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Document 32014R0230
Regulation (EU) No 230/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an instrument contributing to stability and peace
Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2014 , che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace
Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2014 , che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace
GU L 77 del 15.3.2014, p. 1–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 16/12/2017
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 77/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 230/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2014
che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il presente regolamento costituisce uno degli strumenti di sostegno diretto alla politica estera dell'Unione e subentra al regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2013. |
(2) |
Preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale e aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo sono tra i principali obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati, tra l'altro, nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE). Le crisi e i conflitti che si verificano in paesi e regioni e altri fattori, quali il terrorismo, la criminalità organizzata, la violenza di genere, i cambiamenti climatici, le sfide alla sicurezza informatica e le minacce per la sicurezza derivanti da catastrofi naturali costituiscono un rischio per la stabilità e la sicurezza. Per affrontare questi problemi in maniera efficace e tempestiva sono necessari specifici strumenti e risorse finanziarie che siano complementari con gli aiuti umanitari e gli strumenti di cooperazione di lungo termine. |
(3) |
Nelle conclusioni del 15 e 16 giugno 2001, il Consiglio europeo ha approvato il programma dell'Unione per la prevenzione dei conflitti violenti, che evidenziava l'impegno politico dell'Unione a porre la prevenzione dei conflitti fra i principali obiettivi delle relazioni esterne dell'Unione stessa e riconosceva che gli strumenti di cooperazione allo sviluppo possono contribuire alla realizzazione di questo obiettivo. Le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011 sulla prevenzione dei conflitti hanno ribadito la validità di tale programma quale valida base politica per l'ulteriore azione dell'Unione nel settore della prevenzione dei conflitti. Nelle conclusioni del 17 novembre 2009, il Consiglio ha approvato il «concetto di potenziamento delle capacità di dialogo e di mediazione dell'Unione europea». |
(4) |
Le conclusioni del Consiglio, del 19 novembre 2007, sulla risposta dell'Unione alle situazioni di fragilità e le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, anch'esse del 19 novembre 2007, sulla sicurezza e lo sviluppo hanno sottolineato che il nesso tra sviluppo e sicurezza dovrebbe informare le strategie e le politiche dell'Unione per contribuire alla coerenza delle politiche per lo sviluppo a norma dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla coerenza dell'azione esterna dell'Unione in generale. Più specificamente, il Consiglio ha concluso che i lavori futuri in materia di sicurezza e sviluppo debbano includere le implicazioni di sicurezza e sviluppo dei cambiamenti climatici, delle questioni ambientali e relative alla gestione delle risorse naturali nonché della migrazione. |
(5) |
Il Consiglio europeo ha approvato la strategia europea in materia di sicurezza il 12 dicembre 2003 e l'analisi condivisa della relazione sulla sua attuazione l'11 dicembre 2008. Nella comunicazione intitolata «La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura», la Commissione ha messo inoltre in luce l'importanza della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni regionali, in particolare al fine di contrastare minacce molteplici come la tratta degli esseri umani, il traffico di stupefacenti e il terrorismo. |
(6) |
Nella comunicazione intitolata «Verso una risposta dell'Unione alle situazioni di fragilità: l'intervento in circostanze difficili per lo sviluppo sostenibile, la stabilità e la pace», la Commissione ha riconosciuto il contributo essenziale dell'Unione alla promozione della pace e della stabilità affrontando manifestazioni di violenza e risalendo alle cause dell'insicurezza e dei conflitti violenti. È opportuno che il presente regolamento contribuisca alla realizzazione di tali obiettivi. |
(7) |
L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha approvato un approccio globale relativo all'attuazione da parte dell'Unione delle risoluzioni 1325 (2000) e 1820 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, riconoscendo gli stretti legami esistenti tra le questioni della pace, della sicurezza, dello sviluppo e della parità di genere. L'Unione ha chiesto ripetutamente la piena attuazione dell'agenda riguardante le donne, la pace e la sicurezza quale figura nelle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la necessità di combattere la violenza contro le donne nelle situazioni di conflitto e di promuovere la partecipazione delle donne alla costruzione della pace. |
(8) |
