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Document 32014L0087

Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell' 8 luglio 2014 , che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari

OJ L 219, 25.7.2014, p. 42–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/87/oj

25.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/42


DIRETTIVA 2014/87/EURATOM DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2014

che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 32,

vista la proposta della Commissione europea, elaborata previo ottenimento del parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio (3) fissa norme fondamentali di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

(2)

La direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (4), impone agli Stati membri l'obbligo di istituire e mantenere un quadro nazionale per la sicurezza nucleare. Tale direttiva rispecchia le disposizioni del principale strumento internazionale nel settore della sicurezza nucleare, segnatamente la convenzione sulla sicurezza nucleare (5), e i principi fondamentali di sicurezza (6) stabiliti dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica («AIEA»).

(3)

La direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (7), impone agli Stati membri l'obbligo di istituire e mantenere un quadro nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

(4)

Le conclusioni del Consiglio dell'8 maggio 2007 sulla sicurezza nucleare e sulla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi hanno sottolineato che «la sicurezza nucleare è di competenza nazionale, esercitata se del caso in ambito UE. Le decisioni riguardanti le azioni in materia di sicurezza e la supervisione degli impianti nucleari spettano esclusivamente agli operatori e alle autorità nazionali».

(5)

L'incidente nucleare verificatosi a Fukushima (Giappone) nel 2011 ha riportato l'attenzione mondiale sulle misure necessarie per ridurre al minimo i rischi e garantire la massima affidabilità in termini di sicurezza nucleare. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, le autorità di regolamentazione nazionali competenti, unitamente alla Commissione nel quadro del gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG), istituito con la decisione 2007/530/Euratom della Commissione (8), hanno effettuato in tutta l'UE valutazioni globali del rischio e della sicurezza delle centrali nucleari («test di resistenza»). I risultati hanno messo in luce una serie di miglioramenti che potrebbero essere introdotti nelle strategie e nelle pratiche in materia di sicurezza nucleare adottate dai paesi partecipanti.

Inoltre, il Consiglio europeo ha anche chiesto alla Commissione di rivedere, ove del caso, il quadro legislativo e regolamentare esistente in materia di sicurezza degli impianti nucleari e di proporre i miglioramenti che si rivelassero necessari. Il Consiglio europeo ha inoltre sottolineato che le più elevate norme di sicurezza nucleare dovrebbero essere attuate e costantemente migliorate nell'Unione.

(6)

Un'autorità di regolamentazione competente forte, dotata di un'effettiva indipendenza nei processi decisionali regolatori, costituisce un requisito fondamentale del quadro normativo comunitario in materia di sicurezza nucleare. È della massima importanza che l'autorità di regolamentazione competente possa esercitare i propri poteri in modo imparziale, trasparente e libero da qualsiasi influenza indebita sul suo processo decisionale regolatorio, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza nucleare. Le decisioni in materia di regolamentazione e di esecuzione in materia di sicurezza nucleare dovrebbero fondarsi su considerazioni tecniche obiettive sulla sicurezza ed essere adottate senza indebite influenze esterne che potrebbero compromettere la sicurezza, ad esempio influenze indebite conseguenti a mutate condizioni politiche, economiche e sociali.

Dovrebbero essere rafforzate le disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom sulla separazione funzionale delle autorità di regolamentazione competenti per garantire l'effettiva indipendenza di tali autorità da qualsiasi influenza indebita nel loro processo decisionale regolatorio e garantire loro la disponibilità di adeguate risorse e competenze per svolgere correttamente i compiti loro assegnati. In particolare, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe disporre di competenze giuridiche, personale e risorse finanziarie sufficienti per svolgere efficacemente i propri compiti.

Il rafforzamento dei requisiti non deve tuttavia pregiudicare la stretta cooperazione, se del caso, con altre autorità nazionali competenti, o gli orientamenti di politica generale elaborati dagli Stati membri.

(7)

Il processo decisionale nell'ambito della regolamentazione dovrebbe tenere conto delle capacità e competenze, che possono essere fornite da un'organizzazione di sostegno tecnico. Tali competenze dovrebbero basarsi sulle conoscenze scientifiche e tecniche più avanzate, incluse quelle derivanti dal continuato esercizio e dalla ricerca in materia di sicurezza nucleare, sulla gestione delle conoscenze e su risorse tecniche adeguate.

(8)

Conformemente alla parte 1 dei requisiti generali di sicurezza dell'AIEA, è opportuno rispettare sia il ruolo degli Stati membri nell'istituzione del quadro di sicurezza nucleare sia quello dell'autorità di regolamentazione nell'attuazione di tale quadro.

