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Document 32013R1369

Regolamento (Euratom) n. 1369/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013 , sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania e che abroga il regolamento (CE) No 1990/2006

OJ L 346, 20.12.2013, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32021R0101

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1369/oj

20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/7


REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1369/2013 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2013

sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania e che abroga il regolamento (CE) No 1990/2006

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 56 e il protocollo n. 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina in Lituania (1) allegato all’atto di adesione del 2003 («protocollo n. 4»), che nel 2004 ha riconosciuto la disponibilità dell'Unione a fornire ulteriore assistenza dell'Unione adeguata agli sforzi compiuti dalla Lituania per disattivare la centrale nucleare di Ignalina e ha rilevato questo segno di solidarietà, la Lituania si è impegnata a chiudere l'unità 1 della centrale nucleare di Ignalina prima del 2005 e l'unità 2 di detta centrale entro il 31 dicembre 2009 al più tardi e a disattivare successivamente dette unità. In linea con i suoi obblighi, la Lituania ha spento entrambe le unità interessate entro i rispettivi termini.

(2)

In linea con gli obblighi del trattato di adesione e con il sostegno degli aiuti dell'Unione, la Lituania ha chiuso la centrale nucleare di Ignalina e ha compiuto progressi significativi verso la sua disattivazione. È necessario continuare a lavorare per progredire con le operazioni effettive di decontaminazione, smantellamento, gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e per raggiungere l'irreversibilità del processo di disattivazione in conformità con i piani di disattivazione, assicurando nel contempo che siano applicati i più elevati standard di sicurezza. Sulla base delle stime disponibili, il completamento dei lavori di disattivazione richiederà ingenti risorse finanziarie supplementari.

(3)

Riconoscendo che la chiusura prematura e la conseguente disattivazione della centrale nucleare di Ignalina con due reattori del tipo RBMK da 1 500 MW, risalenti ai tempi dell'Unione Sovietica, è un'operazione senza precedenti e rappresenta per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica del paese, il protocollo n. 4 stabilisce che l'assistenza dell'Unione nel quadro del Programma Ignalina sarà proseguita senza soluzione di continuità e prorogata oltre il 2006, per il periodo delle prossime prospettive finanziarie.

(4)

L'Unione si è impegnata ad assistere la Lituania nell'affrontare l'onere finanziario eccezionale imposto dal processo di disattivazione, Sin dal periodo di pre-adesione, la Lituania ha ricevuto un notevole sostegno finanziario da parte dell'Unione, in particolare attraverso il programma Ignalina stabilito per il periodo 2007-2013. Il sostegno finanziario dell'Unione nel quadro di tale programma terminerà nel 2012.

(5)

Riconoscendo l'impegno dell'Unione ai sensi del protocollo n. 4 e in seguito alla richiesta di ulteriori finanziamenti da parte di Bulgaria, Lituania e Slovacchia, nella proposta della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020: «Un bilancio per la strategia Europa 2020» è previsto un importo di 700 milioni di euro per la sicurezza nucleare e la disattivazione provenienti dal bilancio generale dell'Unione. Di questo importo si prevede che 500 milioni di euro a prezzi del 2011 (approssimativamente 553 milioni di euro a prezzi correnti) siano destinati a un nuovo programma per un sostegno aggiuntivo alle attività di disattivazione delle unità 1 e 2 di Bohunice V1, delle unità 1 e 2 di Ignalina e delle unità da 1 a 4 di Kozloduy per il periodo dal 2014 al 2020.

(6)

L'importo degli stanziamenti assegnati ai programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice, nonché il periodo di programmazione e la distribuzione di fondi tra tali programmi possono essere riveduti in base ai risultati delle relazioni di valutazione intermedia e finale.

