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Document 32013R0098

    Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013 , relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 39 del 9.2.2013, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2021; abrogato da 32019R1148

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/98/oj

    9.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 39/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 98/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 15 gennaio 2013

    relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Talune sostanze e miscele sono dei precursori di esplosivi e possono essere impropriamente utilizzati per la fabbricazione illecita di esplosivi. Il piano d’azione dell’Unione europea per il miglioramento della sicurezza degli esplosivi, adottato dal Consiglio il 18 aprile 2008, invitava la Commissione a creare un comitato permanente in materia di precursori, incaricato di esaminare misure e preparare raccomandazioni in materia di regolamentazione dei precursori di esplosivi disponibili sul mercato tenendo conto degli effetti costi-benefici.

    (2)

    Il comitato permanente in materia di precursori, istituito dalla Commissione nel 2008, ha individuato vari precursori di esplosivi che possono essere utilizzati per perpetrare atti terroristici e ha raccomandato che azioni opportune siano adottate a livello dell’Unione.

    (3)

    Alcuni Stati membri hanno già adottato leggi, regolamenti e disposizioni amministrative riguardanti l’immissione sul mercato, la messa a disposizione e la detenzione di taluni precursori di esplosivi.

    (4)

    Tali leggi, regolamenti e disposizioni amministrative, che presentano divergenze e possono costituire barriere agli scambi all’interno dell’Unione, dovrebbero essere armonizzate per migliorare la libera circolazione delle sostanze chimiche e delle miscele nel mercato interno e, per quanto possibile, per eliminare le distorsioni della concorrenza, assicurando nel contempo un elevato livello di protezione della sicurezza ai privati. A livello nazionale e di Unione in materia di sicurezza dei lavoratori e tutela ambientale sono state inoltre definite altre norme relative a talune sostanze disciplinate dal presente regolamento. Tali altre norme non interferiscono con il presente regolamento.

    (5)

    Per assicurare il massimo grado di uniformità agli operatori economici, un regolamento è lo strumento giuridico più appropriato per disciplinare l’immissione sul mercato e l’uso di precursori di esplosivi.

    (6)

    Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (3) prevede che le sostanze e miscele classificate come pericolose debbano essere correttamente etichettate prima dell’immissione sul mercato. Esso prevede inoltre che gli operatori economici, compresi i rivenditori al dettaglio, classifichino ed etichettino tali sostanze oppure si basino sulla classificazione effettuata da un operatore a monte della catena di approvvigionamento. È pertanto opportuno prevedere nel presente regolamento che tutti gli operatori economici, compresi i rivenditori al dettaglio, che mettano a disposizione dei privati le sostanze soggette a restrizioni a norma del presente regolamento, garantiscano che l’imballaggio indichi che l’acquisizione, la detenzione o l’uso della sostanza o miscela in questione da parte dei privati sono soggetti a una restrizione.

    (7)

    Al fine di realizzare, a livello nazionale, una tutela contro l’uso illecito dei precursori esplosivi che sia simile o superiore a quella perseguita dal presente regolamento a livello di Unione, alcuni Stati membri dispongono già di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative per alcune sostanze di uso illecito. Alcune di tali sostanze sono già elencate negli allegati del presente regolamento, mentre altre potrebbero essere soggette a restrizioni a livello di Unione in futuro. Poiché sarebbe contrario agli obiettivi del presente regolamento ridurre la tutela attraverso misure adottate a livello di Unione, è opportuno prevedere un meccanismo in base al quale siffatte misure nazionali possono restare in vigore (una clausola di salvaguardia).

    (8)

    È opportuno rendere più difficile la fabbricazione illecita di esplosivi stabilendo valori limite di concentrazione per taluni precursori di esplosivi. Al di sotto di tali valori limite, la libera circolazione di tali precursori di esplosivi è assicurata, fatto salvo un meccanismo di salvaguardia; al di sopra di tali valori limite l’accesso dei privati a tali precursori di esplosivi dovrebbe essere soggetto a restrizioni.

    (9)

    Ai privati non dovrebbe pertanto essere consentito acquistare, introdurre, detenere o usare tali precursori di esplosivi a concentrazioni al di sopra di tali valori limite. È tuttavia opportuno prevedere che i privati possano acquistare, introdurre, detenere o usare detti precursori di esplosivi per fini legittimi, solamente qualora siano in possesso di una licenza a tal fine.

    (10)

    Inoltre, visto che alcuni Stati membri hanno già sistemi di registrazione ben collaudati, usati per controllare l’immissione sul mercato di alcune o di tutte le sostanze soggette a restrizioni ai sensi del presente regolamento che non devono essere messe a disposizione dei privati, è opportuno prevedere nel presente regolamento un sistema di registrazione applicabile a tutte o ad alcune di tali sostanze.

