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Document 32013R1311

Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013 , che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

OJ L 347, 20.12.2013, p. 884–891 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1311/oj

20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/884


REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1311/2013 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2013

che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 312,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando conformemente a una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

I massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e i massimali annui degli stanziamenti per pagamenti stabiliti dal presente regolamento devono rispettare i massimali fissati per gli impegni e le risorse proprie nella decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio (1).

(2)

Tenuto conto della necessità di un adeguato livello di prevedibilità per la preparazione e l’attuazione degli investimenti a medio termine, la durata del quadro finanziario pluriennale (QFP) deve essere fissata a sette anni a partire dal 1o gennaio 2014. Si procederà ad un riesame entro il 2016, dopo le elezioni del Parlamento europeo. Ciò consentirà alle istituzioni, incluso il Parlamento europeo eletto nel 2014, di valutare nuovamente le priorità. I risultati di tale riesame devono essere presi in considerazione in qualsiasi eventuale revisione del presente regolamento per i restanti anni del QFP. Tale procedura sarà in seguito denominata "riesame-revisione".

(3)

Nel contesto del riesame/della revisione intermedia del QFP, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di esaminare congiuntamente, prima che la Commissione presenti le sue proposte, la durata più appropriata per il QPF successivo, al fine di raggiungere il giusto equilibrio tra i rispettivi mandati dei membri della Commissione e del Parlamento europeo, e la necessità di stabilità per i cicli di programmazione e la prevedibilità degli investimenti.

(4)

Dovrebbe essere applicata una flessibilità specifica e al livello massimo possibile per permettere all'Unione di adempiere ai suoi obblighi in conformità dell'articolo 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(5)

I seguenti strumenti specifici per consentire all'Unione di rispondere a particolari circostanze impreviste o per consentire il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche a norma del quadro finanziario, facilitando così la procedura di bilancio: la riserva per aiuti d'urgenza, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, lo strumento di flessibilità, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il margine per imprevisti, la flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca nonché il margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile. È pertanto opportuno adottare disposizioni specifiche che prevedano la possibilità di iscrivere in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP ove sia necessario ricorrere a strumenti speciali.

(6)

Se è necessario attivare le garanzie prestate dal bilancio generale dell'Unione per i prestiti concessi a titolo del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti o del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria di cui, rispettivamente, al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (2) e al regolamento (CE) n. 407/2010 del Consiglio (3), l'importo necessario deve essere attivato oltre i limiti degli stanziamenti di impegno e di pagamento del QFP nel rispetto del massimale delle risorse proprie.

(7)

Il QFP dev'essere fissato a prezzi 2011. Devono inoltre essere stabilite le regole di adeguamento tecnico del QFP per ricalcolare i massimali e i margini disponibili.

(8)

Il QFP non deve tener conto delle voci di bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/20112 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ("regolamento finanziario").

(9)

Potrà essere necessario rivedere il presente regolamento in caso di circostanze impreviste che non possono essere gestite entro il limite dei massimali fissati dal QFP. In tali circostanze è pertanto necessario prevedere la revisione del QFP.

(10)

Occorre disciplinare altre situazioni che potrebbero richiedere l'adeguamento o la revisione del QFP. Tali adeguamenti o revisioni potrebbero essere connessi all'esecuzione del bilancio, alle misure che collegano l'efficacia dei finanziamenti alla corretta gestione economica, alla revisione dei trattati, agli allargamenti, alla riunificazione di Cipro o all'adozione tardiva di nuove norme che disciplinano determinati settori politici.

(11)

Le dotazioni nazionali relative alla politica di coesione vengono fissate sulla base dei dati statistici e delle previsioni utilizzate per l'aggiornamento del luglio 2012 della proposta della Commissione relativa al presente regolamento. In considerazione delle difficoltà di previsione e dell'impatto per gli Stati membri soggetti a livellamento e per tenere conto della situazione particolarmente difficile degli Stati membri colpiti dalla crisi, nel 2016 la Commissione riesaminerà le dotazioni complessive di tutti gli Stati membri nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della politica di coesione per il periodo 2017-2020.

(12)

È necessario stabilire le norme generali in materia di cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio.

(13)

Sono inoltre necessarie disposizioni specifiche per gestire i grandi progetti infrastrutturali la cui durata è decisamente superiore a quella fissata per il QFP. Devono essere fissati importi massimi per i contributi a tali progetti a carico del bilancio generale dell'Unione garantendo così che non incidano su altri progetti finanziati da tale bilancio.

