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Document 32014R0379
Commission Regulation (EU) No 379/2014 of 7 April 2014 amending Commission Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council
Regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione, del 7 aprile 2014 , recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione, del 7 aprile 2014 , recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 123 del 24.4.2014, p. 1–94
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 379/2014 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2014
recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
È necessario che gli operatori e il personale responsabili dell’esercizio di determinati aeromobili soddisfino i pertinenti requisiti essenziali stabiliti all’allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(2) |
In conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 è necessario che la Commissione adotti le necessarie norme di attuazione per stabilire le condizioni per l’impiego in sicurezza dell’aeromobile. Tali norme dovrebbero in primo luogo tener conto della complessità degli aeromobili, delle organizzazioni e delle operazioni degli aeromobili, nonché i rischi connessi ai differenti tipi di operazioni. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce le norme di attuazione relative alle operazioni commerciali di trasporto aereo effettuate con aeromobili ed elicotteri. È necessario inoltre prevedere norme relative alle operazioni commerciali di trasporto aereo effettuate con palloni e alianti al fine di conformarsi ai principi fondamentali e all’applicabilità del regolamento (CE) n. 216/2008. Inoltre, le specificità di alcune operazioni commerciali con aeromobili ed elicotteri, che iniziano e si concludono nello stesso aerodromo o sito operativo, devono essere trattate in maniera appropriata in base alle loro dimensioni e portata e ai rischi connessi. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione (3) modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 al fine di includere norme relative alle operazioni non commerciali, in funzione della complessità degli aeromobili. È inoltre necessario modificare il regolamento (UE) n. 965/2012 al fine di tener conto dell’attuale stato dell’arte e per assicurare misure proporzionate relative a determinate attività rigorosamente definite effettuate con aeromobili non complessi e per le organizzazioni che vi partecipano. |
(5) |
È necessario inoltre includere norme relative alle operazioni effettuate con velivoli, elicotteri, palloni e alianti tenendo conto degli aspetti particolari di tali operazioni e dei rischi connessi. Per motivi di proporzionalità non sarebbe opportuno sottoporre tutti gli operatori commerciali a certificazione, in particolare per quanto concerne gli operatori commerciali specializzati. Anche se di natura commerciale, tali operatori potrebbero essere sottoposti ad una dichiarazione di capacità, invece di un certificato. Tuttavia, le condizioni applicabili a talune operazioni commerciali specializzate ad alto rischio, che mettono in pericolo dei terzi a terra, devono specificate per motivi di sicurezza e pertanto tali operazioni devono essere soggette ad autorizzazione. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 965/2012 di conseguenza. |
(7) |
Allo scopo di garantire una transizione agevole e un livello elevato di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, è necessario che le misure attuative rispecchino lo stato dell’arte, incluse le migliori pratiche, e il progresso tecnico e scientifico nel settore delle operazioni di volo. È quindi opportuno prendere in considerazione i requisiti tecnici e le procedure amministrative adottati sotto gli auspici dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile e delle Autorità aeronautiche comuni europee fino al 30 giugno 2009, nonché la legislazione in vigore relativa a un ambiente nazionale specifico. |
(8) |
È necessario concedere tempo sufficiente all’industria aeronautica e alle amministrazioni degli Stati membri per adeguarsi al nuovo quadro normativo. |
(9) |
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha preparato delle proposte di norme attuative e le ha presentate, a titolo di parere, alla Commissione a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è modificato come segue:
