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Document 32013R0612

Regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013 , sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise

OJ L 173, 26.6.2013, p. 9–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 003 P. 5 - 29

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/612/oj

26.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 612/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2013

sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (1), in particolare l'articolo 22 e l'articolo 34, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 389/2012 istituisce un quadro per la semplificazione e il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in materia di accise.

(2)

L'articolo 21 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (2), prevede la verifica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico da parte dello Stato membro di spedizione prima che i prodotti sottoposti ad accisa possano circolare in regime di sospensione dall'accisa. Il regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (3) per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa, specifica il contenuto della bozza di documento amministrativo elettronico. Poiché le informazioni di tale documento amministrativo riguardante le autorizzazioni relative alle accise sono verificate per accertare che concordino con i dati dei corrispondenti registri nazionali, i dati di ciascun registro nazionale devono essere messi periodicamente a disposizione di ciascuno Stato membro di spedizione e tenuti aggiornati.

(3)

Le informazioni contenute nei registri nazionali riguardanti gli operatori economici che movimentano prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa devono essere scambiate automaticamente mediante un registro centrale degli operatori economici (registro centrale) gestito dalla Commissione in conformità all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2012.

(4)

Per facilitare lo scambio di informazioni mediante il registro centrale è necessario stabilire la struttura e il contenuto dei formati standard da utilizzare, compresi i codici da inserire in tali formati.

(5)

Per assicurare che i dati disponibili nel registro centrale siano corretti e aggiornati automaticamente, l'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento devono comunicare e trasmettere al registro centrale le modifiche dei rispettivi registri nazionali.

(6)

Affinché i dati contenuti nei registri nazionali siano corretti e aggiornati, l'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento devono aggiornare il registro nazionale nello stesso giorno in cui interviene la modifica di un'autorizzazione e devono comunicare tali modifiche al registro centrale senza indugio.

(7)

Per assicurare che gli Stati membri dispongano di una copia accurata dei dati degli altri registri nazionali è necessario che l'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento designato prenda i provvedimenti necessari a garantire il ricevimento regolare e tempestivo delle nuove modifiche provenienti dal registro centrale.

(8)

È necessario che gli operatori economici dispongano dei mezzi atti a verificare che i dati relativi all'autorizzazione siano stati accuratamente trattati e divulgati dal registro centrale e a controllare i dati di un partner commerciale prima di presentare una bozza di documento amministrativo elettronico. Per rendere possibile la verifica della validità dei numeri di accisa, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012, è opportuno che la Commissione, su presentazione di un numero unico di accisa valido, comunichi i principali dati necessari di un'autorizzazione conservata nel registro centrale. Occorre inoltre stabilire norme per rettificare le informazioni inesatte relative all'autorizzazione di un operatore economico.

(9)

Per assicurare che il registro centrale funzioni efficacemente, e per rispettare la durata massima del trattamento della notifica di una modifica di un registro nazionale o di una richiesta generale, è necessario specificare il livello di disponibilità del registro centrale e dei registri nazionali, nonché le circostanze in cui si può consentire che la disponibilità o il funzionamento del registro centrale o dei registri nazionali non mantengano tali livelli.

(10)

Per valutare il funzionamento del registro centrale la Commissione deve estrarre informazioni statistiche dal registro e trasmetterle agli Stati membri con frequenza mensile.

(11)

Al fine di concedere alla Commissione e agli Stati membri tempo sufficiente per prendere i provvedimenti necessari a rispettare gli obblighi in materia di termini e disponibilità dei servizi richiesti dal presente regolamento è necessario posticipare l'applicazione degli articoli 8, 9 e 10 al 1o gennaio 2015.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Messaggi riguardanti il registro centrale e i registri nazionali scambiati mediante il sistema informatizzato

1.   La struttura e il contenuto dei messaggi relativi all'iscrizione degli operatori economici e dei depositi fiscali nei registri nazionali e nel registro centrale sono conformi all'allegato I.

Tali messaggi sono scambianti mediante il sistema informatizzato.

2.   I messaggi di cui al paragrafo 1 sono scambiati per i seguenti scopi:

a)

notifica di modifiche dei registri nazionali inviata al registro centrale dagli uffici centrali di collegamento per le accise o dai servizi di collegamento;

b)

notifica di modifiche del registro centrale inviata ai registri nazionali;

c)

richieste di dati di modifiche inviate al registro centrale dagli uffici centrali di collegamento per le accise e dai servizi di collegamento;

d)

richieste di informazioni statistiche estratte dal registro centrale inviate dagli uffici centrali di collegamento per le accise e dai servizi di collegamento;

e)

invio da parte della Commissione agli Stati membri richiedenti di informazioni statistiche estratte dal registro centrale.

3.   Ove siano necessari codici per completare alcuni campi di dati nei messaggi di cui al paragrafo 1, si utilizzano i codici elencati nell'allegato II del presente regolamento o nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«registrazione», l'iscrizione in un registro nazionale o nel registro centrale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2012;

2)

«modifica», la creazione, l'aggiornamento o l'annullamento di una registrazione;

3)

«data di attivazione», la data, figurante in una registrazione e fissata dallo Stato membro responsabile, a decorrere dalla quale la registrazione può essere utilizzata a fini di verifica elettronica in tutti gli Stati membri e i dati che ne sono estratti possono essere consultati dagli operatori economici.

Articolo 3

Trasmissione di modifiche al registro centrale da parte degli uffici centrali di collegamento per le accise e dei servizi di collegamento

1.   Gli uffici centrali di collegamento per le accise e i servizi di collegamento designati in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 389/2012 sono responsabili della trasmissione delle modifiche dei rispettivi registri nazionali al registro centrale e dell'inserimento nei rispettivi registri nazionali delle modifiche trasmesse dal registro centrale e/o estratte dallo stesso.

2.   La Commissione redige e aggiorna un elenco degli uffici centrali di collegamento per le accise o dei servizi di collegamento responsabili sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e mette detto elenco a disposizione degli stessi.

