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Document 32014D0763

2014/763/UE: Decisione della Commissione, del 24 ottobre 2014 , che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti [notificata con il numero C(2014) 7735] Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 320, 6.11.2014, p. 46–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/09/2023; abrogato da 32023D1809

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/763/oj

6.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2014

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti

[notificata con il numero C(2014) 7735]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/763/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) può essere concesso a prodotti aventi un impatto ambientale ridotto durante tutto il loro ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che siano stabiliti criteri specifici per l'assegnazione dell'Ecolabel UE per gruppi di prodotti.

(3)

È necessario che i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica siano validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, tenuto conto del ciclo di innovazione del gruppo di prodotti in oggetto.

(4)

Poiché il consumo di materiali può contribuire in modo significativo agli impatti ambientali complessivi dei prodotti igienici assorbenti, è opportuno stabilire criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE per questo gruppo di prodotti. Tali criteri dovrebbero promuovere in particolare la provenienza sostenibile dei materiali, un uso limitato di sostanze pericolose, prodotti di alta qualità, con prestazioni elevate, idonei all'uso e progettati per ridurre al minimo la produzione di rifiuti.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» comprende i pannolini per bambini, gli assorbenti igienici femminili, i tamponi e le coppette assorbilatte (denominate anche dischetti da allattamento), «usa e getta» e composti da un insieme di fibre naturali e polimeri, in cui il contenuto di fibre è inferiore al 90 % in peso (fatta eccezione per i tamponi).

2.   Il gruppo di prodotti non comprende i prodotti per l'incontinenza né altri tipi di prodotti che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (2).

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

(1)

«pasta di cellulosa», un materiale fibroso composto principalmente di cellulosa e ottenuto dal trattamento di materiali lignocellulosici mediante una o più soluzioni acquose di sostanze chimiche sfibranti e/o sbiancanti;

(2)

«sbiancante ottico» e «agente sbiancante fluorescente», additivo impiegato al solo fine di sbiancare o rendere più luminoso il materiale;

(3)

«materiali plastici» o «plastica», polimeri sintetici cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che possono essere messi in forma e usati come componenti strutturali principali di materiali e articoli finiti;

(4)

«polimeri sintetici», sostanze macromolecolari diverse dalla pasta di cellulosa, ottenute intenzionalmente mediante un processo di polimerizzazione o modifiche chimiche di macromolecole naturali o sintetiche o fermentazione microbica;

(5)

«polimeri superassorbenti», polimeri sintetici progettati per assorbire e contenere ingenti quantitativi di liquido per la loro massa.

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto deve rientrare nel gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici nonché i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica enunciati all'allegato.

Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «prodotti igienici assorbenti» è «047».

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).


ALLEGATO

REQUISITI IN MATERIA DI VALUTAZIONE E VERIFICA

I requisiti specifici in materia di valutazione e verifica sono riportati per ciascun criterio.

Nel caso in cui il richiedente sia a tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, relazioni di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso o dai suoi fornitori o da entrambi.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza le prove accreditate conformemente alla norma ISO 17025 e le verifiche eseguite da organismi accreditati in forza della norma EN 45011 o di norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché riconosciuti equivalenti dall'organismo competente a esaminare la richiesta.

Ove opportuno, gli organismi competenti possono richiedere documentazione aggiuntiva ed effettuare controlli indipendenti.

A titolo di requisito preliminare, il prodotto è tenuto a soddisfare tutti i requisiti giuridici relativi al paese o ai paesi in cui è prevista l'immissione sul mercato. Il richiedente dichiara la conformità del prodotto a tale requisito.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)

Criteri per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti

1.

Descrizione del prodotto

2.

Pasta in fiocco

3.

Fibre artificiali di cellulosa (compresi viscosa, modal, lyocell, cupro, triacetato)

4.

Cotone e altre fibre di cellulosa naturali

5.

Materiali plastici e polimeri superassorbenti

6.

Altri materiali e componenti

7.

Sostanze o miscele escluse o soggette a limitazioni

8.

Efficienza dei materiali in fase di produzione

9.

Indicazioni sullo smaltimento dei prodotti

10.

Idoneità all'uso e qualità del prodotto

11.

Aspetti sociali

12.

Informazioni riportate sull'Ecolabel

I criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE riflettono le caratteristiche dei prodotti dalle migliori prestazioni ambientali presenti sul mercato.

Criterio 1. Descrizione del prodotto

Si allega una descrizione del prodotto e dell'imballaggio (denominazione del prodotto, classificazione, funzionalità) corredata delle informazioni relative a quanto segue:

il peso totale del prodotto e dell'imballaggio,

i componenti, i materiali e gli additivi usati nel prodotto con il rispettivo peso e, se pertinente, il rispettivo numero CAS.

Sull'imballaggio sono inoltre riportate le informazioni relative al peso del prodotto.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega un campione del prodotto e una relazione comprensiva della descrizione tecnica e del peso del prodotto nonché di ciascun componente, materiale e additivo usati.

Criterio 2. Pasta in fiocco

2.1.   Provenienza

Tutte le fibre in pasta hanno ottenuto certificati della catena di controllo validi, rilasciati da sistemi di certificazione di terzi indipendenti, quali l'FSC, il PEFC o equivalente.

Almeno il 25 % delle fibre in pasta ha ottenuto certificati validi di silvicoltura sostenibile rilasciati da sistemi di certificazione di terzi indipendenti, quali l'FSC, il PEFC o equivalente.

La parte rimanente delle fibre in pasta è stata oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e il rispetto degli altri criteri del sistema di certificazione per quanto riguarda il materiale non certificato.

Gli organismi di certificazione che rilasciano i certificati di silvicoltura e/o della catena di controllo sono accreditati/riconosciuti dal suddetto sistema di certificazione.