Il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012, sollecitano l'elaborazione di orientamenti operativi per garantire che i diritti umani siano presi in considerazione nella concezione e attuazione delle misure di assistenza per la lotta al terrorismo e sottolinea che l'eliminazione della tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti e il rispetto del giusto processo (in particolare la presunzione di innocenza, il diritto a un processo equo e i diritti della difesa) sono una priorità dell'Unione nell'attuazione dei diritti umani. |
(9) |
La democrazia e i diritti umani sono in primo piano nelle relazioni dell'Unione con i paesi terzi e dovrebbero pertanto essere considerati come principi del presente regolamento. |
(10) |
La dichiarazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004 sulla lotta al terrorismo esortava a integrare gli obiettivi di lotta al terrorismo nei programmi di assistenza esterna. La strategia antiterrorismo dell'Unione europea, adottata dal Consiglio il 30 novembre 2005, esortava a una maggiore cooperazione con i paesi terzi e le Nazioni Unite in materia di antiterrorismo. Le conclusioni del Consiglio del 23 maggio 2011 sul rafforzamento dei legami tra la dimensione interna ed esterna dell'antiterrorismo esortavano a rafforzare la capacità delle autorità competenti coinvolte nella lotta al terrorismo nei paesi terzi al momento della programmazione strategica dello strumento per la stabilità istituito dal regolamento (CE) n. 1717/2006. |
(11) |
Il regolamento (CE) n. 1717/2006 è stato adottato per permettere all'Unione di fornire una risposta coerente e integrata alle situazioni di crisi o al delinearsi di una crisi, per far fronte a specifiche minacce alla sicurezza di portata mondiale e transregionale e potenziare la preparazione alle crisi. Il presente regolamento mira a introdurre uno strumento riveduto che, giovandosi dell'esperienza maturata con il regolamento (CE) n. 1717/2006, garantisca maggiore efficacia e coerenza alle azioni dell'Unione nei settori della risposta alle crisi, della prevenzione dei conflitti, della costruzione della pace e della preparazione alle crisi e nel far fronte alle minacce e alle sfide alla sicurezza. |
(12) |
Le misure adottate a norma del presente regolamento dovrebbero perseguire gli obiettivi dell'articolo 21 TUE e degli articoli 208 e 212 TFUE. Dette misure possono essere complementari e dovrebbero essere coerenti con le misure adottate dall'Unione ai fini degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune nel quadro del titolo V del TUE e con quelle adottate nel quadro della parte quinta del TFUE. Il Consiglio e la Commissione dovrebbero collaborare per garantire una tale coerenza, ciascuno secondo le rispettive competenze. |
(13) |
Il presente regolamento dovrebbe essere coerente con le disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna («SEAE») fissate nella decisione 2010/427/UE del Consiglio (3). La dichiarazione del 2010 dell'Alto rappresentante sulla responsabilità politica ha ribadito i principi di dialogo con, consultazione di, e fornitura di informazioni e relazioni al Parlamento europeo. |
(14) |
La Commissione e il SEAE, a seconda dei casi, dovrebbero intrattenere uno scambio regolare di opinioni e informazioni con il Parlamento europeo. Inoltre, ai sensi dei pertinenti accordi interistituzionali in materia, il Parlamento europeo deve avere accesso ai documenti per potere esercitare con cognizione di causa il diritto di controllo di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(15) |
Le norme e le procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione sono stabilite dal regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(16) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. |
(17) |
Data la natura di tali atti di esecuzione, soprattutto del loro orientamento politico e della loro incidenza sul bilancio, detti atti di esecuzione dovrebbero in linea di principio essere adottati secondo la procedura d'esame, tranne nel caso di misure aventi una portata finanziaria limitata. |
(18) |
Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi all'esigenza di una risposta rapida da parte dell'Unione, imperativi motivi d'urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. |
(19) |
È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'efficacia della sua azione esterna. Questa dovrebbe essere realizzata attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna dell'Unione, nonché la creazione di sinergie tra il presente strumento, gli altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre tradursi in un potenziamento reciproco dei programmi previsti dagli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna. |
(20) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(21) |
Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il suo periodo di applicazione che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio annuale, l'importo di riferimento principale ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (6). |
(22) |
È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (7). Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e obiettivi
1. Il presente regolamento istituisce uno strumento (lo «strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace») che fornisce, per il periodo dal 2014 al 2020, sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione incrementando l'efficacia e la coerenza delle azioni dell'Unione nei settori della risposta alle crisi, della prevenzione dei conflitti, della costruzione della pace e della preparazione alle crisi e nel far fronte a minacce globali e transregionali.