(1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate relative alle operazioni commerciali di trasporto aereo effettuate con aeromobili, elicotteri, palloni e alianti, tra cui le ispezioni a terra di operatori che si trovano sotto la sorveglianza in materia di sicurezza di un altro Stato membro, quando atterrano in aerodromi situati nel territorio soggetto alle disposizioni del trattato. 2. Il presente regolamento stabilisce inoltre norme dettagliate sulle condizioni concernenti il rilascio, il mantenimento, la modifica, le limitazioni, la sospensione o la revoca di certificati di operatori di aeromobili, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008, impegnati in operazioni commerciali di trasporto aereo, sui privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati, nonché sulle condizioni alle quali le operazioni vengono proibite, limitate o sottoposte a determinate condizioni nell’interesse della sicurezza. 3. Il presente regolamento stabilisce inoltre norme dettagliate per le condizioni e le procedure per la dichiarazione che devono presentare, e per la loro sorveglianza, gli operatori che effettuano operazioni commerciali specializzate e operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi, comprese le operazioni specializzate di aeromobili a motore complessi. 4. Il presente regolamento stabilisce inoltre norme dettagliate concernenti le condizioni alle quali determinati operazioni commerciali specializzate ad alto rischio sono soggette ad autorizzazione a fini di sicurezza, nonché le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni. 5. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di volo che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 216/2008. 6. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di volo con palloni frenati e dirigibili, nonché ai voli con palloni frenati.». |
(2) |
L’articolo 2 è così modificato:
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(3) |
L’articolo 5 è così modificato:
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(4) |
L’articolo 6 è così modificato:
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(5) |
L’articolo 8 è così modificato:
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(6) |
All’articolo 10, il paragrafo 3, è così modificato:
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(7) |
All’articolo 10 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5, 6 e 7: «4. In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli allegati II, III, VII e VIII alle operazioni specializzate fino al 21 aprile 2017. 5. In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli allegati II, III e IV alle:
6. Quando uno Stato membro si avvale della deroga di cui al paragrafo 5, lettera a), si applicano le seguenti norme:
7. Quando uno Stato membro si avvale delle deroghe di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, ne informa la Commissione e l’Agenzia. Tale comunicazione descrive le ragioni che giustificano la deroga in questione e la sua durata, nonché il programma di attuazione con le azioni previste e il relativo calendario.». |
(8) |
Gli allegati da I a VII del regolamento (UE) n. 965/2012 sono modificati come indicato nell’allegato I al presente regolamento. |
(9) |
Un allegato VIII (Parte-SPO) è aggiunto al regolamento (UE) n. 965/2012, come indicato nell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 227 del 24.8.2013, pag. 1).
ALLEGATO I
(1) |
L’allegato I del regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
|
(2) |
L’allegato II del regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
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3) |
L’allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
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4) |
L’allegato IV del regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
|
5) |
L’allegato V del regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
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6) |
All’allegato VI del regolamento (UE) n. 965/2012, la lettera b) della norma NCC.POL.125 è sostituita dalla seguente:
|
7) |
L’allegato VII del regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
|
(1) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).
ALLEGATO II
«ALLEGATO VIII
OPERAZIONI SPECIALIZZATE
[PARTE SPO]
SPO.GEN.005 Campo di applicazione
a) |
Il presente allegato si applica a qualsiasi operazione specializzata nella quale l’aeromobile è utilizzato per attività specializzate come agricoltura, costruzioni, aerofotografia, rilevamenti, pattugliamento e ricognizione, pubblicità aerea. |
b) |
Nonostante la lettera a), le operazioni non commerciali specializzate effettuate con aeromobili complessi a motore devono essere conformi all’allegato VII (Parte NCO). |
c) |
Nonostante la lettera a), le seguenti operazioni con aeromobili complessi a motore possono essere condotte in conformità all’allegato VII (Parte NCO):
|
CAPO A
GENERALITÀ
SPO.GEN.100 Autorità competente
L’autorità competente è l’autorità designata dallo Stato membro nel quale l’operatore ha la sua sede principale di attività o risiede.
SPO.GEN.101 Metodi di rispondenza
Dei metodi alternativi di rispondenza rispetto a quelli adottati dall’Agenzia possono essere utilizzati da un operatore per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative.
