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Document 32014L0062

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio

OJ L 151, 21.5.2014, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/62/oj

21.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/1


DIRETTIVA 2014/62/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'euro, in quanto moneta unica condivisa dagli Stati membri della zona euro, è diventato un elemento importante dell'economia dell'Unione e della vita quotidiana dei suoi cittadini. Tuttavia, da quando è stato introdotto nel 2002, poiché è una valuta che continua a essere nel mirino di gruppi della criminalità organizzata attivi nel settore della falsificazione monetaria, la sua contraffazione ha provocato danni finanziari per almeno 500 milioni di EUR. È nell'interesse dell'Unione nel suo complesso contrastare e reprimere le attività che possono compromettere l'autenticità dell'euro mediante falsificazione.

(2)

La moneta falsificata ha considerevoli ripercussioni negative sulla società. Danneggia i cittadini e le imprese, i quali non sono rimborsati per le monete falsificate anche se ricevute in buona fede. Essa potrebbe indurre i consumatori a dubitare dell'adeguatezza della protezione dei contanti e a temere di ricevere banconote e monete metalliche falsificate. È pertanto di importanza fondamentale garantire la fiducia dei cittadini, delle imprese e degli istituti finanziari nell'autenticità delle banconote e delle monete metalliche in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi.

(3)

È essenziale assicurare che l'euro e le altre monete autorizzate legalmente alla circolazione siano protette in modo adeguato in tutti gli Stati membri mediante misure efficaci di diritto penale.

(4)

Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio (4) impone agli Stati membri la cui valuta è l'euro di prevedere sanzioni adeguate contro la falsificazione delle banconote e delle monete metalliche in euro.

(5)

I regolamenti (CE) n. 1338/2001 (5) e (CE) n. 1339/2001 del Consiglio (6) definiscono talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, in particolare misure per il ritiro dalla circolazione delle banconote e monete metalliche in euro falsificate.

(6)

La convenzione internazionale per la repressione del falso nummario, firmata a Ginevra il 20 aprile 1929, assieme al relativo protocollo (la «convenzione di Ginevra») (7), stabilisce norme intese a prevenire, reprimere e punire efficacemente il reato di falso nummario. In particolare, essa mira a garantire che i reati di falso nummario siano puniti con severe sanzioni penali e altre sanzioni. Tutte le parti contraenti della convenzione di Ginevra devono applicare il principio di non discriminazione alle monete diverse dalla rispettiva valuta nazionale.

(7)

La presente direttiva integra le disposizioni e agevola l'applicazione della convenzione di Ginevra da parte degli Stati membri. A tal fine, è importante che gli Stati membri siano parti della convenzione di Ginevra.

(8)

La presente direttiva riprende e modifica la decisione quadro 2000/383/GAI (8). Essa integra tale decisione quadro prevedendo disposizioni sul livello delle sanzioni, sugli strumenti di indagine e sull'analisi, l'individuazione e il rinvenimento di banconote e monete metalliche in euro falsificate nel corso di procedimenti giudiziari.

(9)

È opportuno che la presente direttiva assicuri la protezione di tutte le banconote e monete metalliche la cui circolazione è legalmente autorizzata, a prescindere dal fatto che siano di carta, metallo o altro materiale.

(10)

La protezione dell'euro e di altre monete richiede una definizione comune dei reati connessi alla falsificazione monetaria nonché sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche. Per assicurare coerenza con la convenzione di Ginevra, è opportuno che la presente direttiva preveda gli stessi reati punibili ai sensi della convenzione di Ginevra. È pertanto opportuno considerare reato la produzione di banconote e monete metalliche falsificate e la loro distribuzione. È opportuno che le condotte preparatorie del reato, ad esempio la produzione di strumenti e componenti per la falsificazione, siano punite in maniera indipendente. L'obiettivo comune delle definizioni di reato dovrebbe essere quello di dissuadere dal compimento di atti aventi a oggetto banconote e monete metalliche falsificate, strumenti e altri mezzi per la falsificazione.

(11)

È opportuno considerare reato anche l'uso improprio di attrezzature o di materiale legale delle tipografie o delle zecche autorizzate per la produzione di banconote e monete metalliche non autorizzate a scopo fraudolento. Tale uso improprio riguarda la situazione in cui una banca centrale o zecca nazionale o altra impresa autorizzata produce banconote o monete metalliche in eccesso rispetto alla quota autorizzata dalla Banca centrale europea (BCE). Esso riguarda inoltre la situazione in cui un dipendente di una tipografia o zecca autorizzata utilizza in modo abusivo le attrezzature a propri fini. È opportuno che tale condotta sia punibile come reato anche quando la quantità autorizzata non è stata superata, perché le banconote e le monete metalliche prodotte, una volta immesse in circolazione, non sarebbero distinguibili da quelle autorizzate.

