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Document 32013R0313

Regolamento (UE) n. 313/2013 della Commissione, del 4 aprile 2013 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (Modifiche agli International Financial Reporting Standards 10, 11 e 12) Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 95, 5.4.2013, p. 9–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 003 P. 231 - 238

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/313/oj

5.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/9


REGOLAMENTO (UE) N. 313/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (Modifiche agli International Financial Reporting Standards 10, 11 e 12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 28 giugno 2012 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Bilancio consolidato, all'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto e all'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità (di seguito "le modifiche") risultanti dalle proposte contenute nell'exposure draft Guida alle disposizioni transitorie pubblicata nel dicembre 2011. L'obiettivo delle modifiche è chiarire l'intenzione dello IASB al momento della prima pubblicazione della guida alle disposizioni transitorie nell'IFRS 10. Le modifiche prevedono inoltre un ulteriore alleggerimento della transizione nell'IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12, limitando l'obbligo di fornire informazioni comparative rettificate al solo esercizio comparativo precedente. Inoltre, per le informazioni relative alle entità strutturate non consolidate, le modifiche sopprimono l'obbligo di presentare informazioni comparative per gli esercizi precedenti alla data in cui l'IFRS 12 è applicato per la prima volta.

(3)

Le modifiche all'IFRS 11 contengono riferimenti all'IFRS 9 che al momento non possono essere applicati poiché l'IFRS 9 non è ancora stato adottato dall'Unione. Pertanto, ogni riferimento all'IFRS 9 contenuto nell'allegato del presente regolamento è da intendersi come riferimento al principio contabile internazionale (IAS) 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

(4)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche all'IFRS 10, all'IFRS 11 e all'IFRS 12 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è modificato come segue:

(a)

l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Bilancio consolidato è modificato come disposto nell'allegato del presente regolamento;

(b)

l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto è modificato come disposto nell'allegato del presente regolamento;

(c)

l'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato conformemente all'IFRS 11 come disposto nell'allegato del presente regolamento;

(d)

l'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità è modificato come disposto nell'allegato del presente regolamento.

2.   Ogni riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato del presente regolamento è da intendersi come riferimento al principio contabile internazionale (IAS) 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2014 o in data successiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRS 10

IFRS 10

Bilancio consolidato

IFRS 11

IFRS 11

Accordi a controllo congiunto

IFRS 12

IFRS 12

Informativa sulle partecipazioni in altre entità

"Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org"

Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie

(Modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 11 e all’IFRS 12)

Modifiche all’IFRS 10 Bilancio consolidato

Nell’appendice C è aggiunto il paragrafo C1A.

C1A

Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 11 e all’IFRS 12), pubblicato nel giugno 2012, ha modificato i paragrafi C2–C6 e ha aggiunto i paragrafi C2A–C2B, C4A–C4C, C5A e C6A–C6B. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. Qualora un’entità applichi l’IFRS 10 a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.

Nell’appendice C è modificato il paragrafo C2.

C2

Un’entità deve applicare il presente IFRS retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori, ad eccezione di quanto specificato nei paragrafi C2A–C6.

Nell’appendice C sono aggiunti i paragrafi C2A–C2B.

C2A

In deroga alle disposizioni del paragrafo 28 dello IAS 8, alla prima applicazione del presente IFRS, un’entità deve solo presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per l’esercizio immediatamente precedente la data dell’applicazione iniziale del presente IFRS (l’«esercizio immediatamente precedente»). Un’entità può anche presentare tali informazioni per l’esercizio corrente o per esercizi comparativi precedenti, ma non è tenuta a farlo.

C2B

Ai fini del presente IFRS, la data dell’applicazione iniziale è l’inizio dell’esercizio per il quale si applica per la prima volta il presente IFRS.