(9)

Dato il carattere specializzato del settore nucleare e la limitata disponibilità di personale con le capacità e le competenze necessarie, che potrebbero tradursi in una possibile rotazione di tale personale negli incarichi esecutivi dell'industria nucleare e delle autorità di regolamentazione, occorre prestare particolare attenzione a prevenire conflitti di interesse. Inoltre, è opportuno adottare disposizioni per evitare i conflitti di interesse concernenti gli organismi che forniscono consulenza o servizi alle autorità di regolamentazione competenti.

(10)

Le conseguenze di un incidente nucleare possono superare i confini nazionali, per cui si dovrebbero incoraggiare una stretta cooperazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti di regolamentazione degli Stati membri nelle vicinanze degli impianti nucleari, indipendentemente dal fatto che sul territorio di tali Stati siano o meno in funzione impianti nucleari. A tale riguardo, occorre che gli Stati membri garantiscano l'applicazione di misure adeguate per agevolare la cooperazione su questioni di sicurezza nucleare con impatti transfrontalieri.

(11)

Al fine di assicurare che siano acquisite le adeguate capacità e che siano raggiunti e mantenuti adeguati livelli di competenza, tutte le parti dovrebbero garantire che l'intero personale con responsabilità nel settore della sicurezza degli impianti nucleari e nel settore della preparazione e risposta alle emergenze sul sito seguano un processo costante di apprendimento. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso l'elaborazione di programmi e di piani di formazione, procedure di revisione periodica e l'aggiornamento dei programmi di formazione nonché adeguate risorse finanziarie destinate alla formazione.

(12)

Un altro dei principali insegnamenti tratti dall'incidente nucleare di Fukushima è l'importanza della trasparenza sulle questioni di sicurezza nucleare. La trasparenza è anche uno strumento importante per promuovere l'indipendenza del processo decisionale nell'ambito regolatorio. Pertanto, le attuali disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom concernenti le informazioni alla popolazione dovrebbero essere rese più specifiche in merito al tipo di informazioni che dovrebbero essere fornite. Inoltre, la popolazione dovrebbe poter partecipare alle pertinenti fasi del processo decisionale relativo agli impianti nucleari, conformemente al quadro nazionale per la sicurezza nucleare e tenendo conto dei diversi sistemi nazionali. Le decisioni concernenti la concessione di licenze restano di competenza delle autorità nazionali competenti.

(13)

I requisiti della presente direttiva in materia di trasparenza sono complementari a quelli dell'attuale normativa Euratom. La decisione 87/600/Euratom del Consiglio (9) fa obbligo agli Stati membri di notificare e fornire informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri in caso di emergenza radiologica sul proprio territorio, mentre la direttiva 2013/59/Euratom impone agli Stati membri di informare la popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva, e fornire informazioni a intervalli regolari alle persone che potrebbero essere colpite dall'emergenza radioattiva.

(14)

Nel corso della 6a riunione di riesame, le parti contraenti della convenzione sulla sicurezza nucleare hanno ribadito il loro impegno rispetto ai risultati della 2a riunione straordinaria, tenutasi dopo l'incidente di Fukushima. Hanno in particolare sottolineato che le centrali nucleari dovrebbero essere progettate, costruite e utilizzate con l'obiettivo di prevenire gli incidenti e, qualora si verifichi un incidente, di mitigare i suoi effetti e di evitare contaminazioni all'esterno del sito, e che «le autorità di regolamentazione dovrebbero garantire l'applicazione di tali obiettivi al fine di individuare e attuare adeguati miglioramenti della sicurezza presso gli impianti esistenti».

(15)

Tenuto conto dei progressi tecnici compiuti mediante le disposizioni dell'AIEA, e dall'associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale (WENRA) e in risposta agli insegnamenti tratti dai test di resistenza e le indagini relative all'incidente nucleare di Fukushima, la direttiva 2009/71/Euratom dovrebbe essere modificata in modo da includere obiettivi UE di alto livello in materia di sicurezza nucleare in tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari (scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio e disattivazione degli impianti nucleari). Questo obiettivo comporta in particolare un significativo aumento della sicurezza nella progettazione di nuovi reattori per cui occorre utilizzare conoscenze e tecnologie all'avanguardia, tenendo conto dei più recenti requisiti internazionali in materia di sicurezza.

(16)

Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto soprattutto per mezzo di valutazioni della sicurezza nucleare, che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Tali valutazioni dovrebbero essere eseguite dai titolari delle licenze sotto il controllo dell'autorità di regolamentazione nazionale competente e potrebbero essere impiegate per stimare il rischio di un grave incidente, come disciplinato dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), purché siano soddisfatti i requisiti di tale direttiva.