(12)

È opportuno che anche le banconote e le monete metalliche in euro che la BCE o le banche centrali e le zecche nazionali non hanno ancora formalmente emesso rientrino nell'ambito di protezione della presente direttiva. Ad esempio, le monete metalliche in euro con nuove facce nazionali o le nuove serie di banconote in euro dovrebbero essere protette prima di essere ufficialmente messe in circolazione.

(13)

È opportuno che anche l'induzione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo di commettere i principali reati di falsificazione, tra cui l'uso improprio di attrezzature o di materiale legali e la falsificazione di banconote e monete metalliche non ancora emesse ma destinate alla circolazione, siano puniti, se del caso. La presente direttiva non impone agli Stati membri di rendere punibile un tentativo di commettere un reato relativo a uno strumento o componente per la falsificazione.

(14)

Il dolo dovrebbe essere parte di tutti gli elementi che costituiscono i reati di cui alla presente direttiva.

(15)

La falsificazione monetaria è tradizionalmente un reato punito con sanzioni severe negli Stati membri. Ciò è dovuto alla gravità e alle conseguenze del reato per i cittadini e le imprese e alla necessità di garantire la fiducia dei cittadini e delle imprese nella genuinità dell'euro e delle altre valute. Questo è particolarmente vero per l'euro, che è la moneta unica di oltre 330 milioni di persone nella zona euro e la seconda valuta più importante a livello internazionale.

(16)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni penali nel proprio diritto nazionale con riguardo alle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di lotta contro la falsificazione monetaria. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e dovrebbero contemplare la reclusione. Il livello minimo della pena detentiva massima previsto dalla presente direttiva per i reati ivi stabiliti dovrebbe applicarsi almeno alle forme più gravi di tali reati.

(17)

È opportuno che i livelli delle sanzioni siano effettivi, dissuasivi e proporzionati ai reati. Sebbene la messa in circolazione dolosa di monete falsificate ricevute in buona fede possa essere punita con un tipo diverso di sanzione penale, comprese multe, nel diritto interno degli Stati membri, tali diritti nazionali dovrebbero prevedere la reclusione come sanzione massima. Le pene detentive per le persone fisiche avranno in tutta l'Unione un effetto fortemente deterrente sui potenziali autori di reati.

(18)

Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri possono adottare o mantenere norme più severe in materia di reati di falsificazione monetaria.

(19)

La presente direttiva lascia impregiudicati le norme e i principi generali del diritto penale nazionale in materia di applicazione e di esecuzione delle sentenze in considerazione delle circostanze concrete di ogni singolo caso.

(20)

Poiché la fiducia nella genuinità delle banconote e delle monete metalliche può essere compromessa o minacciata dal comportamento delle persone giuridiche, è opportuno che le stesse siano ritenute responsabili dei reati commessi in loro nome.

(21)

Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale avverso i reati di falsificazione monetaria, è opportuno che i responsabili dell'indagine e dell'azione penale avverso tali reati abbiano la possibilità di ricorrere a strumenti di indagine efficaci come quelli usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. Tra questi strumenti potrebbero ad esempio rientrare, se del caso, l'intercettazione di comunicazioni, i controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari e altre indagini finanziarie. Tenendo conto, tra l'altro, del principio di proporzionalità, il ricorso a tali strumenti conformemente al diritto nazionale dovrebbe essere commisurato alla natura e alla gravità dei reati oggetto d'indagine. È opportuno che sia rispettato il diritto alla protezione dei dati personali.

(22)

È opportuno che gli Stati membri esercitino la loro giurisdizione nel rispetto della convenzione di Ginevra e delle disposizioni in materia di giurisdizione contenute in altri diritti penali dell'Unione, vale a dire per i reati commessi sul loro territorio e per i reati commessi dai loro cittadini, rilevando che in generale è preferibile trattare i reati nell'ambito del sistema di giustizia penale del paese in cui si verificano.

(23)

Il ruolo preminente dell'euro per l'economia e per la società dell'Unione, nonché la minaccia specifica all'euro come valuta di importanza mondiale quale manifestatasi attraverso l'esistenza di un notevole numero di stamperie situate nei paesi terzi richiedono misure aggiuntive per tutelarlo. È opportuno pertanto stabilire la giurisdizione sui reati contro l'euro commessi fuori dal territorio di un dato Stato membro, quando l'autore del reato si trovi nel territorio di tale Stato membro e non sia stato estradato o le banconote o le monete metalliche in euro falsificate connesse al reato siano rinvenute in detto Stato membro.