Nell’appendice C sono modificati i paragrafi C3–C4. Il paragrafo C4 è stato suddiviso nei paragrafi C4 e C4A

C3

Alla data dell’applicazione iniziale l’entità non è tenuta a effettuare rettifiche alla contabilità precedente per il suo coinvolgimento con:

(a)

entità che saranno consolidate a tale data in conformità allo IAS 27 Bilancio consolidato e separato e della SIC-12 Consolidamento – Società a destinazione specifica e sono ancora consolidate in conformità al presente IFRS; o

(b)

entità che non saranno consolidate a tale data in conformità allo IAS 27 e della SIC-12 e non sono consolidate in conformità al presente IFRS.

C4

Qualora, alla data dell’applicazione iniziale, un investitore concluda che consoliderà una partecipata che non è stata consolidata in conformità allo IAS 27 e alla SIC-12, l’investitore deve:

(a)

se la partecipata è un’attività aziendale (secondo la definizione dell’IFRS 3 Aggregazioni aziendali), determinare le attività, le passività e le partecipazioni di minoranza in quella partecipata precedentemente non consolidata, come se quella partecipata fosse stata consolidata (e quindi applicando la contabilizzazione di acquisizione in conformità all’IFRS 3) a partire dalla data in cui l’investitore ha ottenuto il controllo su tale partecipata, sulla base delle disposizioni del presente IFRS. L’investitore deve rettificare retroattivamente l’esercizio immediatamente precedente la data dell’applicazione iniziale. Quando la data in cui è stato ottenuto il controllo sia anteriore all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, l’investitore deve rilevare, come rettifica del patrimonio netto all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, qualsiasi differenza tra:

(i)

l’importo di attività, passività e partecipazioni di minoranza rilevate, nonché

(ii)

il precedente valore contabile del coinvolgimento dell’investitore con la partecipata.

(b)

se la partecipata non è un’attività aziendale (secondo la definizione dell’IFRS 3), determinare le attività, le passività e le partecipazioni di minoranza in quella partecipata precedentemente non consolidata, come se quella partecipata fosse stata consolidata (applicando il metodo dell’acquisizione come descritto nell’IFRS 3, senza rilevare l’avviamento per la partecipata) a partire dalla data in cui l’investitore ha ottenuto il controllo su tale partecipata, sulla base delle disposizioni del presente IFRS. L’investitore deve rettificare retroattivamente l’esercizio immediatamente precedente la data dell’applicazione iniziale. Quando la data in cui è stato ottenuto il controllo sia anteriore all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, l’investitore deve rilevare, come rettifica del patrimonio netto all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, qualsiasi differenza tra:

(i)

l’importo di attività, passività e partecipazioni di minoranza rilevate, nonché

(ii)

il precedente valore contabile del coinvolgimento dell’investitore con la partecipata.

C4A

Se non è possibile determinare le attività, passività e partecipazioni di minoranza di una partecipata secondo quanto disposto dal paragrafo C4(a) o (b) (come definito nello IAS 8), l’investitore deve:

(a)

se la partecipata è un’attività aziendale, applicare le disposizioni dell’IFRS 3 a partire dalla data di acquisizione presunta. La data di acquisizione presunta deve corrispondere all’inizio del primo esercizio per il quale è possibile applicare il paragrafo C4(a), che può anche essere l’esercizio corrente;

(b)

se la partecipata non è un’attività aziendale, applicare il metodo dell’acquisizione descritto nell’IFRS 3, senza rilevare alcun avviamento per la partecipata a partire dalla data di acquisizione presunta. La data di acquisizione presunta deve corrispondere all’inizio del primo esercizio per il quale è possibile applicare il paragrafo C4(b), che può anche essere l’esercizio corrente.

L’investitore deve rettificare retroattivamente l’esercizio immediatamente precedente la data dell’applicazione iniziale, a meno che l’inizio del primo esercizio per il quale è possibile applicare il presente paragrafo non sia l’esercizio in corso. Quando la data di acquisizione presunta sia anteriore all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, l’investitore deve rilevare, come rettifica del patrimonio netto all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, qualsiasi differenza tra:

(c)

l’importo di attività, passività e partecipazioni di minoranza rilevate, e

(d)

il precedente valore contabile del coinvolgimento dell’investitore con la partecipata.