    (11)

    Il perossido di idrogeno, il nitrometano e l’acido nitrico sono ampiamente usati dai privati per fini legittimi. Dovrebbe pertanto essere possibile per gli Stati membri consentire l’accesso a tali sostanze entro una data gamma di concentrazioni applicando un sistema di registrazione a norma del presente regolamento piuttosto che prevedere un sistema di licenze.

    (12)

    Visto l’oggetto molto specifico del presente regolamento, il suo obiettivo può essere conseguito pur lasciando agli Stati membri, conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, la flessibilità necessaria per scegliere se concedere un accesso limitato ai privati conformemente al presente regolamento.

    (13)

    Al fine di perseguire legittimi obiettivi di sicurezza pubblica e garantire, nel contempo, che il corretto funzionamento del mercato interno sia turbato il meno possibile, è opportuno prevedere un sistema di licenze in base al quale un privato che abbia acquistato una sostanza soggetta a restrizioni ai sensi del presente regolamento che non deve essere messa a disposizione dei privati, o una miscela o sostanza che la contiene, in una concentrazione superiore al valore limite, possa introdurla da un altro Stato membro o da un paese terzo in uno Stato membro che consente l’accesso a tale sostanza conformemente a uno dei sistemi previsti dal presente regolamento.

    (14)

    Per assicurare un’attuazione efficace delle disposizioni relative all’introduzione di precursori di esplosivi, gli Stati membri sono incoraggiati a garantire che le restrizioni applicabili all’introduzione delle sostanze soggette a restrizioni ai sensi del presente regolamento che non devono essere messe a disposizione dei privati siano poste all’attenzione dei viaggiatori internazionali. Per lo stesso motivo, gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a garantire che i privati siano informati del fatto che tali restrizioni sono applicabili anche alle piccole spedizioni destinate alle persone fisiche e alle spedizioni ordinate a distanza dai consumatori finali.

    (15)

    Le informazioni fornite dagli Stati membri all’industria, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), potrebbero essere un mezzo efficace per facilitare la conformità al presente regolamento, vista l’importanza di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per le PMI.

    (16)

    Poiché sarebbe sproporzionato vietare l’uso di precursori di esplosivi per attività professionali, è opportuno che le restrizioni relative alla loro messa a disposizione, introduzione, detenzione e al loro uso riguardino solo i privati. Tuttavia, tenuto conto degli obiettivi generali perseguiti dal presente regolamento, è opportuno prevedere un meccanismo di segnalazione riguardante sia gli utilizzatori professionali lungo l’intera catena di approvvigionamento sia i privati coinvolti in transazioni che, per natura o entità, devono essere considerate sospette. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero istituire punti di contatto nazionali per la segnalazione di transazioni sospette.

    (17)

    Varie transazioni relative a precursori di esplosivi potrebbero essere considerate sospette e pertanto soggette a segnalazione. Questo è il caso, ad esempio, di un potenziale cliente (professionale o non professionale) che non è in grado di precisare l’uso previsto, che sembra essere estraneo all’uso previsto o che non è in grado di spiegarlo in modo plausibile, che intende acquistare quantità, concentrazioni o combinazioni insolite di sostanze, che è restio a esibire un documento attestante l’identità o il luogo di residenza o che insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti. Gli operatori economici dovrebbero poter riservarsi il diritto di rifiutare tale transazione.

    (18)

    Tenuto conto degli obiettivi generali del presente regolamento, le autorità competenti sono incoraggiate a informare il punto di contatto nazionale pertinente di qualsiasi rigetto di una domanda di licenza, qualora il rifiuto sia basato su ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell’uso previsto o delle intenzioni dell’utilizzatore. Similmente, le autorità competenti sono incoraggiate a informare il punto di contatto nazionale della sospensione o revoca di una licenza.

    (19)

    Al fine di prevenire e individuare l’eventuale uso illecito di precursori di esplosivi, è auspicabile che i punti di contatto nazionali registrino le transazioni sospette che sono state segnalate e che le autorità competenti adottino le misure necessarie per indagare sulle circostanze concrete, compresa la veridicità dell’attività economica pertinente esercitata da un utilizzatore professionale coinvolto in una transazione sospetta.