SPO.GEN.102 Motoalianti, alianti a motore e palloni misti
a) |
I motoalianti devono essere utilizzati nel rispetto delle prescrizioni per:
|
b) |
I motoalianti devono essere equipaggiati conformemente alle prescrizioni applicabili ai velivoli, salvo disposizioni contrarie al capo D. |
c) |
Gli alianti a motore, esclusi i motoalianti, devono essere operati ed equipaggiati in conformità ai requisiti applicabili agli alianti. |
d) |
I palloni misti devono essere operati in conformità ai requisiti per i palloni ad aria calda. |
SPO.GEN.105 Responsabilità dell’equipaggio
a) |
Un membro d’equipaggio è responsabile della corretta esecuzione dei propri compiti che devono essere specificati nelle procedure operative standard (POS) e, se del caso, nel Manuale delle operazioni. |
b) |
Tranne nel caso dei palloni, durante le fasi critiche del volo o quando ciò sia ritenuto necessario dal pilota in comando ai fini della sicurezza, il membro d’equipaggio deve essere trattenuto alla sua postazione di lavoro salvo disposizioni contrarie specificate nella SOP. |
c) |
Durante il volo, ciascun membro dell’equipaggio di condotta deve mantenere la cintura di sicurezza allacciata quando si trova alla propria postazione. |
d) |
Durante il volo, almeno un membro dell’equipaggio di condotta qualificato deve rimanere ai comandi dell’aeromobile in qualsiasi momento. |
e) |
Nessun membro d’equipaggio presta servizio su un aeromobile:
|
f) |
Ciascun membro d’equipaggio che svolga attività per più di un operatore deve:
|
g) |
Ciascun membro d’equipaggio deve riferire al pilota in comando:
|
SPO.GEN.106 Responsabilità degli specialisti
a) |
Lo specialista è responsabile della corretta esecuzione dei propri compiti che devono essere specificati nella SOP. |
b) |
Tranne nel caso dei palloni, durante le fasi critiche del volo o quando ciò sia ritenuto necessario dal pilota in comando ai fini della sicurezza, lo specialista deve essere trattenuto alla sua postazione di lavoro salvo disposizioni contrarie specificate nella SOP. |
c) |
Lo specialista si assicura di essere trattenuto quando svolge compiti specializzati con le porte esterne aperte o rimosse. |
d) |
Lo specialista deve riferire al pilota in comando:
|
SPO.GEN.107 Responsabilità e autorità del pilota in comando
a) |
Il pilota in comando è responsabile:
|
b) |
Il pilota in comando ha l’autorità di rifiutare di trasportare o sbarcare persone, bagagli o merci che possano costituire un potenziale pericolo per la sicurezza dell’aeromobile o dei suoi occupanti. |
c) |
Il pilota in comando, appena possibile, segnala all’unità dei servizi del traffico aereo (ATS) pertinente le eventuali condizioni meteorologiche o di volo pericolose incontrate che potrebbero incidere sulla sicurezza di altri aeromobili. |
d) |
In deroga alle disposizioni della lettera a), punto 6, in un’operazione a equipaggio multiplo il pilota in comando può continuare un volo oltre il più vicino aerodromo agibile dal punto di vista meteorologico se sono in atto procedure di mitigazione adeguate. |
e) |
Il pilota in comando effettua, in una situazione di emergenza che esiga decisioni e azioni immediate, tutte le azioni che ritiene necessarie in tali circostanze, in conformità al punto 7.d. dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008. In questi casi può, ai fini della sicurezza, deviare da regole, procedure operative e metodi stabiliti. |
f) |
Nei casi di interferenza illecita, il pilota in comando trasmette immediatamente la relativa segnalazione all’autorità competente e informa l’autorità locale designata. |
g) |
Il pilota in comando comunica all’autorità appropriata più vicina, il più rapidamente possibile, qualsiasi incidente che coinvolga l’aeromobile e che comporti feriti gravi o morti o gravi danni all’aeromobile o a beni. |
SPO.GEN.108 Responsabilità e autorità del pilota in comando - palloni
Il pilota in comando di un pallone, in aggiunta alla norma SPO.GEN.107:
a) |
effettua il briefing pre-volo al personale di assistenza durante le operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio del pallone; |
b) |
assicura che nessuno sia autorizzato a fumare a bordo o nelle immediate vicinanze del pallone; e |
c) |
assicura che il personale di assistenza durante le operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio del pallone indossi adeguati indumenti protettivi. |
SPO.GEN.110 Conformità a leggi, regolamenti e procedure
Il pilota in comando, i membri d’equipaggio e gli specialisti si conformano alle leggi, ai regolamenti e alle procedure degli Stati nei quali vengono effettuate le operazioni di volo.
SPO.GEN.115 Lingua comune
L’operatore assicura che tutti i membri dell’equipaggio e gli specialisti siano in grado di comunicare tra loro in una lingua comune.