Qualora il primo esercizio per il quale è possibile applicare il presente paragrafo sia l’esercizio in corso, la rettifica del patrimonio netto deve essere rilevata all’inizio dell’esercizio in corso.

Nell’appendice C sono aggiunti i paragrafi C4B–C4C.

C4B

Quando un investitore applica i paragrafi C4-C4A e la data in cui è stato ottenuto il controllo in conformità al presente IFRS è successiva alla data di entrata in vigore dell’IFRS 3, come modificato nel 2008 [IFRS 3 (2008)], il riferimento all’IFRS 3 ai paragrafi C4 e C4A sarà all’IFRS 3 (2008). Se il controllo è stato ottenuto prima della data di entrata in vigore dell’IFRS 3 (2008), l’investitore applicherà l’IFRS 3 (2008) o l’IFRS 3 (pubblicato nel 2004).

C4C

Quando un investitore applica i paragrafi C4-C4A e la data in cui è stato ottenuto il controllo in conformità al presente IFRS è successiva alla data di entrata in vigore dello IAS 27, come modificato nel 2008 [IAS 27 (2008)], l’investitore applicherà le disposizioni del presente IFRS per tutti gli esercizi in cui la partecipata è consolidata retroattivamente in conformità ai paragrafi C4–C4A. Se il controllo è stato ottenuto prima della data di entrata in vigore dello IAS 27 (2008), l’investitore può applicare:

(a)

le disposizioni del presente IFRS per tutti gli esercizi in cui la partecipata è consolidata retroattivamente in conformità ai paragrafi C4–C4A; o

(b)

le disposizioni della versione dello IAS 27 pubblicata nel 2003 [IAS 27 (2003)] per gli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore dello IAS 27 (2008) e in seguito le disposizioni del presente IFRS per gli esercizi successivi.

Nell’appendice C sono modificati i paragrafi C5–C6. Il paragrafo C5 è stato diviso nei paragrafi C5 e C5A.

C5

Se, alla data dell’applicazione iniziale, un investitore conclude che non consoliderà più una partecipata che è stata consolidata in conformità allo IAS 27 e alla SIC-12, l’investitore deve valutare la sua partecipazione nella partecipata al valore al quale sarebbe stata valutata se le disposizioni del presente IFRS fossero state in vigore all’atto del suo coinvolgimento (senza tuttavia aver ottenuto il controllo in conformità al presente IFRS) o della sua perdita del controllo della partecipata. L’investitore deve rettificare retroattivamente l’esercizio immediatamente precedente la data dell’applicazione iniziale. Quando la data del coinvolgimento dell’investitore (senza tuttavia aver ottenuto il controllo in conformità al presente IFRS) o della sua perdita del controllo della partecipata è anteriore all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, l’investitore deve rilevare, come rettifica del patrimonio netto all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, qualsiasi differenza tra:

(a)

il precedente valore contabile delle attività, passività e partecipazioni di minoranza, e

(b)

l’importo rilevato della partecipazione dell’investitore nella partecipata.

C5A

Se non è possibile valutare la partecipazione nella partecipata in conformità al paragrafo C5 (come definita nello IAS 8), un investitore deve applicare le disposizioni del presente IFRS all’inizio del primo esercizio per il quale è possibile applicare il paragrafo C5, che può anche essere l’esercizio corrente. L’investitore deve rettificare retroattivamente l’esercizio immediatamente precedente la data dell’applicazione iniziale, a meno che l’inizio del primo esercizio per il quale è possibile l’applicazione del presente paragrafo non sia l’esercizio in corso. Quando la data del coinvolgimento dell’investitore (senza tuttavia aver ottenuto il controllo in conformità al presente IFRS) o della sua perdita del controllo della partecipata è anteriore all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, l’investitore deve rilevare, come rettifica al patrimonio netto all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, qualsiasi differenza tra:

(a)

il precedente valore contabile delle attività, passività e partecipazioni di minoranza, e

(b)

l’importo rilevato della partecipazione dell’investitore nella partecipata.