Valutazione e verifica:

il richiedente ottiene dal produttore della pasta certificati della catena di controllo validi, rilasciati da organismi indipendenti attestanti che le fibre di legno sono state coltivate secondo i principi della silvicoltura sostenibile e/o provengono da fonti lecite e controllate. Si accettano i sistemi FSC. PEFC o equivalenti come sistema di certificazione indipendente,

2.2.   Sbiancamento

La pasta usata nel prodotto non è sbiancata con cloro gassoso. Il quantitativo totale di emissioni di AOX derivate dalla produzione di pasta non può superare 0,170 kg/ADT.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione del fabbricante di pasta attestante il non utilizzo di cloro gassoso nonché una relazione attestante il rispetto delle soglie dei valori AOX. Si accetta come metodo di prova la norma ISO 9562 o la norma equivalente EPA 1650C, corredata da calcoli dettagliati che dimostrano la conformità a tale requisito, congiuntamente alla relativa documentazione giustificativa.

In tale documentazione figura un'indicazione della frequenza di misurazione. I valori di AOX sono misurati solo nei processi in cui fa uso di composti del cloro per sbiancare la pasta.

Le misurazioni sono realizzate su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o dopo il trattamento presso un impianto pubblico di depurazione.

Il periodo di misurazione interessa 12 mesi di produzione. Le misurazioni sono effettuate su base mensile a partire da campioni compositi rappresentativi (compositi di 24 ore).

Nel caso di un impianto nuovo o ammodernato o in caso di cambiamento di processi presso l'impianto produttivo, le misurazioni sono effettuate su base settimanale, complessivamente per otto settimane consecutive dopo l'entrata in funzione a pieno regime dell'impianto. Le misurazioni sono rappresentative della campagna di produzione considerata.

2.3.   Sbiancanti ottici e agenti coloranti

Non è consentito aggiungere intenzionalmente alla pasta sbiancanti ottici e agenti coloranti, compresi gli agenti sbiancanti fluorescenti.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti.

2.4.   Emissioni di COD e fosforo (P) nelle acque e di composti di zolfo (S) e NOx nell'aria generate dal processo produttivo

Le emissioni nell'aria e nell'acqua generate dalla produzione di pasta sono espresse in punti (PCOD, PP, PS, PNOx). I punti sono calcolati dividendo le emissioni effettive per i valori di riferimento di cui alla tabella 1.

I singoli punti PCOD, PP, PS, PNOx non possono superare 1,5.

Il punteggio totale (Ptotal = PCOD + PP + PS + PNOx) non può superare 4,0.

Per ciascuna partita di pasta «i», le corrispondenti emissioni misurate (espresse in kg/tonnellata essiccata all'aria ADT) sono ponderate per la proporzione di pasta acquistata (pasta «i» in kg/tonnellata essiccata all'aria) e sommate. I valori di riferimento per ciascun tipo di pasta e per la fabbricazione di carta sono indicati nella tabella 1. Le emissioni totali sono infine divise per il valore di riferimento totale, come indicato nella seguente formula relativa ai COD:

Formula

Tabella 1

Valori di riferimento per le emissioni prodotte dalla fabbricazione di vari tipi di pasta

Tipo di pasta

Valori di riferimento (kg/ADT)

CODref

Pref

Sref

NOxref

Pasta chimica sbiancata (eccetto pasta al solfito)

18,0

0,045 (*1)

0,6

1,6

Pasta chimica sbiancata (al solfito)

25,0

0,045

0,6

1,6

Pasta ottenuta con preparazione chimico-termo-meccanica (CTMP)

15,0

0,01

0,2

0,3

In caso di cogenerazione di calore ed energia elettrica nello stesso impianto, le emissioni di S e NOx derivate dalla generazione di energia elettrica sono sottratte dal quantitativo totale. Per calcolare la percentuale di emissioni prodotte dalla generazione di calore si usa la seguente equazione: [MWh(heat) – MWh(heat)sold]/[MWh(heat) + 2 × MWh(electricity)]

dove:

MWh(electricity) è l'energia elettrica prodotta nell'impianto di cogenerazione

MWh(heat) è il calore utile prodotto in un processo di cogenerazione

MWh(heat)sold è il calore utile fruito esternamente all'impianto di produzione della pasta.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega calcoli dettagliati attestanti la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi corrispondenti, ivi compresi i rapporti di prova secondo i metodi seguenti:

COD: ISO 6060, EPA SM 5220D o HACH 8000;

P: ISO 6878, SM4500, APAT IRSA CNR 4110 o Dr Lange LCK 349.

S(ossid.): EPA 8 o equivalente;

S(rid.): EPA 8, EPA 16 A o equivalente;

contenuto di S nel petrolio: ISO 8754 o EPA 8;

contenuto di S nel carbone: ISO 351 o EPA 8;

NOx: ISO 11564 o EPA 7E.

Nei documenti giustificativi figura la frequenza di misurazione e il calcolo dei punti per COD, P, S e NOx. Comprendono tutte le emissioni di S e NOx relative alla produzione di pasta, compreso il vapore generato al di fuori del sito produttivo, fatta eccezione per le emissioni relative alla produzione di energia elettrica.

Le misurazioni includono anche le caldaie di recupero, i forni a calce, le caldaie a vapore e le fornaci di distruzione dei gas maleodoranti. Si tiene inoltre conto delle emissioni diffuse.

I valori delle emissioni atmosferiche notificate per S includono le emissioni di S ossidato e di S ridotto (solfuro dimetile, metilmercaptano, solfuro di idrogeno ed emissioni analoghe). Le emissioni di S legate alla generazione di energia termica a partire dal petrolio, dal carbone e da altri combustibili esterni il cui contenuto di zolfo è noto possono essere calcolate anziché misurate e sono prese in considerazione.

Le misurazioni delle emissioni nell'acqua sono effettuate su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o dopo il trattamento presso un impianto pubblico di depurazione.

Il periodo di misurazione interessa 12 mesi di produzione. Le misurazioni di COD e P sono effettuate su base mensile e le misurazioni di S e NOx su base annuale. In alternativa si accettano misurazioni in continuo se verificate da terzi indipendenti con cadenza almeno annuale.