(7)

È necessario che il sostegno previsto dal presente regolamento assicuri continuità nella disattivazione e si concentri su misure volte a raggiungere l'irreversibilità del processo di disattivazione, assicurando al contempo che siano applicati i più elevati standard di sicurezza, poiché queste misure comportano il massimo valore aggiunto per l'Unione, mentre la responsabilità ultima per la sicurezza nucleare spetta allo Stato membro interessato. Il presente regolamento non pregiudica l'esito di eventuali procedure in materia di aiuti di Stato che potranno essere avviate in futuro conformemente agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(8)

Il presente regolamento fa salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri interessati ai sensi del trattato di adesione, in particolare ai sensi del protocollo n. 4.

(9)

È auspicabile che la disattivazione delle centrali nucleari di cui al presente regolamento sia effettuata con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche delle unità destinate alla chiusura, al fine di garantire la massima efficienza possibile, tenendo quindi conto delle migliori pratiche internazionali.

(10)

È necessario che le attività contemplate dal presente regolamento e gli interventi che esse sostengono siano conformi con il diritto nazionale e unionale applicabile. La disattivazione della centrale nucleare di cui al presente regolamento dovrebbe essere effettuata in conformità della legislazione relativa alla sicurezza nucleare, vale a dire della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (2), vale a dire della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (3), e all'ambiente, in particolare della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(11)

Le attività contemplate dal presente regolamento e le operazioni che esse sostengono dovrebbero essere basate su un piano di disattivazione aggiornato che abbracci le attività di disattivazione nonché il calendario, i costi e il fabbisogno di risorse umane in relazione a tali attività. I costi dovrebbero essere stabiliti seguendo standard riconosciuti a livello internazionale per la valutazione dei costi di disattivazione, per esempio la struttura internazionale per la determinazione dei costi di disattivazione pubblicata congiuntamente da Agenzia per l'energia nucleare, Agenzia internazionale per l'energia atomica e Commissione europea.

(12)

La Commissione dovrebbe assicurare un controllo efficace dell'evoluzione del processo di disattivazione al fine di garantire il massimo valore aggiunto per l'Unione dei finanziamenti assegnati nel quadro del presente regolamento, anche se la responsabilità finale per la disattivazione spetta agli Stati membri interessati. Ciò include la misurazione efficace dei risultati e la valutazione delle misure correttive durante il programma Ignalina.

(13)

È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con misure proporzionate durante tutto il ciclo delle spese, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle irregolarità, il recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni.

(14)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alle risorse finanziarie adeguate per la continuazione della disattivazione in condizioni di sicurezza, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)

Talune misure nell'ambito del programma Ignalina possono richiedere un alto livello di finanziamento dell'Unione che, in casi eccezionali debitamente giustificati, può comprendere la totalità del finanziamento. Tuttavia, occorre profondere il massimo impegno da un lato per proseguire la pratica del cofinanziamento stabilita nell'ambito dell'assistenza preadesione e dell'assistenza fornita nel periodo 2007-2009 a sostegno degli sforzi della Lituania in materia di disattivazione, dall'altro per attrarre cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.

(16)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'adozione di programmi di lavoro annuali e procedure di attuazione dettagliate. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(17)

È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1990/2006 (7) del Consiglio.

(18)

È stata presa in debita considerazione la relazione speciale n. 16/2011 della Corte dei conti europea sull'assistenza finanziaria per la disattivazione di centrali nucleari in Bulgaria, Lituania e Slovacchia, delle sue raccomandazioni e della risposta della Commissione”,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un programma Ignalina per l'attuazione del sostegno finanziario dell'Unione alle misure connesse alla disattivazione delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Ignalina in Lituania («programma Ignalina»).

Articolo 2

Obiettivi

1.   L'obiettivo generale del programma Ignalina consiste nell'aiutare lo Stato membro interessato a raggiungere l'irreversibilità del processo di disattivazione delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Ignalina, in conformità con il rispettivo piano di disattivazione, pur mantenendo il massimo livello di sicurezza.