SPO.GEN.120 Rullaggio di velivoli
L’operatore assicura che un velivolo rulli nell’area di movimento di un aerodromo soltanto se la persona ai comandi:
a) |
è un pilota adeguatamente qualificato; oppure |
b) |
è stata designata dall’operatore e:
|
SPO.GEN.125 Avvio del rotore
Il rotore di un elicottero deve essere avviato al fine di iniziare un volo soltanto in presenza di un pilota qualificato ai comandi.
SPO.GEN.130 Dispositivi elettronici portatili
L’operatore non permette a nessuno di usare a bordo dispositivi elettronici portatili (PED) che possano influenzare negativamente le prestazioni dei sistemi e degli equipaggiamenti dell’aeromobile.
SPO.GEN.135 Informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo
L’operatore assicura, in qualsiasi momento, che siano disponibili per immediata comunicazione ai centri di coordinamento delle ricerche (RCC), le liste contenenti le informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo.
SPO.GEN.140 Documenti, manuali e informazioni obbligatori a bordo
a) |
I seguenti documenti, manuali e informazioni o copie di essi sono obbligatori a bordo di ogni volo, a meno che non sia diversamente specificato:
|
b) |
In deroga alla lettera a), i documenti e le informazioni di cui dalla lettera a), punto 2, alla lettera a), punto 11 e lettera a), punti 14, 17, 18 e 19, possono essere conservati nell’aerodromo o sito operativo sui voli:
|
c) |
In deroga alle disposizioni della lettera a), sui voli con palloni o alianti, esclusi motoalianti (TMG), i documenti e le informazioni di cui alla lettera a), dal punto 1 al punto 10, e lettera a), dal punto 13 al punto 19, possono essere trasportati nel veicolo di recupero. |
d) |
In caso di perdita o furto dei documenti specificati alla lettera a), dal punto 2 al punto 8, l’operazione può continuare fino a quando il volo raggiunga la destinazione o il luogo in cui possono essere forniti i documenti sostitutivi. |
e) |
L’operatore mette a disposizione, entro un tempo ragionevole dalla richiesta avanzata dall’autorità competente, la documentazione obbligatoria da trasportare a bordo. |
SPO.GEN.145 Conservazione, consegna e utilizzazione delle registrazioni dei registratori di volo – operazioni con aeromobili complessi a motore
a) |
A seguito di un incidente o di un inconveniente soggetto a obbligo di notifica, l’operatore di un aeromobile deve conservare le registrazioni originali pertinenti per un periodo di 60 giorni, a meno che l’autorità inquirente non abbia dato istruzioni diverse al riguardo. |
b) |
L’operatore deve effettuare controlli operativi e valutazioni delle registrazioni dei registratori dei dati di volo (FDR), delle registrazioni fatte dal fonoregistratore in cabina di pilotaggio (CVR) e delle registrazioni delle comunicazioni dei dati per assicurare la continua efficienza dei registratori. |
c) |
L’operatore deve conservare le registrazioni per il periodo di tempo operativo del FDR come previsto dalla norma SPO.IDE.A.145 o SPO.IDE.H.145, salvo per le esigenze di prova e di manutenzione dei FDR, nel qual caso è possibile cancellare al massimo un’ora delle registrazioni più vecchie, al momento della prova. |
d) |
L’operatore conserva e mantiene aggiornato un documento contenente le informazioni necessarie per convertire i dati grezzi dai FDR in parametri espressi in supporti di indagine tecnica. |
e) |
L’operatore mette a disposizione tutte le registrazioni dei registratori di volo che sono state conservate, se lo stabilisce l’autorità competente. |
f) |
Le registrazioni CVR possono essere usate soltanto per scopi diversi da quelli investigativi di un incidente o di un inconveniente soggetto a obbligo di notifica, se tutti i membri dell’equipaggio e il personale di manutenzione interessato lo consentono. |
g) |
Le registrazioni FDR o comunicazioni di dati possono essere usate soltanto per scopi diversi da quelli investigativi di un incidente o di un inconveniente soggetto a obbligo di notifica, se:
|
SPO.GEN.150 Trasporto di merci pericolose
a) |