3.   Gli uffici centrali di collegamento per le accise o i servizi di collegamento trasmettono al registro centrale le notifiche delle modifiche dei rispettivi registri nazionali al più tardi alla data di attivazione delle modifiche stesse. Il messaggio da utilizzare per le modifiche dei registri nazionali è il messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici» figurante nell'allegato I, tabella 2.

Articolo 4

Manutenzione del registro centrale e trasmissione delle modifiche ai registri nazionali

1.   Quando riceve un messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici» da un ufficio centrale di collegamento per le accise o da un servizio di collegamento contenente la notifica di una modifica a un registro nazionale, la Commissione verifica che la struttura e il contenuto del messaggio siano conformi all'allegato I, tabella 2.

2.   Se la struttura e il contenuto del messaggio di cui al paragrafo 1 sono conformi all'allegato I, tabella 2, si procede come segue:

a)

la Commissione registra senza indugio la modifica nel registro centrale;

b)

una notifica è inviata ad ogni Stato membro il cui ufficio centrale di collegamento per le accise o servizio di collegamento sia registrato per il ricevimento delle notifiche di modifiche mediante il messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici» di cui all'allegato I, tabella 2.

3.   Se la struttura o il contenuto del messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici» di cui al paragrafo 1 non è conforme all'allegato I, tabella 2, la Commissione rinvia la notifica all'ufficio centrale di collegamento per le accise o al servizio di collegamento che ha trasmesso la notifica utilizzando il messaggio «Rifiuto di aggiornamento degli operatori economici» di cui all'allegato I, tabella 3, con il codice che specifica il motivo del rifiuto.

4.   Quando riceve il messaggio «Rifiuto di aggiornamento degli operatori economici», l'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento prende senza indugio le necessarie misure correttive e ritrasmette la notifica.

5.   L'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento di ciascuno Stato membro che non è registrato per il ricevimento delle notifiche di modifiche da parte della Commissione chiede almeno due volte al giorno un estratto delle modifiche inserite nel registro centrale utilizzando il messaggio «Richiesta generale» di cui all'allegato I, tabella 1.

Articolo 5

Inserimento delle modifiche nei registri nazionali

1.   Almeno due volte al giorno l'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento di ciascuno Stato membro inserisce nel registro nazionale le modifiche ricevute dal registro centrale.

2.   Le modifiche di cui al paragrafo 1 possono essere consultate dall'ufficio centrale di collegamento per le accise o dal servizio di collegamento non appena sono state inserite nel registro nazionale e possono essere utilizzate per verifiche elettroniche a partire dalla data di attivazione.

Articolo 6

Consultazione del registro centrale da parte degli operatori economici

1.   Almeno due volte al giorno la Commissione prepara un estratto dal registro centrale di tutte le registrazioni attive. Nel predisporre tale estratto la Commissione elimina le registrazioni che non sono destinate alla consultazione pubblica. Essa elimina inoltre dalle registrazioni rimanenti tutti i dati relativi a ciascun tipo di operatore economico o alla sede dello stesso che non corrispondono alle descrizioni dei dati estratti dalle registrazioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 3.

2.   Gli operatori economici possono chiedere alla Commissione i dati estratti di una registrazione indicando il numero unico di accisa di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012.

3.   Se il numero unico di accisa indicato corrisponde a un numero di accisa presente nell'estratto del registro centrale, i dati estratti dal registro sono rinviati all'operatore economico che ha effettuato la richiesta nei seguenti casi:

a)

se il numero unico di accisa indicato corrisponde alla registrazione di un depositario autorizzato, di un destinatario registrato o di uno speditore registrato, l'estratto contiene uno dei seguenti elementi:

i)

la descrizione testuale del codice del tipo di operatore (gruppo di dati 2 e di cui all'allegato I, tabella 2);

ii)

almeno un codice di categoria di prodotti sottoposti ad accisa (gruppo di dati 2.4 a nel messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici») o almeno un codice di prodotto sottoposto ad accisa (gruppo di dati 2.5 a di cui all'allegato I, tabella 2);

iii)

una combinazione dei gruppi di dati 2.4 a e 2.5 a conforme alle norme contenute nella descrizione di cui all'allegato I, tabella 2;

b)

se il numero unico di accisa indicato corrisponde alla registrazione di un deposito fiscale, l'estratto contiene uno dei seguenti elementi:

i)

almeno un codice di categoria di prodotti sottoposti ad accisa (gruppo di dati 3.4 a di cui all'allegato I, tabella 2);

ii)

almeno un codice di prodotto sottoposto ad accisa (gruppo di dati 3.5 a di cui all'allegato I, tabella 2);

iii)

una combinazione dei gruppi di dati 3.4 a e 3.5 a conforme alle norme contenute nella descrizione di cui all'allegato I, tabella 2;

c)

se il numero unico di accisa indicato corrisponde a un destinatario registrato che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 389/2012, l'estratto contiene, oltre ai dati di cui alla lettera a), anche le informazioni seguenti:

i)

la data di scadenza dell'autorizzazione (gruppo di dati 4 c di cui all'allegato I, tabella 2);

ii)

se l'autorizzazione può essere utilizzata per più di un movimento (gruppo di dati 4 d di cui all'allegato I, tabella 2);

iii)

almeno un insieme di dati relativi all'autorizzazione temporanea (gruppo di dati 4.3 di cui all'allegato I, tabella 2).

4.   Qualora non vi sia corrispondenza tra il numero unico di accisa indicato e l'estratto del registro centrale, si informa l'operatore economico che ha presentato la richiesta.

5.   Se l'operatore economico sostiene che una registrazione relativa alla propria autorizzazione è mancante o inesatta, la Commissione, su richiesta, lo informa su come presentare una domanda di rettifica della registrazione e fornisce le coordinate dell'ufficio centrale di collegamento per le accise o del servizio di collegamento dello Stato membro responsabile.

