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Document 32014L0052
Directive 2014/52/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment Text with EEA relevance
Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 124 del 25.4.2014, p. 1–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 124/1 |
DIRETTIVA 2014/52/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2014
che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha armonizzato i principi per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti, tramite l'introduzione di requisiti minimi per quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico, e contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire misure di protezione più rigorose conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). |
(2) |
La comunicazione della Commissione del 30 aprile 2007 dal titolo «La revisione intermedia del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente» e la relazione della Commissione del 23 luglio 2009 sull'applicazione e l'efficacia della direttiva del Consiglio 85/337/CEE (5), che precede la direttiva 2011/92/UE, hanno sottolineato la necessità di migliorare i principi della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti e di adeguare la direttiva 85/337/CEE al contesto politico, giuridico e tecnico, che ha subito una notevole evoluzione. |
(3) |
È necessario modificare la direttiva 2011/92/UE per rafforzare la qualità della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale. |
(4) |
Per coordinare e agevolare le procedure di valutazione dei progetti transfrontalieri e, in particolare, per procedere a consultazioni conformemente alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero del 25 febbraio 1991 (Convenzione di Espoo), gli Stati membri interessati possono istituire un organismo comune a composizione paritetica. |
(5) |
I meccanismi contemplati dal regolamento (UE) n. 347/2013 (6), (UE) n. 1315/2013 (7) e (UE) n. 1316/2013 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio che sono rilevanti per i progetti infrastrutturali cofinanziati dall'Unione, possono altresì agevolare l'applicazione delle prescrizioni della direttiva 2011/92/UE. |
(6) |
La revisione della direttiva 2011/92/UE dovrebbe altresì garantire il miglioramento della protezione ambientale, una maggiore efficienza delle risorse e il sostegno alla crescita sostenibile nell'Unione. A tal fine le procedure in essa previste dovrebbero essere semplificate e armonizzate. |
(7) |
Nel corso dell'ultimo decennio alcune questioni ambientali, come l'efficienza delle risorse e la sostenibilità, la tutela della biodiversità, i cambiamenti climatici e i rischi di incidenti e calamità, hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico. Esse dovrebbero pertanto costituire elementi importanti all'interno dei processi di valutazione e decisionali. |
(8) |
Nella sua comunicazione del 20 settembre 2011 dal titolo «Tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa», la Commissione si è impegnata a integrare considerazioni in materia di efficienza e sostenibilità delle risorse nel contesto della revisione della direttiva 2011/92/UE. |
(9) |
La comunicazione della Commissione del 22 settembre 2006 dal titolo «Strategia tematica per la protezione del suolo» e la Tabella di marcia per un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse sottolineano entrambe l'importanza di un uso sostenibile del suolo e la necessità di affrontare l'aumento non sostenibile, nel lungo periodo, delle aree di insediamento (sottrazione di territorio). Inoltre, il documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, svoltasi a Rio de Janeiro il 20-22 giugno 2012, riconosce l'importanza economica e sociale di una corretta pianificazione territoriale, inclusi l'uso del suolo e la necessità di un'azione urgente intesa a invertirne il degrado. I progetti pubblici e privati dovrebbero pertanto prendere in considerazione il territorio e limitare il loro impatto, per quanto riguarda in particolare la sottrazione di territorio e di suolo, facendo riferimento inoltre alla componente organica, all'erosione, alla compattazione e all'impermeabilizzazione; opportuni piani di utilizzo del suolo e politiche a livello nazionale, regionale e locale sono altresì rilevanti a tal riguardo. |
(10) |
La convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica («la convenzione»), cui l'Unione europea partecipa ai sensi della decisione del Consiglio 93/626/CEE (9), richiede, ove possibile e opportuno, la valutazione degli effetti negativi significativi derivanti dai progetti sulla diversità biologica, definita all'articolo 2 della convenzione, al fine di evitarli o ridurli al minimo. Tale valutazione preventiva degli effetti dovrebbe contribuire al raggiungimento dell'obiettivo principale dell'Unione, adottato dal Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010, di arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici entro il 2020 e di ripristinarli ove possibile. |
(11) |