Nel caso di un impianto nuovo o ammodernato o in caso di cambiamento di processi presso l'impianto produttivo, le misurazioni sono effettuate su base settimanale, complessivamente per otto settimane consecutive dopo l'entrata in funzione a pieno regime dell'impianto. Le misurazioni sono rappresentative della campagna di produzione considerata.

2.5.   Emissioni di CO2 generate dal processo produttivo

Le emissioni di CO2 provenienti da fonti energetiche non rinnovabili non possono superare 450 kg/tonnellata di pasta prodotta, incluse le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia nel sito di produzione che al suo esterno). Per calcolare le emissioni di CO2 da combustibili si utilizzano i valori di riferimento per le emissioni riportati alla tabella 2.

Tabella 2

Valori di riferimento per le emissioni di CO2 provenienti da diverse fonti energetiche

Tipo di combustibile

Emissioni da CO2 fossile

Unità

Carbone

95

g CO2 fossil/MJ

Petrolio greggio

73

g CO2 fossil/MJ

Olio combustibile 1

74

g CO2 fossil/MJ

Olio combustibile 2-5

77

g CO2 fossil/MJ

GPL

69

g CO2 fossil/MJ

Gas naturale

56

g CO2 fossil/MJ

Elettricità di rete

400

g CO2 fossil/MJ

Valutazione e verifica:

il richiedente allega calcoli dettagliati che attestino la conformità a questo requisito, nonché i documenti giustificativi corrispondenti.

Il richiedente allega i dati sulle emissioni atmosferiche di diossido di carbonio in cui siano incluse tutti combustibili da fonti non rinnovabili utilizzati per la produzione di pasta, nonché le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia presso il sito di produzione che al suo esterno).

Il periodo di misurazione interessa 12 mesi di produzione. Le misurazioni sono effettuate su base annuale.

Nel caso di un impianto nuovo o ammodernato o in caso di cambiamento di processi presso l'impianto produttivo, le misurazioni sono effettuate su base settimanale, complessivamente per otto settimane consecutive dopo l'entrata in funzione a pieno regime dell'impianto. Si comunicano anche i risultati al termine di dodici mesi di produzione. Le misurazioni sono rappresentative della campagna di produzione considerata.

Il quantitativo di energia da fonti rinnovabili (1) acquistato e utilizzato per i processi produttivi non è preso in considerazione nel calcolo delle emissioni di CO2: il richiedente allega l'opportuna documentazione relativa all'uso nel sito produttivo o all'acquisto esterno di tale tipo di energia.

Criterio 3. Fibre artificiali di cellulosa (compresi viscosa, modal, lyocell, cupro, triacetato)

3.1.   Provenienza

a)

Tutte le fibre in pasta hanno ottenuto certificati della catena di controllo validi rilasciati da sistemi di certificazione di terzi indipendenti, quali l'FSC, il PEFC o equivalente.

Almeno il 25 % delle fibre in pasta ha ottenuto certificati validi di silvicoltura sostenibile rilasciati da sistemi di certificazione di terzi indipendenti, quali l'FSC, il PEFC o equivalente.

La parte rimanente delle fibre in pasta è stata oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e il rispetto degli altri criteri del sistema di certificazione per quanto riguarda il materiale non certificato.

Gli organismi di certificazione che rilasciano i certificati di silvicoltura e/o della catena di controllo sono accreditati/riconosciuti dal suddetto sistema di certificazione.

b)

La pasta di legno per fibre («dissolving pulp») prodotta a partire da cascami di cotone («linters») soddisfa il criterio 4.1 per il cotone (provenienza e tracciabilità).

Valutazione e verifica:

a)

il richiedente ottiene dal produttore della pasta certificati della catena di controllo validi, rilasciati da organismi indipendenti attestanti che le fibre di legno sono state coltivate secondo i principi della silvicoltura sostenibile e/o provengono da fonti lecite e controllate. Si accettano i sistemi FSC. PEFC o equivalenti come sistema di certificazione indipendente,

b)

la domanda è corredata delle prove di conformità in base al criterio 4.1 per il cotone (provenienza e tracciabilità).

3.2.   Sbiancamento

La pasta usata per produrre le fibre non è sbiancata con cloro gassoso. Il quantitativo totale di composti organici alogenati adsorbibili (AOX) e di cloro a legami organici (OCI) non può superare i seguenti valori:

0,170 kg/ADT, se misurato nelle acque reflue della produzione di pasta (AOX), o

150 ppm, se misurato nelle fibre finite (OCl).

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione del fornitore di pasta attestante il non utilizzo di cloro gassoso nonché una relazione che dimostra il rispetto delle soglie dei valori AOX od OCI, secondo il metodo di prova opportuno:

ISO 9562 o l'equivalente EPA 1650C per AOX;

ISO 11480 per OCl.

La frequenza di misurazione di AOX è stabilita a norma del criterio 2.2 per la pasta in fiocco.

3.3.   Sbiancanti ottici e agenti coloranti

Non è consentito aggiungere intenzionalmente alle fibre sbiancanti ottici e agenti coloranti, compresi gli agenti sbiancanti fluorescenti.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione del fornitore relativa al rispetto dei requisiti.

3.4.   Produzione di fibre

a)

Oltre il 50 % della pasta usata per produrre le fibre è ottenuta presso impianti di produzione di pasta di fibre di legno che valorizzano i liquidi esausti derivati dai processi produttivi nei seguenti modi:

generando energia elettrica e vapore in situ oppure

producendo coprodotti chimici.

b)

Si rispettano i seguenti valori limite relativi alle emissioni atmosferiche dei composti dello zolfo nel processo di produzione delle fibre di viscosa e modal:

Tabella 3

Valori limite delle emissioni di zolfo per le fibre di viscosa e modal

Tipo di fibra

Emissioni atmosferiche di zolfo — valore limite (g/kg)

Fibra in fiocco

30

Fibra in bava continua

 

Lavaggio in lotto

40

Lavaggio integrato

170

Nota: i valori limite sono espressi come media annua.