Articolo 7

Informazioni statistiche e relazioni

1.   Le informazioni statistiche che la Commissione deve estrarre dal registro centrale in conformità all'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 389/2012 sono le seguenti:

a)

il numero di registrazioni di operatori economici attivi e inattivi;

b)

il numero di autorizzazioni in scadenza, pari al numero totale di autorizzazioni che scadranno nel mese o nel trimestre successivo;

c)

i tipi di operatori economici, il numero di operatori economici suddivisi per tipo e il numero di depositi fiscali;

d)

il numero di operatori economici autorizzati suddivisi per prodotto e per categoria di prodotto;

e)

e il numero di modifiche apportate alle autorizzazioni relative alle accise.

Sulla base delle informazioni statistiche di cui al primo comma la Commissione redige una relazione mensile per gli Stati membri.

2.   Qualsiasi ufficio centrale di collegamento per le accise o servizio di collegamento può chiedere alla Commissione di redigere una relazione statisica specifica sul registro centrale. Tale richiesta è formulata utilizzando il messaggio «Richiesta generale» di cui all'allegato I, tabella 1. La Commissione risponde utilizzando il messaggio «Statistiche SEED» (SEED Statistics) di cui all'allegato I, tabella 4.

Articolo 8

Termine per il trattamento delle notifiche di modifiche del registro nazionale e delle richieste generali

1.   In conformità all'articolo 4, la Commissione tratta una domanda di modifica entro due ore dal ricevimento della notifica di una modifica di un registro nazionale.

2.   Entro due ore dal ricevimento di un messaggio «Richiesta generale» di cui all'allegato I, tabella 1, la Commissione fornisce le informazioni richieste all'ufficio centrale di collegamento per le accise o al servizio di collegamento richiedente.

Articolo 9

Disponibilità

Il registro centrale e i registri nazionali sono disponibili in qualsiasi momento.

Articolo 10

Limite agli obblighi di servizio

Gli obblighi di servizio della Commissione e degli Stati membri di cui agli articoli 8 e 9 non sono applicabili nei seguenti casi debitamente giustificati:

a)

il registro centrale o un registro nazionale non è disponibile a causa di guasti informatici o di telecomunicazione;

b)

si verificano malfunzionamenti di rete che non sono sotto il controllo diretto della Commissione o dello Stato membro interessato;

c)

forza maggiore;

d)

manutenzione programmata notificata almeno quarantotto ore prima dell'inizio previsto del periodo di manutenzione.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli 8, 9 e 10 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1.

(2)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

(3)  GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24.


ALLEGATO I

NOTE ESPLICATIVE RELATIVE AI MESSAGGI ELETTRONICI UTILIZZATI PER LA MANUTENZIONE DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1.

I dati dei messaggi elettronici utilizzati ai fini del sistema informatizzato sono strutturati in gruppi e, se del caso, in sottogruppi di dati. Informazioni particolareggiate sui dati e sul loro utilizzo figurano nelle tabelle del presente allegato, nelle quali:

a)

la colonna A riporta il codice numerico (numero) attribuito a ciascun gruppo e sottogruppo di dati; ciascun sottogruppo segue lo stesso numero progressivo del (sotto)gruppo di dati di cui fa parte (ad esempio: se il numero del gruppo di dati è 1, un sottogruppo di questo gruppo di dati è 1.1 e un sottogruppo di questo sottogruppo è 1.1.1);

b)

la colonna B riporta il codice alfabetico (lettera) attribuito a ciascun dato in un (sotto)gruppo di dati;

c)

la colonna C identifica il (sotto)gruppo di dati o il dato;

d)

la colonna D riporta per ciascun (sotto)gruppo di dati o per ciascun dato un valore indicante se l'inserimento del dato corrispondente è:

i)

«R» (richiesto), ossia il dato deve essere fornito. Quando un (sotto)gruppo di dati è «O» (opzionale) o «C» (condizionale), i dati di quel gruppo possono comunque essere «R» (richiesti) se le autorità competenti dello Stato membro hanno deciso che i dati di tale (sotto)gruppo devono essere inseriti o se si applica la condizione corrispondente;

ii)

«O» (opzionale), ossia l'inserimento del dato è facoltativo per la persona che presenta il messaggio (lo speditore o il destinatario), tranne se lo Stato membro ha stabilito che i dati devono essere forniti conformemente all'opzione prevista nella colonna E per alcuni dei (sotto)gruppi di dati o dei dati facoltativi;

iii)

«C» (condizionale), ossia l'utilizzo del (sotto)gruppo di dati o dei dati dipende da altri (sotto)gruppi o da altri dati contenuti nello stesso messaggio;

iv)

«D» (dipendente), ossia l'utilizzo del (sotto)gruppo di dati o dei dati dipende da una condizione che non può essere verificata dal sistema informatizzato, secondo quanto previsto nelle colonne E ed F;

e)

la colonna E indica le condizioni per i dati il cui inserimento è condizionale, specifica, se del caso, l'utilizzo dei dati opzionali e dei dati dipendenti e precisa quali dati devono essere forniti dalle autorità competenti;

f)

la colonna F contiene spiegazioni, ove necessario, sulla compilazione del messaggio;

g)

la colonna G fornisce:

i)

per alcuni (sotto)gruppi di dati un numero seguito dal carattere «x» indicante quante volte il (sotto)gruppo di dati può essere ripetuto nel messaggio (valore per difetto = 1); e

ii)

per ciascun dato, ad eccezione dei dati indicanti l'ora e/o la data, le caratteristiche che identificano il tipo e la lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

a alfabetico,

n numerico,

an alfanumerico.

Il numero che segue il codice indica la lunghezza ammissibile del dato. I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che il dato può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali;

iii)

per i dati indicanti l'ora e/o la data, la menzione «date», «time» o «dateTime»; la data, l'ora o la data e l'ora devono essere indicate utilizzando la norma ISO 8601 per la notazione di data e ora.

2.