Le misure adottate al fine di evitare, prevenire, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente, in particolare sulle specie e sugli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE (10) del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), dovrebbero contribuire ad evitarne qualsiasi deterioramento e qualsiasi perdita netta in termini di biodiversità, in conformità degli impegni assunti dall'Unione nel contesto della convenzione e con gli obiettivi e le azioni della strategia dell'UE per la biodiversità fino al 2020 contenute nella comunicazione della Commissione del 3 maggio 2011 dal titolo: «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020». |
(12) |
Al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente marino, specialmente delle specie e degli habitat, la valutazione dell'impatto ambientale e le procedure di screening relative ai progetti in ambiente marino dovrebbero tener conto delle caratteristiche di tali progetti, in particolare per quanto riguarda le tecnologie utilizzate (ad esempio le indagini sismiche con sonar). A tale scopo, le prescrizioni della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) potrebbero parimenti agevolare l'attuazione delle prescrizioni della presente direttiva. |
(13) |
I cambiamenti climatici continueranno a causare danni all'ambiente e a compromettere lo sviluppo economico. A questo proposito, è opportuno valutare l'impatto dei progetti sul clima (ad esempio le emissioni di gas a effetto serra) e la loro vulnerabilità al cambiamento climatico. |
(14) |
In seguito alla comunicazione della Commissione del 23 febbraio 2009 dal titolo «Un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana», nelle sue conclusioni del 30 novembre 2009 il Consiglio ha invitato la Commissione a garantire che l'esecuzione, il riesame e l'ulteriore sviluppo delle iniziative dell'Unione prendano in considerazione le preoccupazioni legate alla prevenzione e alla gestione del rischio di calamità nonché il quadro d'azione di Hyogo per il 2005-2015 delle Nazioni Unite adottato il 22 gennaio 2005, che sottolinea la necessità di istituire procedure di valutazione delle implicazioni in termini di rischi di calamità legati a grandi progetti infrastrutturali. |
(15) |
Per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, è necessario adottare misure precauzionali in relazione a determinati progetti che, data la loro vulnerabilità a gravi incidenti e/o calamità naturali (quali inondazioni, innalzamento del livello del mare o terremoti), potrebbero verosimilmente avere effetti negativi significativi sull'ambiente. Per tali progetti, è importante prendere in considerazione la loro vulnerabilità (esposizione e resilienza) di tali progetti a gravi incidenti e/o calamità, il rischio che tali incidenti e/o calamità si verifichino e le implicazioni in termini di probabili effetti negativi significativi sull'ambiente. Per evitare duplicazioni, si dovrebbero potere utilizzare le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate conformemente alla legislazione dell'Unione, come la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (14) o sulla base di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della normativa nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva. |
(16) |
Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio culturale, comprendente i siti storici urbani e il paesaggio, che sono parte integrante della diversità culturale che l'Unione si è impegnata a rispettare e promuovere in conformità dell'articolo 167, paragrafo 4, TFUE, possono risultare utili le definizioni e i principi enunciati nelle pertinenti convenzioni del Consiglio d'Europa, in particolare la convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico del 6 maggio 1969, la convenzione per la protezione del patrimonio architettonico europeo del 3 ottobre 1985, la convenzione europea sul paesaggio del 20 ottobre 2000, e la convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società del 27 ottobre 2005. Per meglio preservare il patrimonio storico e culturale e il paesaggio, è importante tener conto, nelle valutazioni d'impatto ambientale, dell'impatto visivo dei progetti, ossia del cambiamento di aspetto o di visuale del paesaggio edificato o naturale e delle zone urbane. |
(17) |
L'applicazione della direttiva 2011/92/UE dovrebbe garantire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con gli obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva». |
(18) |
Al fine di potenziare l'accesso del pubblico alle informazioni e la trasparenza, le informazioni ambientali concernenti l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere tempestivamente disponibili anche in formato elettronico. È dunque opportuno che gli Stati membri istituiscano almeno un portale centrale o punti di accesso, al livello amministrativo adeguato, che consentano al pubblico di accedere alle informazioni in modo agevole ed efficace. |
(19) |
L'esperienza ha dimostrato che, nel caso dei progetti, o di parti di progetti, destinati a scopi di difesa, inclusi quelli connessi alle attività delle forze alleate nel territorio degli Stati membri in conformità di obblighi internazionali, l'applicazione della direttiva 2011/92/UE potrebbe dare origine alla divulgazione di importanti informazioni riservate suscettibili di compromettere gli scopi di difesa. È dunque opportuno, ove del caso, autorizzare gli Stati membri a non applicare la direttiva. |