(14)

È opportuno che la Commissione presenti una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale prima del 1o gennaio 2018, onde consentire alle istituzioni di adottarla con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del quadro finanziario pluriennale successivo. Il presente regolamento dovrebbe continuare ad essere applicato qualora un nuovo quadro finanziario non venga adottato prima del termine del periodo di validità del QFP di cui al presente regolamento.

(15)

Il Comitato economico e sociale nonché il Comitato delle regioni sono stati consultati e hanno adottato pareri (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Quadro finanziario pluriennale

Il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ("QFP") è stabilito in allegato.

Articolo 2

Riesame/revisione intermedia del QFP

Entro la fine del 2016 la Commissione presenta un riesame del funzionamento del QFP, tenendo pienamente conto della situazione economica in quel momento nonché delle proiezioni macroeconomiche più aggiornate. Tale riesame obbligatorio è, se del caso, accompagnato da una proposta legislativa di revisione del presente regolamento in conformità delle procedure stabilite nel TFUE. Fatto salvo l'articolo 7 del presente regolamento, le dotazioni nazionali preassegnate non sono ridotte nell'ambito di tale revisione.

Articolo 3

Rispetto dei massimali del QFP

1.   Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nel corso di ciascuna procedura di bilancio e durante l'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato, rispettano i massimali annui di spesa stabiliti dal QFP.

Il sottomassimale per la rubrica 2, di cui all'allegato, è stabilito lasciando impregiudicata la flessibilità tra i due pilastri della politica agricola comune (PAC). Il massimale adeguato da applicare al pilastro I della PAC a seguito dei trasferimenti tra il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e i pagamenti diretti è fissato nel pertinente atto giuridico e il QFP è conseguentemente adeguato ai sensi dell'adeguamento tecnico previsto all'articolo 6, paragrafo 1 del presente regolamento.

2.   Gli strumenti speciali di cui agli articoli da 9 a 15 garantiscono la flessibilità del QFP e devono essere fissati al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura di bilancio. Possono essere iscritti in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP per le pertinenti rubriche ove risulti necessario l'utilizzo delle risorse a titolo della riserva per gli aiuti d'urgenza, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, dello strumento di flessibilità, del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, del margine per imprevisti, della flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca nonché del margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, conformemente al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (6), al regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e all'accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (8).

3.   Qualora sia necessario attivare una garanzia per un prestito coperto dal bilancio generale dell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 o del regolamento (UE) n. 407/2010, tale garanzia viene attivata oltre i limiti dei massimali stabiliti dal quadro finanziario.

Articolo 4

Rispetto del massimale delle risorse proprie

1.   Per ognuno degli esercizi coperti dal QFP, il totale degli stanziamenti di pagamento necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, nonché l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse in conformità della decisione 2007/436/CE, Euratom.

2.   Ove necessario, i massimali del QFP sono ridotti attraverso una revisione per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito dalla decisione 2007/436/CE, Euratom.

Articolo 5

Margine globale per i pagamenti

1.   Ogni anno, a partire dal 2015, nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 4, la Commissione adegua verso l'alto il massimale di pagamento per gli anni 2015-2020 di un importo equivalente alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento dell'anno n-1 del QFP.

2.   Gli adeguamenti annuali non superano i seguenti importi massimi (a prezzi 2011) per il periodo 2018-2020 rispetto al massimale di pagamento originario degli anni in questione:

 

2018: 7 miliardi di EUR

 

2019: 9 miliardi di EUR

 

2020: 10 miliardi di EUR.

3.   L'eventuale adeguamento verso l'alto è interamente compensato da una corrispondente riduzione del massimale di pagamento dell'anno n-1.

Articolo 6

Adeguamenti tecnici

1.   Ogni anno, la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1, effettua i seguenti adeguamenti tecnici del QFP:

a)

rivalutazione ai prezzi dell'anno n+1 dei massimali e degli importi globali degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento;

b)

calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della decisione 2007/436/CE, Euratom;

c)

calcolo dell'importo assoluto del margine per imprevisti definito all'articolo 13;

d)

calcolo del margine globale per i pagamenti previsto all'articolo 5;

e)

calcolo del margine globale per gli impegni previsto all'articolo 14;

2.   La Commissione effettua gli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo.

3.   La Commissione comunica i risultati degli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 e le sottostanti previsioni economiche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Fatti salvi gli articoli 7 e 8, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

Articolo 7

Adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione

1.   Per tenere conto della situazione particolarmente difficile degli Stati membri colpiti dalla crisi, nel 2016 la Commissione riesamina, congiuntamente all' adeguamento tecnico per l'anno 2017, le assegnazioni totali di tutti gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della politica di coesione per gli anni dal 2017 al 2020, applicando il metodo di assegnazione definito nel pertinente atto di base sulla base delle statistiche più recenti disponibili in quel momento e della comparazione, per gli Stati membri soggetti a livellamento, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014 e 2015 e il PIL nazionale cumulato stimato nel 2012. Adegua dette assegnazioni totali ogniqualvolta si verifichi una divergenza cumulativa superiore a +/- 5 %.

