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Document 32013R0577
Commission Implementing Regulation (EU) No 577/2013 of 28 June 2013 on the model identification documents for the non-commercial movement of dogs, cats and ferrets, the establishment of lists of territories and third countries and the format, layout and language requirements of the declarations attesting compliance with certain conditions provided for in Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013 , relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013 , relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 178 del 28.6.2013, pp. 109–148
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
16/09/2024
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28.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 178/109 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 577/2013 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2013
relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafi 1 e 2, l'articolo 21, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 576/2013 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso uno Stato membro da un altro Stato membro o da un territorio o un paese terzo, nonché le norme relative ai controlli di conformità di tali movimenti. Tale regolamento ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (2). |
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(2) |
I cani, i gatti e i furetti figurano nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013, in quanto specie di animali contemplate da tale regolamento. |
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(3) |
Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone che i cani, i gatti e i furetti non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un altro Stato membro o da territori o paesi terzi, a meno che non siano stati sottoposti a una vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui al suo allegato III. Tuttavia, i movimenti di cani, gatti e furetti giovani che non sono vaccinati o non rispondono ai requisiti di validità di cui all'allegato III dello stesso regolamento, in provenienza dagli Stati membri o dai territori o paesi terzi elencati a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 576/2013, possono essere autorizzati se, tra le altre cose, il proprietario o la persona autorizzata fornisce una dichiarazione firmata attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale, gli animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento i requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue di tale dichiarazione. |
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(4) |
Inoltre, il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce che la Commissione adotterà due elenchi di territori o di paesi terzi in provenienza dai quali i cani, i gatti o i furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro, non sono tenuti a essere sottoposti a un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia. Uno di tali elenchi dovrebbe includere i territori o paesi terzi che hanno dimostrato di applicare norme aventi contenuto ed effetti uguali a quelli delle norme applicate dagli Stati membri e l'altro i territori o i paesi terzi che hanno dimostrato di rispettare almeno i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013. È pertanto opportuno stabilire tali elenchi in un allegato del presente regolamento. |
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(5) |
Occorre, inoltre, che detti elenchi tengano conto delle disposizioni del trattato di adesione della Croazia, in base al quale la Croazia diverrà membro dell'Unione europea il 1o luglio 2013, e della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (3), che stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, Mayotte cessa di essere un paese e un territorio d'oltremare, al quale si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per diventare una regione ultraperiferica dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 dello stesso trattato. |
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(6) |
Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone inoltre che i cani, i gatti e i furetti non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati in un allegato del presente regolamento, a meno che non siano stati sottoposti a un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia conforme ai requisiti di validità di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013. Il transito attraverso uno di questi territori o paesi terzi non è tuttavia soggetto a tale test se il proprietario o la persona autorizzata presenta una dichiarazione firmata attestante che gli animali non hanno avuto contatti con animali di specie suscettibili alla rabbia e sono rimasti confinati in un mezzo di trasporto o nel perimetro di un aeroporto internazionale. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento i requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue di tale dichiarazione. |
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(7) |
I requisiti di validità di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013 comprendono l'obbligo di eseguire tale test in un laboratorio approvato conformemente alla decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'efficacia dei vaccini antirabbici (4), che prevede che l'Agence française de Sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy, Francia (confluita dal 1o luglio 2010 nell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du Travail, ANSES) valuti i laboratori degli Stati membri e dei paesi terzi ai fini della loro autorizzazione a effettuare test sierologici di controllo dell'efficacia dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti. |
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(8) |
Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone inoltre che i cani, i gatti e i furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro a un altro devono essere accompagnati da un documento di identificazione nel formato di un passaporto conforme a un modello che la Commissione deve adottare. Tale modello deve contenere le voci necessarie all'inserimento delle informazioni previste dal regolamento (UE) n. 576/2013. È opportuno stabilire il modello ed eventuali requisiti supplementari per il passaporto in un allegato del presente regolamento e, per motivi di chiarezza e di semplificazione della legislazione dell'Unione, abrogare la decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (5). |
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(9) |
Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone inoltre che i cani, i gatti e i furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo devono essere accompagnati da un documento di identificazione nel formato di un certificato sanitario conforme a un modello che la Commissione deve adottare. Tale modello deve contenere le voci necessarie all'inserimento delle informazioni previste dal regolamento (UE) n. 576/2013. È pertanto opportuno definire tale modello in un allegato del presente regolamento. |
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(10) |
In deroga a quanto disposto per il formato del certificato sanitario prescritto in caso di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo, il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce che gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da un territorio o un paese terzo che abbia dimostrato di applicare norme aventi contenuto ed effetti uguali a quelli delle norme applicate dagli Stati membri, sempreché il documento di identificazione che li accompagna sia stato rilasciato in conformità alla procedura prevista per i movimenti da uno Stato membro a un altro. Tuttavia, è necessario operare adeguamenti tecnici del modello di passaporto da utilizzare in tali casi, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche della pagina di copertina che non può rispettare pienamente i requisiti applicabili ai passaporti rilasciati dagli Stati membri. Per motivi di chiarezza, è pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento un modello per tali passaporti. |
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(11) |
Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone che, qualora, nell'ambito di un singolo movimento, il numero di cani, gatti o furetti interessati da movimenti a carattere non commerciale sia superiore a cinque, a tali animali, salvo condizioni particolari e per quanto riguarda determinate categorie di animali, si applicano le pertinenti norme sanitarie di cui alla direttiva 92/65/CEE (6) del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE. |
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(12) |
Inoltre, al fine di stabilire norme uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 998/2003 sono state adottate la decisione 2004/839/CE della Commissione, del 3 dicembre 2004, che definisce le condizioni per i movimenti a carattere commerciale di cani e gatti giovani da paesi terzi verso la Comunità (7) e la decisione 2005/91/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005, che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica (8). Le norme stabilite nei predetti atti sono state riesaminate e sono ora integrate nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013. Per motivi di chiarezza e semplificazione della normativa dell'Unione, è necessario quindi abrogare le decisioni 2004/839/CE e 2005/91/CE. |
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(13) |
La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (9), stabilisce le norme da rispettare per il rilascio della certificazione richiesta dalla legislazione veterinaria onde evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta. È opportuno che i veterinari ufficiali dei paesi terzi applichino norme e principi almeno equivalenti a quelli stabiliti da detta direttiva. |
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(14) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da Echinococcus multilocularis (10), prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2012, i cani che entrano negli Stati membri, o nelle parti degli stessi, elencati nell'allegato I del medesimo regolamento, siano sottoposti a trattamento contro il parassita Echinococcus multilocularis in conformità ai requisiti stabiliti in detto regolamento. |
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(15) |
Il presente regolamento deve applicarsi fatta salva la decisione 2006/146/CE della Commissione, del 21 febbraio 2006, relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia (11), che vieta le importazioni di cani e gatti dalla Malaysia (territorio continentale) e di gatti dall'Australia a meno che non siano rispettate determinate condizioni riguardanti rispettivamente la malattia di Nipah e la malattia di Hendra. |
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(16) |
È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 576/2013. |
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(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni di cui agli articoli 7, 11 e 12 del regolamento (UE) n. 576/2013
1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 sono elaborate secondo il formato e l'aspetto indicati nell'allegato I, parte 1, del presente regolamento e soddisfano i requisiti relativi alle lingue stabiliti nella parte 3 di tale allegato.
2. La dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013 è elaborata secondo il formato e l'aspetto indicati nell'allegato I, parte 2, del presente regolamento e soddisfa i requisiti relativi alle lingue stabiliti nella parte 3 di tale allegato.
Articolo 2
Elenchi dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 576/2013
1. L'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 figura nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento.
2. L'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 figura nell'allegato II, parte 2, del presente regolamento.
Articolo 3
Modelli di passaporto per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti
1. Il passaporto di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 è redatto secondo il modello figurante nell'allegato III, parte 1, del presente regolamento ed è conforme ai requisiti supplementari di cui alla parte 2 del medesimo allegato.
2. In deroga al paragrafo 1, i passaporti rilasciati, a norma dell'articolo 27, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013, in uno dei territori o dei paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento sono redatti secondo il modello figurante nell'allegato III, parte 3, del presente regolamento e sono conformi ai requisiti supplementari di cui alla parte 4 del medesimo allegato.
Articolo 4
Certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale verso l'Unione di cani, gatti o furetti
Il certificato sanitario di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013
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a) |
è redatto conformemente al modello figurante nell'allegato IV, parte 1, del presente regolamento; |
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b) |
è debitamente compilato e rilasciato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 2 di tale allegato; |
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c) |
è integrato dalla dichiarazione scritta di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013, redatta secondo il modello figurante nella parte 3, sezione A, di detto allegato e conforme ai requisiti supplementari di cui alla parte 3, sezione B, del medesimo allegato. |
Articolo 5
Abrogazioni
Le decisioni 2003/803/CE, 2004/839/CE e 2005/91/CE sono abrogate.