(17)

Il concetto di «difesa in profondità» è fondamentale per la sicurezza degli impianti nucleari ed è alla base dell'attuazione di obiettivi di sicurezza nucleare di alto livello. L'applicazione dei principi di «difesa in profondità», come riconosciuto dalle norme e dagli obiettivi internazionali e dalla WENRA, garantisce che le attività di sicurezza siano sottoposte, per quanto ragionevolmente possibile, a livelli indipendenti di disposizioni, in modo che, se dovesse verificarsi un guasto, esso sarebbe individuato, compensato o corretto da misure adeguate. L'efficacia dei diversi livelli di protezione è un elemento essenziale della «difesa in profondità» per prevenire gli incidenti e attenuare eventuali conseguenze. La «difesa in profondità» è generalmente strutturata in cinque livelli. Qualora uno di essi si riveli inefficace, subentra il livello successivo. L'obiettivo del primo livello di protezione è prevenire il funzionamento anomalo e i guasti di sistema. Se esso fallisce, il funzionamento anomalo è controllato o i guasti sono individuati dal secondo livello di protezione. Qualora il secondo livello non sia efficace, il terzo garantisce il proseguimento delle funzioni di sicurezza tramite l'attivazione di sistemi di sicurezza specifici e di altri dispositivi di sicurezza. Qualora il terzo fallisca, il quarto limita la progressione dell'incidente tramite la gestione dello stesso, al fine di impedire o attenuare gravi situazioni di incidente con rilasci esterni di materiali radioattivi. L'ultimo obiettivo (quinto livello di protezione) è l'attenuazione delle conseguenze radiologiche di rilasci esterni significativi tramite risposta all'emergenza esterna al sito.

(18)

Unitamente alla difesa in profondità, un'efficace cultura della sicurezza nucleare è considerata un fattore fondamentale per il raggiungimento di un alto livello della sicurezza nucleare e del suo miglioramento continuo. Gli indicatori di un'efficace cultura della sicurezza nucleare comprendono in particolare: l'impegno a tutti i livelli del personale e dei dirigenti di un'organizzazione per la sicurezza nucleare e il suo miglioramento continuo; la promozione delle capacità del personale a tutti i livelli di mettere in discussione la realizzazione dei principi e delle pratiche di sicurezza pertinenti per il miglioramento continuo della sicurezza nucleare; le capacità del personale di segnalare prontamente eventuali problemi di sicurezza, l'individuazione degli insegnamenti tratti dal continuato esercizio e la segnalazione sistematica di qualsiasi deviazione dalle normali misure o condizioni di esercizio relative alla gestione di incidenti che può incidere sulla sicurezza nucleare. Tra gli importanti elementi che contribuiscono a conseguire una marcata cultura della sicurezza nucleare vi sono in particolare: sistemi di gestione efficienti, istruzione, formazione e misure adeguati forniti dal titolare della licenza per registrare, valutare e documentare eventi nel continuato esercizio che si rivelino significativi per la sicurezza interna ed esterna e soluzioni efficaci alle questioni sollevate.

(19)

Quando i termini «ragionevolmente possibile» sono utilizzati nella presente direttiva, essi dovrebbero essere applicati conformemente alle definizioni stabilite, segnatamente quelle della WENRA e dell'AIEA.

(20)

Dopo gli incidenti nucleari di Three Mile Island e Cernobyl, l'incidente di Fukushima ha nuovamente messo in evidenza l'importanza della funzione di contenimento, che costituisce l'ultima barriera per la tutela delle persone e dell'ambiente dai rilasci radioattivi risultanti da un incidente. Il richiedente la licenza per la costruzione di una nuova centrale o di un reattore di ricerca dovrebbe pertanto dimostrare che la progettazione limita gli effetti di un eventuale danneggiamento del nocciolo del reattore all'interno dell'area di contenimento, ossia il richiedente dovrebbe fornire la prova che rilasci di grande entità o non autorizzati di materie radioattive al di fuori del contenitore sono estremamente improbabili e dovrebbe poter dimostrare con un elevato grado di certezza che tali rilasci non si verificheranno.