2.   Gli adeguamenti richiesti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e i corrispondenti massimali del QFP sono modificati di conseguenza. Anche i massimali di pagamento sono modificati di conseguenza per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno.

3.   Nel suo adeguamento tecnico per l'anno 2017, a seguito del riesame intermedio dell'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione di cui all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), nel caso uno Stato membro diventi ammissibile al Fondo di coesione o perda l'ammissibilità esistente, la Commissione aggiunge o sottrae gli importi risultanti ai/dai fondi assegnati allo Stato membro per gli anni dal 2017 al 2020.

4.   Gli adeguamenti richiesti risultanti dal paragrafo 3 sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e i corrispondenti massimali del QFP sono modificati di conseguenza. Anche i massimali di pagamento sono modificati di conseguenza per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno.

5.   L'effetto netto totale, positivo o negativo, degli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 3 non supera i 4 miliardi di EUR.

Articolo 8

Adeguamenti relativi alle misure che collegano l'efficacia dei finanziamenti alla corretta gestione economica

In caso di ritiro da parte della Commissione della sospensione degli impegni di bilancio per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale o il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nel contesto delle misure che collegano l'efficacia dei finanziamenti alla corretta gestione economica, la Commissione nel rispetto del pertinente atto di base, riporta gli impegni sospesi agli anni successivi. Gli impegni sospesi dell’anno non possono essere reiscritti oltre l’anno n+3.

CAPO 2

Strumenti speciali

Articolo 9

Riserva per gli aiuti d'urgenza

1.   La riserva per gli aiuti d'urgenza è destinata a consentire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari ma anche, eventualmente, a fini di gestione civile delle crisi e protezione civile e in situazioni particolarmente difficili dovute alla pressione dei flussi migratori alle frontiere esterne dell'Unione.

2.   L'importo annuo della riserva è fissato a 280 milioni di EUR (a prezzi 2011) e può essere utilizzato fino all'anno n+1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

Articolo 10

Fondo di solidarietà dell'Unione europea

1.   Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è destinato a consentire un'assistenza finanziaria in caso di catastrofi gravi sul territorio di uno Stato membro o di un paese candidato, come definito nell'atto di base pertinente. È fissato un massimale dell'importo annuo disponibile per tale Fondo pari a 500 milioni di EUR (a prezzi 2011). Il 1o ottobre di ciascun anno almeno un quarto dell'importo annuo deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. La quota dell'importo annuale non iscritta a bilancio può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

2.   In casi eccezionali, se le residue risorse finanziarie del Fondo di solidarietà dell'Unione europea disponibili per l'esercizio in cui si verifica la catastrofe, quali definite nell'atto di base pertinente, non sono sufficienti a coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo dagli stanziamenti annuali messi a disposizione per l'esercizio successivo.

Articolo 11

Strumento di flessibilità

1.   Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite degli importi indicati, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Per lo strumento di flessibilità è fissato un massimale annuo disponibile pari a 471 milioni di EUR (a prezzi 2011).

2.   La quota dell'importo annuo dello strumento di flessibilità non utilizzata, può essere utilizzata fino all'anno n+3. La quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata in primo luogo, in ordine cronologico. Tale quota dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno n+3 viene annullata.

Articolo 12

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

1.   Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, i cui obiettivi e campo di applicazione sono definiti nel regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011).

2.   Gli stanziamenti per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato.

Articolo 13

Margine per imprevisti

1.   Un margine per imprevisti che può arrivare fino allo 0,03 % del reddito nazionale lordo dell'Unione è costituito al di fuori dei massimali del QFP, come strumento di ultima istanza per reagire a circostanze impreviste. Può essere mobilizzato soltanto in relazione ad un bilancio annuale o rettificativo.

2.   Il ricorso al margine per imprevisti non supera, in un dato esercizio, l'importo massimo previsto nell'adeguamento tecnico annuale del QFP, ed è coerente con il massimale delle risorse proprie.

3.   Gli importi resi disponibili mediante la mobilizzazione del margine per imprevisti sono detratti integralmente dai margini in una o più rubriche del QFP per l'esercizio in corso o gli esercizi futuri.