Se il primo esercizio per il quale è possibile l’applicazione del presente paragrafo è l’esercizio in corso, la rettifica al patrimonio netto deve essere rilevata all’inizio dell’esercizio corrente.

C6

I paragrafi 23, 25, B94 e B96–B99 erano modifiche apportate allo IAS 27 nel 2008 che sono state riportate nell’IFRS 10. Tranne quando un’entità applica il paragrafo C3, o è tenuta ad applicare i paragrafi C4–C5A, l’entità deve applicare le disposizioni stabilite nei paragrafi suindicati come segue:

(a)

Nell’appendice C, sono aggiunti un titolo e i paragrafi C6A–C6B.

Riferimenti all’«esercizio immediatamente precedente»

C6A

Nonostante i riferimenti all’esercizio immediatamente precedente la data dell’applicazione iniziale (l’«esercizio immediatamente precedente») nei paragrafi C4–C5A, un’entità può anche presentare informazioni comparative rettificate per eventuali esercizi precedenti presentati, ma non è tenuta a farlo. Se un’entità non presenta informazioni comparative adeguate per eventuali esercizi precedenti, tutti i riferimenti all’«esercizio immediatamente precedente» nei paragrafi C4–C5A vanno letti come al «primo esercizio comparativo rettificato presentato».

C6B

Se un’entità presenta informazioni comparative non adeguate per eventuali esercizi precedenti, deve indicare chiaramente le informazioni che non sono state rettificate, dichiarare che sono state elaborate su una base diversa, e spiegare tale base.

Modifiche all’IFRS 11 Accordi a controllo congiunto

Nell’appendice C sono aggiunti i paragrafi C1A–C1B.

C1A

Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 11 e all’IFRS 12), pubblicato nel giugno 2012, ha modificato i paragrafi C2–C5, C7–C10 e C12 e ha aggiunto i paragrafi C1B e C12A–C12B. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. Qualora un’entità applichi l’IFRS 11 a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.

Disposizioni transitorie

C1B

In deroga alle disposizioni del paragrafo 28 dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori, alla prima applicazione del presente IFRS, un’entità deve solo presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per l’esercizio immediatamente precedente il primo esercizio per il quale è applicato l’IFRS 11 (l’«esercizio immediatamente precedente»). Un’entità può anche presentare tali informazioni per l’esercizio corrente o per esercizi comparativi precedenti, ma non è tenuta a farlo.

Nell’appendice C sono modificati i paragrafi C2–C5, C7–C10 e C12.

Joint venture - passaggio dal consolidamento proporzionale al metodo del patrimonio netto

C2

Nel passaggio dal metodo proporzionale al metodo del patrimonio netto, un’entità deve rilevare la propria partecipazione nella joint venture all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente. Tale partecipazione iniziale deve essere calcolata come l’ammontare complessivo dei valori contabili delle attività e delle passività che l’entità aveva in precedenza consolidato proporzionalmente, incluso qualsiasi avviamento derivante dall’acquisizione. Se l’avviamento precedentemente apparteneva a una unità generatrice di flussi finanziari di dimensioni maggiori, o a un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari, l’entità deve attribuire l’avviamento alla joint venture in base ai relativi valori contabili della joint venture e dell’unità generatrice di flussi finanziari, o del gruppo di unità generatrici di flussi finanziari, di appartenenza.