2.   Nel periodo di finanziamento i principali obiettivi specifici per il programma Ignalina sono:

a)

scarico del combustibile contenuto nel nocciolo del reattore dell'unità 2 e nelle piscine di combustibile del reattore delle unità 1 e 2 nella struttura di stoccaggio a secco del combustibile esaurito, da valutare in base al numero di elementi di combustibile scaricati;

b)

mantenimento in sicurezza dei reattori, da valutare in base al numero di incidenti registrati;

c)

smantellamento della sala turbine e degli altri edifici ausiliari e gestione sicura dei rifiuti di disattivazione in conformità con un piano dettagliato di gestione dei rifiuti, da valutare in base al tipo e al numero di sistemi ausiliari smantellati, alla quantità e al tipo di rifiuti condizionati in sicurezza.

3.   Il programma Ignalina può anche includere misure intese a mantenere un alto livello di sicurezza nelle unità in fase di disattivazione, compreso il sostegno riguardante il personale delle centrali nucleari.

Articolo 3

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma Ignalina per il periodo compreso dal 2014 al 2020 è fissata a 229 629 000 EUR a prezzi correnti. Il regolamento non pregiudica in alcun modo gli impegni finanziari nell'ambito dei futuri quadri finanziari pluriennali.

2.   La Commissione esamina i risultati del programma Ignalina e valuta i progressi dello stesso in relazione alle tappe principali e ai termini di cui all'articolo 7 entro la fine del 2017 nell'ambito della valutazione intermedia di cui all'articolo 9. Sulla base dei risultati di tale valutazione, l'importo degli stanziamenti assegnati al programma Ignalina, nonché il periodo di programmazione e la distribuzione dei fondi tra il programma Ignalina e i programmi Kozloduy e Bohunice secondo quanto stabilito nel regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio (8) possono essere riveduti per tener conto dei progressi compiuti nell'attuazione di tali programmi e per garantire che la programmazione e l'assegnazione delle risorse siano basate sulle necessità di finanziamento e sulle capacità di assorbimento reali.

3.   La dotazione finanziaria del programma Ignalina può anche essere utilizzata a copertura di spese sostenute a fronte delle attività di preparazione, di monitoraggio, di controllo, di audit e di valutazione necessarie per la gestione del programma e per il conseguimento dei suoi obiettivi. Può essere in particolare utilizzata per le spese legate a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui sono legate agli obiettivi generali del presente regolamento, e per le spese legate alle reti informatiche per l'elaborazione e lo scambio delle informazioni, insieme a tutte le altre spese tecniche e di assistenza amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma Ignalina.

La dotazione finanziaria del programma Ignalina può anche coprire le spese per assistenza tecnica e amministrativa necessarie per garantire la transizione fra tale programma e le misure adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 1990/2006.

Articolo 4

Condizionalità ex ante

1.   Entro il 1o gennaio 2014 la Lituania adotta misure appropriate per soddisfare le seguenti condizionalità ex ante:

a)

rispettare l'acquis del trattato Euratom nel settore della sicurezza nucleare, in particolare per quanto riguarda il recepimento nel diritto nazionale della direttiva 2009/71/Euratom e della direttiva 2011/70/Euratom;

b)

definire in un quadro nazionale un piano di finanziamento che individui la totalità dei costi e le previste fonti di finanziamento, necessarie per il completamento della disattivazione dei reattori nucleari in condizioni di sicurezza, compresa la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in conformità del presente regolamento;

c)

presentare alla Commissione un piano di smantellamento dettagliato riveduto ripartito in dettaglio per attività di disattivazione, comprendente un calendario e strutture di costi corrispondenti in base a uno standard riconosciuto a livello internazionale per la valutazione dei costi di disattivazione.

2.   La Lituania fornisce alla Commissione le informazioni necessarie sul soddisfacimento delle condizionalità di cui al paragrafo 1 al più tardi entro il periodo dell'impegno di bilancio nel 2014.

3.   La Commissione valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 durante la preparazione del programma annuale di lavoro 2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Se la Commissione esprime il parere motivato ai sensi dell'articolo 258 TFUE relativo al mancato rispetto della condizionalità ex ante di cui al paragrafo 1, lettera a), o se le condizionalità ex ante di cui al paragrafo 1, lettera b) o c), non sono soddisfatte in misura sufficiente, una decisione di sospensione della totalità o di parte dell'assistenza finanziaria dell'Unione è presa conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Tale decisione si riflette nell'adozione del programma annuale di lavoro per il 2014. L'ammontare dell'assistenza sospesa è definito secondo criteri riportai nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 7.