2. L'Unione avvia misure di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione finanziaria, economica e tecnica con i paesi terzi, con organizzazioni regionali e internazionali e con altri attori statali e della società civile secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento, la definizione «attori della società civile» include le organizzazioni non governative, le organizzazioni rappresentative di popolazioni autoctone, i gruppi di cittadini e le associazioni professionali locali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali, le organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate, le associazioni di consumatori, le associazioni di donne e giovani, le organizzazioni che operano nel campo dell'insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, le università, le chiese e le associazioni e comunità religiose, i mass media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni private e pubbliche che possono contribuire allo sviluppo o alla dimensione esterna delle politiche interne. Qualora necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento, possono beneficiare del finanziamento altri organismi o attori non elencati nel presente paragrafo.
4. Gli obiettivi specifici del presente regolamento sono:
a) |
in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, contribuire rapidamente alla stabilità attraverso una risposta efficace che concorra a preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per una corretta attuazione delle politiche e delle azioni esterne dell'Unione a norma dell'articolo 21 TUE; |
b) |
contribuire a prevenire i conflitti e ad assicurare la capacità e la preparazione per far fronte a situazioni di pre- e post-crisi e costruire la pace; e |
c) |
far fronte a specifiche minacce globali e transregionali alla pace, alla sicurezza internazionale e alla stabilità. |
Articolo 2
Coerenza e complementarità dell'assistenza dell'Unione
1. La Commissione garantisce che le misure adottate ai sensi del presente regolamento siano coerenti con il quadro strategico globale definito dall'Unione per i paesi partner e, in particolare, con gli obiettivi delle misure di cui al paragrafo 2, nonché con altre pertinenti misure dell'Unione.
2. Le misure adottate a norma del presente regolamento possono essere complementari e coerenti con le misure adottate a norma del titolo V TUE e della parte quinta TFUE. Le misure adottate ai sensi del presente regolamento tengono debitamente conto dei pareri del Parlamento europeo.
3. L'assistenza dell'Unione prevista dal presente regolamento è complementare a quella fornita nell'ambito degli strumenti di assistenza esterna dell'Unione, è dispensata solo nella misura in cui una risposta efficace e adeguata non possa essere data con tali strumenti ed è pianificata e attuata in modo tale da mantenere, se applicabile, la continuità delle azioni previste nell'ambito di detti strumenti.
4. Se possibile, sono incluse, anche nella programmazione, le seguenti problematiche trasversali:
a) |
la promozione della democrazia e del buon governo; |
b) |
i diritti umani e il diritto umanitario, compresi i diritti del bambino e i diritti delle popolazioni autoctone; |
c) |
la non discriminazione; |
d) |
la parità di genere e l'emancipazione femminile; |
e) |
la prevenzione dei conflitti; e |
f) |
i cambiamenti climatici. |
5. Le attività rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (8) e della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) che sono ammesse a beneficiare dei finanziamenti a norma di detti atti non sono finanziate dal presente regolamento.
6. Per migliorare l'efficacia e la complementarità delle misure di assistenza adottate dall'Unione e a livello nazionale e per prevenire il doppio finanziamento, la Commissione promuove uno stretto coordinamento tra le attività dell'Unione e quelle degli Stati membri tanto a livello decisionale quanto a livello operativo. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione fanno ricorso a un sistema di scambio di informazioni. La Commissione può intraprendere iniziative intese a promuovere tale coordinamento. Inoltre, la Commissione garantisce il coordinamento e la cooperazione con le organizzazioni multilaterali, regionali e subregionali e con altri donatori.