Valutazione e verifica:

a)

il richiedente ottiene dai produttori delle fibre un elenco dei fornitori di pasta usati per produrre le fibre e la proporzione da essi fornita. Allega la documentazione giustificativa attestante che la percentuale richiesta di fornitori è in possesso delle opportune attrezzature per generare energia o recuperare i coprodotti ed è attrezzata di sistemi di produzione installati presso i siti produttivi interessati;

b)

il richiedente allega una documentazione dettagliata e le relazioni di prova attestanti la conformità a tale criterio, congiuntamente a una dichiarazione di conformità.

Criterio 4. Cotone e altre fibre di cellulosa naturali

4.1.   Provenienza e tracciabilità

a)

Il cotone è coltivato conformemente ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007 (2), dallo US National Organic Programme (NOP) o da analoghi obblighi di legge stabiliti dai partner commerciali dell'Unione. Il contenuto di cotone biologico può comprendere cotone proveniente da colture biologiche o da colture in conversione.

b)

Il cotone coltivato a norma del criterio 4.1 a) utilizzato per produrre prodotti igienici assorbenti è tracciabile a partire dal punto di verifica della norma di produzione.

Valutazione e verifica:

a)

un organismo di controllo indipendente certifica che il contenuto di cotone biologico è stato prodotto nel rispetto dei requisiti di produzione e ispezione stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, dallo US National Organic Programme (NOP) o da analoghi obblighi di legge stabiliti da altri partner commerciali. La verifica è comunicata su base annua per ciascun paese di origine;

b)

il richiedente dimostra la conformità al requisito relativo al contenuto di cotone per quanto attiene al volume annuo di cotone acquistato per produrre il prodotto finito e per ciascuna linea di prodotto su base annualizzata. Si allegano le registrazioni delle transazioni o le fatture attestanti i quantitativi di cotone acquistati su base annua presso i coltivatori o i gruppi di produttori e il peso totale delle balle certificate.

4.2.   Sbiancamento

Non è consentito sbiancare il cotone con cloro gassoso.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione del fornitore attestante il non utilizzo di cloro gassoso.

4.3.   Sbiancanti ottici e agenti coloranti

Non è consentito aggiungere intenzionalmente al cotone sbiancanti ottici e agenti coloranti, compresi gli agenti sbiancanti fluorescenti.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione del fornitore relativa al rispetto dei requisiti.

Criterio 5. Materiali plastici e polimeri superassorbenti

5.1.   Produzione di polimeri sintetici e materiali plastici

Tutti gli impianti ove si producono i polimeri sintetici e i materiali plastici utilizzati nel prodotto sono muniti di sistemi di:

risparmio idrico (per esempio, monitoraggio del flusso idrico in un impianto e circolazione dell'acqua in sistemi chiusi);

piano di gestione integrata dei rifiuti per ottimizzare la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti (per esempio separazione delle diverse frazioni di rifiuti);

ottimizzazione dell'efficienza e della gestione dell'energia (per esempio riutilizzo del vapore generato durante la fabbricazione dei polimeri superassorbenti).

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione di conformità al requisito rilasciata dai fornitori. La dichiarazione è corroborata da una relazione che illustra in dettaglio le procedure seguite dai fornitori per soddisfare il requisito relativamente a ciascuno dei siti interessati.

5.2.   Additivi nei materiali plastici

a)

Il contenuto di piombo, cadmio, cromo esavalente e relativi composti è inferiore allo 0,01 % (100 ppm) della massa di ciascun materiale plastico e polimero sintetico usato nel prodotto.

b)

Gli additivi usati nelle plastiche in concentrazioni superiori allo 0,10 % in peso non sono classificati con le indicazioni di pericolo elencate in appresso, a norma delle regole di classificazione stabilite dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), come:

cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, categorie 1a, 1b e 2 (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df);

cause di tossicità acuta, categorie 1 e 2 (H300, H310, H330, H304);

cause di tossicità specifica per organi bersaglio, categoria 1: (H370, H372);

nocivi per l'ambiente acquatico, categorie 1 e 2 (H400, H410, H411).

Valutazione e verifica:

a), b) il richiedente allega una dichiarazione di conformità ai requisiti rilasciata dai fornitori. Allega inoltre un elenco delle sostanze aggiunte, comprensivo delle concentrazioni e delle relative dichiarazioni di pericolo/frasi di rischio, corroborato dalle schede di dati di sicurezza.

Al fine di agevolare la verifica e il monitoraggio della documentazione trasmessa, è possibile effettuare un controllo a campione dei fornitori. Il fornitore dà accesso agli impianti di produzione, ai depositi e a installazioni analoghe. Tutti i documenti presentati e messi a disposizione sono soggetti alle norme sulla riservatezza.

5.3.   Polimeri superassorbenti

a)

Non è consentita l'aggiunta intenzionale di acrilammide (numero CAS: 79-06-1) al prodotto.

b)

I polimeri superassorbenti usati nel prodotto non possono contenere oltre 1 000 ppm di monomeri residui classificati con le dichiarazioni di pericolo di cui al criterio 7 relativamente alle sostanze o alle miscele escluse o soggette a limitazione. Per quanto concerne il sodio poliacrilato, questi rappresentano la somma dell'acido acrilico non reagito e dei reticolanti.

c)

I polimeri superassorbenti usati nel prodotto non possono contenere oltre il 10 % (peso/peso) di estratti idrosolubili soggetti al rispetto del criterio 7 relativamente alle sostanze o alle miscele escluse o soggette a limitazione. Per quanto riguarda il sodio poliacrilato, questi rappresentano monomeri e oligomeri dell'acido acrilico aventi un peso molecolare inferiore a quello del polimero superassorbente conformemente alla norma ISO 17190.