    (20)

    Ove fattibile, dovrebbero essere stabiliti valori limite di concentrazione oltre i quali l’accesso a taluni precursori di esplosivi è soggetto a restrizioni, mentre dovrebbe essere prevista solo la segnalazione delle transazioni sospette per taluni altri precursori di esplosivi. I criteri per determinare quali misure dovrebbero essere applicate a quali precursori di esplosivi comprendono il livello di minaccia associato al precursore di esplosivi interessato, il volume degli scambi del precursore di esplosivi interessato e la possibilità di stabilire un livello di concentrazione al di sotto del quale il precursore di esplosivi potrebbe continuare a essere utilizzata ai fini legittimi per i quali è messo a disposizione. Tali criteri dovrebbero continuare a orientare le ulteriori azioni che possono essere adottate riguardo ai precursori di esplosivi non contemplati attualmente nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

    (21)

    Non è tecnicamente possibile stabilire valori limite di concentrazione per l’esamina contenuta nelle pastiglie di combustibile. Inoltre, vi sono molti usi legittimi di acido solforico, acetone, nitrato di potassio, nitrato di sodio, nitrato di calcio e calcio nitrato di ammonio. Un regolamento a livello di Unione che limiti la vendita ai privati di tali sostanze comporterebbe costi amministrativi e costi di conformità sproporzionatamente elevati per consumatori, autorità pubbliche e imprese. Ciononostante, tenuto conto degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno adottare misure per agevolare la segnalazione di transazioni sospette relative alle pastiglie di combustibile di esammina e di tali altri precursori di esplosivi per cui non esistono alternative adeguate e sicure.

    (22)

    I furti di precursori di esplosivi sono un mezzo per ottenere materiali di base per la fabbricazione illecita di esplosivi. È pertanto opportuno prevedere la segnalazione di furti e sparizioni significativi di sostanze soggette a restrizioni ai sensi del presente regolamento e di altre sostanze per le quali devono essere segnalate transazioni sospette. Per agevolare l’identificazione degli autori dei furti e allertare le autorità competenti di altri Stati membri in merito a eventuali minacce, i punti di contatto nazionali sono incoraggiati a fare uso, se del caso, del sistema di allarme rapido di Europol.

    (23)

    È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

    (24)

    In virtù dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (4), è vietata la fornitura ai privati di nitrato di ammonio che potrebbe facilmente essere usato impropriamente come precursore di esplosivi. Tuttavia, è consentita la fornitura di nitrato di ammonio a taluni utilizzatori professionali, in particolare agli agricoltori. Tale fornitura dovrebbe pertanto essere soggetta al meccanismo di segnalazione di transazioni sospette istituito dal presente regolamento, in quanto non esiste alcun requisito equivalente nel regolamento (CE) n. 1907/2006.

    (25)

    Il presente regolamento richiede il trattamento di dati personali e la loro ulteriore comunicazione a terzi in caso di transazioni sospette. Tale trattamento e comunicazione comporta una grave interferenza con i diritti fondamentali di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5), disciplina il trattamento di dati personali effettuato nell’ambito del presente regolamento. Conseguentemente, dovrebbe essere garantita la debita tutela del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali delle persone i cui dati siano trattati in applicazione del presente regolamento. In particolare, il trattamento dei dati personali che la concessione di licenze, la registrazione di transazioni e la segnalazione di transazioni sospette comportano, dovrebbe essere effettuato conformemente alla direttiva 95/46/CE, inclusi i principi generali di protezione dei dati, ossia minimizzazione dei dati, limitazione della finalità, proporzionalità e necessità e l’obbligo di rispettare debitamente il diritto delle persone interessate di accedere ai loro dati, rettificarli e cancellarli.

    (26)

    La scelta di sostanze utilizzate da terroristi e altri criminali per la fabbricazione illecita di esplosivi possono cambiare rapidamente. Dovrebbe pertanto essere possibile inserire ulteriori sostanze nel regime previsto dal presente regolamento, ove necessario in via d’urgenza.

    (27)

    Al fine di tenere conto degli sviluppi nell’uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi e a condizione che sia effettuata una consultazione adeguata delle parti interessate onde tener conto delle ripercussioni potenzialmente rilevanti per gli operatori economici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica dei valori limite di concentrazione oltre i quali talune sostanze non devono essere messe a disposizione dei privati, e per elencare ulteriori sostanze rispetto alle quali le transazioni sospette devono essere segnalate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione di atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (28)

    La Commissione dovrebbe tenere sotto costante esame la lista di sostanze che non devono essere messe a disposizione dei privati oltre determinati valori limite di concentrazione e la lista di sostanze rispetto alle quali le transazioni sospette devono essere segnalate. La Commissione dovrebbe, ove giustificato, preparare proposte legislative al fine di aggiungere voci alla prima lista citata o sopprimere voci dalla stessa o sopprimere voci dalla seconda lista citata, secondo la procedura legislativa ordinaria, per tenere conto degli sviluppi nell’uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi.

