Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0305

Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012 , che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 91 del 3.4.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/305/oj

3.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 305/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2012

che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (1), in particolare l’articolo 7,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2010/40/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati per quanto riguarda le specifiche necessarie per assicurare l’interoperabilità, la compatibilità e la continuità per la diffusione e l’utilizzo operativo dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS).

(2)

A norma dell’articolo 3, lettera d), della direttiva 2010/40/UE, la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile costituisce un’azione prioritaria. È opportuno, pertanto, che la Commissione adotti le specifiche necessarie in questo ambito.

(3)

L’articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (2), stabilisce che le chiamate al numero di emergenza unico europeo 112 devono ricevere adeguata risposta ed essere trattate nel modo più conforme alla struttura nazionale dei servizi di soccorso, compresi i centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP).

(4)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo: «eCall: è ora di diffonderlo» (3), prospetta l’adozione di nuove misure regolamentari per accelerare la diffusione nell’Unione europea di un servizio di chiamata di emergenza a bordo dei veicoli. Una delle misure proposte mira a rendere obbligatorio il necessario adeguamento dell’infrastruttura dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) essenziale per ricevere e gestire in modo adeguato le chiamate eCall.

(5)

La raccomandazione 2011/750/UE della Commissione relativa al sostegno a un servizio eCall su scala UE nelle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione da veicoli di chiamate di emergenza basate sul 112 (chiamate eCall) (4), consiglia agli Stati membri di indicare il centro di raccolta delle chiamate di emergenza più idoneo per l’instradamento delle chiamate eCall e di garantire che gli operatori delle reti mobili gestiscano adeguatamente tali chiamate.

(6)

Ci si aspetta che, riducendo i tempi di risposta dei servizi di pronto intervento, l’introduzione su scala UE del sistema elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile permetterà di ridurre il numero di vittime e la gravità delle lesioni negli incidenti della strada nell’Unione europea.

(7)

Il servizio eCall interoperabile a livello UE dovrebbe inoltre garantire risparmi alla società, migliorando la gestione degli incidenti e riducendo la congestione sulle strade e gli incidenti secondari.

(8)

Il trattamento dei dati personali nella gestione del servizio eCall da parte dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza, dei servizi di pronto intervento e degli altri servizi associati deve essere conforme alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (5) e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (6). Gli Stati membri, in cooperazione con il garante nazionale della protezione dei dati, devono accertarsi che sia dimostrata tale conformità, sia con procedure di controllo ex ante, quali le notifiche preventive, sia con controlli ex post, ad esempio in caso di denunce o inchieste.

(9)

Il servizio eCall paneuropeo interoperabile segue le raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro «articolo 29» in materia di protezione dei dati e riportate nel «Documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell’iniziativa eCall», adottato il 26 settembre 2006 (1609/06/EN — WP 125). I veicoli muniti di equipaggiamento di bordo eCall non devono essere rintracciabili nelle normali condizioni di funzionamento. L’insieme minimo di dati inviato dall’equipaggiamento di bordo eCall (quando attivato) deve comprendere le informazioni minime necessarie per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza.

(10)

Fatta salva la direttiva 95/46/CE, nel predisporre l’infrastruttura per i centri di raccolta delle chiamate di emergenza per eCall gli Stati membri tengono conto del «Documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell’iniziativa eCall», adottato il 26 settembre 2006 dal gruppo di lavoro «Articolo 29» (1609/06/EN — WP 125).

(11)

È importante che tutti gli Stati membri elaborino soluzioni tecniche e prassi comuni per l’introduzione dei servizi di chiamata di emergenza. L’elaborazione di soluzioni tecniche comuni deve essere realizzata in particolare attraverso gli organismi europei di normalizzazione, al fine di agevolare l’introduzione del servizio eCall, garantire l’interoperabilità e la continuità del servizio in tutto il territorio dell’Unione e diminuire i costi di attuazione per l’Unione europea nel suo insieme.

(12)

Gli organismi europei di normalizzazione, ETSI e CEN, hanno elaborato norme comuni per la realizzazione di un servizio eCall paneuropeo, alle quali fa riferimento il presente regolamento.