TITOLO II
TIPOLOGIE DI ASSISTENZA DELL'UNIONE
Articolo 3
Assistenza in risposta a situazioni di crisi o al delinearsi di situazioni di crisi finalizzata a prevenire i conflitti
1. L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), in risposta alle seguenti situazioni straordinarie e impreviste:
a) |
a situazioni di urgenza, crisi o al delinearsi di una crisi; |
b) |
a situazioni che minacciano la democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza e l'incolumità degli individui, in particolare quelli esposti a violenze di genere in situazioni di instabilità; oppure |
c) |
a situazioni che rischiano di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese terzo o i paesi terzi interessati. |
Tale assistenza può anche essere una risposta a situazioni in cui l'Unione ha invocato le clausole sugli elementi essenziali di accordi internazionali per sospendere, in parte o totalmente, la cooperazione con i paesi terzi.
2. L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 1 può riguardare quanto segue:
a) |
il sostegno, sotto forma di assistenza tecnica e logistica, agli sforzi intrapresi dalle organizzazioni internazionali e regionali e dagli attori statali e della società civile per promuovere un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione; |
b) |
il sostegno all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, in particolare in paesi in situazioni di fragilità, conflitto o post-conflitto; |
c) |
il sostegno alla creazione e al funzionamento di amministrazioni transitorie dotate di un mandato conformemente al diritto internazionale; |
d) |
il sostegno allo sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese le misure volte a rafforzare il ruolo delle donne in queste istituzioni, di un'amministrazione civile efficiente e del controllo civile sul sistema di sicurezza, nonché le misure volte a potenziare la capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto attive nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e tutte le forme di traffico illecito; |
e) |
il sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, ai meccanismi giuridici per la composizione delle vertenze riguardanti i diritti umani e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti umani e dello stato di diritto; |
f) |
il sostegno a misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici, delle attività economiche e della capacità produttiva di base, e ad altre misure volte a rilanciare l'economia, a creare occupazione e garantire le condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile; |
g) |
il sostegno agli aspetti civili della smobilitazione e della reinserimento degli ex combattenti e delle loro famiglie nella società civile e del loro eventuale rimpatrio, e a misure volte ad affrontare il problema dei bambini e delle donne soldato; |
h) |
il sostegno a misure intese a attenuare le conseguenze sociali della ristrutturazione delle forze armate; |
i) |
il sostegno a misure volte ad affrontare, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, l'impatto socioeconomico delle mine terrestri antiuomo, degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi e residuati bellici sulla popolazione civile. Le attività finanziate nel quadro del presente regolamento possono coprire, fra l'altro, l'educazione ai rischi, l'individuazione e la rimozione delle mine, nonché, parallelamente, la distruzione delle scorte; |
j) |
il sostegno a misure per combattere, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, l'uso illecito di armi da fuoco e armi leggere e di piccolo calibro e relativo accesso; |
k) |
il sostegno a misure volte ad assicurare che, in situazioni di crisi e di conflitto, compresa la loro esposizione a violenze di genere, siano adeguatamente soddisfatte le esigenze specifiche di donne e bambini; |
l) |
il sostegno alla riabilitazione e al reinserimento delle vittime di conflitti armati, comprese misure per affrontare le esigenze specifiche di donne e bambini; |
m) |
il sostegno a misure volte a promuovere e difendere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto, e dei relativi strumenti internazionali; |
n) |
il sostegno a misure socioeconomiche volte a promuovere un accesso equo alle risorse naturali e una loro gestione trasparente, in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, compresa la costruzione della pace; |
o) |
il sostegno a misure per far fronte alle potenziali conseguenze di spostamenti improvvisi di popolazione con un impatto sulla situazione politica e di sicurezza, comprese le misure volte ad affrontare le esigenze delle comunità ospitanti in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, comprese le iniziative di pacificazione; |
p) |
il sostegno a misure volte a promuovere lo sviluppo e l'organizzazione della società civile e la sua partecipazione al processo politico, comprese le misure atte a promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media; |
q) |
il sostegno a misure in risposta a catastrofi naturali o provocate dall'uomo che rappresentano una minaccia per la stabilità, e a minacce alla salute pubblica connesse a pandemie, in mancanza dell'assistenza dell'Unione nel settore umanitario e della protezione civile o in aggiunta a essa. |