(20) |
L'esperienza ha dimostrato che, nel caso dei progetti aventi quale unica finalità la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, l'osservanza della direttiva 2011/92/UE potrebbe avere effetti negativi, segnatamente sull'ambiente, ed è dunque opportuno, ove del caso, autorizzare gli Stati membri a non applicare la direttiva. |
(21) |
Gli Stati membri dispongono di varie possibilità per dare attuazione alla direttiva 2011/92/UE relativamente all'integrazione delle valutazioni dell'impatto ambientale nelle procedure nazionali. Di conseguenza, gli elementi di tali procedure nazionali possono variare. Ciò fa sì che la conclusione motivata mediante la quale l'autorità competente conclude il proprio esame di impatto ambientale di un progetto possa essere parte di una procedura di autorizzazione integrata o essere inclusa in un'altra decisione vincolante necessaria per rispettare gli obiettivi della presente direttiva. |
(22) |
Al fine di garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana, le procedure di screening e le valutazioni dell'impatto ambientale dovrebbero tener conto dell'impatto del progetto in questione nel suo complesso, compresi ove opportuno gli strati superficiali e sotterranei durante le fasi di costruzione e di funzionamento e, se del caso, di demolizione. |
(23) |
Ai fini di una valutazione esaustiva degli effetti diretti e indiretti di un progetto sull'ambiente, l'autorità competente dovrebbe procedere a un'analisi del contenuto delle informazioni fornite dal committente e ricevute attraverso le consultazioni nonché prendere in considerazione qualsiasi informazione supplementare, ove del caso. |
(24) |
Con riferimento ai progetti approvati mediante un atto legislativo nazionale specifico, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli obiettivi della presente direttiva inerenti alla consultazione pubblica siano raggiunti tramite la procedura legislativa. |
(25) |
È opportuno garantire l'obiettività delle autorità competenti. I conflitti d'interesse potrebbero essere evitati, tra l'altro, mediante la separazione funzionale tra autorità competente e committente. Qualora l'autorità competente coincida con il committente, è opportuno che, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, gli Stati membri provvedano almeno a separare in maniera appropriata le funzioni confliggenti delle autorità preposte all'assolvimento dei compiti derivanti dalla direttiva 2011/92/UE. |
(26) |
Per permettere all'autorità competente di determinare se i progetti elencati nell'allegato II della direttiva 2011/92/UE, le loro modifiche o i loro ampliamenti, debbano essere sottoposti a una valutazione d'impatto ambientale (procedura di screening), l'informazione che il committente è tenuto a fornire dovrebbe essere specifica, ponendo l'accento sugli aspetti chiave che consentono all'autorità competente di adottare la propria determinazione. Tale determinazione dovrebbe essere messa a disposizione del pubblico. |
(27) |
La procedura di screening dovrebbe garantire che una valutazione dell'impatto ambientale sia richiesta solo per i progetti suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente. |
(28) |
È opportuno adattare e chiarire i criteri di selezione di cui all'allegato III della direttiva 2011/92/UE, di cui gli Stati membri devono tenere conto per stabilire quali progetti devono essere sottoposti alla valutazione dell'impatto ambientale in base alla significatività dei loro effetti sull'ambiente. Ad esempio, l'esperienza ha dimostrato che i progetti che utilizzano o incidono su risorse preziose, quelli proposti per luoghi sensibili dal punto di vista ambientale, oppure quelli potenzialmente pericolosi o passibili di produrre effetti irreversibili possono spesso avere un impatto significativo sull'ambiente. |
(29) |
Nel determinare se un progetto possa causare effetti significativi sull'ambiente, le autorità competenti dovrebbero individuare i criteri più pertinenti da prendere in considerazione e dovrebbero tener conto delle informazioni supplementari che potrebbero essere disponibili a seguito di altre valutazioni richieste dalla normativa dell'Unione, al fine di applicare la procedura di screening in modo efficace e trasparente. A tale riguardo, è opportuno precisare il contenuto della determinazione successiva allo screening, in particolare in caso non sia richiesta una valutazione dell'impatto ambientale. Inoltre, è buona prassi amministrativa tener conto delle osservazioni non richieste eventualmente ricevute da altre fonti, quali il pubblico o le autorità pubbliche, anche se nella fase di screening non è richiesta una consultazione formale. |
(30) |
Per migliorare la qualità di una valutazione dell'impatto ambientale, semplificare le procedure e razionalizzare il processo decisionale, l'autorità competente dovrebbe esprimere un parere, ove richiesto dal committente, sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni ambientali da fornire nell'ambito di rapporto di valutazione dell'impatto ambientale (definizione dell'ambito di applicazione). |