(21)

È opportuno disporre misure più specifiche per la gestione degli incidenti e la risposta alle emergenze sul sito ai fini della prevenzione e dell'attenuazione degli incidenti. Tali misure dovrebbero rispettare e non pregiudicare le disposizioni pertinenti della direttiva 2013/59/Euratom. Il titolare della licenza dovrebbe stabilire procedure, orientamenti e misure per affrontare gli incidenti, compresi gli incidenti gravi, che potrebbero verificarsi in tutte le modalità operative, inclusi piena potenza, arresto e stati transitori, in modo da garantire coerenza e continuità tra tutte le suddette procedure e misure e assicurare che esse siano esercitate, riesaminate e aggiornate. Tali provvedimenti dovrebbero anche stabilire un livello sufficiente di personale, apparecchiature e di altre risorse necessarie. È opportuno definire una struttura organizzativa caratterizzata da una chiara ripartizione delle responsabilità e dal coordinamento tra gli organismi preposti alla risposta.

(22)

I test di resistenza hanno evidenziato il ruolo fondamentale dei meccanismi di cooperazione e di coordinamento rafforzati tra tutte le parti che hanno responsabilità in materia di sicurezza nucleare. Le revisioni tra pari si sono dimostrate uno strumento efficace per creare un rapporto di fiducia, allo scopo di sviluppare e scambiare esperienze e garantire l'applicazione comune di norme elevate di sicurezza nucleare.

(23)

La cooperazione sulla sicurezza nucleare tra gli Stati membri è un fattore consolidato che può fornire un valore aggiunto in termini di sicurezza nucleare, trasparenza e apertura verso le parti interessate a livello europeo e internazionale.

Gli Stati membri, tramite il pertinente ricorso delle loro autorità di regolamentazione competenti a ENSREG, in base all'esperienza dell'associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale (WENRA), dovrebbero definire ogni sei anni la metodologia, il mandato e il calendario delle revisioni tra pari relative a uno specifico tema tecnico comune associato alla sicurezza nucleare dei loro impianti nucleari. Tale tema da sottoporre a esame dovrebbe essere individuato tra i livelli di sicurezza di riferimento di WENRA oppure sulla base di osservazioni sul continuato esercizio, inconvenienti e incidenti e sviluppi tecnologici e scientifici. Gli Stati membri dovrebbero svolgere un'autovalutazione nazionale e provvedere a revisioni tra pari comuni di tale autovalutazione da parte delle autorità di regolamentazione competenti di altri Stati membri.

Occorre elaborare relazioni sui risultati di tali revisioni tra pari. Gli Stati membri dovrebbero definire piani d'azione nazionali per dare seguito agli eventuali risultati pertinenti e alle proprie valutazioni nazionali, tenendo conto dei risultati di tali relazioni,. Le relazioni sulle revisioni tra pari dovrebbero inoltre costituire la base di eventuali relazioni di sintesi sugli esiti dello svolgimento a livello di Unione di revisioni tra pari tematiche preparate collettivamente dalle autorità di regolamentazione competenti degli Stati membri. La relazione di sintesi non dovrebbe mirare a stilare una classifica della sicurezza degli impianti nucleari, ma si concentrerà piuttosto sui processi e sulle constatazioni tecniche della revisione tra pari tematica affinché siano condivise le conoscenze acquisite da tale esperienza.

Lo spirito di fiducia reciproca dovrebbe prevalere nelle revisioni tra pari, e sarebbe pertanto opportuno che la Commissione, ove praticabile, informi gli Stati membri ogniqualvolta intenda utilizzare i risultati delle revisioni tra pari nei suoi documenti strategici.

(24)

Gli obblighi degli Stati membri di informare sull'attuazione della presente direttiva e l'obbligo della Commissione di elaborare una relazione sulla base delle relazioni nazionali dovrebbero fornire un'opportunità per fare il punto sui diversi aspetti dell'attuazione della presente direttiva e sulla sua efficacia, nonché per valutare tali elementi. Al fine di valutare l'esecuzione della presente direttiva si potrebbero impiegare i risultati associati ai pertinenti obblighi in materia di rendicontazione vigenti a livello internazionale, ad esempio le relazioni relative alla convenzione sulla sicurezza nucleare. La presente direttiva dovrebbe inoltre stabilire gli obblighi di rendicontazione supplementari in merito ai risultati delle revisioni tematiche tra pari degli impianti nucleari. Di conseguenza, al fine di semplificare la normativa e di ridurre l'onere amministrativo, l'obbligo di rendicontazione degli Stati membri dovrebbe essere reso meno gravoso, riguardo sia alla frequenza sia al contenuto delle relazioni.

(25)

In linea con un approccio graduato, l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva dipende dal tipo di impianti nucleari presenti nel territorio di uno Stato membro. Pertanto, nell'applicare tali disposizioni nel diritto nazionale, è opportuno che gli Stati membri tengano conto dell'entità e della natura potenziali dei rischi posti dagli impianti nucleari che utilizzano o progettano di costruire. In particolare, l'approccio graduato dovrebbe riguardare gli Stati membri che mantengono soltanto un limitato inventario di materie nucleari e radioattive, ad esempio per attività connesse al funzionamento di piccoli reattori di ricerca, che in caso di incidente grave non provocherebbero conseguenze paragonabili a quelle generate da centrali nucleari.

