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Document 32013R1130
Commission Implementing Regulation (EU) No 1130/2013 of 7 November 2013 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Maccheroncini di Campofilone (PGI)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1130/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Maccheroncini di Campofilone (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1130/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Maccheroncini di Campofilone (IGP)]
OJ L 302, 13.11.2013, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1130/2013 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2013
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Maccheroncini di Campofilone (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione “Maccheroncini di Campofilone”, presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione “Maccheroncini di Campofilone” deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 78 del 16.3.2013, pag. 5.
ALLEGATO
Prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1151/2012:
Classe 2.7. Paste alimentari
ITALIA
Maccheroncini di Campofilone (IGP)