Il trasporto di merci pericolose per via aerea deve essere effettuato in conformità all’allegato 18 della Convenzione di Chicago modificata da ultimo e ampliata dalle Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose (doc. ICAO 9284-AN/905), comprendente supplementi o rettifiche. |
b) |
Le merci pericolose possono essere trasportate soltanto da un operatore approvato in conformità all’allegato V (Parte SpA), capo G, al regolamento (CE) n. 965/2012 eccetto quando:
|
c) |
L’operatore stabilisce procedure per assicurare che vengano prese tutte le precauzioni ragionevoli al fine di impedire che, inavvertitamente, siano trasportate a bordo merci pericolose. |
d) |
L’operatore fornisce al personale le informazioni necessarie per consentirgli di ottemperare alle proprie responsabilità, come richiesto dalle istruzioni tecniche. |
e) |
L’operatore, in conformità alle Istruzioni tecniche, riferisce senza ritardi all’autorità competente e all’autorità appropriata dello Stato in cui si è verificato l’evento in merito a:
|
f) |
L’operatore assicura che gli specialisti ricevano adeguate informazioni riguardanti le merci pericolose. |
g) |
L’operatore assicura che siano fornite, ai punti di accettazione del carico, note informative sul trasporto di merci pericolose come previsto dalle Istruzioni tecniche. |
SPO.GEN.155 Immissione di merci pericolose
L’operatore non deve utilizzare un aeromobile sopra aree congestionate di città, paesi, insediamenti o sopra assembramenti di persone all’aperto quando immette merci pericolose.
SPO.GEN.160 Trasporto e uso di armi
a) |
L’operatore deve garantire che, quando vengono trasportate delle armi su un volo a fini di un incarico specializzato, queste sono messe in sicurezza quando non vengono utilizzate. |
b) |
Lo specialista che utilizza l’arma deve adottare le misure necessarie per impedire che vengano messi in pericolo l’aeromobile e le persone che si trovano a bordo o a terra. |
SPO.GEN.165 Ammissione in cabina di pilotaggio
Il pilota in comando è il responsabile finale dell’autorizzazione all’ammissione in cabina di pilotaggio e assicura che:
a) |
l’ammissione in cabina di pilotaggio non distragga o interferisca con le operazioni di volo; e |
b) |
tutte le persone trasportate in cabina di pilotaggio abbiano familiarità con le relative procedure di sicurezza. |
CAPO B
PROCEDURE OPERATIVE
SPO.OP.100 Uso di aerodromi e siti operativi
L’operatore utilizza soltanto aerodromi e siti operativi adeguati al tipo di aeromobile e operazione interessata.
SPO.OP.105 Specifiche di aerodromi isolati – velivoli
Ai fini della selezione di aerodromi alternati e delle linee guida per il rifornimento, l’operatore considera un aerodromo come aerodromo isolato se il tempo di volo per raggiungere l’aerodromo di destinazione alternato più vicino risulta superiore a:
a) |
nel caso di velivoli con motori a pistoni, 60 minuti; oppure |
b) |
nel caso di velivoli con motori a turbina, 90 minuti. |
SPO.OP.110 Minimi operativi di aerodromo – velivoli ed elicotteri
a) |
Per i voli IFR, l’operatore o il pilota in comando specifica i minimi operativi di aerodromo per ogni aerodromo di partenza, destinazione o alternato che si intende utilizzare. Tali minimi:
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b) |
Nello stabilire i minimi operativi di aerodromo, l’operatore o il pilota in comando tiene conto dei seguenti elementi:
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c) |
I minimi per un tipo specifico di avvicinamento e di procedura di atterraggio possono essere utilizzati se:
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SPO.OP.111 Minimi operativi di aerodromo – operazioni NPA, APV, CAT I
a) |
L’altezza di decisione (DH) da utilizzare per un avvicinamento non di precisione (NPA) effettuato con la tecnica dell’avvicinamento finale in discesa continua (CDFA), procedura di avvicinamento con guida verticale (APV) o operazioni di categoria I (CAT I) non deve essere inferiore al valore più alto tra i seguenti:
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b) |
L’altezza minima di discesa (MDH) per un’operazione NPA effettuata senza la tecnica CDFA non deve essere inferiore al valore più alto tra i seguenti:
Tabella 1 Minimi base
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