Le abbreviazioni seguenti sono utilizzate nelle tabelle del presente allegato:

a)   e-AD: documento amministrativo elettronico;

b)   ARC: codice di riferimento amministrativo;

c)   SEED: Sistema per lo scambio di dati relativi alle accise [System for Exchange of Excise Data — la banca dati elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 389/2012];

d)   Codice NC: codice della nomenclatura combinata.

3.

Le definizioni seguenti sono utilizzate nelle tabelle del presente allegato:

a)

«Data di inizio» significa «Data di inizio dell'autorizzazione» o «Data di inizio della validità»;

b)

«Data di scadenza» significa «Data di scadenza dell'autorizzazione» o «Data di scadenza della validità»;

c)

«Data di inizio dell'autorizzazione» è la data a partire dalla quale un operatore economico è autorizzato dallo Stato membro responsabile a produrre, immagazzinare, spedire o ricevere prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa;

d)

«Data di scadenza dell'autorizzazione» è la data a partire dalla quale un operatore economico non è più autorizzato dallo Stato membro responsabile;

e)

«Data di inizio della validità» è la data a partire dalla quale lo Stato membro responsabile dichiara che la sede di un operatore economico è valida per produrre, spedire o ricevere prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa;

f)

«Data di scadenza della validità» è la data a partire dalla quale la sede di un operatore economico cessa di essere valida.

Tabella 1

Richiesta generale

(di cui agli articoli 4, 7 e 8)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Tipo di richiesta

R

 

I valori possibili sono:

=

2

=

Richiesta di estrazione di dati di riferimento,

=

3

=

Richiesta di ricerca di dati di riferimento,

=

4

=

Richiesta di estrazione di operatori economici,

=

5

=

Richiesta di ricerca di operatori economici,

=

6

=

Richiesta di elenco uffici di accise,

=

7

=

Richiesta di ricerca di elenco di e-AD,

=

8

=

Richiesta di statistiche SEED.

n1

 

b

Denominazione del messaggio di richiesta

C

«R» se <Tipo di richiesta> è «2» o «3»,

Non si applica negli altri casi.

(cfr. tipo di richiesta nel riquadro 1a)

I valori possibili sono:

—   «C_COD_DAT»= elenco comune di codici,

—   «C_PAR_DAT»= parametri comuni del sistema,

—   «ALL»= per la struttura completa.

a..9

 

c

Ufficio richiedente

R

 

Un identificatore esistente <Numero di riferimento dell'ufficio> nell'insieme <UFFICIO>.

an8

 

d

Identificatore di correlazione della richiesta

C

«R» se <Tipo di richiesta> è «2», «3», «4», «5», «7» o «8»,

Non si applica negli altri casi.

(cfr. tipo di richiesta nel riquadro 1a)

Il valore dell'<Identificatore di correlazione della richiesta> è unico per ciascuno Stato membro.

an..16

 

e

Data di inizio

C

Per 1 e e f:

«R» se <Tipo di richiesta> è «3» o «5»,

Non si applica negli altri casi.

(cfr. tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

date

 

f

Data di scadenza

C

 

date

 

g

Data unica

C

«R» se <Tipo di richiesta> è «2» o «4»,

Non si applica negli altri casi.

(cfr. tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

date

2

RICHIESTA DI ELENCO DI E-AD

C

«R» se <Tipo di richiesta> è «7»,

Non si applica negli altri casi.

(cfr. tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

 

 

a

Codice Stato membro

R

 

[cfr. elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

a2

2.1

AR_CRITERIO PRIMARIO

R

 

 

99x

 

a

Codice di tipo criterio primario

R

 

I valori possibili sono:

=

1

=

ARC,

=

2

=

Marchio del prodotto,

=

3

=

Categorie di prodotti sottoposti ad accisa del movimento,

=

4

=

(riservato),

=

5

=

(riservato),

=

6

=

(riservato),

=

7

=

(riservato),

=

8

=

Città del destinatario,

=

9

=

Città dello speditore,

=

10

=

Città del garante,

=

11

=

(riservato),

=

12

=

Città del luogo di consegna,

=

13

=

Città del deposito fiscale di spedizione,

=

14

=

Città del trasportatore,

=

15

=

Codice NC del prodotto,

=

16

=

Data della fattura,

=

17

=

Numero di accisa del destinatario,

=

18

=

Numero di accisa dello speditore,

=

19

=

Numero di accisa del garante,

=

20

=

(riservato),

=

21

=

(riservato),

=

22

=

Numero di accisa del deposito fiscale di destinazione,

=

23

=

Numero di accisa del deposito fiscale di spedizione,

=

24

=

(riservato),

=

25

=

Codice del prodotto sottoposto ad accisa,

=

26

=

Durata del tragitto,

=

27

=

Stato membro di destinazione,

=

28

=

Stato membro di spedizione,

=

29

=

Nome del destinatario,

=

30

=

Nome dello speditore,

=

31

=

Nome del garante,

=

32

=

(riservato),

=

33

=

Nome del luogo di consegna,

=

34

=

Nome del deposito fiscale di spedizione,

=

35

=

Nome del trasportatore,

=

36

=

Numero della fattura,

=

37

=

Codice postale del destinatario,

=

38

=

Codice postale dello speditore,

=

39

=

Codice postale del garante,

=

40

=

(riservato),

=

41

=

Codice postale del luogo di consegna,

=

42

=

Codice postale del deposito fiscale di spedizione,

=

43

=

Codice postale del trasportatore,

=

44

=

Quantità di merce (in un corpo di dati dell'e-AD),

=

45

=

Numero di riferimento locale (numero progressivo assegnato dallo speditore),

=

46

=

Tipo di trasporto,

=

47

=

(riservato),

=

48

=

(riservato),

=

49

=

Numero di VAT del destinatario,

=

50

=

(riservato),

=

51

=

Numero di VAT del trasportatore,

=

52

=

Cambio di destinazione (numero di sequenza ≥ 2).

n..2

2.1.1

AR_VALORE PRIMARIO

O

 

 

99x

 

a

Valore

R

 

 

an..255

3

RICHIESTA_STAT

C

«R» se <Tipo di richiesta> è «8»,

Non si applica negli altri casi.