3. Nelle situazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'Unione può anche fornire assistenza tecnica e finanziaria non espressamente contemplata al paragrafo 2 del presente articolo. Tale assistenza è limitata alle misure di assistenza straordinaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) |
rientrano nel campo di applicazione generale del presente regolamento e negli obiettivi specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a); |
b) |
la loro durata è limitata al periodo stabilito all'articolo 7, paragrafo 2; |
c) |
sarebbero di norma ammissibili al finanziamento nell'ambito di altri strumenti di assistenza esterna dell'Unione o delle altre componenti del presente regolamento ma, a causa della necessità di rispondere rapidamente a una determinata situazione, devono essere adottate come misure rivolte a situazioni di crisi o al delinearsi di una crisi. |
Articolo 4
Assistenza per la prevenzione dei conflitti, costruzione della pace e preparazione alle crisi
1. L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b). Tale assistenza comprende il sostegno a misure volte a costruire e a potenziare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, costruire la pace e rispondere a esigenze pre- e post-conflitto, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e con attori statali e della società civile relativamente al loro impegno per:
a) |
promuovere l'allarme rapido e un'analisi dei rischi sensibile ai conflitti nell'ambito del processo decisionale e dell'attuazione delle politiche; |
b) |
favorire e sviluppare capacità per la creazione di un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione, con particolare riferimento alle tensioni intracomunitarie emergenti; |
c) |
rafforzare le capacità di partecipazione e schieramento nelle missioni civili di stabilizzazione; |
d) |
migliorare la ripresa post-conflitto e la ripresa post-catastrofe con effetti sulla situazione politica e di sicurezza; |
e) |
frenare l'uso di risorse naturali per finanziare conflitti e sostenere il rispetto, da parte degli interessati, di iniziative quali il sistema di certificazione del processo di Kimberley, in particolare per quanto concerne l'attuazione di controlli interni efficienti sulla produzione e lo scambio di risorse naturali. |
2. Le misure di cui al presente articolo:
a) |
comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di informazioni e di migliori prassi, la valutazione dei rischi o delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di allarme rapido, la formazione e la fornitura di servizi; |
b) |
contribuiscono all'ulteriore sviluppo di un dialogo strutturale su questioni attinenti alla costruzione delle pace; |
c) |
possono comprendere l'assistenza tecnica e finanziaria per la realizzazione di azioni di sostegno alla costruzione della pace e al consolidamento dello Stato. |
Articolo 5
Assistenza per far fronte a minacce globali e transregionali e al loro delinearsi
1. L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c) nei seguenti settori:
a) |
minacce all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, alle infrastrutture critiche e alla salute pubblica; |
b) |
attenuazione dei rischi, di origine intenzionale, accidentale o naturale, legati ai materiali o agli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari, e preparazione a essi. |
2. L'assistenza nei settori di cui al paragrafo 1, lettera a), comprende il sostegno a misure volte:
a) |
a rafforzare la capacità delle autorità giudiziarie, civili e di contrasto attive nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, inclusa la cibercriminalità, e a tutte le forme di traffici illeciti e nel controllo effettivo di traffici e transiti illeciti; |
b) |
a fornire una risposta alle minacce nei confronti delle infrastrutture critiche, ad esempio nel settore dei trasporti internazionali, compresi il traffico passeggeri e il traffico merci, della gestione e distribuzione dell'energia e delle reti di informazioni e comunicazioni elettroniche. Tali misure pongono l'accento in particolare sulla cooperazione transregionale e sull'attuazione di standard internazionali in materia di sensibilizzazione ai rischi, analisi della vulnerabilità, preparazione alle emergenze, allerta e gestione delle conseguenze; |
c) |
a garantire una risposta adeguata alle principali minacce per la salute pubblica, come le epidemie improvvise aventi un potenziale impatto transnazionale; |
d) |
a far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici di portata globale e transregionale che possono avere effetti destabilizzanti sulla pace e la sicurezza. |
3. Per quanto riguarda le misure di cui al paragrafo 2, lettera a):
a) |
è data priorità alla cooperazione transregionale che coinvolge due o più paesi terzi che hanno mostrato una chiara volontà politica di risolvere i problemi emergenti. La cooperazione in materia di lotta al terrorismo può anche essere condotta con singoli paesi, regioni o organizzazioni internazionali, regionali o subregionali; |
b) |
esse pongono in particolare l'accento sul buon governo e sono conformi al diritto internazionale; |
c) |
