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Document 32013R1295R(01)

    Rettifica del regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 11 dicembre 2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221 )

    GU L 189 del 27.6.2014, p. 260–260 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 189 del 27.6.2014, p. 161–163 (GA)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1295/corrigendum/2014-06-27/oj

    27.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 189/260


    Rettifica del regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 11 dicembre 2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, pag. 221 )

    A pagina 233. articolo 24, paragrafo 6:

    anziché:

    «6.   In deroga all’articolo 130, paragrafo 2, del regolamento finanziario, e in casi debitamente giustificati, la Commissione può considerare i costi direttamente connessi all’attuazione delle azioni e delle attività oggetto di sostegno come ammissibili al finanziamento anche se essi siano sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di finanziamento»,

    leggi:

    «6.   Ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento finanziario, e in casi debitamente giustificati, la Commissione può considerare i costi direttamente connessi all’attuazione delle azioni e delle attività oggetto di sostegno come ammissibili al finanziamento anche se essi siano sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di finanziamento».


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