(13)

È opportuno garantire il tempo sufficiente per l’adeguamento delle infrastrutture già realizzate; il presente regolamento deve quindi applicarsi alle stesse 12 mesi dopo la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento definisce le specifiche per l’adeguamento dell’infrastruttura dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) necessario per ricevere e gestire in modo adeguato le eCall, al fine di garantire la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità del servizio eCall armonizzato su tutto il territorio dell’Unione europea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«servizio di pronto intervento», un servizio, riconosciuto come tale dallo Stato membro, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio diretto per la vita o l’incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l’ambiente, in conformità alle legislazioni nazionali;

b)

«centro di raccolta delle chiamate di emergenza» (PSAP), un luogo fisico, sotto la responsabilità di un’autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro, in cui pervengono inizialmente le chiamate di emergenza;

c)

«PSAP più idoneo», quello definito previamente dalle autorità competenti per coprire le chiamate d’emergenza da un dato luogo o per le chiamate d’emergenza di un certo tipo;

d)

«PSAP per il servizio eCall», lo PSAP più idoneo definito previamente dalle autorità competenti che è il primo ricevere e gestire le eCall;

e)

«operatore PSAP per il servizio eCall», una persona dello PSAP per il servizio eCall che riceve e/o gestisce le chiamate di emergenza;

f)

«servizio associato», un organismo pubblico o privato riconosciuto dalle autorità nazionali che svolge un ruolo nella gestione degli incidenti oggetto di una eCall (ad esempio, operatori stradali, servizi di assistenza);

g)

«equipaggiamento di bordo», equipaggiamento montato a bordo del veicolo che fornisce o ha accesso ai dati del veicolo necessari per effettuare una chiamata del servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili;

h)

«eCall («servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile in tutto il territorio dell’Unione europea» secondo la definizione di cui alla direttiva 2010/40/UE), una chiamata di emergenza al numero 112 effettuata dal veicolo, sia automatica, mediante l’attivazione di sensori montati sul veicolo, sia manuale, che trasmette un insieme minimo di dati standardizzato e apre un canale audio tra il veicolo e lo PSAP per il servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili;

i)

«transazione eCall», l’apertura di una sessione di comunicazioni mobili senza fili attraverso una rete pubblica di comunicazioni senza fili e la trasmissione di un insieme minimo di dati standardizzato da un veicolo a uno PSAP per il servizio eCall e l’apertura di un canale audio tra il veicolo e lo stesso PSAP;

j)

«insieme minimo di dati» (MSD), le informazioni definite dalla norma EN 15722 — «Telematica per il traffico e il trasporto su strada — eSafety — Insieme minimo di dati (“MSD”) di eCall» — e inviate allo PSAP per il servizio eCall;

k)

«numero di identificazione del veicolo (VIN)», il codice alfanumerico assegnato a un veicolo dal costruttore in modo da garantire l’identificazione corretta di ogni veicolo, quale descritto dalla norma ISO 3779;

l)

«rete di comunicazione mobile senza fili», una rete per le comunicazioni senza fili con trasferimento omogeneo tra i punti di accesso alla rete;

m)

«rete pubblica di comunicazione mobile senza fili», una rete di comunicazione mobile senza fili accessibile al pubblico conformemente alle direttive 2002/22/CE e 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

n)

«sala operativa per le emergenze», una struttura utilizzata da uno o più servizi di emergenza per gestire le chiamate di emergenza;

o)

«MSD grezzo», una rappresentazione dell’insieme minimo di dati trasmesso, prima che lo stesso sia presentato con modalità intelligibili all’operatore PSAP per il servizio eCall.

Articolo 3

Requisiti degli PSAP per il servizio eCall

1.   Gli Stati membri si assicurano che tutti gli PSAP per il servizio eCall siano equipaggiati per gestire il servizio eCall e ricevere gli MSD provenienti dall’equipaggiamento di bordo conformemente alle norme EN 16072 — «Sistemi intelligenti di trasporto - eSafety - Requisiti operativi per eCall paneuropeo» — e EN 16062 — «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — eCall, requisiti applicativi di alto livello (HLAP)».

2.   Gli PSAP per il servizio eCall gestiscono le eCall con la stessa rapidità ed efficienza con cui trattano qualsiasi altra chiamata effettuata al numero di emergenza unico europeo 112. Gli PSAP per il servizio eCall gestiscono le eCall conformemente ai requisiti delle normative nazionali in materia di gestione delle chiamate di emergenza.

3.   Gli PSAP per il servizio eCall devono essere in grado di ricevere i contenuti dei dati degli MSD e trasmetterli in formato chiaro e intelligibile all’operatore PSAP per il servizio eCall.

4.   L’operatore PSAP per il servizio eCall ha la possibilità di accedere a un adeguato sistema di informazione geografica (GIS) o a un sistema equivalente che gli consenta di determinare la posizione e la direzione di un veicolo con il livello minimo di accuratezza, di cui alla norma EN 15722 per le coordinate dell’MSD.

5.   I requisiti sopramenzionati devono consentire agli PSAP per il servizio eCall di fornire l’ubicazione, il tipo di attivazione dell’eCall (manuale o automatico) e altri dati pertinenti ai servizi di pronto intervento o servizi associati responsabili.

