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Document 32012R1258
Council Regulation (EU) No 1258/2012 of 28 November 2012 on the allocation of the fishing opportunities under the Protocol agreed between the European Union and the Republic of Madagascar setting out fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the two parties currently in force
Regolamento (UE) n. 1258/2012 del Consiglio, del 28 novembre 2012 , relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti
Regolamento (UE) n. 1258/2012 del Consiglio, del 28 novembre 2012 , relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti
GU L 361 del 31.12.2012, p. 85–86
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014
31.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 361/85 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1258/2012 DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2012
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (1) («accordo di partenariato»). |
(2) |
Un nuovo protocollo dell’accordo di partenariato («nuovo protocollo») è stato siglato il 10 maggio 2012. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell’UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Madagascar in materia di pesca. |
(3) |
Il 28 novembre 2012, il Consiglio ha adottato la decisione 2012/826/UE (2) relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del nuovo protocollo. |
(4) |
È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo. |
(5) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (3), qualora risulti che le autorizzazioni di pesca o le possibilità di pesca concesse all’Unione a norma del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine. |
(6) |
Poiché si prevede che il protocollo si applichi a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma e comunque non prima del 1o gennaio 2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data così determinata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le possibilità di pesca previste dal protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti («protocollo») sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
Tipo di nave |
Stato membro |
Possibilità di pesca |
tonniere con reti a circuizione |
Spagna |
21 |
Francia |
18 |
|
Italia |
1 |
|
pescherecci con palangari di stazza superiore a 100 GT |
Spagna |
17 |
Francia |
9 |
|
Portogallo |
5 |
|
Regno Unito |
3 |
|
pescherecci con palangari di stazza inferiore o pari a 100 GT |
Francia |
22 |
2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l’accordo di partenariato.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse, quale previsto all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo, e comunque non prima del 1o gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
S. ALETRARIS
(1) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1.
(2) Cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.