(cfr. tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

 

 

a

Tipo di statistica

R

 

I valori possibili sono:

=

1

=

Operatori economici attivi e inattivi,

=

2

=

Scadenze pendenti,

=

3

=

Operatori economici suddivisi per tipo e per deposito fiscale,

=

4

=

Attività sottoposta ad accisa,

=

5

=

Modifiche alle autorizzazioni relative alle accise.

n1

3.1

CODICE DELL'ELENCO DEGLI STATI MEMBRI

R

 

 

99x

 

a

Codice Stato membro

R

 

(cfr. elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009)

a2

4

PERIODO_STAT

C

«R» se <Tipo di richiesta> è «8»,

Non si applica negli altri casi.

(cfr. tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

 

 

a

Anno

R

 

 

n4

 

b

Semestre

C

Per 4 b, c e d:

i tre seguenti campi di dati sono facoltativi ed esclusivi:

<Semestre>,

<Trimestre>,

<Mese>,

ossia se uno di questi campi di dati è indicato, gli altri due non si applicano.

I valori possibili sono:

=

1

=

Primo semestre,

=

2

=

Secondo semestre.

n1

 

c

Trimestre

C

I valori possibili sono:

=

1

=

Primo trimestre,

=

2

=

Secondo trimestre,

=

3

=

Terzo trimestre,

=

4

=

Quarto trimestre.

n1

 

d

Mese

C

I valori possibili sono:

=

1

=

Gennaio,

=

2

=

Febbraio,

=

3

=

Marzo,

=

4

=

Aprile,

=

5

=

Maggio,

=

6

=

Giugno,

=

7

=

Luglio,

=

8

=

Agosto,

=

9

=

Settembre,

=

10

=

Ottobre,

=

11

=

Novembre,

=

12

=

Dicembre.

n..2

5

RICHIESTA_RIF

C

«R» se <Tipo di richiesta> è «2» o «3»,

Non si applica negli altri casi.

(cfr. tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

 

5.1

CODICE DELL'ELENCO DEI CODICI

O

 

 

99x

 

a

Elenco di codici richiesto

O

 

I valori possibili sono:

=

1

=

Unità di misura,

=

2

=

Tipi di eventi,

=

3

=

Tipi di prove,

=

4

=

(riservato),

=

5

=

(riservato),

=

6

=

Codici lingue,

=

7

=

Stati membri,

=

8

=

Codici paesi,

=

9

=

Codici imballaggio,

=

10

=

Motivi di insoddisfazione nella ricevuta o nella relazione di controllo,

=

11

=

Motivi dell'interruzione,

=

12

=

(riservato),

=

13

=

Modi di trasporto,

=

14

=

Unità di trasporto,

=

15

=

Zone viticole,

=

16

=

Codici delle operazioni vitivinicole,

=

17

=

Categorie dei prodotti sottoposti ad accisa,

=

18

=

Prodotti sottoposti ad accisa,

=

19

=

Codici NC,

=

20

=

Corrispondenza codice NC — prodotto sottoposto ad accisa,

=

21

=

Motivo dell'annullamento,

=

22

=

Motivi dell'allarme o del rifiuto dell'e-AD,

=

23

=

Spiegazione del ritardo,

=

24

=

(riservato),

=

25

=

Persone che presentano una relazione sull'evento,

=

26

=

Motivi del rifiuto (antecedenti),

=

27

=

Motivi del ritardo del risultato,

=

28

=

Azioni di cooperazione amministrativa,

=

29

=

Motivi della richiesta di cooperazione amministrativa,

=

30

=

(riservato),

=

31

=

(riservato),

=

32

=

(riservato),

=

33

=

(riservato),

=

34

=

Motivi dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa,

=

35

=

Motivi del rifiuto della richiesta generale,

=

36

=

(riservato).

n..2

Tabella 2

Operazioni sul registro degli operatori economici

(di cui agli articoli 3, 4 e 6)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Tipo di messaggio

R

 

I valori possibili sono:

=

1

=

Aggiornamento degli operatori economici (Notifica di cambiamenti al dominio comune/dominio risorse),

=

2

=

Divulgazione degli aggiornamenti degli operatori economici,

=

3

=

Ricerca di operatori economici,

=

4

=

Estrazione di operatori economici.

n1

 

b

Identificatore di correlazione della richiesta

C

«R» se <Tipo di messaggio> è «3» o «4»,

Non si applica negli altri casi.

(cfr. tipo di messaggio nel riquadro 1a)

Il valore dell'<Identificatore di correlazione della richiesta> è unico per ciascuno Stato membro

an..16

2

AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE

O

 

 

999999x

 

a

Numero di accisa dell'operatore

R

 

(cfr. elenco codici 1 nell'allegato II). Il <Numero di accisa dell'operatore> deve essere un numero unico nell'elenco <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

an13

 

b

Numero IVA

O

 

 

an..14

 

c

Data di inizio dell'autorizzazione

R

 

 

date

 

d

Data di scadenza dell'autorizzazione

O

 

 

date

 

e

Codice del tipo di operatore

R

 

I valori possibili sono:

=

1

=

Depositario autorizzato,

=

2

=

Destinatario registrato,

=

3

=

Speditore registrato.

Il valore del dato <Codice del tipo di operatore> non può essere modificato dopo aver creato l'AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE.

n1

 

f

Numero di riferimento dell'ufficio delle accise

R

 

[cfr. elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009)]

an8

2.1

AZIONE

R

 

 

 

 

a

Operazione

R

 

I valori possibili sono:

—   C= Creare,

—   U= Aggiornare,

—   I= Invalidare.

a1

 

b

Data di attivazione

C

«R» se <Operazione> è «C» o «U»,

altrimenti «O».