(31) |
Il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, che compete al committente del progetto, dovrebbe includere una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame da quest'ultimo che sono pertinenti a tale progetto, compresa, se del caso, una descrizione sommaria della probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente in caso di mancata attuazione dello stesso (scenario di base), come mezzo per migliorare la qualità del processo di valutazione dell'impatto ambientale e per consentire l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle prime fasi del processo di definizione del progetto. |
(32) |
È opportuno che i dati e le informazioni fornite dal committente nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, in conformità all'allegato IV della direttiva 2011/92/UE siano completi e di qualità sufficientemente elevata. Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, si dovrebbero prendere in considerazione i risultati di altre valutazioni effettuate ai sensi della legislazione dell'Unione, quali la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) o la direttiva 2009/71/Euratom, ovvero della normativa nazionale, ove pertinente e disponibile. |
(33) |
Gli esperti coinvolti nella redazione dei rapporti di valutazione dell'impatto ambientale dovrebbero essere qualificati e competenti. Ai fini dell'esame da parte delle autorità competenti e per garantire che le informazioni fornite dal committente siano complete e di elevata qualità, è richiesta una competenza adeguata nel settore attinente al progetto in questione. |
(34) |
Al fine di assicurare trasparenza e responsabilità, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a documentare la propria decisione di concedere l'autorizzazione per un progetto precisando inoltre di aver preso in considerazione i risultati delle consultazioni effettuate e le pertinenti informazioni raccolte. |
(35) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire l'attuazione di misure di mitigazione e compensazione e la definizione di procedure adeguate in materia di monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dalla costruzione e funzionamento di un progetto anche al fine di identificare effetti negativi significativi imprevisti, così da poter adottare opportune misure correttive. Tale monitoraggio non dovrebbe né duplicare né appesantire il monitoraggio richiesto ai sensi della normativa dell'Unione diversa dalla presente direttiva e della normativa nazionale. |
(36) |
Al fine di stimolare un processo decisionale più efficiente e aumentare la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le diverse tappe della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti si svolgano entro un lasso di tempo ragionevole, in funzione della natura, complessità e ubicazione del progetto nonché delle sue dimensioni. Tali scadenze non dovrebbero in alcun caso compromettere il raggiungimento di elevati standard per la protezione dell'ambiente, in particolare quelli risultanti da normative dell'Unione in materia ambientale diverse dalla presente direttiva, nonché l'effettiva partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia. |
(37) |
Al fine di migliorare l'efficacia della valutazione dell'impatto ambientale, ridurre la complessità amministrativa e aumentare l'efficienza economica, qualora l'obbligo di effettuare una valutazione in relazione a questioni ambientali risulti contemporaneamente dalla presente direttiva, della direttiva 92/43/CEE e/o della direttiva 2009/147/CE, gli Stati membri dovrebbero garantire che, ove opportuno, e tenuto conto delle loro specificità organizzative, siano previste procedure coordinate e/o comuni per soddisfare le prescrizioni di queste direttive. Qualora l'obbligo di effettuare una valutazione in relazione a questioni ambientali risulti contemporaneamente dalla presente direttiva e da altri atti normativi dell'Unione, quali la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), la direttiva 2001/42/CE, la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), e la direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione. Qualora siano istituite procedure coordinate o comuni, è opportuno che gli Stati membri nominino un'autorità responsabile per l'assolvimento dei relativi doveri. Tenuto conto delle strutture istituzionali, gli Stati membri che lo ritengono necessario dovrebbero poter designare più autorità. |
(38) |
Gli Stati membri dovrebbero determinare le regole per le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere il tipo o la forma di tali sanzioni. Le sanzioni previste dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. |
(39) |