    (29)

    Per tenere conto delle sostanze che non siano già soggette a restrizioni ai sensi del presente regolamento, ma per le quali uno Stato membro ravvisi ragionevoli motivi di ritenere che potrebbero essere usate per la fabbricazione illecita di esplosivi, è opportuno introdurre una clausola di salvaguardia che preveda un’adeguata procedura a livello di Unione.

    (30)

    Inoltre, in considerazione dei rischi specifici da affrontare nel presente regolamento, è opportuno consentire che, in determinate circostanze, gli Stati membri adottino misure di salvaguardia, anche con riferimento a sostanze già soggette a misure ai sensi del presente regolamento.

    (31)

    Tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento in materia di informazioni da fornire alla Commissione e agli Stati membri, sarebbe inopportuno assoggettare siffatte nuove misure di salvaguardia al regime stabilito dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (6), senza considerare se fanno o meno riferimento a sostanze già soggette a misure ai sensi del presente regolamento.

    (32)

    Dati gli obiettivi del presente regolamento e l’impatto che esso potrebbe avere sulla sicurezza dei cittadini e sul mercato interno la Commissione, basandosi sul dibattito costante in sede di comitato permanente in materia di precursori, dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamini gli eventuali problemi derivanti dall’applicazione del presente regolamento, l’opportunità e la fattibilità di ampliare il suo ambito di applicazione, con riferimento sia alla copertura degli utilizzatori professionali che all’inclusione nelle disposizioni relative alla segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti di sostanze che, anche se non soggette a misure ai sensi del presente regolamento, sono identificate per essere state utilizzate per l’illecita fabbricazione di esplosivi (precursori di esplosivi non classificati). La Commissione, tenendo conto delle pertinenti esperienze acquisite dagli Stati membri nonché dei costi e dei benefici, dovrebbe inoltre presentare una relazione in cui esamina l’opportunità e la fattibilità di rafforzare e armonizzare ulteriormente il sistema vista la minaccia che grava sulla sicurezza pubblica. Nel quadro del riesame, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina le possibilità di trasferire le disposizioni sul nitrato di ammonio dal regolamento (CE) n. 1907/2006 al presente regolamento.

    (33)

    Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire limitare l’accesso dei privati ai precursori di esplosivi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni della limitazione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto à necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (34)

    Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7), il garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere (8).

    (35)

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente la protezione dei dati personali, la libertà d’impresa, il diritto di proprietà e il principio di non discriminazione. Gli Stati membri dovrebbero applicare il presente regolamento osservando tali diritti e principi,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.

    Il presente regolamento lascia impregiudicate altre disposizioni più rigorose del diritto dell’Unione riguardo alle sostanze elencate negli allegati.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica alle sostanze elencate negli allegati e alle miscele e sostanze che le contengono.

    2.   Il presente regolamento non si applica:

    a)

    agli articoli quali definiti all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

    b)

    agli articoli pirotecnici quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici (9), agli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge o dai vigili del fuoco, all’equipaggiamento pirotecnico che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo (10), agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aerospaziale o alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli;

    c)

    ai medicinali resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica conformemente al diritto nazionale applicabile.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1)

    «sostanza» una sostanza ai sensi dell’articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

    2)

    «miscela» una miscela ai sensi dell’articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

    3)

    «articolo» un articolo ai sensi dell’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

    4)

    «messa a disposizione» qualsiasi fornitura, a pagamento o gratuita;

    5)

    «introduzione» l’atto di portare una sostanza nel territorio di uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo;

    6)

    «uso» qualsiasi trasformazione, formulazione, immagazzinamento, trattamento o miscelazione, ivi compreso nella produzione di un articolo, o qualsiasi altra utilizzazione;

    7)

    «privato» qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non sono legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale;

    8)

    «transazione sospetta» qualsiasi transazione relativa alle sostanze elencate negli allegati o le miscele o sostanze che le contengono, incluse le transazioni che riguardano gli utilizzatori professionali, quando vi sono ragionevoli motivi di sospettare che la sostanza o la miscela siano destinate alla fabbricazione illecita di esplosivi;

    9)

    «operatore economico» qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone e/o organismi che fornisca prodotti o servizi sul mercato;

    10)

    «precursore di esplosivi soggetto a restrizioni» una sostanza elencata nell’allegato I, in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite ivi stabilito e inclusa una miscela o altra sostanza in cui siffatta sostanza elencata è presente in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite.

