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Document 32014D0009

2014/9/UE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2013 , recante modifica delle decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto attiene ai settori e ai sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio [notificata con il numero C(2013) 9186] Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 9, 14.1.2014, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32019R0331

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/9(1)/oj

14.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

recante modifica delle decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto attiene ai settori e ai sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

[notificata con il numero C(2013) 9186]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/9/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10 bis, paragrafi 1 e 13,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 2003/87/CE, la decisione 2010/2/UE della Commissione (2) stabilisce un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(2)

A norma dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, la decisione 2011/278/UE (3) della Commissione stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita di quote di emissioni.

(3)

Ogni anno è possibile aggiungere un settore o sottosettore all’elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio qualora si sia dimostrato mediante una relazione analitica che tale settore o sottosettore soddisfa i criteri di cui ai paragrafi da 14 a 17 dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, in seguito a una modifica avente un impatto sostanziale sulle attività del settore o sottosettore.

(4)

Alcuni settori che non sono stati ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al livello NACE-4 nella decisione 2010/2/UE sono stati disaggregati e sono stati valutati alcuni sottosettori corrispondenti che presentano alcune specifiche caratteristiche distintive aventi un impatto notevolmente diverso dal resto del settore.

(5)

Per quanto riguarda i sottosettori «Farina, semolino e fiocchi di patate», «Patate conservate ma non nell’aceto o acido acetico, congelate» nonché «Siero di latte in polvere, granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti», tale riesame ha dimostrato che sono chiaramente distinti da altri sottosettori sulla base di caratteristiche specifiche e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 15, della direttiva 2003/87/CE. È pertanto opportuno aggiungere tali sottosettori all’elenco di settori o sottosettori ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(6)

Per quanto attiene al sottosettore «Parti di alberi di trasmissione e manovelle (fucinatura libera di acciaio)», tale riesame ha altresì dimostrato che è chiaramente distinto da altri sottosettori sulla base di caratteristiche specifiche e che soddisfa il criterio quantitativo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 16, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. È pertanto opportuno aggiungere tale sottosettore all’elenco di settori o sottosettori ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(7)

Nel 2012 sono stati riesaminati i settori «Produzione di gesso» e «Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia» (rispettivamente codici NACE 2653 e 2662). Detto riesame qualitativo ha dimostrato le complesse caratteristiche del mercato, come gli scambi crescenti, in particolare una tendenza all’incremento nelle importazioni provenienti da paesi aventi costi di produzione inferiori e una maggiore pressione concorrenziale internazionale a fronte di modesti margini di profitto per gli anni esaminati, il che riduce la capacità degli impianti di investire nella riduzione di emissioni. Sulla base dell’impatto combinato di tali fattori è opportuno ritenere detti settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e quindi aggiungerli all’elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(8)

È pertanto necessario modificare di conseguenza le decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione 2010/2/UE

L’allegato I della decisione 2010/2/UE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Modifiche della decisione 2011/278/UE

L’allegato I della decisione 2011/278/UE è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10.

(3)  GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato della decisione 2010/2/UE è modificato come segue:

1.

La sezione 2 è modificata come segue:

a)

Prima della voce 15331427 sono inserite le seguenti voci:

Codice Prodcom

Descrizione

«15311230

Farina, semolino e fiocchi di patate

15311250

Patate conservate ma non nell’aceto o acido acetico, congelate»

b)

Dopo la voce 155154 è inserita la seguente voce:

Codice Prodcom

Descrizione

«15515533

Siero di latte in polvere, granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti»

c)

Dopo la voce 26821620 è inserita la seguente voce:

Codice Prodcom

Descrizione

«28401133

Parti di alberi di trasmissione e manovelle (fucinatura libera di acciaio)»

2.

Alla sezione 3, dopo la voce 2640 sono inserite le seguenti voci:

Codice Prodcom

Descrizione

«2653

Produzione di gesso

2662

Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia».


ALLEGATO II

All’allegato I della decisione 2011/278/UE le voci corrispondenti ai parametri di riferimento per «Gesso», «Gesso secondario essiccato» e «Cartongesso» sono sostituite come di seguito:

Prodotti per cui è stato definito un parametro di riferimento

Definizione dei prodotti inclusi

Definizione dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema)

Esposizione alla rilocalizzazione del carbonio determinata ai sensi della decisione 2010/2/UE per gli anni 2013 e 2014

Valore del parametro di riferimento

(quote/t)

«Gesso

Gessi costituiti da gesso calcinato o solfato di calcio (compresi quelli per edilizia, per l’apprettatura di tessuti o carta, utilizzati in odontoiatria e per la bonifica di terreni), in tonnellate di stucco. Il gesso alfa non è incluso in questo parametro di riferimento

Sono inclusi tutti i processi correlati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: macinazione, essiccazione e calcinazione

0,048»,

«Gesso secondario essiccato

Gesso secondario essiccato (gesso sintetico, sottoprodotto riciclato dell’industria elettrica, o materiali riciclati provenienti dai rifiuti edilizi e di demolizione) espresso in tonnellate di prodotto

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, all’essiccazione di gesso secondario

0,017»,

«Cartongesso

Questo parametro riguarda tavole, lastre, pannelli, piastrelle e articoli simili di gesso o di composizioni a base di gesso, unicamente (non) rivestiti o rinforzati con carta o cartone, ad esclusione degli articoli agglomerati con gesso, ornate (in tonnellate di stucco). Le lastre di gesso con fibre ad alta densità non rientrano in questo parametro di riferimento

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: macinazione, essiccazione, calcinazione e essiccazione delle tavole. Ai fini della determinazione delle emissioni indirette, viene preso in considerazione unicamente il consumo di elettricità delle pompe di calore utilizzate in fase di essiccazione

0,131».


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