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Document 32013R1079

Regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione, del 31 ottobre 2013 , che fissa disposizioni transitorie per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 292, 1.11.2013, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1079/oj

1.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/10


REGOLAMENTO (UE) N. 1079/2013 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2013

che fissa disposizioni transitorie per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 9, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 16, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 modificano in modo significativo le norme e le procedure cui devono attenersi gli operatori del settore alimentare e le autorità competenti degli Stati membri. Tali regolamenti si applicano dal 1o gennaio 2006. L’applicazione con effetto immediato a decorrere da tale data di alcune di queste norme e procedure avrebbe tuttavia comportato in vari casi difficoltà di ordine pratico.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 (3), stabilisce di conseguenza disposizioni transitorie per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2013, al fine di agevolare la transizione alla piena attuazione delle nuove norme e procedure stabilite da questi tre regolamenti. La durata del periodo transitorio è stata fissata tenendo conto del riesame del quadro normativo in materia di igiene previsto da tali regolamenti.

(3)

La relazione del 28 luglio 2009 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’esperienza acquisita nell’applicare i regolamenti in tema di igiene (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (4), «mira a presentare l’effettiva esperienza acquisita, comprese le difficoltà incontrate, nel 2006, 2007 e 2008 dal momento in cui le parti interessate hanno applicato il pacchetto igiene» («la relazione»).

(4)

La relazione contiene esperienze sulle disposizioni transitorie fissate dal regolamento (CE) n. 1162/2009. Essa indica che sono state riscontrate difficoltà in relazione alla fornitura a livello locale di piccole quantità di determinati alimenti, che è necessario chiarire le situazioni in cui, in assenza di norme UE armonizzate, si applicano disposizioni nazionali in tema di importazione e che le crisi dovute a prodotti composti importati hanno confermato l’esigenza di maggiori controlli su questi prodotti.

(5)

Tali difficoltà vanno affrontate tramite un riesame dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004. Immediatamente dopo la pubblicazione della relazione è stata iniziata una valutazione d’impatto che accompagna il riesame. È tuttavia necessario più tempo per completare la valutazione d’impatto, prima di avviare la procedura ordinaria di riesame.

(6)

Inoltre, in base alle informazioni fornite dall’Ufficio alimentare e veterinario, dalle autorità competenti degli Stati membri e dagli operatori dei settori alimentari interessati dell’Unione, occorre mantenere alcune disposizioni transitorie previste dal regolamento (CE) n. 1162/2009, in attesa del completamento del riesame.

(7)

È quindi opportuno prevedere un periodo transitorio supplementare durante il quale continueranno ad essere applicate alcune disposizioni transitorie attualmente previste dal regolamento (CE) n. 1162/2009.

(8)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 esclude dal suo campo di applicazione la fornitura diretta, da parte del produttore, di piccole quantità di carni di pollame e lagomorfi, macellati nell’azienda agricola, al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio a livello locale che vendono carni fresche direttamente al consumatore finale. La limitazione di questa disposizione alle carni fresche prima della fine dell’esercizio di riesame di tale regolamento comporterebbe tuttavia un onere aggiuntivo per i piccoli produttori. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1162/2009 prevede una deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 per la fornitura diretta di questi prodotti a determinate condizioni, senza limitarle alle carni fresche. Questa esclusione va mantenuta durante il periodo transitorio supplementare previsto dal presente regolamento.

(9)

I regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 stabiliscono alcune norme per le importazioni nell’Unione di prodotti di origine animale nonché di alimenti contenenti prodotti d’origine vegetale e prodotti trasformati d’origine animale (prodotti composti). Il regolamento (CE) n. 1162/2009 contiene disposizioni transitorie che derogano ad alcune di queste norme per determinati prodotti composti, per i quali le condizioni sanitarie per l’importazione nell’Unione non sono ancora state armonizzate a livello dell’Unione. Tali condizioni sono state modificate dal regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell’11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell’Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 (5) e non saranno armonizzate completamente prima del 31 dicembre 2013. Di conseguenza, in attesa della futura armonizzazione della normativa dell’Unione, è necessario prevedere deroghe durante il periodo transitorio supplementare previsto dal presente regolamento.

(10)

Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1162/2009.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa disposizioni transitorie per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 per un periodo transitorio dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

Articolo 2

Fornitura diretta di piccole quantità di carni di pollame e lagomorfi

In deroga all’articolo 1, paragrafo 3, lettera d) e fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, le disposizioni di detto regolamento non si applicano alla fornitura diretta, da parte del produttore, di piccole quantità di carni di pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola, al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

Articolo 3

Condizioni sanitarie per l’importazione di prodotti di origine animale

1.   L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica alle importazioni di prodotti di origine animale per cui non sono state stabilite condizioni sanitarie per l’importazione armonizzate a livello dell’Unione.

Le importazioni di tali prodotti di origine animale devono essere conformi alle condizioni sanitarie per l’importazione dello Stato membro destinatario.

2.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale diversi dai prodotti composti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 28/2012, sono esentati dagli obblighi stabiliti dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Le importazioni di tali prodotti alimentari devono essere conformi alle norme armonizzate dell’Unione, ove applicabili, e alle norme nazionali applicate dagli Stati membri negli altri casi.

Articolo 4

Procedure d’importazione dei prodotti di origine animale

Il capo III del regolamento (CE) n. 854/2004 non si applica alle importazioni di prodotti di origine animale per i quali non sono state stabilite condizioni sanitarie armonizzate per l’importazione e comprende elenchi di paesi terzi, di parti di paesi terzi e di stabilimenti dai quali sono consentite le importazioni.

Le importazioni di tali prodotti di origine animale devono essere conformi alle condizioni sanitarie per l’importazione dello Stato membro destinatario.

Articolo 5

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1162/2009

Il regolamento (CE) n. 1162/2009 è abrogato.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(3)  GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 10.

(4)  COM(2009) 403 definitivo.

(5)  GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1.


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