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Document 32013R0244

Regolamento (UE) n. 244/2013 della Commissione, del 19 marzo 2013 , che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di fosfato tricalcico [E 341 iii)] nelle preparazioni nutritive destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 77, 20.3.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 316 - 317

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/244/oj

20.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/3


REGOLAMENTO (UE) N. 244/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2013

che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di fosfato tricalcico [E 341 iii)] nelle preparazioni nutritive destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3 e l’articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi, nei nutrienti e ne specifica altresì le condizioni d’uso.

(2)

Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2).

(3)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l’aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari può avvenire su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

Il 19 giugno 2009 è stata presentata e notificata agli Stati membri una domanda di autorizzazione all’impiego di fosfato tricalcico [E 341 iii)] come antiagglomerante aggiunto alle preparazioni nutritive destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento quali definiti nella direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE (3).

(5)

La domanda riguarda una nuova voce da inserirsi all’allegato III, sezione B, parte 5 del regolamento (CE) n. 1333/2008. La necessità tecnologica del fosfato tricalcico [E 341 iii) quale additivo alimentare è dettata dalle sue esclusive proprietà di antiagglomerante delle miscele in polvere. Il prodotto può assorbire umidità ambientale fino al 10 % del suo peso evitando la formazione di grumi in una miscela e mantenendo la preparazione fluida, il che rappresenta un vantaggio per il consumatore.

(6)

Il comitato scientifico dell’alimentazione umana nel suo parere del 7 giugno 1996 (4) relativo alla sicurezza dell’impiego di fosfato tricalcico [E 341 iii)] come additivo nelle preparazioni nutritive destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento, ha concluso che tale impiego è ammissibile a condizione che non risultino superati i valori stabiliti per i livelli totali di calcio e di fosforo nonché per il rapporto tra tali elementi.

(7)

I sali di calcio dell’acido ortofosforico, tra cui il fosfato tricalcico, sono sostanze minerali il cui impiego in alimenti per lattanti e in alimenti di proseguimento sono autorizzate in forza dell’allegato III della direttiva 2006/141/CE. L’autorizzazione all’impiego del fosfato tricalcico [E 341 iii)] come agente antiagglomerante nelle preparazioni nutritive destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento non comporta timori per la sicurezza se ed in quanto il tenore di calcio e di fosforo e il loro rapporto resta nei limiti stabiliti dalla direttiva.

(8)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare se gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana.

(9)

Dal momento che l’autorizzazione all’impiego del fosfato tricalcico [E 341 iii)] quale agente antiagglomerante nelle preparazioni nutritive destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento è conforme ai limiti stabiliti dalla direttiva 2006/141/CE per quanto riguarda il tenore di calcio e di fosforo e il loro rapporto, l’aggiornamento di tale elenco non comporta effetti sulla salute umana e pertanto non è necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(10)

È pertanto opportuno autorizzare l’impiego di fosfato tricalcico [E 341 iii)] quale agente antiagglomerante nelle preparazioni nutritive destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento.

(11)

Occorre dunque modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  Relazioni del comitato scientifico dell’alimentazione umana, 40a serie, 1997.


ALLEGATO

All’allegato III, sezione B, parte 5 del regolamento (CE) n. 1333/2008, la voce relativa all’additivo alimentare E 341 iii) è sostituita dalla seguente:

«E 341 iii)

Fosfato tricalcico

Trasferimento massimo di 150 mg/kg espresso come P2O5, entro i limiti di calcio e di fosforo e nel rapporto tra i due elementi stabiliti nella direttiva 2006/141/CE

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento secondo quanto definito nella direttiva 2006/141/CE

È rispettata la quantità massima di 1 000 mg/kg come P2O5 per tutti gli impieghi negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3 dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE»


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