    Articolo 4

    Messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso

    1.   I precursori di esplosivi soggetti a restrizioni non sono messi a disposizione dei privati, né possono essere da essi introdotti, detenuti o usati.

    2.   In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può mantenere o istituire un regime di licenze che consenta la messa a disposizione dei privati, o la detenzione o l’uso da parte degli stessi di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, a condizione che il privato ottenga e, se richiesto, presenti una licenza per l’acquisto, la detenzione o l’uso di essi, rilasciata conformemente all’articolo 7 da un’autorità competente dello Stato membro in cui tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sarà acquistato, detenuto o usato.

    3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, uno Stato membro può mantenere o istituire un regime di registrazione che consenta la messa a disposizione dei privati, la detenzione o l’uso da parte degli stessi dei seguenti precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, se l’operatore economico che li mette a disposizione registra ciascuna transazione conformemente alle disposizioni dettagliate stabilite all’articolo 8:

    a)

    perossido di idrogeno (CAS RN 7722-84-1) in concentrazioni superiori al valore limite stabilito nell’allegato I ma non superiori a 35 % p/p;

    b)

    nitrometano (CAS RN 75-52-5) in concentrazioni superiori al valore limite stabilito nell’allegato I ma non superiori al 40 % p/p;

    c)

    acido nitrico (CAS RN 7697-37-2) in concentrazioni superiori al valore limite stabilito nell’allegato I ma non superiori al 10 % p/p.

    4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le misure adottate per attuare qualsiasi regime di cui ai paragrafi 2 e 3. La notifica indica i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali lo Stato membro prevede un’eccezione.

    5.   La Commissione pubblica un elenco delle misure notificate dagli Stati membri conformemente al paragrafo 4.

    6.   Qualora un privato intenda introdurre un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni nel territorio di uno Stato membro che ha previsto una deroga al paragrafo 1 applicando un regime di licenze ai sensi del paragrafo 2 e/o un regime di registrazione conformemente al paragrafo 3 o all’articolo 17, tale persona ottiene e, se richiesto, presenta all’autorità competente una licenza rilasciata secondo le norme stabilite all’articolo 7 e che sia valida in tale Stato membro.

    7.   Un operatore economico che metta a disposizione di un privato un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni conformemente al paragrafo 2 chiede, per ciascuna transazione, la presentazione di una licenza oppure, se resa disponibile conformemente al paragrafo 3, conserva una documentazione della transazione, conformemente al regime stabilito dallo Stato membro in cui il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni è messo a disposizione.

    Articolo 5

    Etichettatura

    Un operatore economico che intenda mettere a disposizione di un privato precursori di esplosivi soggetti a restrizioni garantisce, apponendo un’etichetta appropriata o verificandone l’apposizione, che l’imballaggio indichi chiaramente che l’acquisto, la detenzione o l’uso di tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni da parte dei privati è soggetto a una restrizione a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3.

    Articolo 6

    Libera circolazione

    Fatti salvi l’articolo 1, secondo comma, e l’articolo 13, nonché disposizioni contrarie del presente regolamento o di altri atti giuridici dell’Unione, gli Stati membri non vietano, restringono od ostacolano, per motivi legati alla prevenzione della fabbricazione illecita di esplosivi, la messa a disposizione:

    a)

    delle sostanze elencate nell’allegato I in concentrazioni non superiori ai valori limite in esso previsti; o

    b)

    delle sostanze elencate nell’allegato II.

    Articolo 7

    Licenze

    1.   Ciascuno Stato membro che rilascia licenze ai privati aventi un interesse legittimo ad acquistare, introdurre, detenere o usare precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, stabilisce norme applicabili alla concessione della licenza di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 6. Nel valutare se rilasciare o meno una licenza, l’autorità competente dello Stato membro tiene conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della legittimità dell’uso previsto per la sostanza. La licenza è rifiutata se vi sono ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell’uso previsto o delle intenzioni dell’utilizzatore di utilizzarla per uno scopo legittimo.

    2.   L’autorità competente può scegliere come limitare la validità della licenza, consentendo l’uso singolo o multiplo e per un periodo non superiore ai tre anni. L’autorità competente può richiedere che il detentore della licenza dimostri, fino alla scadenza indicata della licenza, che sussistono sempre le condizioni che hanno consentito il rilascio della licenza. Sulla licenza sono menzionati i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali essa è rilasciata.

    3.   Le autorità competenti possono richiedere il pagamento di diritti per la presentazione della domanda di licenza. Tali diritti non sono superiori al costo del trattamento della domanda.

