisione adeguata, l'Agenzia informa la Commissione per un'ulteriore valutazione dell'operatore e dello Stato dell'operatore ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.

c)

L'Agenzia effettua un audit quando:

1)

l'operatore del paese terzo accetta di sottoporsi ad un audit;

(2)

l'esito delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), indica che vi è la possibilità che l'audit abbia un risultato positivo; e

(3)

l'audit può essere svolto presso le strutture dell'operatore del paese terzo senza il rischio di compromettere la sicurezza del personale dell'Agenzia.

d)

L'audit dell'operatore del paese terzo può includere una valutazione della supervisione condotta dallo Stato dell'operatore se vi è evidenza di gravi carenze nella supervisione del richiedente.

e)

L'Agenzia informa la Commissione in merito ai risultati dell'audit.

ART.210   Rilascio di un'autorizzazione

a)

L'Agenzia rilascia l'autorizzazione, incluse le specifiche associate, come stabilito nelle appendici I e II, quando:

1)

si è accertato che l'operatore del paese terzo è titolare di un COA in corso di validità o documento equivalente e specifiche operative associate rilasciati dallo Stato dell'operatore;

2)

si è accertato che l'operatore del paese terzo è autorizzato dallo Stato dell'operatore a effettuare operazioni all'interno dell'UE;

3)

si è accertato che l'operatore del paese terzo ha stabilito:

i)

la conformità ai requisiti applicabili della parte-TCO;

ii)

una comunicazione trasparente, adeguata e tempestiva in risposta a un'ulteriore valutazione e/o un audit dell'Agenzia, ove applicabile; e

iii)

un'azione correttiva tempestiva ed efficace presentata in risposta al rilevamento di una non conformità, se del caso;

4)

non vi è alcuna evidenza di gravi carenze nella capacità dello Stato dell'operatore o Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, di certificare e supervisionare l'operatore e/o gli aeromobili conformemente agli standard ICAO applicabili; e

5)

il richiedente non è soggetto a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.

b)

L'autorizzazione viene concessa a tempo indeterminato.

I privilegi e il campo di applicazione delle attività che l'operatore del paese terzo è autorizzato a condurre sono specificati nelle specifiche allegate all'autorizzazione.

c)

L'Agenzia concorda con l'operatore del paese terzo il campo di applicazione delle modifiche riguardanti l'operatore del paese terzo che non richiedono un'autorizzazione preventiva.

ART.215   Monitoraggio

a)

L'Agenzia valuta:

1)

la costante conformità degli operatori di paesi terzi che ha autorizzato ai requisiti applicabili della parte-TCO;

2)

ove applicabile, l'attuazione delle azioni correttive imposte dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

b)

Tale valutazione:

1)

tiene conto della documentazione di sicurezza e dei dati forniti dall'operatore di un paese terzo;

2)

tiene conto delle informazioni pertinenti sulle prestazioni in termini di sicurezza dell'operatore del paese terzo, incluse le relazioni delle ispezioni a terra, le informazioni riportate conformemente alla norma ARO.RAMP.145, lettera c), gli standard di settore riconosciuti, i record degli incidenti e i provvedimenti attuativi adottati da un paese terzo;

3)

tiene conto delle informazioni pertinenti sulle capacità di supervisione dello Stato dell'operatore o Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, inclusi i risultati degli audit svolti a norma delle convenzioni internazionali o dei programmi di valutazione della sicurezza dello Stato;

4)

tiene conto delle decisioni e delle indagini a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005 o delle consultazioni congiunte ai sensi del regolamento (CE) n. 473/2006.