Articolo 6
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 29 dicembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.
(3) GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.
(4) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.
(5) GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.
(6) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(7) GU L 361 dell'8.12.2004, pag. 40.
(8) GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61.
(9) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.
ALLEGATO I
Requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni
di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013
PARTE 1
Formato e aspetto della dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013
PARTE 2
Formato e aspetto della dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013
PARTE 3
Requisiti relativi alle lingue delle dichiarazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013
Le dichiarazioni devono essere redatte in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione/di entrata e in inglese.
ALLEGATO II
Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 576/2013
PARTE 1
Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013
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Codice ISO |
Territorio o paese terzo |
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AD |
Andorra |
|
CH |
Svizzera |
|
FO |
Isole Færøer |
|
GI |
Gibilterra |
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GL |
Groenlandia |
|
HR (*1) |
Croazia |
|
IS |
Islanda |
|
LI |
Liechtenstein |
|
MC |
Monaco |
|
NO |
Norvegia |
|
SM |
San Marino |
|
VA |
Stato della Città del Vaticano |
PARTE 2
Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013
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Codice ISO |
Territorio o paese terzo |
Territori compresi |
|
AC |
Isola dell'Ascensione |
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|
AE |
Emirati arabi uniti |
|
|
AG |
Antigua e Barbuda |
|
|
AR |
Argentina |
|
|
AU |
Australia |
|
|
AW |
Aruba |
|
|
BA |
Bosnia-Erzegovina |
|
|
BB |
Barbados |
|
|
BH |
Bahrein |
|
|
BM |
Bermuda |
|
|
BQ |
Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES) |
|
|
BY |
Bielorussia |
|
|
CA |
Canada |
|
|
CL |
Cile |
|
|
CW |
Curaçao |
|
|
FJ |
Figi |
|
|
FK |
Isole Falkland |
|
|
HK |
Hong Kong |
|
|
JM |
Giamaica |
|
|
JP |
Giappone |
|
|
KN |
Saint Kitts e Nevis |
|
|
KY |
Isole Cayman |
|
|
LC |
Santa Lucia |
|
|
MS |
Montserrat |
|
|
MU |
Maurizio |
|
|
MX |
Messico |
|
|
MY |
Malaysia |
|
|
NC |
Nuova Caledonia |
|
|
NZ |
Nuova Zelanda |
|
|
PF |
Polinesia francese |
|
|
PM |
Saint Pierre e Miquelon |
|
|
RU |
Russia |
|
|
SG |
Singapore |
|
|
SH |
Sant'Elena |
|
|
SX |
Sint Maarten |
|
|
TT |
Trinidad e Tobago |
|
|
TW |
Taiwan |
|
|
US |
Stati Uniti d'America |
AS – Samoa americane GU – Guam MP – Isole Marianne settentrionali PR – Portorico VI – Isole Vergini americane |
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VC |
Saint Vincent e Grenadine |
|
|
VG |
Isole Vergini britanniche |
|
|
VU |
Vanuatu |
|
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WF |
Wallis e Futuna |
|
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YT (*2) |
Mayotte |
|
(*1) Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione.
(*2) Applicabile soltanto fino a quando questo territorio non diventerà una regione ultraperiferica dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 del TFUE.
ALLEGATO III
Modelli di passaporto per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti
PARTE 1
Modello di passaporto rilasciato in uno Stato membro
Unione europea
[Stato membro]
PASSAPORTO PER ANIMALI DA COMPAGNIA
Codice ISO del paese + numero
Unione europea
[Stato membro]
PASSAPORTO PER ANIMALI DA COMPAGNIA
Codice ISO del paese + numero
Pagina 1 di X
Note esplicative per compilare il passaporto
In tutte le sezioni del passaporto sarà utilizzato il seguente formato per indicare
una data: gg/mm/aaaa
un'ora: 00:00
Sezione III, punto 5: informazioni obbligatorie nel caso in cui l’animale rechi un tatuaggio chiaramente leggibile apposto prima del 3 luglio 2011 e non sia marcato mediante l'impianto di un trasponditore.
Sezione V: da compilare unicamente
prima del movimento verso un altro Stato membro conformemente alla normativa dell'UE in materia di sanità animale o
se l’animale rientra nell'Unione dopo essere stato in territori o paesi terzi conformemente alla normativa dell'UE in materia di sanità animale (da compilare prima che l’animale lasci l’Unione) o
conformemente alla normativa nazionale.