    4.   L’autorità competente può sospendere o revocare la licenza se vi sono ragionevoli motivi per supporre che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali era stata rilasciata la licenza.

    5.   I ricorsi contro una decisione dell’autorità competente, nonché le controversie riguardanti il rispetto delle condizioni della licenza, sono trattati da un organismo competente a norma del diritto nazionale.

    6.   Le licenze concesse dalle autorità competenti di uno Stato membro possono essere riconosciute in altri Stati membri. La Commissione, entro il 2 settembre 2014 e previa consultazione del comitato permanente in materia di precursori, stabilisce orientamenti sulle specifiche tecniche delle licenze per facilitarne il reciproco riconoscimento. Tali orientamenti contengono inoltre informazioni sui dati da includere nelle licenze valide ai fini dell’introduzione di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, incluso un progetto di formato per tali licenze.

    Articolo 8

    Registrazione di transazioni

    1.   Ai fini della registrazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, i privati si fanno identificare mediante un documento ufficiale di identificazione.

    2.   Il registro include almeno le informazioni seguenti:

    a)

    il nome, l’indirizzo e, se del caso, il numero di identificazione del privato, o il tipo e il numero del suo documento ufficiale di identificazione;

    b)

    il nome della sostanza o miscela, compresa la sua concentrazione;

    c)

    la quantità della sostanza o miscela;

    d)

    l’uso previsto per la sostanza o miscela, dichiarato dal privato;

    e)

    la data e il luogo dell’operazione;

    f)

    la firma della persona interessata.

    3.   Il registro è conservato per cinque anni dalla data della transazione. Durante tale periodo, il registro è messo a disposizione per un eventuale controllo, su richiesta delle autorità competenti.

    4.   Il registro è conservato su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole ed è disponibile per essere controllato in qualsiasi momento durante l’intero periodo di cui al paragrafo 3. I dati conservati elettronicamente:

    a)

    corrispondono al formato e al contenuto dei corrispondenti documenti cartacei; e

    b)

    sono facilmente disponibili in qualsiasi momento durante l’intero periodo di cui al paragrafo 3.

    Articolo 9

    Segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti

    1.   Le transazioni sospette riguardanti le sostanze elencate negli allegati, o riguardanti miscele o sostanze che le contengono, sono segnalate conformemente al presente articolo.

    2.   Ciascuno Stato membro crea uno o più punti di contatto nazionali con un numero di telefono e un indirizzo e-mail chiaramente indicati per la segnalazione delle transazioni sospette.

    3.   Gli operatori economici possono riservarsi il diritto di rifiutare la transazione sospetta e segnalano la transazione o il tentativo di transazione senza indebito ritardo, includendo se possibile l’identità del cliente, al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui la transazione è stata conclusa o tentata, nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenere sospetta una transazione proposta riguardante una o più sostanze elencate negli allegati, o riguardante miscele o sostanze che le contengono, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, quando il potenziale cliente:

    a)

    non è in grado di precisare l’uso previsto della sostanza o miscela;

    b)

    sembra essere estraneo all’uso previsto per la sostanza o miscela o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;

    c)

    intende acquistare le sostanze in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite di sostanze per uso privato;

    d)

    è restio a esibire un documento attestante l’identità o il luogo di residenza; o

    e)

    insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.

    4.   Gli operatori economici segnalano inoltre le sparizioni e i furti significativi delle sostanze elencate negli allegati, e di miscele o sostanze che le contengono, al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui ha avuto luogo la sparizione o il furto.

    5.   Per facilitare la cooperazione fra le autorità competenti e gli operatori economici la Commissione, previa consultazione del comitato permanente in materia di precursori, elabora, entro il 2 settembre 2014, orientamenti destinati ad assistere gli operatori della catena di approvvigionamento delle sostanze chimiche e, se del caso, le autorità competenti. Gli orientamenti includono in particolare:

    a)

    informazioni su come riconoscere e segnalare le transazioni sospette, in particolare per quanto riguarda le concentrazioni e/o quantità delle sostanze elencate nell’allegato II al di sotto delle quali non è normalmente necessario intervenire;

    b)

    informazioni su come riconoscere e comunicare le sparizioni e i furti significativi;

    c)

    altre informazioni ritenute utili.

    La Commissione aggiorna periodicamente gli orientamenti.

    6.   Le autorità competenti degli Stati membri provvedono a che gli orientamenti di cui al paragrafo 5 siano periodicamente diffusi nel modo che ritengono adeguato conformemente agli obiettivi degli orientamenti stessi.