(26)

Le disposizioni della presente direttiva che sono intrinsecamente legate all'esistenza di impianti nucleari, segnatamente quelle riguardanti gli obblighi del titolare della licenza, i nuovi requisiti specifici applicabili agli impianti nucleari e le disposizioni relative alla preparazione e risposta alle emergenze sul sito, non si dovrebbe applicare agli Stati membri privi di impianti nucleari. Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero essere recepite e attuate in modo proporzionato, a seconda della situazione nazionale e in considerazione del fatto che tali Stati membri non dispongono di impianti nucleari, pur garantendo nel contempo che la sicurezza nucleare riceva adeguata attenzione da parte del governo o delle autorità competenti.

(27)

A norma della direttiva 2009/71/Euratom, gli Stati membri hanno l'obbligo di istituire e mantenere un quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Decidere in che modo sono adottate le disposizioni del quadro nazionale e quali strumenti sono utilizzati per la loro applicazione rimane di competenza degli Stati membri.

(28)

In conformità della dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati a corredare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le disposizioni della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore considera che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(29)

La direttiva 2009/71/Euratom deve quindi essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2009/71/Euratom è così modificata:

1)

il titolo del capo 1 è sostituito dal seguente:

«OBIETTIVI, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI»;

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.   «La presente direttiva si applica a qualsiasi impianto nucleare civile soggetto a licenza.»;

b)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La presente direttiva integra le norme fondamentali di cui all'articolo 30 del trattato per quanto attiene alla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e fa salva la legislazione comunitaria in vigore per la protezione della salute della popolazione e dei lavoratori dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, in particolare la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio (11).

(11)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).»;"

3)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

una centrale nucleare, un impianto di arricchimento, un impianto di fabbricazione di combustibile nucleare, un impianto di riprocessamento, un reattore di ricerca, una struttura per lo stoccaggio del combustibile irraggiato; e»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6)   “incidente”: qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui conseguenze o potenziali conseguenze sono significative dal punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare;

7)   “inconveniente”: qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui conseguenze o potenziali conseguenze non sono trascurabili dal punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare;

8)   “funzionamento anomalo”: qualsiasi processo operativo che si scosta dal funzionamento normale atteso almeno una volta durante il ciclo di vita di una struttura ma che, in considerazione di adeguate disposizioni progettuali, non provoca danni significativi a elementi importanti per la sicurezza o determina condizioni incidentali;

9)   “base di progetto”: l'insieme delle condizioni e degli eventi presi esplicitamente in considerazione nella progettazione, comprese le modernizzazioni, di un impianto nucleare secondo criteri stabiliti, di modo che l'impianto sia in grado di resistervi senza superare i limiti autorizzati dal corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza;

10)   “incidente di riferimento di progetto”: le condizioni incidentali prese in considerazione nella progettazione di un impianto nucleare secondo criteri progettuali stabiliti, al verificarsi delle quali i danni al combustibile, ove applicabile, e il rilascio di materie radioattive sono mantenuti entro i limiti autorizzati;

11)   “gravi condizioni”: condizioni più gravi rispetto a quelle collegate agli incidenti di riferimento di progetto, tali condizioni possono essere causate da guasti multipli, quali la completa perdita di tutti gli elementi di protezione di un sistema di sicurezza, o da un avvenimento estremamente improbabile.»;

4)

al capo 2, dopo il titolo «OBBLIGHI» è inserita la sezione seguente:

«SEZIONE 1

OBBLIGHI GENERALI»;

5)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale (“quadro nazionale”) per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Il quadro nazionale prevede in particolare:

a)

la ripartizione delle responsabilità e il coordinamento tra gli organismi statali competenti;

b)

requisiti nazionali di sicurezza nucleare, riguardanti tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari.

c)

un sistema di concessione di licenze e di divieto di esercizio degli impianti nucleari senza licenza;

d)

un sistema di controlli normativi della sicurezza nucleare eseguiti dall'autorità di regolamentazione competente;

e)

azioni di garanzia dell'esecuzione efficaci e proporzionate, comprese, se del caso, azioni correttive o la sospensione dell'esercizio e la modifica o revoca di una licenza.