Valutazione e verifica:

a)

il richiedente allega una dichiarazione di non utilizzo della sostanza;

b)

il richiedente allega una dichiarazione del fornitore attestante la composizione del o dei polimeri superassorbenti usati nel prodotto, a tal fine utilizza le schede di dati di sicurezza ove figurano la denominazione completa e il numero CAS nonché i monomeri residui contenuti nel prodotto classificati a norma del requisito e i relativi quantitativi. Si raccomandano i metodi di prova ISO 17190 e WSP 210. I metodi di prova seguiti per le analisi sono descritti e si indicano i nomi dei laboratori che hanno effettuato le analisi;

c)

Il richiedente allega una dichiarazione del fornitore attestante il quantitativo di estratti idrosolubili nei polimeri superassorbenti. Si raccomandano i metodi di prova ISO 17190 e WSP 270. I metodi di prova seguiti per le analisi sono descritti e si indicano i nomi dei laboratori di analisi.

Criterio 6. Altri materiali e componenti

6.1.   Materiali adesivi

I materiali adesivi non possono contenere le seguenti sostanze:

resine di colofonia (numeri CAS 8050-09-7, 8052-10-6, 73138-82-6),

diisobutilftalato (DIBP, numero CAS 84-69-5),

(DINP, numero CAS 28553-12-0),

formaldeide (numero CAS 50-00-0).

Questo requisito non si applica se dette sostanze non sono aggiunte intenzionalmente al materiale o al prodotto finito e sono presenti nei materiali adesivi in concentrazioni inferiori a 100 ppm (0,010 % in peso).

Per la formaldeide la soglia massima di contenuto generato durante la produzione di adesivo è pari a 250 ppm, misurata nella dispersione del polimero di nuova produzione. Il contenuto di formaldeide libera nell'adesivo indurito (colla) non può superare 10 ppm. Gli adesivi a caldo sono esonerati da questo criterio.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione del fornitore relativa al rispetto dei requisiti. Le schede di dati di sicurezza possono fungere da prova. Allegano i risultati delle prove per la formaldeide, fatta eccezione degli adesivi a caldo.

6.2.   Inchiostri e coloranti

Non è consentito tingere il prodotto né sue parti omogenee. Le deroghe a questo requisito valgono per:

i cordini di tamponi, materiali di imballaggio e strisce adesive;

il diossido di titanio nei polimeri e nella viscosa;

i materiali non destinati a entrare in contatto diretto con la pelle possono essere tinti se il colorante soddisfa funzioni specifiche (per esempio ridurre la visibilità del prodotto attraverso abbigliamento leggero bianco o chiaro, indicare le zone di adesione delle strisce o il tenore di umidità).

Gli inchiostri e i coloranti sono inoltre tenuti al rispetto del criterio 7 per quanto attiene alle sostanze o alle miscele escluse o soggette a limitazione.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega e richiede ai fornitori di trasmettere una dichiarazione di conformità. In caso di utilizzo di coloranti, giustifica la loro presenza indicandone la funzione specifica.

6.3.   Fragranze

a)

I prodotti commercializzati come progettati e destinati ai bambini nonché i tamponi e le coppette assorbilatte sono privi di fragranze.

b)

Tutte le sostanze o miscele aggiunte al prodotto come fragranze sono prodotte e manipolate secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile all'indirizzo: http://www.ifraorg.org. I produttori si attengono alle raccomandazioni dell'IFRA per quanto riguarda il divieto, le restrizioni d'uso e determinati criteri di purezza dei materiali.

c)

Le fragranze usate sono inoltre tenute al rispetto del criterio 7 relativamente alle sostanze o alle miscele escluse o soggette a limitazione, indipendentemente dalla concentrazione nel prodotto finito.

d)

Non è consentito l'uso delle fragranze e degli ingredienti delle miscele di fragranze identificati come allergeni da contatto particolarmente preoccupanti dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (4) nonché le fragranze la cui presenza, a norma dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), va indicata nell'elenco degli ingredienti. Non è consentito neanche l'uso di nitromuschi né di muschi policiclici.

e)

L'uso di fragranze è indicato sull'imballaggio del prodotto. Inoltre si indicano espressamente le fragranze e gli ingredienti delle miscele di fragranze identificati in quanto allergeni da contatto sulle persone dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori e non soggetti a restrizioni d'uso a norma del criterio 6.3 c) e d).

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione di conformità relativa a tutti i requisiti di cui ai punti da a) a e), corroborata se del caso da una dichiarazione del fabbricante di fragranze. Quando sono state usate fragranze, allega inoltre l'elenco delle fragranze utilizzate e una prova visiva dell'aggiunta di tali informazioni sull'imballaggio.

6.4.   Lozioni

a)

Non è consentito l'uso di lozioni negli assorbenti igienici femminili, nei tamponi o nelle coppette assorbilatte. L'uso di lozioni in altri prodotti è indicato sull'imballaggio.

b)

Le lozioni usate in prodotti diversi dagli assorbenti igienici femminili, dai tamponi e dalle coppette assorbilatte sono conformi a quanto prescritto al criterio 6.3. sulle fragranze e al criterio 7 sulle sostanze o le miscele escluse o soggette a limitazione, indipendentemente dalla loro concentrazione nel prodotto finito.

c)

Non è consentito l'uso delle seguenti sostanze: triclosan, parabeni, formaldeide e prodotti che rilasciano formaldeide.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione del fornitore attestante la conformità corroborata da una dichiarazione del fabbricante della lozione, se del caso. Quando sono state usate lozioni, allega una prova visiva dell'aggiunta di tali informazioni sull'imballaggio.

6.5.   Silicone

a)

Se alcuni componenti del prodotto sono stati trattati con silicone, il fabbricante è tenuto a garantire che il personale addetto sia protetto dai solventi.

b)

Non è consentita la presenza di ottametilciclotetrasilossano D4 (CAS 556-67-2) né di decametilciclopentasilossano D5 (numero CAS 541-02-6) nei prodotti chimici usati nel trattamento al silicone dei componenti. Questo requisito non si applica se dette sostanze non sono aggiunte intenzionalmente al materiale o al prodotto finito e sono presenti nel silicone in concentrazioni inferiori a 100 ppm (0,01 % in peso).