Conformemente ai principi di certezza del diritto e di proporzionalità, e per garantire che la transizione dal regime attuale, definito dalla direttiva 2011/92/UE, al nuovo regime discendente dagli emendamenti contenuti nella presente direttiva sia quanto più agevole possibile, è opportuno stabilire misure transitorie. Tali misure dovrebbero assicurare che il contesto normativo inerente ad una valutazione dell'impatto ambientale non sia modificato, in relazione a un determinato committente, qualora l'iter procedurale sia già stato avviato in base al regime attuale e il progetto non abbia ancora ricevuto un'autorizzazione o qualora non sia stata ancora adottata un'altra decisione vincolante necessaria per rispettare gli obiettivi della presente direttiva. Di conseguenza, le pertinenti disposizioni della direttiva 2011/92/UE anteriori alla modifica della direttiva stessa ad opera della presente direttiva si dovrebbero applicare ai progetti per i quali la procedura di screening o la procedura di scoping qualora lo scoping, ovvero la definizione dell'ambito di applicazione, sia stata richiesta dal committente ovvero dall'autorità competente è stata avviata prima della scadenza del termine per il recepimento ovvero per i quali, prima di tale data, è stato presentato il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale. |
(40) |
Con la dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, del 28 settembre 2011 (19), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente giustificati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti esplicativi che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
(41) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana grazie alla definizione di requisiti minimi per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata, della gravità e della natura transfrontaliera dei problemi ambientali da affrontare, può essere meglio realizzato a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(42) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/92/UE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2011/92/UE è così modificata:
1) |
l'articolo 1 è così modificato:
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2) |
L'articolo 2 è così modificato:
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3) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:
2. Fra gli effetti di cui al paragrafo 1 su tali fattori ivi enunciati rientrano gli effetti previsti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti al progetto in questione.»; |
4) |
l'articolo 4 è così modificato:
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5) |
all'articolo 5, i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Quando è richiesta una valutazione d'impatto ambientale, il committente prepara e trasmette un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale. Le informazioni che il committente deve fornire comprendono almeno:
Qualora sia espresso un parere ai sensi del paragrafo 2, il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale si basa su tale parere e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per giungere a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali. Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, nel predisporre il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale il committente tiene conto dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione unionale o nazionale. 2. Su richiesta del committente, e tenendo conto delle informazioni fornite da quest'ultimo, in particolare in merito alle caratteristiche peculiari del progetto, incluse l'ubicazione e le caratteristiche tecniche e al suo probabile impatto sull'ambiente, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Prima di pronunciarsi, l'autorità competente consulta le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Gli Stati membri possono altresì richiedere il parere di cui al primo comma alle autorità competenti anche se il committente non lo abbia richiesto. 3. Al fine di garantire che i rapporti di valutazione dell'impatto ambientale siano completi e di qualità:
|
6) |
l'articolo 6 è così modificato:
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7) |
l'articolo 7 è così modificato:
|
8) |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli da 5 a 7 sono presi debitamente in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.»; |
9) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 8 bis 1. La decisione di concedere l'autorizzazione comprende almeno le seguenti informazioni:
2. La decisione di non concedere l'autorizzazione definisce le ragioni principali di tale rifiuto. 3. Qualora gli Stati membri si avvalgano delle procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, diverse dalla procedure di autorizzazione, le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ove opportuno, si intendono soddisfatte se la decisione adottata nel contesto di tali procedure contiene le informazioni menzionate nei suddetti paragrafi e se sono in essere meccanismi che consentono il rispetto delle prescrizioni del paragrafo 6 del presente articolo. 4. Conformemente al disposto del paragrafo 1, lettera b, gli Stati membri provvedono a che il committente si attenga alle caratteristiche del progetto e/o alle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi del progetto e stabiliscono le procedure relative al monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente. Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati a natura, ubicazione e dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva e da normative nazionali. 5. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente adotti le decisioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 entro un periodo di tempo ragionevole. 6. Al momento di adottare una decisione in merito alla concessione dell'autorizzazione, l'autorità competente si accerta che la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g, punto iv), o qualsiasi decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sia ancora attuale. A tale fine gli Stati membri possono fissare un termine per la validità della conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), o di qualsiasi delle decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.»; |
