This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013R1366
Commission Implementing Regulation (EU) No 1366/2013 of 18 December 2013 on the derogations from the rules of origin laid down in Annex II to the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other, that apply within quotas for certain products from Guatemala
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1366/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, che si applicano nell’ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dal Guatemala
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1366/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, che si applicano nell’ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dal Guatemala
GU L 343 del 19.12.2013, p. 34–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/34 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1366/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2013
riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, che si applicano nell’ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dal Guatemala
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, e all’applicazione provvisoria della parte IV dell’accordo relativa al commercio (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2012/734/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (di seguito «l’accordo»). In conformità alla decisione 2012/734/UE, l’accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. |
(2) |
L’allegato II dell’accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, all’appendice 2A dell’allegato si prevedono deroghe alle norme di origine stabilite nell’appendice 2 dello stesso allegato II, nell’ambito di contingenti annuali. Poiché l’Unione ha deciso di usufruire di questa possibilità, è necessario prevedere le condizioni per l’applicazione di tali deroghe per le importazioni dal Guatemala. |
(3) |
I contingenti che figurano nell’allegato II, appendice 2A, vanno gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(4) |
L’ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione della pertinente prova di origine alle autorità doganali, secondo quanto previsto dall’accordo. |
(5) |
Poiché l’accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o dicembre 2013, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le norme di origine di cui all’allegato II, appendice 2A, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (di seguito «l’accordo»), si applicano nell’ambito dei prodotti di cui all’allegato del presente regolamento.
2. Le norme di origine di cui al paragrafo 1 si applicano in deroga alle norme di origine stabilite nell’appendice 2 dell’allegato II dell’accordo, subordinatamente ai contingenti stabiliti in allegato.
Articolo 2
Per beneficiare della deroga di cui all’articolo 1, i prodotti sono accompagnati da una prova di origine come previsto nell’allegato II dell’accordo.
Articolo 3
I contingenti indicati nell’allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
ALLEGATO
GUATEMALA
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento.
Numero d’ordine |
Codice NC |
Descrizione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente annuale (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione) |
09.7047 |
6104 62 00 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di cotone |
Dall’1.12.2013 al 31.12.2013 |
87 500 |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 |
1 144 500 |
|||
Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 |
1 239 000 |
|||
Dall’1.1.2016 al 31.12.2016 |
1 333 500 |
|||
Dall’1.1.2017 al 31.12.2017 |
1 428 000 |
|||
Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 522 500 |
|||
09.7048 |
6105 20 |
Camicie o camicette, a maglia, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali |
Dall’1.12.2013 al 31.12.2013 |
291 667 |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 |
3 815 000 |
|||
Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 |
4 130 000 |
|||
Dall’1.1.2016 al 31.12.2016 |
4 445 000 |
|||
Dall’1.1.2017 al 31.12.2017 |
4 760 000 |
|||
Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
5 075 000 |
|||
09.7049 |
6203 42 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di cotone |
Dall’1.12.2013 al 31.12.2013 |
87 500 |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 |
1 144 500 |
|||
Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 |
1 239 000 |
|||
Dall’1.1.2016 al 31.12.2016 |
1 333 500 |
|||
Dall’1.1.2017 al 31.12.2017 |
1 428 000 |
|||
Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 522 500 |
|||
09.7050 |
6203 43 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche |
Dall’1.12.2013 al 31.12.2013 |
58 334 |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 |
763 000 |
|||
Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 |
826 000 |
|||
Dall’1.1.2016 al 31.12.2016 |
889 000 |
|||
Dall’1.1.2017 al 31.12.2017 |
952 000 |
|||
Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 015 000 |
|||
09.7051 |
6204 62 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di cotone |
Dall’1.12.2013 al 31.12.2013 |
58 334 |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 |
763 000 |
|||
Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 |
826 000 |
|||
Dall’1.1.2016 al 31.12.2016 |
889 000 |
|||
Dall’1.1.2017 al 31.12.2017 |
952 000 |
|||
Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 015 000 |