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Document 32013D0259(01)

2013/259/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 31 maggio 2013 , che modifica l’allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Bahrein e alla Cina figuranti nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di territori dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2013) 2927] Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 150, 4.6.2013, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 94 - 96

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/259/oj

4.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/28


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2013

che modifica l’allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Bahrein e alla Cina figuranti nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di territori dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2013) 2927]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/259/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l’articolo 12, paragrafi 1 e 4, l’articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CEE fissa le condizioni applicabili alle importazioni nell’Unione, tra l’altro, di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina. Tali condizioni devono essere perlomeno equivalenti a quelle applicabili agli scambi tra Stati membri.

(2)

La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell’Unione di equidi vivi. Essa prevede che le importazioni di equidi nell’Unione siano autorizzate solamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria.

(3)

La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (3), stabilisce un elenco dei paesi terzi o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri devono autorizzare l’importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, ed indica le altre condizioni applicabili a tali importazioni. Tale elenco figura nell’allegato I della decisione 2004/211/CE.

(4)

Dopo l’eradicazione della morva, il Bahrein ha mantenuto un elevato livello di sorveglianza e limitazioni di movimento degli equidi detenuti nella parte settentrionale del paese. L’allegato I della decisione 2004/211/CE stabilisce quindi condizioni diverse per l’introduzione negli Stati membri di cavalli registrati a seconda della loro provenienza dalla parte settentrionale o meridionale di tale paese. Poiché in Bahrein non si è verificato alcun caso di morva dal settembre 2011, è possibile autorizzare l’importazione di cavalli registrati alle stesse condizioni dall’intero territorio del Bahrein.

(5)

Al fine di ospitare una manifestazione equestre nell’ottobre 2013 nell’ambito del Global Champions Tour, realizzato sotto l’egida della Federazione equestre internazionale (FEI), le autorità competenti cinesi hanno chiesto che venga riconosciuta una zona indenne da malattie equine nell’area metropolitana di Shanghai, direttamente accessibile dall’aeroporto internazionale situato nelle vicinanze. Considerando il carattere temporaneo degli impianti costruiti a tal fine presso il parcheggio dell’EXPO 2010, è opportuno prevedere solamente un’autorizzazione temporanea di tale zona.

(6)

Le autorità cinesi hanno fornito garanzie, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di notifica nel loro paese delle malattie di cui all’allegato I della direttiva 2009/156/CE e l’impegno a rispettare pienamente l’articolo 12, paragrafo 2, lettera f), di detta direttiva per quanto concerne l’informazione diretta della Commissione e degli Stati membri. Le autorità cinesi hanno inoltre informato la Commissione che l’intero gruppo di cavalli che gareggia in tale manifestazione arriverà dagli Stati membri e vi rientrerà e sarà tenuto completamente separato dagli altri equidi che non hanno la stessa origine e lo stesso stato sanitario.

(7)

Tenuto conto delle garanzie e delle informazioni fornite dalle autorità cinesi, è possibile autorizzare per un periodo limitato la reintroduzione di cavalli registrati in provenienza da una parte del territorio della Cina dopo un’esportazione temporanea in conformità alle prescrizioni della decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea (4).

(8)

È opportuno pertanto modificare le voci relative al Bahrein ed alla Cina nell’allegato I della decisione 2004/211/CE.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(3)  GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1.

(4)  GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato:

1)

La voce riguardante il Bahrein è sostituita dalla seguente:

«BH

Bahrein

BH-0

Tutto il paese

E

X

X

X

—»

 

2)

La voce relativa alla Cina è sostituita dalla seguente:

«CN

Cina

CN-0

Tutto il paese

 

 

CN-1

Zona indenne da malattie degli equini nella città di Conghua, comune di Guangzhou, provincia di Guangdong, compreso il tratto autostradale sicuro da e verso l’aeroporto a Guangzhou e a Hong Kong (cfr. casella 3 per i dettagli)

C

X

X

X

 

CN-2

Sede del Global Champions Tour presso il parcheggio n. 15 della Expo 2010 e il tratto verso l’aeroporto internazionale Pudong di Shanghai, nella parte settentrionale della nuova zona di Pudong e nella parte orientale del distretto di Minhang dell’area metropolitana di Shanghai (cfr. casella 5 per i dettagli)

C

X

Valido dal 24 settembre al 24 ottobre 2013»

3)

La casella 4 è soppressa.

4)

È aggiunta la seguente casella 5:

«Casella 5:

CN

Cina

CN-2

Delimitazione della zona nell’area metropolitana di Shanghai

Confini occidentali

:

fiume Huangpu dall’estuario a nord fino alla biforcazione del fiume Dazhi,

Confini meridionali

:

dalla biforcazione del fiume Huangpu fino all’estuario del fiume Dazhi ad est,

Confini settentrionali ed orientali

:

costa.»


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