Valutazione e verifica:

a)

il richiedente comunica le informazioni in merito al metodo usato per il trattamento al silicone nonché la documentazione attestante la protezione del personale addetto;

b)

il richiedente allega una dichiarazione del fornitore attestante la conformità a questo requisito.

6.6.   Particelle di nanoargento

Non è consentita l'aggiunta intenzionale di particelle di nanoargento al prodotto o a sue parti omogenee o materiali.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione e richiede ai fornitori di trasmettere una dichiarazione di conformità a questo requisito.

Criterio 7. Sostanze o miscele escluse o soggette a limitazioni

7.1.   Sostanze e miscele pericolose

L'Ecolabel UE non può essere assegnato se il prodotto o un suo articolo, quale definito all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), o sue parti omogenee contengono sostanze o miscele che rispondono ai criteri di classificazione secondo le indicazioni di pericolo o le frasi di rischio di cui alla tabella 4, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE (7) del Consiglio, o contengono le sostanze o miscele di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, salvo concessione di deroga specifica.

Le regole di classificazione più recenti adottate dall'Unione prevalgono sulle classificazioni di rischio e sulle frasi di pericolo elencate. I richiedenti garantiscono pertanto che le eventuali classificazioni sono basate sulle regole di classificazione più recenti.

Le dichiarazioni di pericolo e le frasi di rischio riportate nella tabella 4 fanno di norma riferimento alle sostanze. Tuttavia, se non possono essere ottenute informazioni sulle sostanze, si applicano le norme di classificazione per le miscele.

Le sostanze o miscele che durante la lavorazione cambiano proprietà e in questo modo diventano non biodisponibili, oppure subiscono una trasformazione chimica tale da eliminare il pericolo identificato in precedenza, sono esentate dal criterio 7.1. Nella fattispecie sono inclusi i polimeri e i monomeri modificati o gli additivi che si legano in modo covalente con materiali plastici.

I limiti di concentrazione per le sostanze o miscele a cui potrebbero essere o sono state assegnate le indicazioni di pericolo o le frasi di rischio contenute nella tabella 4 e che rispondono ai criteri di classificazione delle classi o categorie di pericolo, e per le sostanze che rispondono ai criteri indicati nell'articolo 57, lettere a), b) o c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, non possono superare i limiti di concentrazione generici o specifici stabiliti in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Qualora siano determinati limiti di concentrazione specifici, questi prevalgono su quelli generici.

Tabella 4

Dichiarazioni di pericolo e relative frasi di rischio

Indicazione di pericolo (1)

Frase di rischio (2)

H300 Letale se ingerito

R28

H301 Tossico se ingerito

R25

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

R65

H310 Letale a contatto con la pelle

R27

H311 Tossico a contatto con la pelle

R24

H330 Letale se inalato

R23/26

H331 Tossico se inalato

R23

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

R68

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro se inalato

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

R60/61/60-61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R60/63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

R61/62

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

R62

H361d Sospettato di nuocere al feto

R63

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R62-63

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

R64

H370 Provoca danni agli organi

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Può provocare danni agli organi

R68/20/21/22

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

R48/25/24/23

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

R48/20/21/22

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R53

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

R59

EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico

R29

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

R31

EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

R32

EUH070 Tossico per contatto oculare

R39-41

H317 (Sottocategoria 1 A) Può provocare una reazione allergica della pelle (soglia di concentrazione ≥ 0,1 % p/p) (3)

R43

H317 (Sottocategoria 1 B) Può provocare una reazione allergica della pelle (soglia di concentrazione ≥ 1,0 % p/p) (3)

H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R42

Valutazione e verifica:

il richiedente allega la fattura dei materiali relativi al prodotto, compreso un elenco di tutti gli articoli e delle relative parti omogenee.

Il richiedente effettua una ricerca mirata delle sostanze e delle miscele suscettibili di essere classificate con le dichiarazioni di pericolo o le frasi di rischio riportate nel presente criterio. Il richiedente allega una dichiarazione di conformità a questo criterio per il prodotto, un articolo o parte omogenea di esso.

I richiedenti scelgono le opportune modalità di verifica. Le principali forme di verifica contemplate sono le seguenti:

parti omogenee e ogni trattamento o impurità associati (per esempio strato di polimeri superassorbenti): si allegano le schede di dati di sicurezza relative ai materiali che compongono tale parte del prodotto finito e alle sostanze e alle miscele usate nella preparazione e nel trattamento dei materiali residui nel prodotto finito in proporzione superiore alla soglia dello 0,10 % p/p, a meno che non si applichi un limite di concentrazione generico o specifico inferiore, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008;

formule chimiche utilizzate per conferire una funzione specifica al prodotto o ai componenti del prodotto (per esempio colle e adesivi, tinture): si allegano le schede di dati di sicurezza relative alle sostanze o alle miscele usate nell'assemblaggio del prodotto finito o alle sostanze o alle miscele applicate ai componenti del prodotto che permangono nei detti componenti.

Tale dichiarazione comprende la relativa documentazione, come le dichiarazioni di conformità sottoscritte dai fornitori sulla non classificazione delle sostanze, delle miscele o dei materiali nelle classi di pericolo associate alle indicazioni di pericolo di cui alla tabella 4 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, nella misura in cui ciò possa essere determinato, come minimo, dalle informazioni rispondenti ai requisiti di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Le informazioni fornite si riferiscono alle forme o agli stati fisici delle sostanze o delle miscele utilizzate nel prodotto finito.