Sezione V, «VALIDO A DECORRERE DA2»: informazione non obbligatoria per i richiami.
Codice ISO del paese + numero
Note esplicative per compilare il passaporto
Sezione VI: da compilare unicamente se l’animale rientra nell'Unione dopo essere stato in alcuni territori o paesi terzi conformemente alla normativa dell'UE in materia di sanità animale (da compilare prima che l’animale lasci l’Unione).
Sezione VII: da compilare unicamente prima del movimento verso alcuni Stati membri conformemente alla normativa dell’UE in materia di sanità animale.
Sezioni da VIII a XI: la compilazione può essere richiesta da territori o paesi terzi di destinazione che accettano il passaporto.
Sezione X: compilazione richiesta unicamente nel caso in cui l’animale sia accompagnato da un certificato sanitario, conformemente alla normativa dell'UE in materia di sanità animale.
Sezione XII: informazioni supplementari obbligatorie conformemente alla normativa nazionale.
Codice ISO del paese + numero
I. DATI DEL PROPRIETARIO
1. Nome:
Cognome:
Indirizzo:
Codice Postale:
Città:
Paese:
Numero di telefono*:
Firma:
2. Nome:
Cognome:
Indirizzo:
Codice Postale:
Città:
Paese:
Numero di telefono*:
Firma:
* facoltativo
Codice ISO del paese + numero
II. DESCRIZIONE DELL'ANIMALE
FOTO DELL’ANIMALE
(facoltativa)
1. Nome*:
2. Specie:
3. Razza*:
4. Sesso:
5. Data di nascita*:
6. Colore:
7. Eventuali tratti o caratteristiche visibili o distintivi:
* secondo quanto dichiarato dal proprietario
Codice ISO del paese + numero
III. MARCATURA DELL’ANIMALE
1. Codice alfanumerico del trasponditore
2. Data dell'applicazione o della lettura* del trasponditore
3. Ubicazione del trasponditore
4. Codice alfanumerico del tatuaggio
5. Data dell'applicazione / della lettura del tatuaggio /
6. Ubicazione del tatuaggio
Occorre verificare la marcatura dell'animale prima di inserire altri dati nel presente passaporto
* cancellare la dicitura non pertinente
Codice ISO del paese + numero
IV. RILASCIO DEL PASSAPORTO
Nome del veterinario autorizzato:
Indirizzo:
Codice Postale:
Città:
Paese:
Numero di telefono:
Indirizzo email:
Data di rilascio:
TIMBRO E FIRMA
Codice ISO del paese + numero
V. VACCINAZIONE ANTIRABBICA
FABBRICANTE E NOME DEL VACCINO
NUMERO DEL LOTTO
DATA DELLA VACCINAZIONE1
VALIDA A DECORRERE DAL2
VALIDA FINO AL3
VETERINARIO AUTORIZZATO
Codice ISO del paese + numero
1
2
3
*
1
2
3
*
* Almeno nome, indirizzo, numero di telefono e firma.
Codice ISO del paese + numero
1
2
3
*
1
2
3
*
1
2
3
*
* Almeno nome, indirizzo, numero di telefono e firma.
VI. TEST DI TITOLAZIONE DEGLI ANTICORPI PER LA RABBIA
Il sottoscritto dichiara di aver visionato un documento ufficiale attestante che ii test di titolazione degli anticorpi per Ia rabbia, eseguito presso un Iaboratorio riconosciuto deII’UE su un campione di sangue deII’animale suddescritto, prelevato alla data sottoindicata, ha dato, come risposta alla vaccinazione antirabbica, un livello di anticorpi neutralizzanti pan o superiore a 0,5 UI/mI di siero.
Campione prelevato in data:
Nome del veterinario autorizzato:
Indirizzo:
Numero di telefono:
Data:
TIMBRO E FIRMA
Codice ISO del paese + numero
IN CASO DI TEST SUPPLEMENTARE
Il sottoscritto dichiara di aver visionato un documento ufficiale attestante che ii test di titolazione degli anticorpi per Ia rabbia, eseguito presso un Iaboratorio riconosciuto dell'UE su un campione di sangue dell'animale suddescritto prelevato alla data sottoindicata ha dato come risposta alla vaccinazione antirabbica, un livello di anticorpi neutralizzanti pan o superiore a 0,5 UI/mI di siero.