10) |
all'articolo 9 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano prontamente il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo le procedure nazionali, e provvedono a che il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possano accedere alle informazioni elencate in appresso, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3:
|
11) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 9 bis Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti assolvano ai compiti derivanti dalla presente direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi. Qualora l'autorità competente coincida con il committente, gli Stati membri provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva»; |
12) |
all'articolo 10, il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatta salva la direttiva 2003/4/CE, le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell'interesse pubblico.»; |
13) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 10 bis Gli Stati membri determinano le regole per le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.»; |
14) |
all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In particolare, ogni sei anni a decorrere dal 16 maggio 2017 gli Stati membri informano la Commissione, ove tali informazioni siano disponibili, in merito a:
|
15) |
gli allegati della direttiva 2011/92/UE sono modificati come stabilito dall'allegato della presente direttiva. |
Articolo 2
1. Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 maggio 2017.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
1. I progetti per i quali l'iter decisionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE è stato avviato prima del 16 maggio 2017, sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla sua modifica ad opera della presente direttiva.
2. I progetti sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e agli articoli da 5 a 11 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla modifica apportata dalla presente direttiva qualora, prima del 16 maggio 2017:
a) |
la procedura relativa al parere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE sia stata avviata; o |
b) |
le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE siano state fornite. |
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU C 133 del 9.5.2013, pag. 33.
(2) GU C 218 del 30.7.2013, pag. 42.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.
(4) Direttiva 2011/92 UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(5) Direttiva del Consiglio 85/337CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).
(6) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).
(7) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348, 20.12.2013, pag. 129).
(9) Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).
(10) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(11) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(12) Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).
(13) Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).
(14) Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).
(15) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
(16) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(17) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(18) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(19) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
ALLEGATO
1) |
È inserito il seguente allegato: «ALLEGATO II.A INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4 (INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DA PARTE DEL COMMITTENTE PER I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II)
|
2) |
Gli allegati III e IV sono sostituiti dai seguenti: «ALLEGATO III CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 (CRITERI INTESI A STABILIRE SE I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEBBANO ESSERE SOTTOPOSTI A UNA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE) 1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI Le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare:
2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
3. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE I probabili effetti significativi dei progetti sull'ambiente devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento all'impatto dei progetti sui fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e tenendo conto:
ALLEGATO IV INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 (INFORMAZIONI PER IL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE)
(1) Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1)." (2) Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).»" |