4.   Gli importi detratti non sono ulteriormente mobilizzati nel contesto del QFP. Il ricorso al margine per imprevisti non comporta un superamento dei massimali totali degli stanziamenti d'impegno e di pagamento contenuti nel QFP per l'esercizio in corso e gli esercizi futuri.

Articolo 14

Margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile

1.   Margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno per gli anni 2014-2017 costituiscono un margine globale del QFP per gli impegni, da rendere disponibili al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2016 al 2020 per obiettivi politici specifici relativi alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile.

2.   Ogni anno, nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, la Commissione calcola l'importo disponibile. Il margine globale del QFP o una parte dello stesso può essere mobilizzato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 314 del TFUE.

Articolo 15

Flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca

Fino a 2 543 milioni di EUR (a prezzi 2011) possono essere anticipati nel 2014 e nel 2015, nel quadro della procedura annuale di bilancio, per obiettivi politici specifici relativi alla disoccupazione giovanile, alla ricerca, in particolare ERASMUS per l'apprendistato, e alle piccole e medie imprese. Tale importo è detratto integralmente dagli stanziamenti all'interno e/o fra rubriche al fine di mantenere invariato il totale dei massimali annui per il periodo 2014-2020 e la dotazione totale di ciascuna rubrica o sottorubrica nel periodo in questione.

Articolo 16

Contributo al finanziamento di grandi progetti

1.   Un importo massimo di 6 300 milioni di EUR (a prezzi 2011) è a disposizione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) dal bilancio generale dell'Unione per il periodo 2014-2020.

2.   Un importo massimo di 2 707 milioni di EUR (a prezzi 2011) è a disposizione del progetto di reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) dal bilancio generale dell'Unione per il periodo 2014-2020.

3.   Un importo massimo di 3 786 milioni di EUR (a prezzi 2011) è a disposizione del Copernicus (programma europeo di osservazione della terra) a titolo dal bilancio generale dell'Unione per il periodo 2014-2020.

CAPO 3

Revisione

Articolo 17

Revisione del QFP

1.   Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, gli articoli da 18 a 22 e l'articolo 25, il QFP può essere riveduto in caso di situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della decisione 2007/436/CE, Euratom.

2.   In linea di principio, l'eventuale proposta di revisione del QFP ai sensi del paragrafo 1 è presentata e adottata prima che abbia inizio la procedura di bilancio per l'esercizio o per il primo degli esercizi oggetto della revisione in questione.

3.   L'eventuale proposta di revisione del QFP ai sensi del paragrafo 1 esamina le possibilità di una ridistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di costituire, sotto il massimale della rubrica interessata, un importo significativo sia in valore assoluto sia in percentuale della nuova spesa prevista.

4.   L'eventuale revisione del QFP ai sensi del paragrafo 1 tiene conto delle possibilità di compensare l'aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un'altra rubrica.

5.   L'eventuale revisione del QFP ai sensi del paragrafo 1 garantisce il mantenimento di una relazione ordinata tra impegni e pagamenti.

Articolo 18

Revisione relativa all'esecuzione

Unitamente alla comunicazione dei risultati degli adeguamenti tecnici del QFP, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte di revisione dell'importo totale degli stanziamenti di pagamento che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell'esecuzione, per garantire una sana gestione dei massimali dei pagamenti annuali e, in particolare, il loro andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono su tali proposte prima del 1o maggio dell'anno n.

Articolo 19

Revisione a seguito di nuove norme o programmi per i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo per la Sicurezza interna

1.   Qualora le nuove norme o i nuovi programmi in regime di gestione concorrente per i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo per la Sicurezza interna vengano adottati dopo il 1o gennaio 2014, il QFP viene riveduto al fine di trasferire agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, le assegnazioni non utilizzate nel 2014.

2.   La revisione relativa al trasferimento delle assegnazioni non utilizzate per l'esercizio 2014 viene adottata entro il 1o maggio 2015.

Articolo 20

Revisione del QFP in caso di revisione dei trattati

Qualora si proceda fra il 2014 e il 2020 a una revisione dei trattati con implicazioni di bilancio, il QFP è riveduto di conseguenza.

Articolo 21

Revisione del QFP in caso di allargamento dell'Unione

Qualora vi sia una o molteplici adesioni all'Unione fra il 2014 e il 2020, il QFP è riveduto per tener conto delle conseguenti spese necessarie.