Si allegano le seguenti informazioni tecniche al fine di corroborare la dichiarazione di classificazione o di non classificazione di ciascuna sostanza e miscela:

i)

per le sostanze non ancora registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 o per le quali non esiste ancora una classificazione armonizzata CLP: le informazioni che soddisfano i requisiti elencati all'allegato VII di detto regolamento;

ii)

per le sostanze registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che non rispondono ai requisiti della classificazione CLP: informazioni basate sul fascicolo di registrazione REACH ove si conferma lo stato di non classificazione della sostanza;

iii)

per le sostanze che dispongono di una classificazione armonizzata o autoclassificate: schede di dati di sicurezza ove disponibili. Se queste non sono disponibili o se la sostanza è autoclassificata, si comunicano le informazioni pertinenti alla classificazione di rischio delle sostanze ai sensi dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006;

iv)

per le miscele: schede di dati di sicurezza ove disponibili. Se queste non sono disponibili, il calcolo della classificazione della miscela è comunicato ai sensi delle norme di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 congiuntamente alle informazioni pertinenti alla classificazione di pericolo delle miscele ai sensi dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Le schede di dati di sicurezza sono compilate a norma della guida di cui alle sezioni 2, 3, 9, 10, 11 e 12 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza). Qualora le schede di dati di sicurezza siano incomplete, è necessario integrarle con le informazioni ottenute presso i fornitori di sostanze chimiche.

Le informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze possono essere reperite tramite mezzi alternativi alle prove, ad esempio ricorrendo a metodi alternativi come metodi in vitro, modelli di relazioni quantitative struttura-attività o all'utilizzo di raggruppamenti o del metodo del read-across (riferimenti incrociati), conformemente all'allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006. Si incoraggia vivamente a condividere le informazioni rilevanti lungo l'intera catena di approvvigionamento.

7.2.   Sostanze elencate ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Non si concedono deroghe all'esclusione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 per le sostanze identificate quali sostanze estremamente preoccupanti e incluse nell'elenco di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti nelle miscele, negli articoli o nelle parti omogenee di un prodotto in concentrazione superiore allo 0,10 % in peso.

Valutazione e verifica:

alla data della domanda si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti. Il richiedente allega una dichiarazione di conformità al criterio 7.2, congiuntamente alla documentazione relativa, alle dichiarazioni di conformità sottoscritte dai fornitori dei materiali e alle copie delle schede di dati di sicurezza delle sostanze o miscele ai sensi dell'allegato II al regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze o le miscele. I limiti di concentrazione devono essere precisati nelle schede di dati di sicurezza, conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze e le miscele.

Criterio 8. Efficienza dei materiali in fase di produzione

Il quantitativo di rifiuti generato durante la fabbricazione e l'imballaggio dei prodotti, al netto della frazione riutilizzata o convertita in materiali utili e/o energia, non può superare:

il 10 % in peso dei prodotti finiti per i tamponi,

il 5 % in peso dei prodotti finiti per tutti gli altri prodotti.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega la prova del quantitativo di rifiuti non riutilizzati nel processo produttivo o non convertiti in materiali e/o energia.

I calcoli sono presentati conformemente alla norma ISO 14025 e il richiedente comunica tutti i parametri che seguono, relativi:

al peso del prodotto e dell'imballaggio,

a tutti i flussi di rifiuti generati durante la fabbricazione e

al rispettivo trattamento o lavorazione (per esempio riciclaggio, incenerimento), compresa la frazione di rifiuti recuperati e smaltiti.

Il quantitativo netto di rifiuti è calcolato come la differenza fra il quantitativo di rifiuti prodotto e il quantitativo di rifiuti recuperato.

Criterio 9. Indicazioni sullo smaltimento dei prodotti

I produttori indicano per iscritto o mediante simboli grafici sull'imballaggio:

che il prodotto non deve essere smaltito nei servizi igienici,

come smaltire correttamente il prodotto.

Valutazione e verifica:

il richiedente allega un campione dell'imballaggio.

Criterio 10. Idoneità all'uso e qualità del prodotto

L'efficienza/qualità del prodotto è soddisfacente e almeno equivalente a quella dei prodotti già presenti sul mercato. L'idoneità all'uso è collaudata per quanto attiene alle caratteristiche e ai parametri elencati alla tabella 5. Ove le soglie di prestazione sono state identificate, queste devono corrispondere.

Tabella 5

Caratteristiche e parametri relativi all'idoneità all'uso del prodotto da collaudare

Caratteristica

Metodo di prova richiesto (soglia di prestazione)

Pannolini per bambini

Assorbenti igienici femminili

Tamponi

Coppette assorbilatte

Condizioni d'uso

U1.

Assorbimento e protezione dalle perdite (*2)

Panel test di consumatori (le perdite si verificano in meno del 5 % degli usi del prodotto)

U2.

Secchezza cutanea

Panel test di consumatori (l'80 % dei consumatori che provano il prodotto lo valutano soddisfacente)

Non pertinente

Come per i pannolini per bambini

U3.

Praticità e comodità

Panel test di consumatori (l'80 % dei consumatori che provano il prodotto lo valutano soddisfacente)

U4.

Prestazione complessiva

Panel test di consumatori (l'80 % dei consumatori che provano il prodotto lo valutano soddisfacente)

Prove tecniche

T1.

Assorbimento e protezione dalle perdite

Tasso di assorbimento e assorbimento prima della perdita

Metodo Syngina

Nessun metodo raccomandato

T2.

Secchezza cutanea

TEWL, metodo rewet o prova corneometrica

Non pertinente

Nessun metodo raccomandato

Valutazione e verifica:

si allega una relazione di prova per le prove tecniche e condizioni d'uso ove si illustrano i metodi di prova, i relativi risultati e i dati impiegati. Le prove sono effettuate presso laboratori certificati mediante sistemi di gestione della qualità, interni o esterni.

Le prove sono svolte per ciascun tipo e formato dei prodotti per i quali si richiede l'Ecolabel. Se è tuttavia possibile dimostrare che i prodotti hanno la stessa prestazione, è sufficiente sottoporne a prova solo un formato o un insieme rappresentativo di formati per ciascun tipo di prodotto. Si presta un'attenzione particolare al campionamento, al trasporto e allo stoccaggio dei prodotti per garantire la riproducibilità dei risultati. Si raccomanda di non effettuare prove in cieco o non reimballare i prodotti in confezioni neutre a causa del rischio di alterare le prestazioni dei prodotti e/o degli imballaggi.