5)

tiene conto delle valutazioni o degli audit precedenti, se svolti; e

6)

fornisce all'Agenzia l'evidenza necessaria nel caso in cui siano richieste delle azioni aggiuntive, inclusi i provvedimenti previsti dalla norma ART.235.

c)

Il campo di applicazione del monitoraggio definito alle lettere a) e b) è determinato in base ai risultati delle autorizzazioni e/o delle attività di monitoraggio passate.

d)

Nel caso in cui, sulla base delle informazioni disponibili, si abbia il sospetto che le prestazioni di sicurezza dell'operatore del paese terzo e/o le capacità di supervisione dello Stato dell'operatore siano diminuite, l'Agenzia procede a valutazioni ulteriori nella misura necessaria per stabilire che l'operazione che si vuole effettuare sarà condotta in conformità ai requisiti applicabili della parte TCO.

e)

L'Agenzia raccoglie ed elabora tutte le informazioni di sicurezza ritenute rilevanti per il monitoraggio.

ART.220   Programma di monitoraggio

a)

L'Agenzia stabilisce e mantiene un programma di monitoraggio in merito alle attività richieste dalla norma ART.215 e, se del caso, dal Capo ARO.RAMP.

b)

Il programma di monitoraggio è elaborato tenendo conto dei risultati delle autorizzazioni e/o attività di monitoraggio passate.

c)

L'Agenzia svolge un esame degli operatori di paesi terzi a intervalli non superiori a 24 mesi.

L'intervallo può essere ridotto se vi sono indicazioni che le prestazioni in materia di sicurezza dell'operatore del paese terzo e/o la capacità di sorveglianza dello Stato dell'operatore potrebbe essere scesa al di sotto degli standard applicabili contenuti negli allegati alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale.

L'Agenzia può prorogare l'intervallo a un massimo di 48 mesi se ha accertato che, durante il precedente periodo di monitoraggio:

1)

non ci sono indicazioni del fatto che l'autorità di supervisione dello Stato dell'operatore non svolga una supervisione efficace sugli operatori che rientrano nella sua responsabilità di supervisione;

2)

l'operatore del paese terzo ha comunicato in modo costante e tempestivo le modifiche di cui alla norma TCO.315;

3)

non sono stati rilasciati rilievi di livello 1, di cui alla norma ART.230, lettera b); e

4)

tutte le azioni correttive sono state attuate entro il termine accettato o esteso dall'Agenzia come definito alla norma ART.230, lettera e), punto 1).

d)

Il programma di monitoraggio include la registrazione delle date delle attività di monitoraggio, comprese le riunioni.

ART.225   Modifiche

a)

Dopo avere ricevuto una richiesta di modifica per cui è necessaria l'approvazione preventiva, l'Agenzia applica la procedura corrispondente come descritto nella norma ART.200, limitatamente alla portata della modifica.

b)

L'Agenzia definisce le condizioni alle quali l'operatore del paese terzo può operare nell'ambito della sua autorizzazione durante la modifica, a meno che l'Agenzia stabilisca che l'autorizzazione deve essere sospesa.

c)

Per le modifiche che non richiedono l'autorizzazione preventiva, l'Agenzia valuta le informazioni fornite nella notifica inoltrata dall'operatore del paese terzo in conformità alla norma TCO.315 per verificare la conformità ai requisiti applicabili. In caso di non conformità, l'Agenzia:

1)

notifica all'operatore del paese terzo la non conformità e richiede una revisione della proposta per ottenere la conformità; e

2)

nel caso di rilievi di livello 1 o livello 2, agisce in conformità alle norme ART.230 e ART.235, a seconda dei casi.

ART.230   Rilievi e azioni correttive

a)

L'Agenzia dispone di un sistema per analizzare i rilievi in merito alla loro rilevanza per la sicurezza.

b)

L'Agenzia emana un rilievo di livello 1 nel caso in cui venga individuata una non conformità significativa rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e della parte TCO o ai termini dell'autorizzazione che riduce la sicurezza o comporta gravi pericoli per la sicurezza del volo.

