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Document 32013D0677

2013/677/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 15 novembre 2013 , che autorizza il Granducato di Lussemburgo ad introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

OJ L 316, 27.11.2013, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/09/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/677/oj

27.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/33


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2013

che autorizza il Granducato di Lussemburgo ad introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2013/677/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 24 ottobre 2012, il Granducato di Lussemburgo ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di esonerare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 25 000 EUR. Tale misura consentirebbe di esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.

(2)

Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 9 novembre 2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Granducato di Lussemburgo. Con lettera del 12 novembre 2012 la Commissione ha comunicato al Granducato di Lussemburgo che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(3)

A norma dell’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà prevista all’articolo 14 della Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio (2), possono concedere una franchigia d’imposta ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo pari alla somma di 5 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale e possono altresì concedere una riduzione decrescente dell’imposta ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo supera il massimale da essi fissato per l’applicazione della franchigia.

(4)

Il Granducato di Lussemburgo ha comunicato alla Commissione che attualmente esenta dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 10 000 EUR e che si avvale della facoltà di concedere una riduzione decrescente dell’imposta ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è compreso tra 10 000 EUR e 25 000 EUR. Tale paese ha chiesto l’autorizzazione a concedere, come misura di deroga, una franchigia ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 25 000 EUR.

(5)

La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale costituisce una misura di semplificazione in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA a cui sono soggette le piccole imprese e consentirebbe al Granducato di Lussemburgo di cessare l’applicazione del regime di riduzione decrescente dell’imposta, che è oneroso per le imprese. I soggetti passivi dovrebbero sempre avere la possibilità di optare per il regime IVA normale.

(6)

Il 29 ottobre 2004, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva che modifica la direttiva 77/388/CEE (3) al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, e che include disposizioni intese a permettere agli Stati membri di fissare il massimale del volume d’affari annuo per la franchigia d’imposta fino ad un importo di 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, prevedendo inoltre la possibilità di attualizzare annualmente l’importo. La presente decisione è in linea con detta proposta.

(7)

La deroga ha soltanto un’incidenza trascurabile sull’importo totale dell’imposta riscossa allo stadio del consumo finale e non avrà ripercussioni negative sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, il Granducato di Lussemburgo è autorizzato ad esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 25 000 EUR.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione si applica fino alla data di entrata in vigore di una normativa dell’Unione che modifichi gli importi dei massimali del volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un’esenzione dall’IVA o, se anteriore, fino al 31 dicembre 2016.

Articolo 3

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell’11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari - Struttura e modalità d’applicazione del sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).

(3)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).


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