Articolo 22

Revisione del QFP nel caso della riunificazione di Cipro

Nel caso di un'eventuale riunificazione di Cipro fra il 2014 e il 2020, il QFP è riveduto per tener conto della soluzione globale della questione di Cipro nonché delle necessità finanziarie supplementari derivanti dalla riunificazione.

Articolo 23

Cooperazione interistituzionale nell’ambito della procedura di bilancio

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (di seguito, "le istituzioni") adottano le misure necessarie per agevolare la procedura annuale di bilancio.

Le istituzioni cooperano lealmente nel corso dell'intera procedura al fine di conciliare le rispettive posizioni. Le istituzioni, in tutte le fasi della procedura, cooperano tramite opportuni contatti interistituzionali al fine di seguire l'andamento dei lavori e analizzare il grado di convergenza.

Le istituzioni vigilano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano per quanto possibile coordinati, per consentire lo svolgimento coerente e convergente dei lavori che conducono all'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione.

Possono essere svolte consultazioni a tre in tutte le fasi della procedura e ai vari livelli di rappresentanza, in funzione della natura del dibattito previsto. Ciascuna istituzione designa, conformemente al proprio regolamento interno, i rispettivi partecipanti a ciascuna riunione, ne stabilisce il mandato negoziale e comunica tempestivamente alle altre istituzioni le disposizioni pratiche per le riunioni.

Articolo 24

Unità del bilancio

Tutte le spese e le entrate dell'Unione e dell'Euratom sono incluse nel bilancio generale dell'Unione in conformità dell'articolo 7 del regolamento finanziario, comprese le spese derivanti da decisioni pertinenti prese all'unanimità dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, nel quadro dell'articolo 332 del TFUE.

Articolo 25

Transizione verso il prossimo quadro finanziario pluriennale

Anteriormente al 1o gennaio 2018, la Commissione presenta una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale.

Se il regolamento del Consiglio che fissa il nuovo quadro finanziario pluriennale non è adottato anteriormente al 31 dicembre 2020, i massimali e le altre disposizioni corrispondenti all'ultimo anno coperto dal QFP continuano ad applicarsi fino all'adozione del regolamento che fissa il nuovo quadro finanziario. Qualora, dopo il 2020, un nuovo Stato membro aderisca all'Unione, il quadro finanziario esteso è riveduto, se necessario, al fine di tenere conto l'adesione.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GUSTAS


(1)  Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

(2)  Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 marzo 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/20112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(5)  Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU C 229 del 31.7.2012, pag. 32); parere del Comitato delle regioni «Il nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2013» (GU C 391 del 18.12.2012, pag. 31).

(6)  Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

(7)  Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1).

(8)  Accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del 2 dicembre 2013 sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-28)

(milioni di EUR - prezzi 2011)

STANZIAMENTI DI IMPEGNO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale 2014-2020

1.

Crescita intelligente ed inclusiva

60 283

61 725

62 771

64 238

65 528

67 214

69 004

450 763

1a:

Competitività per la crescita e l'occupazione

15 605

16 321

16 726

17 693

18 490

19 700

21 079

125 614

1b:

Coesione economica, sociale e territoriale

44 678

45 404

46 045

46 545

47 038

47 514

47 925

325 149

2.

Crescita sostenibile: risorse naturali

55 883

55 060

54 261

53 448

52 466

51 503

50 558

373 179

di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti

41 585

40 989

40 421

39 837

39 079

38 335

37 605

277 851

3.

Sicurezza e cittadinanza

2 053

2 075

2 154

2 232

2 312

2 391

2 469

15 686

4.

Ruolo mondiale dell'Europa

7 854

8 083

8 281

8 375

8 553

8 764

8 794

58 704

5.

Amministrazione

8 218

8 385

8 589

8 807

9 007

9 206

9 417

61 629

di cui: spesa amministrativa delle istituzioni

6 649

6 791

6 955

7 110

7 278

7 425

7 590

49 798

6.

Compensazioni

27

0

0

0

0

0

0

27

TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO

134 318

135 328

136 056

137 100

137 866

139 078

140 242

959 988

in percentuale dell'RNL

1,03 %

1,02 %

1,00 %

1,00 %

0,99 %

0,98 %

0,98 %

1,00 %

 

TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO

128 030

131 095

131 046

126 777

129 778

130 893

130 781

908 400

in percentuale dell'RNL

0,98 %

0,98 %

0,97 %

0,92 %

0,93 %

0,93 %

0,91 %

0,95 %

Margine disponibile

0,25 %

0,25 %

0,26 %

0,31 %

0,30 %

0,30 %

0,32 %

0,28 %

Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %


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