I rilievi di livello 1 includono, pur non limitandosi a:

1)

la mancata concessione all'Agenzia dell'accesso alle strutture dell'operatore del paese terzo come previsto alla norma TCO.115, lettera b), durante i normali orari di lavoro e dopo una richiesta scritta;

2)

l'attuazione delle modifiche che richiedono una autorizzazione preventiva senza aver ricevuto un'autorizzazione come previsto alla norma ART.210;

3)

l'ottenimento o il mantenimento della validità dell'autorizzazione per mezzo di falsificazione dei documenti presentati;

4)

un uso improprio o fraudolento comprovato del certificato.

c)

L'Agenzia emana un rilievo di livello 2 nel caso in cui venga individuata una non conformità significativa rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e della parte TCO o ai termini dell'autorizzazione che riduce la sicurezza o comporta gravi pericoli per la sicurezza del volo.

d)

Nel caso in cui venga individuato un rilievo durante il monitoraggio l'Agenzia, fatte salve le ulteriori azioni previste dal regolamento (CE) n. 216/2008 e sue norme di attuazione, comunica il rilievo all'operatore del paese terzo in forma scritta e richiede un'azione correttiva per eliminare o attenuare la causa principale, al fine di evitare il ripetersi della/e non conformità identificata.

e)

Nel caso di rilievi di livello 2, l'Agenzia:

1)

concede all'operatore del paese terzo un periodo per l'attuazione delle azioni correttive appropriato alla natura del rilievo. Al termine del periodo, e a seconda della natura del rilievo, l'Agenzia può prorogare il periodo a condizione che abbia concordato un piano di azioni correttive soddisfacente; e

2)

valuta le azioni correttive e il piano di attuazione proposto dall'operatore del paese terzo. Se la valutazione conclude che contiene un'analisi della/e causa/e principale/i e i provvedimenti per eliminare o attenuare efficacemente la/e causa/e principale/i al fine di evitare il ripetersi della/e non conformità, li accetta.

Nel caso in cui un operatore di un paese terzo non sottoponga un piano di azioni correttive accettabile di cui alla norma ART.230, lettera e) punto 1), o non esegua le azioni correttive entro il periodo temporale accettato o prorogato dall'Agenzia, il rilievo diviene un rilievo di livello 1 e vengono intraprese azioni come indicato alla norma ART.235, lettera a).

f)

L'Agenzia registra e informa lo Stato dell'operatore o lo Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, in merito a tutti i rilievi fatti.

ART.235   Limitazione, sospensione e revoca di autorizzazioni

a)

Fatti salvi eventuali provvedimenti attuativi supplementari, l'Agenzia adotta misure per limitare o sospendere l'autorizzazione in caso di:

1)

un rilievo di livello 1;

2)

una prova verificabile del fatto che lo Stato dell'operatore o lo Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, non sia in grado di certificare e sorvegliare l'operatore e/o gli aeromobili conformemente allo standard ICAO applicabile; oppure

3)

l'operatore del paese terzo è soggetto a un provvedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005.

b)

Un'autorizzazione è sospesa per un periodo massimo di 6 mesi. Alla fine del periodo di 6 mesi, l'Agenzia può estendere il periodo di sospensione per ulteriori 3 mesi.

c)

La limitazione o la sospensione viene revocata quando l'Agenzia ritiene che le azioni correttive siano state adottate con successo da parte dell'operatore del paese terzo e/o dello Stato dell'operatore.

d)

Nel considerare la revoca di una sospensione, l'Agenzia svolge un audit dell'operatore del paese terzo se le condizioni di cui alla norma ART.205, lettera c), sono soddisfatte. Nel caso in cui la sospensione sia dovuta a gravi carenze nella supervisione del richiedente da parte dello Stato dell'operatore o Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, l'audit può comprendere una valutazione al fine di verificare se tali carenze di supervisione siano state corrette.

e)

L'Agenzia revoca l'autorizzazione se:

1)

il periodo di cui alla lettera b) è scaduto; oppure

2)

l'operatore del paese terzo è soggetto a un divieto operativo secondo il regolamento (CE) n. 2111/2005.

f)

Se, a seguito di una limitazione di cui alla lettera a), viene imposta una restrizione operativa sull'operatore del paese terzo a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005, l'Agenzia mantiene tale limitazione fino a quando la restrizione operativa è stata ritirata.


(1)  Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84, del 23.3.2006, pag. 8).

Appendice I

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Appendice II

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