Le informazioni relative alle prove sono trasmesse ai competenti organismi, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza. I risultati delle prove sono chiaramente illustrati e presentati in linguaggio, unità di misura e simboli comprensibili per l'utilizzatore dei risultati stessi. Si specificano i seguenti elementi: luogo e data delle prove; i criteri seguiti per selezionare i prodotti sottoposti a prova e la relativa rappresentatività; le caratteristiche sottoposte a prova e, se del caso, il motivo per il quale alcune sono state escluse; i metodi di prova seguiti e le relative eventuali limitazioni. Si allegano linee guida chiare sull'uso dei risultati delle prove.

Linee guida supplementari relative alle prove on condizioni d'uso:

il campionamento, il disegno sperimentale, la composizione del panel e l'analisi dei risultati sono conformi alle prassi statistiche correnti (AFNOR Q 34-019, ASTM E1958-07e1 o equivalente);

ciascun prodotto è valutato sulla base di un questionario; la prova dura almeno 72 ore, se possibile un'intera settimana, e si svolge in normali condizioni d'uso del prodotto;

il numero raccomandato di collaudatori è almeno di 30. Tutte le persone che partecipano all'indagine sono utilizzatori abituali del tipo/formato specifici di prodotto sottoposto a prova;

se il prodotto non è concepito specificamente per un unico genere, il rapporto maschi/femmine è 1:1;

partecipa all'indagine un insieme di individui che rappresentano gruppi di consumatori proporzionalmente diversi presenti sul mercato. Si indicano chiaramente età, paese e genere;

individui con problemi di salute e affezioni cutanee croniche non possono partecipare alle prove. Nel caso in cui un individuo si ammali durante lo svolgimento della prova, si indica questo dato sul questionario e le risposte non sono prese in considerazione ai fini della valutazione.

per quanto riguarda la secchezza cutanea, la praticità e la comodità nonché la prestazione complessiva, l'80 % dei consumatori che hanno provato il prodotto ne valutano la prestazione soddisfacente, il che significa che il consumatore assegna un tasso superiore a 60 (su una scala quantitativa da 1 a 100) o che il prodotto è stato valutato buono o molto buono (fra cinque opzioni qualitative: molto scadente, scadente, medio, buono, molto buono). Per quanto riguarda l'assorbimento e la protezione dalle perdite, queste avvengono in meno del 5 % dei prodotti sottoposti a prova;

i risultati sono valutati sotto il profilo statistico alla conclusione della prova sui consumatori;

si comunicano i fattori esterni, quali marca, quote di mercato e pubblicità, suscettibili di incidere sulle prestazioni percepite dei prodotti.

Prescrizioni supplementari relative alle prove tecniche:

nella misura del possibile, i metodi di prova sono basati su metodi adatti al prodotto, riproducibili e rigorosi,

si sottopongono a prova almeno cinque campioni. Si riportano i risultati medi congiuntamente all'indicazione della deviazione standard.

Conformemente al criterio 1, si descrivono e allegano il peso, le dimensioni e le caratteristiche formali del prodotto.

Criterio 11. Aspetti sociali

I richiedenti sono tenuti a garantire il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali sanciti dalle norme fondamentali del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), dall'iniziativa «Global Compact» dell'ONU e dai principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali per quanto attiene a tutti i siti produttivi della catena di approvvigionamento dei prodotti muniti di licenza. A fini di verifica si fa riferimento alle seguenti norme fondamentali del lavoro enunciate dall'OIL:

029

Lavoro forzato

087

Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale

098

Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva

100

Uguaglianza di retribuzione

105

Abolizione del lavoro forzato

111

Discriminazione (impiego e professione)

138

Convenzione sull'età minima

155

Salute e sicurezza sul posto di lavoro

182

Eliminazione delle forme peggiori di lavoro infantile

Queste convenzioni sono comunicate ai siti produttivi della catena di approvvigionamento dei prodotti finiti.

Valutazione e verifica:

il richiedente dimostra la certificazione di conformità rilasciata da terzi, per mezzo di una verifica indipendente o di prove documentali, comprese visite in loco effettuate da ispettori in occasione del processo di verifica dell'Ecolabel relativo ai siti produttivi della catena di approvvigionamento dei prodotti muniti di licenza. Questo avviene al momento della domanda e successivamente durante il periodo di validità della licenza se si aggiungono nuovi siti produttivi.

Criterio 12. Informazioni riportate sull'Ecolabel

L'Ecolabel UE è apposto sull'imballaggio del prodotto. Nel secondo riquadro dell'Ecolabel UE figura la seguente dicitura:

«Impatto ridotto sul consumo di risorse»

«Uso limitato di sostanze pericolose»

«Soddisfa i test di prestazione e di qualità»

Sull'imballaggio è inoltre riportata la seguente dicitura: «Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l'Ecolabel UE, consultare il sito web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/».

Valutazione e verifica:

il richiedente allega una dichiarazione di conformità al criterio congiuntamente a una prova visiva.


(*1)  Il calcolo comprende le emissioni nette di P. Il contenuto naturale di P nei materiali di legno grezzo e nell'acqua può essere sottratto dalle emissioni totali di P. Sono ammesse riduzioni fino a 0,010 kg/ADT.

(1)  Quali definite nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(2)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, recante modifica e abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, nonché recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(4)  Parere SCCS sulle fragranze allergizzanti nei cosmetici adottato nel giugno 2012. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf

(5)  Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

(6)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(7)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

(1)  A norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(2)  A norma della direttiva 67/548/CEE e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).

(3)  A norma del regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1).

(*2)  I salvaslip senza nucleo assorbente intesi a proteggere la biancheria femminile sono esonerati da questo requisito.


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