6.   Gli PSAP per il servizio eCall (che sono i primi a ricevere la chiamata) stabiliscono una comunicazione audio con il veicolo ed elaborano i dati inviati dall’eCall; se necessario, gli PSAP per il servizio eCall inoltrano la chiamata e i dati MSD a un altro PSAP, a una sala operativa per le emergenze o a un servizio associato conformemente alle procedure nazionali determinate dall’autorità nazionale competente. L’inoltro della chiamata può essere effettuato mediante collegamento dati o audio o, preferibilmente, con entrambe le modalità.

7.   Se opportuno, e in funzione delle procedure e legislazioni nazionali, gli PSAP per il servizio eCall e i servizi di emergenza o servizi associati competenti possono ottenere accesso alle caratteristiche del veicolo contenute nelle banche dati nazionali e/o in altre risorse pertinenti, al fine di ottenere le informazioni necessarie per la gestione delle eCall, in particolare per consentire l’interpretazione del numero di identificazione del veicolo (VIN) e la presentazione di ulteriori informazioni pertinenti, quali il tipo e il modello di veicolo.

Articolo 4

Valutazione della conformità

Gli Stati membri designano, e notificano alla Commissione, le autorità competenti per valutare la conformità del funzionamento degli PSAP per il servizio eCall ai requisiti di cui all’articolo 3. La valutazione della conformità si basa sulla parte della norma EN 16454 — «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — Valutazione della conformità di eCall da punto a punto» — relativa alla conformità degli PSAP al sevizio eCall paneuropeo.

Articolo 5

Obblighi correlati alla realizzazione dell’infrastruttura per gli PSAP per il servizio eCall

Gli Stati membri assicurano che il presente regolamento sia applicato una volta realizzata l’infrastruttura degli PSAP per il servizio eCall per la gestione del servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile in tutto il territorio dell’Unione europea, conformemente ai principi in materia di specifiche e realizzazione di cui all’allegato II della direttiva 2010/40/UE. Ciò non pregiudica il diritto di ciascuno Stato membro di decidere in merito alla realizzazione sul proprio territorio dell’infrastruttura degli PSAP per il servizio eCall per la gestione del servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile a livello UE. Tale diritto lascia impregiudicato qualsiasi atto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 2010/40/UE.

Articolo 6

Norme sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati

1.   Gli PSAP, compresi quelli per il servizio eCall, sono considerati responsabili del trattamento dei dati a norma dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE. Quando i dati di una eCall devono essere inviati a sale operative per le emergenze o servizi associati a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, anche quest’ultimi sono considerati responsabili del trattamento dei dati. Gli Stati membri si assicurano che il trattamento dei dati personali nella gestione delle eCall da parte degli PSAP, dei servizi di emergenza e dei servizi associati avvenga in conformità alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE e che tale conformità sia provata al garante nazionale della protezione dei dati.

2.   In particolare gli Stati membri si assicurano che i dati personali siano protetti dagli abusi, compresi l’accesso non autorizzato, l’alterazione o la perdita, e che i protocolli relativi all’archiviazione, alla durata di conservazione, all’elaborazione e alla protezione dei dati personali siano definiti al livello adeguato e debitamente rispettati.

Articolo 7

Norme in materia di responsabilità

1.   Gli PSAP per il servizio eCall devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di soddisfare tutti i requisiti di conformità specificati dalle norme relative al servizio eCall ed elencati all’articolo 3, paragrafo 1, in relazione alla o alle parti del sistema loro soggette per quanto riguarda progettazione e/o controllo. Gli PSAP sono responsabili esclusivamente per la parte del servizio eCall di loro pertinenza che inizia nel momento in cui la eCall perviene allo PSAP per il servizio eCall in conformità alle procedure nazionali.

2.   A tal fine, e in aggiunta ad altre misure esistenti, in particolare quelle relative alle gestione delle chiamate al 112, sia gli MSD grezzi ricevuti con la eCall sia il contenuto degli MSD presentati all’operatore del servizio eCall sono mantenuti per un lasso di tempo specificato, in conformità alle normative nazionali. Tali dati sono archiviati in conformità agli articoli 6, 13 e 17 della direttiva 95/46/CE.

Articolo 8

Relazioni

Gli Stati membri presentano entro il 23 ottobre 2013 una relazione alla Commissione sullo stato di attuazione del presente regolamento. La relazione deve riportare quantomeno l’elenco delle autorità competenti per valutare la conformità del funzionamento degli PSAP per il servizio eCall, l’elenco e la copertura geografica degli stessi, un calendario della realizzazione di PSAP nei due anni successivi, la descrizione delle prove di conformità e dei protocolli per la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle infrastrutture realizzate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Esso si applica a decorrere dal 23 aprile 2014 alle infrastrutture già realizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.

(2)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(3)  COM(2009) 434 definitivo.

(4)  GU L 303 del 22.11.2011, pag. 46.

(5)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(6)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(7)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.


Top