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Document 32013R1011

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2013 della Commissione, del 21 ottobre 2013 , riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, che si applicano nell’ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti da El Salvador

OJ L 280, 22.10.2013, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1011/oj

22.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2013

riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, che si applicano nell’ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti da El Salvador

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, e all’applicazione provvisoria della parte IV dell’accordo relativa al commercio (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2012/734/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (di seguito «l’accordo»). In conformità della decisione 2012/734/UE, l’accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

(2)

L’allegato II dell’accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, all’appendice 2A dell’allegato si prevedono deroghe alle norme di origine stabilite nell’appendice 2 dello stesso allegato, nell’ambito di contingenti annuali. Poiché l’Unione ha deciso di usufruire di questa possibilità, è necessario prevedere le condizioni per l’applicazione di tali deroghe per le importazioni da El Salvador.

(3)

I contingenti che figurano nell’allegato II, appendice 2A, vanno gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(4)

L’ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione della pertinente prova di origine alle autorità doganali, secondo quanto previsto dall’accordo.

(5)

Poiché l’accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o ottobre 2013, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le norme di origine di cui all’allegato II, appendice 2A, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (di seguito «l’accordo»), si applicano nell’ambito dei prodotti di cui all’allegato del presente regolamento.

2.   Le norme di origine di cui al paragrafo 1 si applicano in deroga alle norme di origine stabilite nell’appendice 2 dell’allegato II dell’accordo, subordinatamente ai contingenti stabiliti in allegato.

Articolo 2

Per beneficiare della deroga di cui all’articolo 1, i prodotti sono accompagnati da una prova di origine come previsto nell’allegato II dell’accordo.

Articolo 3

I contingenti indicati nell’allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

EL SALVADOR

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento.

Per i contingenti tariffari con numeri d’ordine compresi tra 09.7078 e 09.7103, il volume del contingente annuo complessivo non può superare il seguente numero di pezzi (paia) per il rispettivo anno civile:

 

2013

2014

2015

2016

2017

Dal 2018

Totale unità/anno (contingente annuo complessivo, limite massimo per sottovoce)

2 250 000

10 157 500

11 315 000

12 472 500

13 630 000

14 787 500


Numero d’ordine

Codice NC

Descrizione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)

09.7078

6102 20

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104, di cotone

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

123 750

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

534 600

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

574 200

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

613 800

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

653 400

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

693 000

09.7079

6102 30

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104, di fibre sintetiche o artificiali

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

192 500

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

831 600

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

893 200

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

954 800

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

1 016 400

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

1 078 000

09.7080

6104 22 00

Insiemi, per donna o ragazza, di cotone

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

55 000

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

237 600

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

255 200

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

272 800

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

290 400

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

308 000

09.7081

6104 42 00

Abiti interi, per donna o ragazza, di cotone

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

55 000

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

237 600

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

255 200

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

272 800

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

290 400

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

308 000

09.7082

6104 43 00

Abiti interi, per donna o ragazza, di fibre sintetiche

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

110 000

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

475 200

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

510 400

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

545 600

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

580 800

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

616 000

09.7083

6104 44 00

Abiti interi, per donna o ragazza, di fibre artificiali

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

55 000

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

237 600

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

255 200

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

272 800

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

290 400

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

308 000

09.7084

6104 62 00

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di cotone

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

247 500

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

1 069 200

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

1 148 400

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

1 227 600

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

1 306 800

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

1 386 000

09.7085

6104 63 00

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di fibre sintetiche

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

82 500

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

356 400

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

382 800

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

409 200

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

435 600

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

462 000

09.7075

6115

Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

625 000

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

2 500 000

09.7086

6202 12

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili per donna o ragazza, di cotone

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

55 000

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

237 600

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

255 200

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

272 800

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

290 400

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

308 000

09.7087

6202 13

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

137 500

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

594 000

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

638 000

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

682 000

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

726 000

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

770 000

09.7088

6202 92 00

Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204, di cotone

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

55 000

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

237 600

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

255 200

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

272 800

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

290 400

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

308 000

09.7089

6202 93 00

Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204, di fibre sintetiche o artificiali

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

82 500

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

356 400

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

382 800

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

409 200

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

435 600

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

462 000

09.7090

6203 42

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di cotone

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

137 500

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

594 000

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

638 000

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

682 000

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

726 000

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

770 000

09.7091

6205 20 00

Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di cotone

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

206 250

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

891 000

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

957 000

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

1 023 000

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

1 089 000

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

1 155 000

09.7092

6205 30 00

Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

275 000

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

1 188 000

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

1 276 000

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

1 364 000

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

1 452 000

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

1 540 000

09.7093

6207 11 00

Slips e mutande, per uomo o ragazzo, di cotone

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

137 500

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

594 000

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

638 000

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

682 000

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

726 000

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

770 000

09.7094

6207 19 00

Slips e mutande, per uomo o ragazzo, di altre materie tessili

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

110 000

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

475 200

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

510 400

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

545 600

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

580 800

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

616 000

09.7095

6207 21 00

Camicie da notte e pigiami, per uomo o ragazzo, di cotone

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

200 000

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

864 000

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

928 000

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

992 000

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

1 056 000

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

1 120 000

09.7096

6207 22 00

Camicie da notte e pigiami, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

137 500

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

594 000

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

638 000

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

682 000

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

726 000

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

770 000

09.7097

6207 91 00

Camiciole, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, di cotone

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

96 250

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

415 800

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

446 600

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

477 400

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

508 200

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

539 000

09.7098

6207 99

Camiciole, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, di altre materie tessili

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

55 000

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

237 600

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

255 200

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

272 800

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

290 400

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

308 000

09.7099

6208 21 00

Camicie da notte e pigiami, per donna o ragazza, di cotone

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

55 000

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

237 600

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

255 200

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

272 800

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

290 400

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

308 000

09.7100

6208 22 00

Camicie da notte e pigiami, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

110 000

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

475 200

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

510 400

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

545 600

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

580 800

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

616 000

09.7101

6208 91 00

Camiciole e camicie da giorno, slips e mutandine, camicie da notte, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, di cotone

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

165 000

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

712 800

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

765 600

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

818 400

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

871 200

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

924 000

09.7102

6208 92 00

Camiciole e camicie da giorno, slips e mutandine, camicie da notte, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

68 750

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

297 000

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

319 000

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

341 000

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

363 000

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

385 000

09.7103

6212 10

Reggiseno e bustini, anche a maglia

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

247 500

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

1 069 200

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

1 148 400

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

1 227 600

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

1 306 800

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

1 386 000

09.7076

7607 20

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)

Dall’1.10.2013 al 31.12.2013

250 peso netto in t

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

1 000 peso netto in t


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