    Articolo 10

    Protezione dei dati

    Gli Stati membri garantiscono che il trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento sia conforme alla direttiva 95/46/CE. In particolare, gli Stati membri garantiscono che il trattamento dei dati personali necessario per la concessione di una licenza ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 6, e dell’articolo 7 del presente regolamento o per la registrazione di transazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 8 e dell’articolo 17 del presente regolamento, e la segnalazione di transazioni sospette ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento siano conformi alla direttiva 95/46/CE.

    Articolo 11

    Sanzioni

    Gli Stati membri stabiliscono il regime di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente regolamento e adotta tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

    Articolo 12

    Modifiche agli allegati

    1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 riguardo alle modifiche dei valori limite di cui all’allegato I nella misura necessaria per tenere conto degli sviluppi nell’uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi, o sulla base di ricerche e test, nonché per quanto riguarda l’aggiunta di sostanze nell’allegato II, ove necessario per tenere conto degli sviluppi nell’uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi. Nel quadro della preparazione degli atti delegati, la Commissione provvede a consultare le parti interessate, in particolare dell’industria chimica e del settore del commercio al dettaglio.

    Qualora, in caso di un cambiamento improvviso nella valutazione del rischio per quanto riguarda l’uso improprio di sostanze per la fabbricazione illecita di esplosivi, imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 15 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

    2.   La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuna modifica dei valori limite di cui all’allegato I e per ciascuna nuova sostanza aggiunta nell’allegato II. Ciascun atto delegato è basato su un’analisi che dimostri che la modifica non è tale da comportare oneri sproporzionati per gli operatori economici o i consumatori, tenuto debito conto degli obiettivi perseguiti.

    Articolo 13

    Clausola di salvaguardia

    1.   Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi di ritenere che una specifica sostanza non elencata negli allegati possa essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi, può subordinare a restrizioni o vietare la messa a disposizione, la detenzione e l’uso di detta sostanza, o di qualsiasi miscela o sostanza che la contenga, o stabilire che la sostanza sia soggetta alla segnalazione delle transazioni sospette ai sensi dell’articolo 9.

    2.   Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi di ritenere che una specifica sostanza elencata nell’allegato I possa essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi, a un livello di concentrazione inferiore al valore limite previsto nell’allegato I, può sottoporre a ulteriori restrizioni o vietare la messa a disposizione, la detenzione e l’uso di detta sostanza imponendo un valore limite inferiore di concentrazione.

    3.   Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi per stabilire un valore limite di concentrazione al di sopra del quale una sostanza elencata nell’allegato II dovrebbe essere soggetta alle restrizioni che altrimenti si applicherebbero ai precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, può sottoporre a restrizioni o vietare la messa a disposizione, la detenzione e l’uso di detta sostanza imponendo una concentrazione massima consentita.

    4.   Uno Stato membro che sottoponga a restrizioni o vieti sostanze conformemente ai paragrafi 1, 2 o 3 ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, indicandone i motivi.

    5.   Alla luce delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 4, la Commissione esamina immediatamente l’opportunità di preparare modifiche agli allegati a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, o una proposta legislativa intesa a modificare gli allegati. Lo Stato membro interessato, se del caso, modifica o abroga le misure nazionali per tenere conto delle eventuali modifiche apportate agli allegati.

    6.   Entro il 2 giugno 2013, gli Stati membri notificano alla Commissione le misure nazionali esistenti che restringono o vietano la messa a disposizione, la detenzione e l’uso di una sostanza o di qualsiasi miscela o sostanza che la contenga, a motivo della possibilità che sia utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi.

    Articolo 14

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o marzo 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all’articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 15

    Procedura d’urgenza

    1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano fintanto che non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica dell’atto al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

    2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di sollevare obiezioni.

    Articolo 16

    Misure transitorie

    La detenzione e l’uso, da parte dei privati, di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, sono consentiti fino al 2 marzo 2016.

    Articolo 17

    Regimi di registrazione esistenti

    Uno Stato membro che il 1o marzo 2013 abbia un regime in base al quale gli operatori economici che mettono a disposizione dei privati uno o più precursori di esplosivi soggetti a restrizioni sono tenuti a registrare le transazioni, può derogare all’articolo 4, paragrafi 1 o 2, applicando tale regime di registrazione conformemente all’articolo 8 ad alcune o a tutte le sostanze elencate nell’allegato I. Le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafi da 4 a 7, si applicano mutatis mutandis.