Data la situazione obiettivamente diversa degli Stati membri la cui valuta è l'euro, è opportuno che l'obbligo di esercitare tale giurisdizione si applichi soltanto a tali Stati membri. Ai fini delle azioni penali avverso i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, qualora si riferiscano all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nonché a induzione, favoreggiamento e concorso, e tentativo di commettere tali reati, la giurisdizione non dovrebbe essere subordinata alla condizione che gli atti costituiscano un reato nel luogo dove sono stati commessi. Nell'esercitare tale giurisdizione, è opportuno che gli Stati membri considerino se i reati rientrano nella competenza del sistema di giustizia penale del paese in cui sono stati commessi e rispettino il principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le condanne inflitte da un paese terzo per la stessa condotta.

(24)

Per l'euro l'analisi e l'identificazione di banconote e monete falsificate in euro è centralizzata rispettivamente nei centri nazionali di analisi e nei centri nazionali di analisi delle monete metalliche, designati o istituiti a norma del regolamento (CE) n. 1338/2001. È opportuno che l'analisi, l'identificazione e il rinvenimento di banconote e monete falsificate in euro sia possibile anche mentre sono ancora in corso i procedimenti giudiziari, al fine di accelerare il rinvenimento della fonte di produzione di monete falsificate in una data indagine o azione penale e di impedire e di bloccare la loro ulteriore diffusione, nel dovuto rispetto del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Ciò contribuirebbe all'efficacia della lotta avverso i reati di falsificazione monetaria e aumenterebbe al tempo stesso il numero di trasmissioni durante i procedimenti penali in corso dei falsi sequestrati, salvo limitate eccezioni in cui si dovrebbe provvedere soltanto all'accesso dei falsi. In generale, è opportuno che le autorità competenti autorizzino la trasmissione fisica dei falsi ai centri nazionali di analisi e ai centri nazionali di analisi delle monete metalliche. In determinate circostanze, ad esempio nei casi in cui soltanto alcune delle banconote o delle monete metalliche falsificate costituiscono mezzi di prova nel procedimento penale o quando la trasmissione fisica comporta il rischio di distruzione di prove, quali le impronte digitali, le autorità competenti dovrebbero invece poter decidere di consentire l'accesso alle banconote e monete metalliche.

(25)

È necessario raccogliere dati comparabili sui reati di cui alla presente direttiva. Al fine di ottenere un quadro più completo del problema della contraffazione a livello dell'Unione e in tal modo contribuire a formulare una risposta più efficace, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione dati statistici pertinenti sul numero di reati concernenti banconote e monete metalliche false e sul numero di persone perseguite e condannate.

(26)

Al fine di conseguire l'obiettivo di combattere la contraffazione delle banconote e delle monete metalliche in euro, la conclusione di accordi con paesi terzi, in particolare quelli che utilizzano l'euro come valuta, dovrebbe essere perseguita secondo le pertinenti procedure previste dal trattato.

(27)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il diritto a non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. La presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e dovrebbe essere attuata di conseguenza.

(28)

La presente direttiva mira a modificare e ampliare le disposizioni della decisione quadro 2000/383/GAI. Dato che le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, a fini di chiarezza è opportuno sostituire tale decisione quadro nella sua interezza per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva.

(29)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire proteggere l'euro e altre monete dalla contraffazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(31)

A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

(32)

A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di falsificazione dell'euro e di altre valute. Essa introduce anche disposizioni comuni per rafforzare la lotta avverso tali reati, migliorare le indagini al riguardo e assicurare una migliore cooperazione nella lotta alla falsificazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)

«valuta»: le banconote e le monete metalliche la cui circolazione sia legalmente autorizzata, comprese le banconote e le monete metalliche la cui immissione in circolazione è legalmente autorizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98;

b)

«persona giuridica»: soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 3

Reati

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituiscano reato le condotte seguenti, se compiute intenzionalmente:

a)

contraffazione o alterazione fraudolenta di monete, qualunque ne sia il modo;

b)

immissione in circolazione fraudolenta di monete falsificate;

c)

importazione, esportazione, trasporto, ricettazione o procacciamento di monete falsificate, riconosciute tali, per la loro immissione in circolazione;

d)

fabbricazione fraudolenta, ricettazione, procacciamento o possesso di:

i)

strumenti, oggetti, programmi informatici e dati nonché ogni altro mezzo che per loro natura sono particolarmente atti alla contraffazione o all'alterazione di monete; o

ii)

elementi di sicurezza quali ologrammi, filigrane o altri componenti della valuta che servono ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), siano punibili anche per quanto riguarda banconote o monete metalliche fabbricate usando strumenti o materiali legali in violazione dei diritti o delle condizioni a cui le autorità competenti possono emettere banconote o monete metalliche.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui ai paragrafi 1 e 2 siano punibili anche per quanto riguarda banconote e monete metalliche non ancora emesse, ma destinate a essere immesse in circolazione con corso legale.