per quanto riguarda l'assistenza alle autorità impegnate nella lotta al terrorismo, è data priorità alle misure di sostegno per lo sviluppo e il potenziamento della legislazione antiterrorismo, l'attuazione e l'applicazione del diritto finanziario, del diritto doganale e del diritto dell'immigrazione, lo sviluppo di procedure per l'applicazione della legge che siano in linea con i più alti standard internazionali e che siano conformi al diritto internazionale, il rafforzamento dei meccanismi per il controllo democratico e di vigilanza istituzionale e la prevenzione del radicalismo violento; |
d) |
per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, è data debita attenzione alla cooperazione internazionale volta a promuovere le migliori pratiche relative alla riduzione della domanda, della produzione e del danno. |
4. L'assistenza nei settori di cui al paragrafo 1, lettera b):
a) |
alla promozione di attività di ricerca civile in alternativa alla ricerca del settore della difesa; |
b) |
al potenziamento delle prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civili; |
c) |
a favorire, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, la creazione di infrastrutture civili e i pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa; |
d) |
al rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti allo sviluppo e all'applicazione di controlli efficaci dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (comprese le attrezzature per la loro produzione o consegna); |
e) |
allo sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali per introdurre e attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, comprese misure di cooperazione regionale; |
f) |
allo sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, risposta alle crisi e capacità di interventi di bonifica. |
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE
Articolo 6
Quadro generale
L'assistenza dell'Unione è attuata conformemente al regolamento (UE) n. 236/2014 tramite:
a) |
misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori di cui all'articolo 7; |
b) |
documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 8; |
c) |
programmi d'azione annuali, singole misure e misure speciali; |
d) |
misure di sostegno. |
Articolo 7
Misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori
1. L'assistenza dell'Unione di cui all'articolo 3 è fornita mediante misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori.
2. Nelle situazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Una siffatta misura di assistenza straordinaria può avere una durata massima di diciotto mesi e può essere prorogata di un ulteriore periodo fino a sei mesi per due volte, fino a una durata totale massima di trenta mesi, nel caso di intralci obiettivi e imprevisti alla sua esecuzione, purché ciò non comporti un aumento del costo della misura.
Nel caso di crisi e conflitti protratti, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata non può superare diciotto mesi.
La durata della misura di assistenza straordinaria di cui al primo comma e della misura di assistenza straordinaria di cui al secondo comma non supera trentasei mesi.
3. Se il costo di una misura di assistenza straordinaria è superiore a 20 000 000 EUR essa è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014.
4. Prima di adottare o prorogare misure di assistenza straordinaria di costo non superiore a 20 000 000 EUR, la Commissione informa il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa ugualmente il Consiglio prima di apportare sostanziali modifiche alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva attuazione di tali misure la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio al riguardo.
5. Quanto prima possibile dopo l'adozione di una misura di assistenza straordinaria e, in ogni caso, entro tre mesi dalla sua adozione, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio fornendo una descrizione generale della natura, del contesto e della motivazione della misura adottata, compresa la complementarità di tale misura alla risposta dell'Unione, sia in corso che programmata.
6. La Commissione può adottare programmi di intervento transitori secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014 per creare o ripristinare le condizioni essenziali necessarie per l'efficace attuazione delle politiche di cooperazione esterna dell'Unione.
I programmi di intervento transitori si basano su misure di assistenza straordinaria.
7. La Commissione informa debitamente e tempestivamente il Parlamento europeo in merito alla programmazione e all'attuazione dell'assistenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti, e informa il Parlamento europeo anche di modifiche o proroghe sostanziali di detta assistenza.
Articolo 8
Documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali
1. I documenti di strategia tematici costituiscono la base generale per l'attuazione dell'assistenza a norma degli articoli 4 e 5. I documenti di strategia tematici forniscono un quadro per la cooperazione tra l'Unione e i paesi o le regioni partner interessati.
2. La preparazione e l'attuazione dei documenti di strategia tematici sono conformi ai principi di efficacia degli aiuti, quali partenariato, coordinamento e, ove applicabile, armonizzazione. A tal fine i documenti di strategia tematici sono coerenti e evitano le duplicazioni con i documenti di programmazione approvati o adottati nell'ambito di altri strumenti di assistenza esterna dell'Unione.