C3

Il saldo di apertura della partecipazione determinato in conformità al paragrafo C2 viene considerato come il sostituto del costo della partecipazione al momento della rilevazione iniziale. L’entità deve applicare i paragrafi 40-43 dello IAS 28 (modificato nel 2011) al saldo di apertura della partecipazione per valutare se la partecipazione abbia subito una perdita per riduzione di valore e deve rilevare qualsiasi perdita per riduzione di valore come una rettifica degli utili portati a nuovo all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente. L’eccezione della rilevazione iniziale di cui ai paragrafi 15 e 24 dello IAS 12 Imposte sul reddito non si applica nel caso in cui una entità rilevi una partecipazione in una joint venture risultante dall’applicazione delle disposizioni transitorie alle joint venture precedentemente consolidate proporzionalmente.

C4

Se l’aggregazione di tutte le attività e passività precedentemente consolidate proporzionalmente risulta in un attivo netto negativo, l’entità deve valutare se abbia contratto obbligazioni legali o implicite relative all’attivo netto negativo e, nel caso, l’entità deve rilevare la passività corrispondente. Se l’entità stabilisce di non aver contratto obbligazioni legali o implicite relative all’attivo netto negativo, non deve rilevare la passività corrispondente ma deve rettificare gli utili portati a nuovo rilevati all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente. L’entità deve indicare tale fatto, insieme alla quota parte delle perdite cumulate non rilevate, all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente e alla data in cui il presente IFRS è applicato per la prima volta.

C5

Un’entità deve riportare una ripartizione delle attività e delle passività che sono state aggregate nell’unico saldo della voce di bilancio delle partecipazioni all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente. Tale informativa deve essere predisposta in modo aggregato per tutte le joint venture per le quali un’entità applica le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi C2-C6.

C6

Operazioni a controllo congiunto – passaggio dal metodo del patrimonio netto alla contabilizzazione di attività e passività

C7

Quando un’entità passa dal metodo del patrimonio netto alla contabilizzazione delle attività e delle passività nel rilevare contabilmente la propria partecipazione in un’attività a controllo congiunto deve, all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, eliminare contabilmente la partecipazione precedentemente contabilizzata con il metodo del patrimonio netto e qualsiasi altra voce che faceva parte dell’investimento netto dell’entità nell’accordo per il controllo congiunto, in conformità al paragrafo 38 dello IAS 28 (modificato nel 2011), e rilevare la propria quota di ciascuna delle attività e delle passività di pertinenza della propria partecipazione nell’attività a controllo congiunto, incluso qualsiasi avviamento che potrebbe aver fatto parte del valore contabile dell’investimento.

C8

Un’entità deve determinare la propria partecipazione nelle attività e nelle passività relative all’attività a controllo congiunto sulla base di una determinata proporzione dei propri diritti e delle proprie obbligazioni, in conformità con l’accordo contrattuale. L’entità deve determinare i valori contabili iniziali delle attività e delle passività disaggregandoli rispetto al valore contabile dell’investimento all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente sulla base delle informazioni utilizzate dall’entità nell’applicare il metodo del patrimonio netto.

C9

Qualsiasi differenza derivante dall’investimento precedentemente rilevato utilizzando il metodo del patrimonio netto, e qualsiasi altra voce che faceva parte dell’investimento netto nell’accordo in conformità al paragrafo 38 dello IAS 28 (modificato nel 2011), e l’ammontare netto rilevato delle attività e delle passività, incluso l’avviamento, deve essere:

(a)

compensata a fronte dell’avviamento relativo all’investimento con qualsiasi differenza residua rettificata per gli utili portati a nuovo all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, se l’ammontare netto rilevato delle attività e delle passività, incluso l’avviamento, è maggiore dell’importo dell’investimento (e di qualsiasi altro elemento che faceva parte dell’investimento netto dell’entità) eliminato contabilmente;

(b)

compensata a fronte degli utili portati a nuovo all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, se l’ammontare netto rilevato delle attività e delle passività, incluso l’avviamento, è minore dell’importo dell’investimento (e di qualsiasi altro elemento che faceva parte dell’investimento netto dell’entità) eliminato contabilmente.

