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Document 32014D0059(01)
Decision (EU) 2015/433 of the European Central Bank of 17 December 2014 concerning the establishment of an Ethics Committee and its Rules of Procedure (ECB/2014/59)
Decisione (UE) 2015/433 della Banca centrale europea, del 17 dicembre 2014 , relativa all'istituzione di un Comitato etico e al suo regolamento interno (BCE/2014/59)
Decisione (UE) 2015/433 della Banca centrale europea, del 17 dicembre 2014 , relativa all'istituzione di un Comitato etico e al suo regolamento interno (BCE/2014/59)
GU L 70 del 14.3.2015, p. 58–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 70/58 |
DECISIONE (UE) 2015/433 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 17 dicembre 2014
relativa all'istituzione di un Comitato etico e al suo regolamento interno (BCE/2014/59)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare l'articolo 9 bis,
Considerando quanto segue:
(1) |
Mediante l'istituzione di un Comitato etico della Banca centrale europea (di seguito, «il Comitato etico»), il Consiglio direttivo mira a rafforzare le norme etiche esistenti ed a consolidare ulteriormente la governance interna della Banca centrale europea (BCE), del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), dell'Eurosistema e del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). |
(2) |
La sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi di governance interna e sulle norme etiche è cresciuta nel corso degli ultimi anni. A seguito dell'istituzione dell'MVU, le questioni di governance hanno assunto una maggior importanza per la BCE. L'accresciuto livello di consapevolezza e di controllo da parte del pubblico impone alla BCE di disporre di norme etiche aderenti agli standard più avanzati, e di osservarle strettamente, al fine di salvaguardare la propria integrità ed evitare rischi reputazionali. |
(3) |
Le norme etiche per i componenti degli organi coinvolti nei processi decisionali della BCE (di seguito, «i destinatari») dovrebbero fondarsi sugli stessi principi applicati al personale della BCE, e dovrebbero essere commisurate alle rispettive responsabilità dei destinatari. Le varie norme che formano il quadro di riferimento etico della BCE, ossia il Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo (2), il Codice supplementare di criteri deontologici per i membri del Comitato esecutivo (3), il Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza e le norme sul personale della BCE, dovrebbero pertanto essere interpretate in maniera coerente. |
(4) |
Le norme etiche devono essere supportate da controlli ben funzionanti, sistemi e procedure di segnalazione per ricevere un'adeguata e coerente attuazione, in cui il Comitato etico è chiamato a svolgere un ruolo centrale. |
(5) |
Al fine di assicurare un'efficace interazione tra gli aspetti delle norme etiche relativi principalmente all'attuazione operativa e quelli relativi principalmente ad aspetti istituzionali e legati al quadro di riferimento, almeno uno dei membri del Comitato di audit della BCE (di seguito «il Comitato di audit») dovrebbe far parte anche del Comitato etico. |
(6) |
Il Comitato etico dovrebbe includere un membro esterno del Comitato di audit. I membri esterni del Comitato di audit sono scelti tra alti funzionari che abbiano maturato esperienza in attività di banca centrale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione e composizione
1. È istituito il Comitato etico.
2. Il Comitato etico è composto da tre membri esterni, di cui almeno uno è un componente esterno del Comitato di audit.
3. I membri del Comitato etico sono persone di indubbio prestigio, provenienti dagli Stati membri, che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano una conoscenza completa degli obiettivi, dei compiti e della governance della BCE, del SEBC, dell'Eurosistema e dell'MVU. Non possono far parte del personale in servizio della BCE o essere componenti in carica di organi coinvolti nei processi decisionali della BCE, delle banche centrali nazionali o delle autorità nazionali competenti, come definite nel Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (4).
Articolo 2
Nomina dei membri
1. Il Consiglio direttivo nomina i membri del Comitato etico.
2. Il Comitato etico designa il proprio presidente.
3. Il mandato dei membri del Comitato etico è di tre anni, rinnovabile una sola volta. Il mandato dei membri del Comitato etico che sono anche componenti del Comitato di audit termina qualora essi cessino di far parte del Comitato di audit.
4. I membri del Comitato etico osservano i più elevati standard di condotta etica. Essi devono agire con onestà, indipendenza, imparzialità, discrezione e senza alcuna considerazione per l'interesse personale, e devono evitare qualunque situazione suscettibile di ingenerare un conflitto di interessi personale. Essi devono essere consci dell'importanza dei propri compiti e delle proprie responsabilità. I membri del Comitato etico si astengono da ogni deliberazione in caso di conflitto di interessi personale, percepito o potenziale. Essi sono soggetti all'obbligo del segreto professionale previsto dall'articolo 37 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea anche dopo aver cessato le proprie funzioni.
5. Ai membri del Comitato etico è riconosciuta una remunerazione che comprende un'indennità annua e un compenso per l'effettivo lavoro svolto, sulla base di una tariffa oraria. L'ammontare di tale remunerazione è stabilito dal Consiglio direttivo.
Articolo 3
Funzionamento
1. Il Comitato etico fissa le date delle proprie riunioni su proposta del presidente. Il presidente può altresì convocare una riunione del Comitato etico ogniqualvolta lo ritenga necessario.
2. Su richiesta di uno dei membri, e in accordo col presidente, le riunioni possono essere svolte anche in teleconferenza e le deliberazioni possono aver luogo anche mediante procedura scritta.
3. I membri del Comitato etico devono partecipare personalmente a tutte le riunioni. La partecipazione alle riunioni è ristretta ai membri ed al segretario. Il Comitato etico può tuttavia invitare altre persone a partecipare alle riunioni, ove lo ritenga opportuno.
4. Il Comitato esecutivo affida a un membro del personale lo svolgimento delle funzioni segretariali per il Comitato etico.
5. Il Comitato etico ha accesso ai dirigenti e al personale, nonché a ogni informazione e documento di cui abbia bisogno per adempiere le proprie funzioni.
Articolo 4
Funzioni
1. Ove espressamente previsto negli atti giuridici della BCE o nelle norme etiche adottate dagli organi coinvolti nei suoi processi decisionali, il Comitato etico fornisce pareri su questioni etiche sulla base di richieste individuali.
2. Il Comitato etico assume le funzioni assegnate al Consigliere per l'etica professionale nominato in base al Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo e quelle attribuite al Funzionario responsabile per l'etica della BCE dal Codice supplementare di criteri deontologici per i membri del comitato esecutivo.
3. Al fine di assistere il Comitato di audit nelle sue valutazioni sull'adeguatezza complessiva del quadro di conformità della BCE, del SEBC, dell'Eurosistema e dell'MVU, e sull'efficacia dei processi di monitoraggio della conformità, il Comitato etico riferisce al Comitato di audit sui pareri forniti e sulla misura in cui essi sono stati attuati.
4. Il Comitato etico riferisce annualmente al Consiglio direttivo sulle attività svolte. In aggiunta, il Comitato etico riferisce al Consiglio direttivo ogniqualvolta lo ritenga opportuno e/o sia richiesto per l'adempimento delle sue funzioni.
5. Oltre alle funzioni previste nel presente articolo, il Comitato etico può, su richiesta del Consiglio direttivo, svolgere altre attività connesse al proprio mandato.
Articolo 5
Informativa sull'attuazione dei pareri
I destinatari dei pareri forniti dal Comitato etico informano il Comitato stesso circa l'attuazione di tali pareri.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 dicembre 2014
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.
(2) GU C 123 del 24.5.2002, pag. 9.
(3) GU C 104 del 23.4.2010, pag. 8.
(4) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).