(cfr. Operazione nel .riquadro 2.1a)

Se non è inserita una <Data di attivazione>, si considera che la data di attivazione dell'operazione «Invalidare» sia quella in cui l'operazione «Invalidare» è inserita nel registro centrale.

date

 

c

Responsabile della gestione dei dati

O

 

 

an..35

2.2

NOME E INDIRIZZO

R

 

 

99x

 

a

Nome

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

[cfr. elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

a2

2.2.1

INDIRIZZO

R

 

 

 

 

a

Via

R

 

 

an..65

 

b

Numero civico

O

 

 

an..11

 

c

Codice postale

R

 

 

an..10

 

d

Città

R

 

 

an..50

 

e

Codice Stato membro

R

 

[cfr. elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

a2

2.3

CODICE DEL RUOLO DELL'OPERATORE

O

 

 

9x

 

a

Codice del ruolo dell'operatore

R

 

I valori possibili sono:

=

1

=

Autorizzato ad effettuare consegne dirette,

=

2

=

Autorizzato a lasciare vuoti i campi relativi alla destinazione in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 389/2012.

Le associazioni <Tipo di operatore/Codice del ruolo dell'operatore> sono le seguenti:

TIPO DI OPERATORE/RUOLO DELL'OPERATORE

DEPOSITARIO AUTORIZZATO

DESTINATARIO REGISTRATO

SPEDITORE REGISTRATO

Autorizzato ad effettuare consegne dirette

X

X

 

Autorizzato a lasciare vuoti i campi relativi alla destinazione in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 389/2012.

X

 

 

n1

2.4

CODICE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

C

Deve essere presente almeno uno dei gruppi di dati <Codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> o <Codice del PRODOTTO SOTTOPOSTI AD ACCISA>.

 

999x

 

a

Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa

R

 

(cfr. elenco codici 3 nell'allegato II).

Il <Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa> deve essere unico nell'elenco <Codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE>.

a1

2.5

CODICE DEL PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA

C

Deve essere presente almeno uno dei gruppi di dati <codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> o <Codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA>.

 

999x

 

a

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

[cfr. elenco codici 11 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

Il <Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa> del <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> non deve esistere nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE>.

Il <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> deve essere unico nell'elenco <Codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>, nello stesso <DEPOSITO FISCALE> o nella stessa <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>.

an..4

2.6

DEPOSITO FISCALE (UTILIZZATO)

C

«R» se il <Codice del tipo di operatore> è «Depositario autorizzato»,

Non si applica negli altri casi.

(cfr. codice del tipo di operatore nel riquadro 2e)

 

99x

 

a

Riferimento del deposito fiscale

R

 

(cfr. elenco codici 1 nell'allegato II).

Il «Riferimento del deposito fiscale» è uno dei <DEPOSITO FISCALE. Riferimento del deposito fiscale> in modo che esista almeno una versione attiva avente l'intervallo di validità che interseca l'intervallo di validità dell'<AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>, dopo la data di attivazione di quest'ultima, di almeno un giorno.

Il <Riferimento del deposito fiscale> deve essere unico nell'elenco <DEPOSITO FISCALE>.

an13

3

DEPOSITO FISCALE

O

 

 

999999x

 

a

Riferimento del deposito fiscale

R

 

(cfr. elenco codici 1 nell'allegato II).

Il <Riferimento del deposito fiscale> deve essere unico nell'elenco <DEPOSITO FISCALE>.

Il «Riferimento del deposito fiscale» è lo stesso del <DEPOSITO FISCALE (UTILIZZATO). Riferimento del depositi fiscale> in uno o più gruppi di dati <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> del tipo «Depositario autorizzato» conforme anche alla regola 204.

an13

 

b

Data di inizio della validità

R

 

 

date

 

c

Data di scadenza della validità

O

 

 

date

 

d

Numero di riferimento dell'ufficio delle accise

R

 

[cfr. elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

3.1

AZIONE

R

 

 

 

 

a

Operazione

R

 

I valori possibili sono:

—   C= Creare,

—   U= Aggiornare,

—   I= Invalidare.

a1

 

b

Data di attivazione

C

«R» se <Operazione> è «C» o «U»,

altrimenti «O».

(cfr. Operazione nel riquadro 3.1a)

Se non è inserita una <Data di attivazione>, si considera che la data di attivazione dell'operazione «Invalidare» sia quella in cui l'operazione «Invalidare» è inserita nel registro centrale.

date

 

c

Responsabile della gestione dei dati

O

 

 

an..35

3.2

NOME E INDIRIZZO

R

 

 

99x

 

a

Nome

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

[cfr. elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

a2

3.2.1

INDIRIZZO

R

 

 

 

 

a

Via

R

 

 

an..65

 

b

Numero civico

O

 

 

an..11

 

c

Codice postale

R

 

 

an..10

 

d

Città

R

 

 

an..50

 

e

Codice Stato membro

R

 

[cfr. elenco dei codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

a2

3.4

CODICE DELLA CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

C

Deve essere presente almeno uno dei gruppi di dati <Codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> o <Codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA>.

 

999x

 

a

Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa

R

 

(cfr. elenco codici 3 nell'allegato II).

Il <Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa> deve essere unico nell'elenco <Codice della CATEGORIA DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE>.

an1

3.5

CODICE DEL PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA

C

Deve essere presente almeno uno dei gruppi di dati <codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> o <Codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA>.

 

999x

 

a

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

[cfr. elenco codici 11 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

Il <Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa> del <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> non deve esistere nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE>.

Il <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> deve essere unico nell'elenco <codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>, nello stesso <DEPOSITO FISCALE> o nella stessa <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>.

an..4

4

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

O

 

 

999999x

 

a

Riferimento dell'autorizzazione temporanea

R

 

(cfr. elenco codici 2 nell'allegato II)

an13

 

b

Numero di riferimento dell'ufficio di rilascio

R

 

[cfr. elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

 

c

Data di scadenza

R

 

 

date

 

d

Indicatore di autorizzazione temporanea riutilizzabile

R

 

I valori possibili sono:

=

0

=

No o Falso,

=

1

=

Sì o Vero.

n1

 

e

Numero IVA

O

 

 

an..14

 

f

Data di inizio dell'autorizzazione

R

 

 

date

 

g

Indicatore di piccolo produttore di vino

O

 

I valori possibili sono:

=

0

=

No o Falso,

=

1

=

Sì o Vero.

n1

4.1

AZIONE

R

 

 

 

 

a

Operazione

R

 

I valori possibili sono:

—   C= Creare,

—   U= Aggiornare,

—   I= Invalidare.

a1

 

b

Data di attivazione

C

«R» se <Operazione> è «C» o «U»,

altrimenti «O».

