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Document 32013R0978
Commission Implementing Regulation (EU) No 978/2013 of 11 October 2013 entering a name in the register of traditional specialities guaranteed [Sklandrausis (TSG)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 978/2013 della Commissione, dell’ 11 ottobre 2013 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Sklandrausis (STG)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 978/2013 della Commissione, dell’ 11 ottobre 2013 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Sklandrausis (STG)]
OJ L 272, 12.10.2013, p. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 272/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 978/2013 DELLA COMMISSIONE
dell’11 ottobre 2013
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Sklandrausis (STG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (2). |
(2) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Sklandrausis», presentata dalla Lettonia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, la denominazione «Sklandrausis» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.
(3) GU C 349 del 15.11.2012, pag. 23.
ALLEGATO
Prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I, parte II, del regolamento (UE) n. 1151/2012:
Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
LETTONIA
Sklandrausis (STG)