In linea di principio, i documenti di strategia tematici si basano su un dialogo tra l'Unione o, eventualmente, gli Stati membri coinvolti e i paesi o le regioni partner interessati con la partecipazione della società civile e delle autorità regionali e locali, onde garantire che i paesi o le regioni interessati acquisiscano una sufficiente titolarità sul processo di programmazione.
In una prima fase del processo di programmazione, l'Unione e gli Stati membri si consultano vicendevolmente al fine di favorire la coerenza e la complementarità tra le rispettive attività di cooperazione.
3. Ogni documento di strategia tematico è accompagnato da un programma indicativo pluriennale che riassume i settori prioritari selezionati per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati previsti, gli indicatori di risultato e il calendario dell'assistenza dell'Unione.
Il programma indicativo pluriennale fissa le assegnazioni finanziarie indicative per ciascun programma tenendo conto delle esigenze e delle difficoltà specifiche dei paesi o delle regioni partner interessati. Se necessario, le assegnazioni finanziarie possono essere indicate sotto forma di forbice di valori.
4. La Commissione approva i documenti di strategia tematici e adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014. Tale procedura si applica anche a revisioni sostanziali che modificano in modo significativo i documenti di strategia tematici o i programmi indicativi pluriennali.
5. La procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014 non si applica a modifiche non sostanziali o adeguamenti tecnici dei documenti di strategia tematici e dei programmi indicativi pluriennali conformemente ai quali i fondi sono riassegnati all'interno delle assegnazioni finanziarie indicative per settore prioritario, o l'entità dell'assegnazione finanziaria indicativa iniziale è aumentata o diminuita ma non in misura superiore al 20 % fino a un importo massimo di 10 000 000 di EUR, purché tali modifiche o adeguamenti tecnici non incidano sui settori e gli obiettivi prioritari definiti in tali documenti.
In tali casi, le modifiche o gli adeguamenti tecnici sono comunicati con la massima rapidità al Parlamento europeo e ai rappresentanti degli Stati membri all'interno del comitato di cui all'articolo 11.
6. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati concernenti la necessità di una pronta risposta da parte dell'Unione, la Commissione può modificare i documenti di strategia tematici e i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 236/2014.
7. La programmazione o la revisione di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 tengono conto dei risultati, delle risultanze e delle conclusioni contenute di detta relazione.
Articolo 9
Società civile
In sede di preparazione, programmazione, attuazione e monitoraggio delle misure ai sensi del presente regolamento, si agisce, ove possibile e opportuno, in consultazione con la società civile.
Articolo 10
Diritti umani
1. La Commissione garantisce che le misure adottate ai sensi del presente regolamento in relazione alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata siano attuate conformemente al diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario.
2. Conformemente al quadro strategico e al piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, la Commissione elabora orientamenti operativi per garantire che i diritti umani siano presi in considerazione nella concezione e nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto concerne la prevenzione della tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti, e il rispetto del giusto processo, in particolare la presunzione di innocenza, il diritto a un processo equo e i diritti della difesa. Una chiara dimensione «diritti umani» è presente anche nelle misure in materia di sicurezza informatica e di lotta alla cibercriminalità.
3. La Commissione sorveglia attentamente l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1 al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritti umani. La Commissione integra le informazioni al riguardo nelle sue relazioni periodiche.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 11
Comitato
La Commissione è assistita da un comitato (il «comitato dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 12
Servizio europeo per l'azione esterna
Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE, in particolare l'articolo 9.
Articolo 13
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo dal 2014 al 2020 è fissata a 2 338 719 000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.
3. Nel periodo dal 2014 al 2020:
a) |
almeno 70 punti percentuali della dotazione finanziaria sono assegnati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 3; e |
b) |
nove punti percentuali della dotazione finanziaria per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4. |
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 marzo 2014.
(2) Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).
(3) Decisione del Consiglio 2010/427/UE, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
(4) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(5) Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).
(6) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(7) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884 ).
(8) Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).
(9) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo (1)
Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza (2). La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità di assistenza (2) e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.
La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante il periodo di validità del regolamento.
Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.
(1) La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.
(2) Ove pertinente.