(cfr. Operazione nel riquadro 4.1a)

Se non è inserita una <Data di attivazione>, si considera che la data di attivazione dell'operazione «Invalidare» sia quella in cui l'operazione «Invalidare» è inserita nel registro centrale.

date

 

c

Responsabile della gestione dei dati

O

 

 

an..35

4.2

OPERATORE SPEDITORE

R

 

 

 

 

a

Numero di accisa dell'operatore

C

«R» se <Autorizzazione temporanea — Piccolo produttore di vino> non è presente o è falsa,

altrimenti «O».

Per OPERATORE Speditore

Un identificatore esistente <Numero di accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

Il <codice del tipo di operatore> dell'<OPERATORE> di riferimento deve essere:

«Depositario autorizzato», O

«Speditore registrato».

an13

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

[cfr. elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

a2

4.3

DATI DELL'AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

R

 

 

999x

 

a

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

[cfr. elenco codici 11 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

Il <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> deve essere unico nell'elenco <Codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>, nello stesso <DEPOSITO FISCALE> o nella stessa <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>.

Se l'<Autorizzazione temporanea — Piccolo produttore di vino> è presente ed è vera ALLORA

il <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> deve essere uno dei due codici seguenti:

«W200», O

«W300».

an..4

 

b

Quantità

R

 

 

n..15,3

4.4

NOME E INDIRIZZO

R

 

 

99x

 

a

Nome

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

[cfr. elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

a2

4.4.1

INDIRIZZO

R

 

 

 

 

a

Via

R

 

 

an..65

 

b

Numero civico

O

 

 

an..11

 

c

Codice postale

R

 

 

an..10

 

d

Città

R

 

 

an..50

 

e

Codice Stato membro

R

 

[cfr. elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

a2

Tabella 3

Rifiuto di aggiornamento degli operatori economici

(di cui all'articolo 4)

A

B

C

D

E

F

G

1

Invio del messaggio Operazioni sul registro degli operatori economici

R

 

(cfr. tabella 2 per dettagli)

 

2

RIFIUTO

R

 

 

9999x

 

a

Data e ora del rifiuto

R

 

 

dateTime

 

b

Codice del motivo del rifiuto

R

 

I valori possibili sono:

=

1

=

Operazione mancante,

=

2

=

Operazione sconosciuta,

=

3

=

Formato non corretto del numero di accisa dell'operatore economico,

=

4

=

Formato non corretto del riferimento del deposito fiscale,

=

5

=

Formato non corretto dell'autorizzazione temporanea,

=

6

=

Formato non corretto del numero di riferimento dell'ufficio,

=

7

=

Nome mancante,

=

8

=

Operatore economico esiste già (creazione),

=

9

=

Deposito fiscale esiste già (creazione),

=

10

=

Autorizzazione temporanea esiste già (creazione),

=

11

=

Operatore economico non trovato (aggiornamento/cancellazione),

=

12

=

Deposito fiscale non trovato (aggiornamento/cancellazione),

=

13

=

Autorizzazione temporanea non trovata (aggiornamento/cancellazione),

=

14

=

Operatore economico sconosciuto,

=

18

=

Tipo di operatore mancante,

=

19

=

Tipo di operatore sconosciuto,

=

20

=

Ruolo dell'operatore mancante,

=

21

=

Ruolo dell'operatore sconosciuto,

=

22

=

Incoerenza tra tipo e ruolo dell'operatore,

=

23

=

Data di inizio dell'autorizzazione mancante o in formato non corretto,

=

24

=

Data di scadenza dell'autorizzazione in formato non corretto,

=

25

=

Data di scadenza mancante o in formato non corretto,

=

26

=

Numero di riferimento dell'ufficio mancante o in formato non corretto,

=

27

=

Incoerenza tra numero di accisa e ufficio delle accise,

=

28

=

Un deposito fiscale non può appartenere a più di un depositario autorizzato,

=

29

=

Il numero di accisa di un depositario autorizzato non può essere lo stesso di un operatore economico, tranne qualora quest'ultimo sia un depositario autorizzato,

=

30

=

Categoria dei prodotti sottoposti ad accisa mancante,

=

31

=

Categoria dei prodotti sottoposti ad accisa sconosciuta,

=

32

=

Prodotto sottoposto ad accisa mancante,

=

33

=

Prodotto sottoposto ad accisa sconosciuto,

=

34

=

Indirizzo incompleto,

=

35

=

Codice lingua mancante,

=

36

=

Codice lingua sconosciuto,

=

37

=

Indicare almeno il numero di telefono, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica,

=

38

=

Proprietario/gestore del deposito fiscale mancante,

=

39

=

Proprietario/gestore del deposito fiscale sconosciuto,

=

40

=

Il proprietario/gestore del deposito fiscale deve essere un depositario,

=

41

=

Solo un depositario può essere autorizzato a utilizzare un deposito fiscale,

=

42

=

Riferimento del deposito fiscale non valido (violazione regola 204),

=

43

=

Riferimento del depositario autorizzato del deposito fiscale mancante (violazione regola 205),

=

44

=

<Numero di accisa dell'operatore> mancante (violazione condizione 157),

=

45

=

Valore non valido per <codice del prodotto sottoposto ad accisa> (violazione regola 212),

n..2

Tabella 4

Statistiche SEED

(di cui all'articolo 7)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Identificatore di correlazione della richiesta

R

 

Il valore dell'<Identificatore di correlazione della richiesta> è unico per ciascuno Stato membro

an..16

2

PERIODO_STAT

R

 

 

 

 

a

Anno

R

 

 

n4

 

b

Semestre

C

Per 2 b, c e d:

i tre seguenti campi di dati sono facoltativi ed esclusivi:

<Semestre>,

<Trimestre>,

<Mese>,

ossia se uno di questi campi di dati è indicato, gli altri due non si applicano.

