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Document 32013R1317
Commission Regulation (EU) No 1317/2013 of 16 December 2013 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2,4-D, beflubutamid, cyclanilide, diniconazole, florasulam, metolachlor and S-metolachlor, and milbemectin in or on certain products Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 1317/2013 della Commissione, del 16 dicembre 2013 , che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4-D, beflubutamid, ciclanilide, diniconazolo, florasulam, milbemectin, metolachlor e S-metolachlor in o su determinati prodotti Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 1317/2013 della Commissione, del 16 dicembre 2013 , che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4-D, beflubutamid, ciclanilide, diniconazolo, florasulam, milbemectin, metolachlor e S-metolachlor in o su determinati prodotti Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 339 del 17.12.2013, p. 1–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1317/2013 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2013
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4-D, beflubutamid, ciclanilide, diniconazolo, florasulam, milbemectin, metolachlor e S-metolachlor in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per le sostanze attive 2,4-D,ciclanilide, florasulam, milbemectin, metolachlor e S-metolachlor i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive beflubutamid e diniconazolo gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. |
(2) |
È opportuno effettuare alcuni adeguamenti tecnici, in particolare occorre sostituire la denominazione della sostanza attiva "metolachlor e metolachlor-S" con "metolachlor e S-metolachlor". |
(3) |
Riguardo alla sostanza attiva 2,4-D, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata "l'Autorità", ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento (2). L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo, raccomandando di aumentare o mantenere invariati gli LMR vigenti per alcuni prodotti. Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per mandorle, noci del Brasile, noci di acagiù, noci di cocco, nocciole, noci macadamia, noci di pecan, pinoli, pistacchi, noci comuni, semi di soia e grano saraceno non erano disponibili alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non esistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello stabilito dall'Autorità. Questi LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(4) |
Riguardo al beflubutamid, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento (3). Essa ha raccomandato di ridurre l'LMR per i germi di frumento e di mantenere gli LMR vigenti per gli altri prodotti. |
(5) |
Riguardo alla ciclanilide, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento (4). Essa ha raccomandato di aumentare l'LMR vigente per i semi di cotone. Tuttavia, dato che l'approvazione della sostanza attiva ciclanilide è scaduta il 31 ottobre 2011 (5) e le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti ciclanilide sono state tutte revocate, è necessario fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione. |
(6) |
Riguardo al diniconazolo, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (6). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. Tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti diniconazolo-M sono state revocate ed è quindi necessario fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione. |
(7) |
Riguardo al florasulam, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 del medesimo (7). Essa ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR vigenti per alcuni prodotti ed ha concluso che per quanto concerne gli LMR per carni, grassi, fegato e reni di bovini, ovini e caprini e per il latte di mucca, capra e pecora non erano disponibili alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non esistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello stabilito dall'Autorità. Questi LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(8) |
Riguardo a metolachlor e S-metolachlor, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento (8). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per i semi di lino, di girasole, colza, soia, cotone e zucca. Per altri prodotti essa ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti o di fissare gli LMR al livello da essa stabilito. Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per fragole e ananas non erano disponibili alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Non essendovi alcun rischio per i consumatori, occorre fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello stabilito dall'Autorità. Questi LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(9) |
Riguardo al milbemectin, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento (9). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo, raccomandando di ridurre gli LMR per le pomacee e le fragole e di aumentare gli LMR per il luppolo. |
(10) |
Riguardo ai prodotti per i quali non sono state comunicate autorizzazioni o tolleranze all'importazione a livello dell'Unione europea e non era disponibile un LMR del Codex, l'Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre fissare gli LMR per tali prodotti allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
In base ai pareri motivati formulati dall'Autorità e tenuto conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio in merito ai nuovi LMR e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(13) |
Prima dell'applicazione degli LMR modificati è opportuno prevedere un ragionevole periodo di tempo per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(14) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II, l'allegato III, parti A e B, e l'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(15) |
Al fine di consentire la commercializzazione, la trasformazione e il consumo normali dei prodotti, il presente regolamento dovrà stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti in conformità alla normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente regolamento continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 6 luglio 2014.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 6 luglio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diphenylamine according to Article 12 of Regulation (EC) No 3962005. EFSA Journal 2011;9(11):2431. [52 pagg.]
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diphenylamine according to Article 12 of Regulation (EC) No 3962005. EFSA Journal 2012;10(2):2585. [28 pagg.]
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyclanilide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(2):2568. [27 pagg.]
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1022/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva ciclanilide conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
GU L 270 del 15.10.2011, pag. 20.
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diniconazole-M according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(2):2590. [19 pagg.]
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for florasulam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(3):2626. [29 pagg.]
(8) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for S-metolachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(2):2586. [42 pagg.]
(9) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for milbemectin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(3):2629. [32 pagg.]
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
|