La determinazione delle modalità di adozione dei requisiti nazionali di sicurezza nucleare di cui alla lettera b) e dei relativi strumenti di applicazione restano di competenza degli Stati membri;»;

6)

all'articolo 5, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Gli Stati membri assicurano l'effettiva indipendenza dell'autorità di regolamentazione competente da qualsiasi influenza indebita nei processi decisionali regolatori. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale disponga che l'autorità di regolamentazione competente:

a)

sia funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolto nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare e non solleciti né accetti, nell'esercizio delle sue funzioni di regolamentazione, istruzioni da alcun altro organismo o organizzazione;

b)

adotti le sue decisioni in materia di regolamentazione nel rispetto di requisiti solidi e trasparenti legati alla sicurezza nucleare;

c)

riceva stanziamenti di bilancio adeguati che consentano l'espletamento delle sue funzioni di regolamentazione definite dal quadro nazionale e sia responsabile per l'esecuzione della dotazione finanziaria assegnata;

d)

impieghi un numero adeguato di personale in possesso delle qualifiche, dell'esperienza e della competenza necessarie per adempiere ai propri obblighi. Può impiegare risorse e competenze scientifiche e tecniche esterne a sostegno delle sue funzioni di regolamentazione;

e)

definisca procedure per la prevenzione e la risoluzione di eventuali conflitti di interessi;

f)

fornisca informazioni relative alla sicurezza nucleare senza autorizzazione di qualsiasi organismo o organizzazione, purché ciò non pregiudichi altri interessi superiori, quali la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione o da strumenti internazionali in materia.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di regolamentazione competente sia dotata delle competenze giuridiche necessarie per adempiere ai suoi obblighi in relazione al quadro nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale incarichi le autorità di regolamentazione competenti dei principali compiti regolamentari indicati qui di seguito:

a)

proporre, definire o partecipare alla definizione di requisiti nazionali di sicurezza nucleare;

b)

richiedere che il titolare della licenza si conformi, dandone prova, ai requisiti nazionali di sicurezza nucleare e ai termini della pertinente licenza;

c)

verificare tale conformità mediante valutazioni e ispezioni regolamentari;

d)

proporre o attuare azioni di garanzia dell'esecuzione efficaci e proporzionali.»;

7)

gli articoli 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 6

Titolari delle licenze

Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale disponga che:

a)

la responsabilità primaria per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari resti in capo ai titolari delle licenze. Tale responsabilità non può essere delegata e comprende la responsabilità per le attività degli appaltatori e dei subappaltatori le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare;

b)

ai fini della procedura autorizzativa, il richiedente sia tenuto a presentare una dimostrazione di sicurezza nucleare, la cui portata e livello di dettaglio sono proporzionate all'entità e alla natura dei pericoli inerenti all'impianto nucleare e al suo sito;

c)

i titolari delle licenze siano tenuti a valutare e verificare periodicamente nonché a migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza nucleare dei loro impianti nucleari in modo sistematico e verificabile. Ciò comprende la verifica che sono stati presi provvedimenti ai fini della prevenzione degli incidenti e dell'attenuazione delle loro conseguenze, compresa la verifica dell'applicazione di disposizioni di “difesa in profondità”;

d)

i titolari delle licenze istituiscano e attuino sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorità alla sicurezza nucleare;

e)

i titolari delle licenze stabiliscano procedure e misure di emergenza sul sito adeguate, compresi orientamenti per la gestione degli incidenti gravi o provvedimenti equivalenti, ai fini di un'efficace risposta agli incidenti volta a prevenire o attenuare le loro conseguenze. In particolare, esse:

i)

sono coerenti con le altre procedure operative e sono esercitate periodicamente per verificarne la fattibilità;

ii)

si occupano di incidenti e incidenti gravi che potrebbero verificarsi in tutte le modalità operative e di quelli che coinvolgono o colpiscono contemporaneamente diverse unità;

iii)

stabiliscono misure per ricevere assistenza esterna;

iv)

sono riesaminate e aggiornate periodicamente tenendo conto delle esperienze acquisite dalle esercitazioni e degli insegnamenti tratti dagli incidenti;

f)

i titolari delle licenze prevedono e mantengono adeguate risorse finanziarie e umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate e necessarie per adempiere ai loro obblighi attinenti alla sicurezza nucleare di un impianto nucleare. I titolari delle licenze garantiscono inoltre che gli appaltatori e i subappaltatori, di cui sono responsabili e le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare, dispongano delle necessarie risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate per adempiere ai loro obblighi.

Articolo 7

Competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare

Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga a tutte le parti di prendere misure concernenti l'istruzione e la formazione del personale che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari al fine di acquisire, mantenere e sviluppare competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare e di preparazione alle emergenze sul sito.

