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Document 32014D0162

Decisione 2014/162/UE del Consiglio, dell’ 11 marzo 2014 , che modifica la decisione 2004/162/CE per quanto riguarda la sua applicazione a Mayotte a decorrere dal 1 °gennaio 2014

OJ L 89, 25.3.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/162/oj

25.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/3


DECISIONE 2014/162/UE DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2014

che modifica la decisione 2004/162/CE per quanto riguarda la sua applicazione a Mayotte a decorrere dal 1o gennaio 2014

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/162/CE del Consiglio (2) autorizza le autorità francesi a prevedere esenzioni totali o parziali dall’imposta «dazi di mare» per i prodotti locali delle regioni ultraperiferiche francesi elencate nell’allegato alla suddetta decisione. Tali esenzioni totali o parziali costituiscono misure specifiche volte a compensare le particolari limitazioni cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche, che comportano costi di produzione aggiuntivi per le imprese locali e rendono i loro prodotti poco competitivi rispetto ai medesimi prodotti provenienti dalla Francia metropolitana e dagli altri Stati membri. Mayotte si trova nella stessa situazione delle altre regioni ultraperiferiche francesi.

(2)

In conformità alla decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo (3), a decorrere dal 1o gennaio 2014 Mayotte diventa una regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Il diritto dell’Unione dovrebbe pertanto applicarsi a Mayotte a decorrere da tale data.

(3)

Le autorità francesi hanno richiesto che la decisione 2004/162/CE sia applicabile a Mayotte a decorrere dal 1o gennaio 2014 e hanno trasmesso un elenco di prodotti ai quali desiderano applicare un regime fiscale differenziato a seconda che si tratti o meno di prodotti locali.

(4)

La presente decisione dovrebbe autorizzare le autorità francesi ad applicare un regime fiscale differenziato ai prodotti per i quali è stata dimostrata l’esistenza innanzitutto di una produzione locale, in secondo luogo di importazioni significative di beni (provenienti, tra l’altro, dalla Francia metropolitana e da altri Stati membri) che potrebbero compromettere il mantenimento della produzione locale e, infine, di costi aggiuntivi che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall’esterno, a scapito della competitività dei prodotti locali. La differenza di tassazione autorizzata non dovrebbe poter superare i costi aggiuntivi dimostrati. L’applicazione di tali principi e la presa in considerazione della specifica situazione socioeconomica strutturale di Mayotte in quanto nuova regione ultraperiferica, aggravata dalle medesime limitazioni speciali che motivano la deroga prevista nella decisione 2004/162/CE per le altre regioni ultraperiferiche francesi conformemente all’articolo 349 del TFUE, giustificano le misure specifiche proposte per Mayotte limitandosi a quanto necessario e senza creare un vantaggio ingiustificato a favore della produzione locale in questa nuova regione ultraperiferica.

(5)

I prodotti per i quali le autorità francesi hanno dimostrato l’esistenza delle tre suddette condizioni figurano nelle parti A, B e C dell’allegato della decisione 2004/162/CE. I prodotti in questione che figurano nella parte A di tale allegato (differenza di tassazione autorizzata di 10 punti percentuali) sono il pepe (prodotti 0904 11 e 0904 12 (4)), la vaniglia (prodotto 0905), la cioccolata (prodotto 1806), alcuni prodotti di materie plastiche (prodotti 3925 10 10, 3925 90 80, 3926 90 90 e 3926 90 97), i mattoni (prodotti 6901 e 6902) e i denti artificiali (prodotto 9021 21 90).

(6)

I prodotti in questione che figurano nella parte B dell’allegato della decisione 2004/162/CE (differenza di tassazione autorizzata di 20 punti percentuali) sono i pesci (prodotti 0301, 0302, 0303, 0304 e 0305), alcuni lavori di legno (prodotti 4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420 e 4421), alcuni lavori di carta o di cartone (prodotti 4819 e 4821), alcuni prodotti della stampa e dell’editoria (prodotti 4902, 4909, 4910 e 4911), alcuni prodotti di vetro (prodotti 7003 e 7005), alcuni prodotti di ferro (prodotti 7210, 7301, 7312, 7314, 9406 00 31 e 9406 00 38), alcuni lavori di alluminio (prodotti 7606, 7610 10 e 8310), e alcuni mobili per sedersi (prodotti 9401 69, 9401 90 30 e 9403 40).

(7)

I prodotti in questione che figurano nella parte C dell’allegato della decisione 2004/162/CE (differenza di tassazione autorizzata di 30 punti percentuali) sono il latte e i derivati del latte (prodotti 0401, 0403 e 0406), alcune preparazioni di carne (prodotti 1601 e 1602), alcuni prodotti della panetteria e della pasticceria (prodotti 1901 e 1905), i gelati (prodotto 2105), le acque minerali e le bevande analcoliche (prodotti 2201 e 2202), la birra (prodotto 2203), l’ylang-ylang (prodotti 3301 29 11 e 3301 29 31), i saponi e i detergenti (prodotti 3401 e 3402) e infine i materassi di gommapiuma (prodotto 9404 29 90).

(8)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2004/162/CE.

(9)

Tenuto conto dell’urgenza per Mayotte di essere in grado, quale regione ultraperiferica, di beneficiare quanto prima delle deroghe introdotte con la presente decisione, è opportuno applicare una deroga al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE.

(10)

Dato che Mayotte è divenuta una regione ultraperiferica il 1o gennaio 2014 occorre che la presente decisione si applichi altresì a decorrere dal 1o gennaio 2014, al fine di evitare qualsiasi incertezza del diritto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/162/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga agli articoli 28, 30 e 110 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le autorità francesi sono autorizzate, fino al 1o luglio 2014, ad applicare ai prodotti locali, elencati nell’allegato, della Guadalupa, della Guyana, della Martinica, di Mayotte e della Riunione esenzioni parziali o totali dall’imposta “dazi di mare”, in quanto regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del TFUE.»;

2)

l’allegato è così modificato:

a)

nella parte A è aggiunto il punto seguente:

«5.

— Mayotte in quanto regione ultraperiferica

0904 11, 0904 12, 0905, 1806, 3925 10 00, 3925 90 80, 3926 90 90, 3926 90 97, 6901, 6902, 9021 21 90.»;

b)

nella parte B è aggiunto il punto seguente:

«5.

— Mayotte in quanto regione ultraperiferica

0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420, 4421, 4819, 4821, 4902, 4909, 4910, 4911, 7003, 7005, 7210, 7301, 7312, 7314, 7606, 7610 10, 8310, 9401 69, 9401 90 30, 9403 40, 9406 00 31, 9406 00 38.»;

c)

nella parte C è aggiunto il punto seguente:

«5.

— Mayotte in quanto regione ultraperiferica

0401, 0403, 0406, 1601, 1602, 1901, 1905, 2105, 2201, 2202, 2203, 3301 29 11, 3301 29 31, 3401, 3402, 9404 29 90.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. STOURNARAS


(1)  Parere del Parlamento europeo del 26.2.2014.

(2)  Decisione 2004/162/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativa al regime dei «dazi di mare» nei dipartimenti francesi d’oltremare e che proroga la decisione 89/688/CEE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 64).

(3)  Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell’11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).

(4)  In base alla classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune.


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