Articolo 5

Modalità di attuazione

1.   Il programma Ignalina è attuato mediante una o più modalità previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), in particolare, attraverso sovvenzioni e appalti.

2.   La Commissione può affidare l'attuazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma Ignalina agli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 6

Programmi di lavoro annuali

1.   All'inizio di ogni la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un programma di lavoro annuale per il programma Ignalina che definisce obiettivi, risultati attesi, indicatori di prestazione correlati e termini per l'utilizzo dei fondi nell'ambito di ogni impegno finanziario annuale, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

2.   Alla fine di ogni la Commissione redige una relazione sui lavori realizzati negli anni precedenti. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio e costituisce la base per l'adozione del prossimo programma di lavoro annuale.

Articolo 7

Procedure di attuazione dettagliate

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, procedure di attuazione dettagliate per il programma Ignalina per tutta la durata del programma, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione definiscono in maggiore dettaglio, in relazione a tale programma, gli obiettivi, i risultati attesi, le tappe principali, i termini e i relativi indicatori di prestazione per il programma Ignalina. Essi contengono altresì il piano di disattivazione dettagliato e rivisto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), che serve da base per il monitoraggio dei progressi e del tempestivo conseguimento dei risultati attesi.

Articolo 8

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta le appropriate misure volte a garantire che, durante lo svolgimento delle azioni finanziate dal presente regolamento, siano tutelati gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e, qualora siano rilevate irregolarità, procedure per il recupero degli importi indebitamente versati e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di controllo, sia in base a documenti sia sul posto, su tutti i beneficiari delle sovvenzioni, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ricevuto fondi dell'Unione europea.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e ispezioni sul posto sugli operatori economici interessati, direttamente o indirettamente, da tale finanziamento, in conformità con le procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (11)al fine di stabilire se c'è stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione, a una decisione di sovvenzione o a un contratto riguardante un finanziamento dell'Unione.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, convenzioni di sovvenzione, decisioni di sovvenzione e contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento prevedono espressamente che la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF siano abilitati a svolgere i controlli, le verifiche e le ispezioni sul posto di cui a tali paragrafi, secondo le loro rispettive competenze.

Articolo 9

Valutazione intermedia

1.   Entro il 31 dicembre 2017 è redatta dalla Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, una relazione di valutazione intermedia sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure relative ai programma Ignalina, a livello di risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul valore aggiunto per l'Unione, al fine dell'adozione di una decisione che modifica o sospende le misure. La valutazione esamina inoltre la possibilità di modificare gli obiettivi specifici e le procedure di attuazione dettagliate di cui rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 7.

2.   La valutazione intermedia tiene conto dei progressi in relazione agli indicatori di prestazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

3.   La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Valutazione finale

1.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, effettua una valutazione ex-post dell'efficacia ed efficienza del programma Ignalina nonché dell'efficacia delle misure finanziate in termini di impatto, uso delle risorse e valore aggiunto per l'Unione.

2.   La valutazione finale tiene conto dei progressi in relazione agli indicatori di prestazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

3.   La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura si conclude senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, lo decida il presidente o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del comitato.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti interessati, fino alla loro conclusione, o di un contributo finanziario concesso dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1990/2006 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a tale contributo al 31 dicembre 2013, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni interessate fino alla loro chiusura.

Articolo 13

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1990/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. MAZURONIS


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 944.

(2)  Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

(3)  Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

(4)  Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

(5)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione da parte della Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (CE) n. 1990/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo all’applicazione del protocollo n. 4 allegato all’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, concernente la centrale nucleare di Ignalina in Lituania( Programma Ignalina) (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 10).

(8)  Regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria e Slovacchia e che abroga i regolamenti (Euratom) n. 549/2007 e (Euratom) n. 647/2010 (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298del 26.10.2012, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(11)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


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