Articolo 4

Induzione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'induzione, il favoreggiamento e il concorso in relazione ai reati di cui all'articolo 3 siano punibili come reati.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il tentativo di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) o c), all'articolo 3, paragrafi 2 o 3, in relazione alle condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), sia punibile come reato.

Articolo 5

Sanzioni per le persone fisiche

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, in relazione alle condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), siano punibili con una sanzione massima che preveda la reclusione.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 3, in relazione alle condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), siano punibili con la pena della reclusione per una durata massima di almeno otto anni.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 3, paragrafo 3, in relazione alle condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), siano punibili con la pena della reclusione per una durata massima di almeno cinque anni.

5.   Per quanto riguarda il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive diverse da quelle di cui al paragrafo 4 del presente articolo, tra cui multe e reclusione, qualora la valuta falsificata sia stata ricevuta senza sapere che era falsa ma fatta poi circolare anche se riconosciuta tale.

Articolo 6

Responsabilità delle persone giuridiche

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano rispondere in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente ovvero in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione apicale all'interno della persona giuridica, basata:

a)

sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;

b)

sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure

c)

sul potere di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica.

2.   Gli Stati membri assicurano che una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la carenza di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile la commissione, a proprio vantaggio, di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 a opera di una persona sottoposta alla sua autorità.

3.   La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, istigatori o concorrenti in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 7

Sanzioni per le persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale ed eventualmente altre sanzioni, quali:

a)

l'esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;

b)

l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività d'impresa;

c)

l'assoggettamento a vigilanza giudiziaria;

d)

la liquidazione giudiziaria;

e)

la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

Articolo 8

Competenza giurisdizionale

1.   Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 quando:

a)

il reato è stato commesso in tutto o in parte nel proprio territorio; o

b)

l'autore del reato sia un proprio cittadino.

2.   Ogni Stato membro la cui valuta è l'euro adotta le misure necessarie per definire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del proprio territorio, almeno nella misura in cui riguardino l'euro e quando:

a)

l'autore del reato si trova nel territorio di tale Stato membro e non sia estradato; o

b)

le banconote o le monete metalliche in euro falsificate connesse con il reato sono state rinvenute nel territorio di tale Stato membro.

Ai fini dell'azione penale avverso i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, qualora si riferiscano all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nonché a induzione, favoreggiamento e concorso, e tentativo di commettere tali reati, ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che la propria competenza giurisdizionale non sia subordinata alla condizione che gli atti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi.

Articolo 9

Strumenti di indagine

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi preposti alle indagini o all'azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di efficaci strumenti di indagine, come quelli usati per le indagini riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

Articolo 10

Obbligo di trasmettere le banconote e le monete metalliche in euro falsificate per l'analisi e il rinvenimento dei falsi

Gli Stati membri assicurano che durante il procedimento penale sia consentito senza indugio, da parte del centro nazionale di analisi e del centro nazionale di analisi delle monete metalliche, l'esame di banconote e monete metalliche in euro di cui si sospetta la falsificazione ai fini dell'analisi e dell'individuazione e rinvenimento degli altri falsi. Le autorità competenti trasmettono senza indugio i necessari campioni al più tardi una volta raggiunta una decisione definitiva riguardo al procedimento penale.

Articolo 11

Statistiche

Gli Stati membri, almeno ogni due anni, trasmettono alla Commissione dati concernenti il numero di reati di cui agli articoli 3 e 4 e il numero di persone perseguite e condannate per i reati di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 12

Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame

Entro il 23 maggio 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta legislativa.

Articolo 13

Sostituzione della decisione quadro 2000/383/GAI

La decisione quadro 2000/383/GAI è sostituita dalla presente direttiva per quanto riguarda gli Stati membri vincolati da quest'ultima, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi al termine per il recepimento della decisione quadro 2000/383/GAI nell'ordinamento nazionale.

Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2000/383/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 14

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 maggio 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 179 del 25.6.2013, pag. 9.

(2)  GU C 271 del 19.9.2013, pag. 42.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

(4)  Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).

(6)  Regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11).

(7)  Società delle Nazioni, raccolta dei trattati (1931) n. 2623, pag. 372.

(8)  Decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro (GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1).


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