I valori possibili sono:

=

1

=

Primo semestre,

=

2

=

Secondo semestre.

n1

 

c

Trimestre

C

I valori possibili sono:

=

1

=

Primo trimestre,

=

2

=

Secondo trimestre,

=

3

=

Terzo trimestre,

=

4

=

Quarto trimestre.

n1

 

d

Mese

C

I valori possibili sono:

=

1

=

Gennaio,

=

2

=

Febbraio,

=

3

=

Marzo,

=

4

=

Aprile,

=

5

=

Maggio,

=

6

=

Giugno,

=

7

=

Luglio,

=

8

=

Agosto,

=

9

=

Settembre,

=

10

=

Ottobre,

=

11

=

Novembre,

=

12

=

Dicembre.

n..2

3

STAT_PER_SM

O

 

 

99x

 

a

Codice Stato membro

R

 

[cfr. elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

a2

 

b

Numero degli operatori economici attivi

O

 

 

n..15

 

c

Numero degli operatori economici inattivi

O

 

 

n..15

 

d

Numero di scadenze pendenti

O

 

 

n..15

 

e

Numero di depositi fiscali

O

 

 

n..15

 

f

Numero di modifiche delle autorizzazioni relative alle accise

O

 

 

n..15

3.1

TIPO_OPERATORE

O

 

 

9x

 

a

Codice del tipo di operatore

R

 

I valori possibili sono:

=

1

=

Depositario autorizzato,

=

2

=

Destinatario registrato,

=

3

=

Speditore registrato.

n1

 

b

Numero di operatori economici

R

 

 

n..15

3.2

ATTIVITÀ_CATEGORIA_PRODOTTI_ACCISA

O

 

 

9x

 

a

Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa

R

 

(cfr. elenco codici 3 nell'allegato II).

a1

 

b

Numero di operatori economici

R

 

 

n..15

3.3

ATTIVITÀ_PRODOTTO_ACCISA

O

 

 

9999x

 

a

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

[cfr. elenco codici 11 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an..4

 

b

Numero di operatori economici

R

 

 

n..15

4

STAT_TUTTI_SM

O

 

 

 

 

a

Numero totale degli operatori economici attivi

O

 

 

n..15

 

b

Numero degli operatori economici inattivi

O

 

 

n..15

 

c

Numero totale di scadenze pendenti

O

 

 

n..15

 

d

Numero totale di depositi fiscali

O

 

 

n..15

 

e

Numero totale di modifiche delle autorizzazioni relative alle accise

O

 

 

n..15

4.1

TIPO_OPERATORE_TUTTI_SM

O

 

 

9x

 

a

Codice del tipo di operatore

R

 

I valori possibili sono:

=

1

=

Depositario autorizzato,

=

2

=

Destinatario registrato,

=

3

=

Speditore registrato.

n1

 

b

Numero totale di operatori economici

R

 

 

n..15

4.2

ATTIVITÀ_CATEGORIA_PRODOTTI_ACCISA_TUTTI_SM

O

 

 

9x

 

a

Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa

R

 

(cfr. elenco codici 3 nell'allegato II).

a1

 

b

Numero totale di operatori economici

R

 

 

n..15

4.3

ATTIVITÀ_PRODOTTO_ACCISA_TUTTI_SM

O

 

 

9999x

 

a

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

[cfr. elenco codici 11 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an..4

 

b

Numero totale di operatori economici

R

 

 

n..15


ALLEGATO II

ELENCO DEI CODICI

Elenco codici 1: Numero di accisa dell'operatore/riferimento del deposito fiscale

Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempi

1

Identificatore dello SM in cui è registrato l'operatore economico o il deposito fiscale

Alfabetico 2

PL

2

Codice unico assegnato a livello nazionale

Alfanumerico 11

2005764CL78

Il campo 1 è tratto dall'elenco degli <STATI MEMBRI> (punto 3 dell'elenco dei codici, allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009).

Il campo 2 deve essere compilato con un identificatore unico per l'operatore di accisa registrato (depositario autorizzato, destinatario registrato e speditore registrato) o per il deposito fiscale. Le modalità di assegnazione di tale valore sono di competenza delle autorità degli Stati membri, ma ciascun operatore di accisa registrato (depositario autorizzato, destinatario autorizzato e speditore autorizzato) e ciascun deposito fiscale deve avere un numero unico di accisa.

Elenco codici 2: Riferimento dell'autorizzazione temporanea

Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempi

1

Identificatore dello SM in cui è registrato l'operatore economico o il deposito fiscale

Alfabetico 2

PL

2

Codice unico assegnato a livello nazionale

Alfanumerico 11

2005764CL78

Il riferimento dell'autorizzazione temporanea ha la stessa struttura del numero di accisa dell'operatore/riferimento del deposito fiscale.

Il campo 1 è tratto dall'elenco degli <STATI MEMBRI> (punto 3 dell'elenco dei codici, allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009).

Il campo 2 deve essere compilato con un identificatore unico per l'operatore di accisa registrato (depositario autorizzato, destinatario registrato e speditore registrato) o per il deposito fiscale. Le modalità di assegnazione di tale valore sono di competenza delle autorità degli Stati membri, ma ciascun operatore di accisa registrato (depositario autorizzato, destinatario autorizzato e speditore autorizzato) e ciascun deposito fiscale deve avere un numero unico di accisa.

Elenco codici 3: Categorie di prodotti sottoposti ad accisa

Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa

Designazione

T

Tabacchi lavorati

B

Birre

W

Vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra

I

Prodotti intermedi

S

Alcole etilico e bevande spiritose

E

Prodotti energetici


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