C10

Un’entità che passa dal metodo del patrimonio netto alla contabilizzazione delle attività e delle passività deve presentare una riconciliazione tra l’investimento eliminato contabilmente e le attività e passività rilevate, oltre a qualsiasi altra differenza residua rettificata a fronte degli utili portati a nuovo, all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente.

C11

Disposizioni transitorie nel bilancio separato di un’entità

C12

Un’entità che, in conformità al paragrafo 10 dello IAS 27, precedentemente contabilizzava nel proprio bilancio separato la partecipazione in un’attività a controllo congiunto come un investimento valutato al costo o in conformità all’IFRS 9 deve:

(a)

eliminare contabilmente l’investimento e rilevare le attività e le passività relative alla propria partecipazione nell’attività a controllo congiunto in base agli importi determinati in conformità ai paragrafi C7–C9;

(b)

presentare una riconciliazione tra l’investimento eliminato contabilmente e le attività e le passività rilevate, oltre a qualsiasi altra differenza residua rettificata per gli utili portati a nuovo, all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente.

Nell’appendice C sono aggiunti un titolo e i paragrafi C12A–C12B.

Riferimenti all’«esercizio immediatamente precedente»

C12A

Nonostante i riferimenti all’«esercizio immediatamente precedente» nei paragrafi C2–C12, un’entità può anche presentare informazioni comparative rettificate per eventuali esercizi precedenti presentati, ma non è tenuta a farlo. Se un’entità non presenta informazioni comparative adeguate per eventuali esercizi precedenti, tutti i riferimenti all’«esercizio immediatamente precedente» nei paragrafi C2–C12 vanno letti come al «primo esercizio comparativo rettificato presentato».

C12B

Se un’entità presenta informazioni comparative non adeguate per eventuali esercizi precedenti, deve indicare chiaramente le informazioni che non sono state modificate, dichiarare che sono state elaborate su una base diversa, e spiegare questa base.

Modifiche all’IFRS 11 Accordi a controllo congiunto

Conseguente modifica all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

La presente appendice stabilisce una modifica all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard che è una conseguenza della pubblicazione da parte del Consiglio delle modifiche all’IFRS 11 Accordi a controllo congiunto. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 1.

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

È aggiunto il paragrafo 39S.

39S

Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 11 e all’IFRS 12), pubblicato nel giugno 2012, ha modificato il paragrafo D31. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 11 (come modificato nel giugno 2012).

Nell’appendice D è modificato il paragrafo D31.

Accordi a controllo congiunto

D31

Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie dell’IFRS 11 con le seguenti eccezioni.

(a)

Quando si applicano le disposizioni transitorie dell’IFRS 11, un neo-utilizzatore deve applicare tali disposizioni alla data di transizione agli IFRS.

(b)

Nel passare dal consolidamento proporzionale al metodo del patrimonio netto, un neo-utilizzatore deve verificare la riduzione di valore dell’investimento in conformità allo IAS 36 alla data di transizione agli IFRS, indipendentemente dal fatto che vi sia una qualsiasi indicazione che l’investimento possa aver subito una riduzione di valore. Eventuali perdite di valore risultanti devono essere rilevate come rettifica agli utili non distribuiti alla data di transizione agli IFRS.

Modifiche all’IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità

Nell’appendice C sono aggiunti i paragrafi C1A e C2A–C2B.

C1A

Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 11 e all’IFRS 12), pubblicato nel giugno 2012, ha aggiunto i paragrafi C2A–C2B. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. Qualora un’entità applichi l’IFRS 12 a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.

C2

C2A

Non è necessario applicare le disposizioni sull’informativa del presente IFRS per gli esercizi presentati il cui inizio è anteriore all’esercizio immediatamente precedente il primo esercizio per il quale è applicato l’IFRS 12.

C2B

Non è necessario applicare le disposizioni sull’informativa di cui ai paragrafi 24–31 e la relativa guida di cui ai paragrafi B21–B26 del presente IFRS per gli esercizi presentati il cui inizio è anteriore al primo esercizio per il quale è applicato l’IFRS 12.


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