    Articolo 18

    Riesame

    1.   Entro il 2 settembre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina:

    a)

    gli eventuali problemi riscontrati in seguito all’applicazione del presente regolamento;

    b)

    l’opportunità e la fattibilità di rafforzare e armonizzare ulteriormente il sistema in ragione del pericolo che grava sulla sicurezza pubblica a causa del terrorismo e di altre gravi attività criminali, tenendo conto delle esperienze acquisite dagli Stati membri a norma del presente regolamento, comprese tutte le lacune individuate in materia di sicurezza, e tenendo conto dei costi e dei benefici per gli Stati membri, gli operatori economici e altre parti interessate;

    c)

    l’opportunità e la fattibilità di un’estensione dell’ambito di applicazione del presente regolamento agli utilizzatori professionali, tenendo conto degli oneri imposti agli operatori economici e dell’obiettivo del presente regolamento;

    d)

    l’opportunità e la fattibilità dell’inclusione di precursori di esplosivi non classificati nelle disposizioni sulla segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti.

    2.   Entro il 2 marzo 2015 la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina le possibilità di trasferire le pertinenti disposizioni sul nitrato di ammonio dal regolamento (CE) n. 1907/2006 al presente regolamento.

    3.   Se del caso, alla luce delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa intesa a modificare di conseguenza il presente regolamento.

    Articolo 19

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 2 settembre 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 15 gennaio 2013

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    L. CREIGHTON


    (1)  GU C 84 del 17.3.2011, pag. 25.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 dicembre 2012.

    (3)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

    (4)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

    (5)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (6)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

    (7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    (8)  GU C 101 dell’1.4.2011, pag. 1.

    (9)  GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1.

    (10)  GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.


    ALLEGATO I

    Sostanze che non sono messe a disposizione dei privati, da sole o in miscele o sostanze che le contengano, se non in concentrazioni pari o inferiori ai valori limite di seguito indicati

    Nome della sostanza e numero di registrazione

    CAS (Chemical Abstracts Service)

    Valore limite

    Codice della nomenclatura combinata (NC) dei composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, contemplati alla nota 1 del capitolo 28 o 29 della NC (1)

    Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (ad esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto un altro codice NC (1)

    Perossido di idrogeno

    (CAS RN 7722-84-1)

    12 % p/p

    2847 00 00

    3824 90 97

    Nitrometano

    (CAS RN 75-52-5)

    30 % p/p

    2904 20 00

    3824 90 97

    Acido nitrico

    (CAS RN 7697-37-2)

    3 % p/p

    2808 00 00

    3824 90 97

    Clorato di potassio

    (CAS RN 3811-04-9)

    40 % p/p

    2829 19 00

    3824 90 97

    Perclorato di potassio

    (CAS RN 7778-74-7)

    40 % p/p

    2829 90 10

    3824 90 97

    Clorato di sodio

    (CAS RN 7775-09-9)

    40 % p/p

    2829 11 00

    3824 90 97

    Perclorato di sodio

    (CAS RN 7601-89-0)

    40 % p/p

    2829 90 10

    3824 90 97


    (1)  Regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione (GU L 287 del 31.10.2009, pag. 1).


    ALLEGATO II

    Sostanze, da sole o in miscele o sostanze, per le quali le transazioni sospette devono essere segnalate

    Nome della sostanza e numero di registrazione CAS

    (Chemical Abstracts Service)

    Codice della nomenclatura combinata (NC) dei composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, contemplati alla nota 1 del capitolo 28, alla nota 1 del capitolo 29 o alla nota 1 b) del capitolo 31 della NC (1)

    Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (ad esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto un altro codice NC (1)

    Esammina

    (CAS RN 100-97-0)

    2921 29 00

    3824 90 97

    Acido solforico

    (CAS RN 7664-93-9)

    2807 00 10

    3824 90 97

    Acetone

    (CAS RN 67-64-1)

    2914 11 00

    3824 90 97

    Nitrato di potassio

    (CAS RN 7757-79-1)

    2834 21 00

    3824 90 97

    Nitrato di sodio

    (CAS RN 7631-99-4)

    3102 50 10 (naturale)

    3824 90 97

    3102 50 90 (altro)

    3824 90 97

    Nitrato di calcio

    (CAS RN 10124-37-5)

    2834 29 80

    3824 90 97

    Calcio nitrato di ammonio

    (CAS RN 15245-12-2)

    3102 60 00

    3824 90 97

    Nitrato di ammonio

    (CAS RN 6484-52-2) [in concentrazione pari o superiore al 16 % in peso d’azoto in relazione al nitrato di ammonio]

    3102 30 10 (in soluzione acquosa)

    3824 90 97

    3102 30 90 (altro)


    (1)  Regolamento (CE) n. 948/2009.


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