Articolo 8

Trasparenza

1.   Gli Stati membri assicurano che le necessarie informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia siano rese disponibili ai lavoratori e alla popolazione, prestando particolare attenzione alle autorità locali, alla popolazione e alle parti interessate nelle vicinanze di un impianto nucleare. Tale obbligo implica che l'autorità di regolamentazione competente e i titolari delle licenze sono tenuti, nei rispettivi settori di competenza, a fornire nel quadro della loro politica di comunicazione:

a)

informazioni sulle normali condizioni di esercizio degli impianti nucleari ai lavoratori e alla popolazione; e

b)

informazioni tempestive in caso di inconvenienti e incidenti ai lavoratori e alla popolazione e alle autorità di regolamentazione competenti degli altri Stati membri nelle vicinanze di un impianto nucleare.

2.   Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alla legislazione e agli strumenti internazionali in materia, purché ciò non pregiudichi altri interessi superiori, quali la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione o da strumenti internazionali in materia.

3.   Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che l'autorità di regolamentazione competente si impegni, ove del caso, in attività di cooperazione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari con le autorità di regolamentazione competenti degli altri Stati membri nelle vicinanze di un impianto nucleare tramite, tra l'altro, lo scambio e/o la condivisione di informazioni.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché la popolazione abbia adeguate opportunità di partecipare effettivamente ai processi decisionali concernenti la concessione di licenze per gli impianti nucleari, in base alla legislazione e agli strumenti internazionali in materia.»;

8)

dopo l'articolo 8 è inserita la sezione seguente:

«SEZIONE 2

OBBLIGHI SPECIFICI

Articolo 8 bis

Obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale in materia di sicurezza nucleare imponga che gli impianti nucleari siano progettati, ubicati, costruiti, messi in esercizio, utilizzati e disattivati con l'obiettivo di prevenire incidenti e, qualora si verifichino, di attenuarne le conseguenze e di evitare:

a)

rilasci radioattivi iniziali che richiederebbero misure di emergenza all'esterno del sito, ma in cui il tempo necessario alla loro attuazione è insufficiente;

b)

grandi rilasci radioattivi che richiederebbero misure di protezione che potrebbero non essere limitate nello spazio o nel tempo.

2.   Gli Stati membri garantiscono che il quadro nazionale richieda che l'obiettivo definito al paragrafo 1:

a)

si applichi agli impianti nucleari per cui è rilasciata per la prima volta un'autorizzazione a costruire dopo il 14 agosto 2014;

b)

sia impiegato come riferimento per la tempestiva attuazione di miglioramenti di sicurezza ragionevolmente possibili agli impianti nucleari esistenti, anche nel quadro delle revisioni periodiche della sicurezza di cui all'articolo 8 quater, lettera b).

Articolo 8 ter

Conseguimento dell'obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari

1.   Al fine di conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare di cui all'articolo 8 bis, gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga che l'eventuale applicazione della difesa in profondità sia volta ad assicurare:

a)

la riduzione al minimo dell'impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale;

b)

la prevenzione del funzionamento anomalo e dei guasti;

c)

il controllo del funzionamento anomalo e l'individuazione dei guasti;

d)

il controllo degli incidenti nell'ambito del riferimento di progetto;

e)

il controllo delle condizioni gravi, incluse la prevenzione della progressione degli incidenti e l'attenuazione delle conseguenze degli incidenti gravi;

f)

la predisposizione di strutture organizzative a norma dell'articolo 8 quinquies, paragrafo 1.

2.   Al fine di conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare di cui all'articolo 8 bis, gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga che l'autorità di regolamentazione competente e il titolare della licenza adottino misure intese a promuovere e rafforzare un'efficace cultura della sicurezza nucleare. Tali misure comprendono in particolare:

a)

sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e promuovano, a tutti i livelli del personale e dei dirigenti, le capacità di mettere in discussione l'efficace realizzazione dei principi e delle pratiche di sicurezza pertinenti e di segnalare prontamente problemi di sicurezza, a norma dell'articolo 6, lettera d);

b)

misure fornite dal titolare della licenza per registrare, valutare e documentare eventi nel continuato esercizio che si rivelino significativi per la sicurezza interna ed esterna;

c)

l'obbligo per il titolare della licenza di segnalare all'autorità di regolamentazione competente eventi che possono incidere sulla sicurezza nucleare; e

d)

misure concernenti l'istruzione e la formazione, a norma dell'articolo 7.