Campione prelevato in data:
Nome del veterinario autorizzato:
Indirizzo:
Numero di telefono:
Date:
TIMBRO E FIRMA
Codice ISO del paese + numero
VII. TRATTAMENTO CONTRO L’ECHINOCOCCUS
FABBRICANTE E NOME DEL PRODOTTO
DATA1
ORA2
VETERINARIO
Codice ISO del paese + numero
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
Codice ISO del paese + numero
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
VIII. ALTRI TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI
FABBRICANTE E NOME DEL PRODOTTO
DATA1
ORA2
VETERINARIO
Codice ISO del paese + numero
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
Codice ISO del paese + numero
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
IX. ALTRE VACCINAZIONI
FABBRICANTE E NOME DEL VACCINO
NUMERO DEL LOTTO
DATA DELLA VACCINAZIONE1
VALIDA FINO AL2
VETERINARIO
Codice ISO del paese + numero
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
Codice ISO del paese + numero
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
X. ESAME CLINICO
DICHIARAZIONE
DATA
VETERINARIO AUTORIZZATO
Codice ISO del paese + numero
L’animale non presenta segni di malattie ed è in condizioni di essere trasportato e di effettuare il viaggio previsto.
*
L’animale non presenta segni di malattie ed è in condizioni di essere trasportato e di effettuare il viaggio previsto.
*
L’animale non presenta segni di malattie ed è in condizioni di essere trasportato e di effettuare il viaggio previsto.
*
L’animale non presenta segni di malattie ed è in condizioni di essere trasportato e di effettuare il viaggio previsto.
*
* Almeno nome, indirizzo, numero di telefono e firma.
XI. LEGALIZZAZIONE
ORGANISMO DI LEGALIZZAZIONE
DATA
TIMBRO/FIRMA
Codice ISO del paese + numero
TIMBRO E FIRMA
TIMBRO E FIRMA
TIMBRO E FIRMA
TIMBRO E FIRMA
XII. VARIE
Codice ISO del paese + numero
PARTE 2
Requisiti supplementari relativi al passaporto rilasciato in uno Stato membro
|
1. |
Formato del passaporto:
le dimensioni del passaporto devono essere le seguenti: 100 × 152 mm. |
|
2. |
Copertina del passaporto:
|
|
3. |
Ordine delle sezioni e numerazione delle pagine del passaporto:
|
|
4. |
Lingue:
Il testo stampato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese. |
|
5. |
Caratteristiche di sicurezza:
|
PARTE 3
Modello di passaporto rilasciato in uno dei territori o dei paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento
[Emblema nazionale]
[territorio o paese terzo]
PASSAPORTO PER ANIMALI DA COMPAGNIA
Codice ISO del paese + numero
[Emblema nazionale]
[territorio o paese terzo]
PASSAPORTO PER ANIMALI DA COMPAGNIA
Codice ISO del paese + numero
Pagina 1 di X
Note esplicative per compilare il passaporto
In tutte le sezioni del passaporto sarà utilizzato il seguente formato per indicare
una data: gg/mm/aaaa
un'ora: 00:00
Sezione III, punto 5: informazioni obbligatorie nel caso in cui l’animale rechi un tatuaggio chiaramente leggibile apposto prima del 3 luglio 2011 e non sia marcato mediante l'impianto di un trasponditore.
Sezione V: da compilare unicamente
prima del movimento verso un altro Stato Membro/… conformemente alla normativa dell'UE in materia di sanità animale o
se l’animale rientra nell'Unione//… dopo essere stato in territori o paesi terzi conformemente alla normativa dell'UE in materia di sanità animale (da compilare prima che l’animale lasci l’Unione/…) o
conformemente alla normativa nazionale.
Sezione V, «VALIDO A DECORRERE DA2»: informazione non obbligatoria per i richiami.
Codice ISO del paese + numero
Note esplicative per compilare il passaporto
Sezione VI: da compilare unicamente se l’animale rientra nell'Unione/… dopo essere stato in alcuni territori o paesi terzi conformemente alla normativa dell'UE in materia di sanità animale (da compilare prima che l’animale lasci l’Unione/…).
Sezione VII: da compilare unicamente prima del movimento verso alcuni Stati membri/… conformemente alla normativa dell’UE in materia di sanità animale.
Sezioni da VIII a XI: la compilazione può essere richiesta da territori o paesi terzi di destinazione che accettano il passaporto.
Sezione X: compilazione richiesta unicamente nel caso in cui l’animale sia accompagnato da un certificato sanitario, conformemente alla normativa dell'UE in materia di sanità animale.
Sezione XII: informazioni supplementari obbligatorie conformemente alla normativa nazionale.
Codice ISO del paese + numero
I. DATI DEL PROPRIETARIO
1. Nome:
Cognome:
Indirizzo:
Codice Postale:
Città:
Paese:
Numero di telefono*:
Firma:
2. Nome:
Cognome:
Indirizzo:
Codice Postale:
Città:
Paese:
Numero di telefono*:
Firma:
* facoltativo
Codice ISO del paese + numero
II. DESCRIZIONE DELL'ANIMALE
FOTO DELL’ANIMALE
(facoltativa)
1. Nome*:
2. Specie:
3. Razza*:
4. Sesso:
5. Data di nascita*:
6. Colore:
7. Eventuali tratti o caratteristiche visibili o distintivi:
* secondo quanto dichiarato dal proprietario
Codice ISO del paese + numero
III. MARCATURA DELL’ANIMALE
1. Codice alfanumerico del trasponditore
2. Data dell'applicazione o della lettura* del trasponditore
3. Ubicazione del trasponditore
4. Codice alfanumerico del tatuaggio
5. Data dell'applicazione / della lettura del tatuaggio
/
6. Ubicazione del tatuaggio
Occorre verificare la marcatura dell'animale prima di inserire altri dati nel presente passaporto
* cancellare la dicitura non pertinente
Codice ISO del paese + numero
IV. RILASCIO DEL PASSAPORTO
Nome del veterinario autorizzato:
Indirizzo:
Codice Postale:
Città:
Paese:
Numero di telefono:
Indirizzo email:
Data di rilascio:
TIMBRO E FIRMA
Codice ISO del paese + numero
V. VACCINAZIONE ANTIRABBICA
FABBRICANTE E NOME DEL VACCINO
NUMERO DEL LOTTO
DATA DELLA VACCINAZIONE1
VALIDA A DECORRERE DAL2
VALIDA FINO AL3
VETERINARIO AUTORIZZATO
Codice ISO del paese + numero
1
2
3
*
1
2
3
*
* Almeno nome, indirizzo, numero di telefono e firma.
Codice ISO del paese + numero
1
2
3
*
1
2
3
*
1
2
3
*
* Almeno nome, indirizzo, numero di telefono e firma.
VI. TEST DI TITOLAZIONE DEGLI ANTICORPI PER LA RABBIA
Il sottoscritto dichiara di aver visionato un documento ufficiale attestante che il test di titolazione degli anticorpi per la la rabbia, eseguito presso un laboratorio riconosciuto dell'UE su un campione di sangue dell'animale suddescritto, prelevado alla data sottoindicata, ha dato, come riposta alla vaccinazione antirabbica, un livello di anticorpi neutralizzanti pari o superiore a 0,5 UL/ml di siero.
Campione prelevato in data:
Nome del veterinario autorizzato:
Indirizzo:
Numero di telefono:
Data:
TIMBRO E FIRMA
Codice ISO del paese + numero
IN CASO DI TEST SUPPLEMENTARE
Il sottoscritto dichiara di aver visionato un documento ufficiale attestante che il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia, eseguito presso un laboratorio riconosciuto dell'UE su un campione di sangue dell'animale suddescritto, prelevato alla data sottoindicata, ha dato, come riposta alla vaccinazione antirabbica, un livello di anticorpi neutralizzanti pari o superiore a 0,5 Ul/ml di siero.
Campione prelevato in data:
Nome del veterinario autorizzato:
Indirizzo:
Numero di telefono:
Data:
TIMBRO E FIRMA
Codice ISO del paese + numero
VII. TRATTAMENTO CONTRO L’ECHINOCOCCUS
FABBRICANTE E NOME DEL PRODOTTO
DATA1
ORA2
VETERINARIO
Codice ISO del paese + numero
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
Codice ISO del paese + numero
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
VIII. ALTRI TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI
FABBRICANTE E NOME DEL PRODOTTO
DATA1
ORA2
VETERINARIO
Codice ISO del paese + numero
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
Codice ISO del paese + numero
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
IX. ALTRE VACCINAZIONI
FABBRICANTE E NOME DEL VACCINO
NUMERO DEL LOTTO
DATA DELLA VACCINAZIONE1
VALIDA FINO AL2
VETERINARIO
Codice ISO del paese + numero
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
Codice ISO del paese + numero
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA
1
2
TIMBRO E FIRMA