Articolo 8 quater

Valutazione iniziale e revisioni periodiche della sicurezza

Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale disponga che:

a)

la concessione di una licenza per costruire un impianto nucleare o gestire un impianto nucleare sia basata su un'adeguata valutazione specifica per il sito e per l'impianto, comprensiva di una dimostrazione della sicurezza nucleare rispetto ai requisiti nazionali di sicurezza nucleare sulla base dell'obiettivo di cui all'articolo 8 bis;

b)

il titolare della licenza sotto il controllo normativo dell'autorità di regolamentazione competente rivaluti sistematicamente e periodicamente, almeno ogni dieci anni, la sicurezza dell'impianto nucleare come previsto dall'articolo 6, lettera c). Tale rivalutazione della sicurezza è intesa ad assicurare il rispetto dell'attuale riferimento di progetto e individua ulteriori miglioramenti in materia di sicurezza tenendo conto dei problemi dovuti all'invecchiamento, del continuato esercizio, dei più recenti risultati della ricerca e dell'evoluzione delle norme internazionali, facendo riferimento all'obiettivo definito all'articolo 8 bis.

Articolo 8 quinquies

Preparazione e risposta alle emergenze sul sito

1.   Fatte salve le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, gli Stati membri provvedono affinché sia definita la struttura organizzativa nel quadro nazionale per la preparazione e la risposta alle emergenze sul sito caratterizzata da una chiara ripartizione delle responsabilità e dal coordinamento tra il titolare della licenza, le autorità e gli organismi competenti, tenendo conto di tutte le fasi di una situazione di emergenza.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché vi siano coerenza e continuità tra le misure per la preparazione e la risposta alle emergenze sul sito prescritte dal quadro nazionale e altre misure per la preparazione e la risposta alle emergenze prescritte dalla direttiva 2013/59/Euratom»;

9)

dopo l'articolo 8 quinquies è inserito il capo seguente:

«CAPO 2 bis

REVISIONI TRA PARI E RELAZIONI

Articolo 8 sexies

Revisioni tra pari

1.   Gli Stati membri dispongono, almeno una volta ogni dieci anni, autovalutazioni periodiche del loro quadro nazionale e delle loro autorità di regolamentazione competenti e sollecitano una revisione internazionale tra pari dei pertinenti segmenti del loro quadro nazionale e delle loro autorità di regolamentazione competenti al fine di migliorare continuamente la sicurezza nucleare. I risultati di tali revisioni tra pari, ove disponibili, sono trasmessi agli Stati membri e alla Commissione.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, su base coordinata:

a)

sia effettuata una valutazione nazionale, basata su uno specifico tema correlato alla sicurezza nucleare dei pertinenti impianti nucleari presenti nel loro territorio;

b)

tutti gli altri Stati membri e la Commissione in qualità di osservatore siano invitati a partecipare alla una revisione tra pari della valutazione nazionale di cui alla lettera a);

c)

siano adottate appropriate misure per dar seguito alle pertinenti risultanze del processo di revisione tra pari;

d)

siano pubblicate le pertinenti relazioni riguardanti il summenzionato processo e i suoi principali risultati, quando questi siano disponibili.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte misure per consentire che la prima revisione tematica tra pari sia avviata nel 2017 e le seguenti revisioni tematiche tra pari siano effettuate successivamente almeno ogni sei anni.

4.   In caso di incidente all'origine di situazioni che richiedono misure di emergenza all'esterno del sito o misure di protezione della popolazione, lo Stato membro interessato provvede affinché una revisione internazionale tra pari sia organizzata senza indebito ritardo.»;

10)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva per la prima volta entro il 22 luglio 2014, e successivamente entro il 22 luglio 2020.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

11)

all'articolo 10, dopo il paragrafo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis.   Gli obblighi di recepimento e attuazione degli articoli 6, 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies non si applicano agli Stati membri privi di impianti nucleari, a meno che questi Stati non decidano di sviluppare una qualsiasi attività collegata ad impianti nucleari soggetti a licenza nella loro giurisdizione.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 agosto 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché ogni loro successiva modificazione ed integrazione.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  Parere del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 341 del 21.11.2013, pag. 92.

(3)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

(4)  Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

(5)  Decisione 1999/819/Euratom della Commissione, del 16 novembre 1999, riguardante l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) alla Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994 (GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 20).

(6)  Principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA: Fundamental safety principles, IAEA Safety Standard Series No SF-1 (2006).

(7)  Direttiva 2011/70/Euratom, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

(8)  Decisione 2007/530/Euratom della Commissione, del 17 luglio 2007, relativa all'istituzione del gruppo europeo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la sicurezza della gestione dei residui (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 44).

(9)  Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76).

(10)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).


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